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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2025, n. 3257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3257 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6881/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6881/2024 avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIUTO MARIA Parte_1 C.F._1 GIOVANNA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SCIUTO MARIA GIOVANNA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, come da verbale del 22.10.2025:
ATTORE: “Revoca del contributo sia per che per e in subordine una Persona_1 Parte_2 riduzione del contributo e conferma della revoca per .”. Parte_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione
Con ricorso del 10/05/2024, ritualmente notificato alla resistente, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con la resistente in data 30/09/1999, matrimonio dal quale nascevano 4 figli:
pagina 1 di 4 e Il rapporto coniugale entrava poi in crisi Parte_3 Persona_2 Persona_1 Parte_2 finché, nel 2014, era pronunciata la separazione personale dei coniugi successivamente il divorzio in data 08/09/2020. All'esito del divorzio, il ricorrente era gravato dell'onere di contribuire al mantenimento dei figli , e con l'importo di 150 euro per Parte_3 Persona_1 Parte_2 ciascuno di essi, contributo di cui, in questa sede, chiede la revoca o la riduzione.
In particolare, in tesi attorea, il figlio sarebbe divenuto economicamente indipendente, Parte_3 mentre il figlio non sarebbe più meritevole del contributo in quanto, divenuto maggiorenne e Per_1 ottenuto un diploma ITIS, non lavora, né studia.
Dichiarata la contumacia della resistente e istruita la causa documentalmente, Controparte_1 veniva disposta ex art. 473 bis.22 c.p.c. la revoca del contributo economico a favore di . Parte_3
All'udienza del 21.10.2025, parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra riportate e la causa era trattenuta in decisione con rinuncia ai termini per memorie conclusionali e memorie di replica.
***
All'esito dell'istruttoria è emerso che dopo aver ottenuto un contratto di lavoro Parte_3 subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 31.12.2021 presso Coopacking soc.coop. a r.l. (cfr doc. 1), si dimetteva in data 18/09/2023, optando per un incarico presso Ducati Motor Holding s.p.a. che, pur essendo a tempo determinato fino al 31.12.2024 (cfr. produzione documentale del 11.12.2024), risultava meglio retribuito (almeno euro 1.700 netti mensili). Alla luce di quanto esposto, pare dimostrato che , essendo in grado di ottenere un primo impiego a tempo indeterminato e Parte_3 poi un secondo impiego, meglio retribuito, presso una nota società bolognese, abbia raggiunto la piena indipendenza economica e, pertanto, deve confermarsi la revoca del contributo economico a suo favore.
Per quanto riguarda , invece, parte ricorrente si è limitato ad affermare che egli è Persona_1 divenuto maggiorenne e che, avendo ottenuto un diploma all'ITIS, sarebbe potenzialmente in grado di ottenere un impiego lavorativo o che, comunque, sarebbe suo onere continuare gli studi. Al riguardo, si ricorda che è orientamento consolidato quello per cui l'autosufficienza del figlio maggiorenne possa essere dimostrata anche in via presuntiva e che l'intensità dell'onere della prova gravante sul genitore che chieda la revoca del contributo di mantenimento vada parametrata all'età del figlio (cfr Corte di
Cassazione, I sez. civile, n. 12121 del 08.05.2025, in motivazione: “questa Corte ha affermato che in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente i presupposti su cui si fonda
l'esclusione del relativo diritto sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza pagina 2 di 4 professionale e tecnica e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/2021); ed ancora si è affermato che se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023).). Ebbene, al momento della Persona_1 presentazione del ricorso, aveva 18 anni e oggi ne sta per compiere 20: egli è pertanto poco più che maggiorenne con la conseguenza che la mera età del figlio non è sufficiente a giustificare la revoca del contributo.
Parte ricorrente ha quindi allegato che non è iscritto a corsi di studio in Emilia-Romagna, Per_1 senza nulla documentare in relazione a eventuali corsi di studio in altre regioni o all'estero e ha allegato, senza dimostrarlo, che egli ha conseguito un diploma ITIS. In mancanza di ulteriori elementi, si ritiene che parte ricorrente non abbia assolto all'onere della prova di cui era gravato per ottenere l'accoglimento della propria domanda di revoca del contributo economico a favore del figlio Per_1 che, pertanto, deve essere rigettata.
[...]
Rimane quindi da esaminare la domanda subordinata di riduzione del contributo economico a favore di e l'ulteriore domanda di riduzione del contributo economico a favore di Persona_1 Parte_2 entrambe fondate sul presupposto di un calo del reddito di parte ricorrente.
Al riguardo, dalla lettura delle dichiarazioni dei redditi emerge che ha dichiarato, per il Parte_4
2023, un reddito di 12.203,35 euro (circa 850,00 euro al mese), per il 2022, un reddito di 18.655,90 euro (circa 1.380,00 euro al mese) e, infine, per il 2021, un reddito di 20.525,12 euro (cioè circa 1.447 euro al mese). La sentenza che si chiede di modificare fu pronunciata sul presupposto che
[...] percepisse un reddito di circa 1550 euro al mese, importo superiore a quello oggi percepito. Pt_1
Anche tenendo conto della revoca dell'assegno a favore di il reddito disponibile al Parte_3 ricorrente risulta inferiore a quello che era disponibile al momento del divorzio e, pertanto, si ritiene opportuno accogliere la richiesta di riduzione formulata dal ricorrente e fissare l'ammontare del contributo economico in 125 euro per e 125 euro per Persona_1 Parte_2
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico di Controparte_1
e quantificate in euro 5.261,00 oltre a oneri e accessori, applicando i parametri di cui al d.m.
[...]
55/2014, prendendo a riferimento i valori per le controversie di valore indeterminabile con difficoltà bassa e considerando i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e i valori bassi per la fase istruttoria/trattazione e la fase decisionale. pagina 3 di 4 Poiché parte ricorrente risulta essere ammessa al gratuito patrocinio, si dispone il pagamento diretto delle spese a favore dell'erario ex art. 133 d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza di divorzio n.
1287/2020, così dispone:
1 - Revoca l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio a carico del Parte_3 ricorrente;
2 - Modifica l'obbligo, a carico del ricorrente, di contribuire al mantenimento dei figli Pt_2
e quantificando il contributo economico in 125,00 euro per ciascuno dei
[...] Persona_1 figli a titolo di mantenimento ordinario;
3 - Condanna a rifondere all'attore le spese legali che si liquidano in euro Controparte_1
5.261,00 per compensi oltre IVA, cpa e spese generali se e in quanto dovute per legge;
la condanna a versarle direttamente a favore dell'erario ex art. 133 dpr 115/2002.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6881/2024 avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIUTO MARIA Parte_1 C.F._1 GIOVANNA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SCIUTO MARIA GIOVANNA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, come da verbale del 22.10.2025:
ATTORE: “Revoca del contributo sia per che per e in subordine una Persona_1 Parte_2 riduzione del contributo e conferma della revoca per .”. Parte_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione
Con ricorso del 10/05/2024, ritualmente notificato alla resistente, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con la resistente in data 30/09/1999, matrimonio dal quale nascevano 4 figli:
pagina 1 di 4 e Il rapporto coniugale entrava poi in crisi Parte_3 Persona_2 Persona_1 Parte_2 finché, nel 2014, era pronunciata la separazione personale dei coniugi successivamente il divorzio in data 08/09/2020. All'esito del divorzio, il ricorrente era gravato dell'onere di contribuire al mantenimento dei figli , e con l'importo di 150 euro per Parte_3 Persona_1 Parte_2 ciascuno di essi, contributo di cui, in questa sede, chiede la revoca o la riduzione.
In particolare, in tesi attorea, il figlio sarebbe divenuto economicamente indipendente, Parte_3 mentre il figlio non sarebbe più meritevole del contributo in quanto, divenuto maggiorenne e Per_1 ottenuto un diploma ITIS, non lavora, né studia.
Dichiarata la contumacia della resistente e istruita la causa documentalmente, Controparte_1 veniva disposta ex art. 473 bis.22 c.p.c. la revoca del contributo economico a favore di . Parte_3
All'udienza del 21.10.2025, parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra riportate e la causa era trattenuta in decisione con rinuncia ai termini per memorie conclusionali e memorie di replica.
***
All'esito dell'istruttoria è emerso che dopo aver ottenuto un contratto di lavoro Parte_3 subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 31.12.2021 presso Coopacking soc.coop. a r.l. (cfr doc. 1), si dimetteva in data 18/09/2023, optando per un incarico presso Ducati Motor Holding s.p.a. che, pur essendo a tempo determinato fino al 31.12.2024 (cfr. produzione documentale del 11.12.2024), risultava meglio retribuito (almeno euro 1.700 netti mensili). Alla luce di quanto esposto, pare dimostrato che , essendo in grado di ottenere un primo impiego a tempo indeterminato e Parte_3 poi un secondo impiego, meglio retribuito, presso una nota società bolognese, abbia raggiunto la piena indipendenza economica e, pertanto, deve confermarsi la revoca del contributo economico a suo favore.
Per quanto riguarda , invece, parte ricorrente si è limitato ad affermare che egli è Persona_1 divenuto maggiorenne e che, avendo ottenuto un diploma all'ITIS, sarebbe potenzialmente in grado di ottenere un impiego lavorativo o che, comunque, sarebbe suo onere continuare gli studi. Al riguardo, si ricorda che è orientamento consolidato quello per cui l'autosufficienza del figlio maggiorenne possa essere dimostrata anche in via presuntiva e che l'intensità dell'onere della prova gravante sul genitore che chieda la revoca del contributo di mantenimento vada parametrata all'età del figlio (cfr Corte di
Cassazione, I sez. civile, n. 12121 del 08.05.2025, in motivazione: “questa Corte ha affermato che in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente i presupposti su cui si fonda
l'esclusione del relativo diritto sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza pagina 2 di 4 professionale e tecnica e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/2021); ed ancora si è affermato che se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023).). Ebbene, al momento della Persona_1 presentazione del ricorso, aveva 18 anni e oggi ne sta per compiere 20: egli è pertanto poco più che maggiorenne con la conseguenza che la mera età del figlio non è sufficiente a giustificare la revoca del contributo.
Parte ricorrente ha quindi allegato che non è iscritto a corsi di studio in Emilia-Romagna, Per_1 senza nulla documentare in relazione a eventuali corsi di studio in altre regioni o all'estero e ha allegato, senza dimostrarlo, che egli ha conseguito un diploma ITIS. In mancanza di ulteriori elementi, si ritiene che parte ricorrente non abbia assolto all'onere della prova di cui era gravato per ottenere l'accoglimento della propria domanda di revoca del contributo economico a favore del figlio Per_1 che, pertanto, deve essere rigettata.
[...]
Rimane quindi da esaminare la domanda subordinata di riduzione del contributo economico a favore di e l'ulteriore domanda di riduzione del contributo economico a favore di Persona_1 Parte_2 entrambe fondate sul presupposto di un calo del reddito di parte ricorrente.
Al riguardo, dalla lettura delle dichiarazioni dei redditi emerge che ha dichiarato, per il Parte_4
2023, un reddito di 12.203,35 euro (circa 850,00 euro al mese), per il 2022, un reddito di 18.655,90 euro (circa 1.380,00 euro al mese) e, infine, per il 2021, un reddito di 20.525,12 euro (cioè circa 1.447 euro al mese). La sentenza che si chiede di modificare fu pronunciata sul presupposto che
[...] percepisse un reddito di circa 1550 euro al mese, importo superiore a quello oggi percepito. Pt_1
Anche tenendo conto della revoca dell'assegno a favore di il reddito disponibile al Parte_3 ricorrente risulta inferiore a quello che era disponibile al momento del divorzio e, pertanto, si ritiene opportuno accogliere la richiesta di riduzione formulata dal ricorrente e fissare l'ammontare del contributo economico in 125 euro per e 125 euro per Persona_1 Parte_2
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico di Controparte_1
e quantificate in euro 5.261,00 oltre a oneri e accessori, applicando i parametri di cui al d.m.
[...]
55/2014, prendendo a riferimento i valori per le controversie di valore indeterminabile con difficoltà bassa e considerando i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e i valori bassi per la fase istruttoria/trattazione e la fase decisionale. pagina 3 di 4 Poiché parte ricorrente risulta essere ammessa al gratuito patrocinio, si dispone il pagamento diretto delle spese a favore dell'erario ex art. 133 d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza di divorzio n.
1287/2020, così dispone:
1 - Revoca l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio a carico del Parte_3 ricorrente;
2 - Modifica l'obbligo, a carico del ricorrente, di contribuire al mantenimento dei figli Pt_2
e quantificando il contributo economico in 125,00 euro per ciascuno dei
[...] Persona_1 figli a titolo di mantenimento ordinario;
3 - Condanna a rifondere all'attore le spese legali che si liquidano in euro Controparte_1
5.261,00 per compensi oltre IVA, cpa e spese generali se e in quanto dovute per legge;
la condanna a versarle direttamente a favore dell'erario ex art. 133 dpr 115/2002.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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