Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 27/01/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00228/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00264/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 264 del 2022, proposto da
LO IV, in proprio e quale rappresentante dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Carozzo, Germano Scarafiocca, Vito Tirrito, Maria Letizia Ferretti e Matteo Pennati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandra Carozzo in Torino, c.so Vinzaglio 2;
contro
Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Alessandria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale “CN2”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Piero Giuseppe Reinaudo e Barbara Gaetano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Comune di Treiso, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa Piemonte), non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 0005023 (pratica S.U.A.P. n. 384/2021) del 3.12.2021, con il quale l’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo” ha rigettato l'istanza del ricorrente “… finalizzata ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante con utilizzo di strutture o impianti per stazionamento del pubblico […] Istallazione di attrazione su area/suolo pubblico denominata SKYMOON nel Comune di Treiso (CN), AZ RE ”;
- nonché, per quanto occorrer possa:
- del parere dell'Azienda Sanitaria Locale di LB e RA (A.S.L. “CN2” - S.Pre.S.A.L.) del 15.09.2021;
- della nota dell’A.S.L. “CN2” (S.I.A.N.) del 19.10.2021;
- del parere dell'Azienda Sanitaria Locale di LB e RA (A.S.L. “CN2” - S.Pre.S.A.L.) prot. n. IV103022017/2 del 28.10.2021;
- del parere dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA) allegato al sopra citato parere dell’A.S.L. “CN2” prot. CI 1.4.4 del 13.10.2021;
- del parere del Comando Provinciale VV.FF. di Cuneo prot. n. del 16.09.2021;
- dell’ulteriore parere del Comando Provinciale VV.FF. di Cuneo del 22.10.2021;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente;
e per la condanna
dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno subito dal ricorrente a causa del diniego sopra richiamato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”, dell’Azienda Sanitaria Locale “CN2” e del Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2024 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 03/09/2021 il sig. LO IV, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, ha presentato allo sportello unico attività produttive (SUAP) dell’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo” istanza di autorizzazione per l’attivazione dell’attrazione di spettacolo viaggiante denominata “SKYMOON” (“piattaforma sollevabile con seggiolini girevoli”) in Treiso (CN), AZ RE, dal 17.09.2021 al 3.10.2021.
Con nota del 16.09.2021 l’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo” ha comunicato al sig. IV i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, sulla base del parere negativo espresso dall’ASL “CN2” di LB e RA (S.Pre.S.A.L.).
In riscontro a tale comunicazione, il sig. IV ha presentato in sede procedimentale le proprie osservazioni con memoria del 16.09.2021, integrate in data 23.09.2021 con le osservazioni provenienti dal legale della società che ha progettato e costruito l’attrazione (“piattaforma sollevabile con seggiolini girevoli”), e ha richiesto un incontro con l’Amministrazione procedente, che è stato fissato da quest’ultima in data 12.10.2021 alla presenza dello S.Pre.S.A.L. dell’ASL “CN2” di LB e RA.
A seguito di tale incontro, con nota del 14.10.2021 l’Unione di Comuni ha inviato al sig. IV la seguente comunicazione: “ La presente, in riferimento alla pratica in oggetto meglio indicata, come da intese intercorse all’esito della riunione tenutasi presso la scrivente Amministrazione in data 12/10/2021 in accoglimento all’istanza avanzata dalla S.V., per richiedere l’integrazione del procedimento mediante la documentazione relativa all’attività che si intende porre in essere a bordo della piattaforma innalzata all’altezza di 50 mt. dal suolo, nonché dei soggetti cui tale attività sarà affidata […] ”.
Con nota del 2.11.2021 l’Unione di Comuni ha sollecitato il deposito della documentazione richiesta con la precedente nota e ha trasmesso al sig. IV gli ulteriori pareri acquisiti successivamente alla riunione tenutasi in data 12.10.2021, ed in particolare, i pareri del Servizio igiene alimenti e nutrizione (SIAN) dell’ASL “CN2” di LB e RA, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, di ARPA Piemonte e dello S.Pre.S.A.L. dell’ASL “CN2” di LB e RA.
Con nota del 17.11.2021 l’Unione di Comuni ha comunicato al sig. IV, ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, “ …che dalle risultanze istruttorie sono emersi motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione, in aggiunta e approfondimento rispetto alle problematiche già evidenziate con la nota di preavviso di diniego prot.n. 3876 trasmessa via pec in data 16/09/2021. Si fa riferimento ai pareri acquisiti dal S.I.A.N. A.S.L. CN2, VV.F. Comando Provinciale Cuneo, ARPA Piemonte, S.Pre.S.A.L A.S.L. CN2 che si allegano alla presente formandone parte integrante. Si evidenzia inoltre, quale ulteriore motivo ostativo all’accoglimento della Vs. istanza, la mancata integrazione documentale, già richiesta con la nota prot.n. 4302 del 14/10/2021 e sollecitata alla S.V. entro il termine del 09/11/2021, come fissato dalla nota prot. n. 4503 del 02/11/2021 [ … ]” .
Con provvedimento prot. n. 0005023 (pratica S.U.A.P. n. 384/2021) del 3.12.2021 l’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”, sulla scorta dei pareri ostativi acquisiti in sede procedimentale, ha rigettato l'istanza del ricorrente “… finalizzata ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante con utilizzo di strutture o impianti per stazionamento del pubblico […] Istallazione di attrazione su area/suolo pubblico denominata SKYMOON nel Comune di Treiso (CN) ”.
Avverso tale provvedimento e i relativi pareri endoprocedimentali, il sig. LO IV, in proprio e quale rappresentante dell’omonima impresa individuale, ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale, chiedendo il loro annullamento e la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno.
Si sono costituiti in giudizio l’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”, l’Azienda Sanitaria Locale “CN2” e il Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo resistendo al ricorso.
All’udienza pubblica del 30 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, l’Unione di Comuni ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto il provvedimento impugnato costituirebbe un atto strettamente vincolato alle valutazioni tecniche rese dagli enti competenti che si sono espressi nell’ambito del procedimento.
L’eccezione è infondata.
Il ricorrente ha correttamente impugnato il provvedimento emanato dall’Unione di Comuni quale atto conclusivo del procedimento e lesivo della sua posizione giuridica. Non rileva, sotto il profilo dell’impugnabilità dell’atto e dell’ammissibilità del ricorso, che il suo contenuto risulti o meno vincolato ai pareri tecnici endoprocedimentali che sono stati espressi da altre pubbliche amministrazioni.
Superata l’eccezione preliminare, deve essere esaminato il merito del ricorso.
2. Con il primo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato in quanto fondato sul parere di un ente, lo S.Pre.S.A.L. dell’ASL “CN2” di LB e RA, che non avrebbe avuto competenza nel caso di specie, non essendo stato previsto l’impiego di lavoratori dipendenti sulla piattaforma durante l’attività di spettacolo viaggiante (la quale sarebbe stata svolta direttamente dal ricorrente) e non risultando quindi applicabile la collegata normativa sulla sicurezza dei lavoratori dipendenti di cui al d.lgs. n. 81/2008.
Il motivo è infondato.
Occorre innanzitutto rilevare, come osservato nella difesa dell’ASL, che sulla base della stessa documentazione allegata dal ricorrente all’istanza (ed in particolare della “relazione tecnica asseverata”, cfr. doc. 1 Unione di Comuni), risulta, da un lato, la previsione, nell’ambito della capienza massima dell’attrazione, di n. 4 unità di personale di bordo (oltre a 22 avventori), in assenza della specificazione che l’attività sarebbe stata gestita solamente dallo stesso ricorrente (circostanza non emergente né dall’istanza né dalle osservazioni ex art. 10 bis l. n. 241/1990), e dall’altro lato, l’indicazione che “ Il posizionamento e la messa in esercizio dell’attrazione sarà effettuata nel rispetto di tutta la vigente normativa, con particolare riferimento a: […] D.Lgs 81/2008, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” […] ”.
In ogni caso, la disciplina del testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro trova applicazione, salve le specifiche discipline previste per le diverse tipologie di lavoratori, “… a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati… ” (art. 3. comma 4, d.lgs. n. 81/2008) e la “ La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco… ” (art. 13, comma 1).
Più in generale, si deve comunque rilevare che l’aspetto della sicurezza dell’attrazione, non solo con riguardo ai lavoratori ma anche con riguardo agli avventori, assume carattere prioritario nell’ambito del procedimento relativo alla richiesta di autorizzazione all’installazione della stessa sul suolo comunale, ed in relazione a tale aspetto l’Amministrazione procedente ha acquisito, oltre al parere dell’ASL, anche quello dell’Arpa - Dipartimento rischi fisici e tecnologici e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
3. Con il secondo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge sostenendo che, anche laddove si ritenesse applicabile il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008), la materia non sarebbe disciplinata dall’allegato VI di tale testo normativo, richiamato nei pareri dell’ASL (S.Pre.S.A.L.) e dell’Arpa Piemonte, ma solamente dal Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 (rubricato “Cantieri temporanei e mobili), il cui ambito di applicazione è espressamente esteso dall’art. 88, comma 2 bis , alle “manifestazioni fieristiche”.
Il motivo è infondato.
Ad avviso del Collegio, la circostanza che il predetto art. 88, comma 2 bis , d.lgs. n. 81/2008 estenda alle manifestazioni fieristiche le disposizioni specifiche in materia di sicurezza dei lavoratori dettate per i cantieri temporanei o mobili non esclude di per sè l’applicabilità al caso di specie né della disciplina generale del d.lgs. n. 81/2008 (cfr., tra gli altri, artt. 24 e 71) né dell’allegato VI “ Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro ”, nelle cui premesse si legge “ Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente ”, senza che vengano indicate specifiche esclusioni.
4. Con il terzo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge e del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 30 giugno 2020 (con il quale è stata inserita la “piattaforma sollevabile con seggiolini girevoli” nell’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all’art. 4 l. n. 337/1968), nonché per difetto di istruttoria.
In particolare, il ricorrente sostiene che la valutazione dell’Amministrazione procedente, e degli enti che hanno espresso i pareri ostativi in sede procedimentale (Arpa e Asl), si fonderebbe sull’errato presupposto di considerare la piattaforma sollevabile e l’autogrù non unitariamente ma come due strutture distinte e, di conseguenza, di valutare la funzione e la finalità propria di ciascuna di esse in modo separato, senza tenere conto dell’iscrizione dell’“attrazione” nel relativo elenco ministeriale e della sua registrazione a seguito del parere favorevole della Commissione comunale di vigilanza del Comune di Melara.
Anche tale motivo risulta infondato.
Risulta dagli atti di causa e da quanto riferito dalle parti nel giudizio che, per l’esercizio dell’attrazione “piattaforma sollevabile con seggiolini girevoli”, viene utilizzata di volta in volta, a seconda del luogo e dell’evento, una autogrù noleggiata per l’occasione. In particolare, nel caso di specie sarebbe stata utilizzata un’autogrù, marca “Liebherr” - modello “1200/1 LTM”, noleggiata dal ricorrente da una società di LB proprietaria del mezzo.
Risulta inoltre dagli atti, ed in particolare dal libretto di istruzioni della predetta autogrù (marca “Liebherr” - modello “1200/1 LTM”), che quest’ultima “… non è predisposta per il trasporto di persone. È vietato trasportare persone sul carico sollevato. PERICOLO: Il trasporto di persone con il carico o con i mezzi di presa del carico è proibito. Sussiste il pericolo di incidenti ” (cfr. documento prodotto dall’Asl, punto 4.2. delle istruzioni per l’uso e la manutenzione del mezzo).
Ciò considerato e tenuto conto che l’unica componente specificamente progettata e costruita con la finalità di “attrazione di spettacolo viaggiante” è la “piattaforma sollevabile con seggiolini girevoli”, ad avviso del Collegio, a fronte di uno specifico divieto di utilizzo per il trasposto di persone imposto dal costruttore della autogrù per motivi di sicurezza, deve esservi un accertamento tecnico che consenta di superare il predetto divieto di utilizzo e che attesti espressamente la sicurezza, per il trasporto di persone, di tutte le autogrù aventi specifiche caratteristiche o di una autogrù in particolare, qualora abbinate alla piattaforma in questione.
Tale accertamento tecnico non è tuttavia ricavabile dalla documentazione depositata in sede procedimentale:
- né dal parere della Commissione comunale di vigilanza del Comune di Melara che non contiene alcuna motivazione sull’aspetto di tutela della sicurezza in esame (cfr. doc. 14 ricorrente);
- né dal provvedimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che parimenti non contiene alcuna motivazione sull’aspetto di tutela della sicurezza in esame (cfr. docc. 24, pag. 101 e seg., e 29 ricorrente);
- né dal “libretto dell’attività” (“Log book”, cfr. doc. 15 ricorrente) sottoposto alla Commissione comunale di vigilanza del Comune di Melara e richiamato nelle difese del ricorrente, atteso che in tale documento vengono indicati i sistemi di sicurezza che il sistema di sollevamento deve possedere ma non viene indicato quale sistema di sollevamento deve essere utilizzato né viene in alcun modo affrontato il problema della sicurezza del sollevamento di persone da parte di una macchina il cui utilizzo è limitato dal costruttore al sollevamento di cose;
- né dal verbale di collaudo del 11.08.2020, nel quale si afferma espressamente che “…si collaudano le strutture portanti dell’attrazione data dalla sola navicella senza la gru ed i cavi di sostegno in quanto la gru ed i cavi di sostegno possono variare di volta in volta in corrispondenza dell’uso locale e specifico dell’attrazione “piattaforma sollevabile con seggiolini girevole ” (cfr. doc. 24 Unione di Comuni, cfr. all. 7 della pec depositata).
Per tali motivi, ad avviso del Collegio, non si può ritenere irragionevole e illegittima la decisione dell’Amministrazione, fondata sui pareri tecnici espressi dalle Autorità competenti e volta a dare prevalenza alle ragioni di sicurezza.
5. La riconosciuta legittimità di tali ragioni di sicurezza espresse nei pareri dell’Asl e dell’Arpa, di per sé sole idonee a sorreggere il provvedimento impugnato, implica l’assorbimento dell’ulteriore censura, articolata nel quarto motivo di ricorso, riguardante il piano di emergenza incendi e l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti.
Ed infatti, “ In tema di atto plurimotivato la giurisprudenza, (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione I, parere n. 11/2023), ha stabilito che "per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse; con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento", sicché "il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze" (cfr., di questa Sezione, pareri n. 357/2022 e n. 205/2022, nonché sentenze Sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6114 e Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403, 13 settembre 2018, n. 5362, 3 settembre 2003, n. 437"; così anche Consiglio di Stato, Sezione V, 17 settembre 2019, n. 6190) (Cons. di Stato, sent. n. 3480/2024).
6. Non essendo stata riscontrata l’illegittimità del provvedimento impugnato sulla base delle censure proposte dal ricorrente, deve essere conseguentemente rigettata anche la connessa domanda risarcitoria proposta.
7. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
8. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità della normativa applicabile alla controversia e della peculiarità della vicenda di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Pietro Buzano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro Buzano | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO