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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 5241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5241 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 6440/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 6440/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RA FI ON e dell'avv. BOVENGA CHIARA ( C.F._2 Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RA FI ON
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 27 maggio 2025, ha agito nei confronti di Parte_1 [...]
e di al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1 CP_2
“Accertare e dichiarare, per i moti vi di cui alla narrati va, il diritto del ricorrente al pagamento di complessivi € 12.487,14 lordi (di cui € 1.817,74 lordi a ti tolo di TFR,
€ 615,85 lordi a titolo di indennità sostitutiva ferie non godute, € 1.166,57 lordi a ti tolo di indennità sostitutiva rol non godute ed € 10.053,55 lordi a ti tolo di retribuzioni), o nella diversa misura accertanda.
Accertare e dichiarare, per i moti vi di cui alla narrati va, la sussistenza di una giusta causa di dimissioni e il conseguente diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sosti tuti va del preavviso nella misura di € 4.013,39 lordi, oltre l'incidenza dello stesso sul TFR, pari a € 297,28 lordi, o nelle diverse misure accertande.
c. Accertare e dichiarare, per i moti vi di cui alla narrati va, la responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs 276/2003 e/o 1676 c.c. e di per € 12.487,14 lordi (di cui € 1.817,74 CP_2 lordi a ti tolo di TFR, € 615,85 lordi a ti tolo di indennità sosti tuti va ferie non godute ed € 10.053,55 lordi a ti tolo di retribuzioni), o nella diversa misura accertanda, nonché per € 4.013,39 lordi, a ti tolo di indennità sostituiva del preavviso, oltre l'incidenza dello stesso sul TFR, pari a € 297,28 lordi, o nelle diverse misure accertande.
d. Per effetto delle declaratorie di cui alle lettere a., b. e c. che precedono, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e in persona del legale CP_1 CP_2 rappresentante pro tempore, in via solidale tra loro, ai sensi degli artt. 29 D.Lgs.
276/2003 e/o 1676 c.c., al pagamento di € 12.487,14 lordi (di cui € 1.817,74 lordi a ti tolo di TFR, € 615,85 lordi a ti tolo di indennità sostitutiva ferie non godute e € 10.053,55 lordi a ti tolo di retribuzioni), o nella diversa misura accertanda, nonché per € 4.013,39 lordi, a ti tolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre l'incidenza dello stesso sul TFR, pari a €
297,28 lordi, o nelle diverse misure accertande.
e. Interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
f. Spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
2. Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio e, perciò, è CP_1 stata dichiarata contumace.
3. evocata in giudizio quale responsabile solidale ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003, CP_2 invece, si è regolarmente costituita e, all'udienza odierna, ha sottoscritto un accordo di conciliazione con il ricorrente, determinando così l'estinzione parziale del giudizio. Alla medesima udienza, infatti, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda presentata nei confronti di e finalizzata al pagamento delle retribuzioni di CP_1 settembre ed ottobre, novembre e dicembre 2024, 13ma e 14ma mensilità, ferie e TFR, oltre indennità sostitutiva del preavviso, detratti gli importi già ricevuti.
4. La causa viene decisa con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
5. Il ricorso, in applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, merita accoglimento.
6. Come è noto “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. Cassazione civile n.
15677/2009).
7. Nel caso di specie, il ricorrente – premesso di essere stata assunto da in data 5/4/24 CP_1 quale impiegato di 5° livello CCNL edili PMI e di aver svolto l'attività di responsabile opere edili nell'ambito dell'appalto affidato da a - ha fornito la prova dei CP_2 CP_1 fatti costitutivi del diritto fatto valere, producendo la lettera di assunzione, le dimissioni dell'1/1/25, nonché copia del bonifico effettuato da proprio favore (v. doc.ti allegati CP_1 al ricorso).
8. Il lavoratore, quindi, ha allegato l'inadempimento all'obbligo retributivo della società convenuta, la quale, essendo rimasta contumace e non avendo introdotto alcun elemento di impeditivo o limitativo dell'altrui pretesa, non ha fornito prova del proprio adempimento.
9. In merito all'indennità sostitutiva del preavviso, si osserva. Come è noto, il reiterato mancato pagamento delle retribuzioni, nel caso in esame di 3 mensilità, integra giusta causa in presenza della quale il lavoratore può legittimamente recedere senza preavviso dal rapporto di lavoro (cfr. C. App. Milano n. 1788/2019 richiamata anche da Tribunale Cassino sez. lav.,
18/09/2021, n. 702). Pertanto, al lavoratore spetta anche il pagamento dell'indennità in questione.
10. La domanda del ricorrente deve conseguentemente essere accolta, con condanna della parte resistente a corrispondere, a titolo di differenze retributive, già detratto quanto percepito a seguito della conciliazione dalla responsabile in solido, € 10.797,81 lordi, oltre rivalutazione ed interessi legali ex art. 429 comma 3 c.p.c..
11. Le spese, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna a corrispondere al ricorrente € 10.797,81 lordi, oltre rivalutazione ed CP_1 interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3.000 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.
Milano, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 6440/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 6440/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RA FI ON e dell'avv. BOVENGA CHIARA ( C.F._2 Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RA FI ON
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 27 maggio 2025, ha agito nei confronti di Parte_1 [...]
e di al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1 CP_2
“Accertare e dichiarare, per i moti vi di cui alla narrati va, il diritto del ricorrente al pagamento di complessivi € 12.487,14 lordi (di cui € 1.817,74 lordi a ti tolo di TFR,
€ 615,85 lordi a titolo di indennità sostitutiva ferie non godute, € 1.166,57 lordi a ti tolo di indennità sostitutiva rol non godute ed € 10.053,55 lordi a ti tolo di retribuzioni), o nella diversa misura accertanda.
Accertare e dichiarare, per i moti vi di cui alla narrati va, la sussistenza di una giusta causa di dimissioni e il conseguente diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sosti tuti va del preavviso nella misura di € 4.013,39 lordi, oltre l'incidenza dello stesso sul TFR, pari a € 297,28 lordi, o nelle diverse misure accertande.
c. Accertare e dichiarare, per i moti vi di cui alla narrati va, la responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs 276/2003 e/o 1676 c.c. e di per € 12.487,14 lordi (di cui € 1.817,74 CP_2 lordi a ti tolo di TFR, € 615,85 lordi a ti tolo di indennità sosti tuti va ferie non godute ed € 10.053,55 lordi a ti tolo di retribuzioni), o nella diversa misura accertanda, nonché per € 4.013,39 lordi, a ti tolo di indennità sostituiva del preavviso, oltre l'incidenza dello stesso sul TFR, pari a € 297,28 lordi, o nelle diverse misure accertande.
d. Per effetto delle declaratorie di cui alle lettere a., b. e c. che precedono, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e in persona del legale CP_1 CP_2 rappresentante pro tempore, in via solidale tra loro, ai sensi degli artt. 29 D.Lgs.
276/2003 e/o 1676 c.c., al pagamento di € 12.487,14 lordi (di cui € 1.817,74 lordi a ti tolo di TFR, € 615,85 lordi a ti tolo di indennità sostitutiva ferie non godute e € 10.053,55 lordi a ti tolo di retribuzioni), o nella diversa misura accertanda, nonché per € 4.013,39 lordi, a ti tolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre l'incidenza dello stesso sul TFR, pari a €
297,28 lordi, o nelle diverse misure accertande.
e. Interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
f. Spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
2. Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio e, perciò, è CP_1 stata dichiarata contumace.
3. evocata in giudizio quale responsabile solidale ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003, CP_2 invece, si è regolarmente costituita e, all'udienza odierna, ha sottoscritto un accordo di conciliazione con il ricorrente, determinando così l'estinzione parziale del giudizio. Alla medesima udienza, infatti, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda presentata nei confronti di e finalizzata al pagamento delle retribuzioni di CP_1 settembre ed ottobre, novembre e dicembre 2024, 13ma e 14ma mensilità, ferie e TFR, oltre indennità sostitutiva del preavviso, detratti gli importi già ricevuti.
4. La causa viene decisa con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
5. Il ricorso, in applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, merita accoglimento.
6. Come è noto “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. Cassazione civile n.
15677/2009).
7. Nel caso di specie, il ricorrente – premesso di essere stata assunto da in data 5/4/24 CP_1 quale impiegato di 5° livello CCNL edili PMI e di aver svolto l'attività di responsabile opere edili nell'ambito dell'appalto affidato da a - ha fornito la prova dei CP_2 CP_1 fatti costitutivi del diritto fatto valere, producendo la lettera di assunzione, le dimissioni dell'1/1/25, nonché copia del bonifico effettuato da proprio favore (v. doc.ti allegati CP_1 al ricorso).
8. Il lavoratore, quindi, ha allegato l'inadempimento all'obbligo retributivo della società convenuta, la quale, essendo rimasta contumace e non avendo introdotto alcun elemento di impeditivo o limitativo dell'altrui pretesa, non ha fornito prova del proprio adempimento.
9. In merito all'indennità sostitutiva del preavviso, si osserva. Come è noto, il reiterato mancato pagamento delle retribuzioni, nel caso in esame di 3 mensilità, integra giusta causa in presenza della quale il lavoratore può legittimamente recedere senza preavviso dal rapporto di lavoro (cfr. C. App. Milano n. 1788/2019 richiamata anche da Tribunale Cassino sez. lav.,
18/09/2021, n. 702). Pertanto, al lavoratore spetta anche il pagamento dell'indennità in questione.
10. La domanda del ricorrente deve conseguentemente essere accolta, con condanna della parte resistente a corrispondere, a titolo di differenze retributive, già detratto quanto percepito a seguito della conciliazione dalla responsabile in solido, € 10.797,81 lordi, oltre rivalutazione ed interessi legali ex art. 429 comma 3 c.p.c..
11. Le spese, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna a corrispondere al ricorrente € 10.797,81 lordi, oltre rivalutazione ed CP_1 interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3.000 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.
Milano, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli