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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/04/2025, n. 4091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4091 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8373 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 (al quale è stato riunito il proc. RG 10094/21) avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo”, riservata per la decisione in data 14.01.2025 previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'Avv. Amedeo Sorge, presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via
San Nicola alla Dogana numero 15, elettivamente domicilia
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_2 C.F._2
procura in atti, dall'Avv. Alessio Migliardi, presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via
Tarantino 12, elettivamente domicilia
ATTORI (OPPONENTI)
E
CONDOMINIO VIA FIRENZE N. 71 NAPOLI (c.f. ), in persona P.IVA_1
dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 dall'Avv. Avv. Salvatore Coppola, presso il cui studio sito in Napoli, alla via Leone
Marsicano n. 2, elettivamente domicilia
CONVENUTO (OPPOSTO)
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine dal ricorso, proposto dal Condominio Via
Firenze n. 71, con cui veniva chiesta l'emissione di un provvedimento monitorio nei confronti di , e , per oneri Parte_1 Parte_2 Parte_3
condominiali rimasti insoluti.
In accoglimento del suddetto ricorso, l'intestato Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 7977/2020, provvedimento che costituiva oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da . A fondamento dell'opposizione, in Parte_1
particolare, venivano posti i seguenti motivi: 1) mancata prova della sua legittimazione passiva, atteso che la parte ricorrente aveva depositato solo una certificazione catastale;
2) invalidità delle delibere del 22.12.15, 13.10.16, 11.7.18 e
4.8.20, poste a fondamento del provvedimento monitorio, in quanto l'opponente non era mai stata convocata, non aveva mai ricevuto la copia dei verbali assembleari, né alcuna lettera di messa in mora;
3) dalla documentazione versata in atti dalla controparte, risultava: a) che l'assemblea del 4.8.2020, dell'11.7.2018 e del
13.10.2016 non si erano tenute per mancanza del numero legale, mentre all'assemblea del 31.12.2014 era stato approvato il bilancio consuntivo del 2014 ed il preventivo del 2015; alcuna prova, poi, vi era dell'approvazione dei bilanci dal
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 2016 al 2020. Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione quinquennale. In via riconvenzionale, quindi, chiedeva di accertare la nullità o comunque l'invalidità delle delibere su cui il provvedimento monitorio si fondava, per sua omessa convocazione e per non essere stata riportata nell'elenco dei condomini. Chiedeva, pertanto, di revocare l'opposto decreto ingiuntivo e di accogliere la domanda riconvenzionale, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva il Condominio, evidenziando: 1) che l'opposizione alle delibere assembleari era tardiva;
2) che la domanda riconvenzionale era stata già formulata in via principale innanzi al Giudice di Pace e la stessa costituiva, pertanto, una duplicazione della predetta domanda. In merito all'eccezione di prescrizione, precisava che la delibera assembleare era stata inviata ad nel Parte_2
2016 (con compiuta giacenza del 25.2.2016) e, tale notifica aveva efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti di tutti i debitori solidali, ex art. 1310
c.c.. In ogni caso, la prescrizione riguardava solo il periodo dal 2015 al febbraio del
2016 e non gli oneri relativi al periodo dal marzo 2016 all'ottobre del 2020 e le quote derivanti dalla sentenza n. 352/2019. Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, di confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite e condanna della controparte ex art. 96 cpc.
Con provvedimento emesso in data 16.7.21, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e veniva concesso il termine per attivare il procedimento di mediazione.
Con ordinanza emessa in data 1.7.22, poi, veniva disposta la riunione al presente fascicolo del procedimento RG 10094/21, procedimento instaurato da Parte_2
di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo.
[...]
Tale atto di opposizione, in particolare, era fondato sui seguenti motivi:
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 1) carenza di legittimazione passiva, non avendo il Condominio provato la proprietà dell'opponente;
2) assenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., poiché la parte ricorrente aveva depositato solo i verbali di assemblea del 13/10/2016,
11/07/2018 e 04/08/2020, dai quali, tuttavia, risultava, che la stessa non si era validamente costituita per mancanza di numero legale e, quindi, risultava la mancata approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e dei relativi piani di riparto. La domanda di controparte era, pertanto, sprovvista di prova;
3) i crediti vantati, in ogni caso, erano prescritti.
In tale atto di opposizione, pertanto, chiedeva di disporre la Parte_2
sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di revocare lo stesso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 14.1.25, infine, i procedimenti riuniti venivano riservati in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Preliminarmente, si evidenzia che la parte opponente sottolineava la pendenza di un altro giudizio di opposizione a delibera assembleare (proveniente dalla riassunzione del giudizio innanzi al Giudice di Pace sopra citato), pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto le medesime delibere assembleari;
la stessa, pertanto, chiedeva di disporsi la riunione tra i due procedimenti.
Orbene, dall'esame degli atti introduttivi del presente giudizio e di quello del giudizio RG 6943/22, pendente innanzi all'intestato Tribunale, IV Sezione civile,
Giudice dott.ssa Pisciotta, si rileva come non si tratti di due giudizi connessi, poiché la domanda riconvenzionale proposta da nel presente giudizio è Parte_1
esattamente la stessa rispetto a quella pendente innanzi alla dott.ssa Pisciotta.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 Conseguentemente, alcuna riunione può essere disposta ed il presente giudizio, essendo stato attivato per primo, va definito nel merito, applicandosi la disposizione di cui all'art. 39 cpc.
Tanto premesso, la domanda riconvenzionale proposta da è Parte_1
fondata e trova accoglimento.
Ritiene, invero, il Tribunale, richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 6735/20, che il comproprietario abbia diritto ad essere autonomamente convocato. La mancata convocazione di Parte_1
determina, pertanto, l'annullabilità della delibera stessa.
E' appena il caso di precisare che l'impugnazione è tempestiva, in quanto proposta nei trenta giorni dalla conoscenza legale dei verbali assembleari relativi alle delibere impugnate, conoscenza che coincide con la notifica del decreto ingiuntivo opposto
(non avendo avuto precedentemente la notifica dei verbali Parte_1
assembleari).
In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , Parte_1
pertanto, vengono annullate le delibere assembleari del 22.12.2015; 13.10.2016;
11.7.2018 e 4.8.2020.
Il predetto annullamento travolge integralmente le delibere, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto, che aveva a fondamento le predette delibere, va revocato nei confronti di entrambi gli opponenti.
Ogni ulteriore motivo di opposizione risulta assorbito dalla predetta decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5 (valore fino a 26.000,00 euro), ridotti del 50%, stante l'assenza di significative questioni in fatto o diritto.
Si dispone l'attribuzione in favore dell'avv. Amedeo Sorge.
Non si riconosce, invece, l'attribuzione richiesta sia dall'avv. Migliardi (costituitosi in sostituzione dell'avv. Di Masi), poiché il compenso che spetta alla parte è unitario, con la conseguenza dell'impossibilità di attribuire lo stesso solo in parte ad uno dei difensori.
Non trova, infine, accoglimento la domanda di cui all'art. 96 cpc proposta da
, non risultando che il Condominio abbia agito in mala fede o colpa Parte_1
grave.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Manuela Robustella, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1)in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , Parte_1
annulla le delibere assembleari adottate dal Condominio opposto in data
22.12.2015; 13.10.2016; 11.7.2018 e 4.8.2020;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 7977/20 emesso dal Tribunale di Napoli;
3) rigetta la domanda ex art. 96 cpc proposta da;
Parte_1
4) condanna il CONDOMINIO VIA FIRENZE 71 NAPOLI al pagamento delle spese di lite sostenute da , che liquida in euro 145,50 per spese ed euro Parte_1
2.538,50 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Amedeo Sorge;
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 6 5) condanna il CONDOMINIO VIA FIRENZE 71 NAPOLI al pagamento delle spese di lite sostenute da , che liquida in euro 145,50 per spese ed euro Parte_2
2.538,50 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli in data 24/04/2025
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
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