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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6601/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6601/2025 v.g. promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in Corso Francia Parte_1 C.F._1 4 Torino presso lo studio dell'avv. SERGI ANTONIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 C.F._2 Castellamonte 1 Torino presso lo studio dell'avv. TORRANI CERENZIA ANNAMARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in SANTENA il 07/09/2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANTENA (atto n. 17 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 17/2/2023. pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 24/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione “figurata” dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTENA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1. I coniugi si danno atto reciprocamente che la quota del 50% di comproprietà facente capo al sig. dell'immobile sito in Torino, via Ozegna nr 24 è stata sottoposta a sequestro Parte_1 preventivo giudiziario ai fini di confisca e che, pertanto, detta quota non è attualmente nella disponibilità del predetto;
2. il signor si impegna a trasferire alla signora la propria quota di comproprietà Parte_1 CP_1 dell'immobile sopra indicato qualora il vincolo di sequestro venisse a cessare entro un anno dalla sentenza divorzile;
laddove entro tale termine intervenisse confisca definitiva dello stesso, detta obbligazione verrà convertita in attribuzione alternativa di denaro da concertarsi tra i coniugi;
3. I coniugi danno atto che il suddetto immobile è attualmente abitato dalla sola signora
[...]
, la quale ha ivi già trasferito la propria residenza, il proprio mobilio ed ogni suo effetto CP_1 personale;
4. I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere CP_1 Parte_1 nulla a pretendere per il reciproco mantenimento, salvo che per la corresponsione di euro 1.000,00 dovuti dal per il trasloco della signora , importo che verrà corrisposto dal signor Parte_1 CP_1 Parte_1 entro e non oltre giorni 20 (diconsi venti) dalla sentenza di divorzio pagina 2 di 3 NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/12/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6601/2025 v.g. promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in Corso Francia Parte_1 C.F._1 4 Torino presso lo studio dell'avv. SERGI ANTONIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 C.F._2 Castellamonte 1 Torino presso lo studio dell'avv. TORRANI CERENZIA ANNAMARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in SANTENA il 07/09/2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANTENA (atto n. 17 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 17/2/2023. pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 24/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione “figurata” dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTENA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1. I coniugi si danno atto reciprocamente che la quota del 50% di comproprietà facente capo al sig. dell'immobile sito in Torino, via Ozegna nr 24 è stata sottoposta a sequestro Parte_1 preventivo giudiziario ai fini di confisca e che, pertanto, detta quota non è attualmente nella disponibilità del predetto;
2. il signor si impegna a trasferire alla signora la propria quota di comproprietà Parte_1 CP_1 dell'immobile sopra indicato qualora il vincolo di sequestro venisse a cessare entro un anno dalla sentenza divorzile;
laddove entro tale termine intervenisse confisca definitiva dello stesso, detta obbligazione verrà convertita in attribuzione alternativa di denaro da concertarsi tra i coniugi;
3. I coniugi danno atto che il suddetto immobile è attualmente abitato dalla sola signora
[...]
, la quale ha ivi già trasferito la propria residenza, il proprio mobilio ed ogni suo effetto CP_1 personale;
4. I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere CP_1 Parte_1 nulla a pretendere per il reciproco mantenimento, salvo che per la corresponsione di euro 1.000,00 dovuti dal per il trasloco della signora , importo che verrà corrisposto dal signor Parte_1 CP_1 Parte_1 entro e non oltre giorni 20 (diconsi venti) dalla sentenza di divorzio pagina 2 di 3 NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/12/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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