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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/04/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 11869/2024
Oggi 02/04/2025 ad ore 9,38 sono comparsi:
Per l'avv.to/l'avv.ta Parte_1
VENTURA ENRICO
nessuno Per , Controparte_1
DR Edoardo Tebaldi addetto UP
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv. Ventura precisa le conclusioni come da atto di appello e discute la causa riportandosi ai propri scritti. Rinuncia alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 11869/2024 tra le parti:
Appellante: , in persona del Parte_1 Parte_1
Sindaco pro-tempore, con l'Avv. VENTURA ENRICO
Appellato: , contumace Controparte_1
Ritenuto in fatto e in diritto
1.
appella la sentenza n. 30/2024 con cui il Giudice di Parte_1
Pace di Bologna ha accolto l'opposizione di al verbale n. Controparte_1 V/1525R/2023 pr. 5432/2023 emesso dal per Parte_1 violazione dell'art. 41/11 C.d.S. poiché “Il giorno 5.04.2023 alle ore 10,42 circa in San Lazzaro di Savena (BO) presso l'intersezione semaforica Via Emilia – Via Kennedy, direzione, Imola, il conducente del veicolo autovettura targa ES009JW ha violato l'art. 41/11 C.d.s., superando la linea di arresto all'intersezione semaforizzata e proseguendo la marcia nonostante la lanterna proiettasse luce rossa nel senso di marcia”.
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe dovuto attenersi alle risultanze del verbale, che ha valore di piena prova fino a querela di falso, qui non proposta, e ricavare dalle stesse allegazioni di che l'autovettura raffigurata nei Controparte_1 fotogrammi fosse la sua.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. Parte_1
, regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_1
2.
L'appello è fondato. 3 Il Tribunale osserva;
1) se è vero che la targa dell'autovettura intestata a è leggibile Controparte_1 solo nel primo fotogramma, che l'autovettura raffigurata negli altri due sia la medesima si evince non solo dalla somiglianza ma anche dalla posizione del ciclista (essendo difficile ipotizzare che, per errore, sia stato accluso un fotogramma che rappresenti una macchina del tutto simile con un ciclista del tutto simile nella posizione che sarebbe stato lecito attendersi pochi istanti dopo la situazione rappresentata nel fotogramma in cui è leggibile la targa)
2) in ogni caso, non ha mai negato che l'autovettura indicata Controparte_1 nei fotogrammi fosse la sua e neppure allegato che la luce semaforica, in relazione alla corsia occupata in concreto, fosse rossa (del resto, su questo i fotogrammi sono univoci); infatti, nel ricorso di primo grado si legge: “il conducente, pur non seguendo la direzione imposta dalla corsia di canalizzazione occupata, ha superato la linea di arresto svoltando verso destra solo quando la lanterna semaforica relativa alla direzione che avrebbe seguito proiettava la rispettiva barra bianca inclinata a destra sul fondo nero, con significato di via libera a destra”;
3) la circostanza decisiva dunque è relativa al se il conducente che si trovi in una corsia interessata dalla luce semaforica rossa possa procedere nella direzione consentita ai conducenti abilitati a circolare su altra corsia da altro apposito semaforo (il non ha contestato che avesse tale Pt_1 Controparte_1 abilitazione);
4) nel momento in cui un veicolo si trova in una determinata corsia, è sottoposto alle norme di circolazione ad essa applicabili, finalizzate a regolare il traffico (nel caso di specie di un incrocio), evitando così scontri tra veicoli provenienti da direzioni diverse o da corsie adiacenti;
5) ancorché avesse titolo per occupare la corsia preferenziale e Controparte_1 seguire la relativa luce semaforica (distinta dalle altre due luci), il fatto che si trovasse all'interno della corsia adiacente comportava il rispetto della relativa canalizzazione, dove in quel momento non era permessa la marcia in virtù della luce semaforica rossa, proprio per rispettare l'ordine della circolazione ed evitare la concretizzazione dei rischi derivanti dal passaggio delle vetture abilitate provenienti dalla corsia preferenziale adiacente.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 e successive integrazioni, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, 1) in riforma dell'appellata sentenza, rigetta l'opposizione di al Controparte_1 verbale n. V/1525R/2023 pr. 5432/2023 emesso dal Parte_1
[...]
4 2) condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese del grado di appello, liquidate in euro 500,00 (di cui 64,50 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 02/04/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
5
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 11869/2024
Oggi 02/04/2025 ad ore 9,38 sono comparsi:
Per l'avv.to/l'avv.ta Parte_1
VENTURA ENRICO
nessuno Per , Controparte_1
DR Edoardo Tebaldi addetto UP
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv. Ventura precisa le conclusioni come da atto di appello e discute la causa riportandosi ai propri scritti. Rinuncia alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 11869/2024 tra le parti:
Appellante: , in persona del Parte_1 Parte_1
Sindaco pro-tempore, con l'Avv. VENTURA ENRICO
Appellato: , contumace Controparte_1
Ritenuto in fatto e in diritto
1.
appella la sentenza n. 30/2024 con cui il Giudice di Parte_1
Pace di Bologna ha accolto l'opposizione di al verbale n. Controparte_1 V/1525R/2023 pr. 5432/2023 emesso dal per Parte_1 violazione dell'art. 41/11 C.d.S. poiché “Il giorno 5.04.2023 alle ore 10,42 circa in San Lazzaro di Savena (BO) presso l'intersezione semaforica Via Emilia – Via Kennedy, direzione, Imola, il conducente del veicolo autovettura targa ES009JW ha violato l'art. 41/11 C.d.s., superando la linea di arresto all'intersezione semaforizzata e proseguendo la marcia nonostante la lanterna proiettasse luce rossa nel senso di marcia”.
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe dovuto attenersi alle risultanze del verbale, che ha valore di piena prova fino a querela di falso, qui non proposta, e ricavare dalle stesse allegazioni di che l'autovettura raffigurata nei Controparte_1 fotogrammi fosse la sua.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. Parte_1
, regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_1
2.
L'appello è fondato. 3 Il Tribunale osserva;
1) se è vero che la targa dell'autovettura intestata a è leggibile Controparte_1 solo nel primo fotogramma, che l'autovettura raffigurata negli altri due sia la medesima si evince non solo dalla somiglianza ma anche dalla posizione del ciclista (essendo difficile ipotizzare che, per errore, sia stato accluso un fotogramma che rappresenti una macchina del tutto simile con un ciclista del tutto simile nella posizione che sarebbe stato lecito attendersi pochi istanti dopo la situazione rappresentata nel fotogramma in cui è leggibile la targa)
2) in ogni caso, non ha mai negato che l'autovettura indicata Controparte_1 nei fotogrammi fosse la sua e neppure allegato che la luce semaforica, in relazione alla corsia occupata in concreto, fosse rossa (del resto, su questo i fotogrammi sono univoci); infatti, nel ricorso di primo grado si legge: “il conducente, pur non seguendo la direzione imposta dalla corsia di canalizzazione occupata, ha superato la linea di arresto svoltando verso destra solo quando la lanterna semaforica relativa alla direzione che avrebbe seguito proiettava la rispettiva barra bianca inclinata a destra sul fondo nero, con significato di via libera a destra”;
3) la circostanza decisiva dunque è relativa al se il conducente che si trovi in una corsia interessata dalla luce semaforica rossa possa procedere nella direzione consentita ai conducenti abilitati a circolare su altra corsia da altro apposito semaforo (il non ha contestato che avesse tale Pt_1 Controparte_1 abilitazione);
4) nel momento in cui un veicolo si trova in una determinata corsia, è sottoposto alle norme di circolazione ad essa applicabili, finalizzate a regolare il traffico (nel caso di specie di un incrocio), evitando così scontri tra veicoli provenienti da direzioni diverse o da corsie adiacenti;
5) ancorché avesse titolo per occupare la corsia preferenziale e Controparte_1 seguire la relativa luce semaforica (distinta dalle altre due luci), il fatto che si trovasse all'interno della corsia adiacente comportava il rispetto della relativa canalizzazione, dove in quel momento non era permessa la marcia in virtù della luce semaforica rossa, proprio per rispettare l'ordine della circolazione ed evitare la concretizzazione dei rischi derivanti dal passaggio delle vetture abilitate provenienti dalla corsia preferenziale adiacente.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 e successive integrazioni, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, 1) in riforma dell'appellata sentenza, rigetta l'opposizione di al Controparte_1 verbale n. V/1525R/2023 pr. 5432/2023 emesso dal Parte_1
[...]
4 2) condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese del grado di appello, liquidate in euro 500,00 (di cui 64,50 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 02/04/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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