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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/06/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 3413 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 ,
promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato TONELATO ALESSANDRA
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ) E_ C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato GONZATI ALESSIA
1
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente:
1) accertare e dichiarare che la separazione tra i coniugi è addebitabile al sig. CP_1
; 2) affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre
[...] Persona_1 Pt_1
attribuendo alla stessa il potere di assumere in via esclusiva anche le decisioni di
[...]
maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3) disporre che il figlio minore abbia collocazione e Persona_1
stabile residenza presso la madre e che stia con la madre in via esclusiva con Parte_1
possibilità per di stare con il padre quando lo desidererà; Per_1
4) dichiarare obbligato a versare a con bonifico bancario E_ Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dal mese di giugno 2022 compreso, quale contributo mensile al mantenimento dei figli e una somma Persona_2 Persona_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT non inferiore a € 300,00 (trecento euro)
ciascuno, disponendo il pagamento dell'eventuale conguaglio rispetto a quanto effettivamente versato dal momento di presentazione della domanda al saldo effettivo;
5) disporre che versi a le spese straordinarie mediche, E_ Parte_1
scolastiche o di altro genere, come meglio dettagliate nel Protocollo del Tribunale di Vicenza,
2 relative ai figli e sostenute a partire dal mese di giugno 2022 in Per_1 Persona_2
ragione del 50% su semplice presentazione di preventivo o di ricevuta;
6) disporre l'assegnazione dell'abitazione coniugale in capo a con tutto Parte_1
l'arredo che la compone;
7) respingere sia la domanda di attribuzione dell'addebito in capo a sia tutte Parte_1
le domande proposte in merito ai figli e contrarie a quelle formulate dalla ricorrente.
8) condannare alla rifusione delle spese e competenze di causa a favore di E_
. Parte_1
In via istruttoria, qualora il Tribunale non ritenga già provata la domanda di addebito, si insiste per l'ammissione di prova per testi sulle circostanze capitolate e non ammesse:
1. Vero che dal 2017 e negli anni seguenti al venerdì pomeriggio, al rientro a casa, era E_
solito dire: “È arrivato il beverdì”.
2. Vero che dal 2017 e negli anni seguenti E_
dal venerdì pomeriggio e per tutto il fine settimana beveva alcolici, al punto da essere in stato di ebbrezza continuo.
3. Vero che nel periodo della pandemia da OV era E_
avvezzo a bere alcolici anche durante la settimana.
4. Vero che dal 2017 e negli anni seguenti si rivolgeva ai figli, dicendo loro che non era certo che fossero figli suoi, che E_
erano “monnezza”, che era circondato da stupidi e da scemi.
5. Vero che dal 2017 e negli anni seguenti abitualmente proferiva verso la sua famiglia solo parolacce e la E_
costringeva a fare tutto quello che lui voleva senza consentire rifiuti. Per quanto invece riguarda quelle già ammesse e di seguito riportate si insiste perché sia disposta sulle stesse l'audizione degli ulteriori testi indicati:
6. Vero che la sera del 31.12.2021, mentre era in corso il cenone di
3 Capodanno, il sig. aveva assunto notevoli dosi di alcool e risultava alterato e E_
aggressivo.
7. Vero che il 31.12.2021 dapprima ha sferrato un calcio alla E_
moglie e poi ha cominciato ad inveire contro di lei, colpendola più volte alla testa con il microfono dell'apparecchio che la famiglia stava usando per fare il karaoke.
8. Vero che il
31.12.2021, mentre il sig. colpiva la moglie, la figlia tentava di difenderla e a CP_1 Pt_2
è venuto un attacco di panico.
9. Vero che il 31.12.2021, una volta che i parenti del Per_1
sig. se ne sono andati, il sig. ha continuato ad inveire contro la moglie e CP_1 CP_1
contro i figli e ha minacciato di ucciderli tutti. 10. Vero che il 31.12.2021 il sig. CP_1
afferrava una ciabatta e con la stessa colpiva la moglie ad una caviglia. 11. Vero che la notte tra il 31.12.2021 e l'1.01.2022 la signora si è chiusa in bagno per sottrarsi al marito e Parte_1
che quest'ultimo per farla uscire ha colpito la porta, scardinandola come da foto doc. n.48 che Le
si rammostra. 12. Vero che nella notte tra il 31.12.2021 e l'1.01.2022 ad un certo punto ha preteso che tutti andassero a letto e che, preoccupata, la signora è andata a dormire Parte_1
nella camera delle figlie. 13. Vero che a questo punto è entrato nella camera E_
delle figlie e ha preteso che la moglie tornasse nella camera matrimoniale con lui. 14. Vero che la signora per non sconvolgere i figli, ha assecondato il marito e che, una volta a Parte_1
letto, ha continuato ad ingiuriare la moglie, a sferrarle calci e a sputarle E_
addosso fino a quando si è addormentato. 15. Vero che dopo un paio d'ore si E_
è risvegliato, ha alzato tutte le tapparelle, ha aperto tutti i rubinetti, ha iniziato a rovesciare tutto ciò che trovava (bottiglie, cibo,…) per far più rumore possibile perché voleva che tutti si alzassero. 16. Vero che l'1.01.2022 , barcollando è andato in bagno e ha E_
Par urinato sul pavimento, mentre proferiva frasi quali “sei una puttana” e accusava la signora
4 di avere relazioni extraconiugali. 17. Vero che l'1.01.2022 verso le ore 13.00 la signora Pt_1
non potendo più sopportare i comportamenti del marito, ha telefonato alla Parte_1
cognata perché venisse a calmare il fratello e lo convincesse ad andare da lei per qualche Per_3
giorno. 18. Vero che, dopo l'1.01.2022, quando il sig. incontrava la moglie inveiva CP_1
contro di lei. 19. Vero che il 7.01.2022 la signora di OM si è rivolta al Centro Pt_1
antiviolenza del Comune di Vicenza e ha parlato con la dott. perché era Testimone_1
preoccupata che il marito potesse commettere ulteriori violenze fisiche e psicologiche contro di lei e i figli. Si indicano a testi su tutti i capitoli sopra indicati e Testimone_2 Persona_2
, residenti a [...], e ,
[...] Testimone_3 Testimone_4
residenti a [...]di Palazzo n.21, , residente a [...]– Testimone_5
Via Santa Teresella degli Spagnoli n.28, e residenti a Testimone_6 Persona_4
Vicenza - Via Turcato n.6, , residente a [...], Persona_5 Tes_7
residente a [...]– Vico Rosario di Palazzo n.21, , residente a [...]
[...] Testimone_5
– Via Giovanni Nicotera n.35, , residente a [...]
Orsolone n.199. Si ribadisce l'opposizione all'ammissione delle prove avversarie di cui venisse reiterata la richiesta di ammissione, chiedendo l'abilitazione alla prova contraria nel denegato caso di loro ammissione con tutti i testi indicati a prova diretta, nonché sui capp. 18 e 19 con il teste di Vicenza Testimone_9
Conclusioni del resistente:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e E_ Parte_1
ordinando la conseguente annotazione presso il Comune di Vicenza, con addebito della separazione stessa a carico della sig.ra Parte_1
5 2) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, come già di fatto in essere, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) Disporre l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, nel Per_1
rispetto della legge sull'affido condiviso, con responsabilità genitoriale esercitata da entrambi e con residenza e collocazione prevalente dello stesso con la madre presso l'abitazione di Vicenza,
Via Berardi 30;
4) Disporre il diritto di visita del sig. con le modalità e tempistiche che verranno CP_1
indicate dai servizi sociali e, in ogni caso, nel rispetto delle esigenze del figlio , data la Per_1
sua età;
5) Disporre il contributo al mantenimento ordinario dei figli (minorenne) e Per_1
(maggiorenne non economicamente autosufficiente) da parte del padre, sig. Per_2
mediante bonifico bancario entro il 20 (venti) di ogni mese, in euro 200,00 E_
mensili (pari a euro 100 per ogni figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT,
ovvero nella diversa somma che verrà stabilita dal Tribunale adito;
6) disporre che il sig. contribuisca alle spese straordinarie mediche, E_
scolastiche e ricreative quali stabilite e regolamentate secondo il Protocollo adottato dal
Tribunale di Vicenza nella misura del 50%; con rifusione delle spese di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
il pubblico ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla ricorrente
6 FATTO E DIRITTO
Premesso che:
Con ricorso depositato in data 23/06/2022 , posto di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 19/12/2006 e che dall'unione erano nati i figli E_
il 16.12.2002; il 5.10.2004 e il 18.8.2006, ha allegato che il Pt_2 Per_2 Per_1
rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi a causa dell'alcolismo del resistente;
il quale,
progressivamente sempre più aggressivo e violento, era soggetto ad eccessi d'ira tali da fare temere la moglie per la sua incolumità e a consigliarle a rivolgersi ad un centro anti violenza,
per ottenere un sostegno psicologico e denunciare le violenze subite (in data 28.2.2022).
La ricorrente ha precisato che il coniuge aveva lasciato la casa coniugale nel gennaio del 2022 e si era trasferito, nell'aprile del 2022, in una villetta distante circa 100 mt. dalla scuola primaria ove la ricorrente lavora come insegnante di sostegno, sottolineando come le parti non avessero trovato un accordo in relazione alla casa familiare, in comproprietà e gravata da un mutuo a tasso variabile, la cui rata ammontava allo stato ad euro 650,00, sostenuta interamente dalla moglie a far data sempre da gennaio 2022;
ha chiesto la dichiarazione della separazione personale dei coniugi con addebito al marito,
l'affido esclusivo dei due figli minori a sè, oltre all'imposizione di un contributo al mantenimento dei due minori nella misura di euro 300,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e di un contributo anche in proprio favore;
con comparsa depositata in data 7.11.2022 si è costituito in giudizio E_
aderendo alla domanda di separazione e tuttavia formulando a propria volta domanda di addebito, posto che sarebbe stata la moglie a cacciarlo di casa e a togliergli la disponibilità dei
7 conti correnti, oltre ad essere infedele e far uso di stupefacenti;
ha contrastato la domanda di contributo per la moglie, ha offerto la somma complessiva di euro
200,00 per entrambi i figli (100 per ciascun figlio) e ha formulato anch'egli le domande afferenti all'affido dei due minori;
All'udienza del 15.11.2022 le parti sono comparse personalmente avanti il Presidente Delegato,
il quale, all'esito, ha pronunciato i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separati, assegnando alla ricorrente la casa familiare, affidando il figlio minore ad entrambi i genitori, con abitazione prevalente presso la madre e visite libere per il padre e ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare un contributo mensile di euro 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
instauratasi la fase contenziosa di merito, con sentenza non definitiva n. 862/2023 il Tribunale
ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per l'esame delle altre domande;
Osserva:
va in primo luogo esaminata domanda di addebito proposta dalla ricorrente e, secondo l'apprezzamento del Collegio, la stessa merita accoglimento.
Tutti e tre i figli della coppia, escussi come testi, hanno riferito che il padre era alcolizzato ed ogni fine settimana si ubriacava, come pure era solito inveire contro la madre e aggredirla. Tutti
e tre hanno riferito di un grave episodio accaduto a Capodanno tra il 2021 e il 2022, (non già tra il 2022 e il 2023, come sostenuto dal resistente in comparsa conclusionale), alla presenza anche delle sorelle del resistente, e e dei rispettivi compagni, e Per_3 Per_6 Per_7 Persona_8
, nel corso del quale il resistente ebbe a colpire alla testa la moglie e la figlia con il
[...]
8 microfono con il quale la famiglia stava giocando al Karaoke, in insultandola con epiteti quali
“puttana” e colpendola con una ciabatta alla caviglia;
i figli hanno anche riferito che la madre si era rifugiata in bagno, ma il padre aveva scardinato la porta, ( la circostanza è corroborata dalla documentazione fotografica prodotta e non contestata), che, ancora, la madre era andata a dormire nella stanza delle figlie, ma il coniuge l'aveva costretta a tornare a letto con lui,
continuando ad insultarla, a maltrattarla e a sputarle addosso (circostanza, questa, verificata personalmente dalla figlia , che si era affacciata alla camera da letto dei genitori), fino a Pt_2
che non si era addormentato;
il mattino seguente il padre aveva anche orinato sul pavimento e aveva aperto tutti i rubinetti, tutte le serrande e gettato a terra diversi oggetti, con il dichiarato intento impedire il sonno a tutta la famiglia. I testimoni hanno inoltre ricordato che la madre, al mattino, si era rivolta anche ad una sorella del padre, pregandola di intervenire per Per_3
calmare il fratello e la medesima è poi intervenuta, portando il fratello a casa propria. Mette
conto ora di evidenziare come i testimoni introdotti dal resistente, le sorelle e Per_3 Per_6
nonché abbiano reso dichiarazioni di tenore diverso. La sorella ha Testimone_10 Per_6
negato che la sera di Capodanno ci fosse stato un litigio, ha negato ogni violenza fisica, ma poi ha aggiunto che la cognata aveva un atteggiamento di sfida e di provocazione nei confronti del fratello e che gli altri familiari se ne sono andati quando la coppia stava ancora litigando, la teste ha poi precisato che i medesimi avevano prestato aiuto al giovane , che aveva avuto un Per_1
attacco di panico, mentre la madre se ne disinteressava;
la sorella invece, dapprima ha Per_3
anch'ella negato che vi fosse un litigio, poi ha riferito invece che un litigio vi era stato, nella fascia oraria compresa tra e le 20,30 e le 21,00, ma che poi la serata si era conclusa tranquillamente e che quando i parenti se ne erano andati la coppia non stava più litigando;
a
9 differenza della sorella, la signora non ha notato l'attacco di panico del nipote, precisando Per_3
che forse in quel momento era in bagno, e ha sottolineato che era la cognata a sfidare il marito;
secondo la sua dichiarazione, sarebbe stata lei a telefonare a casa dei coniugi, il mattino seguente, per sapere se la situazione si fosse calmata, fermo restando che in effetti il fratello ebbe a lasciare la casa, all'indomani dell'episodio, segno evidente della gravità della situazione;
da ultimo, il teste , cognato del resistente, il quale ha precisato che, fino ad allora, i Per_8
coniugi “andavano d'accordissimo”, con riferimento all'episodio sopra illustrato, da un lato lo ha minimizzato, sostenendo di non avere notato alcuna violenza fisica, e di non essersi nemmeno accorto dell'attacco di panico subito dal giovane , d'altro canto, ha dichiarato che era Per_1
insorta una discussione, in conseguenza della quale aveva portato via da casa, per una mezz'ora a cavallo della mezzanotte, la figlia affinché si calmasse, con dichiarazione Pt_2
evidentemente incoerente con l'assunto secondo il quale la situazione non sarebbe stata particolarmente grave;
in tale contesto, non può sottacersi la radicale contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai familiari del resistente, in relazione alla dinamica dell'episodio e alla sua evoluzione, avuto riguardo sia alla coerenza interna delle singole dichiarazioni, sia alla coerenza delle dichiarazioni tra loro, né il Collegio può esimersi dal notare come le sorelle abbiano inteso sottolineare come la cognata avesse un atteggiamento di sfida nei confronti del marito, circostanza che, all'evidenza, quand'anche veritiera, non potrebbe in alcun modo giustificare il ricorso alla violenza, né costituire una sorta di attenuante;
reputa invece il Tribunale che l'episodio in questione abbia costituito l'epilogo di lunghi anni di angherie, da un lato, e di sopportazione, dall'altro, che hanno esposto tutta la famiglia ad un clima di sopraffazione, che ha visto coinvolti non solo la moglie, ma gli stessi figli della coppia,
10 sistematicamente insultati con epiteti quali “monnezza” e con l'insinuazione che potrebbero non essere stati figli suoi;
i giovani hanno infatti individuato gli anni difficili a partire dal 2017,
ricordando il padre sistematicamente alterato e violento nel fine settimana;
il quadro probatorio si completa poi con le dichiarazioni dell'operatrice del centro antiviolenza,
che ha riferito di come la ricorrente si sia rivolta, nel febbraio del 2022, al centro per avere un consiglio su come far fronte alla situazione creatasi e tutelare la propria sicurezza e della testimonianza della madre della ricorrente, che, successivamente all'episodio in commento, si è
recata, da Napoli, a casa della figlia, per non lasciarla mai sola, cosa che ha confermato anche il figlio , il quale pure ha dichiarato che si organizzava in modo tale che la madre non Per_1
potesse essere avvicinata dal padre quando era da sola. Non vi è dubbio che la condotta del resistente, protrattasi per anni e solo culminata, come detto, nell'episodio del Capodanno tra il
2021 e il 2022, costituisca grave violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale connessi al matrimnio e dunque imponga l'accoglimento della domanda di addebito.
Quanto alla domanda di addebito formulata dal marito, difetta ab origine l'allegazione , peraltro generica, ai limiti dell'insinuazione, su come l'uso occasionale di stupefacenti leggeri o alcool avrebbe determinato la crisi coniugale, né vi è prova d'infedeltà (un unico capitolo di prova si riferisce ad atteggiamenti “ammiccanti”), né può ravvisarsi ragione d'addebito nell'avere la moglie “cacciato” il marito, attesa la gravità dell'episodio accaduto e, comunque, la circostanza che il resistente ha aderito all'invito ad allontanarsi da casa, recandosi dalla sorella.
I figli sono oramai tutti maggiorenni;
la primogenita è autosufficiente, mentre e Per_2
sono studenti;
tutti vivono con la madre, con la conseguenza che la casa familiare Per_1
andrà assegnata alla ricorrente, in applicazione del criterio preferenziale di cui all'art. 337 sexies
11 c.c.
Da ultimo, occorre raffrontare i redditi dei genitori, al fine di quantificare il contributo paterno al mantenimento dei due figli predetti.
Il padre, che svolge attività di lavoro dipendente, non ha prodotto la dichiarazione dei redditi,
ma i soli, CU. Egli, in comparsa conclusionale, ha fatto riferimento al proprio doc. 13 (CU 2023),
quale documento rappresentativo della propria situazione patrimoniale, indicando il proprio reddito netto mensile in euro 1583,77; la ricorrente, che svolge anch'ella attività di lavoro dipendente, per l'anno 2023 ha dichiarato un reddito imponibile di euro 29.880,00 con un'imposta netta di euro 5.325,00 e dunque un reddito mensile netto di euro 2.046,00;
il padre è gravato da un canone di locazione di circa 530,00 euro e, da maggio 2024, sostiene la metà del mutuo cointestato la rata attuale è di euro 874,57, secondo l'allegazione attorea che il convenuto non ha contestato) e dunque la somma di euro 430,00 circa;
anche la resistente è
gravata dalla rata del mutuo in pari misura, laddove entrambe le parti, all'evidenza, sono tenute al pagamento delle utenze delle abitazioni dove vivono, né possono essere valorizzati i finanziamenti accesi che, per quanto documentato, sostengono consumi.
Così ricostruite le sostanze delle parti, va considerato che, per quanto consta, il padre non frequenta alcuno dei propri figli il cui sostentamento e cura sono dunque integralmente a carico della madre;
per tale motivo, reputa il Collegio che la somma di euro 200,00 per ciascuno dei figli, già stabilita in via provvisoria, oltre al concorso paritario alle spese straordinarie, sia congruo e proporzionato al reddito dei genitori e all'impegno profuso nell'esercizio della responsabilità genitoriale;
la domanda di contributo in favore della moglie non è stata riproposta e deve intendersi
12 rinunciata.
Non è ammissibile in questo giudizio la domanda di conguaglio, volta ad ottenere la condanna al pagamento dei contributi per i figli fino ad non versati e dovuti in forza dei provvedimenti provvisori;
la ricorrente dispone di un titolo che può essere messo in esecuzione e che con la presente pronuncia viene confermato.
Alla pronuncia di addebito consegue la condanna di al pagamento delle E_
spese processuali, liquidate nei parametri medi dello scaglione di valore indeterminato di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria domanda,
istanze ed eccezione disattesa, così provvede:
1)- addebita la separazione a;
E_
2)- assegna a la casa coniugale, sita in Vicenza, via Berardi n.30; Parte_1
3)- pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 10 di ogni mese, a E_
titolo di contributo al mantenimento dei figli e , la somma di euro 200,00 Per_2 Per_1
per ciascun figlio, a far data dalla domanda giudiziale e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
4) condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi E_
euro 7.616,00 per onorari, oltre ad euro 132,00 per spese, i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 14.1.2025
13 Il Presidente estensore
Giovanna Sanfratello
14