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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 3184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3184 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 5962 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
P.IVA_1
Con l'Avv. LI CAUSI JOHN Parte_2
CONTRO
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. PROVENZANO VITO
CP_2 con gli avvocati Adriana Giovanna Rizzo e Mara Grazia
Sparacino resistente –
O g g e t t o: opposizione ad intimazione di pagamento
All'esito dell'udienza del 26.06.2025, tenutasi nella modalità della trattazione scritta ha depositato nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n° 296 2021
9004008322/000 avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 596
2015 0004958544/000.
Condanna e CP_2 Controparte_3
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di
[...] lite quantificate in euro 1.900.00 oltre spese generali, IVA e
CPA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. John G.
A. Li Causi, antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.06.2022 il ricorrente, come in epigrafe indicato, convenne in giudizio innanzi a questo tribunale l' e l'ente riscossore proponendo opposizione CP_2 avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2021
9004008322/000 avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 596
2015 0004958544/000.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per diversi motivi, tra cui rappresentava la pendenza di altra causa avanti il
Tribunale di Palermo R.g. n. 2300/2020 avente ad oggetto la questione inerente la rituale notifica dello stesso AVA oggetto dell'intimazione oggi impugnata.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituivano in giudizio l'ente previdenziale e l'ente di riscossione contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto
La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 26.06.2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note ai sensi dell'art 127 ter cpc, sulle conclusioni di cui in atti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso merita di essere accolto.
Ritiene questo giudice, una volta sinteticamente esposte le domande, eccezioni e difese delle parti, di esaminare in primis la questione relativa alla sentenza intervenuta nelle more del giudizio avente ad oggetto l'ava impugnato che veniva annullato.
Sul punto si osserva che, stante la natura dell'intimazione di pagamento (equiparabile ad atto di precetto) l'ente riscossore non può emettere una seconda intimazione di pagamento per un avviso di addebito già inserito in altra intimazione di pagamento sottoposta a scrutinio del Tribunale a seguito di impugnazione (tanto più se sia intervenuto provvedimento di sospensione del ruolo) a meno che il ricorso non sia stato rigettato o non sia stato dichiarato inammissibile o improponibile.
Tuttavia, nel caso in esame, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data antecedente alla Sentenza richiamata nelle note depositate dal ricorrente, ma in pendenza di giudizio.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento n° 296 2021
9004008322/000 avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 596
2015 0004958544/000 si appalesa illegittima.
Pertanto, pur risultando che tale sentenza è stata impugnata, in ogni caso, quando in due procedimenti tra le stesse parti si discute lo stesso rapporto giuridico, e uno di essi si è definito con sentenza (anche se non passata in giudicato), si applica il principio del giudicato interno. Conseguentemente, nel caso in esame, l'accertamento operato dalla citata sentenza n. 2689/2023, resa all'esito della causa Rg.
n. 2300/2020, (che si ricorda essere provvisoriamente esecutiva) preclude che nell'ambito del presente giudizio possa valutarsi in maniera diversa l'avvenuta prescrizione dell'avviso di addebito n° 596 2015 0004958544/000 e, dunque, la fondatezza o meno della pretesa creditoria oggetto dell'intimazione opposta.
In termini conclusivi, dunque, il ricorso merita di essere accolto.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto del fatto che in pendenza di giudizio non si poteva e doveva notificare una nuova intimazione di pagamento, vanno poste a carico dei convenuti e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in dispositivo.
Così deciso all'esito dell'udienza del 26.06.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta.
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 5962 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
P.IVA_1
Con l'Avv. LI CAUSI JOHN Parte_2
CONTRO
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. PROVENZANO VITO
CP_2 con gli avvocati Adriana Giovanna Rizzo e Mara Grazia
Sparacino resistente –
O g g e t t o: opposizione ad intimazione di pagamento
All'esito dell'udienza del 26.06.2025, tenutasi nella modalità della trattazione scritta ha depositato nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n° 296 2021
9004008322/000 avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 596
2015 0004958544/000.
Condanna e CP_2 Controparte_3
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di
[...] lite quantificate in euro 1.900.00 oltre spese generali, IVA e
CPA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. John G.
A. Li Causi, antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.06.2022 il ricorrente, come in epigrafe indicato, convenne in giudizio innanzi a questo tribunale l' e l'ente riscossore proponendo opposizione CP_2 avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2021
9004008322/000 avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 596
2015 0004958544/000.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per diversi motivi, tra cui rappresentava la pendenza di altra causa avanti il
Tribunale di Palermo R.g. n. 2300/2020 avente ad oggetto la questione inerente la rituale notifica dello stesso AVA oggetto dell'intimazione oggi impugnata.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituivano in giudizio l'ente previdenziale e l'ente di riscossione contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto
La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 26.06.2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note ai sensi dell'art 127 ter cpc, sulle conclusioni di cui in atti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso merita di essere accolto.
Ritiene questo giudice, una volta sinteticamente esposte le domande, eccezioni e difese delle parti, di esaminare in primis la questione relativa alla sentenza intervenuta nelle more del giudizio avente ad oggetto l'ava impugnato che veniva annullato.
Sul punto si osserva che, stante la natura dell'intimazione di pagamento (equiparabile ad atto di precetto) l'ente riscossore non può emettere una seconda intimazione di pagamento per un avviso di addebito già inserito in altra intimazione di pagamento sottoposta a scrutinio del Tribunale a seguito di impugnazione (tanto più se sia intervenuto provvedimento di sospensione del ruolo) a meno che il ricorso non sia stato rigettato o non sia stato dichiarato inammissibile o improponibile.
Tuttavia, nel caso in esame, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data antecedente alla Sentenza richiamata nelle note depositate dal ricorrente, ma in pendenza di giudizio.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento n° 296 2021
9004008322/000 avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 596
2015 0004958544/000 si appalesa illegittima.
Pertanto, pur risultando che tale sentenza è stata impugnata, in ogni caso, quando in due procedimenti tra le stesse parti si discute lo stesso rapporto giuridico, e uno di essi si è definito con sentenza (anche se non passata in giudicato), si applica il principio del giudicato interno. Conseguentemente, nel caso in esame, l'accertamento operato dalla citata sentenza n. 2689/2023, resa all'esito della causa Rg.
n. 2300/2020, (che si ricorda essere provvisoriamente esecutiva) preclude che nell'ambito del presente giudizio possa valutarsi in maniera diversa l'avvenuta prescrizione dell'avviso di addebito n° 596 2015 0004958544/000 e, dunque, la fondatezza o meno della pretesa creditoria oggetto dell'intimazione opposta.
In termini conclusivi, dunque, il ricorso merita di essere accolto.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto del fatto che in pendenza di giudizio non si poteva e doveva notificare una nuova intimazione di pagamento, vanno poste a carico dei convenuti e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in dispositivo.
Così deciso all'esito dell'udienza del 26.06.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta.
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio