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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/11/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 980/2023 avente ad oggetto: contratto di finanziamento promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore dott.ssa Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Domenico Iodice che la rappresenta e difende per
[...]
procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. , elettivamente domiciliato presso l'Avv. Paolo Di CP_1 C.F._1
Mauro, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Daniela De Simone per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 28.10.2025.
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza 17 gennaio 2023, comunicata in data 17 gennaio 2023, n. 161/2023, pronunciata dal Tribunale di Torino contrariis reiectis in via pregiudiziale e/o preliminare
-accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta dal sig. per incompetenza CP_1 territoriale dell'Organismo di mediazione adito in violazione dell'art.4 comma 1 D.Lgs.n.28/2010 e conseguente nullità della mediazione;
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per le ragioni di cui Parte_1
in atti, in considerazione del fatto che il contratto di finanziamento è stato stipulato con Eurofiditalia
s.p.a. e non con la convenuta;
-accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'attore per pregressa transazione sull'oggetto della lite;
In via principale ed in ogni caso riformare integralmente la sentenza qui impugnata e respingere integralmente le domande avversarie tutte per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare il sig. a ripetere gli importi tutti già ricevuti in adempimento della sentenza di primo CP_1
grado ponendo definitivamente a carico di parte appellata le spese di CTU sostenute in primo grado.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie sia in fatto che in diritto;
Nel merito:
- rigettare per tutte le ragioni esposte – e dunque anche previa compiuta integrazione delle motivazioni
- l'appello proposto da e, per l'effetto Parte_1
- confermare la sentenza nr 161/2023 emessa dal Tribunale di Torino Sez. I Civile, nella persona del
Giudice Dott. Edoardo Di Capua, resa tra le parti nel procedimento RG 560/2020 ed oggi impugnata e mandare completamente assolto l'appellato.
Con il favore delle spese, onorari e competenze del giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA e successive occorrende come per legge.
pagina 2 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado conveniva, avanti al Tribunale di CP_1
Torino, chiedendo di dichiarare la nullità anche parziale del contratto di prestito Parte_1
n.611937 stipulato in data 3.11.2004 con Eurofiditalia s.p.a., poi ceduto a e di Parte_1
condannare la convenuta a restituire le somme indebitamente riscosse per € 7.759,35 oltre interessi;
allegava che: con il contratto si dichiarava debitore di € 21.840,00, da restituire mediante la cessione pro solvendo di n. 84 quote dello stipendio mensili di € 260,00 cadauna;
il contratto prevedeva l'applicazione di un TAN del 4,99% (a scalare in misura fissa per l'intera durata del prestito) e così pari a € 3.438,40 di interessi, trattenuti anticipatamente, e il versamento, a mezzo trattenuta sull'importo erogato, di € 1.747,20 per commissioni finanziarie, € 2.670,80 per commissioni agente, € 368,00 per oneri e spese, € 635,11 per commissioni polizza rischio vita, € 302,65 per commissioni polizza rischio impiego;
il TAEG ed il TEG dell'operazione erano indicati nel contratto rispettivamente al 18,38% e al
15,53%; il sig. provvedeva ad estinguere anticipatamente il prestito dopo 66 rate su 84, pagando CP_1
l'importo richiesto come da conteggio estintivo;
dall'analisi tecnica fatta svolgere successivamente era emersa l'applicazione di interessi oltre la soglia di usura al momento della stipulazione del contratto, dovendo essere inclusi nel TEG i costi delle polizze assicurative, così divenendo il tasso d'interesse applicato pari al 18,39%, superiore al tasso soglia del periodo, pari al 17,97%; il contratto era invalido per violazione della normativa sull'usura e la convenuta doveva, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., restituire gli importi indebitamente percepiti, pari a € 7.759,35, già detratti i rimborsi commissionali accordati a seguito di reclamo per complessivi € 1.172,95.
costituendosi, eccepiva: di avere già corrisposto all'attore somme a tacitazione Parte_1
di ogni pretesa relativa al contratto, come da quietanze sottoscritte;
l'improcedibilità della domanda per non essere stata esperita la mediazione obbligatoria;
l'infondatezza nel merito della domanda, essendo il TEG del contratto in linea con i tassi soglia vigenti all'epoca della conclusione del rapporto e correttamente determinato in base alle Istruzioni di Vigilanza del periodo di riferimento ed ai chiarimenti forniti da Banca d'Italia con lettera n.7539 del 23/07/2003; quand'anche si dovesse riscontrare l'usurarietà, il tasso applicabile sarebbe comunque quello previsto dall'art. 117 TUB.
Il Giudice disponeva la mediazione obbligatoria e, dopo lo svolgimento della medesima con esito negativo, procedeva all'espletamento di c.t.u. tecnico-contabile.
Con sentenza n. 161/2023 pubblicata il 17.1.2023, il Tribunale di Torino:
-rigettava l'eccezione proposta dalla convenuta di carenza di interesse ad agire del sig. per CP_1
intervenuta transazione “tombale”, rilevando che a fronte dell'eccezione parte attrice eccepiva la nullità
pagina 3 di 18 della transazione, che la violazione di norme imperative in materia di usura e diritti dei consumatori fatte valere da parte attrice rivestivano carattere essenziale in merito all'assetto complessivo del contratto, per cui non poteva ritenersi che la transazione intervenuta fosse preclusiva della possibilità di fare valere l'invalidità del rapporto derivante dalla lamentata violazione delle disposizioni in materia di usura;
-rigettava l'eccezione di improcedibilità del giudizio per invalidità del procedimento di mediazione, proposta dalla convenuta per essere stata la domanda di mediazione presentata avanti a Organismo di mediazione di Arzano (NA), non del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia
(Torino) ex art. 4 D.Lgs. 28/2010; rilevava l'infondatezza dell'eccezione in quanto nel verbale di mediazione era indicato che, sebbene la procedura si fosse svolta in via telematica per le problematiche emergenziali, la competenza territoriale del Tribunale di Torino era stata assicurata dalla presenza presso il detto circondario di sede di altro Organismo di mediazione in convenzione con e Per_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 c.1 lettera c) del DM 180/2010, che espressamente Per_2 prevedeva la possibilità per l'Organismo di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con cui avesse raggiunto a tal fine un accordo;
-nel merito riteneva fondata e accoglieva la domanda di parte attrice, evidenziando che dalla c.t.u. era emerso che il TEG conteggiato con l'inclusione dei costi assicurativi era risultato superiore al tasso soglia di usura vigente al momento della conclusione del contratto (mentre escludendo la polizza assicurativa era risultato inferiore); la Cassazione aveva affermato che per la valutazione dell'eventuale natura usuraria del mutuo dovevano essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, essendo sufficiente che le stesse risultassero collegate alla concessione del credito;
nel caso di specie tale collegamento era evidente in ragione dell'obbligatorietà della polizza stessa;
sul punto era irrilevante il fatto che le Istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti non prevedessero l'inclusione dei costi delle polizze nell'ambito del TEG;
infatti ai sensi dell'art. 644 comma 4 c.p., ai fini della determinazione della fattispecie di usura, dovevano essere considerati rilevanti tutti gli oneri che un utente sopportava in connessione con il suo uso del credito, indipendentemente dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia le quali, in quanto mere istruzioni di carattere tecnico, non potevano essere considerate vincolanti ma aventi una mera efficacia consultiva.
Pertanto dichiarava l'invalidità parziale del contratto per la violazione della normativa sull'usura, condannava la convenuta a restituire all'attore la somma di € 7.758,91, oltre interessi legali dal
13.2.2018 fino al saldo, calcolati dal 9.1.2020 (data della domanda giudiziale) ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c.; condannava la convenuta a rimborsare all'attore le spese processuali e poneva le spese di c.t.u. a carico della convenuta.
pagina 4 di 18 Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza del Tribunale, di cui Parte_1
chiedeva la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
costituendosi, chiedeva di rigettare l'appello perché infondato, confermando la CP_1
sentenza.
II. L'appello è articolato in cinque motivi di gravame.
Con il primo motivo - “Improcedibilità della domanda per nullità, inammissibilità, illiceità del procedimento di mediazione” - l'appellante censura la sentenza per avere respinto l'eccezione di improcedibilità per nullità del procedimento di mediazione, allegando che: sin dall'adesione al procedimento di mediazione e con note di trattazione scritta 30.3.2021, la banca ha contestato che l'organismo di mediazione adito da parte attrice, e con sede in Arzano (NA), era Per_1 Per_2
incompetente territorialmente stante la pendenza del giudizio innanzi al Tribunale di Torino, ravvisando la violazione dell'art. 4 comma 1 D.Lgs. 28/2010; il Tribunale ha deciso sulla base della dichiarazione del mediatore secondo cui la competenza territoriale del Tribunale di Torino era assicurata dalla presenza, presso il detto circondario, di sede di altro Organismo di mediazione in convenzione con e , ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 1 lett. c) del D.M. 180/2010; si tratta Per_1 Per_2
però di una mera dichiarazione unilaterale di parte, non supportata da alcuna prova, anzi contraddetta dai docc. 5, 6, 24, da cui risulta che l'organismo adito non ha sede in Torino;
né tale dichiarazione specifica dove fosse a Torino la sede dell'organismo in convenzione, in quale data fosse stata stipulata la convenzione, chi fosse il mediatore che avrebbe potuto procedere ad una mediazione in Torino;
elementi questi che controparte non ha fornito, non essendo dunque provata l'esistenza di una convenzione con altro organismo, con conseguente nullità del procedimento di mediazione e improcedibilità della domanda.
L'appellato eccepisce l'infondatezza del motivo, ripetitivo di doglianze già esaminate e respinte dal mediatore e dal Tribunale;
richiama le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata di cui chiede la conferma;
evidenzia che sono inconferenti le deduzioni dell'appellante circa i documenti prodotti, perché il mediatore non ha dichiarato di operare presso propria sede in Torino, ma in convenzione con altro organismo avente ivi la sua sede;
che quella del mediatore non è una dichiarazione di parte;
che la banca non ha mai chiesto di visionare o ottenere prova o copia delle specifiche convenzioni in essere con altri organismi.
pagina 5 di 18 Il motivo è infondato.
Il mediatore designato dall'Organismo di mediazione adito ( e con sede in Arzano - Per_1 Per_2
NA), ha dato atto, in apertura del verbale di mediazione 13.11.2020 (doc. 24 di parte appellata), che l'incontro avveniva in via telematica, stante la situazione emergenziale determinata dal Covid 19, pur nel “rispetto della competenza territoriale che, per la presente procedura è rappresentata dal Tribunale di Torino e, quindi tenendo come riferimento la sede di Torino, in convenzione con altro Organismo di mediazione ex art. 7 comma 1 lettera c) del DM 180/2010 il quale espressamente prevede la possibilità per l'Organismo di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tale fine un accordo”; e, rispondendo alla contestazione di circa Parte_1
l'assenza di sedi presso il circondario del Tribunale di Torino, competente ai sensi dell'art. 4 comma 1
D.Lgs. 28/2010, ha dato atto che “sebbene la procedura si stia svolgendo in via telematica per le note problematiche emergenziali, la competenza territoriale del Tribunale di Torino è assicurata dalla presenza presso il detto circondario di sede di altro Organismo di mediazione in convenzione con e ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 c.1 lettera c) del DM 180. Ritiene quindi la Per_1 Per_2 mediazione correttamente incardinata”.
Riportando tali indicazioni contenute nel verbale di mediazione, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità della mediazione.
L'appellante censura la pronuncia allegando che l'esistenza della convenzione tra l'organismo di mediazione adito e altro organismo avente sede a Torino (i) non può essere provata mediante la dichiarazione del mediatore che è mera dichiarazione unilaterale di parte ed è generica, (ii) non è stata provata da controparte, (iii) è smentita dai documenti prodotti da cui si desume che e Per_1 Per_2 all'epoca non aveva sede in Torino.
Le allegazioni non sono condivisibili, in quanto:
(i)- la dichiarazione del mediatore non è dichiarazione unilaterale di parte, non essendo il mediatore parte del giudizio;
la stessa non è generica, non essendo stato richiesto al mediatore di fornire ulteriori dati relativi alla convenzione della cui esistenza ha dato atto;
(iii)- l'esistenza della convenzione non è smentita dai documenti prodotti dall'appellante, che riguardano esclusivamente l'inesistenza di una sede in Torino dell'organismo di mediazione adito e sono pertanto estranei all'argomento oggetto dell'attestazione del mediatore, ovvero l'esistenza di convenzione con altro organismo di mediazione avente sede a Torino;
(ii)- nessuna prova ulteriore doveva essere fornita da controparte, essendo sufficiente l'attestazione del mediatore al fine di provare l'esistenza della convenzione.
pagina 6 di 18 L'infondatezza del motivo per le considerazioni svolte, rende superfluo esaminare la questione prospettata dall'appellato in memoria conclusiva di replica circa la non obbligatorietà della mediazione per i consumatori.
Con il secondo motivo – “Carenza di interesse ad agire dell'attore per intervenuta transazione in data 8 settembre 2017” – viene censurata la sentenza nella parte in cui respinge l'eccezione di carenza di interesse ad agire per intervenuta transazione “tombale”, allegando che: la banca, che aveva già stornato da quanto dovuto per l'estinzione del finanziamento la somma di € 180,30 a titolo di interessi, con lettera 8.9.2017 indirizzata a controparte ha comunicato la disponibilità a restituire le commissioni non godute;
l'offerta di € 972,00 è stata accettata dal sig. a tacitazione di ogni ulteriore pretesa CP_1
in relazione al contratto di cui è causa, fatto salvo per i premi assicurativi non goduti (nel caso di mancata restituzione da parte della Compagnia); controparte ha quindi accettato tali somme in virtù di accordo tombale con la banca intervenuto nel 2017; il 2.1.2018 la banca, sollecitata dal sig. che CP_1
non aveva ricevuto il rimborso dei premi assicurativi non goduti, ha comunicato in conseguenza di quanto stabilito nel 2017 di restituire anche la somma di € 200,95, corrispondente al premio assicurativo non maturato e non goduto per l'estinzione anticipata;
tale ultima comunicazione non consentiva a controparte nel 2020 di rimettere in discussione l'accordo raggiunto nel 2017, tombale e novativo;
sicché l'aggiunta della dicitura “salvo usura” alla quietanza predisposta dalla banca, sottoscritta solo dal sig. e mai accettata dalla banca, che si era limitata con tale comunicazione a CP_1 dare adempimento alla transazione stipulata l'8.9.2017, non consentiva al sig. di sollevare altre CP_1
e diverse doglianze in merito al contratto;
è evidente che il sig. che ha accettato di transare, in CP_1
data 8.9.2017 era a conoscenza della possibilità di contestare l'usurarietà del tasso, altrimenti non avrebbe aggiunto la dicitura “salvo usura” in calce alla successiva lettera del 2.1.2018; inoltre la nullità per usura della clausola che stabilisce il tasso di interesse non travolge l'intero contratto, sicché non è applicabile l'art. 1972 comma 1 c.c., rientrandosi al più nel comma 2 che avrebbe richiesto l'esplicitazione di una domanda di annullamento della transazione, non prospettata neppure in via di eccezione.
L'appellato replica che: le somme indicate nel motivo sono state offerte dalla banca in accoglimento della richiesta di rimborso oneri non goduti a seguito di estinzione anticipata, e sono state accettate con espressa riserva e limitatamente alla contestazione in essere tra le parti, che ne esclude la allegata natura tombale;
a fronte di contestazioni limitate alla sola mancata retrocessione dei costi non maturati, della espressa limitazione della portata transattiva operata dal consumatore prima di sottoscrivere le pagina 7 di 18 accettazioni, della inesistenza di reciproche rinunce che è sottesa ad un accordo transattivo, le scritture sono qualificabili quali mere quietanze liberatorie e non quali transazioni novative sul contratto. Chiede di modificare e integrare la statuizione resa con la sentenza impugnata e dichiarare le scritture in argomento (All. 9 e 10) quali mere dichiarazioni liberatorie. Allega che quand'anche si fosse trattato di transazione inclusiva dell'ipotesi di usura contrattuale, la stessa sarebbe radicalmente nulla ai sensi degli artt. 1343, 1346, 1364, 1418, 1419, 1965, 1972 c.c. e 143 cod. consumo.
Il motivo è infondato.
Dalla documentazione prodotta dall'appellato risulta che:
-con il conteggio di estinzione anticipata del finanziamento (al 31.5.2010), ha già Parte_1 stornato dal dovuto da parte del sig. l'importo per interessi di € 180,30 (all.3); CP_1
-in data 10.7.2017 il sig. ha proposto reclamo chiedendo alla banca, ai sensi degli artt. 125 CP_1
comma 2 e 125 sexies TUB, il rimborso pro rata temporis delle commissioni e del premio assicurativo pagati in relazione al contratto estinto anticipatamente (all. 8);
-la banca, con lettera 8.9.2017, ha comunicato al cliente di avere accolto la richiesta di rimborso di oneri non goduti a seguito dell'estinzione anticipata, riconoscendo l'importo di € 972,00 per commissioni calcolate adottando il criterio pro quota, e che la compagnia assicurativa avrebbe valutato il rimborso del premio assicurativo non maturato;
il sig. in data 13.9.2017 ha firmato per CP_1 accettazione dell'importo di € 972,00 “a tacitazione di ogni pretesa relativamente al contratto n.
890000611937 in riferimento esclusivo alle commissioni e salvo diniego e/o incongruità dell'offerta da parte della Compagnia” (all. 9);
-la banca, con lettera 2.1.2018, ha comunicato al cliente di avere accolto la richiesta di rimborso della quota parte del premio assicurativo non goduto a seguito di estinzione anticipata, di avere calcolato l'importo adottando il criterio pro quota, riconoscendo l'importo di € 200,95 come quota parte del premio assicurativo;
il sig. in data 6.2.2018 ha firmato per accettazione dell'importo di € 200,95 CP_1
“a tacitazione di ogni pretesa relativamente al contratto n. 890000611937 in riferimento esclusivo al premio assicurativo e salvo usura a rilevarsi sul contratto de quo” (all. 10);
-in data 13.2.2018 il sig. ha poi contestato alla banca (come nel presente giudizio) la natura CP_1
usuraria del contratto includendo i costi delle assicurazioni nel calcolo del TEG, chiedendo la restituzione di tutti gli interessi, commissioni, oneri, al netto di quanto già restituito (all. 11); la banca ha negato l'esistenza di usura (all. 12).
Da quanto esposto, la banca non ha provato l'esistenza di una transazione tombale e novativa del contratto, come allega;
risulta piuttosto il riconoscimento da parte della banca di somme richieste dal pagina 8 di 18 sig. a titolo diverso da quello oggetto di causa (restituzione degli oneri non goduti per CP_1
l'estinzione anticipata del contratto) e via via accettate dal cliente, sempre limitatamente a quanto richiesto e con espresse riserve, prima salvo diniego e/o incongruità dell'offerta da parte della
Compagnia assicurativa, poi nel febbraio 2018 facendo espressamente salva l'usura da rilevare nel contratto.
Non vi è stata transazione sul tema oggetto del presente giudizio, ovvero la natura usuraria del contratto di finanziamento, e le espressioni usate escludono la natura tombale di ogni accordo tra le parti.
In ogni caso appare assorbente rilevare che la domanda di accertamento dell'illiceità del contratto, specificamente perché contenente una promessa usuraria, non è preclusa dall'intervenuta transazione, poiché in generale la transazione relativa ad un contratto illecito è nulla ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo.
Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità “L'art. 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa a contratto illecito e transazione relativa a contratto nullo, affermando la nullità della prima, anche se le parti abbiano trattato di tale nullità (comma 1), e l'annullabilità, ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità, della seconda (comma 2). Poiché, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c.,
l'illiceità del contratto consegue solo all'illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti, la dichiarazione di nullità della transazione presuppone un'indagine volta a stabilire se l'assetto d'interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative, soltanto in tal caso operando il divieto di transigere anche se la nullità abbia rappresentato la questione controversa, con il conseguente ripristino della situazione anteriore alla stipulazione del negozio transattivo;
l'invalidità di singole clausole contrattuali (a meno che esse non siano idonee ad evidenziare l'illiceità della causa o del motivo comune) è, invece, destinata a tradursi nella nullità dell'intero contratto solo ove se ne accerti l'essenzialità rispetto all'assetto d'interessi programmato dalle parti e comporta unicamente l'annullabilità della transazione” (Cass. civ. 23064/2016).
E nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal Tribunale, il sig. fa valere la violazione di CP_1
norme imperative in materia di usura e di diritti dei consumatori, che rivestono carattere essenziale in merito all'assetto complessivo del contratto.
La violazione di norme imperative non riguarda qui la singola clausola, ma l'assetto di interessi complessivamente programmato dalle parti, considerato che nella valutazione di usurarietà deve considerarsi la remunerazione globale dell'intermediario, quindi “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse imposte e tasse” (art. 644 c.p.), e viene a incidere sulla stessa causa tipica del mutuo, nel senso che il prestito di denaro contro pagamento dell'interesse cessa di essere lecito nel momento in cui la remunerazione promessa o pretesa superi il limite di legge. E l'art. 1815
pagina 9 di 18 comma 2 c.c. stravolge, a titolo sanzionatorio, la funzione economica individuale del contratto, tramutando in gratuita la causa onerosa.
Pertanto la promessa usuraria è una clausola idonea ad evidenziare l'illiceità della causa, da cui segue l'applicazione del primo comma dell'art. 1972 c.c. alla transazione con cui le parti abbiano definito una controversia avente ad oggetto la remunerazione usuraria dell'intermediario, ancorché abbiano trattato della sua nullità.
Con il terzo motivo – “Carenza di legittimazione passiva di per domanda di Parte_1 nullità del contratto” – l'appellante allega che il sig. ha stipulato il contratto di finanziamento CP_1
con Eurofiditalia s.p.a., società che nemmeno fa parte del gruppo , il cui credito è stato poi ceduto Pt_1
ad la quale è stata incorporata in il 10.2.2017; il contratto è stato CP_2 Parte_1
pertanto stipulato con altra società e alla convenuta è pervenuto il solo credito;
è solo Parte_1
la cessionaria del credito, mentre titolare del contratto rimane Eurofiditalia s.p.a.; alla prima non può quindi essere opposta una clausola che si pretende nulla per usura di un contratto di cui non è parte;
come evidenziato dalla Cassazione, la cessione di credito, a differenza della cessione di contratto (che comporta il trasferimento dell'intera posizione contrattuale dal cedente al cessionario con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi), è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto;
pertanto la nullità della clausola ex art. 1815 comma 2 c.c. non può essere fatta valere nei confronti dell'appellante, in quanto priva di legittimazione passiva.
L'appellato rileva l'inammissibilità del motivo essendo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, recte di difetto di titolarità del diritto controverso per essere stato ceduto il solo credito, sollevata per la prima volta in appello;
cita Cass. civ. ed evidenzia che controparte ha P.IVA_2
assunto un comportamento stragiudiziale e giudiziale incompatibile con la negazione della titolarità del rapporto;
nel merito evidenzia l'infondatezza del motivo.
Il motivo è inammissibile.
L'appellante deduce che, con riferimento al contratto di finanziamento stipulato originariamente tra
Eurofiditalia s.p.a. e , vi è stata la cessione del solo credito nei suoi confronti e non la CP_1
cessione del contratto (facendo da ciò discendere la asserita carenza di titolarità del rapporto controverso, essendo invece pacifico che la cessione del contratto comporta il trasferimento dell'intera posizione contrattuale dal cedente al cessionario con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi).
pagina 10 di 18 Tale deduzione è non soltanto nuova, in quanto mai svolta prima (oltre che incompatibile con le difese assunte nel merito in primo grado e con i pagamenti eseguiti), ma è contraria a quanto esplicitamente allegato dalla banca nel giudizio avanti al Tribunale.
Con la comparsa di costituzione e risposta, ha infatti allegato che il contratto Parte_1
stipulato con Eurofiditalia “è stato poi ceduto a Neos Finance S.p.A, che è oggi Pt_1 Parte_1
(pag. 10).
La cessione del contratto (e non del solo credito) in capo all'odierna appellante è quindi circostanza acquisita come pacifica in primo grado, in quanto dedotta dall'attore e dalla convenuta, e nessuna nuova allegazione in senso contrario può essere svolta in appello.
Il motivo è pertanto inammissibile.
Con il quarto motivo – “Quanto al merito della domanda avversaria di ripetizione di tutti gli interessi e costi applicati al contratto in quanto usurari” – la sentenza viene censurata per avere accolto nel merito la domanda del sig. sotto i seguenti profili: CP_1
a)-ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 644 c.p. sono rilevanti, nell'accertamento dell'usura, solo i costi imposti dalla banca, corrispettivi del finanziamento, collegati all'erogazione del credito;
il costo della polizza è imposto dalla legge e non dalla banca finanziatrice, viene incassato dalla banca ma versato alla compagnia assicuratrice, per la quale soltanto genera profitto;
la polizza è infatti emessa da un soggetto terzo che determina e percepisce il premio, non avendo la banca alcuna discrezionalità sul punto;
lo scopo della polizza non è quello di garantire al finanziatore il recupero del finanziamento erogato, ma di garantire al titolare dello stipendio/pensione che, nell'ipotesi di perdita del lavoro o della vita, il suo debito verrà comunque estinto e non graverà su di lui, se licenziato, o sui suoi eredi, se deceduto;
le spese assicurative costituiscono il corrispettivo non del finanziamento ma della prestazione che la compagnia assicuratrice si impegna ad eseguire se si verifica l'evento assicurato;
non può qualificarsi corrispettivo una qualunque prestazione vantaggiosa, ma solo quella che trova la propria giustificazione causale direttamente nel finanziamento, con esclusione di tutti i costi indiretti;
sono significative in tal senso le sentenze della Corte di Cassazione che, con riferimento alle commissioni di massimo scoperto (16303/2018), agli interessi moratori (19597/2020), alla commissione di anticipata estinzione (7352/2022), ne hanno ritenuto la rilevanza o meno ai fini dell'usura, a seconda della funzione corrispettivo/remunerativa o meno del finanziamento;
b)-il TEG del contratto è stato correttamente determinato in base alle Istruzioni di Vigilanza della
Banca d'Italia del periodo di riferimento, che non includevano nel computo del tasso effettivo il premio di assicurazione;
le disposizioni della Banca d'Italia sono provvedimenti amministrativi di autorità
pagina 11 di 18 amministrativa indipendente, e la loro illegittimità si propagherebbe agli atti che le presuppongono, da considerare a loro volta illegittimi, di conseguenza sarebbero illegittimi anche i D.M. che fissano il tasso soglia sulla base del TEGM, e in mancanza di tasso soglia non vi è usura;
l'art. 644 c.p. è una norma penale in bianco, che rinvia ad un atto di normazione secondaria (D.M.) che presuppone un provvedimento amministrativo per individuare il limite oltre il quale quella condotta diventa penalmente rilevante;
se il giudice ordinario accerta l'illegittimità delle disposizioni di Banca d'Italia il reato e l'illecito civile di usura non sussistono;
c)-il TEG determinato da controparte includendo i costi assicurativi non può essere confrontato con la soglia di usura, poiché calcolato tramite un metodo divergente rispetto a quello assunto ai fini dell'individuazione del limite di legge;
deve farsi applicazione del criterio di omogeneità e simmetria, stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 16303/2018 con riferimento alla questione delle c.m.s., e costituente principio generale dell'ordinamento applicabile al caso di specie, dovendosi raffrontare criteri di calcolo tra loro omogenei;
in applicazione di tale principio, laddove si includa il costo assicurativo nel TEG e non si corregga il TEGM (e dunque il TSU), la disomogeneità tra i panieri di costi a raffronto si traduce in uno squilibrio sostanziale a svantaggio della banca;
d)-l'art. 1815 c.c. non prescrive la gratuità dell'intero contratto, ma al contrario che la sanzione colpisce il solo focolaio di usurarietà; analizzando la dizione letterale della norma “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, si rileva che la congiunzione “e” mette in relazione la nullità della clausola e la non debenza di interessi;
non sono pertanto dovuti i soli interessi previsti nella clausola nulla, fermi gli altri regolarmente pattuiti e intra soglia;
la sanzione della non debenza degli interessi investe solo il focolaio di illegittimità e non l'intero negozio, che resta in piedi conservando per il resto il suo nerbo di onerosità; quanto statuito in tal senso dalla Cassazione con l'ordinanza 24992/2020 in ordine agli interessi moratori, deve valere anche per gli oneri assicurativi;
l'usura determinata dalle sole spese assicurative non può travolgere l'intero contratto;
è vero che per gli oneri assicurativi non c'è una rilevazione separata del costo polizza medio da raffrontare con il costo assicurativo concretamente praticato, ma è sufficiente verificare se con e senza quel costo il prezzo del finanziamento è intra o ultra soglia;
se senza tale costo è intra soglia, il prezzo praticato dalla banca non è usurario e non va restituito, se con tale costo è ultra soglia, l'usura è imputabile esclusivamente al costo assicurativo e solo esso va restituito.
L'appellato eccepisce l'infondatezza del motivo per univoco orientamento di legittimità, richiamando integralmente la comparsa conclusionale depositata in primo grado.
pagina 12 di 18 Il motivo è infondato.
I costi assicurativi, sostenuti dal sig. per stipulare il contratto di finanziamento da rimborsare CP_1
mediante cessione di quota dello stipendio, devono essere inclusi nel calcolo del TEG.
L'art. 644 c.p., che delinea l'usura tanto sotto il profilo penalistico quanto sotto il profilo civilistico, dispone al comma 4 che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”.
Il costo dell'assicurazione a copertura del rischio morte e del rischio di perdita impiego è una spesa collegata all'erogazione del credito;
infatti: è condizione per accedere al finanziamento (obbligatoria ex art. 54 D.P.R. 180/1950); è contestuale all'erogazione del finanziamento;
è menzionata nel contratto e nel relativo foglio informativo, in funzione del rimborso alla società finanziatrice del capitale mutuato;
è volta a garantire a quest'ultima il rimborso del credito qualora si verifichino eventi che pregiudichino l'esistenza in vita del mutuatario, la sua capacità lavorativa o il suo reddito, traducendosi in un vantaggio per la banca;
ha quindi natura remunerativa per la medesima.
Come statuito, in conformità al consolidato orientamento di legittimità, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.29501/2023 (che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di
Torino n.1524/2019 resa in un caso analogo a quello in esame, di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio): <ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto mutuo, devono essere conteggiate anche le spese assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che stesse risultino collegate alla concessione del credito (cass. sez. 1, ordinanza n.
20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17839 del 21/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del
15/06/2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario;
Sez. 6-
1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza
n. 22458 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5160 del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 8806 del
05/04/2017). Inoltre, la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie. Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice>>.
La Suprema Corte è giunta a tale ormai stabile orientamento, evidenziando la centralità sistematica della norma dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria, che considera rilevanti
“tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito”, con carattere “onnicomprensivo” nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito;
pagina 13 di 18 osservando che l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comporterebbe “il risultato di spostare
– al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse” (v. Cass civ. 8806/17; Cass. civ. 22458/2018; Cass. civ. 3025/2022); che l'obbligatorietà per legge dell'assicurazione prevista dall'art. 54 del D.P.R. 180/1950 per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, non ne esclude la connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, da valutare in considerazione della sua incidenza economica diretta ed indiretta sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento (Cass. civ. 22458/2018); che tale assicurazione è volta a garantire il mutuante nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario (Cass. civ.
17466/2020).
Risultano pertanto infondate le contrarie deduzioni svolte nel profilo a) del motivo in esame.
Né vale ad escludere la natura usuraria del contratto, la considerazione che le Istruzioni della Banca
d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento, escludessero dal calcolo il costo dell'assicurazione in esame (a differenza delle Istruzioni successive, del 2009 entrate in vigore nel
2010).
Le Istruzioni della Banca d'Italia non sono dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente
Ministero emana trimestralmente il decreto nel quale indica il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura ai sensi degli artt. 2 L. 108/1996 e 644 comma 3 c.p..
Le stesse non hanno quindi alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell'ambito dell'accertamento del TEG applicato alla singola operazione, sia perché non sono finalizzate a stabilire il TEG del singolo caso, sia perché sono disposizioni non suscettibili di derogare alla norma di cui all'art. 644 comma 4 c.p. in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del
TEG.
Si richiamano, a confutazione delle contrarie deduzioni svolte nei profili b) e c) del motivo di appello, le seguenti statuizioni di Cass. civ. 29501/2023 sopra citata, conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità:
-occorre distinguere il tasso soglia disciplinato dal comma 3 dell'art. 644 c.p., secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, dal “costo complessivo del credito” regolato dal comma 4 dell'art. 644 c.p.; solo il comma 3 costituisce norma in bianco di rinvio, mentre pagina 14 di 18 la struttura del comma 4 “descrive l'integrazione di una norma perfetta, che non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere un delineato e concreto valore costitutivo”;
-la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nell'art. 2 L. 108/1996, che non introduce una deroga all'art. 644 c.p., in quanto le Istruzioni di Banca d'Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio;
“le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018)”;
-la “centralità sistematica” dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia;
-pertanto “Il fatto che all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione”;
- occorre infatti attenersi al tenore testuale della norma primaria, “senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva”; sicché “l'omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell'usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull'usura, né è idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle
Istruzioni della Banca d'Italia. L'unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all'erogazione del credito”.
E' infondato anche il profilo d).
Ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
La conseguenza sanzionatoria del carattere usurario del contratto di finanziamento è la non debenza, e quindi la restituzione da parte della banca finanziatrice, di tutti gli importi che rientrano nella fattispecie dell'art. 644 comma 4 c.p., sicché il contratto si trasforma da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore della banca.
Si richiama sul punto la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2550/2024, che in un caso analogo a quello in esame ha rilevato che “La gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica…l'obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse, pena una inammissibile elusione della pagina 15 di 18 disciplina sanzionatoria”, facendo anche riferimento alla decisione del Collegio di Coordinamento
Arbitro Bancario Finanziario n. 12830/18 che ha stabilito che “una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 c.c. - letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. - che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”.
Nello stesso senso si è già espressa questa Corte d'Appello, tra le altre con sentenza n.213/2025.
La pronuncia Cass. civ. 24992/2020 invocata dall'appellante attiene alla diversa questione della natura usuraria degli interessi moratori (e non degli interessi corrispettivi), estranea al caso di specie e quindi non applicabile.
Con il quinto motivo – “Erronea ed immotivata condanna di parte convenuta al pagamento degli interessi ex art.1284 c.c. IV comma e non al I comma” – la sentenza viene censurata nella parte in cui riconosce, sull'importo oggetto di condanna, gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale, allegando che: la domanda avversaria ha per oggetto una presunta violazione della legge n.
108/96 e la ripetibilità di somme che la banca avrebbe acquisito per fatto illecito;
si tratta dunque di un'ipotesi che non è possibile ricondurre alle obbligazioni di valuta, essendo intervenuta addirittura una c.t.u. per stabilire l'esatto ammontare della somma ripetibile in conseguenza dell'illecito; pertanto, anche in considerazione delle sentenze Cass. civ. 3018/2023, il debito della banca è un debito di valore che è stato determinato e quantificato solo all'esito del processo di primo grado, e non si applicano gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c..
L'appellato eccepisce l'infondatezza del motivo e richiama Cass. civ. 61/2023 dettata appunto in materia di ripetizione di indebito bancario.
Il motivo è infondato.
Oggetto di causa è un'obbligazione pecuniaria restitutoria derivante da nullità contrattuale, e quindi da pagamento di indebito ex art. 2033 c.c..
A tale obbligazione si applica il tasso di interesse previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c., così come statuito da ultimo da Cass. civ. 7677/2025 – pronunciatasi proprio in un caso di obbligazione restitutoria da pagamento di indebito per nullità di clausola contrattuale e recependo l'orientamento di
Cass. civ. 61/2023 - secondo cui:
pagina 16 di 18 -“il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4 comma, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo d'applicazione”; -“il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, 4 comma, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale qualunque sia la natura della relativa fonte”; dovendo, per altro verso, accertarsi "se vi sia una (valida ed efficace) determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata";
-“A tale stregua, alle obbligazioni restitutorie è invero senz'altro applicabile il saggio d'interessi ex art. 1284, 4 co., c.c., qualunque ne sia la relativa fonte”.
Risulta irrilevante che il giudice abbia disposto c.t.u. per accertare l'esistenza o meno dell'usura contrattuale e per determinare la somma indebitamente pagata alla banca;
né tale scelta incide sulla natura del debito oggetto di causa quale debito di valuta, avente ad oggetto una somma di denaro determinata in atto di citazione e comunque determinabile mediante semplice calcolo aritmetico;
non si tratta invece di risarcimento del danno da fatto illecito.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi, così come richiesti in nota spese: € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per fase decisionale, per totali € 3.966,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
pagina 17 di 18 -rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 161/2023 del Tribunale di Parte_1
Torino, pubblicata il 17.1.2023, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 31.10.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 980/2023 avente ad oggetto: contratto di finanziamento promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore dott.ssa Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Domenico Iodice che la rappresenta e difende per
[...]
procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. , elettivamente domiciliato presso l'Avv. Paolo Di CP_1 C.F._1
Mauro, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Daniela De Simone per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 28.10.2025.
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza 17 gennaio 2023, comunicata in data 17 gennaio 2023, n. 161/2023, pronunciata dal Tribunale di Torino contrariis reiectis in via pregiudiziale e/o preliminare
-accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta dal sig. per incompetenza CP_1 territoriale dell'Organismo di mediazione adito in violazione dell'art.4 comma 1 D.Lgs.n.28/2010 e conseguente nullità della mediazione;
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per le ragioni di cui Parte_1
in atti, in considerazione del fatto che il contratto di finanziamento è stato stipulato con Eurofiditalia
s.p.a. e non con la convenuta;
-accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'attore per pregressa transazione sull'oggetto della lite;
In via principale ed in ogni caso riformare integralmente la sentenza qui impugnata e respingere integralmente le domande avversarie tutte per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare il sig. a ripetere gli importi tutti già ricevuti in adempimento della sentenza di primo CP_1
grado ponendo definitivamente a carico di parte appellata le spese di CTU sostenute in primo grado.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie sia in fatto che in diritto;
Nel merito:
- rigettare per tutte le ragioni esposte – e dunque anche previa compiuta integrazione delle motivazioni
- l'appello proposto da e, per l'effetto Parte_1
- confermare la sentenza nr 161/2023 emessa dal Tribunale di Torino Sez. I Civile, nella persona del
Giudice Dott. Edoardo Di Capua, resa tra le parti nel procedimento RG 560/2020 ed oggi impugnata e mandare completamente assolto l'appellato.
Con il favore delle spese, onorari e competenze del giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA e successive occorrende come per legge.
pagina 2 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado conveniva, avanti al Tribunale di CP_1
Torino, chiedendo di dichiarare la nullità anche parziale del contratto di prestito Parte_1
n.611937 stipulato in data 3.11.2004 con Eurofiditalia s.p.a., poi ceduto a e di Parte_1
condannare la convenuta a restituire le somme indebitamente riscosse per € 7.759,35 oltre interessi;
allegava che: con il contratto si dichiarava debitore di € 21.840,00, da restituire mediante la cessione pro solvendo di n. 84 quote dello stipendio mensili di € 260,00 cadauna;
il contratto prevedeva l'applicazione di un TAN del 4,99% (a scalare in misura fissa per l'intera durata del prestito) e così pari a € 3.438,40 di interessi, trattenuti anticipatamente, e il versamento, a mezzo trattenuta sull'importo erogato, di € 1.747,20 per commissioni finanziarie, € 2.670,80 per commissioni agente, € 368,00 per oneri e spese, € 635,11 per commissioni polizza rischio vita, € 302,65 per commissioni polizza rischio impiego;
il TAEG ed il TEG dell'operazione erano indicati nel contratto rispettivamente al 18,38% e al
15,53%; il sig. provvedeva ad estinguere anticipatamente il prestito dopo 66 rate su 84, pagando CP_1
l'importo richiesto come da conteggio estintivo;
dall'analisi tecnica fatta svolgere successivamente era emersa l'applicazione di interessi oltre la soglia di usura al momento della stipulazione del contratto, dovendo essere inclusi nel TEG i costi delle polizze assicurative, così divenendo il tasso d'interesse applicato pari al 18,39%, superiore al tasso soglia del periodo, pari al 17,97%; il contratto era invalido per violazione della normativa sull'usura e la convenuta doveva, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., restituire gli importi indebitamente percepiti, pari a € 7.759,35, già detratti i rimborsi commissionali accordati a seguito di reclamo per complessivi € 1.172,95.
costituendosi, eccepiva: di avere già corrisposto all'attore somme a tacitazione Parte_1
di ogni pretesa relativa al contratto, come da quietanze sottoscritte;
l'improcedibilità della domanda per non essere stata esperita la mediazione obbligatoria;
l'infondatezza nel merito della domanda, essendo il TEG del contratto in linea con i tassi soglia vigenti all'epoca della conclusione del rapporto e correttamente determinato in base alle Istruzioni di Vigilanza del periodo di riferimento ed ai chiarimenti forniti da Banca d'Italia con lettera n.7539 del 23/07/2003; quand'anche si dovesse riscontrare l'usurarietà, il tasso applicabile sarebbe comunque quello previsto dall'art. 117 TUB.
Il Giudice disponeva la mediazione obbligatoria e, dopo lo svolgimento della medesima con esito negativo, procedeva all'espletamento di c.t.u. tecnico-contabile.
Con sentenza n. 161/2023 pubblicata il 17.1.2023, il Tribunale di Torino:
-rigettava l'eccezione proposta dalla convenuta di carenza di interesse ad agire del sig. per CP_1
intervenuta transazione “tombale”, rilevando che a fronte dell'eccezione parte attrice eccepiva la nullità
pagina 3 di 18 della transazione, che la violazione di norme imperative in materia di usura e diritti dei consumatori fatte valere da parte attrice rivestivano carattere essenziale in merito all'assetto complessivo del contratto, per cui non poteva ritenersi che la transazione intervenuta fosse preclusiva della possibilità di fare valere l'invalidità del rapporto derivante dalla lamentata violazione delle disposizioni in materia di usura;
-rigettava l'eccezione di improcedibilità del giudizio per invalidità del procedimento di mediazione, proposta dalla convenuta per essere stata la domanda di mediazione presentata avanti a Organismo di mediazione di Arzano (NA), non del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia
(Torino) ex art. 4 D.Lgs. 28/2010; rilevava l'infondatezza dell'eccezione in quanto nel verbale di mediazione era indicato che, sebbene la procedura si fosse svolta in via telematica per le problematiche emergenziali, la competenza territoriale del Tribunale di Torino era stata assicurata dalla presenza presso il detto circondario di sede di altro Organismo di mediazione in convenzione con e Per_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 c.1 lettera c) del DM 180/2010, che espressamente Per_2 prevedeva la possibilità per l'Organismo di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con cui avesse raggiunto a tal fine un accordo;
-nel merito riteneva fondata e accoglieva la domanda di parte attrice, evidenziando che dalla c.t.u. era emerso che il TEG conteggiato con l'inclusione dei costi assicurativi era risultato superiore al tasso soglia di usura vigente al momento della conclusione del contratto (mentre escludendo la polizza assicurativa era risultato inferiore); la Cassazione aveva affermato che per la valutazione dell'eventuale natura usuraria del mutuo dovevano essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, essendo sufficiente che le stesse risultassero collegate alla concessione del credito;
nel caso di specie tale collegamento era evidente in ragione dell'obbligatorietà della polizza stessa;
sul punto era irrilevante il fatto che le Istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti non prevedessero l'inclusione dei costi delle polizze nell'ambito del TEG;
infatti ai sensi dell'art. 644 comma 4 c.p., ai fini della determinazione della fattispecie di usura, dovevano essere considerati rilevanti tutti gli oneri che un utente sopportava in connessione con il suo uso del credito, indipendentemente dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia le quali, in quanto mere istruzioni di carattere tecnico, non potevano essere considerate vincolanti ma aventi una mera efficacia consultiva.
Pertanto dichiarava l'invalidità parziale del contratto per la violazione della normativa sull'usura, condannava la convenuta a restituire all'attore la somma di € 7.758,91, oltre interessi legali dal
13.2.2018 fino al saldo, calcolati dal 9.1.2020 (data della domanda giudiziale) ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c.; condannava la convenuta a rimborsare all'attore le spese processuali e poneva le spese di c.t.u. a carico della convenuta.
pagina 4 di 18 Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza del Tribunale, di cui Parte_1
chiedeva la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
costituendosi, chiedeva di rigettare l'appello perché infondato, confermando la CP_1
sentenza.
II. L'appello è articolato in cinque motivi di gravame.
Con il primo motivo - “Improcedibilità della domanda per nullità, inammissibilità, illiceità del procedimento di mediazione” - l'appellante censura la sentenza per avere respinto l'eccezione di improcedibilità per nullità del procedimento di mediazione, allegando che: sin dall'adesione al procedimento di mediazione e con note di trattazione scritta 30.3.2021, la banca ha contestato che l'organismo di mediazione adito da parte attrice, e con sede in Arzano (NA), era Per_1 Per_2
incompetente territorialmente stante la pendenza del giudizio innanzi al Tribunale di Torino, ravvisando la violazione dell'art. 4 comma 1 D.Lgs. 28/2010; il Tribunale ha deciso sulla base della dichiarazione del mediatore secondo cui la competenza territoriale del Tribunale di Torino era assicurata dalla presenza, presso il detto circondario, di sede di altro Organismo di mediazione in convenzione con e , ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 1 lett. c) del D.M. 180/2010; si tratta Per_1 Per_2
però di una mera dichiarazione unilaterale di parte, non supportata da alcuna prova, anzi contraddetta dai docc. 5, 6, 24, da cui risulta che l'organismo adito non ha sede in Torino;
né tale dichiarazione specifica dove fosse a Torino la sede dell'organismo in convenzione, in quale data fosse stata stipulata la convenzione, chi fosse il mediatore che avrebbe potuto procedere ad una mediazione in Torino;
elementi questi che controparte non ha fornito, non essendo dunque provata l'esistenza di una convenzione con altro organismo, con conseguente nullità del procedimento di mediazione e improcedibilità della domanda.
L'appellato eccepisce l'infondatezza del motivo, ripetitivo di doglianze già esaminate e respinte dal mediatore e dal Tribunale;
richiama le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata di cui chiede la conferma;
evidenzia che sono inconferenti le deduzioni dell'appellante circa i documenti prodotti, perché il mediatore non ha dichiarato di operare presso propria sede in Torino, ma in convenzione con altro organismo avente ivi la sua sede;
che quella del mediatore non è una dichiarazione di parte;
che la banca non ha mai chiesto di visionare o ottenere prova o copia delle specifiche convenzioni in essere con altri organismi.
pagina 5 di 18 Il motivo è infondato.
Il mediatore designato dall'Organismo di mediazione adito ( e con sede in Arzano - Per_1 Per_2
NA), ha dato atto, in apertura del verbale di mediazione 13.11.2020 (doc. 24 di parte appellata), che l'incontro avveniva in via telematica, stante la situazione emergenziale determinata dal Covid 19, pur nel “rispetto della competenza territoriale che, per la presente procedura è rappresentata dal Tribunale di Torino e, quindi tenendo come riferimento la sede di Torino, in convenzione con altro Organismo di mediazione ex art. 7 comma 1 lettera c) del DM 180/2010 il quale espressamente prevede la possibilità per l'Organismo di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tale fine un accordo”; e, rispondendo alla contestazione di circa Parte_1
l'assenza di sedi presso il circondario del Tribunale di Torino, competente ai sensi dell'art. 4 comma 1
D.Lgs. 28/2010, ha dato atto che “sebbene la procedura si stia svolgendo in via telematica per le note problematiche emergenziali, la competenza territoriale del Tribunale di Torino è assicurata dalla presenza presso il detto circondario di sede di altro Organismo di mediazione in convenzione con e ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 c.1 lettera c) del DM 180. Ritiene quindi la Per_1 Per_2 mediazione correttamente incardinata”.
Riportando tali indicazioni contenute nel verbale di mediazione, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità della mediazione.
L'appellante censura la pronuncia allegando che l'esistenza della convenzione tra l'organismo di mediazione adito e altro organismo avente sede a Torino (i) non può essere provata mediante la dichiarazione del mediatore che è mera dichiarazione unilaterale di parte ed è generica, (ii) non è stata provata da controparte, (iii) è smentita dai documenti prodotti da cui si desume che e Per_1 Per_2 all'epoca non aveva sede in Torino.
Le allegazioni non sono condivisibili, in quanto:
(i)- la dichiarazione del mediatore non è dichiarazione unilaterale di parte, non essendo il mediatore parte del giudizio;
la stessa non è generica, non essendo stato richiesto al mediatore di fornire ulteriori dati relativi alla convenzione della cui esistenza ha dato atto;
(iii)- l'esistenza della convenzione non è smentita dai documenti prodotti dall'appellante, che riguardano esclusivamente l'inesistenza di una sede in Torino dell'organismo di mediazione adito e sono pertanto estranei all'argomento oggetto dell'attestazione del mediatore, ovvero l'esistenza di convenzione con altro organismo di mediazione avente sede a Torino;
(ii)- nessuna prova ulteriore doveva essere fornita da controparte, essendo sufficiente l'attestazione del mediatore al fine di provare l'esistenza della convenzione.
pagina 6 di 18 L'infondatezza del motivo per le considerazioni svolte, rende superfluo esaminare la questione prospettata dall'appellato in memoria conclusiva di replica circa la non obbligatorietà della mediazione per i consumatori.
Con il secondo motivo – “Carenza di interesse ad agire dell'attore per intervenuta transazione in data 8 settembre 2017” – viene censurata la sentenza nella parte in cui respinge l'eccezione di carenza di interesse ad agire per intervenuta transazione “tombale”, allegando che: la banca, che aveva già stornato da quanto dovuto per l'estinzione del finanziamento la somma di € 180,30 a titolo di interessi, con lettera 8.9.2017 indirizzata a controparte ha comunicato la disponibilità a restituire le commissioni non godute;
l'offerta di € 972,00 è stata accettata dal sig. a tacitazione di ogni ulteriore pretesa CP_1
in relazione al contratto di cui è causa, fatto salvo per i premi assicurativi non goduti (nel caso di mancata restituzione da parte della Compagnia); controparte ha quindi accettato tali somme in virtù di accordo tombale con la banca intervenuto nel 2017; il 2.1.2018 la banca, sollecitata dal sig. che CP_1
non aveva ricevuto il rimborso dei premi assicurativi non goduti, ha comunicato in conseguenza di quanto stabilito nel 2017 di restituire anche la somma di € 200,95, corrispondente al premio assicurativo non maturato e non goduto per l'estinzione anticipata;
tale ultima comunicazione non consentiva a controparte nel 2020 di rimettere in discussione l'accordo raggiunto nel 2017, tombale e novativo;
sicché l'aggiunta della dicitura “salvo usura” alla quietanza predisposta dalla banca, sottoscritta solo dal sig. e mai accettata dalla banca, che si era limitata con tale comunicazione a CP_1 dare adempimento alla transazione stipulata l'8.9.2017, non consentiva al sig. di sollevare altre CP_1
e diverse doglianze in merito al contratto;
è evidente che il sig. che ha accettato di transare, in CP_1
data 8.9.2017 era a conoscenza della possibilità di contestare l'usurarietà del tasso, altrimenti non avrebbe aggiunto la dicitura “salvo usura” in calce alla successiva lettera del 2.1.2018; inoltre la nullità per usura della clausola che stabilisce il tasso di interesse non travolge l'intero contratto, sicché non è applicabile l'art. 1972 comma 1 c.c., rientrandosi al più nel comma 2 che avrebbe richiesto l'esplicitazione di una domanda di annullamento della transazione, non prospettata neppure in via di eccezione.
L'appellato replica che: le somme indicate nel motivo sono state offerte dalla banca in accoglimento della richiesta di rimborso oneri non goduti a seguito di estinzione anticipata, e sono state accettate con espressa riserva e limitatamente alla contestazione in essere tra le parti, che ne esclude la allegata natura tombale;
a fronte di contestazioni limitate alla sola mancata retrocessione dei costi non maturati, della espressa limitazione della portata transattiva operata dal consumatore prima di sottoscrivere le pagina 7 di 18 accettazioni, della inesistenza di reciproche rinunce che è sottesa ad un accordo transattivo, le scritture sono qualificabili quali mere quietanze liberatorie e non quali transazioni novative sul contratto. Chiede di modificare e integrare la statuizione resa con la sentenza impugnata e dichiarare le scritture in argomento (All. 9 e 10) quali mere dichiarazioni liberatorie. Allega che quand'anche si fosse trattato di transazione inclusiva dell'ipotesi di usura contrattuale, la stessa sarebbe radicalmente nulla ai sensi degli artt. 1343, 1346, 1364, 1418, 1419, 1965, 1972 c.c. e 143 cod. consumo.
Il motivo è infondato.
Dalla documentazione prodotta dall'appellato risulta che:
-con il conteggio di estinzione anticipata del finanziamento (al 31.5.2010), ha già Parte_1 stornato dal dovuto da parte del sig. l'importo per interessi di € 180,30 (all.3); CP_1
-in data 10.7.2017 il sig. ha proposto reclamo chiedendo alla banca, ai sensi degli artt. 125 CP_1
comma 2 e 125 sexies TUB, il rimborso pro rata temporis delle commissioni e del premio assicurativo pagati in relazione al contratto estinto anticipatamente (all. 8);
-la banca, con lettera 8.9.2017, ha comunicato al cliente di avere accolto la richiesta di rimborso di oneri non goduti a seguito dell'estinzione anticipata, riconoscendo l'importo di € 972,00 per commissioni calcolate adottando il criterio pro quota, e che la compagnia assicurativa avrebbe valutato il rimborso del premio assicurativo non maturato;
il sig. in data 13.9.2017 ha firmato per CP_1 accettazione dell'importo di € 972,00 “a tacitazione di ogni pretesa relativamente al contratto n.
890000611937 in riferimento esclusivo alle commissioni e salvo diniego e/o incongruità dell'offerta da parte della Compagnia” (all. 9);
-la banca, con lettera 2.1.2018, ha comunicato al cliente di avere accolto la richiesta di rimborso della quota parte del premio assicurativo non goduto a seguito di estinzione anticipata, di avere calcolato l'importo adottando il criterio pro quota, riconoscendo l'importo di € 200,95 come quota parte del premio assicurativo;
il sig. in data 6.2.2018 ha firmato per accettazione dell'importo di € 200,95 CP_1
“a tacitazione di ogni pretesa relativamente al contratto n. 890000611937 in riferimento esclusivo al premio assicurativo e salvo usura a rilevarsi sul contratto de quo” (all. 10);
-in data 13.2.2018 il sig. ha poi contestato alla banca (come nel presente giudizio) la natura CP_1
usuraria del contratto includendo i costi delle assicurazioni nel calcolo del TEG, chiedendo la restituzione di tutti gli interessi, commissioni, oneri, al netto di quanto già restituito (all. 11); la banca ha negato l'esistenza di usura (all. 12).
Da quanto esposto, la banca non ha provato l'esistenza di una transazione tombale e novativa del contratto, come allega;
risulta piuttosto il riconoscimento da parte della banca di somme richieste dal pagina 8 di 18 sig. a titolo diverso da quello oggetto di causa (restituzione degli oneri non goduti per CP_1
l'estinzione anticipata del contratto) e via via accettate dal cliente, sempre limitatamente a quanto richiesto e con espresse riserve, prima salvo diniego e/o incongruità dell'offerta da parte della
Compagnia assicurativa, poi nel febbraio 2018 facendo espressamente salva l'usura da rilevare nel contratto.
Non vi è stata transazione sul tema oggetto del presente giudizio, ovvero la natura usuraria del contratto di finanziamento, e le espressioni usate escludono la natura tombale di ogni accordo tra le parti.
In ogni caso appare assorbente rilevare che la domanda di accertamento dell'illiceità del contratto, specificamente perché contenente una promessa usuraria, non è preclusa dall'intervenuta transazione, poiché in generale la transazione relativa ad un contratto illecito è nulla ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo.
Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità “L'art. 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa a contratto illecito e transazione relativa a contratto nullo, affermando la nullità della prima, anche se le parti abbiano trattato di tale nullità (comma 1), e l'annullabilità, ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità, della seconda (comma 2). Poiché, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c.,
l'illiceità del contratto consegue solo all'illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti, la dichiarazione di nullità della transazione presuppone un'indagine volta a stabilire se l'assetto d'interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative, soltanto in tal caso operando il divieto di transigere anche se la nullità abbia rappresentato la questione controversa, con il conseguente ripristino della situazione anteriore alla stipulazione del negozio transattivo;
l'invalidità di singole clausole contrattuali (a meno che esse non siano idonee ad evidenziare l'illiceità della causa o del motivo comune) è, invece, destinata a tradursi nella nullità dell'intero contratto solo ove se ne accerti l'essenzialità rispetto all'assetto d'interessi programmato dalle parti e comporta unicamente l'annullabilità della transazione” (Cass. civ. 23064/2016).
E nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal Tribunale, il sig. fa valere la violazione di CP_1
norme imperative in materia di usura e di diritti dei consumatori, che rivestono carattere essenziale in merito all'assetto complessivo del contratto.
La violazione di norme imperative non riguarda qui la singola clausola, ma l'assetto di interessi complessivamente programmato dalle parti, considerato che nella valutazione di usurarietà deve considerarsi la remunerazione globale dell'intermediario, quindi “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse imposte e tasse” (art. 644 c.p.), e viene a incidere sulla stessa causa tipica del mutuo, nel senso che il prestito di denaro contro pagamento dell'interesse cessa di essere lecito nel momento in cui la remunerazione promessa o pretesa superi il limite di legge. E l'art. 1815
pagina 9 di 18 comma 2 c.c. stravolge, a titolo sanzionatorio, la funzione economica individuale del contratto, tramutando in gratuita la causa onerosa.
Pertanto la promessa usuraria è una clausola idonea ad evidenziare l'illiceità della causa, da cui segue l'applicazione del primo comma dell'art. 1972 c.c. alla transazione con cui le parti abbiano definito una controversia avente ad oggetto la remunerazione usuraria dell'intermediario, ancorché abbiano trattato della sua nullità.
Con il terzo motivo – “Carenza di legittimazione passiva di per domanda di Parte_1 nullità del contratto” – l'appellante allega che il sig. ha stipulato il contratto di finanziamento CP_1
con Eurofiditalia s.p.a., società che nemmeno fa parte del gruppo , il cui credito è stato poi ceduto Pt_1
ad la quale è stata incorporata in il 10.2.2017; il contratto è stato CP_2 Parte_1
pertanto stipulato con altra società e alla convenuta è pervenuto il solo credito;
è solo Parte_1
la cessionaria del credito, mentre titolare del contratto rimane Eurofiditalia s.p.a.; alla prima non può quindi essere opposta una clausola che si pretende nulla per usura di un contratto di cui non è parte;
come evidenziato dalla Cassazione, la cessione di credito, a differenza della cessione di contratto (che comporta il trasferimento dell'intera posizione contrattuale dal cedente al cessionario con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi), è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto;
pertanto la nullità della clausola ex art. 1815 comma 2 c.c. non può essere fatta valere nei confronti dell'appellante, in quanto priva di legittimazione passiva.
L'appellato rileva l'inammissibilità del motivo essendo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, recte di difetto di titolarità del diritto controverso per essere stato ceduto il solo credito, sollevata per la prima volta in appello;
cita Cass. civ. ed evidenzia che controparte ha P.IVA_2
assunto un comportamento stragiudiziale e giudiziale incompatibile con la negazione della titolarità del rapporto;
nel merito evidenzia l'infondatezza del motivo.
Il motivo è inammissibile.
L'appellante deduce che, con riferimento al contratto di finanziamento stipulato originariamente tra
Eurofiditalia s.p.a. e , vi è stata la cessione del solo credito nei suoi confronti e non la CP_1
cessione del contratto (facendo da ciò discendere la asserita carenza di titolarità del rapporto controverso, essendo invece pacifico che la cessione del contratto comporta il trasferimento dell'intera posizione contrattuale dal cedente al cessionario con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi).
pagina 10 di 18 Tale deduzione è non soltanto nuova, in quanto mai svolta prima (oltre che incompatibile con le difese assunte nel merito in primo grado e con i pagamenti eseguiti), ma è contraria a quanto esplicitamente allegato dalla banca nel giudizio avanti al Tribunale.
Con la comparsa di costituzione e risposta, ha infatti allegato che il contratto Parte_1
stipulato con Eurofiditalia “è stato poi ceduto a Neos Finance S.p.A, che è oggi Pt_1 Parte_1
(pag. 10).
La cessione del contratto (e non del solo credito) in capo all'odierna appellante è quindi circostanza acquisita come pacifica in primo grado, in quanto dedotta dall'attore e dalla convenuta, e nessuna nuova allegazione in senso contrario può essere svolta in appello.
Il motivo è pertanto inammissibile.
Con il quarto motivo – “Quanto al merito della domanda avversaria di ripetizione di tutti gli interessi e costi applicati al contratto in quanto usurari” – la sentenza viene censurata per avere accolto nel merito la domanda del sig. sotto i seguenti profili: CP_1
a)-ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 644 c.p. sono rilevanti, nell'accertamento dell'usura, solo i costi imposti dalla banca, corrispettivi del finanziamento, collegati all'erogazione del credito;
il costo della polizza è imposto dalla legge e non dalla banca finanziatrice, viene incassato dalla banca ma versato alla compagnia assicuratrice, per la quale soltanto genera profitto;
la polizza è infatti emessa da un soggetto terzo che determina e percepisce il premio, non avendo la banca alcuna discrezionalità sul punto;
lo scopo della polizza non è quello di garantire al finanziatore il recupero del finanziamento erogato, ma di garantire al titolare dello stipendio/pensione che, nell'ipotesi di perdita del lavoro o della vita, il suo debito verrà comunque estinto e non graverà su di lui, se licenziato, o sui suoi eredi, se deceduto;
le spese assicurative costituiscono il corrispettivo non del finanziamento ma della prestazione che la compagnia assicuratrice si impegna ad eseguire se si verifica l'evento assicurato;
non può qualificarsi corrispettivo una qualunque prestazione vantaggiosa, ma solo quella che trova la propria giustificazione causale direttamente nel finanziamento, con esclusione di tutti i costi indiretti;
sono significative in tal senso le sentenze della Corte di Cassazione che, con riferimento alle commissioni di massimo scoperto (16303/2018), agli interessi moratori (19597/2020), alla commissione di anticipata estinzione (7352/2022), ne hanno ritenuto la rilevanza o meno ai fini dell'usura, a seconda della funzione corrispettivo/remunerativa o meno del finanziamento;
b)-il TEG del contratto è stato correttamente determinato in base alle Istruzioni di Vigilanza della
Banca d'Italia del periodo di riferimento, che non includevano nel computo del tasso effettivo il premio di assicurazione;
le disposizioni della Banca d'Italia sono provvedimenti amministrativi di autorità
pagina 11 di 18 amministrativa indipendente, e la loro illegittimità si propagherebbe agli atti che le presuppongono, da considerare a loro volta illegittimi, di conseguenza sarebbero illegittimi anche i D.M. che fissano il tasso soglia sulla base del TEGM, e in mancanza di tasso soglia non vi è usura;
l'art. 644 c.p. è una norma penale in bianco, che rinvia ad un atto di normazione secondaria (D.M.) che presuppone un provvedimento amministrativo per individuare il limite oltre il quale quella condotta diventa penalmente rilevante;
se il giudice ordinario accerta l'illegittimità delle disposizioni di Banca d'Italia il reato e l'illecito civile di usura non sussistono;
c)-il TEG determinato da controparte includendo i costi assicurativi non può essere confrontato con la soglia di usura, poiché calcolato tramite un metodo divergente rispetto a quello assunto ai fini dell'individuazione del limite di legge;
deve farsi applicazione del criterio di omogeneità e simmetria, stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 16303/2018 con riferimento alla questione delle c.m.s., e costituente principio generale dell'ordinamento applicabile al caso di specie, dovendosi raffrontare criteri di calcolo tra loro omogenei;
in applicazione di tale principio, laddove si includa il costo assicurativo nel TEG e non si corregga il TEGM (e dunque il TSU), la disomogeneità tra i panieri di costi a raffronto si traduce in uno squilibrio sostanziale a svantaggio della banca;
d)-l'art. 1815 c.c. non prescrive la gratuità dell'intero contratto, ma al contrario che la sanzione colpisce il solo focolaio di usurarietà; analizzando la dizione letterale della norma “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, si rileva che la congiunzione “e” mette in relazione la nullità della clausola e la non debenza di interessi;
non sono pertanto dovuti i soli interessi previsti nella clausola nulla, fermi gli altri regolarmente pattuiti e intra soglia;
la sanzione della non debenza degli interessi investe solo il focolaio di illegittimità e non l'intero negozio, che resta in piedi conservando per il resto il suo nerbo di onerosità; quanto statuito in tal senso dalla Cassazione con l'ordinanza 24992/2020 in ordine agli interessi moratori, deve valere anche per gli oneri assicurativi;
l'usura determinata dalle sole spese assicurative non può travolgere l'intero contratto;
è vero che per gli oneri assicurativi non c'è una rilevazione separata del costo polizza medio da raffrontare con il costo assicurativo concretamente praticato, ma è sufficiente verificare se con e senza quel costo il prezzo del finanziamento è intra o ultra soglia;
se senza tale costo è intra soglia, il prezzo praticato dalla banca non è usurario e non va restituito, se con tale costo è ultra soglia, l'usura è imputabile esclusivamente al costo assicurativo e solo esso va restituito.
L'appellato eccepisce l'infondatezza del motivo per univoco orientamento di legittimità, richiamando integralmente la comparsa conclusionale depositata in primo grado.
pagina 12 di 18 Il motivo è infondato.
I costi assicurativi, sostenuti dal sig. per stipulare il contratto di finanziamento da rimborsare CP_1
mediante cessione di quota dello stipendio, devono essere inclusi nel calcolo del TEG.
L'art. 644 c.p., che delinea l'usura tanto sotto il profilo penalistico quanto sotto il profilo civilistico, dispone al comma 4 che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”.
Il costo dell'assicurazione a copertura del rischio morte e del rischio di perdita impiego è una spesa collegata all'erogazione del credito;
infatti: è condizione per accedere al finanziamento (obbligatoria ex art. 54 D.P.R. 180/1950); è contestuale all'erogazione del finanziamento;
è menzionata nel contratto e nel relativo foglio informativo, in funzione del rimborso alla società finanziatrice del capitale mutuato;
è volta a garantire a quest'ultima il rimborso del credito qualora si verifichino eventi che pregiudichino l'esistenza in vita del mutuatario, la sua capacità lavorativa o il suo reddito, traducendosi in un vantaggio per la banca;
ha quindi natura remunerativa per la medesima.
Come statuito, in conformità al consolidato orientamento di legittimità, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.29501/2023 (che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di
Torino n.1524/2019 resa in un caso analogo a quello in esame, di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio): <ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto mutuo, devono essere conteggiate anche le spese assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che stesse risultino collegate alla concessione del credito (cass. sez. 1, ordinanza n.
20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17839 del 21/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del
15/06/2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario;
Sez. 6-
1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza
n. 22458 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5160 del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 8806 del
05/04/2017). Inoltre, la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie. Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice>>.
La Suprema Corte è giunta a tale ormai stabile orientamento, evidenziando la centralità sistematica della norma dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria, che considera rilevanti
“tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito”, con carattere “onnicomprensivo” nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito;
pagina 13 di 18 osservando che l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comporterebbe “il risultato di spostare
– al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse” (v. Cass civ. 8806/17; Cass. civ. 22458/2018; Cass. civ. 3025/2022); che l'obbligatorietà per legge dell'assicurazione prevista dall'art. 54 del D.P.R. 180/1950 per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, non ne esclude la connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, da valutare in considerazione della sua incidenza economica diretta ed indiretta sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento (Cass. civ. 22458/2018); che tale assicurazione è volta a garantire il mutuante nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario (Cass. civ.
17466/2020).
Risultano pertanto infondate le contrarie deduzioni svolte nel profilo a) del motivo in esame.
Né vale ad escludere la natura usuraria del contratto, la considerazione che le Istruzioni della Banca
d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento, escludessero dal calcolo il costo dell'assicurazione in esame (a differenza delle Istruzioni successive, del 2009 entrate in vigore nel
2010).
Le Istruzioni della Banca d'Italia non sono dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente
Ministero emana trimestralmente il decreto nel quale indica il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura ai sensi degli artt. 2 L. 108/1996 e 644 comma 3 c.p..
Le stesse non hanno quindi alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell'ambito dell'accertamento del TEG applicato alla singola operazione, sia perché non sono finalizzate a stabilire il TEG del singolo caso, sia perché sono disposizioni non suscettibili di derogare alla norma di cui all'art. 644 comma 4 c.p. in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del
TEG.
Si richiamano, a confutazione delle contrarie deduzioni svolte nei profili b) e c) del motivo di appello, le seguenti statuizioni di Cass. civ. 29501/2023 sopra citata, conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità:
-occorre distinguere il tasso soglia disciplinato dal comma 3 dell'art. 644 c.p., secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, dal “costo complessivo del credito” regolato dal comma 4 dell'art. 644 c.p.; solo il comma 3 costituisce norma in bianco di rinvio, mentre pagina 14 di 18 la struttura del comma 4 “descrive l'integrazione di una norma perfetta, che non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere un delineato e concreto valore costitutivo”;
-la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nell'art. 2 L. 108/1996, che non introduce una deroga all'art. 644 c.p., in quanto le Istruzioni di Banca d'Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio;
“le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018)”;
-la “centralità sistematica” dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia;
-pertanto “Il fatto che all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione”;
- occorre infatti attenersi al tenore testuale della norma primaria, “senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva”; sicché “l'omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell'usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull'usura, né è idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle
Istruzioni della Banca d'Italia. L'unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all'erogazione del credito”.
E' infondato anche il profilo d).
Ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
La conseguenza sanzionatoria del carattere usurario del contratto di finanziamento è la non debenza, e quindi la restituzione da parte della banca finanziatrice, di tutti gli importi che rientrano nella fattispecie dell'art. 644 comma 4 c.p., sicché il contratto si trasforma da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore della banca.
Si richiama sul punto la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2550/2024, che in un caso analogo a quello in esame ha rilevato che “La gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica…l'obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse, pena una inammissibile elusione della pagina 15 di 18 disciplina sanzionatoria”, facendo anche riferimento alla decisione del Collegio di Coordinamento
Arbitro Bancario Finanziario n. 12830/18 che ha stabilito che “una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 c.c. - letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. - che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”.
Nello stesso senso si è già espressa questa Corte d'Appello, tra le altre con sentenza n.213/2025.
La pronuncia Cass. civ. 24992/2020 invocata dall'appellante attiene alla diversa questione della natura usuraria degli interessi moratori (e non degli interessi corrispettivi), estranea al caso di specie e quindi non applicabile.
Con il quinto motivo – “Erronea ed immotivata condanna di parte convenuta al pagamento degli interessi ex art.1284 c.c. IV comma e non al I comma” – la sentenza viene censurata nella parte in cui riconosce, sull'importo oggetto di condanna, gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale, allegando che: la domanda avversaria ha per oggetto una presunta violazione della legge n.
108/96 e la ripetibilità di somme che la banca avrebbe acquisito per fatto illecito;
si tratta dunque di un'ipotesi che non è possibile ricondurre alle obbligazioni di valuta, essendo intervenuta addirittura una c.t.u. per stabilire l'esatto ammontare della somma ripetibile in conseguenza dell'illecito; pertanto, anche in considerazione delle sentenze Cass. civ. 3018/2023, il debito della banca è un debito di valore che è stato determinato e quantificato solo all'esito del processo di primo grado, e non si applicano gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c..
L'appellato eccepisce l'infondatezza del motivo e richiama Cass. civ. 61/2023 dettata appunto in materia di ripetizione di indebito bancario.
Il motivo è infondato.
Oggetto di causa è un'obbligazione pecuniaria restitutoria derivante da nullità contrattuale, e quindi da pagamento di indebito ex art. 2033 c.c..
A tale obbligazione si applica il tasso di interesse previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c., così come statuito da ultimo da Cass. civ. 7677/2025 – pronunciatasi proprio in un caso di obbligazione restitutoria da pagamento di indebito per nullità di clausola contrattuale e recependo l'orientamento di
Cass. civ. 61/2023 - secondo cui:
pagina 16 di 18 -“il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4 comma, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo d'applicazione”; -“il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, 4 comma, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale qualunque sia la natura della relativa fonte”; dovendo, per altro verso, accertarsi "se vi sia una (valida ed efficace) determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata";
-“A tale stregua, alle obbligazioni restitutorie è invero senz'altro applicabile il saggio d'interessi ex art. 1284, 4 co., c.c., qualunque ne sia la relativa fonte”.
Risulta irrilevante che il giudice abbia disposto c.t.u. per accertare l'esistenza o meno dell'usura contrattuale e per determinare la somma indebitamente pagata alla banca;
né tale scelta incide sulla natura del debito oggetto di causa quale debito di valuta, avente ad oggetto una somma di denaro determinata in atto di citazione e comunque determinabile mediante semplice calcolo aritmetico;
non si tratta invece di risarcimento del danno da fatto illecito.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi, così come richiesti in nota spese: € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per fase decisionale, per totali € 3.966,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
pagina 17 di 18 -rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 161/2023 del Tribunale di Parte_1
Torino, pubblicata il 17.1.2023, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 31.10.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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