Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N° 567/24 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine dell'11 marzo 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 567/24 R.G.L. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), re- Parte_1 C.F._1 sidente in Gioiosa Marea (ME), Fraz. San Giorgio 13/A, elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando (ME), via Francesco Crispi 39, presso lo studio dell'avv. Gior- gio Scisca (c.f. - fax 0941903175), che la rappresenta e difende, C.F._2 pec -Appellante Email_1
CONTRO in Controparte_1 persona del legale rappresentante (c.f. ), rappresentato e difeso dagli P.IVA_1 avv. Raffaela Fabbi (c.f. ) e Giandomenico Catalano (c.f. C.F._3 [...]
, elettivamente domiciliato a Messina presso l'avvocatura distrettuale C.F._4
Inail, Via Garibaldi 122/A, pec fax 0688468583, – Email_2 appellato
(già , in persona Controparte_2 Controparte_3 del legale rappresentante, con sede in Roma Via G. Grezer 14 (c.f. e p. iva
), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Currò (c.f. P.IVA_2 C.F._5
ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Messina, Strada
[...]
Panoramica dello Stretto 30/A (fax 09031126 – pec avv. Email_3
-appellato
[...]
OGGETTO: opposizioni a intimazione di pagamento 295 2023 90041116 87- ap- pello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 594/24 pub- blicata in data 14 giugno 2024
CONCLUSIONI
Amato: 1) riformare la sentenza impugnata rilevando la nullità ed inefficacia dell'intimazione opposta, limitatamente agli importi di competenza dell'A.G. adita
relativi a “rate premio . 2) dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale CP_1 ex art. 3 legge 335/1995 del diritto alla riscossione delle somme afferenti a rate premio anni 2017 e 2018, pari a € 1.159,93. 3) Privare di ogni effetto l'intima- CP_1 zione opposta limitatamente agli importi relativi a dette rate premio. 4-5) Condan- nare le appellate al pagamento di spese e compensi del primo e secondo grado di giudizio, oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara anti- statario. 6) In via subordinata, rideterminare i compensi liquidati in primo grado applicando i parametri minimi tabellari ex art. 5, D.M. 55/2014, senza conteggiare la fase istruttoria.
rigettare l'appello con vittoria di spese, competenze ed onorari, generali e CP_1 oneri riflessi nella misura del 23,81%, in luogo di iva e cpa, previsti per l'avvocatura pubblica ai sensi dell'art. 2 della legge 335/1995 e art. 1 comma 208 legge
266/2005.
: dichiarare infondati i motivi di appello e corretto il procedimento CP_4 riscossivo, confermando la sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Barcellona P.G., proponeva op- Parte_1 posizione all'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificata via pec il 23 giugno 2023, con la quale veniva ingiunto il pagamento di importi a vario titolo.
L'opposizione concerneva tuttavia soltanto i crediti aventi ad oggetto contributi as- suntamente non versati all portati dalle cartelle 295 2018 00100673 29 (nella CP_1 misura di 381,17 euro) e 295 2019 00081699 10 (778,76 euro).
Resistendo sia l'istituto creditore sia l'agente della riscossione (
[...]
), con sentenza n° 594/24 pubblicata in data 14 giugno Controparte_5
2024 il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione condannando l'opponente a rimborsare le spese alle controparti. ha proposto appello con ricorso depositato il 13 dicembre 2024. Resi- Pt_1 stendo e , depositate note di trattazione scritta entro l'11 marzo 2025 CP_1 CP_4
( costituendosi nella medesima data), la causa è stata decisa mediante depo- CP_4 sito del dispositivo entro il termine ex art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha dedotto in primo grado la mancata notifica delle cartelle sottese Pt_1 all'intimazione, sia quale vizio del procedimento riscossivo sia come ragione di pre- scrizione dei crediti. Il tribunale ha premesso che l'omessa notifica, sotto il profilo procedimentale, non comporta la nullità dell'iscrizione a ruolo ma solo la mancata decorrenza dei termini per l'impugnazione. In ogni caso, il Giudice ha riscontrato che le cartelle sono state notificate nelle date 4 luglio 2018 (la 295 2018 00100673
29) e 9 settembre 2018 (la 295 2019 00081699 10), sempre attraverso consegna di messaggio pec. N° 567/24 r.g.l.
Il tribunale ha dato atto che la con note autorizzate, ha disconosciuto la Pt_1 conformità all'originale dei file prodotti da e contenenti le cartelle di paga- CP_4 mento e l'attestazione di consegna pec, rilevando anche l'assenza di sottoscrizione digitale e di attestazione di conformità ai sensi dell'art. 23bis C.A.D. e 16bis d.l.
179/2012. Ha tuttavia rigettato tali eccezioni richiamando Cass. sez. VI 981/2023 in cui si nega la necessità che il difensore che depositi gli atti di notificazione via pec attesti la conformità all'originale, trattandosi di atti nativi digitali, che non ven- gono tecnicamente prodotti in "copia", come quelli acquisiti da cartaceo, ma costi- tuiscono repliche dell'originale. Vista la regolarità della notifica delle cartelle, il tribunale ha poi ritenuto che l'eventuale mancanza di sottoscrizione avrebbe dovuto essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi nei venti giorni successivi e ha dunque considerato tardiva l'eccezione.
Con il primo motivo di appello la contesta che si possa considerare effi- Pt_1 cace la notifica delle cartelle. La appellante addebita al tribunale di non avere "colto la ratio della contestazione", lamentando che i file depositati da (all. 3, 3A, CP_4
3B, 4, 4Ae 4B) erano stati disconosciuti ai sensi dell'art. 2719 c.c. e dell'art. 214
c.p.c. e che, trattandosi di file .eml di consegna pec, andavano contestualmente cor- redati dell'attestato di conformità. Lamenta che non ha in particolare inserito CP_4
i dati identificativi dei messaggi attraverso il file datiatto.xml a suo dire indispen- sabile per verificare la presenza dell'atto nella disponibilità del destinatario, e ri- chiama al riguardo Cass. sez. III ord. 16189/2023.
La appellante si riferisce tuttavia alle notifiche di atti giudiziari eseguite da parte di avvocati, mentre in questo caso si è di fronte a notifica eseguita dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26 comma 2 T.U. 602/1973 ("la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repub- blica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata"). Quel che conta in questo caso è il contenuto del messaggio .eml, al quale risultavano allegate, in formato nativo digitale, le due cartelle.
Il disconoscimento eseguito dalla si caratterizzava inoltre per una mera Pt_1 contestazione di principio della conformità delle copie (rectius dei duplicati infor- matici) prodotte in atti. Per giurisprudenza consolidata, cui questa Corte si è sempre convintamente conformata, il disconoscimento, per comportare l'onere dell'interes- sato di produrre l'originale, deve di contro essere chiaro e circostanziato e risolversi in un'indicazione "specifica… degli aspetti per i quali si assume differisca dall'ori- ginale" (per tutte Cass. sez. II 27633/2018).
Efficace la notifica delle cartelle, cade il secondo argomento del primo motivo di appello, con il quale la lamenta che il tribunale avrebbe dovuto considerare Pt_1 tempestiva l'opposizione agli atti esecutivi in quanto proposta con il ricorso ex art. N° 567/24 r.g.l.
414 c.p.c. contro l'intimazione di pagamento entro venti giorni dalla notifica di que- sto. Il termine di venti giorni va infatti calcolato dalla data di notifica, ben anteriore, delle cartelle.
Il secondo motivo di appello riguarda la mancata declaratoria di prescrizione, ma si basa sulla stessa falsa premessa della mancata notifica di atti interruttivi prodro- mici ed è pertanto anch'esso infondato.
Col terzo motivo, la appellante impugna in punto di spese. Chiede in primo luogo che la condanna gravi sulle controparti, ma nell'erroneo presupposto che i primi due motivi siano fondati. Più perspicuamente, l'appellante evidenzia che l'importo com- plessivo per il quale aveva agito era di appena 1.159,93 euro complessivi, tale da superare per pochi spiccioli il limite del primo scaglione, aggiungendo che a suo dire non vi sarebbe stato spazio per la liquidazione della fase istruttoria "stante la natura meramente documentale della causa".
Dall'esame degli atti emerge che la fase istruttoria si è tenuta, non essendo neces- sario che questa si risolva con istruzione orale. È tuttavia vero che l'applicazione dei parametri medi, vista la semplicità della controversia, non è congrua, anche alla luce dell'importo del disputatum. Era pertanto corretto applicare i minimi tariffari, pari a 1.312,00 per le cause previdenziali.
Le spese dell'appello vanno compensate, considerando che l'importo della ridu- zione di quelle di primo grado è ampiamente superiore al valore del disputatum e che pertanto in questa sede vi è reciproca soccombenza.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 13 dicembre 2024 da Pt_1
, contro l
[...] Controparte_1
( , e avverso la sentenza del Giu-
[...] CP_1 Controparte_6 dice del lavoro di Barcellona P.G. n° 594/24 pubblicata in data 14 giugno 2024, in parziali accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, ridetermina l'importo delle spese di lite del primo grado in 1.312,00 euro per ciascuna parte e compensa le spese di questo grado.
Messina 12 marzo 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)