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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 06 marzo 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2946/2024 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lorusso ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Baragiano, alla via Serra
Cristina n. 7, giusta mandato in atti;
- OPPONENTE -
e
(codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese Controparte_1
di Roma p.i. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Petronelli ed elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPOSTA-
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 12.10.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto recante n. 235/2024 emesso dal Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 12.338,76 corrisposto a titolo di differenze retributive in esecuzione della sentenza emessa dall'intestato
Tribunale e riformata in appello, deducendo la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di procura;
la non debenza della somma azionata con il decreto ingiuntivo per essere maturata la prescrizione decennale e per essere stata calcolata al lordo delle ritenute fiscali.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione della provvisoria esecuzione, di revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico l'opposto decreto ingiuntivo n. 235/2024 (n. 1405/2024 R.g.) emesso il
02/08/2024 dal Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro (Dott. E. Facciolla) perché infondato ingiusto ed illegittimo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
e domandava, in via preliminare, di rigettare la richiesta dell'opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, essendo la proposta opposizione non fondata su prova scritta nè di pronta soluzione;
nel merito, di rigettare l'opposizione proposta dal in quanto evidentemente Pt_1
infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in comparsa;
conseguentemente, di confermare il decreto ingiuntivo n. 235/2024 del 2.08.2024 emesso dal Tribunale di Potenza Giudice dott. Eugenio Facciolla;
con vittoria di spese legali del presente da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 06 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 2. Il ricorso merita accoglimento.
E' consolidato l'orientamento secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, pertanto, l'an e il quantum della pretesa del creditore, entrando nel merito della controversia.
Ne consegue che, in tale giudizio, l'opposto riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio, e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto.
Tale distinzione assume rilevanza sul piano del riparto dell'onere della prova, poiché, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, è sul creditore opposto-convenuto che incombe la prova del fatto costitutivo del credito, mentre la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetta all'opponente attore (ex multis Cass. civ. SS.UU., n. 7448 del 7.7.93;
Cass. civ., sez. II, n. 7476 del 11.08.1997; Cass. civ., sez. II, del 18.4.2000 n.
4974).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, parte opposta ha ottemperato all'onere della prova sulla stessa gravante, dal momento che, attraverso la documentazione versata in atti, deve ritenersi spettante il diritto alla restituzione delle differenze retributive corrisposte al lavoratore in esecuzione della sentenza emessa dall'intestato Tribunale e riformata in appello.
Tale fatto costitutivo del credito, oltre che provato, è stato esplicitamente ammesso dalla parte opponente, la cui difesa, peraltro, è stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento dello stesso (Cass. civ., sez. III, del 17.11.2003 n. 17371).
Parte opponente, infatti, non ha contestato il credito nell'an, l'oggetto della difesa, viceversa, verte su una triplice argomentazione e, in particolare, sulla
3 nullità del decreto ingiuntivo per difetto di procura;
sulla maturata prescrizione decennale e sulla erroneità nella determinazione degli importi ingiunti, calcolati al lordo delle ritenute fiscali.
La dedotta nullità del decreto ingiuntivo appare sconfessata dalla documentazione in atti ove si evince che la procura sia stata rilasciata da soggetto munito del potere di rappresentanza conferito con atto notarile.
Quanto all'eccepita prescrizione decennale, è costante l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui: “La prescrizione, interrotta con la proposizione della domanda giudiziale, non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio anche per i diritti che si trovano in relazione di causalità, pure in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con la domanda principale” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 9542 del
09.04.2024, nonché Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 16120 del 07.06.2023 “La proposizione di una domanda giudiziale determina l'interruzione della prescrizione con riguardo a tutti i diritti pretesi che si trovano in relazione di causalità, anche in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con
l'istanza principale, assumendo rilievo l'unitarietà del fatto a cui sono ricollegate le varie domande, volte ad un'unitaria tutela, rispetto alla quale le singole azioni sono serventi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ravvisando l'estensione dell'effetto interruttivo dell'azione volta a ottenere l'esecuzione di un accordo di ritrasferimento di immobili a quella, subordinata, di ripetizione delle somme corrisposte in base a tale accordo perché nullo, poiché entrambe volte a far valere il diritto al ristoro patrimoniale in ragione della medesima vicenda)”).
Nel caso di specie, atteso che il contenzioso tra le parti risulta definito con la sentenza n. 25305 emessa il 19 giugno 2018 dalla Corte di Cassazione, l'eccepita prescrizione decennale non può ritenersi maturata.
In relazione alla doglianza relativa alla determinazione degli importi rivendicati in restituzione, si osserva quanto segue.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, al quale si ritiene di dare continuità “In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di
4 lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo” (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 19735 del 25.07.2018).
Orbene, atteso che dalla documentazione in atti emerge che parte opposta abbia chiesto, con la procedura monitoria, la restituzione della somma lorda erogata di
€ 12.338,76 in luogo della somma effettiva corrisposta al lavoratore di €
9.470,99, in accoglimento della proposta opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo n. 235/2024 opposto.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite, anche della fase sommaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosalba De Bonis, pronunciando definitivamente sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 235/2024 proposta da , Parte_1
con ricorso depositato il 12.10.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 235/2024;
2. compensa interamente le spese di lite, anche della fase monitoria.
Potenza, 06 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 06 marzo 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2946/2024 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lorusso ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Baragiano, alla via Serra
Cristina n. 7, giusta mandato in atti;
- OPPONENTE -
e
(codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese Controparte_1
di Roma p.i. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Petronelli ed elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPOSTA-
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 12.10.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto recante n. 235/2024 emesso dal Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 12.338,76 corrisposto a titolo di differenze retributive in esecuzione della sentenza emessa dall'intestato
Tribunale e riformata in appello, deducendo la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di procura;
la non debenza della somma azionata con il decreto ingiuntivo per essere maturata la prescrizione decennale e per essere stata calcolata al lordo delle ritenute fiscali.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione della provvisoria esecuzione, di revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico l'opposto decreto ingiuntivo n. 235/2024 (n. 1405/2024 R.g.) emesso il
02/08/2024 dal Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro (Dott. E. Facciolla) perché infondato ingiusto ed illegittimo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
e domandava, in via preliminare, di rigettare la richiesta dell'opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, essendo la proposta opposizione non fondata su prova scritta nè di pronta soluzione;
nel merito, di rigettare l'opposizione proposta dal in quanto evidentemente Pt_1
infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in comparsa;
conseguentemente, di confermare il decreto ingiuntivo n. 235/2024 del 2.08.2024 emesso dal Tribunale di Potenza Giudice dott. Eugenio Facciolla;
con vittoria di spese legali del presente da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 06 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 2. Il ricorso merita accoglimento.
E' consolidato l'orientamento secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, pertanto, l'an e il quantum della pretesa del creditore, entrando nel merito della controversia.
Ne consegue che, in tale giudizio, l'opposto riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio, e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto.
Tale distinzione assume rilevanza sul piano del riparto dell'onere della prova, poiché, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, è sul creditore opposto-convenuto che incombe la prova del fatto costitutivo del credito, mentre la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetta all'opponente attore (ex multis Cass. civ. SS.UU., n. 7448 del 7.7.93;
Cass. civ., sez. II, n. 7476 del 11.08.1997; Cass. civ., sez. II, del 18.4.2000 n.
4974).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, parte opposta ha ottemperato all'onere della prova sulla stessa gravante, dal momento che, attraverso la documentazione versata in atti, deve ritenersi spettante il diritto alla restituzione delle differenze retributive corrisposte al lavoratore in esecuzione della sentenza emessa dall'intestato Tribunale e riformata in appello.
Tale fatto costitutivo del credito, oltre che provato, è stato esplicitamente ammesso dalla parte opponente, la cui difesa, peraltro, è stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento dello stesso (Cass. civ., sez. III, del 17.11.2003 n. 17371).
Parte opponente, infatti, non ha contestato il credito nell'an, l'oggetto della difesa, viceversa, verte su una triplice argomentazione e, in particolare, sulla
3 nullità del decreto ingiuntivo per difetto di procura;
sulla maturata prescrizione decennale e sulla erroneità nella determinazione degli importi ingiunti, calcolati al lordo delle ritenute fiscali.
La dedotta nullità del decreto ingiuntivo appare sconfessata dalla documentazione in atti ove si evince che la procura sia stata rilasciata da soggetto munito del potere di rappresentanza conferito con atto notarile.
Quanto all'eccepita prescrizione decennale, è costante l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui: “La prescrizione, interrotta con la proposizione della domanda giudiziale, non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio anche per i diritti che si trovano in relazione di causalità, pure in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con la domanda principale” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 9542 del
09.04.2024, nonché Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 16120 del 07.06.2023 “La proposizione di una domanda giudiziale determina l'interruzione della prescrizione con riguardo a tutti i diritti pretesi che si trovano in relazione di causalità, anche in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con
l'istanza principale, assumendo rilievo l'unitarietà del fatto a cui sono ricollegate le varie domande, volte ad un'unitaria tutela, rispetto alla quale le singole azioni sono serventi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ravvisando l'estensione dell'effetto interruttivo dell'azione volta a ottenere l'esecuzione di un accordo di ritrasferimento di immobili a quella, subordinata, di ripetizione delle somme corrisposte in base a tale accordo perché nullo, poiché entrambe volte a far valere il diritto al ristoro patrimoniale in ragione della medesima vicenda)”).
Nel caso di specie, atteso che il contenzioso tra le parti risulta definito con la sentenza n. 25305 emessa il 19 giugno 2018 dalla Corte di Cassazione, l'eccepita prescrizione decennale non può ritenersi maturata.
In relazione alla doglianza relativa alla determinazione degli importi rivendicati in restituzione, si osserva quanto segue.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, al quale si ritiene di dare continuità “In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di
4 lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo” (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 19735 del 25.07.2018).
Orbene, atteso che dalla documentazione in atti emerge che parte opposta abbia chiesto, con la procedura monitoria, la restituzione della somma lorda erogata di
€ 12.338,76 in luogo della somma effettiva corrisposta al lavoratore di €
9.470,99, in accoglimento della proposta opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo n. 235/2024 opposto.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite, anche della fase sommaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosalba De Bonis, pronunciando definitivamente sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 235/2024 proposta da , Parte_1
con ricorso depositato il 12.10.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 235/2024;
2. compensa interamente le spese di lite, anche della fase monitoria.
Potenza, 06 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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