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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/07/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Il Tribunale Ordinario di Marsala, composto da:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 206 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 promossa da
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SPANÒ Fabio,
ricorrente contro
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BILARDELLO Ignazio Massimo, convenuta
e
(CF Controparte_2 C.F._3 convenuta contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente, non avendo depositato note scritte nel termine assegnato ai sensi dell'art. 483-bis.28 c.p.c., ferme le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, come integrate nella successiva memoria integrativa (cfr. ex multis, Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 11222 del 09/05/2018, Rv. 648580 - 01); parte convenuta, con note depositate il 27.12.2024, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “I. Accertare e dichiarare il diritto della alla percezione dell'assegno divorzile, vista l'insussistenza di una stabile convivenza con il compagno ed CP_1 alla impossibilità di reperire i mezzi per far fronte alle esigenze economiche;
II. Accertare e dichiarare la necessità di far uso dello spazio lavanderia e il magazzino annesso, posto al piano cantinato, e per l'effetto dichiarare il diritto della ad utilizzare il passaggio interno esistente tra il piano terra e il piano cantinato;
III. CP_1
Mantenere inalterate le condizioni di divorzio nella parte in cui pongono in capo ai coniugi il pagamento, in ragione del 50% ciascuno, delle utenze di acqua, luce, spazzatura e tassa patrimoniale, non essendo subentrati giustificati motivi per la loro modificazione;
in via riconvenzionale I. Disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento dei due figli e in misura pari a complessivi €. 1.000,00 (€. 500,00 per ciascun figlio), oltre al 50% CP_2 Per_1 delle spese straordinarie, in ragione delle mutate esigenze di vita;
II. Dichiarare l'aumento dell'assegno divorzile in favore della in misura pari a complessivi €. 500,00, alla luce della scarsità dei mezzi finanziari per far CP_1 fronte alle ordinarie esigenze di vita, anche alla luce della insussistente stabile convivenza con l'attuale compagno;
III. Con vittoria delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.2.2024, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con la resistente in data 6.12.2003 nel comune di Marsala, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile di detto comune con atto n. 336, parte II, serie A, anno 2003 e che dalla loro unione nascevano i figli (23.8.2005) e (29.5.2009), ha convenuto in giudizio CP_2 Per_1
e , esponendo in fatto che: Controparte_1 Controparte_2
- con sentenza n. 491/2021 resa il 29.6.2021, l'intestato Tribunale, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 909/2021 R.G., aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni congiunte raggiunte dalle stesse;
- le suddette condizioni prevedevano, nello specifico, l'obbligo del di versare alla Parte_1
€ 600,00 mensili, di cui € 250,00 a titolo di concorso al mantenimento per ciascuno dei CP_1 due figli minori ed € 100,00 quale assegno divorzile, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli, nonché il 50% delle spese di energia elettrica della casa familiare, di proprietà esclusiva del posta a piano terra in Marsala, nella contrada Torrelunga Puleo 498/B, assegnata alla Parte_1 resistente, con diritto di passaggio dalla scala interna che conduce al piano cantinato, per accedere alla lavanderia esterna, adiacente al cantinato stesso;
- tuttavia, rispetto al tempo della superiore pronuncia, erano mutate le condizioni originarie, avendo la resistente intrapreso una convivenza stabile con un nuovo compagno ed essendo, in generale, in grado di svolgere un'attività lavorativa idonea al proprio sostentamento.
Sulla base dell'intervenuto mutamento delle condizioni di fatto preesistenti, il ricorrente ha pag. 2/10 concluso chiedendo:
“1) Ritenere e dichiarare, che , in premessa compiutamente generalizzata, ha diritto a Controparte_2 percepire personalmente l'assegno di € 250,00, per il concorso al suo mantenimento, dovuto mensilmente dal padre, giusti i provvedimenti di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, per l'effetto, onerare Parte_1
a versarlo direttamente alla stessa;
[...]
2) Ritenere e dichiarare, che la Sig.ra ha adeguati mezzi di sussistenza, anche a seguito della CP_1 convivenza more uxorio della stessa con il Sig. ovverosia è comunque nella possibilità di procurarseli, Per_2 in ragione della sua età e della capacità lavorativa, e che, dunque, sono venute meno le ragioni per il versamento dell'assegno divorzile e di conseguenza revocarlo;
3) Ritenere e dichiarare, il pieno diritto del a poter fruire pienamente del piano cantinato della Parte_1 casa sita in Marsala c.da Torrelunga Puleo 498/B, di sua esclusiva proprietà e rimasto nella sua disponibilità
a seguito dell'assegnazione alla del solo piano terra dell'abitazione familiare, con revoca del concesso CP_1 diritto di passaggio attraverso il piano cantinato e dell'obbligo di partecipare al 50% delle spese ENEL del piano terra (casa familiare), anche in considerazione del maggior consumo elettrico a seguito della convivenza more uxorio della e con pari diritto del , a proprie cure e spese, chiedere l'apertura tra il CP_1 Parte_1 piano terra ed il piano cantinato e di allacciare la fornitura elettrica del piano cantinato con autonomo contatore
ENEL e con onere per la di volturare a proprio nome il contatore esistente;
CP_1
4) Condannare la in caso di resistenza alle presenti richieste e di accoglimento giudiziale, al CP_1 pagamento delle spese e competenze legali, ovvero compensarle ove la resistente si associ all'accoglimento delle domande qui proposte”.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 25.3.2024, , negando Controparte_1 la sussistenza dei presupposti della chiesta modifica, ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente in ordine alla domanda di versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne e, nel merito, ha CP_2 chiesto:
- mantenersi inalterate le condizioni di divorzio nella parte in cui prevedevano in capo ai coniugi il pagamento del 50% delle utenze relative alla casa familiare e del diritto di passaggio interno esistente tra il piano terra e il piano cantinato in suo favore;
- in via riconvenzionale, la revisione in aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e in € 500,00 ciascuno, oltre che la revisione in aumento CP_2 Per_1 dell'assegno divorzile in suo favore in € 500,00 mensili.
Ha dunque chiesto all'intestato Tribunale:
pag. 3/10 “1) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo al relativamente alla domanda Parte_1 di versamento diretto in capo alla figlia maggiorenne dell'assegno di mantenimento in favore di CP_2 quest'ultima;
2) Accertare e dichiarare il diritto della alla percezione dell'assegno divorzile, vista l'insussistenza di CP_1 una stabile convivenza con il compagno ed alla impossibilità di reperire i mezzi per far fronte alle esigenze economiche;
3) Accertare e dichiarare la necessità di far l'uso dello spazio lavanderia e del magazzino annesso, posto al piano cantinato e per l'effetto dichiarare il diritto della ad utilizzare il passaggio interno esistente tra il CP_1 piano terra e il piano cantinato;
4) Mantenere inalterate le condizioni di divorzio nella parte in cui pongono in capo ai coniugi il pagamento, in ragione del 50% ciascuno, delle utenze di acqua, luce, spazzatura e tassa patrimoniale, non essendo subentrati giustificati motivi per la loro modificazione.
In via riconvenzionale
1) Disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento dei due figli e in misura pari a CP_2 Per_1 complessivi €. 1.000,00 (€. 500,00) per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, in ragione delle mutate esigenze di vita;
2) Dichiarare l'aumento dell'assegno divorzile in favore della in misura pari a complessivi €. 500,00, CP_1 alla luce della scarsità dei mezzi finanziari per far fronte alle ordinarie esigenze di vita, anche alla luce della insussistente stabile convivenza con l'attuale compagno;
3) Con vittoria delle spese di lite”.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è rimasta Controparte_2 contumace.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., resa in data 6.5.2024, il giudice delegato ha disposto, in via provvisoria, l'aumento in € 650,00 (€ 325,00 per ciascun figlio) dell'assegno di mantenimento dovuto dal in favore della a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Parte_1 CP_1
e nonché la revoca dell'assegno divorzile, disposto in favore della , a CP_2 Per_1 CP_1 far data dalla domanda.
La causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, all'udienza del 19.6.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Va respinta la domanda avanzata dal ricorrente in ordine al versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne non economicamente Controparte_2
pag. 4/10 indipendente, in assenza di una specifica domanda della figlia stessa (cfr. ex multis, Cass. Civ. n.
25300/2013).
In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda (cfr. Cass. 34100/2021).
Nel merito, il presente giudizio è diretto ad ottenere la revisione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. n. 491/2021 resa in data 29.6.2021 dall'intestato Tribunale, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 909/2021 R.G.
Osserva il Collegio che a norma dell'art. 473-bis.29 c.p.c., qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste dalla sezione I del capo
II del Titolo IV bis c.p.c., la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici.
Ed infatti, la sentenza di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge numero 898 del 1970 passa in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o sull'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Come è noto, i “giustificati motivi”, secondo la consolidata giurisprudenza formatasi in tema di modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio, “sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti (…), ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (tra le più recenti, v. Cass. n. 17885/2023; Cass.
n. 13067/2022).
Dunque, in sede di revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale o del divorzio, il giudice può e deve procedere alla chiesta modificazione quando l'equilibrio economico, risultante dai patti della separazione consensuale o del divorzio e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti nel fissare quei patti (cf. in tal senso Cass., Sez. I, 27 agosto 2004, n. 17136; 30 settembre 2016, n. 19605), quindi pag. 5/10 dell'effettivo sopraggiungere di circostanze modificative dell'assetto economico previgente delle parti, sulla cui base erano state dettate le statuizioni di ordine economico.
Ciò premesso, considerata la finalità assistenziale dell'assegno di divorzio, in sede di revisione il giudice non può procedere a una nuova e autonoma determinazione dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma nel rispetto delle valutazioni espresse al momento della determinazione dell'assegno deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano modificato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo alla nuova, sopravvenuta, condizione patrimoniale. La sussistenza dei giustificati motivi sopravvenuti, in presenza dei quali può essere disposta la revisione della misura dell'assegno o anche la revoca, deve essere accertata alla stregua del principio di natura assistenziale, avuto riguardo ai mutamenti delle condizioni e dei redditi dell'obbligato, dell'avente diritto o di entrambi, da valutare al fine di stabilire se tali presupposti abbiano determinato l'esigenza di un riequilibrio o di una sperequazione delle rispettive situazioni economiche.
Ne discende che, in questa sede, il Tribunale non deve verificare se sussistano i presupposti per l'assegno divorzile in favore della resistente, essendo stata tale valutazione già effettuata al momento della pronuncia di divorzio, ma deve verificare unicamente se vi siano delle circostanze sopravvenute, rispetto a quelle già valutate al momento del divorzio, che possano giustificarne la riduzione o la totale eliminazione.
Orbene, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge sulla circostanza che la resistente avrebbe intrapreso una stabile convivenza con un nuovo compagno ed essendo, in generale, in grado di svolgere un'attività lavorativa idonea al proprio sostentamento.
In ordine alla prima circostanza, si evidenzia che la convivenza di fatto si identifica nella situazione concreta di “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile” (art. 1 co. 36 L. 76/2016).
Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “si ha convivenza more uxorio (…) qualora due persone siano legate da un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale;
ai fini della configurabilità della convivenza more uxorio, i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza degli elementi presuntivi, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi (quali, a titolo meramente esemplificativo, un progetto di vita comune, l'esistenza di un conto corrente comune, la compartecipazione di ciascuno dei conviventi alle spese familiari, la prestazione di reciproca assistenza, la
pag. 6/10 coabitazione), i quali devono essere valutati non atomisticamente ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri” (v. Cass., ordin. n. 9178/2018).
Peraltro il requisito della coabitazione non deve esser intesa nel senso di “stabile coabitazione”; invero la Suprema Corte, con la sentenza n. 3645 del 7.2.2023, ha statuito che
“ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche” (in tale senso si veda altresì Cass., ordin. n. 14151 del 4.5.2022).
Posti in questa maniera i termini della questione, si rileva che l'esito dell'espletata attività istruttoria ha dato dimostrazione del rapporto di convivenza intrapreso dalla convenuta con un altro uomo a decorrere dall'anno 2021.
Invero, il teste , escusso all'udienza del 14.11.2024 ha dichiarato che “la Testimone_1 ha un compagno da due anni, due anni e mezzo. Non sono sicuro. Vicino la casa c'è un deposito che
CP_1 io frequentavo per motivi di lavoro. Mi è capitato di vedere il furgone del compagno della parcheggiato
CP_1 vicino casa nelle occasioni in cui sono andato, circa un anno/un anno e mezzo fa. Era il a dirmi che Parte_1 il furgone che vedevo era del compagno della L'ho visto due, tre volte, più volte”. Alla medesima
CP_1 udienza il teste ha dichiarato che “la risiede nella casa in cui viveva Testimone_2 CP_1 con mio cognato, vive lì con i figli e con il compagno. Mi pare che il compagno della si chiami
CP_1
Io e la prima ci frequentavamo e ci sentivamo telefonicamente. È stata la stessa Persona_3 CP_1
a dirmi che erano andati a vivere insieme e che ogni tanto anche i figli del andavano a casa CP_1 Per_2 sua. La e il si sono separati a marzo 2020 e la è andata a vivere con il CP_1 Parte_1 CP_1 compagno a gennaio 2021… Mi ha detto nel 2021 che vivevano insieme lei e il Dal 2021 al 2023 Per_2 ci siamo sempre sentite. Mia PO ha festeggiato il compleanno a casa e la e il erano CP_1 Per_2 insieme” (cfr. verbale di udienza del 14.11.2024).
L'effettività della convivenza deve, inoltre, ritenersi non smentita dalle dichiarazioni rese all'udienza del 19.12.2024 dal teste , il quale ha dichiarato che “mia figlia ha Testimone_3 un compagno che si chiama Lui viene a trovarla a casa. Quando vogliono vedersi possono Persona_3 vedersi a casa e fuori. Quindi va e viene. Stanno insieme da un paio di anni. Il frequenta pure casa Per_2 mia e di mia moglie. Lo vediamo nelle occasioni. Spero che la relazione sia stabile”.
Tanto premesso, sulle base delle risultanze istruttorie, è indubbiamente sussistente tra la e il proprio compagno quel legame affettivo, stabile e duraturo nel tempo – è bene CP_1 sottolineare che tale relazione perdura ininterrottamente dal 2021 – che è sinonimo di un pag. 7/10 progetto di vita comune, dal quale discendono inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche.
Sotto altro profilo deve rammentarsi che “il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali
- che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021, Rv. 663465 - 01).
Tale impostazione si colloca nel solco della più recente interpretazione delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui, persino nell'ipotesi in cui venga instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole, “questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa” (Cass. Sez. U, Sentenza n.
32198 del 05/11/2021, Rv. 663241 - 02).
In buona sostanza, una volta reputata anacronistica la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi ancorata al parametro del tenore di vita, all'assegno di divorzio viene attribuita non più solo natura assistenziale, ma anche perequativa-compensativa, sicché assume rilievo decisivo il contributo dell'ex coniuge alla conduzione domestica e alla formazione del patrimonio familiare
(cfr. Cass. S.U. 18287/2018).
Si è in particolare chiarito che spetta al coniuge che domanda l'attribuzione dell'assegno dimostrare il significativo squilibrio e che lo stesso è da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari assunti dalle parti, sì che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Il giudizio dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dei coniugi, essendo, d'altro canto, la funzione equilibratrice del reddito degli pag. 8/10 ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, finalizzata non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. S.U. 18287/2018).
Ciò posto, e considerata, altresì, la sostanziale convivenza, nella soluzione adottata dalle
Sezioni Unite, del principio di autoresponsabilità con quello della solidarietà post coniugale, deve nel caso in esame evidenziarsi che le condizioni economiche della convenuta sono mutate in melius rispetto al tempo in cui venne pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, allorquando costei non svolgeva alcuna attività lavorativa. Ella, infatti, ad oggi svolge la professione di operatore sociosanitario e percepisce uno stipendio mensile di circa €
500,00/600,00, rimanendo assegnataria della casa familiare, sicché, ciò considerato unitamente alle reciproche contribuzioni economiche che discendono dal rapporto affettivo che la lega al nuovo compagno, deve ritenersi che l'odierna convenuta abbia oggi a disposizione mezzi adeguati che non giustificano più il mantenimento dell'assegno disposto nella sentenza di divorzio pronunciata tra le parti, assegno che va dunque revocato.
Deve, invece, essere accolta, nei limiti di seguito precisati, la domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente in ordine alla revisione in aumento dell'assegno di mantenimento posto a carico del in favore della a titolo di contributo per il Parte_1 CP_1 mantenimento dei figli e maggiorenni economicamente non autosufficienti, CP_2 Per_1 essendo intervenute esigenze diverse ed ulteriori rispetto al momento della pronuncia in sede di divorzio.
Sul punto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1,
c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass.
Civ. n. 13644/2022).
Sulla scorta del richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità e, avuto riguardo alle mutate ed ulteriori esigenze dei figli quali, a titolo esemplificativo, la volontà di iscriversi all'università e di proseguire il percorso di crescita formativo, ne consegue che debba essere disposta la revisione in aumento della somma corrisposta dal a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli e nella misura di € 650,00 (€ 325,00 CP_2 Per_1 per ciascun figlio). pag. 9/10 Venendo ora alle domande riguardanti la casa familiare, il Tribunale ritiene che esse non meritano accoglimento, non essendo stata fornita la prova, gravante sul ricorrente, dell'intervenuto mutamento delle condizioni su cui è fondato il riconoscimento del diritto all'assegnazione della casa familiare in favore della – ovverosia il Controparte_1 collocamento prevalente presso di lei dei figli e – rispetto alle statuizioni CP_2 Per_1 raggiunte in sede di divorzio, risultando irrilevante ogni ulteriore circostanza non correlata al collocamento della prole.
La soccombenza reciproca tra le parti costituite e l'insussistenza di un rapporto di soccombenza tra il ricorrente e la figlia convenuta rimasta contumace giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni stabilite con sentenza n. 491/2021 emessa dal
Tribunale di Marsala in data 29.6.2021 e pubblicata il 30.6.2021, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 909/2021 R.G., così provvede:
1) dispone la revoca dell'assegno divorzile disposto in favore di Controparte_1
2) dispone la revisione in aumento nella misura di € 650,00 (€ 325,00 per ciascun figlio) dell'assegno dovuto da in favore di a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 per il mantenimento dei figli e CP_2 Per_1
3) rigetta per il resto il ricorso e, per l'effetto, conferma le ulteriori condizioni concordemente stabilite in sede di divorzio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala, in data
7.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Giampaolo Bellofiore Francesco Paolo Pizzo
pag. 10/10