Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5444/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5444/2024 R.G. promossa da:
(CF: ) e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
Cinzia Montanari presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Ravenna (RA), Viale della Lirica
n. 35, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
chiedono che l'Ecc.mo Tribunale di Ravenna, verificate le condizioni di legge - Voglia disciplinare i rapporti genitoriali tra gli stessi e il figlio minore nelle modalità di seguito indicate:
CONDIZIONI
“1) Il figlio minore viene affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori;
le decisioni di Per_1
maggiore interesse/straordinarie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore verranno assunte di comune accordo dai genitori (in conformità con le aspirazioni ed inclinazioni del figlio) che, invece, eserciteranno la responsabilità disgiuntamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
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3) Il minore manterrà la residenza anagrafica presso il padre;
4) La NO si trasferirà altrove entro il 30/11/2024 portando seco i propri effetti Parte_1
personali; il pianoforte di sua proprietà verrà lasciato in loco e costituisce regalo al minore;
5) Il figlio starà con il padre nelle giornate di lunedi' e venerdi' e con la madre il martedi', mercoledi'
e giovedi'; i week-end dal sabato mattina al lunedi' mattina allorchè il minore verrà accompagnato a scuola saranno alternati tra i genitori.
In caso di impossibilità di un genitore, si dovrà richiedere all'altro la disponibilità a tenere il figlio e, solo in caso in cui cio' non fosse possibile, si ricorrerà all'aiuto dei nonni;
Durante il periodo estivo e quale calendario straordinario derogante quello ordinario i genitori trascorreranno, ciascuno, n. 2 settimane con il figlio, non consecutive, da concordarsi di anno in anno entro il 30 maggio.
Si conviene sin da ora che la prima settimana di luglio di tutti gli anni, il minore starà con la madre.
Durante le vacanze scolastiche natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore la vigilia di Natale ed il 31 dicembre e con l'altro il giorno di Natale ed il primo giorno dell'anno nuovo ( Natale
2024 il minore starà con il padre).
Nel rimanente periodo opererà la collocazione presso l'uno e l'altro genitore di cui al calendario ordinario.
Durante le vacanze scolastiche pasquali, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza ( Pasqua 2025 il minore starà con la madre).
Nel rimanente periodo opererà la collocazione presso l'uno e l'altro genitore di cui al calendario ordinario.
Nel giorno del compleanno e della festa della mamma il minore, escluso il pernotto se non di competenza secondo il calendario ordinario, in deroga a quest'ultimo rimarrà con la mamma;
Nel giorno del compleanno e della festa del papà il minore, escluso il pernotto se non di competenza secondo il calendario ordinario, in deroga a quest'ultimo rimarrà con il papà. Nei momenti della vita dei minore in cui è prevista anche la partecipazione dei genitori ( a mero titolo esemplificativo: cene di pagina 2 di 4 classe;
recite scolastiche, tornei e/o gare sportive;
festa di compleanno del minore con coetanei), entrambi i genitori potranno essere co-presenti.
Del pari potranno essere copresenti, in uno con le rispettive famiglie di origine e parenti, in occasione della cerimonia religiosa del ricevimento dei Sacramenti.
6) I genitori si faranno carico ciascuno del mantenimento diretto del minore mentre sarà a carico di entrambi nella misura del 50% i costi di abbigliamento del minore, la mensa scolastica e tutte le spese straordinarie qualificando tali quelle indicate in seno al Protocollo in uso al Tribunale di Ravenna.
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente ( ovvero nei tempi necessari ed adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con adeguata motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Durante l'estate se il minore dovesse frequentare cre estivi, i costi saranno divisi equamente tra i genitori. I genitori, fermo quanto sopra e ferma dunque la partecipazione nella quota del 50%., si accorderanno per alternarsi nell'esborso delle spese straordinarie ed evitare che l'anticipo totale della spesa sia sempre a carico dello stesso.
Il genitore che ha effettuato l'esborso dovrà esibire all'altro la pezza giustificativa e il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre il mese successivo all'effettuazione della spesa;
7) L'assegno unico sarà integralmente percepito dal Sig. ; Parte_2
8) Ad esclusione di quanto trovante fondamento nel presente atto, i signori e Parte_1 [...]
con la sottoscrizione del presente ricorso, attestano e riconoscono, reciprocamente, l'uno nei Parte_2 confronti dell'altra e viceversa, di non avere null'altro a pretendente, l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, a nessun titolo e/o ragione ed, in ogni caso, formalizzano formale rinuncia a qualsivoglia reciproca pretesa, anche se non attuale e/o allo stato conosciuta, riconducibile, direttamente e/o indirettamente, al periodo della loro vissuta convivenza more uxorio;
9) Spese e compensi legali a carico della NO ”. Parte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/12/2024 hanno Parte_1 Parte_2
congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
pagina 3 di 4 Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 26/3/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti si appalesano conformi agl'interessi del figlio minore e a norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento del figlio minore, rapporto del figlio con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento del minore e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
5444/2024 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento del figlio minore, rapporto del figlio con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento del minore;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 16/4/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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