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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/09/2025, n. 3689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3689 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7539/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G. n. 7539-23 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili TRA (già ), con sede in al Parte_1 Parte_1 Pt_1
Viale Andre De Luca n.8, iscritta presso la C.C.I.A.A. di al n.297946 R.E.A. e Pt_1 nel Registro delle Imprese di numero di iscrizione C.F. e P.I. , - in Pt_1 P.IVA_1 persona del Presidente_ legale rapp.te p.t., Avv. Mariarosaria Altieri, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Spirito (c.f. ) ed elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata presso il suo studio sito in alla Via F. Cantarella, n.7, come da Pt_1 procura in atti Ricorrente
Contro
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Via Leucosia n.2, CP_1
(P.I. ) Pt_1 P.IVA_2
Resistente Contumace
Conclusioni: come da note di udienza
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'odierna ricorrente, (già ), in Parte_1 Pt_1 Parte_1 virtù di convenzione stipulata con il ed approvata con delibera Controparte_2
G.M.n.425/98, risultava affidataria, in regime di concessione, del servizio di gestione dell'acquedotto comunale, per cui oltre al canone ed al corrispettivo dei consumi idropotabili, era legittimata a riscuotere anche le somme dovute per i servizi di fornitura e depurazione. Parte resistente, con sede legale in Via Leucosia n.2, (P.I. CP_1 Pt_1
), in virtù di contratto n. 2020/1764 dell'8/07/20 cod. servizio n.4427442 e P.IVA_2
pagina 1 di 6 contratto n. 2020/1765 del'8/07/20 cod. servizio n.4427543 usufruiva del servizio di fornitura idrica di tipo non domestico erogato su utenza in uso presso l'unità operativa di Via Leucosia n.2 , sulla quale 5 ottobre 2023, maturava, a detta di parte Pt_1 ricorrente, una esposizione debitoria pari ad € 42.175,00 di cui € 24.095,00 quale residuo capitale derivante dal piano di dilazione ex art. 5 REMSI n.Pdr-00000279-22 del 18/11/22, onorato solo per la minor somma di € 3.500,00 ed € 18.080,00 costituente l'ammontare della fornitura idrica portato da n. 10 fatture, scadute ed impagate al 3 ottobre 2023. Con messaggio inviato tramite posta elettronica certificata del 05/04/2023,
[...] inviava formale atto di costituzione in mora alla resistente Parte_1 evidenziando, inoltre, che quest'ultima fosse incorsa nella decadenza dal beneficio del termine ex art 1186 c.c. Ordunque, con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato in data 23/10/2023, la
[...] incardinava il presente procedimento semplificato di Parte_1 cognizione al fine di far accertare e dichiarare la risoluzione del contratto n. 2020/1764 dell'8/07/20 cod. servizio n.4427442 e del contratto n. 2020/1765 del'8/07/20 cod. servizio n.4427543 con contestuale distacco della fornitura idrica mediante materiale rimozione del misuratore matricola n. 1930067365-10-19 e del misuratore matricola n.1930067357-10-19. Inoltre, parte ricorrente chiedeva il recupero coattivo ed integrale del credito e, dunque, il pagamento della somma di € 42.175,00 di cui € 24.095,00 quale residuo capitale derivante dal piano di dilazione ex art. 5 REMSI n.Pdr-00000279- 22 ed
€ 18.080,00 costituente l'ammontare della fornitura idrica portato dalla fattura n. 290292 del 02/12/2022 alla fattura n. 218691 del 04/09/23, scadute ed impagate al 3 ottobre 2023, il tutto oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e competenze di giudizio. Così incardinato il giudizio e lette le note di udienza, con ordinanza del 16/08/2025 si dichiarava la contumacia di parte resistente che non provvedeva a costituirsi in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, e la causa veniva assegnata a sentenza.
- In punto di diritto Le circostanze fattuali esposte poc'anzi pongono in evidenza il grave inadempimento contrattuale da parte della società resistente CP_1
Nel caso che ci occupa, l'inadempimento assume, senza dubbio alcuno, notevole importanza dal momento che la non ha pagato e non ha contestato CP_1
l'importo complessivo della morosità richiesto da Parte_1 anche mediante pec del 5 aprile 2023 regolarmente ricevuta da parte resistente. In linea generale, l'inadempimento contrattuale è una situazione che si verifica quando un soggetto non rispetta i termini, i modi e il luogo stabiliti nell'ambito di un'obbligazione contrattuale. La legge, nel disciplinare questa circostanza, prevede tutele a favore del creditore, imponendo conseguenze negative per il debitore che non adempie alle proprie responsabilità. Quando due parti stipulano un contratto, quest'ultimo assume un valore giuridico vincolante, implicando che il mancato rispetto delle sue clausole può comportare azioni legali e richieste di risarcimento danni da parte pagina 2 di 6 della controparte. Tra i presupposti essenziali dell'istituto giuridico interessato vi è il nesso causale. È fondamentale, invero, stabilire un nesso causale tra il mancato adempimento della prestazione e il comportamento tenuto dal debitore, che può essere commissivo (agire in modo contrario agli obblighi) o omissivo (omissione nell'adempimento degli obblighi). Nel caso de quo, si verificava un inadempimento derivante da omissione di pagamento da parte della odierna resistente. Il creditore danneggiato dispone di una serie di azioni legali messe a disposizione dalla legge per tutelare i suoi interessi. L'art. 1218 del Codice civile stabilisce che il creditore può agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale. Questa previsione consacra la responsabilità contrattuale, che rappresenta l'obbligo di diligenza del debitore, atto a tutelare il creditore. Emerge in maniera pressoché pacifica tale forma di responsabilità a carico della considerando l'inadempimento di notevole importanza ad essa CP_1 imputabile. Nel caso in cui il creditore non abbia più interesse a proseguire la prestazione a causa di un inadempimento grave, può scegliere di agire per la risoluzione del contratto. Questo atto comporta lo scioglimento del contratto, con conseguenze specifiche. In primo luogo, il creditore non può più tornare indietro e chiedere l'adempimento della prestazione. D'altro canto, è sempre possibile chiedere la risoluzione anche quando il giudizio è stato promosso per chiedere l'esatto adempimento. Dalla data di pronuncia per la risoluzione del contratto, il debitore non può più adempiere, garantendo così la tutela del creditore. Ai sensi dell'art 1453 c.c. “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.” Con l'azione di risoluzione il contraente esercita un diritto potestativo. La risoluzione, in tal caso, è di tipo giudiziale, in quanto esige una pronuncia costitutiva del giudicante.
- In ordine alle fatture commerciali prodotte La fattura commerciale è inquadrabile tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, possedendo sì da un lato carattere unilaterale, ma consistendo di fatto nella dichiarazione che una parte contrattuale fa all'altra relativamente ai fatti concernenti un rapporto già costituito. Qualora il rapporto contrattuale non sia controverso, la fattura può costituire valido elemento di prova (e non un mero indizio) per quanto riguarda la prestazione eseguita, in particolare nell'eventualità in cui il debitore abbia accettato senza opporre contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto. La circostanza per la quale parte resistente, nella vicenda de quo, non si costituiva in giudizio al fine di prendere una posizione sui fatti narrati dalla ricorrente si può ritenere un comportamento connotato dalle implicazioni appena spiegate.
pagina 3 di 6 Ai sensi dell'art 115 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. In tali casi, i fatti allegati da una delle parti vanno considerati “pacifici” (e dunque possono porsi a fondamento della decisione) quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando la controparte, pur non avendoli espressamente contestati, abbia comunque assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione (ammettendone implicitamente l'esistenza).
- Nel merito La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento. È opportuno, in via preliminare, chiarire che interrompere l'erogazione idrica, in caso di morosità, è un'azione estrema che deve essere evitata ove possibile, e comunque rigorosamente regolamentata. L'ordinamento protegge il diritto all'acqua e consente la sospensione della fornitura solo in casi molto limitati, con l'obbligo di garantire comunque un livello minimo di servizio. Si evidenzia che la resistente maturava una esposizione debitoria pari CP_1 ad € 42.175,00 di cui € 24.095,00 quale residuo capitale derivante dal piano di dilazione ex art. 5 REMSI n.Pdr-00000279-22 del 18/11/22, onorato solo per la minor somma di € 3.500,00. Tale situazione debitoria risulta in via documentale dagli atti depositati (piano di dilazione). Nella somma di cui sopra è ricompresa anche quella di € 18.080,00, costituente l'ammontare della fornitura idrica portato dalle fatture, scadute ed impagate al 3 ottobre 2023. Le fatture sono n.10 e, nello specifico, la n. 290292 emessa il 01/12/2022 con scadenza 29/12/2022 dell'importo di € 2.977,00; la n. 290293 del 01/12/2022 con scadenza 29/12/2022 dell'importo di € 1.683,00; la n. 4121 emessa il 02/02/2023 con scadenza 02/03/2023 dell'importo di € 1.967,00; la n. 4122 emessa il 02/02/2023 con scadenza 02/03/2023 dell'importo di € 1.392,00; la n. 76052 del 04/04/2023 con scadenza 04/05/2023 dell'importo di € 1.930,00; la n. 76053 emessa il 04/04/2023 con scadenza 04/05/2023 dell'importo di € 1.365,00; la n. 147136 del 05/06/2023 con scadenza 06/07/2023 dell'importo di € 1.999,00; la n. 147137 emessa il 05/06/2023 con scadenza 06/07/2023 dell'importo di € 1.412,00; la n. 218690 del 04/09/2023 con scadenza 03/10/2023 dell'importo di € 1.229,00 e la n. 218691 del 04/09/2023 con scadenza 03/10/2023 di € 2.126,00. Giova ricordare che, rispetto a tutte le richiamate fatture, parte resistente non forniva alcun riscontro ai solleciti di pagamento, di cui l'ultimo ricevuto mediante pec del 5 aprile 2023. Il "Regolamento della Morosità nel Servizio Idrico Integrato" è il complesso di direttive emanate da tramite la deliberazione n. 311/2019/R/idr e il suo Allegato A Pt_2
(REMSI), in vigore dal 1° gennaio 2020. Tale regolamento stabilisce le procedure e le tempistiche per la gestione dei mancati pagamenti da parte degli utenti, prevedendo la costituzione in mora, la limitazione o sospensione della fornitura e la tutela degli utenti vulnerabili.
pagina 4 di 6 L'art 7 del regolamento suddetto disciplina la procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile La norma prevede che la sospensione e/o la disattivazione della fornitura dell'utente finale può essere eseguita solo nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni: a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui all' Articolo 4; b) successivamente all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
c) siano decorsi i termini di cui al precedente comma 4.6, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore con le modalità di cui all'articolo 6 o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 5. Invero, non sussistono profili di illegittimità nella sospensione del servizio idrico e nella rimozione dei contatori a fronte del mancato pagamento delle bollette. Pur essendo l'acqua un bene non strettamente commerciale, la possibilità di poterne usufruire con gli standard di qualità dovuti ne giustifica il pagamento, anche al fine di coprire i costi necessari.
Dal momento che le finalità che la regolazione del servizio idrico integrato deve perseguire coincidono con la gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e garanzia dell'equilibrio economico e finanziario della gestione medesima, il presupposto fondamentale affinché ciò possa avvenire è una gestione operativa basta anche sui corrispettivi dovuti dagli utenti e regolarmente versati. Sulla scia delle considerazioni appena dispiegate, può affermarsi che la sospensione per morosità dell'utenza idrica in uso alla Loremar Srl è da ritenersi assolutamente legittima, poiché si presenta come una soluzione al grave inadempimento della società resistente. Va pertanto dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto n. 2020/1764 dell'8.07.20 cod. servizio n.4427442 e del contratto n.2020/1765 del'8.07.20 cod. servizio n.4427543 e per effetto va autorizzata la a procedere al distacco Parte_1 della fornitura idrica mediante materiale rimozione del misuratore matricola n. 1930067365-10-19 e del misuratore matricola n.1930067357-10-19. Va accertato e dichiarato che la società ricorrente è creditrice della CP_1 dell'importo pari ad €42.175,00 di cui €24.095,00 quale residuo capitale derivante dal piano di dilazione ex art. 5 REMSI n.Pdr-00000279-22 ed €18.080,00 costituente l'ammontare della fornitura idrica portato dalla fattura n. 290292 del 2.12.2022 alla fattura n. 218691 del 4.09.23, scadute ed impagate al 3 ottobre 2023, il tutto oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: pagina 5 di 6 - accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto n. 2020/1764 dell'8/07/20 cod. servizio n.4427442 e del contratto n.2020/1765 del'8/07/20 cod. servizio n.4427543 e, per l'effetto autorizza la a procedere al distacco della Parte_1 fornitura idrica mediante materiale rimozione del misuratore matricola n. 1930067365- 10-19 e del misuratore matricola n.1930067357-10-19;
- accerta e dichiara che la società ricorrente è creditrice della dell'importo CP_1 pari ad € 42.175,00 di cui € 24.095,00 quale residuo capitale derivante dal piano di dilazione ex art. 5 REMSI n.Pdr-00000279- 22 ed € 18.080,00 costituente l'ammontare della fornitura idrica portato dalla fattura n. 290292 del 02/12/2022 alla fattura n. 218691 del 04/09/23, scadute ed impagate al 3 ottobre 2023, il tutto oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento della suindicata somma da corrispondersi in favore di parte ricorrente;
- condanna parte resistente contumace alla rifusione delle spese giudiziarie pari ad euro
€ 7.616,00 oltre competenze di causa, con gli accessori di legge. Salerno 18 set. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G. n. 7539-23 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili TRA (già ), con sede in al Parte_1 Parte_1 Pt_1
Viale Andre De Luca n.8, iscritta presso la C.C.I.A.A. di al n.297946 R.E.A. e Pt_1 nel Registro delle Imprese di numero di iscrizione C.F. e P.I. , - in Pt_1 P.IVA_1 persona del Presidente_ legale rapp.te p.t., Avv. Mariarosaria Altieri, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Spirito (c.f. ) ed elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata presso il suo studio sito in alla Via F. Cantarella, n.7, come da Pt_1 procura in atti Ricorrente
Contro
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Via Leucosia n.2, CP_1
(P.I. ) Pt_1 P.IVA_2
Resistente Contumace
Conclusioni: come da note di udienza
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'odierna ricorrente, (già ), in Parte_1 Pt_1 Parte_1 virtù di convenzione stipulata con il ed approvata con delibera Controparte_2
G.M.n.425/98, risultava affidataria, in regime di concessione, del servizio di gestione dell'acquedotto comunale, per cui oltre al canone ed al corrispettivo dei consumi idropotabili, era legittimata a riscuotere anche le somme dovute per i servizi di fornitura e depurazione. Parte resistente, con sede legale in Via Leucosia n.2, (P.I. CP_1 Pt_1
), in virtù di contratto n. 2020/1764 dell'8/07/20 cod. servizio n.4427442 e P.IVA_2
pagina 1 di 6 contratto n. 2020/1765 del'8/07/20 cod. servizio n.4427543 usufruiva del servizio di fornitura idrica di tipo non domestico erogato su utenza in uso presso l'unità operativa di Via Leucosia n.2 , sulla quale 5 ottobre 2023, maturava, a detta di parte Pt_1 ricorrente, una esposizione debitoria pari ad € 42.175,00 di cui € 24.095,00 quale residuo capitale derivante dal piano di dilazione ex art. 5 REMSI n.Pdr-00000279-22 del 18/11/22, onorato solo per la minor somma di € 3.500,00 ed € 18.080,00 costituente l'ammontare della fornitura idrica portato da n. 10 fatture, scadute ed impagate al 3 ottobre 2023. Con messaggio inviato tramite posta elettronica certificata del 05/04/2023,
[...] inviava formale atto di costituzione in mora alla resistente Parte_1 evidenziando, inoltre, che quest'ultima fosse incorsa nella decadenza dal beneficio del termine ex art 1186 c.c. Ordunque, con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato in data 23/10/2023, la
[...] incardinava il presente procedimento semplificato di Parte_1 cognizione al fine di far accertare e dichiarare la risoluzione del contratto n. 2020/1764 dell'8/07/20 cod. servizio n.4427442 e del contratto n. 2020/1765 del'8/07/20 cod. servizio n.4427543 con contestuale distacco della fornitura idrica mediante materiale rimozione del misuratore matricola n. 1930067365-10-19 e del misuratore matricola n.1930067357-10-19. Inoltre, parte ricorrente chiedeva il recupero coattivo ed integrale del credito e, dunque, il pagamento della somma di € 42.175,00 di cui € 24.095,00 quale residuo capitale derivante dal piano di dilazione ex art. 5 REMSI n.Pdr-00000279- 22 ed
€ 18.080,00 costituente l'ammontare della fornitura idrica portato dalla fattura n. 290292 del 02/12/2022 alla fattura n. 218691 del 04/09/23, scadute ed impagate al 3 ottobre 2023, il tutto oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e competenze di giudizio. Così incardinato il giudizio e lette le note di udienza, con ordinanza del 16/08/2025 si dichiarava la contumacia di parte resistente che non provvedeva a costituirsi in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, e la causa veniva assegnata a sentenza.
- In punto di diritto Le circostanze fattuali esposte poc'anzi pongono in evidenza il grave inadempimento contrattuale da parte della società resistente CP_1
Nel caso che ci occupa, l'inadempimento assume, senza dubbio alcuno, notevole importanza dal momento che la non ha pagato e non ha contestato CP_1
l'importo complessivo della morosità richiesto da Parte_1 anche mediante pec del 5 aprile 2023 regolarmente ricevuta da parte resistente. In linea generale, l'inadempimento contrattuale è una situazione che si verifica quando un soggetto non rispetta i termini, i modi e il luogo stabiliti nell'ambito di un'obbligazione contrattuale. La legge, nel disciplinare questa circostanza, prevede tutele a favore del creditore, imponendo conseguenze negative per il debitore che non adempie alle proprie responsabilità. Quando due parti stipulano un contratto, quest'ultimo assume un valore giuridico vincolante, implicando che il mancato rispetto delle sue clausole può comportare azioni legali e richieste di risarcimento danni da parte pagina 2 di 6 della controparte. Tra i presupposti essenziali dell'istituto giuridico interessato vi è il nesso causale. È fondamentale, invero, stabilire un nesso causale tra il mancato adempimento della prestazione e il comportamento tenuto dal debitore, che può essere commissivo (agire in modo contrario agli obblighi) o omissivo (omissione nell'adempimento degli obblighi). Nel caso de quo, si verificava un inadempimento derivante da omissione di pagamento da parte della odierna resistente. Il creditore danneggiato dispone di una serie di azioni legali messe a disposizione dalla legge per tutelare i suoi interessi. L'art. 1218 del Codice civile stabilisce che il creditore può agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale. Questa previsione consacra la responsabilità contrattuale, che rappresenta l'obbligo di diligenza del debitore, atto a tutelare il creditore. Emerge in maniera pressoché pacifica tale forma di responsabilità a carico della considerando l'inadempimento di notevole importanza ad essa CP_1 imputabile. Nel caso in cui il creditore non abbia più interesse a proseguire la prestazione a causa di un inadempimento grave, può scegliere di agire per la risoluzione del contratto. Questo atto comporta lo scioglimento del contratto, con conseguenze specifiche. In primo luogo, il creditore non può più tornare indietro e chiedere l'adempimento della prestazione. D'altro canto, è sempre possibile chiedere la risoluzione anche quando il giudizio è stato promosso per chiedere l'esatto adempimento. Dalla data di pronuncia per la risoluzione del contratto, il debitore non può più adempiere, garantendo così la tutela del creditore. Ai sensi dell'art 1453 c.c. “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.” Con l'azione di risoluzione il contraente esercita un diritto potestativo. La risoluzione, in tal caso, è di tipo giudiziale, in quanto esige una pronuncia costitutiva del giudicante.
- In ordine alle fatture commerciali prodotte La fattura commerciale è inquadrabile tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, possedendo sì da un lato carattere unilaterale, ma consistendo di fatto nella dichiarazione che una parte contrattuale fa all'altra relativamente ai fatti concernenti un rapporto già costituito. Qualora il rapporto contrattuale non sia controverso, la fattura può costituire valido elemento di prova (e non un mero indizio) per quanto riguarda la prestazione eseguita, in particolare nell'eventualità in cui il debitore abbia accettato senza opporre contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto. La circostanza per la quale parte resistente, nella vicenda de quo, non si costituiva in giudizio al fine di prendere una posizione sui fatti narrati dalla ricorrente si può ritenere un comportamento connotato dalle implicazioni appena spiegate.
pagina 3 di 6 Ai sensi dell'art 115 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. In tali casi, i fatti allegati da una delle parti vanno considerati “pacifici” (e dunque possono porsi a fondamento della decisione) quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando la controparte, pur non avendoli espressamente contestati, abbia comunque assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione (ammettendone implicitamente l'esistenza).
- Nel merito La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento. È opportuno, in via preliminare, chiarire che interrompere l'erogazione idrica, in caso di morosità, è un'azione estrema che deve essere evitata ove possibile, e comunque rigorosamente regolamentata. L'ordinamento protegge il diritto all'acqua e consente la sospensione della fornitura solo in casi molto limitati, con l'obbligo di garantire comunque un livello minimo di servizio. Si evidenzia che la resistente maturava una esposizione debitoria pari CP_1 ad € 42.175,00 di cui € 24.095,00 quale residuo capitale derivante dal piano di dilazione ex art. 5 REMSI n.Pdr-00000279-22 del 18/11/22, onorato solo per la minor somma di € 3.500,00. Tale situazione debitoria risulta in via documentale dagli atti depositati (piano di dilazione). Nella somma di cui sopra è ricompresa anche quella di € 18.080,00, costituente l'ammontare della fornitura idrica portato dalle fatture, scadute ed impagate al 3 ottobre 2023. Le fatture sono n.10 e, nello specifico, la n. 290292 emessa il 01/12/2022 con scadenza 29/12/2022 dell'importo di € 2.977,00; la n. 290293 del 01/12/2022 con scadenza 29/12/2022 dell'importo di € 1.683,00; la n. 4121 emessa il 02/02/2023 con scadenza 02/03/2023 dell'importo di € 1.967,00; la n. 4122 emessa il 02/02/2023 con scadenza 02/03/2023 dell'importo di € 1.392,00; la n. 76052 del 04/04/2023 con scadenza 04/05/2023 dell'importo di € 1.930,00; la n. 76053 emessa il 04/04/2023 con scadenza 04/05/2023 dell'importo di € 1.365,00; la n. 147136 del 05/06/2023 con scadenza 06/07/2023 dell'importo di € 1.999,00; la n. 147137 emessa il 05/06/2023 con scadenza 06/07/2023 dell'importo di € 1.412,00; la n. 218690 del 04/09/2023 con scadenza 03/10/2023 dell'importo di € 1.229,00 e la n. 218691 del 04/09/2023 con scadenza 03/10/2023 di € 2.126,00. Giova ricordare che, rispetto a tutte le richiamate fatture, parte resistente non forniva alcun riscontro ai solleciti di pagamento, di cui l'ultimo ricevuto mediante pec del 5 aprile 2023. Il "Regolamento della Morosità nel Servizio Idrico Integrato" è il complesso di direttive emanate da tramite la deliberazione n. 311/2019/R/idr e il suo Allegato A Pt_2
(REMSI), in vigore dal 1° gennaio 2020. Tale regolamento stabilisce le procedure e le tempistiche per la gestione dei mancati pagamenti da parte degli utenti, prevedendo la costituzione in mora, la limitazione o sospensione della fornitura e la tutela degli utenti vulnerabili.
pagina 4 di 6 L'art 7 del regolamento suddetto disciplina la procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile La norma prevede che la sospensione e/o la disattivazione della fornitura dell'utente finale può essere eseguita solo nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni: a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui all' Articolo 4; b) successivamente all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
c) siano decorsi i termini di cui al precedente comma 4.6, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore con le modalità di cui all'articolo 6 o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 5. Invero, non sussistono profili di illegittimità nella sospensione del servizio idrico e nella rimozione dei contatori a fronte del mancato pagamento delle bollette. Pur essendo l'acqua un bene non strettamente commerciale, la possibilità di poterne usufruire con gli standard di qualità dovuti ne giustifica il pagamento, anche al fine di coprire i costi necessari.
Dal momento che le finalità che la regolazione del servizio idrico integrato deve perseguire coincidono con la gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e garanzia dell'equilibrio economico e finanziario della gestione medesima, il presupposto fondamentale affinché ciò possa avvenire è una gestione operativa basta anche sui corrispettivi dovuti dagli utenti e regolarmente versati. Sulla scia delle considerazioni appena dispiegate, può affermarsi che la sospensione per morosità dell'utenza idrica in uso alla Loremar Srl è da ritenersi assolutamente legittima, poiché si presenta come una soluzione al grave inadempimento della società resistente. Va pertanto dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto n. 2020/1764 dell'8.07.20 cod. servizio n.4427442 e del contratto n.2020/1765 del'8.07.20 cod. servizio n.4427543 e per effetto va autorizzata la a procedere al distacco Parte_1 della fornitura idrica mediante materiale rimozione del misuratore matricola n. 1930067365-10-19 e del misuratore matricola n.1930067357-10-19. Va accertato e dichiarato che la società ricorrente è creditrice della CP_1 dell'importo pari ad €42.175,00 di cui €24.095,00 quale residuo capitale derivante dal piano di dilazione ex art. 5 REMSI n.Pdr-00000279-22 ed €18.080,00 costituente l'ammontare della fornitura idrica portato dalla fattura n. 290292 del 2.12.2022 alla fattura n. 218691 del 4.09.23, scadute ed impagate al 3 ottobre 2023, il tutto oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: pagina 5 di 6 - accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto n. 2020/1764 dell'8/07/20 cod. servizio n.4427442 e del contratto n.2020/1765 del'8/07/20 cod. servizio n.4427543 e, per l'effetto autorizza la a procedere al distacco della Parte_1 fornitura idrica mediante materiale rimozione del misuratore matricola n. 1930067365- 10-19 e del misuratore matricola n.1930067357-10-19;
- accerta e dichiara che la società ricorrente è creditrice della dell'importo CP_1 pari ad € 42.175,00 di cui € 24.095,00 quale residuo capitale derivante dal piano di dilazione ex art. 5 REMSI n.Pdr-00000279- 22 ed € 18.080,00 costituente l'ammontare della fornitura idrica portato dalla fattura n. 290292 del 02/12/2022 alla fattura n. 218691 del 04/09/23, scadute ed impagate al 3 ottobre 2023, il tutto oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento della suindicata somma da corrispondersi in favore di parte ricorrente;
- condanna parte resistente contumace alla rifusione delle spese giudiziarie pari ad euro
€ 7.616,00 oltre competenze di causa, con gli accessori di legge. Salerno 18 set. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
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