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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/03/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6034 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ) nato a [...], il giorno 11/01/1968 e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (c.f. Parte_2
), nata a [...], il [...] e residente in [...] di Vittorio n. 90, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luigi Maria
Arzillo (c.f. ), con studio in S. Maria C. V. (CE), alla via Santagata n. 73 e C.F._3
Daniele Pasquariello (c.f. ), con studio in San Prisco, alla via Circumvallazione C.F._4
n. 61, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTI
E
(c.f. , con sede in Venezia-Mestre, alla via Terraglio, Controparte_1 P.IVA_1
63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa , Controparte_2
e per essa, quale mandataria, (c.f. ), con sede in Venezia- Controparte_3 P.IVA_2
Mestre, alla via Terraglio n. 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore
Dott.ssa , rapp.ta e difesa dall'avv. Marco Rossi (c.f. ), Controparte_2 CodiceFiscale_5 presso il suo studio elett.te dom.ta in Verona, al v.lo S. Bernardino 5A, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
1 OPPOSTA
NONCHÉ
c.f. ) con sede in Milano, alla Via Caldera n. 21, in persona Controparte_4 P.IVA_3 dei procuratori p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fernando M. Gabetta (c.f.
), Ivana Ruiu (c.f. ) e Umberto d'Aragona (c.f. C.F._6 C.F._7
, presso lo studio di quest'ultimo elett.te dom.ta in Salerno, al Corso Vittorio C.F._8
Emanuele n. 58, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione notificato;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 10/12/2024, le parti concludevano come da verbale, chiedendo riservarsi la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2
formale e tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1308/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 22/03/2021, mediante il quale era stato loro ingiunto, nella rispettiva qualità di debitore principale e coobbligato in solido, il pagamento, in favore di Controparte_1
della complessiva somma di euro 19.401,53, oltre interessi e spese del monitorio, in ragione della esposizione debitoria maturata sul rapporto contrattuale n. 12062580 del 13/02/2013, originariamente intrattenuto con Controparte_4
Gli opponenti si dolevano della inesistenza giuridica del titolo negoziale, oggetto di intesa novativa con la originaria creditrice, che, in data 30/05/2014, aveva concesso al signor , con Parte_1
separata articolazione contrattuale, di rimodulare l'originario impegno restitutorio, mediante la sottoscrizione di numero 120 cambiali, dell'importo di € 221,50 ciascuna, con scadenza mensile.
La signora peraltro, invocava la propria qualità di fideiussore e, conseguentemente, Parte_2
l'applicazione di tutte le prerogative riconosciute ex lege, ivi compresa quella contemplata dall'art. 1957 c.c., così pervenendo alla conclusione che il creditore sarebbe decaduto dalla facoltà di proseguire le sue istanze nei confronti del garante.
Eccepite, altresì, l'omessa comunicazione della intervenuta cessione del credito, l'applicazione di interessi anatocistici e l'erronea indicazione del TAEG, gli opponenti concludevano, previa
2 autorizzazione alla chiamata in causa di per la revoca del decreto ingiuntivo Controparte_4
opposto, con condanna della società ingiungente alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva la società la quale, diffusamente argomentando a sostegno Controparte_1 dell'infondatezza della prospettazione giuridico-fattuale offerta dall'opponente, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese di lite.
Autorizzata, con decreto del 17/01/2022, la chiamata del terzo, si costituiva, in data 07/06/2022, la società la quale, confermando di aver ceduto il credito litigioso ad CP_4 CP_4 CP_1
chiedeva, in via pregiudiziale, di essere estromessa dal giudizio, per carenza di legittimazione
[...]
sostanziale, mentre, nel merito, concludeva per il rigetto delle domande formulate dagli opponenti, con vittoria di spese e competenze.
2. Dichiarato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, con ordinanza resa, ex art. 648 c.p.c., in data 30/11/2022, e fallito il tentativo di mediazione, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., spirati i quali la causa, ritenuta matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 17/10/2024.
Con provvedimento del Presidente della Terza Sez. Civile, dott. Michelangelo Petruzziello, reso in attuazione del decreto n. 34/2024 del Presidente del Tribunale, il procedimento veniva assegnato allo scrivente G.O.P., che alla udienza del 10/12/2024, riservava la causa in decisione, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, seppur con esito negativo per mancato accordo, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale del 29/05/2023), richiesto quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010.
4. Si principia dal premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, dà luogo ad un giudizio a cognizione piena, nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così assoggettate alle tradizionali regole di riparto degli oneri probatori.
È, dunque, l'opposto ad assumere la posizione processuale di attore, con il relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costituitivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la veste di convenuto.
Ne deriva che il creditore, quale attore in senso sostanziale, ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. SSUU, 30/10/2001 n. 13533).
3 5. Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, reietta.
L'opposta, nella dichiarata veste di cessionaria del credito originariamente sorto in capo a
[...]
ha preliminarmente fornito prova documentale della propria titolarità attiva, in ogni CP_4 caso confermata apertis verbis dalla dante causa, la quale ha affermato di essersi spogliata di una posta attiva del proprio patrimonio in favore di altro soggetto, ammettendo contra se la circostanza della mutata titolarità della posizione giuridica attiva vantata in giudizio (cfr. Cass. n. 10200/2021).
La creditrice ha, inoltre, correttamente adempiuto all'onus probandi sulla stessa gravante, in conformità alla nota regola di distribuzione del carico probatorio elaborata in sede di nomofilachia, secondo la quale “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Viceversa, grava sul debitore l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi od impeditivi della pretesa, specificamente contestando gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito, in tutto o in parte, le somme ricevute.
La società opposta ha provato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., con idoneo corredo documentale, prodotto sin dalla fase monitoria, gli elementi costitutivi della propria domanda, e, in particolare, il titolo negoziale da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione.
Risulta, infatti, dagli atti di causa, che il saldo debitore maturato dagli ingiunti derivi da un contratto di finanziamento, redatto in forma scritta, vergato di pugno dagli opponenti, le cui condizioni economiche sono state pattuite ed accettate mediante apposizione di plurime sottoscrizioni.
Il contratto reca la specifica pattuizione di tutte le condizioni regolanti il rapporto e, in particolare, il
TAEG, pari al 13,79%, con inclusione dei costi assicurativi ed al 12,52%, con esclusione dei predetti costi, il TAN, pari al 11,75%, l'importo finanziato e l'importo da rimborsare, gli interessi da corrispondere, i costi del finanziamento, il numero delle rate del piano di rimborso, le imposte: condizioni tutte oggetto di specifica approvazione e sottoscrizione da parte degli opponenti, i quali, dunque, al momento della stipula sono stati posto in condizione di conoscere appieno il contenuto di ogni clausola del contratto e, quindi, di determinarsi con consapevolezza alla stipula del medesimo.
Oltre al contratto, che costituisce la fonte del regolamento sinallagmatico convenuto tra le parti, la creditrice opposta ha prodotto l'estratto conto ad esso associato, dal quale si evince la quantificazione della pretesa creditoria, compiutamente allegando l'inadempimento dei debitori.
La prova dell'attendibilità dell'estratto conto, in ogni caso, non spetta alla opposta, ma al debitore, il quale, nel rispetto della richiamata regola di riparto degli oneri probatori, deve fornire prova dei fatti
4 modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, ovvero di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria mediante corresponsione, in tutto o in parte, della somma data a mutuo, dimostrando i pagamenti effettuati o una diversa quantificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti.
Di fronte alla compiuta allegazione di parte opposta relativa alla quantificazione del credito ed ai criteri negoziali da cui origina, sarebbe stato onere dell'opponente muovere contestazioni specifiche e puntuali in ordine ai titoli ed alle annotazioni contabili.
A tanto, tuttavia, questi non ha provveduto, avendo, invece, formulato eccezioni che si disvelano inidonee a minare la validità delle condizioni contrattuali applicate e la misura degli importi ingiunti.
In assenza di prova contraria, allora, non sussiste alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa adempitiva.
6. Non risulta condivisibile la qualificazione in termini novativi della rimodulazione degli obblighi restitutori nascenti dal contratto.
Come ampiamente precisato in sede di nomofilachia, deve escludersi che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca un'operazione novativa, la quale postula, invece, il mutamento sostanziale non già di elementi accessori, ma dell'oggetto o del titolo della prestazione, accompagnato alla inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, costituendone altra.
Si tratta, dunque, di un contratto uno tempore estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di originare un nuovo rapporto obbligatorio, che sostituisca il precedente con distinte ed autonome situazioni giuridiche, “sicché ne costituiscono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nell'univoca e comune intenzione delle parti di estinguere
l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, non potendosi, invece, attribuire alcuna rilevanza alle mere modificazioni accessorie di cui all'articolo 1231 c.c.” (cfr. Cass.
14/09/2022, n. 27028).
Il documento versato in atti da parte opponente, rubricato “ricevuta di pagamento”, costituisce un semplice piano di rientro cambiarizzato, privo di qualsivoglia disarticolazione pattizia volta ad estinguere il rapporto giuridico in corso ed a costituire una nuova obbligazione.
L'effetto novativo è, peraltro, espressamente escluso dalla scheda in atti, che, testualmente, prevede che “Cambiali/Assegni/Altro ricevuti a titolo di pagamento non costituiscono novazione del debito”.
7. Non è meritevole di accoglimento la censura relativa alla sussistenza di pratiche anatocistiche.
5 L'eccezione è sollevata in termini estremamente generici, senza alcuna specificazione delle clausole contrattuali delle quali si chiede la declaratoria di nullità, del meccanismo di operatività delle stesse, della concreta applicazione di interessi anatocistici.
Parte opponente, sulla quale gravava l'onere di provare l'esistenza e l'entità degli addebiti ritenuti illegittimi, si è limitata a svolgere, sul punto, doglianze meramente esplorative, disancorate dal dato reale attinente alla fattispecie concreta, invocando una forma occulta di capitalizzazione, con conseguente produzione ricorsiva di un maggior monte di interessi.
La censura è in ogni caso infondata.
Nel caso che ci occupa, il reticolato negoziale in oggetto individua le modalità di ammortamento e predetermina gli elementi componenti la singola rata, fornendo indici sufficienti per elaborare il meccanismo di rimborso.
Il contratto, come già rilevato, contiene la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, del numero e della composizione delle rate costanti di rimborso, nonché dell'importo da restituire.
Emerge chiaramente dal testo negoziale che il programma di rimborso del prestito adottato sia la risultante di un piano di ammortamento alla francese in regime finanziario composto, tale, secondo la regola matematica di chiusura, da azzerare il capitale residuo all'ultimo pagamento.
Spiega la Suprema Corte – ricostruendo, nel suo imponente contributo esegetico, i meccanismi di funzionamento ed operatività del sistema composto di capitalizzazione degli interessi (Cass. Sez.
Unite, 29/05/2024 n. 15130) – come il regime di ammortamento alla francese si caratterizzi per il fatto che il pagamento del debito avviene mediante corresponsione di rate costanti, comprensive di una quota capitale crescente ed una quota di interessi decrescente.
Il mutuatario, infatti, si obbliga a pagare rate di importo identico, composte da interessi calcolati dapprima sull'intero capitale e via via sul capitale residuo e da frazioni di capitale, determinate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota di interessi.
“Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”, sicché “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo” (Cass. Sez. Unite, 29/05/2024 n. 15130).
6 Il metodo di ammortamento alla francese non determina, pertanto, ex se un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono, né vengono capitalizzati.
Gli interessi conglobati nella rata successiva sono, dunque, esclusivamente calcolati sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
“Il calcolo degli interessi inseriti in ciascuna rata, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. A partire poi dall'interesse si determina per differenza la quota capitale del pagamento, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito.
In tal modo, l'interesse non è mai produttivo di altro interesse, ovvero non viene cumulato al capitale ma, tramite pagamenti periodici, viene, per così dire, "staccato" dal capitale stesso, capitale che per sua natura è sempre produttivo di interessi dal momento del prestito a quello della sua restituzione ancorché si riduca ad ogni rata per la corrispondente quota periodica in essa inserita (…) Una volta che l'interesse maturato per il periodo corrispondente alla rata (insieme naturalmente alla quota capitale) viene corrisposto, il capitale torna a produrre interessi depurato da qualsiasi accumulazione anatocistica, nonché naturalmente ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale delle rate precedentemente versate” (così Corte App. Napoli
30/09/2024, n. 3841).
La differenza tra il piano alla francese e quello all'italiana non dipende, dunque, dal fatto che, nel primo, il tasso d'interesse effettivo è maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati in contratto, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo di rimborso del capitale.
Il maggior "carico" degli interessi derivante dalla tipologia di ammortamento alla francese non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi, né si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare in contratto, "non incidendo sul TAN e sul TAEG"; costituisce, invece, un naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante e non decrescente.
L'opzione per l'ammortamento alla francese, in definitiva, oltre a non determinare un fenomeno anatocistico, nemmeno pone problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, atteso che, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali. Ne consegue che il rimborso di un mutuo acceso per una determinata somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solamente mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
7 Per tali superiori motivi, la doglianza non può essere accolta.
8. Quanto alla eccepita inesigibilità del credito ai sensi dell'art. 1957 c.c., l'eccezione va respinta, argomentando dall'inequivoco tenore semantico del reticolato negoziale, che depone nel senso della contitolarità ab initio del debito.
Nella scheda contrattuale, infatti, si legge “I Sottoscritti, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che tutte dichiarano di accettare senza riserva alcuna, chiedono
a un prestito personale”. CP_4
L'art. 2 delle condizioni generali prevede, poi, che la finanziaria possa concedere “il finanziamento a suo insindacabile giudizio e può essere subordinato: a) all'acquisizione della firma di un coobbligato;
b) alla prestazione di idonea fideiussione”, con ciò operando una netta distinzione tra le due situazioni.
La signora dunque, richiedeva il finanziamento unitamente al signor Parte_2 Parte_1
ed apponeva la propria sottoscrizione quale coobbligato e non quale fideiussore, sicché
[...]
l'obbligazione è da intendersi solidale ex art. 1292 c.c. e non può essere pronunciata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. (cfr. Trib. Milano, 11/09/2024, n. 7960).
La ha, infatti, partecipato al contratto nella espressa qualità di coobbligata ed in tale veste ha CP_5
sottoscritto il negozio. Si tratta, allora, di un condebitore, tenuto ad adempiere all'obbligo restitutorio insieme al mutuatario, in un'ottica di rafforzamento del diritto di credito della parte mutuante e, dunque, in perfetta aderenza alla funzione tipica della solidarietà passiva, che si concreta nella moltiplicazione dei debitori coobbligati nei cui confronti il creditore può agire per ottenere l'adempimento dell'obbligazione e, di conseguenza, nella corrispondente moltiplicazione dei patrimoni che il creditore comune può aggredire in forza della regola della responsabilità patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. (cfr. Trib. Messina, 03/10/2024, n. 2179).
Mentre nella fideiussione il garante assume l'obbligo di eseguire una prestazione di identico contenuto a quella dovuta dal debitore principale, il coobbligato assicura sic et simpliciter al creditore il pagamento di una determinata somma di denaro, qualora non vi provveda il debitore principale.
Ne discende l'inoperatività della disposizione di cui all'art. 1957 c.c. al caso di specie, trovando essa espressa applicazione solo alla fideiussione e non essendo tale norma richiamata dall'art. 1292 c.c., che, come detto, è fonte della solidale responsabilità ab initio del coobbligato (Trib. Salerno,
09/06/2022, n. 2058; Trib. Ancona, 14/12/2023, n. 1773; Tribunale Piacenza, 30/05/2023, n. 322).
9. Sono prive di pregio giuridico le contestazioni relative alla omessa comunicazione della intervenuta cessione.
8 Va richiamato, sul punto, il granitico orientamento esegetico secondo il quale la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014; Trib. Roma, 19/06/2015 n. 13464).
Deve comunque ricordarsi che l'eventuale omessa notifica della comunicazione è traducibile in termini di inopponibilità solo nel caso in cui il debitore abbia già provveduto al pagamento di quanto dovuto al cedente anziché al cessionario: circostanza che, nel caso di specie, non si è avverata
(cfr. Cass., 02/11/2010, n. 22280).
10. Risulta generica, meramente esplorativa e non provata l'eccezione relativa alla erronea indicazione del TAEG.
Parte opponente non indica la misura della discrasia tra il TAEG riportato in contratto e quello concretamente applicato, non elenca i costi che si assumono non correttamente inseriti, non offre alcun calcolo o riconteggio volto a dimostrare la fondatezza della deduzione.
L'eccezione risulta pertanto priva del necessario requisito della specificità e concretezza, rimanendo in tal modo relegata alla soglia meramente assertiva.
11. Va da ultimo rigettata l'istanza della terza chiamata di disporre la anonimizzazione delle proprie generalità e/o di ogni altro dato identificativo dall'emanando provvedimento e di disporre che si provveda, ai sensi dell'art. 52 co. 3 D. Lgs. n. 196/2003, a riportare sull'originale della sentenza, all'atto del deposito, una annotazione che specifichi che, in caso di riproduzione del provvedimento, non può essere riportata l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della istante.
L'istanza appare infondata, alla luce dell'insegnamento della Cassazione civile, sez. I , 13/06/2017, n.
14685, la quale ha statuito che "Le parti processuali diverse dalle persone fisiche non possono chiedere che venga disposta l'anonimizzazione o l'oscuramento delle proprie generalità e/o di ogni altro dato identificativo in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica". La Corte Regolatrice ha osservato che nella fattispecie difettano "i presupposti dell'applicazione della citata norma dell'art. 52. In effetti, tale norma abilita alla richiesta relativa la sola persona dell'"interessato", nel significato che tale espressione assume nel contesto del detto decreto legislativo. Ora, secondo la espressa formulazione della norma dell'art. 4, comma 1, lett. i) di tale decreto per "interessato... si intende... la persona fisica cui si riferiscono i dati personali".
9 Si osserva, peraltro, che non sussiste alcun un motivo legittimo in grado di fondare la richiesta, non potendosi affermare che la vicenda oggetto del giudizio verta su tematiche particolarmente delicate
(cfr. Trib. Napoli, 03/03/2023, n. 2345).
12. Alla luce delle considerazioni sovra esposte, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore dell'opposta e della terza chiamata, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1308/2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 22/03/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Condanna gli opponenti e , con il vincolo della solidarietà, Parte_1 Parte_2
a rifondere alla opposta ed alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in euro
2.540,00 ciascuna per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA, come per legge.
Aversa, 09/03/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Margherita Annunziata
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