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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 20/12/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 571/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Labianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 571/2024 promossa da:
, nella qualità di amministratore unico della ditta “Auto Demolizione Palma”, con Parte_1 sede a Piazza Armerina, via Leonardo Gebbia, P.I. , elettivamente domiciliato a P.IVA_1
Piazza Armerina (EN) nella via Torquato Tasso n. 35, presso lo studio dell'Avv. Gianna Lo Fermo,
ATTORE
Contro
(già ) in persona del Controparte_1 Controparte_2
Commissario Straordinario p.t., con sede a Piazza Garibaldi n. 2, c.f. CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato a Piazza Armerina, nella P.zza Falcone e Borsellino n. 2, presso lo studio del difensore OS AN
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 16.12.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato, esponeva che, Parte_1 in data 27.05.2024, gli erano stati notificati ad istanza del (già Controparte_1
), in persona del Commissario Straordinario p.t., il titolo esecutivo Controparte_2
(costituito da sentenza 501/2021 emessa in data 29.06.2021 e pubblicata in data 03.08.2021 dal
Tribunale di Enna, all'esito del procedimento R.G. n. 1094/2016) ed atto di precetto, per l'importo di € 9.798,91.
All'uopo, esponeva:
- che, con la sentenza di cui sopra, era stato condannato al pagamento della somma di euro di €
130.645,72, in ragione delle 130 sanzioni amministrative comminate, oltre spese legali pari ad €
6.400,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- che la sentenza era stata impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta (n. 55/2022
R.G. CA), con contestuale istanza di sospensione;
- che la Corte adita, con ordinanza del 07.11.2022, in accoglimento dell'istanza inibitoria formulata dall'appellante, aveva sospeso l'efficacia esecutiva della superiore sentenza;
- che l'azione esecutiva era stata intrapresa per il recupero delle spese legali cui era stato condannato con la sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado;
- che il non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata, Controparte_1 poiché il titolo esecutivo (sentenza 501/2021 emessa in data 29.06.2021 e pubblicata il
03.08.2021 dal Tribunale di Enna, all'esito del procedimento R.G. n. 1094/2016) era stato sospeso nella sua interezza con ordinanza del 07.11.2022;
- che la superiore sospensione era stata comunicata dalla Corte di Appello di Caltanissetta al
, per esso al procuratore e difensore costituito avv. Katia Gloria Controparte_1
(doc. 3/4/5);
- che il titolo esecutivo allo stato era inesistente ed, in ogni caso, inidoneo a fondare l'esecuzione perché sospeso;
- che l'atto di precetto si appalesava, inoltre, nullo e/o inefficace perché era assente il verbale di deliberazione dell'Ente opposto che autorizzasse ad intentare il giudizio, nemmeno menzionato nell'atto;
- che in ogni caso i conteggi erano erronei perché nella somma di € 8.883,20 (spese da sentenza
€ 6.400,00, oltre il 15% oltre oneri accessori come per legge ossia IVA e CPA), non si comprendeva quale aliquota IVA fosse stata applicata e se andasse realmente conteggiata;
Tanto premesso, chiedeva che venisse dichiarato inefficace, invalido e/o nullo l'atto di precetto proposto in assenza del titolo esecutivo, perché sospeso;
nel merito, dichiarare nullo, invalido ed inefficace l'atto di precetto e dichiarare che il Comunale di non aveva diritto Controparte_1 CP_1 di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
che il creditore istante fosse al pagamento delle spese e compensi di lite da distrarsi in favore del presente procuratore pagina 2 di 4 antistatario anche a titolo di lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, da distrarsi in favore del presente procuratore antistatario.
Ritualmente notificato l'atto introduttivo, il rimaneva Controparte_1 contumace.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
16.12.2025, dove è stata decisa.
Diritto.
L'opposizione è fondata.
Va premesso che la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 31 luglio 2002, n. 11378; Cass. 29 aprile 2004, n. 8217; Cass. 16 gennaio 2006, n. 709; Cass. 3 settembre 2007, n. 18539; Cass., ord. 1 agosto 2008, n. 20925; Cass. 20 luglio 2011, n. 15965; Cass. 18 gennaio 2012, n. 689) ha reiteratamente affermato che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non determina l'improcedibilità dell'azione esecutiva, ma soltanto la sospensione del processo esecutivo (tra le ultime: Cass., ord. 13 giugno 2008, n. 15909; Cass., ord. 19 marzo 2012, n. 4345).
Infatti, a differenza della caducazione del titolo esecutivo in sè considerato (ipotesi in cui esso è posto nel nulla da una pronuncia successiva di riforma o annullamento nel corso del medesimo processo;
per il caso in cui quest'ultima, a sua volta, sia caducata, vedi, tra le ultime e sia pure con divergente identificazione degli effetti: Cass. 7 febbraio 2013, n. 2955, e Cass. 12 febbraio
2013, n. 3280) e della cd. trasformazione del titolo (ipotesi in cui ad un titolo esecutivo si sostituisce altro, per contenuto o quantità diversi, nello sviluppo del processo: sulla quale v., per tutte, Cass. 18 aprile 2012, n. 6072), la semplice sospensione della esecutività di quello, soprattutto quando è fisiologica estrinsecazione dei poteri dei giudici negli sviluppi dello stesso grado di giudizio o di quelli di impugnazione, non determina il venir meno del titolo nella sua intrinseca natura e funzione di accertamento della sussistenza di un credito (certo, liquido ed esigibile, secondo la classica definizione dell'art. 474 cod. proc. civ.), ma incide esclusivamente sulla sua efficacia esecutiva, cioè sulla sua estrinseca idoneità a fondare - nel concorso di requisiti praticamente formali - un processo esecutivo.
Tanto giustifica la persistenza ontologica dell'accertamento del credito, la quale, a sua volta, sorregge idoneamente, finchè sussiste, ogni atto esecutivo già compiuto;
ma al contempo esige che il venir meno, anch'esso temporaneo e provvisorio e quale si ricollega alla sospensione appunto di essa, della sola efficacia esecutiva dell'accertamento stesso non possa avere gli effetti definitivi ed irreversibili di travolgimento ex tunc del processo esecutivo legittimamente iniziato e proseguito fino alla sospensione.
Pertanto, unica soluzione coerente in un sistema costruito sul diritto di conseguire ed azionare un titolo esecutivo giudiziale provvisorio, in quanto ancora sub iudice, è quella di fondare la legittimità del processo esecutivo azionato sulla sua base sol che l'esecutività sussista al momento del suo inizio e permanga via via nel suo sviluppo, ma condizionandone la prosecuzione al pagina 3 di 4 concreto regime di esecutività che quel titolo, purchè rimanga tale e non sia caducato in sè e per sè come riconoscimento del credito azionato, via via possieda nel corso del processo di cognizione in cui si è formato e può divenire definitivo.
Tuttavia, nella specie, il creditore ha azionato il titolo esecutivo e il precetto (nel 2024) dopo la disposta sospensione ad opera della Corte di Appello in data 7.11.2022; sicchè, non può dirsi che la sospensione sia intervenuta dopo che il creditore aveva legittimamente azionato il titolo esecutivo: pertanto, la sospensione dell'esecutività del titolo esecutivo determinava l'automatica impossibilità di procedere ad esecuzione, essendo il titolo sospeso nella sua interezza.
In altri termini, se l'eventuale, sopravvenuta sospensione dell'esecutività del titolo posta a fondamento di quella, una volta sottoposta al giudice dell'esecuzione e da lui apprezzata e riscontrata, costituisce il venir meno del presupposto di legittimità della prosecuzione della procedura e comporta necessariamente il riconoscimento - peraltro a lui pur sempre istituzionalmente riservato - della sospensione operante ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ., nella specie la procedura non poteva neppure essere iniziata per via della sospensione esterna del titolo esecutivo.
Sicchè l'opposizione va accolta.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo, con distrazione a favore del procuratore di parte attrice opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte del nei confronti dell'opponente sulla base Controparte_1 del precetto azionato;
Condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano 2.540,00, oltre € 237,00 per esborsi, i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario spese generali.
Enna, 20 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Gaetano Labianca
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Labianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 571/2024 promossa da:
, nella qualità di amministratore unico della ditta “Auto Demolizione Palma”, con Parte_1 sede a Piazza Armerina, via Leonardo Gebbia, P.I. , elettivamente domiciliato a P.IVA_1
Piazza Armerina (EN) nella via Torquato Tasso n. 35, presso lo studio dell'Avv. Gianna Lo Fermo,
ATTORE
Contro
(già ) in persona del Controparte_1 Controparte_2
Commissario Straordinario p.t., con sede a Piazza Garibaldi n. 2, c.f. CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato a Piazza Armerina, nella P.zza Falcone e Borsellino n. 2, presso lo studio del difensore OS AN
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 16.12.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato, esponeva che, Parte_1 in data 27.05.2024, gli erano stati notificati ad istanza del (già Controparte_1
), in persona del Commissario Straordinario p.t., il titolo esecutivo Controparte_2
(costituito da sentenza 501/2021 emessa in data 29.06.2021 e pubblicata in data 03.08.2021 dal
Tribunale di Enna, all'esito del procedimento R.G. n. 1094/2016) ed atto di precetto, per l'importo di € 9.798,91.
All'uopo, esponeva:
- che, con la sentenza di cui sopra, era stato condannato al pagamento della somma di euro di €
130.645,72, in ragione delle 130 sanzioni amministrative comminate, oltre spese legali pari ad €
6.400,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- che la sentenza era stata impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta (n. 55/2022
R.G. CA), con contestuale istanza di sospensione;
- che la Corte adita, con ordinanza del 07.11.2022, in accoglimento dell'istanza inibitoria formulata dall'appellante, aveva sospeso l'efficacia esecutiva della superiore sentenza;
- che l'azione esecutiva era stata intrapresa per il recupero delle spese legali cui era stato condannato con la sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado;
- che il non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata, Controparte_1 poiché il titolo esecutivo (sentenza 501/2021 emessa in data 29.06.2021 e pubblicata il
03.08.2021 dal Tribunale di Enna, all'esito del procedimento R.G. n. 1094/2016) era stato sospeso nella sua interezza con ordinanza del 07.11.2022;
- che la superiore sospensione era stata comunicata dalla Corte di Appello di Caltanissetta al
, per esso al procuratore e difensore costituito avv. Katia Gloria Controparte_1
(doc. 3/4/5);
- che il titolo esecutivo allo stato era inesistente ed, in ogni caso, inidoneo a fondare l'esecuzione perché sospeso;
- che l'atto di precetto si appalesava, inoltre, nullo e/o inefficace perché era assente il verbale di deliberazione dell'Ente opposto che autorizzasse ad intentare il giudizio, nemmeno menzionato nell'atto;
- che in ogni caso i conteggi erano erronei perché nella somma di € 8.883,20 (spese da sentenza
€ 6.400,00, oltre il 15% oltre oneri accessori come per legge ossia IVA e CPA), non si comprendeva quale aliquota IVA fosse stata applicata e se andasse realmente conteggiata;
Tanto premesso, chiedeva che venisse dichiarato inefficace, invalido e/o nullo l'atto di precetto proposto in assenza del titolo esecutivo, perché sospeso;
nel merito, dichiarare nullo, invalido ed inefficace l'atto di precetto e dichiarare che il Comunale di non aveva diritto Controparte_1 CP_1 di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
che il creditore istante fosse al pagamento delle spese e compensi di lite da distrarsi in favore del presente procuratore pagina 2 di 4 antistatario anche a titolo di lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, da distrarsi in favore del presente procuratore antistatario.
Ritualmente notificato l'atto introduttivo, il rimaneva Controparte_1 contumace.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
16.12.2025, dove è stata decisa.
Diritto.
L'opposizione è fondata.
Va premesso che la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 31 luglio 2002, n. 11378; Cass. 29 aprile 2004, n. 8217; Cass. 16 gennaio 2006, n. 709; Cass. 3 settembre 2007, n. 18539; Cass., ord. 1 agosto 2008, n. 20925; Cass. 20 luglio 2011, n. 15965; Cass. 18 gennaio 2012, n. 689) ha reiteratamente affermato che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non determina l'improcedibilità dell'azione esecutiva, ma soltanto la sospensione del processo esecutivo (tra le ultime: Cass., ord. 13 giugno 2008, n. 15909; Cass., ord. 19 marzo 2012, n. 4345).
Infatti, a differenza della caducazione del titolo esecutivo in sè considerato (ipotesi in cui esso è posto nel nulla da una pronuncia successiva di riforma o annullamento nel corso del medesimo processo;
per il caso in cui quest'ultima, a sua volta, sia caducata, vedi, tra le ultime e sia pure con divergente identificazione degli effetti: Cass. 7 febbraio 2013, n. 2955, e Cass. 12 febbraio
2013, n. 3280) e della cd. trasformazione del titolo (ipotesi in cui ad un titolo esecutivo si sostituisce altro, per contenuto o quantità diversi, nello sviluppo del processo: sulla quale v., per tutte, Cass. 18 aprile 2012, n. 6072), la semplice sospensione della esecutività di quello, soprattutto quando è fisiologica estrinsecazione dei poteri dei giudici negli sviluppi dello stesso grado di giudizio o di quelli di impugnazione, non determina il venir meno del titolo nella sua intrinseca natura e funzione di accertamento della sussistenza di un credito (certo, liquido ed esigibile, secondo la classica definizione dell'art. 474 cod. proc. civ.), ma incide esclusivamente sulla sua efficacia esecutiva, cioè sulla sua estrinseca idoneità a fondare - nel concorso di requisiti praticamente formali - un processo esecutivo.
Tanto giustifica la persistenza ontologica dell'accertamento del credito, la quale, a sua volta, sorregge idoneamente, finchè sussiste, ogni atto esecutivo già compiuto;
ma al contempo esige che il venir meno, anch'esso temporaneo e provvisorio e quale si ricollega alla sospensione appunto di essa, della sola efficacia esecutiva dell'accertamento stesso non possa avere gli effetti definitivi ed irreversibili di travolgimento ex tunc del processo esecutivo legittimamente iniziato e proseguito fino alla sospensione.
Pertanto, unica soluzione coerente in un sistema costruito sul diritto di conseguire ed azionare un titolo esecutivo giudiziale provvisorio, in quanto ancora sub iudice, è quella di fondare la legittimità del processo esecutivo azionato sulla sua base sol che l'esecutività sussista al momento del suo inizio e permanga via via nel suo sviluppo, ma condizionandone la prosecuzione al pagina 3 di 4 concreto regime di esecutività che quel titolo, purchè rimanga tale e non sia caducato in sè e per sè come riconoscimento del credito azionato, via via possieda nel corso del processo di cognizione in cui si è formato e può divenire definitivo.
Tuttavia, nella specie, il creditore ha azionato il titolo esecutivo e il precetto (nel 2024) dopo la disposta sospensione ad opera della Corte di Appello in data 7.11.2022; sicchè, non può dirsi che la sospensione sia intervenuta dopo che il creditore aveva legittimamente azionato il titolo esecutivo: pertanto, la sospensione dell'esecutività del titolo esecutivo determinava l'automatica impossibilità di procedere ad esecuzione, essendo il titolo sospeso nella sua interezza.
In altri termini, se l'eventuale, sopravvenuta sospensione dell'esecutività del titolo posta a fondamento di quella, una volta sottoposta al giudice dell'esecuzione e da lui apprezzata e riscontrata, costituisce il venir meno del presupposto di legittimità della prosecuzione della procedura e comporta necessariamente il riconoscimento - peraltro a lui pur sempre istituzionalmente riservato - della sospensione operante ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ., nella specie la procedura non poteva neppure essere iniziata per via della sospensione esterna del titolo esecutivo.
Sicchè l'opposizione va accolta.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo, con distrazione a favore del procuratore di parte attrice opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte del nei confronti dell'opponente sulla base Controparte_1 del precetto azionato;
Condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano 2.540,00, oltre € 237,00 per esborsi, i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario spese generali.
Enna, 20 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Gaetano Labianca
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