Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n°2712/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
N NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI,
VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente
Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel.
Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°2712/2024 R.G., avente ad oggetto giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito cassazione sentenza appello in materia di opposizione a decreto ingiuntivo concesso per pagamento corrispettivo appalto, vertente
T R A
nato a [...] il [...] e residente a [...]di Parte_1
OR (NA), Corso Italia n.237, c.f.: - C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 al Corso Italia n.237, c.f.: ; - nato a C.F._2 Controparte_1
Piano di OR (NA) il 23.03.1977 e residente in [...], c.f.: - nata C.F._3 CP_2
a Piano di OR (NA) il 14.12.1973 e residente in [...], c.f.: , elettivamente domiciliati in Ferrara, C.F._4
Galleria Matteotti n.11, presso lo studio dell'avv. Raffaella Vingiano che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. in virtù di procura CP_2 alle liti rilasciata su foglio cartaceo separato e prodotta in allegato all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.;
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
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C O N T R O
in persona del legale Parte_3 rappresentante p.t., con sede in Massa Lubrense alla Via V.zo Maggio n°2;
APPELLATA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
A V V E R S O la sentenza n°74/2013 emessa il 4.2.13 dal G.O.T. presso il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. Dist. Di OR, depositata il 18.3.13, con cui l'adito giudice rigettava la domanda proposta dagli opponenti nella qualità, e Pt_1 confermando il decreto ingiuntivo opposto con condanna dei primo alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €. 2.100,00, di cui €. 200,00 per spese, oltre il 50% di spese di C.T.U..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riassunto il giudizio dagli appellanti in epigrafe con citazione notificata a mezzo p.e.c. il 29.05.2024, non si costituiva la società appellata, sebbene ritualmente evocata in giudizio. (c.f.r. ricevuta di consegna p.e.c. in allegato all'atto di riassunzione), così che ne va dichiarata la contumacia.
Con decreto del 30.09.2022 era disposta la trattazione scritta della prima udienza del 18.10.2024 e gli appellanti, depositate le note, chiedevano rinvio in attese del perfezionamento di intese transattive;
quindi, concesso differimento per la udienza del 17.1.25, sempre sostituita dalla trattazione scritta, ed omesso questa volta ogni deposito di note, la causa era rinviata ancora al 7.2.25 ex art. 127 ter, 4° co., c.p.c., in prosieguo trattazione scritta, disertata per mancato deposito di note. La Corte, preso atto di tanto, ritiene che siano maturati i presupposti previsti dalla norma per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto la sola che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
La Corte, pertanto, dichiarata previamente la contumacia dell'appellata società, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara la estinzione
2 Proc. n°2712/2024 R.G.
disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte appellante che le ha anticipate, così come previsto dall'art. 310 C.P.C..
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. promosso per l'appello avverso la sentenza in epigrafe da , Parte_1 Parte_2 CP_1
, nei confronti della
[...] CP_2 Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t., con citazione in
[...] riassunzione del 29.5.24, previa dichi9arazione di contumacia della società appellata, così provvede:
1°) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2°) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico degli appellanti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 7.02.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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