TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/05/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
15.05.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 1541/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Gerardo Tolino, come Parte_1 in atti
- Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
Antonella Tomasello, giusta procura generale alle liti, come in atti;
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.03.2024, il ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a conseguire dal Fondo di
Garanzia gestito da il trattamento di fine rapporto così come insinuato al CP_1 passivo del fallimento e, per l'effetto, condannare Parte_2
l' di Castellammare di Stabia, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in CP_1 favore del ricorrente della complessiva somma pari ad € 1.249,91 lordi per il titolo indicato in ricorso, importo maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Condannare il convenuto Ente al pagamento delle spese del procedimento, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Nello specifico, ha esposto: di aver lavorato per la Parte_2 dal 01.12.2018 al 29.02.2020, data in cui rassegnava le dimissioni per giusta causa;
che tale società era tenuta al versamento diretto al Fondo di Tesoreria gestito da CP_1 delle quote di trattamento di fine rapporto maturate dai propri dipendenti;
che egli era creditore di alcune somme dovute anche a titolo di trattamento di fine rapporto nei confronti della società datoriale;
nello specifico, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma emetteva il decreto ingiuntivo n. 6261/2020 con cui intimava alla società datoriale il pagamento dell'importo complessivo di €. 6.365,66, di cui € 1.249,91 lordi a titolo di TFR;
che, tuttavia, con sentenza n. 226/2022 il Tribunale Civile di
Roma dichiarava il fallimento della che l'odierno istante Parte_2 provvedeva all'insinuazione al passivo dell'importo pari ad €. 1.249,91 dovuto a titolo di TFR;
che tale credito veniva integralmente ammesso al passivo;
che in data
24.06.2023, l'istante faceva richiesta all' onde poter accedere al Fondo di CP_1
Garanzia per il pagamento del TFR maturato nei confronti della società fallita;
che l' di Castellammare di Stabia rigettava la predetta istanza;
che parimenti CP_1 avveniva a seguito di ricorso gerarchico al Comitato Provinciale . CP_1
L' si è costituito in giudizio, rilevando di aver già provveduto al versamento CP_1 dell'importo di €. 1.095,40, a titolo di quote di TFR a carico del Fondo di Tesoreria, relative al periodo dal 1.12.2018 al 29.2.2020; l'Istituto si impegnava altresì al versamento della differenza dovuta pari ad €. 154,51, relativa alle quote di TFR di gennaio e febbraio 2020 non versate dalla società datoriale, trattandosi di credito accertato con decreto ingiuntivo n. 6261/2020 e ammesso al passivo fallimentare della società.
Per l'effetto, concludeva per il rigetto del ricorso per l'importo di €. 1.095,40 e dichiarazione di cessata materia del contendere per la differenza di €. 154,51, con compensazione delle spese di lite per l'intero o almeno parziale.
Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento giusta decreto n. 131.2025 del Presidente del Tribunale ha deciso la causa.
***
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del giudizio, come sostanzialmente dalle stesse concordemente richiesto.
Invero, nel costituirsi in giudizio l' ha rilevato di avere già provveduto al CP_1 pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di TFR pari ad €. 1.095,40, dichiarando di impegnarsi al versamento del residuo pari €. 154,51. Difatti, in data 21.10.2024 l' ha liquidato all'odierno ricorrente l'importo CP_2 residuo a titolo di differenza sul totale delle quote TFR dovute, come da documentazione allegata in atti.
Le spese vanno compensate in ragione di due terzi tenuto conto della condotta processuale dell' e dell'intervenuto pagamento prima del deposito del ricorso;
CP_1 per la restante parte le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna l' al pagamento di un terzo delle spese del giudizio, liquidate in CP_1 complessivi euro 160,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione, compensando la restante parte.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, 19.05.25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè