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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/09/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 862/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 862/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 6 settembre 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 7
maggio 2025
OGGETTO: d a
[...] con il patrocinio dell'avv. Cesare Nossa e Parte_1
CODICE: dell'avv. Efren Cavalleri, quest'ultimo procuratore domiciliatario
140035 APPELLANTE
c o n t r o
(già Controparte_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. Alexis Candela
[...]
APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 22 agosto
2022, n. 1926/2022.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via principale: riformare la sentenza n. 1926/2022 R.S. del Tribunale di
Bergamo, resa inter partes nel procedimento n. 8118/2017 R.G., Dott.ssa
Francesca Bresciani, pubblicata in data 22 agosto 2022, per tutti i motivi
dedotti con l'atto di citazione in appello, accogliendo integralmente le
conclusioni formulate dall'attrice nel giudizio di primo grado, e quindi:
revocare, annullare, dichiarare nullo e/o comunque inefficace il decreto
ingiuntivo n.3156/2017 ING., n.6610/17 R.G, emesso dal Tribunale di
Bergamo in data 17.07.2017, perché infondato in fatto ed in diritto per tutti
i motivi richiamati in atti.
In ogni caso: spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio
interamente rifusi;
In via istruttoria: In accoglimento del terzo motivo d'appello e della
medesima domanda già svolta in primo grado, come ribadita in sede di
precisazione delle conclusioni, Voglia la Corte d'Appello adita dichiarare la
nullità delle prove comunque assunte in violazione delle norme di legge
richiamate con la memoria ex art. 183, VI comma, n.3 c.p.c., depositata in
data 16.06.2018, e con l'atto di citazione in appello.
Infine si chiede che venga dichiarata la decadenza di parte convenuta per
non aver citato i testi ammessi all'udienza fissata per il giorno 27.07.2021,
rilevando altresì che la difesa avversaria ha omesso di depositare gli atti di
intimazione ai testi ed i relativi avvisi di ricevimento per la predetta udienza
(27.07.2021), in violazione di quanto disposto dall'art.250, ultimo comma,
2 c.p.c.”.
Dell'appellante incidentale
“nel merito:o in via d'appello incidentale principale, riformare la sentenza
di primo grado del Tribunale di Bergamo del 22/08/2022 (sent. n. 1926/2022,
RG n.8118/2017, rep. 3021/2022) nella parte in cui qualifica il rapporto
giuridico esistente tra le parti quale contratto atipico di procacciatore
d'affari e qualificare il rapporto intercorso quale contratto di appalto di
servizi ex art. 1677 c.c.;
o in ogni caso, respingere integralmente l'appello di Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di primo
grado summenzionata;
in ogni caso: spese di causa interamente rifuse, oltre al rimborso spese
forfettario, IVA e CPA come per legge>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (d'ora in avanti Controparte_2 CP_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi
[...]
confronti per la somma di € 40.800,00 in favore di a Parte_1
titolo di compensi per prestazioni di consulenza. Ha contestato l'esistenza del credito azionato e chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
1.1. Costituendosi, ha chiesto il rigetto Parte_1
dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
2. Con sentenza n. 1926/2022 pubblicata in data 22 agosto 2022, il Tribunale
3 di Bergamo ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
2.1. In particolare, ha valorizzato una mail di provenienza dell'opponente in risposta alla richiesta avanzata da per il pagamento di Parte_1
due fatture oggetto dell'ingiunzione (nn. 3 del 2010 e 2 del 2011) del seguente tenore: “…Per quanto concerne i pagamenti non so darti ad oggi
indicazioni di come e quando possano avvenire. L'attività è da qualche mese
ferma sia a livello contract e non. Stiamo cercando di fare il possibile, anche
perché abbiamo grosse difficoltà anche a far fede al pagamento dei fornitori
alle debite scadenze”.
Ha ritenuto che essa costituisca prova dei fatti e degli elementi rappresentati
ex art. 2712 c.c.; ha evidenziato che nella comunicazione non vengono contestati l'an o il quantum del debito, ma viene evidenziata la sola difficoltà
nell'adempimento e che essa proviene da “ Parte_2
, socia e unica addetta alla contabilità- Email_1
amministrazione, oltre che moglie dell'amministratore unico.
Ha ritenuto che: la mail inviata con quell'indirizzo ha ingenerato nel destinatario l'affidamento circa l'esistenza di un valido potere rappresentativo della società in capo alla a fronte del Pt_2
riconoscimento di debito parte opposta non è tenuta a provare i fatti costitutivi della propria pretesa, che devono presumersi fino a prova contraria;
è, quindi, presunta l'esistenza del vincolo contrattuale.
A fronte della qualificazione del contratto da parte dell'opposta come appalto di servizi e dall'opponente come contratto di agenzia per la collaborazione
4 nella ricerca di nuovi clienti, di cui è stata eccepita la nullità perché non stipulato in forma scritta, il Giudice ha, quindi, ritenuto provata l'esistenza del rapporto, qualificandolo, a fronte del quadro probatorio disponibile, come contratto atipico di procacciamento d'affari, trattandosi di attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di affari, prestata nell'interesse dell'opponente.
In merito al quantum dovuto, ha attribuito valore al riconoscimento di debito ed al compenso cui esso ha fatto riferimento, in assenza di prova contraria.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla scorta di quattro motivi.
3. Si è costituita in giudizio Controparte_2
proponendo appello incidentale.
4. All'udienza del 7 maggio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante contesta il valore di riconoscimento di debito attribuito dal Tribunale al doc. n. 4.6., in violazione dell'art. 1988 c.c.,
che prevede che il riconoscimento debba provenire dal debitore e non da un terzo estraneo e, quando si tratti di società, da soggetto legittimato a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione riconosciuta.
Deduce che il Tribunale, accertando che la mail proviene da Pt_2
5 la quale non è amministratrice di ha Pt_2 Parte_1
riconosciuto che la comunicazione è stata fatta da un soggetto privo dei poteri di rappresentanza della società e lamenta che sia stato fatto richiamo all'affidamento incolpevole del terzo che ha stipulato col falsus procurator,
ipotesi inconferente con l'art. 1988 c.c.
Evidenzia che nella mail inviata a non Controparte_2 Controparte_3
si è qualificata come amministratrice o legale rappresentante e che il Giudice
non ha considerato che il primo era a conoscenza delle cariche ricoperte dai soggetti facenti parte della società avendo lavorato per essa, essendovi regolare pubblicità circa i poteri di rappresentanza conferiti ai dipendenti.
La mail, inoltre, non conterrebbe alcuna ricognizione di debito, facendosi generico riferimento ad una serie di rapporti e pagamenti già effettuati di cui trasmetteva le certificazioni, senza riferimento alle fatture o alla fonte dell'obbligazione, venendo unicamente rappresentata la difficile situazione economica.
Il Giudice avrebbe, poi, omesso di considerare le contestazioni mosse con raccomandata a/r circa le fatture azionate.
Qualora al doc.
4.6 venisse attribuito valore di riconoscimento di debito, esso comunque non avrebbe potuto essere posto a fondamento della decisione, a fronte della rinuncia di alla dispensa dell'onere della prova Controparte_2
ex art. 1988 c.c. avendo essa insistito per provare il rapporto fondamentale,
anche per mezzo di interrogatorio formale.
2. Con il secondo motivo l'appellante critica la qualificazione del contratto quale procacciamento d'affari, nonostante le fatture azionate indichino
6 “prestazioni di consulenza”, ed in mancanza di prova dell'attività di intermediazione e conclusione di affari con i terzi. Evidenzia, poi, che: al contratto di procacciamento d'affari andrebbero applicate le disposizioni in materia di agenzia, con divieto di prova per testi e/o presunzioni ex art. 1742
c.c.; in base all'art. 1748 c.c. l'agente ed il procacciatore d'affari hanno diritto alla provvigione per gli affari conclusi grazie al proprio apporto, se iscritti nell'albo degli agenti di affari in mediazione o dopo aver rilasciato una dichiarazione di inizio attività presso la camera di commercio;
dalla visura camerale di emerge che l'attività esercitata è quella Controparte_2
di “agente di commercio nel settore elettrico” in modo continuativo e non occasionale, il che contrasta con la qualificazione attribuita dal Tribunale;
il procacciatore d'affari svolge in maniera occasionale la propria prestazione mentre in base alla ricostruzione dei fatti offerta da controparte, l'inizio del rapporto risale al febbraio 2009, per poi proseguire per più di un anno in modo continuativo, con precisi orari;
non sono stati provati né i contratti conclusi per suo tramite, né il loro valore né gli accordi intercorsi circa le provvigioni.
Ferma l'eccezione di nullità della prova assunta in violazione dell'art. 1742
c.c., deduce che alcun teste avrebbe dichiarato di aver stipulato contratti per il tramite di detta società né di conoscere i rapporti tra le due società. Inoltre,
controparte, per superare l'eccezione predetta, avrebbe qualificato il contratto come “contratto d'appalto di servizi” verbalmente stipulato nel febbraio 2009, quale “nuovo ed ulteriore accordo di collaborazione che
avrebbe avuto ad oggetto la vendita e la distribuzione su tutto il territorio
7 italiano e per conto di di materiale illuminotecnico Parte_1
del marchio tedesco WOFI”; secondo l'appellante il Tribunale, ritenendo l'accordo la prosecuzione di quello del 2008, avrebbe posto a fondamento della propria decisione un fatto diverso, contrario e non provato rispetto alle deduzione della controparte. Nessuno dei testi escussi, peraltro, avrebbe confermato che nel febbraio 2009 tra le due società sia intercorso un contratto di agenzia e/o appalto di servizi, che sia stato pattuito un corrispettivo di €
1.500,00 mensili oltre i.v.a. per lo svolgimento di una specifica attività, con gli effetti ex artt. 1418 e 1346 c.c., e di conoscere termini e forma del contratto. I testi avrebbero, invece avrebbero confermato di non essere a conoscenza dei rapporti tra le società e avrebbero dichiarato che il CP_2
non si sarebbe occupato della commercializzazione dei propri prodotti;
la testimonianza resa da moglie di sarebbe Testimone_1 CP_2
de relato, in quanto avrebbe detto di aver avuto conoscenza degli spostamenti direttamene da colui che all'epoca era suo fidanzato comunque;
la stessa avrebbe poi aggiunto di non conoscere il contratto in vigore;
non vi sarebbe,
quindi, prova che tra le parti sia intercorso un contratto di agenzia e/o di appalto di servizi, dell'oggetto del contratto, del corrispettivo previsto e della sua forma, dei termini e della corretta esecuzione delle prestazioni, della liquidità del credito azionato.
Peraltro, l'affermazione contenuta nella comparsa conclusionale di controparte per cui “analizzando la descrizione delle fatture oggetto del
giudizio monitorio, si legge “prestazione di consulenza”, ciò a riprova del
rapporto contrattuale sussistente tra le parti”, sarebbe priva di fondamento,
8 in quanto la fattura commerciale, essendo di formazione unilaterale, non costituirebbe prova delle prestazioni presunte, ed essa ha contestato l'esistenza del contratto e del credito per le asserite prestazioni di consulenza.
Evidenzia che essa ha contestato le fatture ingiunte sin dalla loro ricezione,
come dimostrerebbe la comunicazione trasmessa a controparte dall'avv.
(doc. 1), documento non considerato dal Tribunale. Pt_3
3. Con il terzo motivo l'appellante deduce che, all'udienza dell'11 ottobre
2018, si è opposta all'ammissione dei mezzi di prova, ma il Giudice ha ammesso de plano tutte le prove orali richieste, limitando i testi a due per capitolo, senza, tuttavia, motivare circa il rigetto delle eccezioni di inammissibilità svolte. Anche in sentenza il Tribunale ha omesso di motivare al riguardo, nonostante l'eccezione di inammissibilità e di nullità delle prove per violazione delle norme di legge ribadita in comparsa conclusionale e che,
in questa sede, viene riproposta.
Dopo aver ribadito che la prova dei contratti di agenzia e di appalto di servizi andrebbe fornita per iscritto ex art. 1742 c.c. ed art. 26 co. 5 D.lgs. 81/2008,
l'appellante evidenzia il divieto di ammissione di prova testimoniale ex art. 2721 c.c., a fronte del valore in questione (€ 40.800,00) e della qualità delle parti.
4. Con il quarto motivo l'appellante deduce di aver eccepito sin dal primo grado la nullità del contratto di cui si discute per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 c.c., e di avere rilevato la genericità delle fatture per “prestazioni di consulenza” da cui non si può evincere alcun tipo di mandato e/o accordo o il tipo di attività volta o i criteri usati per liquidare
9 le somme indicate.
Deduce che, al fine di superare l'eccezione ex art. 1742 c.c., la controparte ha qualificato il rapporto come “contratto d'appalto di servizi”, ma essa ha eccepito, in base all'art. 26 co. 5 D.lgs. n. 81/2008 (decreto applicabile a tutti i settori di attività, anche privati) che “nei singoli contratti di appalto,
subappalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a
pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., o costi delle misure adottate per
eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro”. Lamenta che il Tribunale non si sia pronunciato su tale eccezione.
5. Con unico motivo l'appellante incidentale contesta la qualificazione attribuita dal Tribunale al contratto di cui è causa, quale contratto atipico di procacciamento d'affari anziché quale appalto di servizi ex art. 1667 cod.civ.
Deduce che ha instaurato con la controparte una Controparte_2
collaborazione a mezzo di un contratto di appalto di servizi ex art. 1677 c.c.
dal settembre 2008 fino a tutto il 2011, per il quale non è richiesta alcuna particolare forma.
Richiama le fatture azionate, in cui si legge “prestazione di consulenza” ed espone che il contratto di appalto si sarebbe concluso con una “stretta di
mano” in buona fede, a fronte del rapporto amicale esistente tra le parti confermato dall'amministratore di controparte e dalla moglie di CP_2
Deduce che la contrattazione orale sarebbe il modus operandi di
[...]
e ciò sarebbe confermato dal teste , che avrebbe Parte_1 Tes_2
ammesso di aver collaborato con la società, senza sapere se vi fosse un contratto firmato. Ulteriore conferma dell'esistenza del rapporto lavorativo
10 sarebbe ricavabile dalla memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c. di controparte:
“Per quanto attiene allo “storico” (cronologia) del rapporto intercorso tra
le parti si rileva che il sig. dopo essere stato alle Controparte_2
dipendenze della società dal 01.07.1990 al Parte_1
09.01.1998, prima come apprendista e successivamente come operaio, nel
corso dell'anno 2008 ha collaborato in via autonoma con la società
opponente con l'unico compito di ricercare e segnalare nuovi clienti. A prova
di quanto appena affermato vi sono le fatture emesse da Controparte_2
aventi come descrizione “compensi per segnalazione clienti”, che venivano
regolarmente saldate da È per lo svolgimento di Controparte_4
tale attività che veniva consegnato al sig. un biglietto da Controparte_2
visita e creato un indirizzo e-mail personale con dominio elettrica-albano.it;
il tutto per facilitare le comunicazioni tra le parti clienti e fornitori”. Deduce
che la controparte ha anche riconosciuto di aver intrattenuto una lunga collaborazione e di avere regolarmente pagato le fatture a fronte delle altrettanto regolari prestazioni ricevute (fatture n. 02/2009 del 29 gennaio
2009 di € 7.800,00, n. 01/2010 del 29 gennaio 2010 di € 2.000,00, saldate da controparte, relative all'attività prestata nel 2008, ma di comune accordo remunerate successivamente, essendo il rapporto proseguito anche fino al
2011). Invoca le deposizioni rese dai testi , e Tes_2 Tes_3 Tes_4
deduce che, in ogni caso, è pacifico che essa società abbia prestato Pt_2
la propria attività per dal 2008 al 2011 e ciò sarebbe Parte_1
confermato anche dall'esistente rapporto di amicizia tra gli amministratori,
dall'esistenza di una mail personalizzata e dei biglietti da visita intestati a
11 stesso. CP_2
6. L'appello principale è infondato.
6.1. Rileva il Collegio che il decreto ingiuntivo è stato emesso in presenza di prova scritta ai sensi dell'art. 634 cod.proc.civ., costituita oltre che dalla mail del 02 luglio 2012, anche dalle fatture n. 3/10 del 18 maggio 2009 e 2/11 del
18 marzo 2019 di cui viene chiesto il pagamento e dall'estratto autentico notarile.
Quanto al valore di tale prova nel giudizio di opposizione, va rilevato che nel giudizio di primo grado è stata dedotta dalla opposta (qui appellata/appellante incidentale) l'avvenuta registrazione di tali fatture nei registri contrabili della controparte;
tale circostanza ha trovato conferma attraverso la deposizione della teste dipendente e socia della appellante e moglie del Parte_2
legale rappresentante.
In conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio <
commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente,
che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili>> (Cass.
3581/2024, 35870/2022, 2211/2022, 26801/2019).
L'annotazione della fattura nelle scritture contabili può, quindi, costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, in quanto la relativa annotazione, con richiamo alla fattura, <
in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al
12 dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del
23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza
n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2,
Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del
20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005). E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti >> (in termini Cass. 3581/2024
cit. in parte motiva).
Il valore ricognitivo dell'annotazione, corrobora quanto si ricava dal contenuto della mail del 22 maggio 2012, proveniente dalla <
addetta al settore contabile amministrativo nonché moglie dell'amministratore unico>>, per quanto accertato dal Tribunale, soggetto,
quindi, certamente autorizzato ad interloquire sulle richieste di chiarimenti e di pagamento ed anche ad effettuare i pagamenti stessi.
Da tale mail emerge che: è in corso tra le due società un rapporto contrattuale;
sono state emesse precedenti fatture (prodotte in atti) regolarmente pagate;
vi sono fatture non pagate (quelle per cui è causa) benché emesse il 18 maggio
2010 e il 18 marzo 2011; il mancato pagamento, su quale Controparte_2
chiede chiarimenti, viene giustificato dall'essere l'“attività da qualche mese
ferma” e da “grave difficoltà anche a far fede al pagamento dei fornitori alle
scadenze”.
In essa vi è, quindi, il riconoscimento della mancata estinzione della obbligazione, senza alcuna contestazione riguardo alla esistenza del rapporto contrattuale, allo svolgimento dell'attività che ha dato luogo alla emissione
13 delle due fatture, alla entità dell'importo esposto e viene, anzi, prospettata la possibilità di “dare notizie più positive” circa i pagamenti sollecitati,
affermazione che presuppone l'accettazione delle pretese di controparte.
Le due fatture in questione, come già rilevato, sono state regolarmente registrate senza alcuna contestazione riguardo all'importo preteso;
la emissione (e quindi la registrazione) di tali fatture risale a molto anni prima
(maggio 2010 e marzo 2011) rispetto alla interlocuzione tramite mail avvenuta nel maggio 2012 in relazione al sollecito di pagamento;
è evidente che, in caso di inesistenza del rapporto contrattuale e di accordo sul corrispettivo esposto nella fatture sarebbe stata ragionevole, oltre che conforme a buona fede (tanto più considerando l'incontestato rapporto personale esistente tra i rispettivi amministratori), una recisa reazione volta alla contestazione della pretesa creditoria.
Appare emblematico che solo dopo lo scambio di mail e dopo la ricezione di ulteriore raccomandata, stavolta a cura del legale della controparte, vi sia stata, sempre attraverso un legale, la laconica contestazione che la società sia debitrice. Si tratta, quindi, di una contestazione tardiva che non vale a superare il valore probatorio dei predetti elementi (l'accettazione delle fatture e la loro registrazione, la protratta assenza di contestazione sino all'intervento di un legale per richiederne il pagamento, il tenore della mail).
Va rilevato che la circostanza che il “nuovo rapporto” sia intercorso a partire dal 2008 è stata oggetto di allegazione da parte della stessa appellante nella memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 1 cod.proc.civ. che non può,
quindi dolersi che la controparte abbia condiviso tale allegazione ed abbia
14 dedotto, a sua volta, nella propria memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 1 cod.proc.civ. (destinata alla precisazione e alla modifica delle domande e delle conclusioni già formulate e anche alla precisazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento) che le prestazioni inerenti il 2008 sono state fatturate e pagate negli anni successivi (come del resto emerge dalle stesse fatture prodotte) in quanto il rapporto è proseguito anche nel 2009 e sino al
2011; non è, quindi, ravvisabile al riguardo alcuna violazione dell'art. 112
cod.proc.civ. da parte del Tribunale e, come dedotto dall'appellato, ciò
costituisce un ulteriore elemento che corrobora, piuttosto che contrastare,
l'assunto della prosecuzione dei rapporti anche negli anni successivi al 2008.
Deve quindi ritenersi che attraverso tale elementi sia stata fornita prova già
di per sé sufficiente della esistenza del credito azionato e dell'esistenza di un accordo in relazione all' importo dovuto.
6.2. Peraltro anche gli elementi acquisiti attraverso la istruttoria,
contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, hanno dato conferma della esistenza del rapporto contrattuale anche per il periodo successivo al
2008, anno sino al quale vi è stata ammissione di una “collaborazione in via
autonoma con l'unico compito di ricercare e segnalare nuovi clienti” (in termini cfr. memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 1 cod.proc.civ.): il teste ha confermato di avere ricevuto presso la sua azienda visite Tes_5
lavorative della sia dal sia dal dal 2009 Parte_1 Tes_6 CP_2
al 2011 e che gli venivano rammostrati i cataloghi contenenti i prodotti della società; il teste agente di commercio, ha confermato che nel Tes_4
medesimo periodo, quando si recava presso la per Parte_1
15 promuovere i prodotti di cui era “rappresentante”, si rivolgeva sia al Tes_6
amministratore unico della società, sia al “separatamente o CP_2
insieme”; il teste ha confermato che il gli era stato Tes_2 CP_2
presentato dal “come facente parte dell'organizzazione per la vendita Tes_6
dei prodotti” pur non avendo ricordo riguardo all'occasione e della presenza del in sede di trattative condotte con il la teste CP_2 Tes_6 Pt_2
ha confermato il capitolo 1) circa la consegna del biglietto da visita della società con il nominativo di (prodotto in atti) sin dal Controparte_2
settembre 2008. Anche il teste ha confermato di avere incontrato il Tes_3
insieme a in occasione di una dimostrazione dei prodotti CP_2 Tes_6
dell'azienda per cui lo stesso svolgeva attività di agente di Tes_3
commercio; riguardo a tale teste, che l'appellante lamenta essere stato escusso in modo ultroneo rispetto al numero di due testi per ciascun capitolo di prova fissato nella ordinanza di ammissione delle prove, deve ritenersi che il Giudicante, nel tenere conto in sentenza della sua deposizione (escussa da
Giudice onorario delegato, con riserva in sede di merito della questione posta sulla sua ammissibilità) ha ritenuto con ciò ampliata la lista testimoniale, ai sensi dell'art. 257 cod.proc.civ., senza che possano ravvisarsi al riguardo profili di nullità.
Riguardo le contestazioni inerenti alle prove assunte, ribadito che la prova del credito emerge sulla base di altri elementi probatori che non risultano contrastati ma piuttosto confermati dal contenuto delle deposizioni rese, va osservato che: i capitoli di prova ammessi sono in effetti tutti ammissibili e rilevanti;
l'ammissione della prova testimoniale oltre il limite dell'art. 2721
16 cod.civ. è consentita <
contratto e di ogni altra circostanza>> e, nel caso in esame, rilevano i pacifici rapporti di amicizia che intercorrevano tra i legali rappresentanti delle due società e la circostanza per cui anche precedentemente al 2009 non v'è stata la formalizzazione di alcun contratto;
la <
della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto,
ai sensi dell'art. 2725, comma 1, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio;
qualora,
nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità
dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione>> (Cass. S.U. 16723/2020) e ciò vale anche per gli altri limiti d'ammissibilità previsti dagli artt. 2721 e segg. cod.civ. (cfr. Cass.
3763/2018 in relazione al limite di valore) e, nel caso di specie, tali modalità
non sono state osservate.
6.3. Quanto alla natura del contratto, va premesso che la sua qualificazione giuridica compete al Giudicante che può effettuarla in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti e al giudice di appello che può effettuarla anche in modo diverso dal giudice di primo grado, purché non vengano introdotti nel tema controverso nuovi elementi di fatto e rimangano inalterati il "petitum" e la "causa petendi", (nel caso di specie entrambe le parti fanno questione in giudizio circa la qualificazione giuridica del contratto).
17 Nel caso in esame pur se i testi escussi non sono stati in grado di riferire alcunché sul contenuto degli accordi intercorsi tra le parti, in quanto rimasti ad essi estranei, dalle deposizioni già menzionate emerge che è stata svolta un'attività che esorbita quella di mero agente (peraltro la società è iscritta come agente di commercio al registro delle imprese) o di procacciatore di affari, in base alla qualifica data al contratto dal Tribunale ma contestata da entrambe le parti;
infatti, i testi hanno riferito dell'attività di promozione dei prodotti della ma anche di rapporti con fornitori e con agenti Parte_1
di commercio di altre società, in affiancamento o in sostituzione dell'amministratore; la prospettazione, quindi di un contratto atipico, di
“consulenza” tale descritto nelle fatture registrate, e di “customer care”,
intrattenendo “rapporti con i clienti e i fornitori dal 2008 al 2011” (cfr. teste moglie del la cui deposizione sul punto è concordante Tes_1 CP_2
con quelle rese dagli altri testi), è coerente con gli elementi acquisiti che danno conferma della presenza stabile del presso l'azienda del CP_2
contatto con clienti, fornitori e agenti di commercio, della dotazione di una mail aziendale e del biglietto da visita, di cui non è stata contestata la disponibilità anche successivamente al 2009.
Vi sono state, quindi una serie di prestazioni, non riconducibili però al mero procacciamento d'affari (al riguardo va valorizzata anche la differente descrizione contenuta nelle fatture azionate rispetto a quelle emesse precedentemente), e neanche all'appalto di servizi della cui sussistenza non sono emersi in causa gli elementi caratteristici quali l'autonoma organizzazione di propri mezzi e l'assunzione del rischio in relazione ad uno
18 specifico risultato perseguito.
Fermo restando che l'appellante incidentale, vittorioso in primo grado, non ha interesse ad impugnare la sentenza per conseguire unicamente una diversa qualificazione del contratto, non vi sono elementi per prospettare un appalto di servizi, tanto meno intraziendale, cui possa applicarsi la norma dettata in tema di rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro che l'appellante invoca.
Pertanto, entrambi gli appelli vanno rigettati e la sentenza impugnata va,
ancorché con parziale diversa motivazione, confermata.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello principale proposto da e l'appello Parte_1
incidentale proposto da avverso Controparte_2
la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1926/2022 pubblicata in data 22
agosto 2022;
2) dichiara compensate tra le parti le spese del grado.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico
19 dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
20
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 862/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 862/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 6 settembre 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 7
maggio 2025
OGGETTO: d a
[...] con il patrocinio dell'avv. Cesare Nossa e Parte_1
CODICE: dell'avv. Efren Cavalleri, quest'ultimo procuratore domiciliatario
140035 APPELLANTE
c o n t r o
(già Controparte_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. Alexis Candela
[...]
APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 22 agosto
2022, n. 1926/2022.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via principale: riformare la sentenza n. 1926/2022 R.S. del Tribunale di
Bergamo, resa inter partes nel procedimento n. 8118/2017 R.G., Dott.ssa
Francesca Bresciani, pubblicata in data 22 agosto 2022, per tutti i motivi
dedotti con l'atto di citazione in appello, accogliendo integralmente le
conclusioni formulate dall'attrice nel giudizio di primo grado, e quindi:
revocare, annullare, dichiarare nullo e/o comunque inefficace il decreto
ingiuntivo n.3156/2017 ING., n.6610/17 R.G, emesso dal Tribunale di
Bergamo in data 17.07.2017, perché infondato in fatto ed in diritto per tutti
i motivi richiamati in atti.
In ogni caso: spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio
interamente rifusi;
In via istruttoria: In accoglimento del terzo motivo d'appello e della
medesima domanda già svolta in primo grado, come ribadita in sede di
precisazione delle conclusioni, Voglia la Corte d'Appello adita dichiarare la
nullità delle prove comunque assunte in violazione delle norme di legge
richiamate con la memoria ex art. 183, VI comma, n.3 c.p.c., depositata in
data 16.06.2018, e con l'atto di citazione in appello.
Infine si chiede che venga dichiarata la decadenza di parte convenuta per
non aver citato i testi ammessi all'udienza fissata per il giorno 27.07.2021,
rilevando altresì che la difesa avversaria ha omesso di depositare gli atti di
intimazione ai testi ed i relativi avvisi di ricevimento per la predetta udienza
(27.07.2021), in violazione di quanto disposto dall'art.250, ultimo comma,
2 c.p.c.”.
Dell'appellante incidentale
“nel merito:o in via d'appello incidentale principale, riformare la sentenza
di primo grado del Tribunale di Bergamo del 22/08/2022 (sent. n. 1926/2022,
RG n.8118/2017, rep. 3021/2022) nella parte in cui qualifica il rapporto
giuridico esistente tra le parti quale contratto atipico di procacciatore
d'affari e qualificare il rapporto intercorso quale contratto di appalto di
servizi ex art. 1677 c.c.;
o in ogni caso, respingere integralmente l'appello di Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di primo
grado summenzionata;
in ogni caso: spese di causa interamente rifuse, oltre al rimborso spese
forfettario, IVA e CPA come per legge>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (d'ora in avanti Controparte_2 CP_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi
[...]
confronti per la somma di € 40.800,00 in favore di a Parte_1
titolo di compensi per prestazioni di consulenza. Ha contestato l'esistenza del credito azionato e chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
1.1. Costituendosi, ha chiesto il rigetto Parte_1
dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
2. Con sentenza n. 1926/2022 pubblicata in data 22 agosto 2022, il Tribunale
3 di Bergamo ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
2.1. In particolare, ha valorizzato una mail di provenienza dell'opponente in risposta alla richiesta avanzata da per il pagamento di Parte_1
due fatture oggetto dell'ingiunzione (nn. 3 del 2010 e 2 del 2011) del seguente tenore: “…Per quanto concerne i pagamenti non so darti ad oggi
indicazioni di come e quando possano avvenire. L'attività è da qualche mese
ferma sia a livello contract e non. Stiamo cercando di fare il possibile, anche
perché abbiamo grosse difficoltà anche a far fede al pagamento dei fornitori
alle debite scadenze”.
Ha ritenuto che essa costituisca prova dei fatti e degli elementi rappresentati
ex art. 2712 c.c.; ha evidenziato che nella comunicazione non vengono contestati l'an o il quantum del debito, ma viene evidenziata la sola difficoltà
nell'adempimento e che essa proviene da “ Parte_2
, socia e unica addetta alla contabilità- Email_1
amministrazione, oltre che moglie dell'amministratore unico.
Ha ritenuto che: la mail inviata con quell'indirizzo ha ingenerato nel destinatario l'affidamento circa l'esistenza di un valido potere rappresentativo della società in capo alla a fronte del Pt_2
riconoscimento di debito parte opposta non è tenuta a provare i fatti costitutivi della propria pretesa, che devono presumersi fino a prova contraria;
è, quindi, presunta l'esistenza del vincolo contrattuale.
A fronte della qualificazione del contratto da parte dell'opposta come appalto di servizi e dall'opponente come contratto di agenzia per la collaborazione
4 nella ricerca di nuovi clienti, di cui è stata eccepita la nullità perché non stipulato in forma scritta, il Giudice ha, quindi, ritenuto provata l'esistenza del rapporto, qualificandolo, a fronte del quadro probatorio disponibile, come contratto atipico di procacciamento d'affari, trattandosi di attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di affari, prestata nell'interesse dell'opponente.
In merito al quantum dovuto, ha attribuito valore al riconoscimento di debito ed al compenso cui esso ha fatto riferimento, in assenza di prova contraria.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla scorta di quattro motivi.
3. Si è costituita in giudizio Controparte_2
proponendo appello incidentale.
4. All'udienza del 7 maggio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante contesta il valore di riconoscimento di debito attribuito dal Tribunale al doc. n. 4.6., in violazione dell'art. 1988 c.c.,
che prevede che il riconoscimento debba provenire dal debitore e non da un terzo estraneo e, quando si tratti di società, da soggetto legittimato a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione riconosciuta.
Deduce che il Tribunale, accertando che la mail proviene da Pt_2
5 la quale non è amministratrice di ha Pt_2 Parte_1
riconosciuto che la comunicazione è stata fatta da un soggetto privo dei poteri di rappresentanza della società e lamenta che sia stato fatto richiamo all'affidamento incolpevole del terzo che ha stipulato col falsus procurator,
ipotesi inconferente con l'art. 1988 c.c.
Evidenzia che nella mail inviata a non Controparte_2 Controparte_3
si è qualificata come amministratrice o legale rappresentante e che il Giudice
non ha considerato che il primo era a conoscenza delle cariche ricoperte dai soggetti facenti parte della società avendo lavorato per essa, essendovi regolare pubblicità circa i poteri di rappresentanza conferiti ai dipendenti.
La mail, inoltre, non conterrebbe alcuna ricognizione di debito, facendosi generico riferimento ad una serie di rapporti e pagamenti già effettuati di cui trasmetteva le certificazioni, senza riferimento alle fatture o alla fonte dell'obbligazione, venendo unicamente rappresentata la difficile situazione economica.
Il Giudice avrebbe, poi, omesso di considerare le contestazioni mosse con raccomandata a/r circa le fatture azionate.
Qualora al doc.
4.6 venisse attribuito valore di riconoscimento di debito, esso comunque non avrebbe potuto essere posto a fondamento della decisione, a fronte della rinuncia di alla dispensa dell'onere della prova Controparte_2
ex art. 1988 c.c. avendo essa insistito per provare il rapporto fondamentale,
anche per mezzo di interrogatorio formale.
2. Con il secondo motivo l'appellante critica la qualificazione del contratto quale procacciamento d'affari, nonostante le fatture azionate indichino
6 “prestazioni di consulenza”, ed in mancanza di prova dell'attività di intermediazione e conclusione di affari con i terzi. Evidenzia, poi, che: al contratto di procacciamento d'affari andrebbero applicate le disposizioni in materia di agenzia, con divieto di prova per testi e/o presunzioni ex art. 1742
c.c.; in base all'art. 1748 c.c. l'agente ed il procacciatore d'affari hanno diritto alla provvigione per gli affari conclusi grazie al proprio apporto, se iscritti nell'albo degli agenti di affari in mediazione o dopo aver rilasciato una dichiarazione di inizio attività presso la camera di commercio;
dalla visura camerale di emerge che l'attività esercitata è quella Controparte_2
di “agente di commercio nel settore elettrico” in modo continuativo e non occasionale, il che contrasta con la qualificazione attribuita dal Tribunale;
il procacciatore d'affari svolge in maniera occasionale la propria prestazione mentre in base alla ricostruzione dei fatti offerta da controparte, l'inizio del rapporto risale al febbraio 2009, per poi proseguire per più di un anno in modo continuativo, con precisi orari;
non sono stati provati né i contratti conclusi per suo tramite, né il loro valore né gli accordi intercorsi circa le provvigioni.
Ferma l'eccezione di nullità della prova assunta in violazione dell'art. 1742
c.c., deduce che alcun teste avrebbe dichiarato di aver stipulato contratti per il tramite di detta società né di conoscere i rapporti tra le due società. Inoltre,
controparte, per superare l'eccezione predetta, avrebbe qualificato il contratto come “contratto d'appalto di servizi” verbalmente stipulato nel febbraio 2009, quale “nuovo ed ulteriore accordo di collaborazione che
avrebbe avuto ad oggetto la vendita e la distribuzione su tutto il territorio
7 italiano e per conto di di materiale illuminotecnico Parte_1
del marchio tedesco WOFI”; secondo l'appellante il Tribunale, ritenendo l'accordo la prosecuzione di quello del 2008, avrebbe posto a fondamento della propria decisione un fatto diverso, contrario e non provato rispetto alle deduzione della controparte. Nessuno dei testi escussi, peraltro, avrebbe confermato che nel febbraio 2009 tra le due società sia intercorso un contratto di agenzia e/o appalto di servizi, che sia stato pattuito un corrispettivo di €
1.500,00 mensili oltre i.v.a. per lo svolgimento di una specifica attività, con gli effetti ex artt. 1418 e 1346 c.c., e di conoscere termini e forma del contratto. I testi avrebbero, invece avrebbero confermato di non essere a conoscenza dei rapporti tra le società e avrebbero dichiarato che il CP_2
non si sarebbe occupato della commercializzazione dei propri prodotti;
la testimonianza resa da moglie di sarebbe Testimone_1 CP_2
de relato, in quanto avrebbe detto di aver avuto conoscenza degli spostamenti direttamene da colui che all'epoca era suo fidanzato comunque;
la stessa avrebbe poi aggiunto di non conoscere il contratto in vigore;
non vi sarebbe,
quindi, prova che tra le parti sia intercorso un contratto di agenzia e/o di appalto di servizi, dell'oggetto del contratto, del corrispettivo previsto e della sua forma, dei termini e della corretta esecuzione delle prestazioni, della liquidità del credito azionato.
Peraltro, l'affermazione contenuta nella comparsa conclusionale di controparte per cui “analizzando la descrizione delle fatture oggetto del
giudizio monitorio, si legge “prestazione di consulenza”, ciò a riprova del
rapporto contrattuale sussistente tra le parti”, sarebbe priva di fondamento,
8 in quanto la fattura commerciale, essendo di formazione unilaterale, non costituirebbe prova delle prestazioni presunte, ed essa ha contestato l'esistenza del contratto e del credito per le asserite prestazioni di consulenza.
Evidenzia che essa ha contestato le fatture ingiunte sin dalla loro ricezione,
come dimostrerebbe la comunicazione trasmessa a controparte dall'avv.
(doc. 1), documento non considerato dal Tribunale. Pt_3
3. Con il terzo motivo l'appellante deduce che, all'udienza dell'11 ottobre
2018, si è opposta all'ammissione dei mezzi di prova, ma il Giudice ha ammesso de plano tutte le prove orali richieste, limitando i testi a due per capitolo, senza, tuttavia, motivare circa il rigetto delle eccezioni di inammissibilità svolte. Anche in sentenza il Tribunale ha omesso di motivare al riguardo, nonostante l'eccezione di inammissibilità e di nullità delle prove per violazione delle norme di legge ribadita in comparsa conclusionale e che,
in questa sede, viene riproposta.
Dopo aver ribadito che la prova dei contratti di agenzia e di appalto di servizi andrebbe fornita per iscritto ex art. 1742 c.c. ed art. 26 co. 5 D.lgs. 81/2008,
l'appellante evidenzia il divieto di ammissione di prova testimoniale ex art. 2721 c.c., a fronte del valore in questione (€ 40.800,00) e della qualità delle parti.
4. Con il quarto motivo l'appellante deduce di aver eccepito sin dal primo grado la nullità del contratto di cui si discute per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 c.c., e di avere rilevato la genericità delle fatture per “prestazioni di consulenza” da cui non si può evincere alcun tipo di mandato e/o accordo o il tipo di attività volta o i criteri usati per liquidare
9 le somme indicate.
Deduce che, al fine di superare l'eccezione ex art. 1742 c.c., la controparte ha qualificato il rapporto come “contratto d'appalto di servizi”, ma essa ha eccepito, in base all'art. 26 co. 5 D.lgs. n. 81/2008 (decreto applicabile a tutti i settori di attività, anche privati) che “nei singoli contratti di appalto,
subappalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a
pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., o costi delle misure adottate per
eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro”. Lamenta che il Tribunale non si sia pronunciato su tale eccezione.
5. Con unico motivo l'appellante incidentale contesta la qualificazione attribuita dal Tribunale al contratto di cui è causa, quale contratto atipico di procacciamento d'affari anziché quale appalto di servizi ex art. 1667 cod.civ.
Deduce che ha instaurato con la controparte una Controparte_2
collaborazione a mezzo di un contratto di appalto di servizi ex art. 1677 c.c.
dal settembre 2008 fino a tutto il 2011, per il quale non è richiesta alcuna particolare forma.
Richiama le fatture azionate, in cui si legge “prestazione di consulenza” ed espone che il contratto di appalto si sarebbe concluso con una “stretta di
mano” in buona fede, a fronte del rapporto amicale esistente tra le parti confermato dall'amministratore di controparte e dalla moglie di CP_2
Deduce che la contrattazione orale sarebbe il modus operandi di
[...]
e ciò sarebbe confermato dal teste , che avrebbe Parte_1 Tes_2
ammesso di aver collaborato con la società, senza sapere se vi fosse un contratto firmato. Ulteriore conferma dell'esistenza del rapporto lavorativo
10 sarebbe ricavabile dalla memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c. di controparte:
“Per quanto attiene allo “storico” (cronologia) del rapporto intercorso tra
le parti si rileva che il sig. dopo essere stato alle Controparte_2
dipendenze della società dal 01.07.1990 al Parte_1
09.01.1998, prima come apprendista e successivamente come operaio, nel
corso dell'anno 2008 ha collaborato in via autonoma con la società
opponente con l'unico compito di ricercare e segnalare nuovi clienti. A prova
di quanto appena affermato vi sono le fatture emesse da Controparte_2
aventi come descrizione “compensi per segnalazione clienti”, che venivano
regolarmente saldate da È per lo svolgimento di Controparte_4
tale attività che veniva consegnato al sig. un biglietto da Controparte_2
visita e creato un indirizzo e-mail personale con dominio elettrica-albano.it;
il tutto per facilitare le comunicazioni tra le parti clienti e fornitori”. Deduce
che la controparte ha anche riconosciuto di aver intrattenuto una lunga collaborazione e di avere regolarmente pagato le fatture a fronte delle altrettanto regolari prestazioni ricevute (fatture n. 02/2009 del 29 gennaio
2009 di € 7.800,00, n. 01/2010 del 29 gennaio 2010 di € 2.000,00, saldate da controparte, relative all'attività prestata nel 2008, ma di comune accordo remunerate successivamente, essendo il rapporto proseguito anche fino al
2011). Invoca le deposizioni rese dai testi , e Tes_2 Tes_3 Tes_4
deduce che, in ogni caso, è pacifico che essa società abbia prestato Pt_2
la propria attività per dal 2008 al 2011 e ciò sarebbe Parte_1
confermato anche dall'esistente rapporto di amicizia tra gli amministratori,
dall'esistenza di una mail personalizzata e dei biglietti da visita intestati a
11 stesso. CP_2
6. L'appello principale è infondato.
6.1. Rileva il Collegio che il decreto ingiuntivo è stato emesso in presenza di prova scritta ai sensi dell'art. 634 cod.proc.civ., costituita oltre che dalla mail del 02 luglio 2012, anche dalle fatture n. 3/10 del 18 maggio 2009 e 2/11 del
18 marzo 2019 di cui viene chiesto il pagamento e dall'estratto autentico notarile.
Quanto al valore di tale prova nel giudizio di opposizione, va rilevato che nel giudizio di primo grado è stata dedotta dalla opposta (qui appellata/appellante incidentale) l'avvenuta registrazione di tali fatture nei registri contrabili della controparte;
tale circostanza ha trovato conferma attraverso la deposizione della teste dipendente e socia della appellante e moglie del Parte_2
legale rappresentante.
In conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio <
commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente,
che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili>> (Cass.
3581/2024, 35870/2022, 2211/2022, 26801/2019).
L'annotazione della fattura nelle scritture contabili può, quindi, costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, in quanto la relativa annotazione, con richiamo alla fattura, <
in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al
12 dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del
23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza
n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2,
Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del
20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005). E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti >> (in termini Cass. 3581/2024
cit. in parte motiva).
Il valore ricognitivo dell'annotazione, corrobora quanto si ricava dal contenuto della mail del 22 maggio 2012, proveniente dalla <
addetta al settore contabile amministrativo nonché moglie dell'amministratore unico>>, per quanto accertato dal Tribunale, soggetto,
quindi, certamente autorizzato ad interloquire sulle richieste di chiarimenti e di pagamento ed anche ad effettuare i pagamenti stessi.
Da tale mail emerge che: è in corso tra le due società un rapporto contrattuale;
sono state emesse precedenti fatture (prodotte in atti) regolarmente pagate;
vi sono fatture non pagate (quelle per cui è causa) benché emesse il 18 maggio
2010 e il 18 marzo 2011; il mancato pagamento, su quale Controparte_2
chiede chiarimenti, viene giustificato dall'essere l'“attività da qualche mese
ferma” e da “grave difficoltà anche a far fede al pagamento dei fornitori alle
scadenze”.
In essa vi è, quindi, il riconoscimento della mancata estinzione della obbligazione, senza alcuna contestazione riguardo alla esistenza del rapporto contrattuale, allo svolgimento dell'attività che ha dato luogo alla emissione
13 delle due fatture, alla entità dell'importo esposto e viene, anzi, prospettata la possibilità di “dare notizie più positive” circa i pagamenti sollecitati,
affermazione che presuppone l'accettazione delle pretese di controparte.
Le due fatture in questione, come già rilevato, sono state regolarmente registrate senza alcuna contestazione riguardo all'importo preteso;
la emissione (e quindi la registrazione) di tali fatture risale a molto anni prima
(maggio 2010 e marzo 2011) rispetto alla interlocuzione tramite mail avvenuta nel maggio 2012 in relazione al sollecito di pagamento;
è evidente che, in caso di inesistenza del rapporto contrattuale e di accordo sul corrispettivo esposto nella fatture sarebbe stata ragionevole, oltre che conforme a buona fede (tanto più considerando l'incontestato rapporto personale esistente tra i rispettivi amministratori), una recisa reazione volta alla contestazione della pretesa creditoria.
Appare emblematico che solo dopo lo scambio di mail e dopo la ricezione di ulteriore raccomandata, stavolta a cura del legale della controparte, vi sia stata, sempre attraverso un legale, la laconica contestazione che la società sia debitrice. Si tratta, quindi, di una contestazione tardiva che non vale a superare il valore probatorio dei predetti elementi (l'accettazione delle fatture e la loro registrazione, la protratta assenza di contestazione sino all'intervento di un legale per richiederne il pagamento, il tenore della mail).
Va rilevato che la circostanza che il “nuovo rapporto” sia intercorso a partire dal 2008 è stata oggetto di allegazione da parte della stessa appellante nella memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 1 cod.proc.civ. che non può,
quindi dolersi che la controparte abbia condiviso tale allegazione ed abbia
14 dedotto, a sua volta, nella propria memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 1 cod.proc.civ. (destinata alla precisazione e alla modifica delle domande e delle conclusioni già formulate e anche alla precisazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento) che le prestazioni inerenti il 2008 sono state fatturate e pagate negli anni successivi (come del resto emerge dalle stesse fatture prodotte) in quanto il rapporto è proseguito anche nel 2009 e sino al
2011; non è, quindi, ravvisabile al riguardo alcuna violazione dell'art. 112
cod.proc.civ. da parte del Tribunale e, come dedotto dall'appellato, ciò
costituisce un ulteriore elemento che corrobora, piuttosto che contrastare,
l'assunto della prosecuzione dei rapporti anche negli anni successivi al 2008.
Deve quindi ritenersi che attraverso tale elementi sia stata fornita prova già
di per sé sufficiente della esistenza del credito azionato e dell'esistenza di un accordo in relazione all' importo dovuto.
6.2. Peraltro anche gli elementi acquisiti attraverso la istruttoria,
contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, hanno dato conferma della esistenza del rapporto contrattuale anche per il periodo successivo al
2008, anno sino al quale vi è stata ammissione di una “collaborazione in via
autonoma con l'unico compito di ricercare e segnalare nuovi clienti” (in termini cfr. memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 1 cod.proc.civ.): il teste ha confermato di avere ricevuto presso la sua azienda visite Tes_5
lavorative della sia dal sia dal dal 2009 Parte_1 Tes_6 CP_2
al 2011 e che gli venivano rammostrati i cataloghi contenenti i prodotti della società; il teste agente di commercio, ha confermato che nel Tes_4
medesimo periodo, quando si recava presso la per Parte_1
15 promuovere i prodotti di cui era “rappresentante”, si rivolgeva sia al Tes_6
amministratore unico della società, sia al “separatamente o CP_2
insieme”; il teste ha confermato che il gli era stato Tes_2 CP_2
presentato dal “come facente parte dell'organizzazione per la vendita Tes_6
dei prodotti” pur non avendo ricordo riguardo all'occasione e della presenza del in sede di trattative condotte con il la teste CP_2 Tes_6 Pt_2
ha confermato il capitolo 1) circa la consegna del biglietto da visita della società con il nominativo di (prodotto in atti) sin dal Controparte_2
settembre 2008. Anche il teste ha confermato di avere incontrato il Tes_3
insieme a in occasione di una dimostrazione dei prodotti CP_2 Tes_6
dell'azienda per cui lo stesso svolgeva attività di agente di Tes_3
commercio; riguardo a tale teste, che l'appellante lamenta essere stato escusso in modo ultroneo rispetto al numero di due testi per ciascun capitolo di prova fissato nella ordinanza di ammissione delle prove, deve ritenersi che il Giudicante, nel tenere conto in sentenza della sua deposizione (escussa da
Giudice onorario delegato, con riserva in sede di merito della questione posta sulla sua ammissibilità) ha ritenuto con ciò ampliata la lista testimoniale, ai sensi dell'art. 257 cod.proc.civ., senza che possano ravvisarsi al riguardo profili di nullità.
Riguardo le contestazioni inerenti alle prove assunte, ribadito che la prova del credito emerge sulla base di altri elementi probatori che non risultano contrastati ma piuttosto confermati dal contenuto delle deposizioni rese, va osservato che: i capitoli di prova ammessi sono in effetti tutti ammissibili e rilevanti;
l'ammissione della prova testimoniale oltre il limite dell'art. 2721
16 cod.civ. è consentita <
contratto e di ogni altra circostanza>> e, nel caso in esame, rilevano i pacifici rapporti di amicizia che intercorrevano tra i legali rappresentanti delle due società e la circostanza per cui anche precedentemente al 2009 non v'è stata la formalizzazione di alcun contratto;
la <
della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto,
ai sensi dell'art. 2725, comma 1, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio;
qualora,
nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità
dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione>> (Cass. S.U. 16723/2020) e ciò vale anche per gli altri limiti d'ammissibilità previsti dagli artt. 2721 e segg. cod.civ. (cfr. Cass.
3763/2018 in relazione al limite di valore) e, nel caso di specie, tali modalità
non sono state osservate.
6.3. Quanto alla natura del contratto, va premesso che la sua qualificazione giuridica compete al Giudicante che può effettuarla in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti e al giudice di appello che può effettuarla anche in modo diverso dal giudice di primo grado, purché non vengano introdotti nel tema controverso nuovi elementi di fatto e rimangano inalterati il "petitum" e la "causa petendi", (nel caso di specie entrambe le parti fanno questione in giudizio circa la qualificazione giuridica del contratto).
17 Nel caso in esame pur se i testi escussi non sono stati in grado di riferire alcunché sul contenuto degli accordi intercorsi tra le parti, in quanto rimasti ad essi estranei, dalle deposizioni già menzionate emerge che è stata svolta un'attività che esorbita quella di mero agente (peraltro la società è iscritta come agente di commercio al registro delle imprese) o di procacciatore di affari, in base alla qualifica data al contratto dal Tribunale ma contestata da entrambe le parti;
infatti, i testi hanno riferito dell'attività di promozione dei prodotti della ma anche di rapporti con fornitori e con agenti Parte_1
di commercio di altre società, in affiancamento o in sostituzione dell'amministratore; la prospettazione, quindi di un contratto atipico, di
“consulenza” tale descritto nelle fatture registrate, e di “customer care”,
intrattenendo “rapporti con i clienti e i fornitori dal 2008 al 2011” (cfr. teste moglie del la cui deposizione sul punto è concordante Tes_1 CP_2
con quelle rese dagli altri testi), è coerente con gli elementi acquisiti che danno conferma della presenza stabile del presso l'azienda del CP_2
contatto con clienti, fornitori e agenti di commercio, della dotazione di una mail aziendale e del biglietto da visita, di cui non è stata contestata la disponibilità anche successivamente al 2009.
Vi sono state, quindi una serie di prestazioni, non riconducibili però al mero procacciamento d'affari (al riguardo va valorizzata anche la differente descrizione contenuta nelle fatture azionate rispetto a quelle emesse precedentemente), e neanche all'appalto di servizi della cui sussistenza non sono emersi in causa gli elementi caratteristici quali l'autonoma organizzazione di propri mezzi e l'assunzione del rischio in relazione ad uno
18 specifico risultato perseguito.
Fermo restando che l'appellante incidentale, vittorioso in primo grado, non ha interesse ad impugnare la sentenza per conseguire unicamente una diversa qualificazione del contratto, non vi sono elementi per prospettare un appalto di servizi, tanto meno intraziendale, cui possa applicarsi la norma dettata in tema di rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro che l'appellante invoca.
Pertanto, entrambi gli appelli vanno rigettati e la sentenza impugnata va,
ancorché con parziale diversa motivazione, confermata.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello principale proposto da e l'appello Parte_1
incidentale proposto da avverso Controparte_2
la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1926/2022 pubblicata in data 22
agosto 2022;
2) dichiara compensate tra le parti le spese del grado.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico
19 dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
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