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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio - Presidente est
dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
dott. Francesco Bartolotti - Giudice
nel giudizio iscritto al n. 35/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
, con l'avv. Gianfranco Vignola Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. proposto dalla sopra indicata parte ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di CP_1
rilevato che parte resistente nonostante la regolarità della notifica non si è costituita nel procedimento e non è comparsa all'udienza;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la parte debitrice ha trasferito la propria sede da (Vr) a Milano solamente in data 13.11.24, sicché Parte_2 non è ancora decorso il periodo annuale di cui all'art. 28 CCII;
vista la documentazione allegata dalla ricorrente e quella acquisita dal Tribunale;
1
ritenuto che
sussista la legittimazione attiva della ricorrente in quanto titolare di un residuo credito di euro 38.721,75 fondato su decreto ingiuntivo (a suo tempo emesso per il maggior importo di euro 49.721,75);
rilevato che la parte resistente è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. 121 e 2, c. 1 lett. d) CCI, in quanto come risulta dalla visura camerale in atti è imprenditore commerciale esercente attività di costruzione di edifici residenziali e non ed atteso che dai bilanci acquisiti risulta il superamento, nel triennio (in particolare negli anni 2023 e 2022), delle soglie relative sia all'attivo patrimoniale che ai ricavi lordi, sicché risulta dimostrato che non si tratta di imprenditore minore;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile anche che la parte resistente ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.49, c. 5 CCI;
ritenuto che la parte resistente versi in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, c. 1 lett. b)
e 121 C.C.I, come comprovato: 1) dalla sussistenza di debiti anche verso l'Erario; 2) dal mancato deposito dei bilanci dopo il 2023; 3) dal fatto che la società sia ormai inattiva (come risulta dalla visura camerale) elementi tutti che – complessivamente considerati – comprovano che la resistente non è più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di (p.iva CP_1
, con sede in Milano, viale Vittorio Veneto n. 24, in persona della legale P.IVA_1 rappresentante nato ad [...] il [...] e domiciliato in Controparte_2
Frignano (Ce), in via San Nazario n. 38;
2) NOMINA giudice delegato il Dott. Luigi Pagliuca;
3) NOMINA curatore il dott. in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e Persona_1
358 C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma degli artt. 39 e 41, c. 4 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 25 giugno 2025 ad ore 9,35 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
2 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza di cui al punto precedente, per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal Dlgs 5.8.15 n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49, c. 4 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 14.03.2025
Il Giudice rel
dott. Luigi Pagliuca
Il Presidente
Dott. Monica Attanasio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio - Presidente est
dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
dott. Francesco Bartolotti - Giudice
nel giudizio iscritto al n. 35/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
, con l'avv. Gianfranco Vignola Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. proposto dalla sopra indicata parte ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di CP_1
rilevato che parte resistente nonostante la regolarità della notifica non si è costituita nel procedimento e non è comparsa all'udienza;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la parte debitrice ha trasferito la propria sede da (Vr) a Milano solamente in data 13.11.24, sicché Parte_2 non è ancora decorso il periodo annuale di cui all'art. 28 CCII;
vista la documentazione allegata dalla ricorrente e quella acquisita dal Tribunale;
1
ritenuto che
sussista la legittimazione attiva della ricorrente in quanto titolare di un residuo credito di euro 38.721,75 fondato su decreto ingiuntivo (a suo tempo emesso per il maggior importo di euro 49.721,75);
rilevato che la parte resistente è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. 121 e 2, c. 1 lett. d) CCI, in quanto come risulta dalla visura camerale in atti è imprenditore commerciale esercente attività di costruzione di edifici residenziali e non ed atteso che dai bilanci acquisiti risulta il superamento, nel triennio (in particolare negli anni 2023 e 2022), delle soglie relative sia all'attivo patrimoniale che ai ricavi lordi, sicché risulta dimostrato che non si tratta di imprenditore minore;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile anche che la parte resistente ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.49, c. 5 CCI;
ritenuto che la parte resistente versi in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, c. 1 lett. b)
e 121 C.C.I, come comprovato: 1) dalla sussistenza di debiti anche verso l'Erario; 2) dal mancato deposito dei bilanci dopo il 2023; 3) dal fatto che la società sia ormai inattiva (come risulta dalla visura camerale) elementi tutti che – complessivamente considerati – comprovano che la resistente non è più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di (p.iva CP_1
, con sede in Milano, viale Vittorio Veneto n. 24, in persona della legale P.IVA_1 rappresentante nato ad [...] il [...] e domiciliato in Controparte_2
Frignano (Ce), in via San Nazario n. 38;
2) NOMINA giudice delegato il Dott. Luigi Pagliuca;
3) NOMINA curatore il dott. in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e Persona_1
358 C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma degli artt. 39 e 41, c. 4 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 25 giugno 2025 ad ore 9,35 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
2 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza di cui al punto precedente, per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal Dlgs 5.8.15 n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49, c. 4 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 14.03.2025
Il Giudice rel
dott. Luigi Pagliuca
Il Presidente
Dott. Monica Attanasio
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