Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/2012, n. 8231
CASS
Sentenza 24 maggio 2012

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Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, la destinazione di aree a edilizia scolastica e, a maggior ragione, universitaria, le cui finalità trascendono non soltanto le singole zone del piano regolatore del comune, ma normalmente lo stesso territorio comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l'effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, e non espropriativo. Ne consegue che neppure la decisione di non tenere conto di tali vincoli d'inedificabilità legale, per essere gli stessi, nel caso concreto, di natura espropriativa, in ragione del carattere "lenticolare" della variazione di piano regolatore in funzione della collocazione dell'opera pubblica, non giova ai privati in sede di liquidazione dell'indennità espropriativa, né li pregiudica.

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  • 1La Cassazione ribadisce la persistente differenza tra vincoli espropriativi e conformativi e la sua conformità alla Cedu, ma le incertezze restano (Nota a Cass.…
    Giuseppe Tropea · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Giuseppe Tropea 1. La decisione che si annota, dopo aver affermato la non diretta disapplicabilità di norme di legge in contrasto con la Cedu, in linea con le consolidate opinioni della Corte costituzionale (nn. 348 e 349 del 2007, n. 49 del 2015), ritiene che la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi debba ritenersi tuttora sussistente, anche alla luce dell'art. 1 del Protocollo n. 1, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, che considera le misure che non si traducano nella perdita della proprietà del bene come interventi che rientrano nella regolamentazione dell'uso dei beni, ai sensi del secondo paragrafo dell'art. 1 del Protocollo n. 1. Nel caso di specie i …

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    di Giuseppe Tropea 1. La decisione che si annota, dopo aver affermato la non diretta disapplicabilità di norme di legge in contrasto con la Cedu, in linea con le consolidate opinioni della Corte costituzionale (nn. 348 e 349 del 2007, n. 49 del 2015), ritiene che la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi debba ritenersi tuttora sussistente, anche alla luce dell'art. 1 del Protocollo n. 1, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, che considera le misure che non si traducano nella perdita della proprietà del bene come interventi che rientrano nella regolamentazione dell'uso dei beni, ai sensi del secondo paragrafo dell'art. 1 del Protocollo n. 1. Nel caso di specie i …

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    Giuseppe Tropea · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 16 gennaio 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/2012, n. 8231
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8231
Data del deposito : 24 maggio 2012

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