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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4932 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 744 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 con
OGGETTO: risarcimento danni da illecito extracontrattuale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dagli avv.ti Pierpaolo Pono (C.F: ) e Gaetano Esposito (C.F: CodiceFiscale_2 C.F._3
) in virtù di procura alle liti prodotta in sede di iscrizione telematica della causa a ruolo ed elettivamente
[...]
domiciliato presso lo studio del primo sito in Napoli al Corso G. Garibaldi n. 131.
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (C.F. ), quale titolare dell'agriturismo Controparte_1 CodiceFiscale_4
“La OS dei VE” (P.I. n. corrente in Sant'Agata de' Goti alla c.da Deserto, elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Sant'Agata de' Goti alla via Santisi n. 1 presso l'avv. MA RR (C.F: C.F._5
che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica.
[...]
APPELLATO
NONCHE'
con sede legale in Bologna alla via Stalingrado n. 45 (C.F: , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del procuratore speciale , abilitato alla rappresentanza societaria giusta procura per notar CP_3
pagina 1 di 15 di Bologna del 16.12.2016, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Serafino Biscardi n. Persona_1
31 presso l'avv. Edoardo Strazzullo (C.F. ) da cui è rappresentata e difesa su mandato CodiceFiscale_6
alle liti prodotto in sede di costituzione telematica.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “I sottoscritti Avv.ti Pierpaolo Pono e Gaetano Esposito, nell'interesse dell'appellante
Sig. , si riportano integralmente al proprio atto di gravame chiedendone l'accoglimento con Parte_1
vittoria si spese di lite;
impugnano integralmente le avverse difese, si riportano alle conclusioni già formulate e
concludono nel merito:1) accogliere l'atto di appello per i motivi ivi indicati;
2) rigettare le eccezioni tutte
formulate dagli appellati perché nulle ed infondate;
3) rigettare lo spiegato appello incidentale;
4) emettere
ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge. Si chiede trattenere la causa in decisione coi termini ex
art. 190 c.p.c.”.
PER IG NC: “Nel riportarsi integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta ed
alla documentazione depositata in appello, nonché ai propri atti e alla documentazione depositata anche nel
giudizio di primo grado, considerandosi qui per ripetute e trascritte tutte le proprie deduzioni, eccezioni,
richieste e conclusioni, si impugna e si contesta l'intero contenuto dell'atto di citazione in appello nonché, per
quanto di ragione, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse della
in particolare per quanto riguarda l'appello incidentale in quanto del tutto infondato Controparte_2
in fatto ed in diritto. In particolare, ci si riporta alle note di udienza depositate in data 28 maggio 2020 che qui,
per brevità, si abbiano per integralmente riportate e trascritte. Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita,
accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare la nullità dell'atto di citazione perché in violazione dell'art. 164
c.p.c.; nel merito rigettare la domanda di parte attrice in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile e,
comunque, del tutto infondata in fatto ed in diritto;
in ogni caso, accertare e dichiarare la mancanza di
responsabilità del convenuto - nella qualità - nella causazione dei presunti danni lamentati in Controparte_1
citazione; accertare e dichiarare che tutti i danni lamentati nel giudizio de quo sono da attribuire a negligenza,
imprudenza ed imperizia dell'attore che, inesperto, repentinamente è salito sul cavallo;
comunque, nella
malaugurata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, accertato che parte convenuta era
regolarmente coperta da polizza assicurativa per la R.C.T, dichiarare, comunque, , Controparte_2
pagina 2 di 15 in persona del suo legale rappresentante p.t., che al momento del sinistro copriva per la R.C.T. la struttura
agrituristica “La OS DE VE”, tenuta a manlevare, garantire e tenere indenne il compartente
[...]
n. q. da ogni risarcimento in favore dell'attore e comunque da ogni onere e spesa derivante CP_1
dall'accoglimento anche parziale della domanda attorea con condanna in solido del terzo chiamato;
con vittoria
di spese e competenze, rimborso forfetario 15,00% e C.P.A. come per legge, del doppio grado di giudizio, con
attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario da quantificarsi ex DM 55/2014. Infine, rigettata ogni
avversa deduzione, eccezione, istanza e conclusione, si chiede che la causa venga posta in decisione con i
termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale e note di replica”.
PER LA UNIPOLSAI: “Con le presenti note di trattazione scritta, la convenuta Controparte_4
[...
, rappresentata e difesa come in atti, si riporta a tutto quanto eccepito, dedotto in atti e verbali di causa e
documentalmente prodotto per via telematica. Richiama integralmente il contenuto, le eccezioni e le conclusioni
rassegnate nella comparsa di costituzione con appello incidentale (deposito telematico) qui da intendersi per
brevità e comodità trascritte e ripetute. La esponente difesa, inoltre, impugna e contesta l'atto di appello di cui
chiede totale rigetto con seguito di spese per i motivi di cui alla comparsa di risposta con appello incidentale,
qui da intendersi per trascritti e ripetuti, ed impugna e contesta, per quanto di ragione, la comparsa di risposta
della parte appellata, , n.q. di titolare della azienda agrituristica “La OS dei VE”, e le Controparte_1
relative conclusioni, nella parte in cui viene spiegata domanda di manleva, garanzia nei confronti della
IA , di cui chiede rigetto, per le ragioni in fatto e diritto spiegate nella comparsa Controparte_4
di riposta in appello qui da intendersi per comodità e brevità trascritte e ripetute. Detto ciò si rassegnano le
seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione,
deduzione e difesa, così provvedere: 1) rigettare l'avverso appello, in ogni sua parte, in quanto illegittimo ed
infondato, sia in fatto che in diritto;
2) in accoglimento dello spiegato appello incidentale: a) accertare e
dichiarare la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa esercitato dal convenuto nel Controparte_1
giudizio di I grado nei confronti della ex art. 2952 c.c.; b) accertare e dichiarare, Controparte_4
comunque ed in ogni caso, la inoperatività della garanzia assicurativa invocata dal convenuto Controparte_1
nei confronti della nel giudizio di I grado;
c) rigettare, pertanto, la domanda di garanzia CP_2 CP_4
come avanzata dal convenuto nei confronti della nel giudizio di I grado;
Controparte_1 Controparte_4
d) condannare al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite del I grado del giudizio in Controparte_1
pagina 3 di 15 favore della 3) condannare la parte attrice appellante al pagamento in favore Controparte_2
della delle spese e competenze legali di lite del presente grado del giudizio;
4) Controparte_2
emettere ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge. Si chiede trattenere la causa in decisione coi
termini ex art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 25.10.2015 ha riferito che alle ore 16,30 del 27.09.2009, Parte_1
presso l'Agriturismo La OS dei VE sito in S. Agata dei Goti alla contrada Deserto Tagliola, montava su un cavallo messo a disposizione del clienti per la pratica di equitazione e, sebbene avesse avvertito il titolare della struttura della sua totale inesperienza ed ignoranza in materia, veniva lasciato solo e senza alcun ausilio o istruzione circa la condotta da tenere in sella per cui, improvvisamente, il cavallo si imbizzarriva facendolo cadere al suolo.
Tanto premesso l'istante, deducendo di aver riportato nella caduta la frattura somatica della vertebra
D12 e una lussazione posteriore del IV metamero coccigeo refertategli presso la Casa di Cura Villa dei Fiori il
28.09.2009, ha convenuto innanzi al Tribunale di Benevento il titolare dell'agriturismo Controparte_1
chiedendone la condanna, ex artt. 2050, 2052 e 2043 c.c., al risarcimento dei sofferti danni alla persona costituiti,
in base ad una c.t.p. medico-legale di parte, da un'invalidità permanente del 12-13%, da un'inabilità temporanea totale di giorni 30, di altri 30 giorni al 50% e di 60 giorni al 25%, monetariamente quantificabili in una somma compresa tra euro 34.133,00 ed euro 47.516,00.
, costituitosi tempestivamente in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda proposta Controparte_1
nei suoi confronti negando in primo luogo lo svolgimento nel proprio agriturismo di attività di equitazione, in quanto tutti gli animali lì presenti - ivi compresi i cavalli - costituivano una semplice attrattiva per i clienti della struttura, e fornendo una ricostruzione del tutto diversa dell'accaduto.
In particolare, il convenuto ha dedotto che nel giorno del sinistro l'attore, venuto a pranzare nell'agriturismo, si avvicinava ad un cavallo legato ad una staccionata chiedendo di poterlo montare. Nonostante
il rifiuto oppostogli dal titolare della struttura, il quale gli rappresentava che il cavallo era lì solo come attrazione,
l'attore aveva in seguito preso una sedia e, accostatosi all'animale, vi era improvvisamente salito sopra saltando poi in groppa al cavallo e cadendo dal lato opposto senza che l'animale facesse alcun movimento.
Il convenuto si era quindi prontamente attivato, aiutando l'attore a rialzarsi, e nonostante il Pt_1
pagina 4 di 15 riferisse di non essersi fatto nulla veniva comunque chiesto l'intervento del servizio 118 che, giunto sul posto,
somministrava un antidolorifico al , il quale rifiutava il trasporto in ospedale. Pt_1
Solo due anni dopo, e precisamente in data 28.11.2011, il comparente aveva quindi ricevuto una richiesta di risarcimento danni dall'attore apprendendo che questi, dopo la caduta, si era recato presso la Casa di
Cura Villa dei Fiori di Acerra dove, come da documentazione in atti, gli veniva praticata una radiografia lombosacrale e coccigea a cui seguivano le dimissioni con prognosi di tre giorni ed una diagnosi di dolore alla regione lombo-sacrale a firma del dr. Il giorno seguente il si era poi recato presso la Persona_2 Pt_1
stessa struttura dove il dr. , senza alcun esame, gli diagnosticava una frattura provvedendo ai CP_5
successivi controlli fino a giudicarlo clinicamente guarito in data 19.02.2010.
Il , deducendo di essere assicurato contro i rischi di responsabilità civile presso la CP_1 CP_2
con polizza n. 900583926, ha inoltre chiesto ed ottenuto un differimento della prima Controparte_2
udienza per chiamare in causa detta compagnia da cui essere tenuto indenne in caso di soccombenza.
Anche la si è costituita in giudizio eccependo la prescrizione biennale del diritto alla garanzia CP_2
ai sensi dell'art. 2952 c.c. posto che la prima richiesta risarcitoria stragiudiziale era pervenuta al convenuto in data 27.11.2009 senza che questi informasse la compagnia. La ha inoltre eccepito Controparte_2
l'inoperatività della garanzia rispetto al sinistro in questione posto che, ai sensi degli artt. 26 e 31 lett. u) delle
C.G.A., erano coperti da assicurazione solo gli eventi verificatisi in relazione all'attività dichiarata di “ristoranti,
trattorie e tavole calde” con espressa esclusione, in ogni caso, dei danni “derivanti dalla proprietà o custodia di
animali”. La compagnia assicuratrice si è infine associata alle difese del convenuto ribadendo che i fatti si erano svolti nel modo indicato dal , con verificazione dell'infortunio per responsabilità esclusiva del e CP_1 Pt_1
deducendo, a sua volta, che i primi esami radiografici praticati non avevano evidenziato fratture di sorta, emerse solo a distanza di tre mesi dal sinistro, con l'esame radiologico del 07.01.2010, quando veniva riscontrato lo schiacciamento del soma della D12.
La causa, istruita assumendo le prove testimoniali capitolate dalle parti ed espletando c.t.u. medico-
legale in persona dell'attore, è stata decisa con sentenza pubblicata in data 17.01.2020 e notificata il 21.01.2020
la quale ha rigettato la domanda, con compensazione delle spese, in base alla seguente motivazione:
“La domanda attrice non è fondata e va pertanto rigettata. Invero la dinamica del sinistro è stata
ricostruita in modo del tutto diverso dai testimoni indotti dalle contrapposte parti, solo che mentre i testimoni
pagina 5 di 15 dell'attore, e , sono affini del (questi è il padre della cognata della Testimone_1 Testimone_2 Pt_1
prima e cognato del marito della seconda), i testimoni indotti dal convenuto ( , Testimone_3 Testimone_4
e ) sono soggetti terzi ed imparziali e quindi più attendibili (i primi due clienti Testimone_5
dell'agriturismo ed il terzo un dipendente, tutti presenti ai fatti). I primi due testimoni citati dall'attore hanno
avallato la ricostruzione dei fatti del dicendo che vi era un ragazzo che si occupava del cavallo, sellato Pt_1
e con redini, e che si prestava a far fare dei giri sul cavallo agli ospiti dell'attiguo ristorante, conducendo da
terra l'animale.
Gli altri tre testimoni, invece, avallano la ricostruzione dei fatti del convenuto precisando che fu
l'attore, che aveva bevuto molto, a salire sul cavallo, che era rimasto fermo attaccato ad una staccionata, di sua
iniziativa e utilizzando una sedia che stava lì vicino, escludendo che il cavallo fosse stato mai utilizzato per far
fare dei giri agli ospiti del ristorante.
Sul punto, la brochure pagina web dell'Agriturismo è di scarsa validità probatoria, atteso che in essa
non si parla della possibilità di cavalcare i cavalli presenti in foto quale semplice attrattiva visiva per i clienti,
tanto più che nella struttura non vi è uno spazio adibito a maneggio, né è previsto un tale servizio, che
notoriamente è un servizio a pagamento che richiede la predisposizione di mezzi e personale, oltre che di
equipaggiamento per l'animale e per chi lo cavalca.
Orbene, a fronte di tre testimoni, di cui due sicuramente terzi ed imparziali (se si vuol escludere il
dipendente) che ricostruiscono il fatto come esposto dal convenuto (l'attore salì di sua iniziativa e senza alcun
permesso sul cavallo legato alla staccionata e non sellato, utilizzando una sedia e cadendo dall'altra
parte…senza che il cavallo nemmeno si muovesse), la domanda attorea va rigettata, avendo il convenuto
provato che fu l'attore di sua iniziativa a fare un gesto altamente imprudente. È, infatti, una cosa nota a tutti, e
sicuramente nota al sessantunenne attore, che non bisogna avvicinarsi ai cavalli, né tantomeno cavalcarli, se
non si ha alcuna esperienza in materia.
Il danno subito è dunque in ogni caso attribuibile alla sola imprudenza e negligenza dell'anziano
, che avrebbe dovuto evitare di montare il cavallo, avendo egli stesso ammesso di non avere alcuna Pt_1
esperienza in materia.
Il rigetto della domanda attrice comporta che anche la compagnia assicurativa vada assolta da obblighi
indennitari, ritenendosi comunque correttamente operata la chiamata in causa, stante l'operatività della
pagina 6 di 15 polizza.
La complessità del caso e la dubbiezza dell'esito del giudizio inducono a compensare integralmente tra
tutte le parti le spese del giudizio”.
§§§§§§
Con atto notificato il 18.02.2020 ed iscritto a ruolo il 25.02.2020 ha tempestivamente Parte_1
appellato tale sentenza indicando quale data di prima udienza il 26.05.2020 e chiedendo a questa Corte di accogliere le conclusioni che seguono: “Condannare in solido tra loro la ditta Controparte_6
e la in persona dei rispettivi rapp.ti, al risarcimento in favore dell'attore delle lesioni subìte, Controparte_2
mediante il pagamento della somma di € 32.823,00 (D.B. 12, ITT 30, ITP 50% 60 gg., ITP 25% 30 gg.)
risultante dalla CTU medico-legale offerta in atti o quella minore o maggiore somma che la S.V. Ill.ma riterrà
di giustizia. In ogni caso riconoscere sulla somma che verrà determinata dal Giudice, la svalutazione monetaria
da determinarsi secondo gli indici Istat ed interessi legali sulle somme già rivalutate dalla data dell'evento sino
a quella dell'integrale soddisfo;
il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti
difensori, antistatari per espressa dichiarazione, oltre I.V.A. e CPA e rimborso forfettario ai sensi della legge
professionale, nonché sentenza esecutiva ope legis”.
In data 16.04.2020, nel rispetto dei termini di cui agli artt. 166 e 343 c.p.c., si è costituta la
[...]
che ha chiesto il rigetto per infondatezza del proposto gravame con vittoria delle spese del presente CP_2
grado di giudizio.
La compagnia assicuratrice, contestando l'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui la propria chiamata in causa sarebbe stata “correttamente operata…stante l'operatività della
polizza”, ha inoltre proposto appello incidentale chiedendo a questa Corte di: “a) accertare e dichiarare la
prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa esercitato dal convenuto nel giudizio di I Controparte_1
grado nei confronti della ex art. 2952 c.c.; b) accertare e dichiarare, comunque ed in Controparte_4
ogni caso, la inoperatività della garanzia assicurativa invocata dal convenuto nei confronti Controparte_1
della nel giudizio di I grado;
c) rigettare, pertanto, la domanda di garanzia come CP_2 CP_4
avanzata dal convenuto nei confronti della nel giudizio di I grado;
d) Controparte_1 Controparte_4
condannare al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite del I grado del giudizio in favore Controparte_1
della 4) condannare la parte attrice appellante al pagamento in favore della Controparte_4 CP_2
pagina 7 di 15 delle spese e competenze legali di lite del presente grado del giudizio”. CP_4
Anche si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello proposto da Controparte_1 Pt_1
e riproponendo, “nella malaugurata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda
[...]
risarcitoria”, la domanda di garanzia avanzata nei confronti della Controparte_2
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata poi introitata in decisione disponendo il deposito degli scritti difensivi finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Con il proposto appello afferma che il tribunale è incorso in un error in iudicando Parte_1
ritenendo inattendibili le testimonianze di e solo perché affini dell'attore Testimone_1 Testimone_2
mentre i testimoni indicati dal titolare dell'agriturismo “La OS dei VE” sono terzi imparziali. Evidenzia
l'appellante come il solo elemento dell'affinità non possa costituire un indice di scarsa attendibilità delle proprie
Tes testimoni in quanto le dichiarazioni rese dalla e dalla sono univoche e non contraddittorie e Tes_1
proprio l'affinità che lega le testimoni all'attore giustifica la loro presenza sul luogo del sinistro.
Prosegue parte appellante evidenziando come la Suprema Corte abbia in più occasioni ribadito che la valutazione relativa all'attendibilità di un teste deve aver luogo apprezzando soprattutto il contenuto delle dichiarazioni rese, e non aprioristicamente per categorie, poiché in questo caso il giudizio sull'attendibilità
finirebbe per sfociare impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare individuando delle categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei a fornire una valida testimonianza mentre la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione dell'attendibilità del teste ed opera su un diverso piano in quanto la prima, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dall'esistenza di un interesse che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (quali la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (quali la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse di mero fatto a un dato esito della lite).
L'autore della sentenza impugnata nulla ha invece detto circa il percorso logico-giuridico che lo ha pagina 8 di 15 indotto a formulare un giudizio di inattendibilità dei testi attorei, il quale deve avvenire solo a posteriori, caso per caso, analizzando il contenuto delle deposizioni. Al contrario la circostanza che il abbia riportato nella Pt_1
caduta una frattura del coccige avrebbe invece dovuto indurre il giudice di primo grado a ritenere inattendibili i testi di parte convenuta i quali hanno riferito che l'attore, ubriaco, saliva in groppa al cavallo con l'ausilio di una sedia per poi cadere dal lato opposto scivolando lungo il fianco dell'animale. Se così fosse, l'attore avrebbe infatti dovuto riportare lesioni all'arto inferiore e all'anca mentre il fatto che il si sia fratturato il coccige Pt_1
lascia presumere che egli sia caduto all'indietro in seguito all'imbizzarrimento del cavallo.
Analogamente mal valutata dal tribunale sarebbe stata poi la pagina web dell'agriturismo, erroneamente ritenuta di scarsa validità probatoria, nella quale si fa invece riferimento alla possibilità di cavalcare i cavalli.
È forse proprio la parola “equitazione”, conclude l'appellante, ad aver indotto in errore il giudice poiché
con tale vocabolo non si è inteso riferirsi alla disciplina sportiva da praticare con l'ausilio di appositi spazi e con l'utilizzo di attrezzatura dedicata ma alla mera possibilità di montare su un cavallo con la presenza di un addetto che teneva a bada l'animale.
§§§§§§
La sentenza impugnata, pur se debitamente integrata nella motivazione, deve essere confermata, con conseguente rigetto dell'appello, proprio in forza dei principi giurisprudenziali richiamati dal i quali Pt_1
impongono di valutare l'attendibilità dei testi soprattutto alla luce del contenuto delle dichiarazioni rese e non piuttosto aprioristicamente per categorie. Dalla rilettura delle deposizioni rese dalle due testi addotte dall'attore emergono invero delle evidenti contraddizioni non solo tra le rispettive dichiarazioni ma anche rispetto a quanto riportato in citazione che sono state lucidamente evidenziate da entrambi gli appellati e che, nel loro complesso,
inducono ad escludere l'attendibilità di tali testimonianze.
Nell'atto introduttivo della lite, al punto c), è infatti scritto che: “il Sig. montava su un cavallo Pt_1
destinato all'utilizzo dei clienti” e che “lo stesso, assolutamente inesperto, pur avendo avvertito il responsabile
della struttura recettizia, sig. , veniva lasciato solo senza alcun ausilio o istruzione circa la Controparte_1
condotta da tenere in sella al cavallo”.
La teste ha invece riferito che “il cavallo sul quale montavano le persone era Testimone_1
condotto per le briglie da un ragazzo che a piedi aiutava il cavallo a compiere i giri in questo spazio” per poi soggiungere: “Ricordo che il sig. chiese a questo ragazzo, di cui non ricordo il nome, di fare un giro sul Pt_1
pagina 9 di 15 cavallo e questo ragazzo fu assenziente…Dopo qualche metro il cavallo ha iniziato ad imbizzarrirsi;
il ragazzo
lasciò le redini ed il cavallo ha cominciato a galoppare in modo sostenuto facendo dei salti…”.
La teste , dal suo canto, ha ancora fornito una diversa versione dei fatti affermando: Testimone_2
“Ricordo che vi era un ragazzo dell'età apparente di circa 15 anni che aiutava gli avventori a salire sul cavallo
ed una volta saliti gli faceva fare un giro in questo spazio. Era un giro sul cavallo a passo d'uomo ed il ragazzo
teneva una fune attaccata al corpo del cavallo mentre le briglie erano tenute dalle persone che si trovavano
sul cavallo…Ricordo che il sig. fu aiutato a salire sul cavallo da questo ragazzo, iniziò a girare lungo il Pt_1
percorso, ed ho visto che improvvisamente il cavallo impazzì o più precisamente…iniziò a correre;
il ragazzo
lasciò la fune e il cavallo fu libero di correre…”.
Rispetto al contenuto della citazione le testi di parte attrice riferiscono, dunque, circostanze diverse:
nella citazione si legge, infatti, che il veniva lasciato da solo con il cavallo, pur avendo avvertito il Pt_1
titolare della struttura della propria inesperienza, mentre le testi raccontano che un ragazzo conduceva il cavallo da terra salvo poi a contraddirsi affermando la prima che l'animale veniva condotto per le briglie dal ragazzo e la seconda che le briglie erano nelle mani degli avventori mentre l'animale veniva tenuto con una fune legata al suo corpo.
Un'altra circostanza decisiva, riferita da entrambe le testimone, è poi che il una volta caduto da Pt_1
cavallo, rimase a terra privo di sensi e che, una volta intervenuto il 118, egli veniva adagiato su una barella.
La teste ha infatti dichiarato: “…ci precipitammo verso il che era a terra privo di Tes_1 Pt_1
sensi. Fu deciso immediatamente di chiamare il servizio 118 che intervenne. Il sig. nell'attesa Pt_1
dell'ambulanza aveva ripreso i sensi lentamente ed io, poiché intervennero, gli dissi di non muoversi. I sanitari
del 118 lo misero su una lettiga e somministrarono dentro l'ambulanza degli antidolorifici…”.
Così anche la teste che ha dichiarato: “Anche io mi sono avvicinata ed ero spaventata Testimone_2
perché il era privo di sensi e qualcuno del nostro gruppo chiamò l'ambulanza che arrivò poco dopo. Pt_1
Ricordo che il non fu spostato nel timore di provocargli altri danni e ricordo che furono gli addetti Pt_1
dell'autombulanza a caricarlo su di una lettiga. Fu portato in autombulanza dove gli somministrarono degli
antidolorifici; i sanitari, dopo averlo visitato, volevano trasportarlo presso un ospedale di zona ma fummo noi a
dire che lo avremmo portato presso una struttura ospedaliera più vicina alla residenza del . I sanitari ci Pt_1
riferirono che potevamo trasportarlo noi perché non era un codice rosso…”. La circostanza della perdita di pagina 10 di 15 sensi in seguito alla caduta da cavallo non viene tuttavia riportata in nessun atto o documento di causa.
Essa non viene infatti riportata in citazione, non risulta dalla c.t.p. prodotta dall'attore, non è stata riferita in sede di c.t.u. e - soprattutto - non risulta dal referto stilato dai sanitari del servizio 118 dove, sotto la voce
“segni e sintomi”, nulla si legge al riguardo e per di più, nello spazio “manovre e dispositivi” non viene barrata la casella relativa all'utilizzo del cucchiaio (barella).
È questo un segno più che evidente dell'inattendibilità delle due testimoni in questione essendo impensabile che una perdita di coscienza non venga né riferita né refertata dai sanitari del 118 né annotata nelle successive certificazioni.
Prive di rilevanti contraddizioni sono invece le deposizioni dei quattro testi addotti dal convenuto, di cui due spettatori occasionali del sinistro privi di ogni legame con il , che non danno adito a dubbi di sorta CP_1
circa la loro attendibilità.
Valga, per brevità, il richiamo alla sola deposizione di , nato a [...] ed ivi residente, che Testimone_3
si è così espresso: “Sono indifferente alle parti. Io sono a conoscenza della caduta di un signore perché mi
trovavo con la mia famiglia a pranzo alla OS DE VE ... che è un Agriturismo dove i miei ...nipoti si
divertono, dato che ci sono attrezzature per i giochi. In questo Agriturismo ci sono anche degli animali, tipo
caprette, pavoni, conigli, pony e cavalli. Questo agriturismo non offre il servizio di equitazione perché gli
animali si possono solo guardare e in particolare possono essere toccati dai bambini ma i cavalli non possono
essere montati ed io tutte le volte che sono stato lì non ho mai visto nessuno montare a cavallo…
Io ricordo che era settembre di circa 5 anni fa e io da dentro uscii fuori a fumare...erano circa le 16:30,
16:45, dopo la fine del pranzo, e ho visto un signore, che prima stava seduto a mangiare e aveva mangiato e
bevuto per me parecchio, circa 6/7 bicchieri di vino, e ciò posso dire perché stava di fronte a me, e preciso che
si trattava di vino della casa con la etichetta OS dei VE, che da dentro uscì fuori.
Questo signore andò nel piazzale nei pressi dell'area attrezzata e dove ci sono gli animali e io ho visto il
cavallo che stava legato alla staccionata e il ragazzo che sorvegliava gli animali non c'era in quel posto ma
stava a circa 10 metri di distanza dal cavallo perché era vicino a un bambino che accarezzava il pony...e quindi
questo signore ha preso la sedia dove stava seduto il ragazzo e poggiò questa sedia vicino al cavallo e saltò
sopra il cavallo. Saltando sopra non si resse sul cavallo e andò giù dall'altra parte senza che il cavallo si
muovesse; è montato da un lato ed è cascato dall'altro…Escludo che altre persone prima di questo signore
pagina 11 di 15 abbiano cavalcato il cavallo…Dopo la caduta il signore rimase a terra e il padrone dell'Agriturismo penso che
abbia chiamato l'ambulanza...io l'ho vista arrivare e quando è arrivata questo signore stava già in piedi e
diceva “non è successo niente”; ricordo che fu visitato e ho sentito questo signore dire che stava bene agli
infermieri. Io ricordo che rifiutò il soccorso e stava in piedi, non entrò in ambulanza. Io vidi l'ambulanza
andare via senza di lui ma i sanitari, comunque, lo visitarono…”.
Per quanto riguarda poi la pagina web menzionata dall'appellante, occorre ribadire che in essa non si parla affatto di attività equestre, o comunque della possibilità di cavalcare, ma solo della possibilità di “trascorrere
una giornata all'insegna del divertimento e imparare a conoscere da vicino gli animali presenti come pony,
caprette, conigli, maialini cinesi, pavoni ma soprattutto, per gli amanti dell'equitazione, gli splendidi cavalli”.
L'attendibilità dei testi di parte convenuta non risulta infine inficiata dalle mere illazioni svolte dall'appellante in merito alla compatibilità della descritta caduta laterale con lesioni alla parte lombo-sacrale e coccigea della colonna vertebrale. Resta dunque confermato il rigetto della domanda stante l'irrisarcibilità di un danno auto-procuratosi dall'appellante con la sua condotta imprudente e imperita.
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Con il proposto appello incidentale la lamenta, invece, il mancato accoglimento delle Controparte_2
eccezioni di prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa e di inoperatività della stessa rispetto ai danni derivanti dalla proprietà o custodia di animali, entrambe documentalmente provate, che il tribunale ha erroneamente liquidato affermando che la chiamata in causa è stata “correttamente operata…stante l'operatività
della polizza”, e che avrebbero dovuto invece essere accolte condannando , soccombente Controparte_1
rispetto all'esercitata azione di garanzia, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla compagnia assicuratrice che sono state, invece, illegittimamente compensate.
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Anche l'appello incidentale deve essere rigettato. L'omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, può
infatti essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda o ad un'eccezione ritualmente e incondizionatamente proposta che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Tale vizio, pertanto, deve essere escluso in relazione a quelle questioni che risultano anche solo implicitamente assorbite in altre statuizioni della sentenza. Questo vale tanto per l'assorbimento in senso proprio, il quale ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua pagina 12 di 15 per sopravvenuto difetto di interesse della parte che - con la pronuncia sulla domanda assorbente - ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, quanto per l'assorbimento “improprio” che ricorre quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni.
Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove non si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, il richiamato vizio non è prospettabile (per tali principi cfr. ex multis cass. n. 2334/2020, n. 18832/2021, n. 28995/2018, n. 264/2006, n. 10001/2003, etc).
Sulle questioni non esaminate dal giudice, perché assorbite dal vaglio di una questione preliminare, non può del resto formarsi alcun giudicato.
Nel caso di specie il rigetto della domanda risarcitoria formulata da contro Parte_1 [...]
ha comportato l'evidente assorbimento della domanda di garanzia proposta da quest'ultimo contro la CP_1
in quanto l'obbligo indennitario, nell'assicurazione per la responsabilità civile, non può mai Controparte_2
evidentemente sussistere se l'assicurato non è responsabile del sinistro.
Del tutto correttamente il tribunale ha dunque affermato che “Il rigetto della domanda attrice comporta
che anche la compagnia assicuratrice vada assolta da obblighi indennitari” né può sussistere un interesse all'impugnazione per il solo fatto che il giudice di primo grado abbia poi soggiunto: ritenendosi comunque
correttamente operata la chiamata in causa, stante l'operatività della polizza”.
Questo, infatti, rappresenta un obiter dictum, ossia un'affermazione fatta solo incidentalmente dal giudice (verosimilmente allo scopo di evidenziare che la chiamata in causa non è stata del tutto arbitraria esistendo una polizza r.c. in corso di validità al momento del fatto) che non è necessaria per la decisione del caso, è priva di forza vincolante, esula dalla ratio decidendi e non può in alcun modo può pregiudicare la compagnia. La se il non è responsabile del sinistro, non è infatti tenuta a risponderne a CP_2 CP_1
prescindere dalla sussistenza o meno della prescrizione e dall'inclusione o meno nella garanzia dei danni connessi alla custodia di animali. Tale affermazione incidentale non è peraltro neppure alla base della decisione del tribunale di compensare le spese, la quale è stata adottata per tutt'altre ragioni, rispetto alle quali non è stata svolta alcuna censura, e che sono state così compendiate: “La complessità del caso e la dubbiezza dell'esito del
giudizio, inducono a compensare integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio”.
pagina 13 di 15 Restano pertanto da regolamentare le sole spese del giudizio di appello e di cui è tenuto a rispondere tanto nei confronti di quanto nei confronti della Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
Quando il convenuto abbia chiamato in causa un terzo ai fini di garanzia impropria e tale
[...]
iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - ossia priva di ogni base logica o razionale e perciò scriteriata - del tutto legittimamente il giudice di appello, in caso di perdurante soccombenza dell'originario attore, pone infatti a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, quand'anche nel secondo grado del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, poiché da un lato la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio in cui
è rimasto coinvolto il terzo (cfr. in termini cass. n. 5027/2008 e n. 1123/2022).
La soccombente rispetto all'appello incidentale, va infine condannata al rimborso Controparte_2
delle spese sostenute dal per resistere al gravame. CP_1
Le suddette spese si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore fino a € 52.000,00.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico di e della della Parte_1 Controparte_2
sanzione prevista ex art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione - anche incidentale - rigettata nel merito oppure dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. Parte_1
103/2029 pubblicata il 17.01.2020.
2) Rigetta l'appello incidentale proposto dalla avverso la predetta sentenza. Controparte_2
3) Condanna al rimborso delle spese processuali sostenute da e dalla Parte_1 Controparte_1 [...]
per resistere all'appello principale che si liquidano, per ciascuna di dette parti, in € 9.991,00 per CP_2
compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed pagina 14 di 15 accessori di legge, distraendo la somma spettante a in favore dell'avv. MA RR per Controparte_1
dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
4) Condanna la al rimborso delle spese processuali sostenute da per resistere Controparte_2 Controparte_1
all'appello incidentale che si liquidano in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv.
MA RR per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
5) Dà atto dell'applicabilità, a carico di e della di una sanzione pari al Parte_1 Controparte_2
contributo unificato rispettivamente dovuto per la proposizione dell'appello principale e dell'appello incidentale.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 13.10.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_7
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