Articolo 1960 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1959Articolo 1961
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9 ottobre 2010
Art. 1960. Imbarco di iscritti e di militari in congedo della Marina militare su navi battenti bandiera estera 1. Gli iscritti nelle note preparatorie o nelle liste della leva di mare e i militari in congedo della Marina militare, per potersi imbarcare su navi battenti bandiera estera, devono ottenere il nulla osta delle autorita' marittime.
2. Le Capitanerie di porto, in Patria, e le autorita' consolari, all'estero, possono rilasciare, per delega del Ministro della difesa, permessi d'imbarco su navi di bandiera estera.
3. I permessi di cui al comma 2 hanno la durata di due anni e sono rinnovabili.
4. Le autorita' che rilasciano o rinnovano il nulla osta comunicano alle competenti Capitanerie di porto le notizie relative al rilascio o al rinnovo del nulla osta stesso, nonche' il domicilio, la residenza o il recapito della famiglia degli interessati.
5. I militari in congedo del Corpo degli equipaggi militari marittimi che non si imbarcano entro sei mesi dalla data di concessione del permesso devono darne comunicazione all'autorita' che ha rilasciato il nulla osta.
6. A coloro che violano le disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2094.
7. Si applica l'articolo 1958 ad eccezione del comma 5.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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