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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/05/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1844/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(CF rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mauro Vanni del Foro di Pisa, come da procura conferita il 15.06.2019; appellante contro
(CF) quale procuratrice speciale di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(CF ) rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Sardi del Foro Parte_2 P.IVA_2 di Roma, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in grado di appello;
appellata contro
(CF ) quale procuratrice di Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(CF ) già Controparte_3 P.IVA_4 Controparte_4 appellata contumace
contro
(CF Controparte_5 C.F._2 appellato contumace contro
(CF Controparte_6 C.F._3 appellata contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 453/2023, emessa in data 03.03.2023 pubbl.
7.3.2023 dal Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento del proposto gravame, disattendendo e respingendo le domande ed eccezioni svolte dall'appellata costituita, annullare l'impugnata sentenza e, quindi, in riforma della stessa, in via principale e nel merito, respingere in ogni loro parte le domande della CP_2
quale procuratrice della fusasi nella
[...] Controparte_4 [...]
e Controparte_3 della quale procuratrice della rispettivamente Controparte_1 Parte_2 attrice la prima ed intervenuta la seconda nell'intercorso primo grado di giudizio, come nello stesso svolte, perché tutte infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio, nonché, in via subordinata, ridurre comunque la misura della liquidazione delle spese operata nell'impugnata sentenza a carico della parte soccombente”.
Per parte appellata Controparte_1
Piaccia all'Intestata Corte di Appello di Venezia, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
- Dichiarare inammissibile, ovvero rigettare perché del tutto infondato, in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione, l'appello proposto da
, e tutte le domande, istanze, eccezioni e deduzioni ivi formulate, Parte_1 avverso la Sentenza n. 453/2023 pubblicata dal Tribunale di Vicenza in data 7/03/2023
e, per l'effetto, confermare, la sentenza impugnata;
- Con vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 12.04.2019, quale Controparte_2 procuratrice della conveniva in giudizio Controparte_3 Parte_1 chiedendo la declaratoria d'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di cessione in data
17.04.2014 rep. n. 467 racc. n. 352 Notaio di Piazzola sul Brenta e trascritto in data 19.05.2014 Persona_1 effettuato dalla Sig.ra a favore del figlio e Parte_1 Controparte_5
pag. 2/11 della nipote o comunque il suo annullamento ex artt. 377 e 1425 c.c. Controparte_6 per mancanza dell'alea necessaria per la sua validità e comunque dell'autorizzazione giudiziale per l'acquisto compiuto dalla minore. Atto avente ad oggetto un immobile di proprietà della ceduto quale corrispettivo per il contratto di mantenimento in Pt_1 favore della cedente, in base al quale il cessionario avrebbe dovuto prestare alla cedente assistenza materiale e morale per tutta la sua vita.
Esponeva di essere creditore della per Controparte_7 affidamenti di scoperto di conto corrente e finanziamenti vari, garantiti, oltre che da tali soci, anche da e per loro fideiussioni concesse Controparte_8 Parte_1 sino all'importo di € 118.786,00, essendo stato notificato a detta società ed a tutti garanti decreto ingiuntivo già esecutivo n.4606/14 del 17.11.2014 del Tribunale di
Vicenza, non opposto da alcuno degli ingiunti, in forza del quale era stata iscritta ipoteca, in data 22.04.2015, sull'immobile di abitazione della medesima
[...]
, posto in Vicenza Via Basilio della Scola n.2, ma da essa già alienato, in data Parte_1
17.04.2014, al figlio . Controparte_9
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree Parte_1
e rappresentando di aver receduto dalla fideiussione in data 10.2.2009.
A seguito della disposta integrazione del contraddittorio, si costituivano CP_5
e chiedendo il rigetto delle domande e interveniva nel
[...] Controparte_6 giudizio ex art. 111 c.p.c. anche quale procuratrice della Controparte_1 Parte_2
dando atto che mandante dell'attrice
[...] Controparte_3 Controparte_2 aveva ceduto alla una serie di crediti, tra cui quello oggetto di Controparte_10 causa, da quest'ultima poi successivamente ceduti alla medesima predetta Parte_2
chiedendo a sua volta la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.
[...]
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Vicenza accertava e dichiarava inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c. con conseguente revoca nei confronti di CP_11
e della Cessionaria intervenuta dell'atto pubblico concluso in
[...] Parte_2 data 17.04.2014 a rogito Notaio rep. n. 467 racc. n. 352, trascritto in data Persona_1
19.05.2014 presso i RRII di Vicenza ai nn. Reg. Gen. 7881 – Reg. Par. 5985, con il quale ha trasferito in favore del figlio e della Parte_1 Controparte_5 nipote la proprietà degli immobili siti in Comune di Vicenza, via Controparte_6
Basilio della Scola, individuati e descritti in atti con condanna alle spese.
Evidenziava il giudice di prime cure che:
pag. 3/11 - Il recesso dalla fideiussione (possibile perché previsto da contratto) vale a sollevare il garante solo dal debito successivo alla comunicazione di recesso, restando invece obbligato per pregresso.
- Sussisteva l'eventus damni trattandosi dell'unico immobile di proprietà del garante.
- Qualificato il contratto di cessione dell'immobile come atto a titolo oneroso, atteso il corrispettivo costituito dall'obbligo di facere, la scientia damni era ricavabile dal rapporto parentela del cessionario sia con la garante (madre) sia con il garantito (tenuto conto che il marito della sorella è socio della società per la quale la stessa sorella aveva prestato fideiussione), dalla pretestuosità dell'atto
(tenuto conto che viveva altrove il che rendeva poco credibile la CP_5
“effettività” dell'assunzione dei compiti di mantenimento ed assistenza e la non aveva necessitato fino a quel momento di alcuna assistenza o Pt_1 mantenimento) e da altre anomalie (trattandosi di atto posto in essere in lesione di legittima).
Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza n. Parte_1
453/2023 del Tribunale di Vicenza, chiedendone la riforma sulla base di tre motivi:
1) carenza di legittimazione attiva della intervenuta;
Pt_2
2) insussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per l'esercizio dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c.;
3) eccessività dell'importo liquidato a titolo di pagamento delle spese di lite.
Si costituiva tempestivamente esistendo al gravame. Controparte_1
Nonostante la regolarità della notifica, , già rappresentata dalla Controparte_11 procuratrice , e non si costituivano e CP_2 Controparte_5 Controparte_6 venivano dichiarati contumaci con ordinanza del 21.02.2024.
Assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. e riassegnata la causa a nuovo giudice istruttore, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 25.3.2025.
2. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
2.1. Sul capo della impugnata sentenza che ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della intervenuta , quale cessionaria del credito Pt_2 vantato dall'attrice, proposta dalla convenuta odierna appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'intercorso primo grado di giudizio.
Deduce l'appellante che nella pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del 02.12.2021, della cessione tra e , si precisano ceduti, alla lettera Controparte_3 Controparte_10
c) del primo paragrafo, i crediti asseriti come elencati nella lista depositata dal Notaio
pag. 4/11 di Firenze e, come più avanti poi annotato, anche consultabili sul sito internet Per_2 della cessionaria o - addirittura - telefonandole ( garanti, successori o aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito www.ifisnpl.it ovvero rivolgersi alla Società nelle ore di ufficio in ogni giorno lavorativo>), rinviando perciò così a fonti esterne e di assai dubitabile pratica valenza.
Inoltre, nella pubblicazione della successiva cessione tra e Controparte_10 Pt_2
, nella Gazzetta Ufficiale del 14.12.2021, vengono qualificati come ceduti i crediti
[...] indicati in una lista neppure già depositata, ma che, come si legge alla lettera d), semmai solo lo “sarà”, presso lo stesso suindicato notaio, ammettendo così espressamente l'assenza di qualsivoglia giuridica certezza sulla loro esatta e fidefaciente individuazione al momento stesso della cessione e della sua relativa pubblicazione, mentre, inoltre, il predetto sito internet (www.ifisnpl.it), a cui rinvia la notizia della sopra citata prima cessione, espone unicamente la lista dei contratti di una cessione conclusa, come ivi si legge, il 21.03.2021 tra e Controparte_12 [...]
che nulla ha a che vedere con quella di cui è causa. CP_13
Contesta, poi, che il credito ceduto rientri nella categoria di rapporti oggetto di cessione come descritti nella pubblicazione avvenuta in GU così come la valenza del disposto di cui all'art. 111 c.p.c. ed eccepisce la tardività della documentazione sulla notifica della cessione prodotta da solo in sede di comparsa conclusionale. CP_1
Il giudice di primo grado ha ritenuto infondata l'eccezione sulla base di tre argomenti:
- gli avvisi in contestazione contengono l'indicazione della categoria dei rapporti ceduti, categoria che comprende proprio i rapporti originariamente in capo alla società e garantiti con la fideiussione della CP_7 Pt_1
- la notifica del giugno 2022, fatta alla della cessione del credito da Pt_1
a Gaia, ha certamente reso la odierna convenuta del mutamento CP_10 Pt_3 ultimo di titolarità del credito;
- la norma dell'ultimo comma dell'art. 111 cpc, in ogni caso, avrebbe esteso gli effetti della sentenza a quale successore a titolo particolare di , anche Pt_2 CP_3 se non fosse intervenuta nel presente giudizio (non essendo certo mai stata Pt_2 in contestazione la precedente appartenenza del credito a ). CP_3
Il motivo è infondato.
Va, innanzitutto, ricordato che la cessione del credito in corso di giudizio avviato dal creditore ex art. 2901 c.c. determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui conseguono le facoltà e gli effetti previsti dall'art. 111 c.p.c.
(Cass.Sez. 3 n. 5649 del 23/02/2023).
pag. 5/11 Ciò premesso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2951/2016, richiamata la distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità della posizione soggettiva fatta valere, hanno chiarito che la carenza della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso (quale quella che forma oggetto della censura in questa sede esaminata) appartiene alle eccezioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo il formarsi di uno specifico giudicato interno e, trattandosi di un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la titolarità della posizione soggettiva.
Tale prova, tuttavia, può essere fornita non solo in positivo dall'attore, ma anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità (cfr. punti 55 e 63).
Va allora osservato che, a fronte dell'intervento di in data Controparte_1
23.8.2022, la solo in sede di precisazione delle conclusioni, ha contestato la Pt_1 titolarità del credito, ma in maniera del tutto generica e immotivata (“contesta la domanda dell'intervenuta, essendo il credito di cui è causa estraneo alle cessioni da quest'ultima indicate, con conseguente inammissibilità dell'intervento ed infondatezza della sua domanda”) e senza più coltivare l'argomento né in sede di conclusione né in sede di replica, limitandosi ad argomentare sull'insussistenza dei presupposti per la revocatoria e concludendo per il rigetto delle domande anche dell'intervenuta “perché infondate in fatto e in diritto”.
E ciò nonostante negli avvisi di cessione pubblicati in GU ex art. 58 TUB si facesse espresso riferimento al contratto di cessione stipulato in data 25 giugno 2021 tra
[...]
e e al successivo contratto stipulato in data 22 novembre CP_3 Controparte_10
2021 tra e con indicazione della categoria di crediti ceduti Controparte_10 Pt_2 in blocco (classificati “a sofferenza” ovvero come “inadempienza probabile” alla data del 31 dicembre 2020) tra i quali risultava riconducibile quello garantito, tenuto conto della documentazione prodotta dall'attrice sulla sospensione Controparte_2 degli affidamenti a far data dal 2013 e del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto in data 17.11.2014 proprio in relazione ai crediti non onorati.
E, ancora, nonostante alla prima difesa utile (ovvero in sede di comparsa conclusionale) si fosse premurata di allegare di aver notificato l'intercorsa cessione Controparte_1 con raccomandata personalmente ricevuta in data 8/06/2022, producendo la relata e producendo altresì contratto di cessione del 22.11.2021 nonché le dichiarazioni di avvenuta cessione da parte dei cedenti.
pag. 6/11 La convenuta avrebbe, dunque, potuto e dovuto formulare la contestazione del profilo fattuale sotteso all'eccezione in maniera puntuale rispetto ad una eccezione di estraneità del credito dall'oggetto della cessione priva di consistenza e smentita dagli atti del giudizio, dovendo diversamente la questione ritenersi consolidata in prime cure e non risultando utilmente spendibili le censure sulla insussistenza della cessione, svolte tardivamente solo in sede di appello riprendendo degli argomenti spesi in sede di comparsa conclusionale dai subacquirenti costituiti, di cui l'appellante non può certo giovarsi per sostenere la tempestiva contestazione.
Va aggiunto che, in ogni caso, la prova della cessione risulta inequivocabilmente dal contratto di cessione del 22.11.2021 nonché dalle dichiarazioni di avvenuta cessione da CP parte dei cedenti e , rispettivamente del 16.11.2022 e 6.12.2022, Controparte_11 riallegati in sede di comparsa di costituzione in appello, di cui non si può contestare l'ammissibilità in quanto prodotti alla prima difesa utile rispetto alla contestazione formulata (il primo) e rispetto alla formazione (i secondi), sicchè pacificamente rientranti tra i documenti utilizzabili anche ex art. 345 c.p.c. (docc.7,8,9).
2.2. Sul capo della impugnata sentenza che ha ritenuto sussistenti i requisiti stabiliti dalla legge per l'esercizio dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. ed in specie l'avvenuta dimostrazione tanto della conoscenza, da parte della convenuta, del pregiudizio arrecato dall'atto di trasferimento del suo immobile del
17.04.2014 alle ragioni dei creditori, per essere anch'essa destinataria del decreto ingiuntivo emesso contro la debitrice principale quanto della CP_7 consapevolezza di tale pregiudizio, da parte dei subacquirenti poi chiamati in causa.
Deduce l'appellante l'inconsistenza degli indici presuntivi posti a sostegno della consapevolezza della natura pregiudizievole dell'atto:
- non il legame parentale in quanto;
quando l'appellante ebbe a concedere la fideiussione in questione, nel 1992, la nipote non era neppure nata ed Controparte_6 il figlio era appena ventenne, non essendovi ragione alcuna di Controparte_5 renderlo partecipe della garanzia prestata, né in quel momento, né successivamente;
ha cessato di convivere con la madre sin dal 1996, una volta Controparte_5 coniugatosi e il decreto ingiuntivo, di cui al credito oggetto della presente causa, venne emesso e notificato alla società debitrice e suoi garanti soltanto nel 2014, diversi mesi dopo il trasferimento immobiliare oggetto di richiesta revoca e le due precedenti missive della banca creditrice, di sospensione degli affidamenti e messe in mora, furono inviate alla fine del 2013, quando nessuno conviveva ormai più con essa;
trattandosi di una pag. 7/11 mera garanzia per finanziamenti concessi dalla banca ad una società del tutto terza di cui faceva parte soltanto il genero, che ha sempre abitato altrove con la moglie, non c'è mai stata alcuna situazione debitoria idonea a generare quei segnali di allarme, quali insolvenze, disagi economici, tensioni, discussioni e preoccupazioni né in contrario potrebbe deporre il fatto che un'altra fideiussione, alla solita banca e verso la medesima società, fosse stata concessa anche dall'altra figlia della , Pt_1 Controparte_8 moglie di uno dei soci di detta medesima società, non essendovi ragione alcuna che essa andasse a parlare col fratello del debito della società del marito;
- non l'inverosimiglianza dell'assunzione di un obbligo di mantenimento ed assistenza, da parte di detto figlio che comunque abitava assai vicino alla madre sicchè poteva recarsi agevolmente da essa all'occorrenza anche tutti i giorni;
- non la mancanza di eventi volti a giustificare l'atto, bastando a rendere del tutto ragionevole il vitalizio il fatto dell'avanzare dell'età della e dell'essere Pt_1 rimasta essa appunto proprio ad abitare da sola con il sostegno economico di un'assai modesta pensione;
- non la sussistenza di lesione di legittima, atteso il valore estremamente modesto dell'immobile alienato.
Il motivo è infondato.
Va evidenziato che il motivo di appello involge invero unicamente l'aspetto della scientia damni in capo al terzo acquirente, non essendo stati spesi argomenti in ordine alla scientia damni in capo alla debitrice odierna appellante, desunta dal giudice di prime cure dal fatto che la era uno dei soggetti destinatari del decreto Pt_1 ingiuntivo.
Del resto, prima ancora che essere destinataria del decreto ingiuntivo, la in Pt_1 qualità di fideiussore, aveva ricevuto dalla banca la comunicazione di sospensione dagli affidamenti e intimazione di pagamento (21/10/2013) e successivamente (11/12/2013) la lettera di messa in mora e di invito al rientro dalle posizioni debitorie. L'atto dispositivo è stato posto in essere appena quattro mesi dopo e si trattava dell'unico immobile di proprietà della disponente.
Rispetto al terzo acquirente, risultando per tabulas che l'atto dispositivo è intervenuto in epoca successiva al sorgere del credito (dato che il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale viene esperita l'azione di cui all'art. 2901 c.c., deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge, e non a quello, eventualmente successivo, del suo accertamento), ad integrare l'elemento psicologico è sufficiente la semplice consapevolezza della diminuzione della garanzia pag. 8/11 generica offerta dal debitore in danno dei creditori complessivamente considerati, non essendo necessaria la collusione con il debitore, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. sez.1 n. 16825 del 05/07/2013; Cass. sez.1 n. 5741 del 23/03/2004).
Con la precisazione che la prova della scientia damni del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, quali la tempistica dello stesso rispetto alla pretesa del creditore, la contestualità o concatenazione temporale dei fatti e degli atti dispositivi, la qualità delle parti del negozio, compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass.sez. 3, n.1286 del
18/01/2019; sez.6 n.18738 dell'11/07/2019).
Deve, infatti, ricordarsi che alla consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore deve essere equiparata l'agevole conoscibilità di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione (Cass. sez.
3 13/03/2023 n.7297; Cass. sez.4 29/07/2004, n. 14489; Cass.sez.4, 01/06/2000, n.
7262).
E, invero, anche nella fattispecie in esame, come correttamente rilevato dal primo giudice, la prova della scientia damni in capo a è desumibile in via Controparte_5 presuntiva da una pluralità di circostanze che, unitariamente considerate, depongono univocamente per la consapevolezza in capo ad esso, essendo egli figlio della debitrice che aveva prestato la garanzia personale in favore, non di una società terza, bensì di una società di interesse familiare, in quanto il genero ne era socio e la sorella a sua volta garante e in periodo (1992) in cui egli, per sua stessa ammissione, conviveva ancora con la madre, sicché l'addotta non convivenza con la madre al momento della notifica dell'intimazione in mora è ininfluente sia per il periodo di insorgenza della garanzia sia per le strette cointeressenze familiari.
Estremamente indicativa anche la tempistica dell'atto di cessione, posto in essere appena quattro mesi dopo l'escussione della garanzia fideiussoria da parte della banca senza che fosse insorto alcun evento volto a giustificare, in quel particolare momento, un contratto di mantenimento, a fronte dell'invariata situazione personale della pre e post escussione della garanzia e non essendo a tal fine rilevante la sola Pt_1 età, visto che la iveva da sola e non necessitava di assistenza alcuna. Pt_1
pag. 9/11 Inoltre, con tale atto la i è spogliata dell'intero patrimonio immobiliare, il che Pt_1 rendeva evidente la diminuzione della garanzia generica.
A ciò si aggiunge l'assenza di utilità pratica di una cessione di immobile che riservava alla il diritto di abitazione sull'immobile e che prevedeva degli obblighi a Pt_1 carico del cessionario (vitto, alloggio, vestiario, cure mediche anche specialistiche, prestazioni domestiche ed infermieristiche, con diritto altresì di alloggio presso la famiglia del cessionario) di cui la on aveva attuale esigenza. Pt_1
L'appellante non ha dunque offerto una valida spiegazione in merito ai motivi che hanno indotto alla conclusione del contratto traslativo della proprietà dell'immobile ove la a continuato a risiedere, che risulti alternativa rispetto a quella che postula Pt_1 la conoscenza da parte dell'acquirente della situazione debitoria dell'alienante e della sua intenzione di sottrarre il bene ai creditori.
2.3. Sul capo della impugnata sentenza che ha condannato la convenuta odierna appellante al pagamento per intero delle spese di lite nella misura ivi indicata, in quanto eccessiva (“condanna la convenuta e i terzi chiamati a rimborsare all'intervenuta creditrice le spese processuali del giudizio, che liquida in euro 2552 per la fase di studio, euro 1628 per la fase introduttiva, euro 5670 per la fase istruttoria ed euro 4253 per la fase decisoria, oltre ad IVA e CPA e spese forfettarie 15%”): liquidazione delle spese di lite in misura eccessiva – violazione degli artt. 91 c.p.c., 4 e 5 del decreto del ministero della giustizia 10.03.2014 n.55 modificato dal decreto del medesimo ministero 13 agosto 2022 n.147.
Cesura l'appellante il fatto che i compensi siano stati liquidati nella esatta misura dell'importo medio stabilito dal DM 55/2014 per lo scaglione previsto, incluso i compensi per la fase di trattazione ed istruttoria, di natura esclusivamente documentale e allungata per non aver provveduto l'attrice a citare i subacquirenti litisconsorti necessari, come avrebbe dovuto, sin dalla proposizione del giudizio.
Il motivo è infondato.
I compensi sono stati liquidati secondo i valori medi che costituiscono parametro ordinario di liquidazione laddove non vi siano ragioni per disporne l'aumento o la diminuzione (art. 4 DM 55/14) e la natura esclusivamente documentale della causa addotta a sostegno della diminuzione dei compensi non è argomento che vale a giustificare una diversa determinazione tenuto conto che i criteri enunciati (art. 4 co.1 ) consistono in “caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”.
pag. 10/11 Nel caso di specie, per contro, vengono in considerazione, in particolare, la pluralità di questioni trattate (anche quanto alla contestata legittimazione) e la pluralità di parti, ognuna con una specifica posizione da esaminare.
3. Ne consegue il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza n. 453 emessa in data 03.03.2023 dal Tribunale di Vicenza.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante secondo la regola della soccombenza e vanno liquidate (in assenza di nota spese) come da dispositivo tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) e in misura inferiore ai parametri medi di cui al DM 55/14, in considerazione del fatto che nella causa in appello tre parti sono rimaste contumaci e sono stati riproposti i medesimi argomenti già enucleati negli atti di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 453 emessa in data 03.03.2023 dal Tribunale di Vicenza;
2. condanna alla rifusione a favore di Parte_1 [...] delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € CP_1
6.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre
Iva e cpa.
3. l'appellante è obbligata a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1844/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(CF rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mauro Vanni del Foro di Pisa, come da procura conferita il 15.06.2019; appellante contro
(CF) quale procuratrice speciale di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(CF ) rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Sardi del Foro Parte_2 P.IVA_2 di Roma, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in grado di appello;
appellata contro
(CF ) quale procuratrice di Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(CF ) già Controparte_3 P.IVA_4 Controparte_4 appellata contumace
contro
(CF Controparte_5 C.F._2 appellato contumace contro
(CF Controparte_6 C.F._3 appellata contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 453/2023, emessa in data 03.03.2023 pubbl.
7.3.2023 dal Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento del proposto gravame, disattendendo e respingendo le domande ed eccezioni svolte dall'appellata costituita, annullare l'impugnata sentenza e, quindi, in riforma della stessa, in via principale e nel merito, respingere in ogni loro parte le domande della CP_2
quale procuratrice della fusasi nella
[...] Controparte_4 [...]
e Controparte_3 della quale procuratrice della rispettivamente Controparte_1 Parte_2 attrice la prima ed intervenuta la seconda nell'intercorso primo grado di giudizio, come nello stesso svolte, perché tutte infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio, nonché, in via subordinata, ridurre comunque la misura della liquidazione delle spese operata nell'impugnata sentenza a carico della parte soccombente”.
Per parte appellata Controparte_1
Piaccia all'Intestata Corte di Appello di Venezia, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
- Dichiarare inammissibile, ovvero rigettare perché del tutto infondato, in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione, l'appello proposto da
, e tutte le domande, istanze, eccezioni e deduzioni ivi formulate, Parte_1 avverso la Sentenza n. 453/2023 pubblicata dal Tribunale di Vicenza in data 7/03/2023
e, per l'effetto, confermare, la sentenza impugnata;
- Con vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 12.04.2019, quale Controparte_2 procuratrice della conveniva in giudizio Controparte_3 Parte_1 chiedendo la declaratoria d'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di cessione in data
17.04.2014 rep. n. 467 racc. n. 352 Notaio di Piazzola sul Brenta e trascritto in data 19.05.2014 Persona_1 effettuato dalla Sig.ra a favore del figlio e Parte_1 Controparte_5
pag. 2/11 della nipote o comunque il suo annullamento ex artt. 377 e 1425 c.c. Controparte_6 per mancanza dell'alea necessaria per la sua validità e comunque dell'autorizzazione giudiziale per l'acquisto compiuto dalla minore. Atto avente ad oggetto un immobile di proprietà della ceduto quale corrispettivo per il contratto di mantenimento in Pt_1 favore della cedente, in base al quale il cessionario avrebbe dovuto prestare alla cedente assistenza materiale e morale per tutta la sua vita.
Esponeva di essere creditore della per Controparte_7 affidamenti di scoperto di conto corrente e finanziamenti vari, garantiti, oltre che da tali soci, anche da e per loro fideiussioni concesse Controparte_8 Parte_1 sino all'importo di € 118.786,00, essendo stato notificato a detta società ed a tutti garanti decreto ingiuntivo già esecutivo n.4606/14 del 17.11.2014 del Tribunale di
Vicenza, non opposto da alcuno degli ingiunti, in forza del quale era stata iscritta ipoteca, in data 22.04.2015, sull'immobile di abitazione della medesima
[...]
, posto in Vicenza Via Basilio della Scola n.2, ma da essa già alienato, in data Parte_1
17.04.2014, al figlio . Controparte_9
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree Parte_1
e rappresentando di aver receduto dalla fideiussione in data 10.2.2009.
A seguito della disposta integrazione del contraddittorio, si costituivano CP_5
e chiedendo il rigetto delle domande e interveniva nel
[...] Controparte_6 giudizio ex art. 111 c.p.c. anche quale procuratrice della Controparte_1 Parte_2
dando atto che mandante dell'attrice
[...] Controparte_3 Controparte_2 aveva ceduto alla una serie di crediti, tra cui quello oggetto di Controparte_10 causa, da quest'ultima poi successivamente ceduti alla medesima predetta Parte_2
chiedendo a sua volta la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.
[...]
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Vicenza accertava e dichiarava inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c. con conseguente revoca nei confronti di CP_11
e della Cessionaria intervenuta dell'atto pubblico concluso in
[...] Parte_2 data 17.04.2014 a rogito Notaio rep. n. 467 racc. n. 352, trascritto in data Persona_1
19.05.2014 presso i RRII di Vicenza ai nn. Reg. Gen. 7881 – Reg. Par. 5985, con il quale ha trasferito in favore del figlio e della Parte_1 Controparte_5 nipote la proprietà degli immobili siti in Comune di Vicenza, via Controparte_6
Basilio della Scola, individuati e descritti in atti con condanna alle spese.
Evidenziava il giudice di prime cure che:
pag. 3/11 - Il recesso dalla fideiussione (possibile perché previsto da contratto) vale a sollevare il garante solo dal debito successivo alla comunicazione di recesso, restando invece obbligato per pregresso.
- Sussisteva l'eventus damni trattandosi dell'unico immobile di proprietà del garante.
- Qualificato il contratto di cessione dell'immobile come atto a titolo oneroso, atteso il corrispettivo costituito dall'obbligo di facere, la scientia damni era ricavabile dal rapporto parentela del cessionario sia con la garante (madre) sia con il garantito (tenuto conto che il marito della sorella è socio della società per la quale la stessa sorella aveva prestato fideiussione), dalla pretestuosità dell'atto
(tenuto conto che viveva altrove il che rendeva poco credibile la CP_5
“effettività” dell'assunzione dei compiti di mantenimento ed assistenza e la non aveva necessitato fino a quel momento di alcuna assistenza o Pt_1 mantenimento) e da altre anomalie (trattandosi di atto posto in essere in lesione di legittima).
Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza n. Parte_1
453/2023 del Tribunale di Vicenza, chiedendone la riforma sulla base di tre motivi:
1) carenza di legittimazione attiva della intervenuta;
Pt_2
2) insussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per l'esercizio dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c.;
3) eccessività dell'importo liquidato a titolo di pagamento delle spese di lite.
Si costituiva tempestivamente esistendo al gravame. Controparte_1
Nonostante la regolarità della notifica, , già rappresentata dalla Controparte_11 procuratrice , e non si costituivano e CP_2 Controparte_5 Controparte_6 venivano dichiarati contumaci con ordinanza del 21.02.2024.
Assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. e riassegnata la causa a nuovo giudice istruttore, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 25.3.2025.
2. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
2.1. Sul capo della impugnata sentenza che ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della intervenuta , quale cessionaria del credito Pt_2 vantato dall'attrice, proposta dalla convenuta odierna appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'intercorso primo grado di giudizio.
Deduce l'appellante che nella pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del 02.12.2021, della cessione tra e , si precisano ceduti, alla lettera Controparte_3 Controparte_10
c) del primo paragrafo, i crediti asseriti come elencati nella lista depositata dal Notaio
pag. 4/11 di Firenze e, come più avanti poi annotato, anche consultabili sul sito internet Per_2 della cessionaria o - addirittura - telefonandole ( garanti, successori o aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito www.ifisnpl.it ovvero rivolgersi alla Società nelle ore di ufficio in ogni giorno lavorativo>), rinviando perciò così a fonti esterne e di assai dubitabile pratica valenza.
Inoltre, nella pubblicazione della successiva cessione tra e Controparte_10 Pt_2
, nella Gazzetta Ufficiale del 14.12.2021, vengono qualificati come ceduti i crediti
[...] indicati in una lista neppure già depositata, ma che, come si legge alla lettera d), semmai solo lo “sarà”, presso lo stesso suindicato notaio, ammettendo così espressamente l'assenza di qualsivoglia giuridica certezza sulla loro esatta e fidefaciente individuazione al momento stesso della cessione e della sua relativa pubblicazione, mentre, inoltre, il predetto sito internet (www.ifisnpl.it), a cui rinvia la notizia della sopra citata prima cessione, espone unicamente la lista dei contratti di una cessione conclusa, come ivi si legge, il 21.03.2021 tra e Controparte_12 [...]
che nulla ha a che vedere con quella di cui è causa. CP_13
Contesta, poi, che il credito ceduto rientri nella categoria di rapporti oggetto di cessione come descritti nella pubblicazione avvenuta in GU così come la valenza del disposto di cui all'art. 111 c.p.c. ed eccepisce la tardività della documentazione sulla notifica della cessione prodotta da solo in sede di comparsa conclusionale. CP_1
Il giudice di primo grado ha ritenuto infondata l'eccezione sulla base di tre argomenti:
- gli avvisi in contestazione contengono l'indicazione della categoria dei rapporti ceduti, categoria che comprende proprio i rapporti originariamente in capo alla società e garantiti con la fideiussione della CP_7 Pt_1
- la notifica del giugno 2022, fatta alla della cessione del credito da Pt_1
a Gaia, ha certamente reso la odierna convenuta del mutamento CP_10 Pt_3 ultimo di titolarità del credito;
- la norma dell'ultimo comma dell'art. 111 cpc, in ogni caso, avrebbe esteso gli effetti della sentenza a quale successore a titolo particolare di , anche Pt_2 CP_3 se non fosse intervenuta nel presente giudizio (non essendo certo mai stata Pt_2 in contestazione la precedente appartenenza del credito a ). CP_3
Il motivo è infondato.
Va, innanzitutto, ricordato che la cessione del credito in corso di giudizio avviato dal creditore ex art. 2901 c.c. determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui conseguono le facoltà e gli effetti previsti dall'art. 111 c.p.c.
(Cass.Sez. 3 n. 5649 del 23/02/2023).
pag. 5/11 Ciò premesso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2951/2016, richiamata la distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità della posizione soggettiva fatta valere, hanno chiarito che la carenza della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso (quale quella che forma oggetto della censura in questa sede esaminata) appartiene alle eccezioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo il formarsi di uno specifico giudicato interno e, trattandosi di un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la titolarità della posizione soggettiva.
Tale prova, tuttavia, può essere fornita non solo in positivo dall'attore, ma anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità (cfr. punti 55 e 63).
Va allora osservato che, a fronte dell'intervento di in data Controparte_1
23.8.2022, la solo in sede di precisazione delle conclusioni, ha contestato la Pt_1 titolarità del credito, ma in maniera del tutto generica e immotivata (“contesta la domanda dell'intervenuta, essendo il credito di cui è causa estraneo alle cessioni da quest'ultima indicate, con conseguente inammissibilità dell'intervento ed infondatezza della sua domanda”) e senza più coltivare l'argomento né in sede di conclusione né in sede di replica, limitandosi ad argomentare sull'insussistenza dei presupposti per la revocatoria e concludendo per il rigetto delle domande anche dell'intervenuta “perché infondate in fatto e in diritto”.
E ciò nonostante negli avvisi di cessione pubblicati in GU ex art. 58 TUB si facesse espresso riferimento al contratto di cessione stipulato in data 25 giugno 2021 tra
[...]
e e al successivo contratto stipulato in data 22 novembre CP_3 Controparte_10
2021 tra e con indicazione della categoria di crediti ceduti Controparte_10 Pt_2 in blocco (classificati “a sofferenza” ovvero come “inadempienza probabile” alla data del 31 dicembre 2020) tra i quali risultava riconducibile quello garantito, tenuto conto della documentazione prodotta dall'attrice sulla sospensione Controparte_2 degli affidamenti a far data dal 2013 e del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto in data 17.11.2014 proprio in relazione ai crediti non onorati.
E, ancora, nonostante alla prima difesa utile (ovvero in sede di comparsa conclusionale) si fosse premurata di allegare di aver notificato l'intercorsa cessione Controparte_1 con raccomandata personalmente ricevuta in data 8/06/2022, producendo la relata e producendo altresì contratto di cessione del 22.11.2021 nonché le dichiarazioni di avvenuta cessione da parte dei cedenti.
pag. 6/11 La convenuta avrebbe, dunque, potuto e dovuto formulare la contestazione del profilo fattuale sotteso all'eccezione in maniera puntuale rispetto ad una eccezione di estraneità del credito dall'oggetto della cessione priva di consistenza e smentita dagli atti del giudizio, dovendo diversamente la questione ritenersi consolidata in prime cure e non risultando utilmente spendibili le censure sulla insussistenza della cessione, svolte tardivamente solo in sede di appello riprendendo degli argomenti spesi in sede di comparsa conclusionale dai subacquirenti costituiti, di cui l'appellante non può certo giovarsi per sostenere la tempestiva contestazione.
Va aggiunto che, in ogni caso, la prova della cessione risulta inequivocabilmente dal contratto di cessione del 22.11.2021 nonché dalle dichiarazioni di avvenuta cessione da CP parte dei cedenti e , rispettivamente del 16.11.2022 e 6.12.2022, Controparte_11 riallegati in sede di comparsa di costituzione in appello, di cui non si può contestare l'ammissibilità in quanto prodotti alla prima difesa utile rispetto alla contestazione formulata (il primo) e rispetto alla formazione (i secondi), sicchè pacificamente rientranti tra i documenti utilizzabili anche ex art. 345 c.p.c. (docc.7,8,9).
2.2. Sul capo della impugnata sentenza che ha ritenuto sussistenti i requisiti stabiliti dalla legge per l'esercizio dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. ed in specie l'avvenuta dimostrazione tanto della conoscenza, da parte della convenuta, del pregiudizio arrecato dall'atto di trasferimento del suo immobile del
17.04.2014 alle ragioni dei creditori, per essere anch'essa destinataria del decreto ingiuntivo emesso contro la debitrice principale quanto della CP_7 consapevolezza di tale pregiudizio, da parte dei subacquirenti poi chiamati in causa.
Deduce l'appellante l'inconsistenza degli indici presuntivi posti a sostegno della consapevolezza della natura pregiudizievole dell'atto:
- non il legame parentale in quanto;
quando l'appellante ebbe a concedere la fideiussione in questione, nel 1992, la nipote non era neppure nata ed Controparte_6 il figlio era appena ventenne, non essendovi ragione alcuna di Controparte_5 renderlo partecipe della garanzia prestata, né in quel momento, né successivamente;
ha cessato di convivere con la madre sin dal 1996, una volta Controparte_5 coniugatosi e il decreto ingiuntivo, di cui al credito oggetto della presente causa, venne emesso e notificato alla società debitrice e suoi garanti soltanto nel 2014, diversi mesi dopo il trasferimento immobiliare oggetto di richiesta revoca e le due precedenti missive della banca creditrice, di sospensione degli affidamenti e messe in mora, furono inviate alla fine del 2013, quando nessuno conviveva ormai più con essa;
trattandosi di una pag. 7/11 mera garanzia per finanziamenti concessi dalla banca ad una società del tutto terza di cui faceva parte soltanto il genero, che ha sempre abitato altrove con la moglie, non c'è mai stata alcuna situazione debitoria idonea a generare quei segnali di allarme, quali insolvenze, disagi economici, tensioni, discussioni e preoccupazioni né in contrario potrebbe deporre il fatto che un'altra fideiussione, alla solita banca e verso la medesima società, fosse stata concessa anche dall'altra figlia della , Pt_1 Controparte_8 moglie di uno dei soci di detta medesima società, non essendovi ragione alcuna che essa andasse a parlare col fratello del debito della società del marito;
- non l'inverosimiglianza dell'assunzione di un obbligo di mantenimento ed assistenza, da parte di detto figlio che comunque abitava assai vicino alla madre sicchè poteva recarsi agevolmente da essa all'occorrenza anche tutti i giorni;
- non la mancanza di eventi volti a giustificare l'atto, bastando a rendere del tutto ragionevole il vitalizio il fatto dell'avanzare dell'età della e dell'essere Pt_1 rimasta essa appunto proprio ad abitare da sola con il sostegno economico di un'assai modesta pensione;
- non la sussistenza di lesione di legittima, atteso il valore estremamente modesto dell'immobile alienato.
Il motivo è infondato.
Va evidenziato che il motivo di appello involge invero unicamente l'aspetto della scientia damni in capo al terzo acquirente, non essendo stati spesi argomenti in ordine alla scientia damni in capo alla debitrice odierna appellante, desunta dal giudice di prime cure dal fatto che la era uno dei soggetti destinatari del decreto Pt_1 ingiuntivo.
Del resto, prima ancora che essere destinataria del decreto ingiuntivo, la in Pt_1 qualità di fideiussore, aveva ricevuto dalla banca la comunicazione di sospensione dagli affidamenti e intimazione di pagamento (21/10/2013) e successivamente (11/12/2013) la lettera di messa in mora e di invito al rientro dalle posizioni debitorie. L'atto dispositivo è stato posto in essere appena quattro mesi dopo e si trattava dell'unico immobile di proprietà della disponente.
Rispetto al terzo acquirente, risultando per tabulas che l'atto dispositivo è intervenuto in epoca successiva al sorgere del credito (dato che il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale viene esperita l'azione di cui all'art. 2901 c.c., deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge, e non a quello, eventualmente successivo, del suo accertamento), ad integrare l'elemento psicologico è sufficiente la semplice consapevolezza della diminuzione della garanzia pag. 8/11 generica offerta dal debitore in danno dei creditori complessivamente considerati, non essendo necessaria la collusione con il debitore, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. sez.1 n. 16825 del 05/07/2013; Cass. sez.1 n. 5741 del 23/03/2004).
Con la precisazione che la prova della scientia damni del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, quali la tempistica dello stesso rispetto alla pretesa del creditore, la contestualità o concatenazione temporale dei fatti e degli atti dispositivi, la qualità delle parti del negozio, compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass.sez. 3, n.1286 del
18/01/2019; sez.6 n.18738 dell'11/07/2019).
Deve, infatti, ricordarsi che alla consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore deve essere equiparata l'agevole conoscibilità di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione (Cass. sez.
3 13/03/2023 n.7297; Cass. sez.4 29/07/2004, n. 14489; Cass.sez.4, 01/06/2000, n.
7262).
E, invero, anche nella fattispecie in esame, come correttamente rilevato dal primo giudice, la prova della scientia damni in capo a è desumibile in via Controparte_5 presuntiva da una pluralità di circostanze che, unitariamente considerate, depongono univocamente per la consapevolezza in capo ad esso, essendo egli figlio della debitrice che aveva prestato la garanzia personale in favore, non di una società terza, bensì di una società di interesse familiare, in quanto il genero ne era socio e la sorella a sua volta garante e in periodo (1992) in cui egli, per sua stessa ammissione, conviveva ancora con la madre, sicché l'addotta non convivenza con la madre al momento della notifica dell'intimazione in mora è ininfluente sia per il periodo di insorgenza della garanzia sia per le strette cointeressenze familiari.
Estremamente indicativa anche la tempistica dell'atto di cessione, posto in essere appena quattro mesi dopo l'escussione della garanzia fideiussoria da parte della banca senza che fosse insorto alcun evento volto a giustificare, in quel particolare momento, un contratto di mantenimento, a fronte dell'invariata situazione personale della pre e post escussione della garanzia e non essendo a tal fine rilevante la sola Pt_1 età, visto che la iveva da sola e non necessitava di assistenza alcuna. Pt_1
pag. 9/11 Inoltre, con tale atto la i è spogliata dell'intero patrimonio immobiliare, il che Pt_1 rendeva evidente la diminuzione della garanzia generica.
A ciò si aggiunge l'assenza di utilità pratica di una cessione di immobile che riservava alla il diritto di abitazione sull'immobile e che prevedeva degli obblighi a Pt_1 carico del cessionario (vitto, alloggio, vestiario, cure mediche anche specialistiche, prestazioni domestiche ed infermieristiche, con diritto altresì di alloggio presso la famiglia del cessionario) di cui la on aveva attuale esigenza. Pt_1
L'appellante non ha dunque offerto una valida spiegazione in merito ai motivi che hanno indotto alla conclusione del contratto traslativo della proprietà dell'immobile ove la a continuato a risiedere, che risulti alternativa rispetto a quella che postula Pt_1 la conoscenza da parte dell'acquirente della situazione debitoria dell'alienante e della sua intenzione di sottrarre il bene ai creditori.
2.3. Sul capo della impugnata sentenza che ha condannato la convenuta odierna appellante al pagamento per intero delle spese di lite nella misura ivi indicata, in quanto eccessiva (“condanna la convenuta e i terzi chiamati a rimborsare all'intervenuta creditrice le spese processuali del giudizio, che liquida in euro 2552 per la fase di studio, euro 1628 per la fase introduttiva, euro 5670 per la fase istruttoria ed euro 4253 per la fase decisoria, oltre ad IVA e CPA e spese forfettarie 15%”): liquidazione delle spese di lite in misura eccessiva – violazione degli artt. 91 c.p.c., 4 e 5 del decreto del ministero della giustizia 10.03.2014 n.55 modificato dal decreto del medesimo ministero 13 agosto 2022 n.147.
Cesura l'appellante il fatto che i compensi siano stati liquidati nella esatta misura dell'importo medio stabilito dal DM 55/2014 per lo scaglione previsto, incluso i compensi per la fase di trattazione ed istruttoria, di natura esclusivamente documentale e allungata per non aver provveduto l'attrice a citare i subacquirenti litisconsorti necessari, come avrebbe dovuto, sin dalla proposizione del giudizio.
Il motivo è infondato.
I compensi sono stati liquidati secondo i valori medi che costituiscono parametro ordinario di liquidazione laddove non vi siano ragioni per disporne l'aumento o la diminuzione (art. 4 DM 55/14) e la natura esclusivamente documentale della causa addotta a sostegno della diminuzione dei compensi non è argomento che vale a giustificare una diversa determinazione tenuto conto che i criteri enunciati (art. 4 co.1 ) consistono in “caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”.
pag. 10/11 Nel caso di specie, per contro, vengono in considerazione, in particolare, la pluralità di questioni trattate (anche quanto alla contestata legittimazione) e la pluralità di parti, ognuna con una specifica posizione da esaminare.
3. Ne consegue il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza n. 453 emessa in data 03.03.2023 dal Tribunale di Vicenza.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante secondo la regola della soccombenza e vanno liquidate (in assenza di nota spese) come da dispositivo tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) e in misura inferiore ai parametri medi di cui al DM 55/14, in considerazione del fatto che nella causa in appello tre parti sono rimaste contumaci e sono stati riproposti i medesimi argomenti già enucleati negli atti di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 453 emessa in data 03.03.2023 dal Tribunale di Vicenza;
2. condanna alla rifusione a favore di Parte_1 [...] delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € CP_1
6.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre
Iva e cpa.
3. l'appellante è obbligata a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
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