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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 937/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TI IC, Presidente
RZ RI, Relatore
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4468/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4015/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34
e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202200000872000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 711/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Appellante: conclude come da atto di appello.
Appellato: conclude come da atto di controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata
Con il ricorso in esame Agenzia delle Entrate impugna la sentenza in epigrafe con cui i primi giudici accoglievano il ricorso proposto da Resistente_1 e da Nominativo_1 nei confronti della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. finale 872000, relativa al pagamento di euro 77.536,13.
I primi giudici ritenevano la nullità della notifica dell'atto impugnato.
I motivi di appello e le controdeduzioni
1 Con l'appello in esame l'Ufficio rileva, con il primo motivo di impugnazione, che la comunicazione preventiva di ipoteca veniva notificata, a mani della parte, in data 6.7.2022, e che l'Ente della riscossione notificava il medesimo atto anche a mani proprie del tutore, in data 10.10.2022, ai sensi dell'art. 138 cpc e che, per costante giurisprudenza di legittimità, l'eventuale nullità di una notificazione è comunque sanata dal raggiungimento dello scopo di tempestiva conoscenza dell'atto notificato da parte del destinatario.
1.2 Con il secondo motivo di impugnazione viene ribadito che l'avviso di accertamento, numero finale
7242/2015, veniva ritualmente notificato per compiuta giacenza al sig. Resistente_1 in data 5.2.2016 e che, riguardando l'atto notificato l'anno di imposta 2011, alcuna decadenza del potere impositivo si verificava nel caso di specie.
2 Con atto di controdeduzioni ritualmente depositato in giudizio si è costituito Resistente_1, in persona del tutore Nominativo_1, eccependo l'infondatezza delle avverse difese.
Viene, a tal fine, rilevato che:
- la notifica dell'atto impugnata effettuata in data 6.7.2022 nei confronti di un soggetto legalmente interdetto
è nulla;
- l'avviso di accertamento, sotteso all'atto impugnato, non è mai stato ritualmente notificato a Resistente_1
, trovandosi lo stesso in stato di arresto e detenzione ininterrottamente da febbraio 2015;
-la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria doveva essere ritualmente notificata presso il tutore precedentemente nominato, avv. Nominativo_1;
- è irrilevante, per i fini per cui si procede, la successiva notifica dell'atto impugnato a mani dell'avv. Nominativo_1 trattandosi di “una mera stampa di n. 12 fogli in formato A4 senza busta alcuna, semplicemente spillati tra loro”; - a fronte della nullità delle notifiche effettuate, la pretesa erariale in esame si è prescritta in data 31.12.2016.
In data 19.12.2025 veniva depositata revoca del mandato, da parte del tutore del contribuente, all'avv. Nominativo_2 e si costituiva successivamente un nuovo difensore.
All'udienza dell'11.2.2026 il Collegio, all'esito della discussione orale, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello in esame è fondato e la sentenza impugnata va, pertanto, riformata.
Nel merito, ritiene il Collegio condivisibile quanto eccepito dall'appellante posto che la prima notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, pur non essendo stata ritualmente eseguita presso il tutore Nominativo_1, ha comunque raggiunto il suo scopo, ex. art. 156 III comma cpc, a fronte della rituale impugnazione di tale atto da parte del tutore del contribuente, che ne ha evidentemente avuto piena conoscenza e che ha potuto predisporre idonea linea difensiva.
Rispetto alla successiva notifica dell'atto al tutore, va in ogni caso richiamato quanto statuito dalla Suprema
Corte a sezioni unite con sentenza n. 16370 del 26/09/2012, secondo cui "il rinnovo della notifica di un atto impositivo comporta la sola rinnovazione della procedura diretta a portare a conoscenza legale del destinatario tale l'atto, a garanzia dei diritti costituzionali di difesa e di tutela giurisdizionale, di cui agli articoli 24 e 113 della Costituzione” e non già l'esercizio, ex novo, del potere impositivo".
Nel caso di specie l'Ufficio, con la successiva notifica dell'atto impugnato, si limitava a rinnovare la notifica dell'atto impugnato senza rinnovare, “ex novo”, il proprio potere impositivo.
Appare altresì valida la notifica dell'avviso di accertamento n. TK501F407242/2015 – atto presupposto della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata- per avvenuta giacenza in data 5.2.2016 tenuto conto che risultano effettuate tutte le formalità previste dalla legge in caso di assenza del destinatario, attraverso il successivo invio della raccomandata informativa, e che il contribuente, all'epoca, non era ancora stato interdetto ( la sentenza di interdizione veniva emessa dalla Corte di appello di Roma il 3.10.2018) e che, pertanto, risulta valida la notifica effettuata al suo indirizzo di residenza/domicilio.
Agenzia delle Entrate non è, pertanto, decaduta dal proprio potere accertativo visto che , ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 600/1973 (ante riforma 2015) gli avvisi di accertamento dovevano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, termine coincidente, nel caso di specie, con il 31 dicembre 2016, trattandosi di dichiarazione presentata nel
2012 per l'anno d'imposta 2011.
I crediti erariali azionati non appaiono neppure prescritti posto che, trattandosi di importo richiesto a titolo di IRPEF e relative sanzioni, si applica il termine di prescrizione decennale, ex. art. 2946 cc, in assenza di diversa specifica previsione, che risulta ritualmente interrotto, nel caso di specie, dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca e che è stato in ogni caso sospeso durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Quanto esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti e comporta l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata
Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo il principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito e del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'appellato al rimborso delle spese di giudizio liquidate in euro
6.000,00 per il primo grado e euro 7.000,00 per il secondo grado oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TI IC, Presidente
RZ RI, Relatore
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4468/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4015/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34
e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202200000872000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 711/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Appellante: conclude come da atto di appello.
Appellato: conclude come da atto di controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata
Con il ricorso in esame Agenzia delle Entrate impugna la sentenza in epigrafe con cui i primi giudici accoglievano il ricorso proposto da Resistente_1 e da Nominativo_1 nei confronti della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. finale 872000, relativa al pagamento di euro 77.536,13.
I primi giudici ritenevano la nullità della notifica dell'atto impugnato.
I motivi di appello e le controdeduzioni
1 Con l'appello in esame l'Ufficio rileva, con il primo motivo di impugnazione, che la comunicazione preventiva di ipoteca veniva notificata, a mani della parte, in data 6.7.2022, e che l'Ente della riscossione notificava il medesimo atto anche a mani proprie del tutore, in data 10.10.2022, ai sensi dell'art. 138 cpc e che, per costante giurisprudenza di legittimità, l'eventuale nullità di una notificazione è comunque sanata dal raggiungimento dello scopo di tempestiva conoscenza dell'atto notificato da parte del destinatario.
1.2 Con il secondo motivo di impugnazione viene ribadito che l'avviso di accertamento, numero finale
7242/2015, veniva ritualmente notificato per compiuta giacenza al sig. Resistente_1 in data 5.2.2016 e che, riguardando l'atto notificato l'anno di imposta 2011, alcuna decadenza del potere impositivo si verificava nel caso di specie.
2 Con atto di controdeduzioni ritualmente depositato in giudizio si è costituito Resistente_1, in persona del tutore Nominativo_1, eccependo l'infondatezza delle avverse difese.
Viene, a tal fine, rilevato che:
- la notifica dell'atto impugnata effettuata in data 6.7.2022 nei confronti di un soggetto legalmente interdetto
è nulla;
- l'avviso di accertamento, sotteso all'atto impugnato, non è mai stato ritualmente notificato a Resistente_1
, trovandosi lo stesso in stato di arresto e detenzione ininterrottamente da febbraio 2015;
-la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria doveva essere ritualmente notificata presso il tutore precedentemente nominato, avv. Nominativo_1;
- è irrilevante, per i fini per cui si procede, la successiva notifica dell'atto impugnato a mani dell'avv. Nominativo_1 trattandosi di “una mera stampa di n. 12 fogli in formato A4 senza busta alcuna, semplicemente spillati tra loro”; - a fronte della nullità delle notifiche effettuate, la pretesa erariale in esame si è prescritta in data 31.12.2016.
In data 19.12.2025 veniva depositata revoca del mandato, da parte del tutore del contribuente, all'avv. Nominativo_2 e si costituiva successivamente un nuovo difensore.
All'udienza dell'11.2.2026 il Collegio, all'esito della discussione orale, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello in esame è fondato e la sentenza impugnata va, pertanto, riformata.
Nel merito, ritiene il Collegio condivisibile quanto eccepito dall'appellante posto che la prima notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, pur non essendo stata ritualmente eseguita presso il tutore Nominativo_1, ha comunque raggiunto il suo scopo, ex. art. 156 III comma cpc, a fronte della rituale impugnazione di tale atto da parte del tutore del contribuente, che ne ha evidentemente avuto piena conoscenza e che ha potuto predisporre idonea linea difensiva.
Rispetto alla successiva notifica dell'atto al tutore, va in ogni caso richiamato quanto statuito dalla Suprema
Corte a sezioni unite con sentenza n. 16370 del 26/09/2012, secondo cui "il rinnovo della notifica di un atto impositivo comporta la sola rinnovazione della procedura diretta a portare a conoscenza legale del destinatario tale l'atto, a garanzia dei diritti costituzionali di difesa e di tutela giurisdizionale, di cui agli articoli 24 e 113 della Costituzione” e non già l'esercizio, ex novo, del potere impositivo".
Nel caso di specie l'Ufficio, con la successiva notifica dell'atto impugnato, si limitava a rinnovare la notifica dell'atto impugnato senza rinnovare, “ex novo”, il proprio potere impositivo.
Appare altresì valida la notifica dell'avviso di accertamento n. TK501F407242/2015 – atto presupposto della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata- per avvenuta giacenza in data 5.2.2016 tenuto conto che risultano effettuate tutte le formalità previste dalla legge in caso di assenza del destinatario, attraverso il successivo invio della raccomandata informativa, e che il contribuente, all'epoca, non era ancora stato interdetto ( la sentenza di interdizione veniva emessa dalla Corte di appello di Roma il 3.10.2018) e che, pertanto, risulta valida la notifica effettuata al suo indirizzo di residenza/domicilio.
Agenzia delle Entrate non è, pertanto, decaduta dal proprio potere accertativo visto che , ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 600/1973 (ante riforma 2015) gli avvisi di accertamento dovevano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, termine coincidente, nel caso di specie, con il 31 dicembre 2016, trattandosi di dichiarazione presentata nel
2012 per l'anno d'imposta 2011.
I crediti erariali azionati non appaiono neppure prescritti posto che, trattandosi di importo richiesto a titolo di IRPEF e relative sanzioni, si applica il termine di prescrizione decennale, ex. art. 2946 cc, in assenza di diversa specifica previsione, che risulta ritualmente interrotto, nel caso di specie, dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca e che è stato in ogni caso sospeso durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Quanto esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti e comporta l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata
Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo il principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito e del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'appellato al rimborso delle spese di giudizio liquidate in euro
6.000,00 per il primo grado e euro 7.000,00 per il secondo grado oltre accessori di legge se dovuti.