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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10651 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 904/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 18 novembre 2025 alle ore 12.32 innanzi al giudice RO GO, assistita dall'addetta al processo LU OV, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Vincenzo Fusaro per delega dell'avv. VARONE TERESA;
per parte convenuta l'avv. Maietta per delega dell'avv. Piscitelli;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori delle parti concludono riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
RO GO
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RO GO, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 904/2023 promossa da:
Il Tribunale, nella persona del giudice RO GO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 904/2023 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Pigna n.76 presso lo studio dell'avv. Teresa Varone, c.f.: dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
- ATTRICE
E in persona del legale rappr.te p.t., P.I. Controparte_1 P.IVA_1
elett.te dom.ta in Caserta (CE) alla via Fulvio Renella n. 88 presso lo studio dell'avv. Lucia
Piscitelli, c.f.: dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in CodiceFiscale_3
calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA
E
, residente in [...]. Controparte_2
-CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio , in qualità Parte_1 Controparte_2 di conducente del veicolo Citroen tg. KAGE119, e l' Controparte_3
in persona del l.r.p.t., il quanto il predetto veicolo risultava assicurato con un'impresa di assicurazione straniera, chiedendone, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente di quest'ultimo, la condanna, in solido, al risarcimento delle lesioni patite in occasione del sinistro verificatosi in data 21.06.2021 alle ore 17.00 circa, in Giugliano (NA) alla via Innamorati allorquando, mentre attraversava la strada, servendosi delle strisce pedonali, veniva investita dalla predetta autovettura, riportando un' “infrazione del terzo medio-disale del sacro e avvallamento della limitante superiore di D12 ed L2 verosimilmente per esiti fratturativi”, come certificato dal pronto soccorso dell'ospedale ASL Napoli 2 Nord dove veniva trasportata successivamente al sinistro, cui seguivano postumi permanenti.
in persona del l.r.p.t., in qualità di impresa di assicurazione Controparte_1 incaricata della gestione del sinistro dall ha spiegato Controparte_3 intervento volontario ex art. 105 c.p.c., eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del d. lgs. n. 209 del 2005,
e, nel merito, ha contestato il verificarsi del fatto tenuto conto che, dalle indagini presso il
Casellario Centrale Infortuni e la banca dati sinistri dell' il codice fiscale dell'attrice è CP_4 risultato collegato, in qualità di danneggiato, ad altre due precedenti ricorrenze sinistrose, verificatesi in Napoli l'una in data 29.08.2011 e l'altra in data 30.09.11, nonché a ben 26 ricorrenze sinistrose verificatesi dal 2008 al 2021, nelle quali la controparte compare nelle diverse vesti di “responsabile” (7 sinistri), “danneggiato” (17 sinistri) e “testimone” (2 sinistri), inoltre, contestata la misura del risarcimento preteso, ha concluso chiedendo dichiararsi l'improcedibilità della domanda ed, in subordine, rigettarla ed, in via ulteriormente subordinata, riconoscere il concorso di colpa dell'attrice.
, anche se regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_2
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e con l'escussione di un teste di parte attrice.
In via pregiudiziale va dichiarata la procedibilità della domanda per il previo espletamento del procedimento di negoziazione assistita.
pagina 3 di 8 Venendo al merito, giova premettere che l'attore ha esperito l'azione diretta di risarcimento del danno nei confronti dell' , ai sensi degli artt. 125 e 126 del d. lgs. n. Controparte_3
209 del 2005, in quanto ha dedotto di aver subito danni dalla circolazione in Italia di veicoli a motore immatricolati all'estero.
Infatti, ai sensi dell'art. 125, comma 5, del d. lgs. n. 209 del 2005 l Controparte_3
provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione, cagionati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore immatricolati all'estero, nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), e cioè quando si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
nei casi di cui al comma 3, lettera c), e cioè quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di pagina
5 di 8 assicurazione estero ed accettata dall' ; nelle ipotesi di cui al Controparte_3
comma 4 quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.
Tale disciplina risponde ad una duplice esigenza:<< da un lato, quella di non rallentare i traffici commerciali e gli spostamenti delle persone, esigenza che sarebbe frustrata se si dovesse imporre al veicolo straniero, una volta varcato il confine, l'obbligo di assicurarsi nonostante la polizza della r.c.a. sia stata già stipulata nel Paese di provenienza;
dall'altro, l'esigenza di non rendere onerosa o complicata per le vittime la tutela dei propri diritti, come avverrebbe se il danneggiato dovesse chiedere il risarcimento dei danni ad un assicuratore straniero, privo di rappresentanti in Italia.
Il sistema è basato sulla contemporanea esistenza, in tutti i Paesi aderenti, degli "uffici nazionali", altrimenti denominati , i quali sono persone giuridiche il cui compito è CP_5 quello di risarcire le vittime di sinistri avvenuti nel Paese dove essi hanno sede, causati da veicoli immatricolati in altri Paesi, salva rivalsa nei confronti dell'assicuratore responsabile.
pagina 4 di 8 L è il bureau nazionale italiano, il quale ha (tra l'altro) il CP_3 Controparte_6
compito di liquidare il risarcimento dovuto al soggetto danneggiato in Italia da un veicolo con targa straniera (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., 10/03/2016, n. 4669).
In punto di diritto, giova premettere che in tema di circolazione stradale, l'art. 2054, comma 1,
c.c. stabilisce che < danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno>>.
La norma prevede una presunzione di colpa a carico del conducente che non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la verificazione del sinistro, la ricostruzione della dinamica dello stesso con l'allegazione e la prova della condotta colpevole dell'asserito danneggiante, l'evento dannoso lamentato ed il nesso di causalità, cd. materiale, tra la condotta denunciata e l'evento lamentato;
inoltre, il danneggiato deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il l'evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano
“conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
Tuttavia, l'art. 2054, comma 1, c.c. consente al danneggiante di liberarsi della responsabilità provando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e cioè, non solo di essersi uniformato alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza ma di aver compiuto una manovra di emergenza per evitare il sinistro e che ci nonostante si sia verificato lo stesso o che, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra di emergenza era impossibile.
L'eventuale accertamento della condotta colposa del danneggiato non esclude la responsabilità del conducente del veicolo ma, al più, è funzionale all'affermazione di una corresponsabilità in ordine alla quale occorre accertare il prevalente apporto causale colposo del danneggiato o del conducente del veicolo, così che all'altro sarà legittimamente imputabile la residua area di responsabilità, a meno che quest'ultimo non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, nei termini sopra chiariti.
Pertanto, in caso di investimento di pedone, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, l'accertamento del comportamento colposo del pedone pagina 5 di 8 investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando che procedeva regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza e che non vi
è stata alcuna possibilità di evitare l'investimento per aver il pedone tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di prevenirne tempestivamente i movimenti, come nel caso in cui il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
28/03/2022, n. 9856 e Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 25/01/2024, n. 2433). Contr L'allegazione e la prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'
è contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
Ebbene, nel caso di specie, l'attrice ha dedotto di essere stata investita dal conducente dell'autovettura tg. KAGE119 marchio Citroen mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, in Giugliano (NA) alla via Innamorati.
Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, l'attrice non ha assolto all'onere assertivo, corollario indefettibile dell'onere probatorio, sulla stessa incombente in ordine alla precisa dinamica del fatto dato che non ha specificato le circostanze antecedenti e successive al sinistro (ad es. a che altezza della predetta via è avvenuto, la provenienza del veicolo investitore, le modalità dell'impatto, se avvenuto con la parte anteriore, laterale o posteriore del veicolo investitore, il modello e il colore dell'auto), precludendo, in tal modo, non solo di comprendere come sia avvenuto ma anche di valutare la compatibilità dei danni lamentati con le modalità dell'urto.
Alla genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione consegue la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda che comporta il rigetto della stessa.
Tuttavia, pur a voler ritenere compiutamente descritta la dinamica del sinistro, il verificarsi dello stesso, in mancanza di rilievi svolti dalle autorità competenti, nella specie, è affidato alle dichiarazioni dell'unico teste escusso, , le cui dichiarazioni non valgono a Testimone_1
supplire al difetto assertivo in cui è incorsa l'attrice atteso che le risultanze istruttorie non pagina 6 di 8 svolgono una funzione integrativa della domanda ma solo probatoria di un impianto allegatorio che deve essere compiutamente rappresentato nell'atto di citazione in cui le allegazioni, che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria, non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte ma devono includere anche la descrizione di tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quale comportamento gli venga imputato.
In ragione di quanto esposto la domanda va rigettata.
In virtù del principio della soccombenza, condanna al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore della in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri minimi (tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto) previsti dal D.M. 55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 52.001 ,00 euro e 260.000,00 euro e, tenuto conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ( il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e le memorie di replica).
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, nonché di , Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. rigetta la domanda;
3. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, che si liquidano in 5.988,00 Controparte_1
euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. nulla sulle spese nei confronti di . Controparte_2
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 18/11/2025
pagina 7 di 8 Il giudice
RO GO
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 18 novembre 2025 alle ore 12.32 innanzi al giudice RO GO, assistita dall'addetta al processo LU OV, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Vincenzo Fusaro per delega dell'avv. VARONE TERESA;
per parte convenuta l'avv. Maietta per delega dell'avv. Piscitelli;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori delle parti concludono riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
RO GO
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RO GO, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 904/2023 promossa da:
Il Tribunale, nella persona del giudice RO GO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 904/2023 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Pigna n.76 presso lo studio dell'avv. Teresa Varone, c.f.: dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
- ATTRICE
E in persona del legale rappr.te p.t., P.I. Controparte_1 P.IVA_1
elett.te dom.ta in Caserta (CE) alla via Fulvio Renella n. 88 presso lo studio dell'avv. Lucia
Piscitelli, c.f.: dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in CodiceFiscale_3
calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA
E
, residente in [...]. Controparte_2
-CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio , in qualità Parte_1 Controparte_2 di conducente del veicolo Citroen tg. KAGE119, e l' Controparte_3
in persona del l.r.p.t., il quanto il predetto veicolo risultava assicurato con un'impresa di assicurazione straniera, chiedendone, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente di quest'ultimo, la condanna, in solido, al risarcimento delle lesioni patite in occasione del sinistro verificatosi in data 21.06.2021 alle ore 17.00 circa, in Giugliano (NA) alla via Innamorati allorquando, mentre attraversava la strada, servendosi delle strisce pedonali, veniva investita dalla predetta autovettura, riportando un' “infrazione del terzo medio-disale del sacro e avvallamento della limitante superiore di D12 ed L2 verosimilmente per esiti fratturativi”, come certificato dal pronto soccorso dell'ospedale ASL Napoli 2 Nord dove veniva trasportata successivamente al sinistro, cui seguivano postumi permanenti.
in persona del l.r.p.t., in qualità di impresa di assicurazione Controparte_1 incaricata della gestione del sinistro dall ha spiegato Controparte_3 intervento volontario ex art. 105 c.p.c., eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del d. lgs. n. 209 del 2005,
e, nel merito, ha contestato il verificarsi del fatto tenuto conto che, dalle indagini presso il
Casellario Centrale Infortuni e la banca dati sinistri dell' il codice fiscale dell'attrice è CP_4 risultato collegato, in qualità di danneggiato, ad altre due precedenti ricorrenze sinistrose, verificatesi in Napoli l'una in data 29.08.2011 e l'altra in data 30.09.11, nonché a ben 26 ricorrenze sinistrose verificatesi dal 2008 al 2021, nelle quali la controparte compare nelle diverse vesti di “responsabile” (7 sinistri), “danneggiato” (17 sinistri) e “testimone” (2 sinistri), inoltre, contestata la misura del risarcimento preteso, ha concluso chiedendo dichiararsi l'improcedibilità della domanda ed, in subordine, rigettarla ed, in via ulteriormente subordinata, riconoscere il concorso di colpa dell'attrice.
, anche se regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_2
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e con l'escussione di un teste di parte attrice.
In via pregiudiziale va dichiarata la procedibilità della domanda per il previo espletamento del procedimento di negoziazione assistita.
pagina 3 di 8 Venendo al merito, giova premettere che l'attore ha esperito l'azione diretta di risarcimento del danno nei confronti dell' , ai sensi degli artt. 125 e 126 del d. lgs. n. Controparte_3
209 del 2005, in quanto ha dedotto di aver subito danni dalla circolazione in Italia di veicoli a motore immatricolati all'estero.
Infatti, ai sensi dell'art. 125, comma 5, del d. lgs. n. 209 del 2005 l Controparte_3
provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione, cagionati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore immatricolati all'estero, nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), e cioè quando si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
nei casi di cui al comma 3, lettera c), e cioè quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di pagina
5 di 8 assicurazione estero ed accettata dall' ; nelle ipotesi di cui al Controparte_3
comma 4 quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.
Tale disciplina risponde ad una duplice esigenza:<< da un lato, quella di non rallentare i traffici commerciali e gli spostamenti delle persone, esigenza che sarebbe frustrata se si dovesse imporre al veicolo straniero, una volta varcato il confine, l'obbligo di assicurarsi nonostante la polizza della r.c.a. sia stata già stipulata nel Paese di provenienza;
dall'altro, l'esigenza di non rendere onerosa o complicata per le vittime la tutela dei propri diritti, come avverrebbe se il danneggiato dovesse chiedere il risarcimento dei danni ad un assicuratore straniero, privo di rappresentanti in Italia.
Il sistema è basato sulla contemporanea esistenza, in tutti i Paesi aderenti, degli "uffici nazionali", altrimenti denominati , i quali sono persone giuridiche il cui compito è CP_5 quello di risarcire le vittime di sinistri avvenuti nel Paese dove essi hanno sede, causati da veicoli immatricolati in altri Paesi, salva rivalsa nei confronti dell'assicuratore responsabile.
pagina 4 di 8 L è il bureau nazionale italiano, il quale ha (tra l'altro) il CP_3 Controparte_6
compito di liquidare il risarcimento dovuto al soggetto danneggiato in Italia da un veicolo con targa straniera (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., 10/03/2016, n. 4669).
In punto di diritto, giova premettere che in tema di circolazione stradale, l'art. 2054, comma 1,
c.c. stabilisce che < danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno>>.
La norma prevede una presunzione di colpa a carico del conducente che non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la verificazione del sinistro, la ricostruzione della dinamica dello stesso con l'allegazione e la prova della condotta colpevole dell'asserito danneggiante, l'evento dannoso lamentato ed il nesso di causalità, cd. materiale, tra la condotta denunciata e l'evento lamentato;
inoltre, il danneggiato deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il l'evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano
“conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
Tuttavia, l'art. 2054, comma 1, c.c. consente al danneggiante di liberarsi della responsabilità provando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e cioè, non solo di essersi uniformato alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza ma di aver compiuto una manovra di emergenza per evitare il sinistro e che ci nonostante si sia verificato lo stesso o che, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra di emergenza era impossibile.
L'eventuale accertamento della condotta colposa del danneggiato non esclude la responsabilità del conducente del veicolo ma, al più, è funzionale all'affermazione di una corresponsabilità in ordine alla quale occorre accertare il prevalente apporto causale colposo del danneggiato o del conducente del veicolo, così che all'altro sarà legittimamente imputabile la residua area di responsabilità, a meno che quest'ultimo non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, nei termini sopra chiariti.
Pertanto, in caso di investimento di pedone, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, l'accertamento del comportamento colposo del pedone pagina 5 di 8 investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando che procedeva regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza e che non vi
è stata alcuna possibilità di evitare l'investimento per aver il pedone tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di prevenirne tempestivamente i movimenti, come nel caso in cui il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
28/03/2022, n. 9856 e Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 25/01/2024, n. 2433). Contr L'allegazione e la prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'
è contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
Ebbene, nel caso di specie, l'attrice ha dedotto di essere stata investita dal conducente dell'autovettura tg. KAGE119 marchio Citroen mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, in Giugliano (NA) alla via Innamorati.
Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, l'attrice non ha assolto all'onere assertivo, corollario indefettibile dell'onere probatorio, sulla stessa incombente in ordine alla precisa dinamica del fatto dato che non ha specificato le circostanze antecedenti e successive al sinistro (ad es. a che altezza della predetta via è avvenuto, la provenienza del veicolo investitore, le modalità dell'impatto, se avvenuto con la parte anteriore, laterale o posteriore del veicolo investitore, il modello e il colore dell'auto), precludendo, in tal modo, non solo di comprendere come sia avvenuto ma anche di valutare la compatibilità dei danni lamentati con le modalità dell'urto.
Alla genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione consegue la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda che comporta il rigetto della stessa.
Tuttavia, pur a voler ritenere compiutamente descritta la dinamica del sinistro, il verificarsi dello stesso, in mancanza di rilievi svolti dalle autorità competenti, nella specie, è affidato alle dichiarazioni dell'unico teste escusso, , le cui dichiarazioni non valgono a Testimone_1
supplire al difetto assertivo in cui è incorsa l'attrice atteso che le risultanze istruttorie non pagina 6 di 8 svolgono una funzione integrativa della domanda ma solo probatoria di un impianto allegatorio che deve essere compiutamente rappresentato nell'atto di citazione in cui le allegazioni, che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria, non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte ma devono includere anche la descrizione di tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quale comportamento gli venga imputato.
In ragione di quanto esposto la domanda va rigettata.
In virtù del principio della soccombenza, condanna al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore della in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri minimi (tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto) previsti dal D.M. 55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 52.001 ,00 euro e 260.000,00 euro e, tenuto conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ( il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e le memorie di replica).
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, nonché di , Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. rigetta la domanda;
3. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, che si liquidano in 5.988,00 Controparte_1
euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. nulla sulle spese nei confronti di . Controparte_2
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 18/11/2025
pagina 7 di 8 Il giudice
RO GO
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