Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 04/04/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 22 gennaio 2025, iscritta al n. 147 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il 1° aprile 1981, c.f. Parte_1
, C.F._1
E
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Tembien n. 15, presso lo studio dell'Avv. Flavio Maria Musto che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Viola Profili per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 17 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 18 febbraio 2007 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Acquapendente (VT), parte II, serie A, n. 1).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
a IE (SI) il 27 aprile 2008, e a Orvieto (TR) il 12 aprile 2011; Persona_2
che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Viterbo in data 24 febbraio 2021; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) Affidamento condiviso dei figli minor d entrambi Per_1 Persona_2
i genitori, con collocazione degli stessi presso la madre;
2) la casa familiare sita in Acquapendente (VT), Via Giacomo Leopardi n. 7, viene assegnata alla moglie che ci vivrà con i figli minori;
3) quanto alla regolamentazione del diritto di visita dei figli, il sig. potrà Per_2
vedere i minori, compatibilmente con i loro impegni scolastici, quando vorrà e comunque potrà tenerli con sé nei week end a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 20.00, allorché faranno ritorno presso l'abitazione materna;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé due pomeriggi dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00; durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno
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del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti;
5) il sig verserà a titolo di concorso al mantenimento dei figli un assegno Per_2
mensile di € 350,00 per ciascun minore, tali assegni di mantenimento verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT;
6) il sig. sarà tenuto inoltre a contribuire nella misura del 50% alle spese Per_2
straordinarie sostenute per i figli, purché previamente comunicate;
7) le parti dichiarano che, precedentemente al presente accordo di divorzio, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
Acquapendente (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi alle condizioni indicate in Parte_1 Pt_2 Parte_2
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motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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