Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13267 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, nella persona dei seguenti magistrati
Alessandra Aragno Presidente
Fabrizio Alessandria Giudice rel.est.
Alessia Santamaria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 13267 / 2024 promosso da:
( ), nato in [...] il [...] rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv. Caldarella Giovanna
-ricorrente-
CONTRO
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso:
“In via preliminare In accoglimento della sovraestesa istanza, ritenendo la sussistenza dei presupposti di legge, concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. In caso di accoglimento della richiesta sovraestesa, si insta fin da ora affinché il
Giudice Voglia ordinare alla competente Questura la consegna/restituzione in favore
1
In via istruttoria Disporre l'audizione personale della SI. . Ammettere la Parte_2 testimonianza della SI.ra e del SI. , Testimone_1 Parte_2 entrambi residenti in [...], la quale verterà sugli infraindicati capi di prova, preceduti dal rituale “Vero che”: 1) La SI.ra è la madre del SI. , nato a [...]_1 Parte_1
Belyout (Marocco), il 19/01/1999?
2) La SI.ra , il SI. ed il SI. Tes_1 Parte_1 Parte_2 vivono in Torino, via Pergolesi nr. 93/B all'interno dell'alloggio di cui la medesima è titolare, giusto decreto di assegnazione emesso dalla ATC in data 12/03/2019?
3) Il SI. ha espiato la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, Parte_1 applicatagli dalla Corte d'Appello di Torino, Sezione III Penale, all'interno della casa familiare, sita in Torino, via Pergolesi 93/B?
NEL MERITO
In via principale
Accertato in capo al ricorrente la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 29 e 30 TUI, riconoscere in favore del medesimo il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
In via di subordine Accertato in capo al ricorrente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 TUI, riconoscere in favore del medesimo il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per Protezione Speciale, con contestuale trasmissione degli atti al Questore competente affinché proceda al rilascio del relativo permesso.”
Parte resistente ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
In via cautelare:
- Revocare la sospensione del provvedimento impugnato, in assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Nel merito:
- Rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.7.2024 il sig. cittadino marocchino, Parte_1
ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino del 30.1.2024, notificato il 20.6.2024, che ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 29 e 30 D.lgs. 286/98, fondata sulla sua convivenza con la madre, cittadina marocchina regolarmente soggiornante su territorio italiano, in ragione dei suoi precedenti penali ostativi ex art. 4 c. 3 TUI, della mancanza del requisito della convivenza con la madre e della
2 insussistenza delle condizioni di inespellibilità di cui all'art. 19 TUI, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente allegava di essere giunto in Italia nel gennaio
2014, insieme al fratello minore, sig. per ricongiungersi con la madre, Parte_2
sig.ra titolare di regolare carta di soggiorno (doc. 3 allegato al ricorso) e Testimone_1
di avere studiato conseguendo la terza media nell'anno 2018/2019 (doc. 4). Rilevava, infine,
l'irrilevanza dei precedenti penali richiamati nel decreto di rigetto, perché compiuti in giovane età ed avendo il sig. espiato la condanna. Pt_2
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore.
Con comparsa del 6.5.2025 il si costituiva in giudizio, chiedendo in via Controparte_1
cautelare la revoca della sospensione del provvedimento impugnato e, nel merito, il rigetto integrale del ricorso, con condanna alle spese del ricorrente. In particolare, il CP_1
resistente ribadiva la gravità e rilevanza dei precedenti penali, tali da far ritenere il ricorrente pericoloso per l'ordine pubblico, non costituenti un isolato incidente di percorso del 2020, ma risalenti al 2015, anche alla luce delle ultime notizie di reato (8.2.2025 per lesioni gravi e
12.4.2025 per rapina e lesioni personali); rilevava, dal punto di vista dei legami familiari come il richiedente avesse avuto rapporti difficili con la madre e come il compagno della stessa si trovava costretto a denunciarlo in più di un'occasione per minacce e violenze (perpetrate anche nei confronti della madre) (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione); eccepiva l'assoluta insufficienza della documentazione lavorativa prodotta, ed anzi sottolineava come il richiedente fosse totalmente sconosciuto all'INPS (doc. 4).Il , nonostante la Controparte_1
regolarità e tempestività delle notificazioni, non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 13.5.2025 il Giudice, dopo aver ritenuto inammissibili le prove richieste da parte ricorrente, invitava le parti a precisare le conclusioni e, all'esito, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
2. Il Questore ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia in considerazione della pericolosità sociale del ricorrente.
Orbene, l'art. 5 c. 5-bis TUI prevede che “nel valutare la pericolosità dello straniero per
l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato … ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca
o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3”. Tale
3 norma va ovviamente letta in combinato disposto con il precedente comma 5 del medesimo art. 5 TUI, ai sensi del quale “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Tali norme sono state più volte sottoposte all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, la quale ha nel tempo ribadito il seguente principio di diritto:
“… la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del [permesso di soggiorno per motivi familiari], per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso.” (Cass. n. 30342 del 27/10/2021).
In particolare, con riferimento alla rilevanza della durata del soggiorno quale elemento di bilanciamento, si è affermato che “ai fini del rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'art. 9 del D.Lgs. 286/1998 richiede una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero, nel bilanciamento tra pregresse condotte, eventualmente rilevanti quali minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale, ed il suo inserimento sociale, desunto, tra l'altro, dalla sua capacità lavorativa e dalla durata della sua permanenza sul territorio nazionale, dovendosi escludere l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di sentenze penali riportate” (così Corte d'Appello di Torino, sez. minori, sent., 10/02/2021, in www.leggiditalia.it).
Così definiti i termini della questione, un corretto bilanciamento degli opposti interessi di sicurezza pubblica e di tutela della vita familiare impone – nel caso di specie – di ritenere prevalenti gli interessi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.
Ritiene questo Giudice che sia stato adeguatamente e compiutamente assolto l'onere motivazionale gravante sull'Amministrazione in ordine alla sussistenza dei dedotti motivi di pubblica sicurezza di cui all'art. 20 del D. Lgs. 30/2007.
Infatti, la pericolosità sociale del ricorrente si evince in modo pacifico dalla Pt_1
documentazione prodotta, consistente nel certificato del casellario giudiziale e dalla sentenza di condanna dello stesso a seguito della quale il sig. ha terminato l'esecuzione Pt_1
della detenzione domiciliare di due anni e quattro mesi in data 31.1.2024 (docc.1 e 3 della
4 comparsa di costituzione e all.4 alla memoria del 12.5.2025); successivamente, il sig.
è stato indagato per lesioni personali aggravate nel febbraio 2025 e per rapina in Pt_1 concorso nell'aprile 2025 (tali ultime pendenze giudiziarie possono ritenersi provate ex art. 115
c.p.c., poiché non contestate da parte ricorrente).
Il ricorrente chiede che si proceda al bilanciamento di tali ragioni di ordine pubblico con le sue esigenze di vita privata e familiare, che si sostanzierebbero fondamentalmente nella lunga durata del suo soggiorno in Italia, e nel suo intento a trovare un'occupazione lavorativa.
È documentale che il ricorrente non abbia provato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa nel lungo periodo di tempo trascorso in Italia. Nonostante la carenza di documentazione lavorativa costituisse uno dei motivi di rigetto addotti dal Questore nel decreto impugnato all'udienza del 13.5 2025 la difesa non ha prodotto documentazione integrativa, rappresentando di aver perso i contatti sia con il sig. sia con il fratello dello stesso. Pt_1
Quanto all'esistenza di vincoli familiari, e in particolar modo con la madre con il quale il richiedente chiede il ricongiungimento, si rileva che dagli atti emerge come lo stesso sia stato denunciato dal compagno della madre per condotte violente compiute nei confronti della donna.
Si evidenzia come, in ogni caso, nonostante risieda in Italia dal 2014, non è Pt_1
pervenuto a questo Giudice alcun documento attestante la sua eventuale positiva integrazione sul territorio: nulla è stato infatti prodotto circa un eventuale percorso scolastico, formativo e/o lavorativo (se non unicamente il diploma di licenza media inferiore), elementi che sarebbero stati utili per operare quel bilanciamento di cui la Difesa lamenta una lesione.
In conclusione, i precedenti penali di e la mancanza di un reddito lecito, sono Pt_1
certamente sintomo di una pericolosità sociale e di comportamenti antigiuridici del tutto incompatibili con un'esistenza improntata al rispetto delle norme e alla volontà di integrarsi all'interno del sistema giuridico-sociale su cui si fonda la Repubblica italiana.
Per questi motivi
, nel procedere al descritto bilanciamento tra opposti interessi, non può ritenersi prevalente sui precedenti penali descritti alcuna esigenza di tutela della vita familiare.
Alla luce di quanto sopra, dunque, deve ritenersi legittimo l'impugnato decreto del Questore, non sussistendo i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Assorbita ogni ulteriore domanda.
4. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
− rigetta il ricorso;
5 − condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del convenuto, CP_1
che si liquidano in complessivi € 1.500,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 19.5.2025
Giudice rel.est. Presidente
Fabrizio Alessandria Alessandra Aragno
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