Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 27/03/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 67/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
Enrico Torri Presidente Natale Longo Consigliere Aurelio Laino Consigliere rel.
Donatella Scandurra Consigliere Beatrice Meniconi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio, in materia di responsabilità, iscritto al n. 61456 del ruolo generale, sull’appello proposto dalla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio;
contro IO CO, nato a [...] il [...] (c.f.:
[...]), rappresentato e difeso dall’avv. Simone Ciccotti (simoneciccotti@ordineavvocatiroma.org), unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso il suindicato indirizzo pec.
avverso e per la riforma della sentenza n. 173/2023, resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in data 20.3.2023.
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 19.2.2026, il relatore, il P.M., nella persona del V.P.G. Chiara Vetro, nonché l’avv. Ciccotti.
Svolgimento del processo Con l’impugnata sentenza è stata rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale nei confronti dell’odierno appellato, nella qualità di amministratore unico pro tempore (e poi liquidatore) della s.r.l. Happy Game, ritenendo insussistenti i presupposti del danno erariale asseritamente derivante dall’omesso riversamento della somma di euro 19.459,23, a titolo di c.d. “quota legge di stabilità 2015”.
L’azione traeva origine dalla comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma relativa all’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415-bis c.p.p., con cui al Procopio veniva contestato, tra l’altro, il reato di peculato per l’omesso riversamento al concessionario HB NN s.p.a. delle somme derivanti dagli incassi delle giocate effettuate mediante apparecchi AWP
(Amusement With Price), ossia le c.d new slot (apparecchi elettronici con premi in denaro, ex art. 110, comma 6, t.u.l.p.s.), nel periodo febbraio 2015 – maggio 2016.
Secondo la prospettazione accusatoria, il convenuto, quale gestore incaricato della raccolta del gioco per conto della società concessionaria, avrebbe omesso di versare complessivamente euro 26.971,35, di cui euro 7.494,62 a titolo di prelievo unico erariale (PREU) ed euro 19.459,23 a titolo di maggior prelievo, ex art. 1, comma 649, legge n.
190/2014. In sede contabile, la Procura limitava la domanda alla sola quota di euro 19.459,23, atteso che il PREU risultava comunque riversato all’IO dal concessionario.
Avverso l’epigrafata pronuncia di rigetto il requirente ha, dunque, proposto appello, deducendo l’erroneità della sentenza sotto plurimi profili.
Secondo l’appellante, la Sezione di primo grado avrebbe errato nel ritenere il gestore estraneo al rapporto pubblicistico, omettendo di considerare che egli, quale soggetto incaricato della raccolta del gioco per conto del concessionario, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e agente contabile di fatto, con conseguente responsabilità diretta nei confronti dell’IO in caso di omesso riversamento di somme aventi natura pubblicistica La Procura sostiene, poi, che la “quota legge di stabilità” costituisca un prelievo di natura pubblica, imposto ex lege e destinato all’IO, sicché l’omesso riversamento integrerebbe un danno diretto da mancata entrata, a prescindere dai rapporti interni tra concessionario e gestore.
Ancora, il requirente insiste sulla natura dolosa della condotta, richiamando gli atti del procedimento penale e sostenendo che l’omesso riversamento sarebbe stato consapevole e reiterato, non giustificabile alla luce degli obblighi contrattuali e normativi gravanti sul gestore.
Costituitosi in grado di appello, il sig. CO ha chiesto il rigetto dell’impugnazione, ribadendo e sviluppando le difese già svolte in primo grado.
In particolare, l’appellato ha osservato che:
– l’unico soggetto obbligato verso l’Agenzia dei Monopoli (DM) sarebbe il concessionario, come confermato dalla stessa Agenzia nelle note istruttorie, dalle quali risulta l’assenza di una posizione debitoria direttamente riferibile alla società Happy Game;
–la somma azionata in giudizio rappresenterebbe una quota di riparto interno del maggior prelievo, calcolata unilateralmente dal concessionario sulla base del numero di apparecchi, costituente, peraltro, già oggetto di controversia dinanzi al giudice civile;
–l’eventuale obbligo del gestore troverebbe fonte esclusivamente nel contratto AWP stipulato con HB NN e non in un rapporto diretto con l’IO;
– la disciplina del maggior prelievo per il 2015 è stata oggetto di complesso contenzioso amministrativo e di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, con conseguente incertezza oggettiva in ordine alla debenza e alla legittimità del prelievo;
– difetterebbe il nesso causale tra la condotta ascritta e un danno erariale effettivo, posto che DM ha intrattenuto rapporti esclusivamente con il concessionario e che le somme eventualmente dovute risultano assistite da garanzie fideiussorie e da meccanismi di responsabilità solidale previsti dalla normativa di settore.
L’appellato ha, inoltre, evidenziato che l’azione contabile, ove accolta, determinerebbe un’inammissibile duplicazione di pretese rispetto a quella già azionata in sede civile dal concessionario per il medesimo importo. Ha poi escluso la sussistenza di dolo e l’intervenuta prescrizione, alla luce della sopravvenuta normativa sulla responsabilità.
Eccepisce, in via pregiudiziale, infine, l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse in ragione di una asserita duplicità di motivazione a fondamento della decisione impugnata, non sufficientemente censurata.
All’udienza di trattazione della causa, le parti hanno ribadito le rispettive richieste.
Motivi della decisione Invertendo l’ordine logico delle questioni, ritiene il Collegio di omettere lo scrutinio dell’eccezione pregiudiziale di rito sollevata dall’appellato, delibando direttamente sul merito della controversia, stante l’infondatezza del gravame e ritenendo utile esprimersi sulla materia, trattandosi, a quanto perlomeno consta, della prima pronuncia resa in seconde cure.
La questione agitata in giudizio e più sopra illustrata – sostanzialmente incentrantesi sulla configurabilità di una danno erariale diretto ad una p.a. (nella specie, l’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane),
quale indefettibile presupposto per configurare una responsabilità in capo al prevenuto da perseguirsi innanzi a questa Giustizia (con le conseguenti determinazioni in tema di riparto giurisdizionale) – reca indubbiamente argomenti favorevoli e contrari a entrambe le tesi prospettate dalle parti in causa.
Tuttavia, tale questione, affrontata funditus e con dovizia di argomentazioni dal giudice a quo, appare convincentemente risolta dalla sentenza impugnata (cfr. pagg. 19-27, par. 17-22 e, in particolare, pag.
26), cui breviter si rinvia ai fini motivazionali (art. 17, comma 1, disp.
att. c.g.c.). Segnatamente, appare condivisibile e dirimente, con assorbimento delle ulteriori argomentazioni censorie formulate in via tuzioristica dall’appellato, l’assunto argomentativo secondo cui le somme in contestazione, frutto del meccanismo previsto una tantum dalla legge di stabilità 2015, non riguardano le giocate acquisite presso le slot machines - cioè l'ammontare complessivo di quanto introitato per effetto delle giocate (al netto, ovviamente, delle vincite e dell’aggio) - poi non riversate al concessionario per il successivo versamento all’Agenzia, bensì afferiscono al compenso spettante e alla misura dello stesso dal concessionario al suo gestore.
Né sembrano apprezzabili, in senso contrario, le motivazioni dei precedenti del giudice capitolino invocati dall’appellante, pur riguardante il medesimo concessionario (ma, altro gestore: tra cui, cfr.
C. conti, Sez. giurisd. Lazio, n. 867/2022, pagg. 11-12, peraltro non appellata).
Dalla lettura di tali decisioni, invero, si evince che la giurisdizione contabile sul danno erariale da riduzione forzosa dell’aggio ex lege n. 190/2014, viene data lì per scontata, accomunando sic et simpliciter tale partita di nocumento a quella derivante dall’omesso riversamento del PREU - per il quale non v’è dubbio circa la configurabilità di un danno erariale, trattandosi di una tassazione sulle vincite (art. 39, comma 13, d.l. n. 269/2003) – e ciò pur nella indubbia presenza di elementi di assoluta distinzione tra le due ipotesi.
In particolare, nella predetta decisione della Sezione laziale, si fa riferimento, per attribuire natura pubblica alle somme derivanti dall’applicazione del prelievo forzoso ex lege n. 190/2014, alla disciplina di cui al d.m. 12.3.2004, che si riferisce, però, a ben vedere, esclusivamente al “regime PREU”, in quanto all’epoca il solo esistente.
Ad ulteriore conforto della bontà della tesi propugnata dai primi giudici, il Collegio osserva che in virtù della norma di interpretazione autentica del cennato comma 649, art. 1, l. n. 190/2014, successivamente intervenuta (cfr. art. 1, comma 921, l. n. 208/2015), il gestore non era (più) tenuto a versare al concessionario anche il proprio compenso (salva successiva ripartizione), ma solo quota parte in ragione dell’applicazione del veduto prelievo forzoso, in tal modo relegando la questione a una partita di dare e avere col concessionario, sebbene per effetto di un “prezzo” legislativamente imposto (cfr. C. Cost., n.
125/2018, sub par. 10).
Né, ancora, sembra dirimente il dictum richiamato dal rappresentante della pubblica accusa in udienza (Sez. Lazio, sent. n.
539/2025), dalla lettura del quale non è dato evincere l’oggetto del mancato riversamento da parte del ricevitore, riferendosi la decisione genericamente ai proventi del gioco del lotto, senza indicare se tratta(va)si di giocate a mezzo apparecchi AWP e se l’omissione riguardasse proprio i minori importi derivati dall’applicazione dell’art. 1, comma 649, l. n. 190/2014.
Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata andrà, dunque, interamente confermata, ad ogni effetto e conseguenza di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ma sono compensate per la metà, in ragione della novità della questione trattata (art. 31, comma 3, c.g.c.). Le stesse sono liquidate a favore dell’appellato in dispositivo, con oneri a carico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello iscritto al n. 61456 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo rigetta. Liquida, in favore dell’appellato, la somma di €
1.500,000 a titolo di spese legali, oltre iva, cassa avvocati e spese generali, con oneri a carico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.2.2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Aurelio Laino f.to Enrico Torri Depositato in Segreteria il 27/03/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi