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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/12/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 47/2022 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 47/2022 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 24.06.2025 vertente tra
, con sede legale in Siena (SI) Piazza Salimbeni n. 3, Parte_1
C.F. , in persona del Responsabile di Struttura di Terzo Livello con funzione Legale P.IVA_1 della Banca, munito dei necessari poteri di rappresentanza giusta delibera del CDA del 27 maggio
2021 e della conseguente procura speciale ai rogiti Dott. Notaio in in data Persona_1 Pt_1
15 giugno 2021 (Rep. n. 40124/Racc. n.20466), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito C.F._1 in Messina (ME) via San Filippo Bianchi n. 48.
Appellante e
nato a [...] il [...] e residente in S. RC CP_1
d'AL (ME) Via Risorgimento n. 3, C.F. , e , nato a C.F._2 CP_2
S. RC d'AL (ME) il 03.07.1960 ed ivi residente in [...], C.F.
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Di Pietro (C.F. C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale sito in C.F._4 Messina (ME) corso Cavour n. 48.
Appellati
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 879/2021 emessa e pubblicata dal Tribunale di Patti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in data 26.11.2021, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 759/2014
R.G. in materia di “ risarcimento danni da responsabilità precontrattuale”.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante:
“…1) In via preliminare dichiarare l'ammissibilità della presente impugnazione;
2) In accoglimento del presente appello, respinta ogni contraria istanza e difesa, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto accertare e dichiarare ai sensi degli articoli 1337 e 2043 c.c.
l'esclusiva responsabilità dei signori e nell'interruzione ingiustificata CP_2 CP_1 delle trattative intercorse tra le parti;
3) Per l'effetto, in accoglimento del presente appello, condannare i signori e CP_2 CP_1 al pagamento in favore della appellante della somma di € 62.774,07 a titolo di
[...] Pt_1 risarcimento del danno subito, oltre interessi alla data del pagamento, ovvero, in subordine, dalla data della domanda al soddisfo;
4) condannare gli appellati al pagamento integrale delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio…”.
Per gli appellati:
“…1. Rigettare l'appello perché totalmente destituito di fondamento per le ragioni tutte esposte negli scritti di primo e secondo grado, confermando la sentenza impugnata;
2. Condannare la banca appellante al pagamento di spese e compensi di giudizio oltre le spese generali ed oneri fiscali…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23.04.2014, conveniva Parte_1 in giudizio i germani e , chiedendone la condanna, in solido, al CP_1 CP_2 pagamento della somma di € 62.774,07 pretesa a titolo di risarcimento del danno subito ai sensi degli art. 1337 e 2043 c.c., in ragione della rottura ingiustificata delle trattative finalizzate alla conclusione di un atto di transazione.
Al riguardo, premetteva: - che i germani avevano depositato, in data 21.11.2011, ricorso monitorio innanzi al CP_1
Tribunale Ordinario di Patti – Sezione Distaccata di Sant'Agata Militello- al fine di ottenere il pagamento della somma di € 138.670,71, portata dal libretto matricola n. 3642312 – cat. 1 n.
500799, emesso dalla stessa banca ed intestato a , loro padre e dante causa;
. Persona_2
- che il Tribunale di Patti, in data 16.12.2011, in accoglimento della domanda monitoria, aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 311/11, provvisoriamente esecutivo, poi notificato all'attrice, unitamente all'atto di precetto, il 30.01.2012.
Ciò posto, sosteneva che il saldo riportato sul libretto era errato e che l'importo corretto era pari ad € 80.963,51, non essendo stato annotato l'addebito di € 57.667,20, relativo all'ordine di acquisto di titoli obbligazionari “BMPS 10/12 EM 54 ZC”, sottoscritto dal de cuius in data 30.06.2010 ed il cui pagamento sarebbe dovuto avvenire, per volontà di quest'ultimo, mediante addebito sul libretto di deposito n. 3642312.
Rappresentava l'istituto bancario che l'importo era stato contabilmente regolato sul rapporto digitale in data 16.07.2010, ma non annotato nel libretto, a causa della mancata presentazione del de cuius, dal 30.06.2010 in poi, allo sportello della banca attrice ai fini dell'aggiornamento.
Specificava ulteriormente che il prezzo di acquisto dei titoli in parola non era stato pagato tramite addebito nel libretto della somma di € 60.000,00 ma tramite altra diversa operazione, consistita nel prelievo dal libretto, da parte del dell'importo di € 60.000,00 e nel successivo versamento CP_1 di tale somma sul suo conto corrente n. 11033.63.
Deduceva, altresì, che i titoli acquistati dal de cuis, con le somme prelevate dal libretto, erano stati trasferiti sul” Deposito Titoli” dei legittimi eredi del Drago , che alla loro scadenza, avevano incassato il relativo controvalore.
Pertanto, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo corredato dall'atto di precetto, i funzionari della filiale di avevano contattato Parte_1 ripetutamente gli eredi , rappresentando loro l'effettivo importo portato dal libretto di CP_1 deposito n. 3642312 nonché la duplicazione della somma di euro 57.667,20 - pari al prezzo di acquisto dei titoli obbligazionari – con quella trasferita sul Deposito Titoli degli stessi eredi legittimi, e poi incassata alla scadenza.
Erano state, dunque, avviate trattative al fine di risolvere bonariamente la vicenda e gli eredi avevano espressamente manifestato la chiara e precisa volontà di transigere, tanto che lo CP_1 stesso aveva predisposto un atto di transazione, consegnato ai funzionari di CP_2 [...]
che prevedeva la formale rinuncia al decreto ingiuntivo da parte Parte_1 dei germani ed il riconoscimento da parte di Banca MPS S.p.a. dell'importo di € 2.500,00 quale contributo per spese e competenze afferenti al detto decreto ingiuntivo. Ciò nonostante, i convenuti ingiustificatamente avevano rifiutato di sottoscrivere l'atto di transazione, precedentemente sottoscritto invece dalla la quale, certa di aver raggiunto il Pt_1 definitivo accordo, aveva omesso di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo suddetto.
Più precisamente, con raccomandata datata 10.03.2012, spedita a mezzo posta il successivo
13.03.012, e pervenuta presso gli uffici di Banca MPS il 19.03.2012, i avevano manifestato CP_1 inaspettatamente la volontà di non concludere gli accordi raggiunti quando era ormai scaduto il termine per proporre l'opposizione al d.i., il quale aveva, pertanto, acquisito autorità di cosa giudicata.
Così ricostruiti i fatti di causa, la banca attrice chiedeva che, e accertata e dichiarata, ai sensi degli articoli 1337 e 2043 c.c., l'esclusiva responsabilità dei convenuti nell'interruzione ingiustificata delle trattative intercorse tra le parti, questi ultimi fossero condannati al risarcimento del danno patito quantificato in € 62.774,07 (pari alla differenza tra la maggiore somma ingiustamente corrisposta a fronte del pignoramento pari ad € 143.737,58 e quella effettivamente dovuta in ragione del corretto saldo del libretto, pari ad € 80.963,51) oltre interessi.
Integrato il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti e CP_1 [...]
, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. CP_2
Deducevano, in particolare, che non vi era alcuna prova in merito né all'operazione compiuta in data 30.06.2010 dal de cuius , ossia alla dato disposizione di acquistare titoli per Persona_2
€ 57.667,20 prelevandone il corrispettivo dal libretto bancario né all'effettivo espletamento di trattative tra le parti.
Escludevano, pertanto, la configurabilità, nel caso di specie, di alcuna ipotesi di responsabilità precontrattuale.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale ed espletamento di prova per testi.
All'udienza del 26 novembre 2021 il Tribunale di Patti, emetteva ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza oggi impugnata, la quale così statuiva:
“…Rigetta le domande attrici.
Condanna la soccombente, , al pagamento delle spese processuali Parte_1
a favore dei convenuti, e , liquidate in euro 5.635,00, oltre CP_2 CP_1 rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge…”.
Avverso la summenzionata pronuncia, rimasta Parte_1 integralmente soccombente all'esito del giudizio di prime cure, interponeva gravame con atto di appello notificato a mezzo pec in data 14.01.2022, deducendo l'illegittimità ed erroneità della decisone di prime cure.
Con comparsa di risposta depositata in data 12.05.2022 si costituivano gli appellanti CP_1 e contestando, nel merito, le deduzioni avversarie poiché infondate.
[...] CP_2
Chiedevano, pertanto, l'integrale conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante istituto bancario alla rifusione delle spese di liti anche del presente grado di giudizio.
Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.221 D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020 e succ. mod., alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, la Corte con ordinanza del 20.05.2022 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2023.
Successivamente, il procedimento transitava di altro Consigliere ed a causa del collocamento in pensione del medesimo subiva un periodo di congelamento, fino a quando veniva rimesso sul ruolo dell'odierno consigliere relatore giusto decreto presidenziale n. 6/25 del 09.01.2025.
Alla successiva udienza dell'8.04.2025, svoltasi secondo le modalità previste per la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), mediante scambio e deposito telematico di note, preso atto delle note scritte di trattazione contenenti la precisazione delle conclusioni, la Corte poneva la causa in decisione con concessione dei termini di rito.
Con successiva ordinanza del 16.04.2025, rilevato, però, che la causa era stata assunta in decisione dal collegio presieduto dal dott. Massimo Gullino, il quale era stato autorizzato ad astenersi con provvedimento presidenziale del 15.04.2025, disponeva la rimessione della causa sul ruolo per essere decisa da un collegio diversamente costituito.
Così, alla seguente udienza del 24.06.2025, svoltasi anch'essa secondo le modalità previste per la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Venendo al merito dell'impugnazione sub iudice, con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'errata valutazione da parte del giudicante di prime cure tanto dei fatti quanto delle prove offerte.
Assume che dalle prove testimoniali e documentali fornite era emersa l'evidente responsabilità, ex art. 1337 c.c., dei germani in relazione al recesso ingiustificato dalle trattative e che, CP_1 pertanto, essa attrice, contrariamente a quanto ritenuto dal primo decidente, aveva assolto in maniera puntuale l'onere , su essa incombente, di dimostrare che la condotta della controparte aveva leso la sua giustificata aspettativa di addivenire alla conclusione dell'accordo transattivo Ciò anche in considerazione del fatto che le parti, nel corso delle trattative, avevano preso in considerazione e concordato tutti gli elementi essenziali dell'accordo e che il recesso era avvenuto in maniera del tutto improvvisa.
I convenuti- prosegue l'appellante – avevano dolosamente indotto essa banca a confidare ragionevolmente nella conclusione delle trattative in corso, manifestando la precisa volontà di transigere, tanto da predisporre pure l'atto di transazione, ed avevano proseguito nelle trattative medesime fino alla scadenza del termine previsto per la proposizione dell' opposizione avverso il decreto ingiuntivo, pur avendo la precisa intenzione di non giungere al perfezionamento delle stesse.
Invero, solo con comunicazione del 10.03.2012 , spedita in data 13.03.2012, era stata manifestata la volontà di interrompere i negoziati e di demandare all' ogni statuizione in merito” CP_3
Sussistendo, quindi, la prova dell'evidente legittimo affidamento nella conclusione delle trattative, del recesso ingiustificato da parte dei germani e del conseguente danno sofferto da essa CP_1
– che, proponendo l' opposizione avverso il decreto ingiuntivo ingiustamente ottenuto dai Pt_1
avrebbe evitato di pagare l'ulteriore somma di € 62.774,07 –, palese risultava la violazione CP_1 del dovere di correttezza e buona fede perpetrata dai predetti e finalizzata unicamente a far acquisire definitività al titolo illegittimamente ottenuto.
2.- Con il secondo motivo di doglianza, svolto sotto la rubrica “errata valutazione di diritto” , parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo decidente aveva affermato che , in ogni caso, anche a voler ritenere provata la pendenza delle dedotte trattative e, conseguentemente, dell'aspettativa della banca circa la conclusione dell'accordo ,”tale circostanza non faceva venire meno l'onere della Banca di proporre, anche durante le trattative, entro i termini di legge, l'opposizione al decreto ingiuntivo, al fine di provare la minor somma, rispetto a quella risultante dal decreto dovuta ai clienti…”.
A sostegno delle proprie lagnanze, ribadisce che, attesi i buoni rapporti da sempre intrattenuti con e la serietà delle trattative intercorse con gli eredi in ordine alla definizione Persona_2 bonaria della controversia, già formalizzata in atto predisposto dallo stesso , la CP_2 manifestazione della volontà di interrompere gli accordi raggiunti e “demandare alla competente
A.G. ogni statuizione in merito” era stata resa nota solo con comunicazione datata 10.03.2012, spedita il 13.03.2012, quando già scaduto il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo.
Pertanto, afferma Banca MPS S.p.a., nessun comportamento negligente poteva essere ad essa addebitato in tal senso, tenuto conto del repentino mutamento della volontà dei germani di CP_1 non formalizzare l'accordo raggiunto, cui era conseguita la formazione del giudicato.
§
3.-Con il terzo motivo di gravame, anch'esso svolto sotto la rubrica “errata valutazione di diritto”, l'appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui il primo decidente aveva ricondotto il danno alla condotta negligente della banca, che prima aveva omesso di registrare l'addebito ed in seguito consentito il passaggio in giudicato del D.I., omettendo di proporre l'opposizione nei termini di legge.
In proposito, rappresenta che l'addebito di € 57.667,20, relativo all'ordine di acquisto di titoli sottoscritto dal de cuis in data 30.06.2010, non era stato annotato nel libretto ma contabilmente regolato sul rapporto digitale in data 16.07.2010, cioè al momento dell'effettiva esecuzione dell'ordine in precedenza impartito.
Precisa che il in data 30.6.2010 aveva formulato specifico ordine di acquisto dei titoli CP_1 obbligazionari in questione, il cui prezzo, per espressa volontà del medesimo, sarebbe stato pagato mediate addebito sul libretto di deposito matricola n.3642312 (deposito n.9685-1 500799) a lui intestato.
Poiché l'addebito sarebbe stato annotato in data successiva all'ordine, essa banca aveva provveduto ad inoltrare la disposizione del cliente ed a contabilizzare il pagamento una volta eseguito l'acquisto dei titoli, mentre l'annotazione dell' operazione di addebito sarebbe dovuta avvenire alla successiva presentazione del libretto presso lo sportello della circostanza mai Pt_1 verificatasi.
L'appellante, a sostegno di tale modus operandi, richiama , oltre che consolidate prassi bancarie, evidenti ragioni tecniche, ravvisabili nella conoscenza dell'importo esatto dell'addebito solo in data successiva all'esecuzione dell'ordine di acquisto.
Rappresenta , infine, che l'omessa opposizione al decreto ingiuntivo, come in precedenza spiegato, era dipesa esclusivamente dall'affidamento riposto nell'atto di transazione redatto e consegnato dal ai funzionari della Banca, autorizzato dai competenti organi e, quindi, CP_2 sottoscritto dal Direttore Sostituto dell'Area Territoriale Sicilia e Calabria della Banca - come tale legale rappresentante della Banca -, in attesa della firma dei germani . CP_1
§ 4.- Con il quarto motivo di gravame , l'appellante impugna il capo di sentenza relativo alle spese, assumendo che la corretta valutazione delle prove offerte avrebbe dovuto condurre all'accoglimento delle domande.
Sulla scorta dei suesposti motivi d'appello chiede che, in Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza, e conseguente accoglimento delle odierne doglianze, venga dichiarata la responsabilità degli odierni appellati e per l'ingiustificata CP_1 CP_2 interruzione delle trattative intercorse tra le parti ai sensi degli artt. 1337 e 2043 c.c., con conseguente condannare degli stessi al pagamento della somma di € 62.774,07 a titolo di risarcimento del danno subito, oltre interessi alla data del pagamento, ovvero, in subordine, dalla data della domanda al soddisfo.Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
§
5.-Le argomentazioni su cui si basano le doglianze dell'appellante risultano specificamente contestate dagli appellati, i quali ribadiscono la mancanza di prova circa l'avvio delle trattative, avuto riguardo, per un verso, al mancato riferimento alla loro pendenza nella nota trasmessa dalla banca in 7.03.2012, priva di qualsiasi intento compositivo;
per altro verso, all'inammissibilità della prova testimoniale ex artt. 2722 e 1835 c.c., già eccepita in primo grado.
Contestano la dedotta predisposizione da parte dell'avv. dell'atto transattivo e CP_2 ribadiscono che, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca circa la tempestiva comunicazione dell'erronea mancata annotazione dell'addebito sul libretto del de cuius, la stessa non aveva dato alcun riscontro alle reiterate richieste, formulate da essi eredi precedentemente al deposito del ricorso monitorio al fine di avere contezza della tipologia e della consistenza di rapporti bancari in essere tra il padre e l'istituto di credito, né aveva formulato contestazione alcuna a fronte della notifica del decreto ingiuntivo.
§
6.- Così riassunte le argomentazioni difensive delle parti, ritiene la Corte che i motivi d'appello possano essere esaminati congiuntamente in ragione della loro logica connessione, tutti muovendo dall'assunto secondo cui avrebbe assolto in maniera Parte_1 puntuale l'onere di dimostrare che la condotta della controparte aveva leso la giustificata aspettativa di addivenire alla conclusione dell'accordo transattivo, arrecandole un presunto danno quantificato in € 62.774,07.
Giova premettere, in punto di diritto, che la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. (c.d. “culpa in contrahendo") è configurabile in tutti i casi in cui un soggetto, nel corso delle trattative con i terzi, abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza anch'esso è tenuto, nell'ambito del rispetto dei doveri primari garantiti dagli artt. 1175 e 1375 c.c.
Come correttamente ritenuto anche dal primo giudicante, la regola posta dall'art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso, ed implica il dovere, per le parti, di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto.
In particolare, per quanto di specifico rilievo in questa sede, il recesso ingiustificato dalle trattative
è sindacabile, ai sensi dell'art . 1337 c.c., ove il soggetto sia venuto meno ai doveri di buona fede, correttezza, lealtà e diligenza, in rapporto anche all'affidamento ingenerato nel privato circa il perfezionamento del contratto, a prescindere dalle ragioni che abbiano indotto il primo ad interrompere le trattative o a rifiutare la conclusione nel contratto.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ravvisa la violazione del dovere precontrattuale di buona fede nell'ipotesi del recesso senza giusta causa da trattative che siano giunte ad uno stadio evolutivo tale da generare nell'altro contraente un legittimo affidamento circa la conclusione del contratto
(Cass. Civ. n. 1786/2015; Cass. Civ. n. 1051/2012; Cass. Civ. n. 11438/2004; Cass. Civ. n.
8723/2004; Cass. Civ. n. 1632/2000; Cass. Civ. n. 5830/1999; Cass. Civ. n. 430/1981; Cass. Civ.
n. 5610/1980).
In proposito, è stato precisato che l'affidamento circa la conclusione del contratto può ritenersi ragionevole e giustificato quando sussistano elementi oggettivi che facciano ritenere serie le trattative, per capacità delle parti, durata e stato della contrattazione e per la considerazione degli elementi essenziali del contratto da concludere, mentre il recesso è privo di giusta causa quando non sia determinato dalla modifica dell'altrui proposta negoziale o avvenga in malafede (Cass. Civ.
n. 7768/2007; Cass. Civ. n. 5920/1985) o sia comunque privo di ragionevole giustificazione (Cass.
Civ. n. 12147/2002; Cass. Civ. n. 6629/1986).
“Non è sufficiente allegare la mera esistenza di contatti o scambi informali: occorre la prova di una fase negoziale giunta a uno stadio avanzato, tale da far sorgere nella parte un legittimo affidamento incolpevole circa la conclusione del contratto”. (Cass. Civ., sez. III, 21.07.2015, n.
15260)
Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove non inficiato da omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ( Cass.civ.n. 34510/2021;n. 7545/2016; n.11243/2003;
1632/2000)
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, si è poi osservato in via generale che “La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art.
1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede l'onere della prova che il proprio comportamento corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esuli dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua” (Cass. Civ. n.27262/2023; n. 24738/2019).
Così richiamati i principi giurisprudenziali regolatori della materia de qua , condivisibile risulta la valutazione del primo decidente, non consentendo l'esame del compendio probatorio acquisito in atti di ritenere provata l'esistenza di trattative effettive - ossia di un processo negoziale serio e definito nei suoi elementi essenziali – né la sussistenza di una condotta dolosa o colpevole degli appellati, posta in violazione del dovere di correttezza nella loro conduzione.
Al contrario, la condotta della – consistita, dapprima, nella mancata annotazione Pt_1 dell'addebito relativo all'acquisto dei titoli (ricondotta, ora, a prassi bancarie;
ora, alla mancata presentazione del libretto da parte del titolare) e, successivamente, nell'inerzia processuale, che ha consentito il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo – appare quale causa diretta ed esclusiva del pregiudizio lamentato.
Nel caso di specie, la appellante ha fondato la propria pretesa: Pt_1
- sulla produzione della bozza di atto di transazione, asseritamente predisposta dall'avv.
e sottoscritta unicamente da Banca MPS S.p.a.; CP_2
- sulle dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti e , i quali avevano riferito Tes_1 Tes_2 dell'esistenza di trattative, nel corso delle quali il predetto aveva predisposto un testo CP_1 di accordo transattivo, che aveva ricevuto l'autorizzazione da parte dei competenti organi dell'istituto ma che i non avevano sottoscritto, determinando l'ingiustificata rottura CP_1 delle trattative.
Tale ricostruzione , come rettamente affermato dal primo decidente, non risulta, però, sufficientemente dimostrata.
In primo luogo, non può trascurarsi che la bozza di transazione non risulta sottoscritta dai CP_1 né, tantomeno, risulta dimostrata la sua trasmissione formale dall'una all'altra parte contraente.
Mette conto, altresì, evidenziare che detto atto , al più, potrebbe costituire prova dell'esistenza di un accordo di massima, mancando elementi minimi, quali la data, il riferimento alla corrispondenza eventualmente intercorsa o l'indicazione di eventuali termini di accettazione, utili ad individuare la presenza di una fase preparatoria o di puntuazione del contratto.
In secondo luogo, ritiene la Corte che le testimonianze dei due funzionari della banca (
[...]
e ) non abbiano superato la soglia di specificità Testimone_3 Testimone_4 ed attendibilità richiesta per la prova di un fatto costitutivo dell'altrui responsabilità.
Al riguardo, deve, anzitutto, rilevarsi che, contrariamente all'assunto degli appellati, l 'incapacità
a testimoniare, sorgendo quando il testimone è titolare di un interesse giuridico, personale e concreto che giustificherebbe una sua legittima partecipazione al giudizio, non colpisce un funzionario di banca solo perché è un dipendente dell'istituto.
Un interesse di mero fatto o riflesso, come ad esempio la responsabilità per l'operazione, non è, infatti, sufficiente a determinarne l'incapacità.
In tal senso, basti richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “I dipendenti bancari non sono incapaci a testimoniare perché questi avrebbero un interesse solo riflesso a una determinata soluzione della causa, che non li legittimerebbe a partecipare al giudizio promosso dal cliente, in quanto l'esito di questo, di per sé, non è idoneo ad arrecare ad essi alcun pregiudizio” (Cass. Civ. SS.UU. n. 26724/2007)
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità della prova perché assunta in violazione del degli artt.2722 e 1835 c.c., risultando in contrasto con il dato documentale, ossia le annotazioni registrate sul libretto. .
Giova chiarire, in proposito, che la riproposizione in questa sede dell'eccezione de qua non richiedeva la formulazione di appello incidentale, posto che il primo decidente non ha rigettato l'eccezione medesima , sulla quale, per vero, non si è soffermato, limitandosi ad accennare
“all'incapacità a testimoniare dei testi escussi, come eccepita dai convenuti “ed alla loro
“eventuale inattendibilità (per avere essi un interesse- quantomeno indiretto- circa i fatti esposti, in quanto implicanti una loro eventuale responsabilità circa la mancata tempestiva annotazione della posta passiva sul libretto del de cuius)”
Da tale passaggio argomentativo – che è l'unico che riguarda la valutazione della prova testimoniale- si ricava che il Tribunale non ha esaminato né rigettato l'eccezione di inammissibilità su cui insistono gli appellati, di guisa che la riproposizione in questa sede non richiedeva la formulazione di appello incidentale.
Va, inoltre, evidenziato che dagli atti del giudizio di primo grado emerge che gli allora convenuti, in assolvimento dell'onere su essi gravante al cospetto della ritenuta violazione dei limiti di ammissibilità , non solo hanno, innanzitutto, eccepito l'inammissibilità della prova (v. memoria datata 6.11.2015) ma, all'udienza del 12.05.2016, destinata alla relativa assunzione (v verbale), hanno dapprima chiesto la revoca dell'ordinanza ammissiva per le ragioni illustrate nelle precedenti memoria e, in esito all'assunzione, hanno chiesto al giudice di non tenere conto delle dichiarazioni dei testi, “in quanto inammissibili poiché in contrasto con le prove documentali” , opponendone, così, la nullità ed evitandone la sanatoria.
Pur ammissibile, l'eccezione qui riproposta è, però, infondata, posto che in tema di libretti di deposito a risparmio, la particolare efficacia probatoria prevista dall'art. 1835, secondo comma, cod. civ. si riferisce alle annotazioni che effettivamente figurino apposte sul libretto, senza che, da ciò, derivi una presunzione legale assoluta di compimento delle sole operazioni annotate.
Ne consegue che è sempre ammessa la dimostrazione che un'operazione di versamento o prelevamento di somme, benché non annotata sul libretto, sia stata effettivamente eseguita (Cass. civ.n.16343/2014; n. 14014/2002).
Fatte tali precisazioni in merito all'utilizzabilità della prova testimoniale, deve rilevarsi la genericità del relato.
I testi , invero, hanno riferito circostanze generiche (“i convenuti manifestarono la volontà di definire bonariamente”) e prive di qualsivoglia riferimento temporale , che non consentono di ricostruire né la sequenza delle trattative e la loro concretezza, né le modalità con cui i CP_1 avrebbero espresso tale volontà, inducendo la banca a non proporre opposizione al decreto ingiuntivo.
In altri termini, le deposizioni non consentono di verificare né il momento in cui le trattative erano state intavolate e la loro durata, né, lo stato avanzato delle stesse, tale da ingenerare nella controparte il ragionevole affidamento sulla conclusione della transazione .
Neanche può trascurarsi, quale indice della scarsa attendibilità dei testi, che la circostanza da essi riferita, circa le puntuali informazioni sempre fornite ai sul reale importo del libretto de CP_1 quo non trova riscontro nella corrispondenza in atti ed, anzi, mal si concilia con il contenuto della nota dell'Area Compliance e Customer Care- Servizio Customer Care-Settore Reclami della banca del 25.01.2012, da cui si desume che i erano stati costretti a proporre reclamo per ottenere CP_1 informazioni “sulla situazione patrimoniale e sui movimenti contabili” del padre. Inoltre, come esattamente rilevato nella sentenza impugnata, la corrispondenza in atti — in particolare la predetta nota della banca del 25.01.2012 e la risposta di del 10.03.2012 — CP_1 non contiene alcun riferimento a trattative pendenti o a un accordo prossimo alla conclusione, risultando anzi del tutto estranea ad un contesto negoziale in corso.
Invero, con la nota del 25.01.2012 la banca ha comunicato, per un verso, che le informazioni circa la situazione patrimoniale ed i movimenti contabili di erano state fornite già nel Persona_2
Luglio 2011; per altro verso, che il saldo del libretto a risparmio, alla data del decesso del de cuius ( 5.03.2011), era inferiore a quello apparente , a causa dell'acquisto dei titoli come da contratto di intermediazione del 30.06.2010 e con valuta di addebito del 16.07.2010; operazione, questa, non annotata nel libretto poiché non più presentato dal predetto presso Persona_2 gli sportelli bancari.
La nota non contiene alcun riferimento ad eventuali trattative in corso ma solo un mero accenno all'attivarsi della Filiale di al fine di addivenire ad una soluzione in merito alla Parte_2 richiesta degli eredi di chiusura del conto e del dossier titoli, nonché di trasmissione dei fondi.
Neanche la risposta dei del 10.03.2012, che l'appellante valorizza quale indice del recesso CP_1 ingiustificato, contiene alcun riferimento a trattative in corso, avendo i predetti contestato la ricostruzione fornita dalla banca circa l'esatto saldo del libretto del padre, poiché
“clamorosamente” stridente con le emergenze documentali e manifestato l'intenzione, a fronte della posizione assunta dalla banca con la riscontrata, “ di demandare alla competente A. G. ogni statuizione in merito”.
Alla stregua di tali emergenze, ritiene il Collegio che la prova testimoniale e documentale, che parte appellate assume di avere pienamente fornito e che il primo decidente avrebbe valutato erroneamente, si sia, invece, rivelata oltremodo deficitaria.
In tale contesto, non essendo rinvenibile alcun atto scritto dal quale ricavare la presunta volontà dei Drago di addivenire alla bonaria definizione della controversia, non può ritenersi raggiunta prova adeguata della dedotta interruzione di trattative giunte ad uno stadio da avanzamento tale ingenerare un fondato affidamento sulla conclusione dell'accordo transattivo.
Al più, in base alle generiche deposizioni e della bozza di contratto transattivo, può ipotizzarsi l'esistenza di contatti informali tra le parti, non temporalmente collocabili, e certamente non idonei a suscitare nella banca un affidamento qualificato e ragionevole, deluso dall'arbitraria condotta dei . CP_1
In ogni caso, la condotta della banca — soggetto professionalmente qualificato e assistito da propri legali — non può ritenersi incolpevole: la decisione di non proporre opposizione al decreto ingiuntivo, confidando su trattative non formalizzate, rappresenta una scelta autonoma e imprudente, che esclude ogni nesso causale con la condotta dei . CP_1
Correttamente il Tribunale di primo grado ha evidenziato che, anche a voler ammettere l'esistenza di un certo grado di interlocuzione tra le parti, l'istituto bancario, quale operatore professionale del credito, era tenuto ad esercitare un livello di diligenza qualificata, ex art. 1176, comma 2 c.c., proponendo tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, salvo poi rinunciare all'azione in seguito all'avvenuto bonario componimento della lite.
La scelta di non proporre opposizione al decreto ingiuntivo, confidando nel buon esito di trattative non formalizzate, rappresenta una grave negligenza che interrompe il nesso causale tra la condotta dei convenuti e il danno lamentato.
Trova applicazione, in tal senso, l'art. 1227, commi 1 e 2 c.c. in tema di concorso del fatto colposo del creditore, che impone al danneggiato di attivarsi con l'ordinaria diligenza per evitare o contenere il pregiudizio: un istituto che, in base all'art. 2056 c.c., si estende anche all'illecito precontrattuale.
Come osservato dal giudice di prime cure, avrebbe potuto Parte_1 agevolmente evitare il danno proponendo tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, misura che non può mai qualificarsi come “onerosa o eccezionale” ai sensi della giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, la mancata attivazione processuale integra una colpa concorrente esclusiva dell'appellante, idonea ad interrompere ogni nesso eziologico tra la condotta degli appellati e il danno subito.
L'appello deve, pertanto, integralmente rigettarsi.
§
Segue la condanna dell'appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore degli appellati, anche delle spese di questo grado di giudizio.
Esse si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione del disputatum (€ 62.774,07) ed in base ai parametri minimi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate, di cui al D.M. n.
55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre
2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre, a carico dell'appellante, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 47/2022 R.G. sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 879/2021 emessa e pubblicata dal Tribunale di Patti, Parte_1 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in data 26.11.2021, nell'ambito del giudizio iscritto al n.
759/2014 R.G., così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore degli appellati e CP_1 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio che liquidano in complessivi € 7.160,00 CP_2
(di cui € 1.489,00 per la fase di studio;
€ 956,00 per quella introduttiva;
€ 2.163,00 per quella istruttoria e/o di trattazione ed €2.552,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute).
3. dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 47/2022 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 24.06.2025 vertente tra
, con sede legale in Siena (SI) Piazza Salimbeni n. 3, Parte_1
C.F. , in persona del Responsabile di Struttura di Terzo Livello con funzione Legale P.IVA_1 della Banca, munito dei necessari poteri di rappresentanza giusta delibera del CDA del 27 maggio
2021 e della conseguente procura speciale ai rogiti Dott. Notaio in in data Persona_1 Pt_1
15 giugno 2021 (Rep. n. 40124/Racc. n.20466), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito C.F._1 in Messina (ME) via San Filippo Bianchi n. 48.
Appellante e
nato a [...] il [...] e residente in S. RC CP_1
d'AL (ME) Via Risorgimento n. 3, C.F. , e , nato a C.F._2 CP_2
S. RC d'AL (ME) il 03.07.1960 ed ivi residente in [...], C.F.
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Di Pietro (C.F. C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale sito in C.F._4 Messina (ME) corso Cavour n. 48.
Appellati
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 879/2021 emessa e pubblicata dal Tribunale di Patti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in data 26.11.2021, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 759/2014
R.G. in materia di “ risarcimento danni da responsabilità precontrattuale”.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante:
“…1) In via preliminare dichiarare l'ammissibilità della presente impugnazione;
2) In accoglimento del presente appello, respinta ogni contraria istanza e difesa, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto accertare e dichiarare ai sensi degli articoli 1337 e 2043 c.c.
l'esclusiva responsabilità dei signori e nell'interruzione ingiustificata CP_2 CP_1 delle trattative intercorse tra le parti;
3) Per l'effetto, in accoglimento del presente appello, condannare i signori e CP_2 CP_1 al pagamento in favore della appellante della somma di € 62.774,07 a titolo di
[...] Pt_1 risarcimento del danno subito, oltre interessi alla data del pagamento, ovvero, in subordine, dalla data della domanda al soddisfo;
4) condannare gli appellati al pagamento integrale delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio…”.
Per gli appellati:
“…1. Rigettare l'appello perché totalmente destituito di fondamento per le ragioni tutte esposte negli scritti di primo e secondo grado, confermando la sentenza impugnata;
2. Condannare la banca appellante al pagamento di spese e compensi di giudizio oltre le spese generali ed oneri fiscali…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23.04.2014, conveniva Parte_1 in giudizio i germani e , chiedendone la condanna, in solido, al CP_1 CP_2 pagamento della somma di € 62.774,07 pretesa a titolo di risarcimento del danno subito ai sensi degli art. 1337 e 2043 c.c., in ragione della rottura ingiustificata delle trattative finalizzate alla conclusione di un atto di transazione.
Al riguardo, premetteva: - che i germani avevano depositato, in data 21.11.2011, ricorso monitorio innanzi al CP_1
Tribunale Ordinario di Patti – Sezione Distaccata di Sant'Agata Militello- al fine di ottenere il pagamento della somma di € 138.670,71, portata dal libretto matricola n. 3642312 – cat. 1 n.
500799, emesso dalla stessa banca ed intestato a , loro padre e dante causa;
. Persona_2
- che il Tribunale di Patti, in data 16.12.2011, in accoglimento della domanda monitoria, aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 311/11, provvisoriamente esecutivo, poi notificato all'attrice, unitamente all'atto di precetto, il 30.01.2012.
Ciò posto, sosteneva che il saldo riportato sul libretto era errato e che l'importo corretto era pari ad € 80.963,51, non essendo stato annotato l'addebito di € 57.667,20, relativo all'ordine di acquisto di titoli obbligazionari “BMPS 10/12 EM 54 ZC”, sottoscritto dal de cuius in data 30.06.2010 ed il cui pagamento sarebbe dovuto avvenire, per volontà di quest'ultimo, mediante addebito sul libretto di deposito n. 3642312.
Rappresentava l'istituto bancario che l'importo era stato contabilmente regolato sul rapporto digitale in data 16.07.2010, ma non annotato nel libretto, a causa della mancata presentazione del de cuius, dal 30.06.2010 in poi, allo sportello della banca attrice ai fini dell'aggiornamento.
Specificava ulteriormente che il prezzo di acquisto dei titoli in parola non era stato pagato tramite addebito nel libretto della somma di € 60.000,00 ma tramite altra diversa operazione, consistita nel prelievo dal libretto, da parte del dell'importo di € 60.000,00 e nel successivo versamento CP_1 di tale somma sul suo conto corrente n. 11033.63.
Deduceva, altresì, che i titoli acquistati dal de cuis, con le somme prelevate dal libretto, erano stati trasferiti sul” Deposito Titoli” dei legittimi eredi del Drago , che alla loro scadenza, avevano incassato il relativo controvalore.
Pertanto, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo corredato dall'atto di precetto, i funzionari della filiale di avevano contattato Parte_1 ripetutamente gli eredi , rappresentando loro l'effettivo importo portato dal libretto di CP_1 deposito n. 3642312 nonché la duplicazione della somma di euro 57.667,20 - pari al prezzo di acquisto dei titoli obbligazionari – con quella trasferita sul Deposito Titoli degli stessi eredi legittimi, e poi incassata alla scadenza.
Erano state, dunque, avviate trattative al fine di risolvere bonariamente la vicenda e gli eredi avevano espressamente manifestato la chiara e precisa volontà di transigere, tanto che lo CP_1 stesso aveva predisposto un atto di transazione, consegnato ai funzionari di CP_2 [...]
che prevedeva la formale rinuncia al decreto ingiuntivo da parte Parte_1 dei germani ed il riconoscimento da parte di Banca MPS S.p.a. dell'importo di € 2.500,00 quale contributo per spese e competenze afferenti al detto decreto ingiuntivo. Ciò nonostante, i convenuti ingiustificatamente avevano rifiutato di sottoscrivere l'atto di transazione, precedentemente sottoscritto invece dalla la quale, certa di aver raggiunto il Pt_1 definitivo accordo, aveva omesso di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo suddetto.
Più precisamente, con raccomandata datata 10.03.2012, spedita a mezzo posta il successivo
13.03.012, e pervenuta presso gli uffici di Banca MPS il 19.03.2012, i avevano manifestato CP_1 inaspettatamente la volontà di non concludere gli accordi raggiunti quando era ormai scaduto il termine per proporre l'opposizione al d.i., il quale aveva, pertanto, acquisito autorità di cosa giudicata.
Così ricostruiti i fatti di causa, la banca attrice chiedeva che, e accertata e dichiarata, ai sensi degli articoli 1337 e 2043 c.c., l'esclusiva responsabilità dei convenuti nell'interruzione ingiustificata delle trattative intercorse tra le parti, questi ultimi fossero condannati al risarcimento del danno patito quantificato in € 62.774,07 (pari alla differenza tra la maggiore somma ingiustamente corrisposta a fronte del pignoramento pari ad € 143.737,58 e quella effettivamente dovuta in ragione del corretto saldo del libretto, pari ad € 80.963,51) oltre interessi.
Integrato il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti e CP_1 [...]
, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. CP_2
Deducevano, in particolare, che non vi era alcuna prova in merito né all'operazione compiuta in data 30.06.2010 dal de cuius , ossia alla dato disposizione di acquistare titoli per Persona_2
€ 57.667,20 prelevandone il corrispettivo dal libretto bancario né all'effettivo espletamento di trattative tra le parti.
Escludevano, pertanto, la configurabilità, nel caso di specie, di alcuna ipotesi di responsabilità precontrattuale.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale ed espletamento di prova per testi.
All'udienza del 26 novembre 2021 il Tribunale di Patti, emetteva ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza oggi impugnata, la quale così statuiva:
“…Rigetta le domande attrici.
Condanna la soccombente, , al pagamento delle spese processuali Parte_1
a favore dei convenuti, e , liquidate in euro 5.635,00, oltre CP_2 CP_1 rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge…”.
Avverso la summenzionata pronuncia, rimasta Parte_1 integralmente soccombente all'esito del giudizio di prime cure, interponeva gravame con atto di appello notificato a mezzo pec in data 14.01.2022, deducendo l'illegittimità ed erroneità della decisone di prime cure.
Con comparsa di risposta depositata in data 12.05.2022 si costituivano gli appellanti CP_1 e contestando, nel merito, le deduzioni avversarie poiché infondate.
[...] CP_2
Chiedevano, pertanto, l'integrale conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante istituto bancario alla rifusione delle spese di liti anche del presente grado di giudizio.
Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.221 D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020 e succ. mod., alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, la Corte con ordinanza del 20.05.2022 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2023.
Successivamente, il procedimento transitava di altro Consigliere ed a causa del collocamento in pensione del medesimo subiva un periodo di congelamento, fino a quando veniva rimesso sul ruolo dell'odierno consigliere relatore giusto decreto presidenziale n. 6/25 del 09.01.2025.
Alla successiva udienza dell'8.04.2025, svoltasi secondo le modalità previste per la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), mediante scambio e deposito telematico di note, preso atto delle note scritte di trattazione contenenti la precisazione delle conclusioni, la Corte poneva la causa in decisione con concessione dei termini di rito.
Con successiva ordinanza del 16.04.2025, rilevato, però, che la causa era stata assunta in decisione dal collegio presieduto dal dott. Massimo Gullino, il quale era stato autorizzato ad astenersi con provvedimento presidenziale del 15.04.2025, disponeva la rimessione della causa sul ruolo per essere decisa da un collegio diversamente costituito.
Così, alla seguente udienza del 24.06.2025, svoltasi anch'essa secondo le modalità previste per la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Venendo al merito dell'impugnazione sub iudice, con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'errata valutazione da parte del giudicante di prime cure tanto dei fatti quanto delle prove offerte.
Assume che dalle prove testimoniali e documentali fornite era emersa l'evidente responsabilità, ex art. 1337 c.c., dei germani in relazione al recesso ingiustificato dalle trattative e che, CP_1 pertanto, essa attrice, contrariamente a quanto ritenuto dal primo decidente, aveva assolto in maniera puntuale l'onere , su essa incombente, di dimostrare che la condotta della controparte aveva leso la sua giustificata aspettativa di addivenire alla conclusione dell'accordo transattivo Ciò anche in considerazione del fatto che le parti, nel corso delle trattative, avevano preso in considerazione e concordato tutti gli elementi essenziali dell'accordo e che il recesso era avvenuto in maniera del tutto improvvisa.
I convenuti- prosegue l'appellante – avevano dolosamente indotto essa banca a confidare ragionevolmente nella conclusione delle trattative in corso, manifestando la precisa volontà di transigere, tanto da predisporre pure l'atto di transazione, ed avevano proseguito nelle trattative medesime fino alla scadenza del termine previsto per la proposizione dell' opposizione avverso il decreto ingiuntivo, pur avendo la precisa intenzione di non giungere al perfezionamento delle stesse.
Invero, solo con comunicazione del 10.03.2012 , spedita in data 13.03.2012, era stata manifestata la volontà di interrompere i negoziati e di demandare all' ogni statuizione in merito” CP_3
Sussistendo, quindi, la prova dell'evidente legittimo affidamento nella conclusione delle trattative, del recesso ingiustificato da parte dei germani e del conseguente danno sofferto da essa CP_1
– che, proponendo l' opposizione avverso il decreto ingiuntivo ingiustamente ottenuto dai Pt_1
avrebbe evitato di pagare l'ulteriore somma di € 62.774,07 –, palese risultava la violazione CP_1 del dovere di correttezza e buona fede perpetrata dai predetti e finalizzata unicamente a far acquisire definitività al titolo illegittimamente ottenuto.
2.- Con il secondo motivo di doglianza, svolto sotto la rubrica “errata valutazione di diritto” , parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo decidente aveva affermato che , in ogni caso, anche a voler ritenere provata la pendenza delle dedotte trattative e, conseguentemente, dell'aspettativa della banca circa la conclusione dell'accordo ,”tale circostanza non faceva venire meno l'onere della Banca di proporre, anche durante le trattative, entro i termini di legge, l'opposizione al decreto ingiuntivo, al fine di provare la minor somma, rispetto a quella risultante dal decreto dovuta ai clienti…”.
A sostegno delle proprie lagnanze, ribadisce che, attesi i buoni rapporti da sempre intrattenuti con e la serietà delle trattative intercorse con gli eredi in ordine alla definizione Persona_2 bonaria della controversia, già formalizzata in atto predisposto dallo stesso , la CP_2 manifestazione della volontà di interrompere gli accordi raggiunti e “demandare alla competente
A.G. ogni statuizione in merito” era stata resa nota solo con comunicazione datata 10.03.2012, spedita il 13.03.2012, quando già scaduto il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo.
Pertanto, afferma Banca MPS S.p.a., nessun comportamento negligente poteva essere ad essa addebitato in tal senso, tenuto conto del repentino mutamento della volontà dei germani di CP_1 non formalizzare l'accordo raggiunto, cui era conseguita la formazione del giudicato.
§
3.-Con il terzo motivo di gravame, anch'esso svolto sotto la rubrica “errata valutazione di diritto”, l'appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui il primo decidente aveva ricondotto il danno alla condotta negligente della banca, che prima aveva omesso di registrare l'addebito ed in seguito consentito il passaggio in giudicato del D.I., omettendo di proporre l'opposizione nei termini di legge.
In proposito, rappresenta che l'addebito di € 57.667,20, relativo all'ordine di acquisto di titoli sottoscritto dal de cuis in data 30.06.2010, non era stato annotato nel libretto ma contabilmente regolato sul rapporto digitale in data 16.07.2010, cioè al momento dell'effettiva esecuzione dell'ordine in precedenza impartito.
Precisa che il in data 30.6.2010 aveva formulato specifico ordine di acquisto dei titoli CP_1 obbligazionari in questione, il cui prezzo, per espressa volontà del medesimo, sarebbe stato pagato mediate addebito sul libretto di deposito matricola n.3642312 (deposito n.9685-1 500799) a lui intestato.
Poiché l'addebito sarebbe stato annotato in data successiva all'ordine, essa banca aveva provveduto ad inoltrare la disposizione del cliente ed a contabilizzare il pagamento una volta eseguito l'acquisto dei titoli, mentre l'annotazione dell' operazione di addebito sarebbe dovuta avvenire alla successiva presentazione del libretto presso lo sportello della circostanza mai Pt_1 verificatasi.
L'appellante, a sostegno di tale modus operandi, richiama , oltre che consolidate prassi bancarie, evidenti ragioni tecniche, ravvisabili nella conoscenza dell'importo esatto dell'addebito solo in data successiva all'esecuzione dell'ordine di acquisto.
Rappresenta , infine, che l'omessa opposizione al decreto ingiuntivo, come in precedenza spiegato, era dipesa esclusivamente dall'affidamento riposto nell'atto di transazione redatto e consegnato dal ai funzionari della Banca, autorizzato dai competenti organi e, quindi, CP_2 sottoscritto dal Direttore Sostituto dell'Area Territoriale Sicilia e Calabria della Banca - come tale legale rappresentante della Banca -, in attesa della firma dei germani . CP_1
§ 4.- Con il quarto motivo di gravame , l'appellante impugna il capo di sentenza relativo alle spese, assumendo che la corretta valutazione delle prove offerte avrebbe dovuto condurre all'accoglimento delle domande.
Sulla scorta dei suesposti motivi d'appello chiede che, in Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza, e conseguente accoglimento delle odierne doglianze, venga dichiarata la responsabilità degli odierni appellati e per l'ingiustificata CP_1 CP_2 interruzione delle trattative intercorse tra le parti ai sensi degli artt. 1337 e 2043 c.c., con conseguente condannare degli stessi al pagamento della somma di € 62.774,07 a titolo di risarcimento del danno subito, oltre interessi alla data del pagamento, ovvero, in subordine, dalla data della domanda al soddisfo.Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
§
5.-Le argomentazioni su cui si basano le doglianze dell'appellante risultano specificamente contestate dagli appellati, i quali ribadiscono la mancanza di prova circa l'avvio delle trattative, avuto riguardo, per un verso, al mancato riferimento alla loro pendenza nella nota trasmessa dalla banca in 7.03.2012, priva di qualsiasi intento compositivo;
per altro verso, all'inammissibilità della prova testimoniale ex artt. 2722 e 1835 c.c., già eccepita in primo grado.
Contestano la dedotta predisposizione da parte dell'avv. dell'atto transattivo e CP_2 ribadiscono che, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca circa la tempestiva comunicazione dell'erronea mancata annotazione dell'addebito sul libretto del de cuius, la stessa non aveva dato alcun riscontro alle reiterate richieste, formulate da essi eredi precedentemente al deposito del ricorso monitorio al fine di avere contezza della tipologia e della consistenza di rapporti bancari in essere tra il padre e l'istituto di credito, né aveva formulato contestazione alcuna a fronte della notifica del decreto ingiuntivo.
§
6.- Così riassunte le argomentazioni difensive delle parti, ritiene la Corte che i motivi d'appello possano essere esaminati congiuntamente in ragione della loro logica connessione, tutti muovendo dall'assunto secondo cui avrebbe assolto in maniera Parte_1 puntuale l'onere di dimostrare che la condotta della controparte aveva leso la giustificata aspettativa di addivenire alla conclusione dell'accordo transattivo, arrecandole un presunto danno quantificato in € 62.774,07.
Giova premettere, in punto di diritto, che la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. (c.d. “culpa in contrahendo") è configurabile in tutti i casi in cui un soggetto, nel corso delle trattative con i terzi, abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza anch'esso è tenuto, nell'ambito del rispetto dei doveri primari garantiti dagli artt. 1175 e 1375 c.c.
Come correttamente ritenuto anche dal primo giudicante, la regola posta dall'art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso, ed implica il dovere, per le parti, di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto.
In particolare, per quanto di specifico rilievo in questa sede, il recesso ingiustificato dalle trattative
è sindacabile, ai sensi dell'art . 1337 c.c., ove il soggetto sia venuto meno ai doveri di buona fede, correttezza, lealtà e diligenza, in rapporto anche all'affidamento ingenerato nel privato circa il perfezionamento del contratto, a prescindere dalle ragioni che abbiano indotto il primo ad interrompere le trattative o a rifiutare la conclusione nel contratto.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ravvisa la violazione del dovere precontrattuale di buona fede nell'ipotesi del recesso senza giusta causa da trattative che siano giunte ad uno stadio evolutivo tale da generare nell'altro contraente un legittimo affidamento circa la conclusione del contratto
(Cass. Civ. n. 1786/2015; Cass. Civ. n. 1051/2012; Cass. Civ. n. 11438/2004; Cass. Civ. n.
8723/2004; Cass. Civ. n. 1632/2000; Cass. Civ. n. 5830/1999; Cass. Civ. n. 430/1981; Cass. Civ.
n. 5610/1980).
In proposito, è stato precisato che l'affidamento circa la conclusione del contratto può ritenersi ragionevole e giustificato quando sussistano elementi oggettivi che facciano ritenere serie le trattative, per capacità delle parti, durata e stato della contrattazione e per la considerazione degli elementi essenziali del contratto da concludere, mentre il recesso è privo di giusta causa quando non sia determinato dalla modifica dell'altrui proposta negoziale o avvenga in malafede (Cass. Civ.
n. 7768/2007; Cass. Civ. n. 5920/1985) o sia comunque privo di ragionevole giustificazione (Cass.
Civ. n. 12147/2002; Cass. Civ. n. 6629/1986).
“Non è sufficiente allegare la mera esistenza di contatti o scambi informali: occorre la prova di una fase negoziale giunta a uno stadio avanzato, tale da far sorgere nella parte un legittimo affidamento incolpevole circa la conclusione del contratto”. (Cass. Civ., sez. III, 21.07.2015, n.
15260)
Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove non inficiato da omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ( Cass.civ.n. 34510/2021;n. 7545/2016; n.11243/2003;
1632/2000)
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, si è poi osservato in via generale che “La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art.
1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede l'onere della prova che il proprio comportamento corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esuli dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua” (Cass. Civ. n.27262/2023; n. 24738/2019).
Così richiamati i principi giurisprudenziali regolatori della materia de qua , condivisibile risulta la valutazione del primo decidente, non consentendo l'esame del compendio probatorio acquisito in atti di ritenere provata l'esistenza di trattative effettive - ossia di un processo negoziale serio e definito nei suoi elementi essenziali – né la sussistenza di una condotta dolosa o colpevole degli appellati, posta in violazione del dovere di correttezza nella loro conduzione.
Al contrario, la condotta della – consistita, dapprima, nella mancata annotazione Pt_1 dell'addebito relativo all'acquisto dei titoli (ricondotta, ora, a prassi bancarie;
ora, alla mancata presentazione del libretto da parte del titolare) e, successivamente, nell'inerzia processuale, che ha consentito il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo – appare quale causa diretta ed esclusiva del pregiudizio lamentato.
Nel caso di specie, la appellante ha fondato la propria pretesa: Pt_1
- sulla produzione della bozza di atto di transazione, asseritamente predisposta dall'avv.
e sottoscritta unicamente da Banca MPS S.p.a.; CP_2
- sulle dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti e , i quali avevano riferito Tes_1 Tes_2 dell'esistenza di trattative, nel corso delle quali il predetto aveva predisposto un testo CP_1 di accordo transattivo, che aveva ricevuto l'autorizzazione da parte dei competenti organi dell'istituto ma che i non avevano sottoscritto, determinando l'ingiustificata rottura CP_1 delle trattative.
Tale ricostruzione , come rettamente affermato dal primo decidente, non risulta, però, sufficientemente dimostrata.
In primo luogo, non può trascurarsi che la bozza di transazione non risulta sottoscritta dai CP_1 né, tantomeno, risulta dimostrata la sua trasmissione formale dall'una all'altra parte contraente.
Mette conto, altresì, evidenziare che detto atto , al più, potrebbe costituire prova dell'esistenza di un accordo di massima, mancando elementi minimi, quali la data, il riferimento alla corrispondenza eventualmente intercorsa o l'indicazione di eventuali termini di accettazione, utili ad individuare la presenza di una fase preparatoria o di puntuazione del contratto.
In secondo luogo, ritiene la Corte che le testimonianze dei due funzionari della banca (
[...]
e ) non abbiano superato la soglia di specificità Testimone_3 Testimone_4 ed attendibilità richiesta per la prova di un fatto costitutivo dell'altrui responsabilità.
Al riguardo, deve, anzitutto, rilevarsi che, contrariamente all'assunto degli appellati, l 'incapacità
a testimoniare, sorgendo quando il testimone è titolare di un interesse giuridico, personale e concreto che giustificherebbe una sua legittima partecipazione al giudizio, non colpisce un funzionario di banca solo perché è un dipendente dell'istituto.
Un interesse di mero fatto o riflesso, come ad esempio la responsabilità per l'operazione, non è, infatti, sufficiente a determinarne l'incapacità.
In tal senso, basti richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “I dipendenti bancari non sono incapaci a testimoniare perché questi avrebbero un interesse solo riflesso a una determinata soluzione della causa, che non li legittimerebbe a partecipare al giudizio promosso dal cliente, in quanto l'esito di questo, di per sé, non è idoneo ad arrecare ad essi alcun pregiudizio” (Cass. Civ. SS.UU. n. 26724/2007)
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità della prova perché assunta in violazione del degli artt.2722 e 1835 c.c., risultando in contrasto con il dato documentale, ossia le annotazioni registrate sul libretto. .
Giova chiarire, in proposito, che la riproposizione in questa sede dell'eccezione de qua non richiedeva la formulazione di appello incidentale, posto che il primo decidente non ha rigettato l'eccezione medesima , sulla quale, per vero, non si è soffermato, limitandosi ad accennare
“all'incapacità a testimoniare dei testi escussi, come eccepita dai convenuti “ed alla loro
“eventuale inattendibilità (per avere essi un interesse- quantomeno indiretto- circa i fatti esposti, in quanto implicanti una loro eventuale responsabilità circa la mancata tempestiva annotazione della posta passiva sul libretto del de cuius)”
Da tale passaggio argomentativo – che è l'unico che riguarda la valutazione della prova testimoniale- si ricava che il Tribunale non ha esaminato né rigettato l'eccezione di inammissibilità su cui insistono gli appellati, di guisa che la riproposizione in questa sede non richiedeva la formulazione di appello incidentale.
Va, inoltre, evidenziato che dagli atti del giudizio di primo grado emerge che gli allora convenuti, in assolvimento dell'onere su essi gravante al cospetto della ritenuta violazione dei limiti di ammissibilità , non solo hanno, innanzitutto, eccepito l'inammissibilità della prova (v. memoria datata 6.11.2015) ma, all'udienza del 12.05.2016, destinata alla relativa assunzione (v verbale), hanno dapprima chiesto la revoca dell'ordinanza ammissiva per le ragioni illustrate nelle precedenti memoria e, in esito all'assunzione, hanno chiesto al giudice di non tenere conto delle dichiarazioni dei testi, “in quanto inammissibili poiché in contrasto con le prove documentali” , opponendone, così, la nullità ed evitandone la sanatoria.
Pur ammissibile, l'eccezione qui riproposta è, però, infondata, posto che in tema di libretti di deposito a risparmio, la particolare efficacia probatoria prevista dall'art. 1835, secondo comma, cod. civ. si riferisce alle annotazioni che effettivamente figurino apposte sul libretto, senza che, da ciò, derivi una presunzione legale assoluta di compimento delle sole operazioni annotate.
Ne consegue che è sempre ammessa la dimostrazione che un'operazione di versamento o prelevamento di somme, benché non annotata sul libretto, sia stata effettivamente eseguita (Cass. civ.n.16343/2014; n. 14014/2002).
Fatte tali precisazioni in merito all'utilizzabilità della prova testimoniale, deve rilevarsi la genericità del relato.
I testi , invero, hanno riferito circostanze generiche (“i convenuti manifestarono la volontà di definire bonariamente”) e prive di qualsivoglia riferimento temporale , che non consentono di ricostruire né la sequenza delle trattative e la loro concretezza, né le modalità con cui i CP_1 avrebbero espresso tale volontà, inducendo la banca a non proporre opposizione al decreto ingiuntivo.
In altri termini, le deposizioni non consentono di verificare né il momento in cui le trattative erano state intavolate e la loro durata, né, lo stato avanzato delle stesse, tale da ingenerare nella controparte il ragionevole affidamento sulla conclusione della transazione .
Neanche può trascurarsi, quale indice della scarsa attendibilità dei testi, che la circostanza da essi riferita, circa le puntuali informazioni sempre fornite ai sul reale importo del libretto de CP_1 quo non trova riscontro nella corrispondenza in atti ed, anzi, mal si concilia con il contenuto della nota dell'Area Compliance e Customer Care- Servizio Customer Care-Settore Reclami della banca del 25.01.2012, da cui si desume che i erano stati costretti a proporre reclamo per ottenere CP_1 informazioni “sulla situazione patrimoniale e sui movimenti contabili” del padre. Inoltre, come esattamente rilevato nella sentenza impugnata, la corrispondenza in atti — in particolare la predetta nota della banca del 25.01.2012 e la risposta di del 10.03.2012 — CP_1 non contiene alcun riferimento a trattative pendenti o a un accordo prossimo alla conclusione, risultando anzi del tutto estranea ad un contesto negoziale in corso.
Invero, con la nota del 25.01.2012 la banca ha comunicato, per un verso, che le informazioni circa la situazione patrimoniale ed i movimenti contabili di erano state fornite già nel Persona_2
Luglio 2011; per altro verso, che il saldo del libretto a risparmio, alla data del decesso del de cuius ( 5.03.2011), era inferiore a quello apparente , a causa dell'acquisto dei titoli come da contratto di intermediazione del 30.06.2010 e con valuta di addebito del 16.07.2010; operazione, questa, non annotata nel libretto poiché non più presentato dal predetto presso Persona_2 gli sportelli bancari.
La nota non contiene alcun riferimento ad eventuali trattative in corso ma solo un mero accenno all'attivarsi della Filiale di al fine di addivenire ad una soluzione in merito alla Parte_2 richiesta degli eredi di chiusura del conto e del dossier titoli, nonché di trasmissione dei fondi.
Neanche la risposta dei del 10.03.2012, che l'appellante valorizza quale indice del recesso CP_1 ingiustificato, contiene alcun riferimento a trattative in corso, avendo i predetti contestato la ricostruzione fornita dalla banca circa l'esatto saldo del libretto del padre, poiché
“clamorosamente” stridente con le emergenze documentali e manifestato l'intenzione, a fronte della posizione assunta dalla banca con la riscontrata, “ di demandare alla competente A. G. ogni statuizione in merito”.
Alla stregua di tali emergenze, ritiene il Collegio che la prova testimoniale e documentale, che parte appellate assume di avere pienamente fornito e che il primo decidente avrebbe valutato erroneamente, si sia, invece, rivelata oltremodo deficitaria.
In tale contesto, non essendo rinvenibile alcun atto scritto dal quale ricavare la presunta volontà dei Drago di addivenire alla bonaria definizione della controversia, non può ritenersi raggiunta prova adeguata della dedotta interruzione di trattative giunte ad uno stadio da avanzamento tale ingenerare un fondato affidamento sulla conclusione dell'accordo transattivo.
Al più, in base alle generiche deposizioni e della bozza di contratto transattivo, può ipotizzarsi l'esistenza di contatti informali tra le parti, non temporalmente collocabili, e certamente non idonei a suscitare nella banca un affidamento qualificato e ragionevole, deluso dall'arbitraria condotta dei . CP_1
In ogni caso, la condotta della banca — soggetto professionalmente qualificato e assistito da propri legali — non può ritenersi incolpevole: la decisione di non proporre opposizione al decreto ingiuntivo, confidando su trattative non formalizzate, rappresenta una scelta autonoma e imprudente, che esclude ogni nesso causale con la condotta dei . CP_1
Correttamente il Tribunale di primo grado ha evidenziato che, anche a voler ammettere l'esistenza di un certo grado di interlocuzione tra le parti, l'istituto bancario, quale operatore professionale del credito, era tenuto ad esercitare un livello di diligenza qualificata, ex art. 1176, comma 2 c.c., proponendo tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, salvo poi rinunciare all'azione in seguito all'avvenuto bonario componimento della lite.
La scelta di non proporre opposizione al decreto ingiuntivo, confidando nel buon esito di trattative non formalizzate, rappresenta una grave negligenza che interrompe il nesso causale tra la condotta dei convenuti e il danno lamentato.
Trova applicazione, in tal senso, l'art. 1227, commi 1 e 2 c.c. in tema di concorso del fatto colposo del creditore, che impone al danneggiato di attivarsi con l'ordinaria diligenza per evitare o contenere il pregiudizio: un istituto che, in base all'art. 2056 c.c., si estende anche all'illecito precontrattuale.
Come osservato dal giudice di prime cure, avrebbe potuto Parte_1 agevolmente evitare il danno proponendo tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, misura che non può mai qualificarsi come “onerosa o eccezionale” ai sensi della giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, la mancata attivazione processuale integra una colpa concorrente esclusiva dell'appellante, idonea ad interrompere ogni nesso eziologico tra la condotta degli appellati e il danno subito.
L'appello deve, pertanto, integralmente rigettarsi.
§
Segue la condanna dell'appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore degli appellati, anche delle spese di questo grado di giudizio.
Esse si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione del disputatum (€ 62.774,07) ed in base ai parametri minimi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate, di cui al D.M. n.
55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre
2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre, a carico dell'appellante, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 47/2022 R.G. sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 879/2021 emessa e pubblicata dal Tribunale di Patti, Parte_1 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in data 26.11.2021, nell'ambito del giudizio iscritto al n.
759/2014 R.G., così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore degli appellati e CP_1 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio che liquidano in complessivi € 7.160,00 CP_2
(di cui € 1.489,00 per la fase di studio;
€ 956,00 per quella introduttiva;
€ 2.163,00 per quella istruttoria e/o di trattazione ed €2.552,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute).
3. dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Augusto Sabatini