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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/04/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 3055/2021 R.G.,
TRA
Parte_1
, Parte_2
Rappresentati e difesi dall'avv. Ombretta Renzo, procuratore domiciliatario;
- appellanti -
CONTRO
Controparte_1
E
[...] Controparte_2
, Controparte_3
Rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di procuratore domiciliatario;
CP_3
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e nella qualità Parte_2 di legale rappresentante della società proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 1849/21 R.S. del 05.3.2021 con cui il Giudice di Pace di aveva CP_3 respinto l'opposizione dagli stessi proposta avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n.
3060/Ru dell'11.02.2019 emessa dall' deducendone Controparte_3
l'illegittimità per difetto di motivazione e per la violazione degli artt. 111 cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. del c.p.c., l'inesistenza della violazione contestata ex art. 19 co. 1 D.Lgs
374/1990, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., la sussistenza del principio di affidamento, oltre che per la riduzione della sanzione comminata.
Con comparsa depositata in data 19.10.2021 si è costituito in giudizio l' appellato CP_3
al fine di resistere al gravame.
Con ordinanza del 24.11.2022 il Tribunale ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio onde “Acquisire la documentazione integrale inerente la autorizzazione doganale rilasciata a nonché valutare la conformità e/o difformità di quanto assentito Parte_3 dall' il 03/06/2015 e le opere individuate nel verbale di contestazione del Controparte_1
10/09/18 ed asseritamente prive di autorizzazione”.
All'esito del deposito dell'elaborato, il 23.4.2024 ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che, sebbene la motivazione della sentenza impugnata meriti di essere in questa sede integrata, l'appello non possa trovare accoglimento.
La norma di cui all'art. 19 D.Lgs 374/90 (oggi art.7 D.Lgs 141/2024) vieta in prossimità della linea doganale di “… eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti”, a prescindere quindi dalla loro precarietà e/o amovibilità, se rischiano di impedire od ostacolare la vigilanza della zona da parte degli organi a ciò deputati, a fini di salvaguardia della pubblica sicurezza:
“L'art.19, d.l. 8 novembre 1990 n. 374, rubricato "Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale", nel vietare l'esecuzione di costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti in prossimità della linea doganale, prevede in caso di violazione del divieto come unica conseguenza la comminatoria, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa di importo da un decimo all'intero valore del manufatto illegittimamente costruito.”, Consiglio di Stato sez. IV, 19/02/2015, n. 838.
Orbene, evidenziato che nel ricorso introduttivo di primo grado gli opponenti non hanno contestato né la prossimità alla linea doganale delle opere rilevate in sede di verbale di constatazione del 10.9.2018 e mai assentite, né l'insussistenza del presupposto normativo avuto riguardo alle caratteristiche dei manufatti, o l'esosità della stima delle opere propedeutica alla quantificazione della sanzione, ma solo che “…le opere sanzionate in parte
2 erano già state autorizzate ed in parte rientrano nell'edilizia libera” ed il difetto di motivazione del provvedimento opposto, va innanzitutto negata l'ammissibilità delle ragioni di opposizione formulate per la prima volta in appello ed inerenti l'insussistenza della contestata “…prossimità della linea doganale”, così come del “… l'intralcio che le opere potevano arrecare all'attività dell e l'invocata riduzione della Controparte_1
sanzione comminata: “Nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, regolato dagli articoli 22 e 23 della l. n. 689 del 1981, il giudice non può rilevare d'ufficio vizi dell'atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo, ostandovi il principio di cui all'articolo 112 c.p.c., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda”, Cassazione civile sez. II, 30/10/2020, n.24037.
Inoltre, non essendo mai stato posto in discussione da parte nemmeno degli opponenti che l'assentibilità di opere ai sensi del D.P.R. 380/2001 debba tenersi distinta dalla necessità dell'autorizzazione doganale di cui al D.Lgs 374/90, di competenza del direttore della circoscrizione doganale, merita di essere confermata la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ravvisato la sussistenza della fattispecie sanzionata, essendo espressamente previsto che l'autorizzazione di cui si discute sia necessaria per le
“…opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti”, come condivisibilmente ritenuto anche dalla Corte d'Appello di Lecce nella sentenza citata n. 423/2017 R.S..
Del resto, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado onde verificare la conformità delle n. 3 opere rilevate a quelle assentite dall' CP_1
il 03/06/2015, il Consulente, con motivazione alquanto chiara ed esaustiva,
[...]
tecnicamente corroborata e del tutto condivisa, l'ha esclusa, chiarendo che: “Quanto rilevato dall' sui luoghi oggetto del ricorso, a meno di lievi e poco significative Controparte_1 differenze nelle misure, è stato riscontrato anche dallo scrivente. In particolare, insistono sull'area dello stabilimento balneare in questione un gazebo che produce una superficie ombreggiante in pianta di 102 m2; una "pergotenda" in alluminio aggettante il gazebo adiacente al fabbricato bar- ristoro, che copre una superficie in pianta di 39 m2; un volume in aggiunta all'originario fabbricato riportato nel progetto autorizzato nel 2015, che copre una superficie di 4,76 m2. Tali opere sono oggettivamente tutte prive di autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 374/90, sebbene legittimate urbanisticamente da titoli edilizi rilasciati dall'UTC di Castrignano del Capo”.
Né può poi ipotizzarsi la sussistenza dell'obbligo del ex art. 5 co. 3 lett. e) D.P.R. CP_4
380/01 di acquisire la necessaria autorizzazione in difetto dell'istanza dell'interessato, unico gravato dall'obbligo di legge, essendo la disposizione citata evidentemente volta ad
3 accelerare i tempi del procedimento favorendo anche l'avvio di una conferenza di servizi, purchè tuttavia vi sia stato l'impulso dell'interessato, formalizzato secondo i modi disciplinati al punto 85 della Tabella A Sezione II - 1.3 allegata al D.Lgs 222/2016.
Né infine può essere invocato il legittimo affidamento del privato cittadino, difettando l'allegazione dei presupposti dell'esimente di cui all'art. 3 L. 689/81, come costantemente richiesti dalla giurisprudenza di legittimità: “Quanto alla configurabilità di un legittimo affidamento in capo al ricorrente, poiché, ai sensi dell'art. 3 della l. 24 novembre 1981, n. 689, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, l'errore sulla liceità della condotta, collegato alla buona fede, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile.
A tal fine è necessario rintracciare un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della suddetta liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore non sia suscettibile di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza
(v. Cass., 19759/2015, 16320/2010, 13610/2007, 11012/2006, 9862/2006, 5426/2006
e 11253/2004).
L'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 23019/2009)”, Cassazione civile sez. VI, 09/01/2018, n.285.
Per tutti questi motivi conclude il Tribunale per il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante in ragione della soccombenza al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, nonché di quelle occorse per la consulenza espletata ed ex art. 13 co. 1quater D.P.R. 115/02 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, …”), al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_2
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società
[...] [...]
avverso la sentenza n. 1849/21 R.S. del Giudice di Pace di Parte_1 CP_3
1) Rigetta l'appello e conferma la decisione gravata con la motivazione in questa sede ritenuta;
4 2) Condanna in proprio, in solido con al Parte_2 Parte_1
pagamento in favore dell' Controparte_5
delle spese di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 3.376,00, oltre
[...]
spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Pone definitivamente a carico degli appellanti le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate;
4) Visto l'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R. 115/02.
Lecce, 19.4.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 3055/2021 R.G.,
TRA
Parte_1
, Parte_2
Rappresentati e difesi dall'avv. Ombretta Renzo, procuratore domiciliatario;
- appellanti -
CONTRO
Controparte_1
E
[...] Controparte_2
, Controparte_3
Rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di procuratore domiciliatario;
CP_3
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e nella qualità Parte_2 di legale rappresentante della società proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 1849/21 R.S. del 05.3.2021 con cui il Giudice di Pace di aveva CP_3 respinto l'opposizione dagli stessi proposta avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n.
3060/Ru dell'11.02.2019 emessa dall' deducendone Controparte_3
l'illegittimità per difetto di motivazione e per la violazione degli artt. 111 cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. del c.p.c., l'inesistenza della violazione contestata ex art. 19 co. 1 D.Lgs
374/1990, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., la sussistenza del principio di affidamento, oltre che per la riduzione della sanzione comminata.
Con comparsa depositata in data 19.10.2021 si è costituito in giudizio l' appellato CP_3
al fine di resistere al gravame.
Con ordinanza del 24.11.2022 il Tribunale ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio onde “Acquisire la documentazione integrale inerente la autorizzazione doganale rilasciata a nonché valutare la conformità e/o difformità di quanto assentito Parte_3 dall' il 03/06/2015 e le opere individuate nel verbale di contestazione del Controparte_1
10/09/18 ed asseritamente prive di autorizzazione”.
All'esito del deposito dell'elaborato, il 23.4.2024 ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che, sebbene la motivazione della sentenza impugnata meriti di essere in questa sede integrata, l'appello non possa trovare accoglimento.
La norma di cui all'art. 19 D.Lgs 374/90 (oggi art.7 D.Lgs 141/2024) vieta in prossimità della linea doganale di “… eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti”, a prescindere quindi dalla loro precarietà e/o amovibilità, se rischiano di impedire od ostacolare la vigilanza della zona da parte degli organi a ciò deputati, a fini di salvaguardia della pubblica sicurezza:
“L'art.19, d.l. 8 novembre 1990 n. 374, rubricato "Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale", nel vietare l'esecuzione di costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti in prossimità della linea doganale, prevede in caso di violazione del divieto come unica conseguenza la comminatoria, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa di importo da un decimo all'intero valore del manufatto illegittimamente costruito.”, Consiglio di Stato sez. IV, 19/02/2015, n. 838.
Orbene, evidenziato che nel ricorso introduttivo di primo grado gli opponenti non hanno contestato né la prossimità alla linea doganale delle opere rilevate in sede di verbale di constatazione del 10.9.2018 e mai assentite, né l'insussistenza del presupposto normativo avuto riguardo alle caratteristiche dei manufatti, o l'esosità della stima delle opere propedeutica alla quantificazione della sanzione, ma solo che “…le opere sanzionate in parte
2 erano già state autorizzate ed in parte rientrano nell'edilizia libera” ed il difetto di motivazione del provvedimento opposto, va innanzitutto negata l'ammissibilità delle ragioni di opposizione formulate per la prima volta in appello ed inerenti l'insussistenza della contestata “…prossimità della linea doganale”, così come del “… l'intralcio che le opere potevano arrecare all'attività dell e l'invocata riduzione della Controparte_1
sanzione comminata: “Nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, regolato dagli articoli 22 e 23 della l. n. 689 del 1981, il giudice non può rilevare d'ufficio vizi dell'atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo, ostandovi il principio di cui all'articolo 112 c.p.c., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda”, Cassazione civile sez. II, 30/10/2020, n.24037.
Inoltre, non essendo mai stato posto in discussione da parte nemmeno degli opponenti che l'assentibilità di opere ai sensi del D.P.R. 380/2001 debba tenersi distinta dalla necessità dell'autorizzazione doganale di cui al D.Lgs 374/90, di competenza del direttore della circoscrizione doganale, merita di essere confermata la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ravvisato la sussistenza della fattispecie sanzionata, essendo espressamente previsto che l'autorizzazione di cui si discute sia necessaria per le
“…opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti”, come condivisibilmente ritenuto anche dalla Corte d'Appello di Lecce nella sentenza citata n. 423/2017 R.S..
Del resto, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado onde verificare la conformità delle n. 3 opere rilevate a quelle assentite dall' CP_1
il 03/06/2015, il Consulente, con motivazione alquanto chiara ed esaustiva,
[...]
tecnicamente corroborata e del tutto condivisa, l'ha esclusa, chiarendo che: “Quanto rilevato dall' sui luoghi oggetto del ricorso, a meno di lievi e poco significative Controparte_1 differenze nelle misure, è stato riscontrato anche dallo scrivente. In particolare, insistono sull'area dello stabilimento balneare in questione un gazebo che produce una superficie ombreggiante in pianta di 102 m2; una "pergotenda" in alluminio aggettante il gazebo adiacente al fabbricato bar- ristoro, che copre una superficie in pianta di 39 m2; un volume in aggiunta all'originario fabbricato riportato nel progetto autorizzato nel 2015, che copre una superficie di 4,76 m2. Tali opere sono oggettivamente tutte prive di autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 374/90, sebbene legittimate urbanisticamente da titoli edilizi rilasciati dall'UTC di Castrignano del Capo”.
Né può poi ipotizzarsi la sussistenza dell'obbligo del ex art. 5 co. 3 lett. e) D.P.R. CP_4
380/01 di acquisire la necessaria autorizzazione in difetto dell'istanza dell'interessato, unico gravato dall'obbligo di legge, essendo la disposizione citata evidentemente volta ad
3 accelerare i tempi del procedimento favorendo anche l'avvio di una conferenza di servizi, purchè tuttavia vi sia stato l'impulso dell'interessato, formalizzato secondo i modi disciplinati al punto 85 della Tabella A Sezione II - 1.3 allegata al D.Lgs 222/2016.
Né infine può essere invocato il legittimo affidamento del privato cittadino, difettando l'allegazione dei presupposti dell'esimente di cui all'art. 3 L. 689/81, come costantemente richiesti dalla giurisprudenza di legittimità: “Quanto alla configurabilità di un legittimo affidamento in capo al ricorrente, poiché, ai sensi dell'art. 3 della l. 24 novembre 1981, n. 689, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, l'errore sulla liceità della condotta, collegato alla buona fede, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile.
A tal fine è necessario rintracciare un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della suddetta liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore non sia suscettibile di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza
(v. Cass., 19759/2015, 16320/2010, 13610/2007, 11012/2006, 9862/2006, 5426/2006
e 11253/2004).
L'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 23019/2009)”, Cassazione civile sez. VI, 09/01/2018, n.285.
Per tutti questi motivi conclude il Tribunale per il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante in ragione della soccombenza al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, nonché di quelle occorse per la consulenza espletata ed ex art. 13 co. 1quater D.P.R. 115/02 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, …”), al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_2
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società
[...] [...]
avverso la sentenza n. 1849/21 R.S. del Giudice di Pace di Parte_1 CP_3
1) Rigetta l'appello e conferma la decisione gravata con la motivazione in questa sede ritenuta;
4 2) Condanna in proprio, in solido con al Parte_2 Parte_1
pagamento in favore dell' Controparte_5
delle spese di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 3.376,00, oltre
[...]
spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Pone definitivamente a carico degli appellanti le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate;
4) Visto l'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R. 115/02.
Lecce, 19.4.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
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