TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/10/2025, n. 4067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4067 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 9390/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Oscar Parte_1
Lojodice;
e
“ , contumace; Controparte_1
“ ”, contumace;
Controparte_2
“ ”, con l'assistenza e difesa dell'avv. Fabio Controparte_3
Cardanobile;
nonché
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_4
Leonardis;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza: MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, è opportuno evidenziare –in consonanza con l'orientamento espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che non si ha motivo di disattendere- che l'elemento caratteristico del rapporto di lavoro subordinato è espresso dal “vincolo di soggezione personale del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato”.
La Suprema Corte, infatti, ritiene determinante, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, la verifica della sussistenza
1 nel singolo rapporto di lavoro del “vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative”.
L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed alla sua attuazione (cfr., ex multis, Cass.
Civ., sez. lav., 21.01.09, n. 1536, ; Cass.lav,01.12.08, n.28525;Cass., Cass. Sez.lav., 24.02.06 n.4171).
A tale riguardo, la Suprema Corte, nel corso degli anni, ha enucleato una serie di elementi sintomatici del vincolo di subordinazione (c.d. elementi empirici)tra cui l'inserimento del prestatore nell' organizzazione dell' impresa, la continuità della prestazione lavorativa, la collaborazione,
l'osservanza di un orario di lavoro stabile, la messa a disposizione del datore di lavoro delle energie lavorative del prestatore –in ossequio al potere direttivo e di controllo esercitato dallo stesso datore di lavoro,
l'assenza del rischio d'impresa in capo al prestatore di lavoro, la percezione della retribuzione in misura predeterminata, la spettanza al datore di lavoro del potere di organizzazione dell'attività lavorativa;
criteri tutti riconducibili alla caratteristica fondamentale della subordinazione ovverosia l'”l'eterodirezione”. Poste tali premesse di carattere generale, nella vicenda che ci occupa la domanda attorea risulta carente sia sul piano assertivo, sia su quello probatorio. In punto di fatto, è opportuno evidenziare che la parte ricorrente ha dedotto di aver espletato attività lavorativa alle dipendenze delle parti convenute, nell'arco temporale compreso tra il 1.01.2001 ed il 30.11.2017 e di avere svolto le mansioni riconducibili al IV° livello CCNL per i lavoratori dell'Industria Alimentare- di cui rivendica la remunerazione ai sensi della contrattazione collettiva di settore. Ha evidenziato che- nonostante la formale assunzione con inquadramento nel 5° livello - ha di fatto svolto le mansioni superiori e ha espletato lavoro straordinario. Ebbene il piano assertivo di parte ricorrente si appalesa oltremodo generico sia con riferimento all'individuazione del datore di lavoro, non comprendendosi dalle allegazioni di parte se vi fosse un unico centro di imputazione, sia con riferimento alla decorrenza del rapporto di lavoro sia con
2 riguardo all'orario lavorativo espletato nonché con riferimento al livello di inquadramento rivendicato. Deve darsi atto, peraltro, delle carenze documentali, laddove il ricorrente ha dedotto di essere stato formalmente assunto da un non meglio precisato datore di lavoro (DITTA
ERBARIO ovvero ovvero e ha Controparte_2 Controparte_3 prodotto un atto di assunzione a tempo determinato, datato 7.09.2007, da cui non si evince la provenienza datoriale
(cfr. doc. in atti: contratto di assunzione del 7.09.2007
e CUD anno 2001 emesso dalla ditta . CP_1
A tal riguardo, deve essere ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro si riscontra laddove vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza di alcuni requisiti essenziale quali: a) unicità della struttura organizzativa produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie persone giuridiche del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie persone giuridiche distinte nel senso che la stessa si è svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
In mancanza di tali condizioni, neppure il collegamento economico funzionale tra due società è di per sé da solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso tra una di esse e il lavoratore possa estendersi anche all'altra.
Nel caso di specie, il ricorrente individua, quale indice rivelatore dell'unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro, la figura di Controparte_3
La prova per testi non è stata in grado di sopperire al difetto di allegazione di parte ricorrente. È appena il caso di specificare che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, la prova deve essere specificamente diretta a dimostrare la ricorrenza degli indici più significativi della subordinazione ovvero circostanze di fatto su periodo
3 di lavoro, orario osservato, mansioni svolte, istruzioni ricevute, retribuzione percepita. Laddove, la prova orale espletata non è stata in grado di confortare l'assunto attoreo, stante la genericità delle dichiarazioni rese dai testi che non hanno saputo fornire ragguagli precisi su periodi di lavoro, su direttive del datore di lavoro, sulle istruzioni impartite e sulla retribuzione ricevuta e hanno del tutto genericamente affermato di avere lavorato con il ricorrente per CP_3 ovvero per la ditta . Parte_2
Peraltro, in sede di istruttoria, è emerso che il ricorrente nei periodi in questione lavorasse su propri fondi ovvero per altri datori di lavoro:
Teste escusso all'udienza del Testimone_1
12.05.2021: “ A.D.R.: conosco perché sono Parte_1 proprietario di alcuni fondi coltivati ad uliveto e il
è stato presso i miei fondi per la raccolta delle Pt_1 olive , avendo lavorato per me per diversi anni, all'incirca dal 2003 al 2017-2018”. “A.D.R. la collaborazione è nata a [...] conoscenza con il ricorrente e lo stesso mi dava disponibilità per 1 o 2 settimane , a seconda delle necessità”. “A.D.R. Confermo la circostanza sub b) di pag.
12 della memoria difensiva, in quanto, come ho già detto , per gli anni innanzi indicati il si rendeva Pt_1 disponibile alla raccolta delle olive e, anche se pur saltuariamente per altre mansioni come la aratura dei terreni
”. “A.D.R. per quanto mi risulta il è proprietario Pt_1 di terreni;
.. il ricorrente veniva a lavorare sui miei fondi
a seconda dei suoi impegni presi precedentemente, poichè mi riferiva di dover lavorare prima sui propri fondi, poi sui fondi di altri proprietari ad, es. e poi sui miei”. Per_1
Teste , escusso all'udienza del 9.02.2022: A.D.R. Tes_2
è vera la circostanza sub B della memoria resistente in quanto non lo vedevo in azienda nei due mesi di novembre e dicembre di ciascun anno e lui stesso quando lo incontravo al suo rientro mi riferiva di aver raccolto le olive nei campi di e ”. Parte_3 Testimone_1
Il teste , escusso all'udienza del 09.02.2022, ha Per_1 confermato che il , il ed egli stesso erano Pt_1 Tes_1 proprietari di terreni e che, nei periodi di raccolta delle olive, essi si dedicavano reciprocamente alla raccolta delle olive presso i rispettivi fondi. Ha del tutto genericamente e senza offrire dettagli specifici (indicazioni su periodi di lavoro piuttosto che giornate) dichiarato che il
4 ricorrente ha lavorato per dal 2001 al 2017 Controparte_3 per la ditta . Parte_2
D'altra parte, lo stesso ricorrente ha chiesto accertarsi, nell'ambito del procedimento definito con sentenza n. 3161/2015 Trib. Bari, di aver lavorato negli anni dal 2002 al 2006 non già per l'intero anno solare, come asserito nel presente giudizio, bensì solo per: - 105 giorni nel 2002; - 105 giorni nel 2003; - 102 giorni nel 2004; - 102 giorni nel
2005; - 103 giorni nel 2006 (cfr. fasc. parte ricorrente).
In conclusione, la domanda attorea va disattesa nel suo complesso, non essendo stata fornita la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo dedotto nel ricorso alle dipendenze delle parti convenute ovvero di un unico datore di lavoro, quale unico centro di imputazione per le ragioni anzidette. Di conseguenza deve essere rigettata il capo della domanda finalizzato alla regolarizzazione contributiva nei confronti dell' . CP_4
Le spese processuali tra la parte ricorrente e CP_3
liquidate in misura pari ai minimi- seguono la
[...] soccombenza. Compensa le spese processuali nei confronti dell' CP_4
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 6.699,00 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale;
-compensa le spese processuali nei confronti dell' CP_4
Bari, 31.10.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Oscar Parte_1
Lojodice;
e
“ , contumace; Controparte_1
“ ”, contumace;
Controparte_2
“ ”, con l'assistenza e difesa dell'avv. Fabio Controparte_3
Cardanobile;
nonché
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_4
Leonardis;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza: MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, è opportuno evidenziare –in consonanza con l'orientamento espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che non si ha motivo di disattendere- che l'elemento caratteristico del rapporto di lavoro subordinato è espresso dal “vincolo di soggezione personale del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato”.
La Suprema Corte, infatti, ritiene determinante, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, la verifica della sussistenza
1 nel singolo rapporto di lavoro del “vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative”.
L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed alla sua attuazione (cfr., ex multis, Cass.
Civ., sez. lav., 21.01.09, n. 1536, ; Cass.lav,01.12.08, n.28525;Cass., Cass. Sez.lav., 24.02.06 n.4171).
A tale riguardo, la Suprema Corte, nel corso degli anni, ha enucleato una serie di elementi sintomatici del vincolo di subordinazione (c.d. elementi empirici)tra cui l'inserimento del prestatore nell' organizzazione dell' impresa, la continuità della prestazione lavorativa, la collaborazione,
l'osservanza di un orario di lavoro stabile, la messa a disposizione del datore di lavoro delle energie lavorative del prestatore –in ossequio al potere direttivo e di controllo esercitato dallo stesso datore di lavoro,
l'assenza del rischio d'impresa in capo al prestatore di lavoro, la percezione della retribuzione in misura predeterminata, la spettanza al datore di lavoro del potere di organizzazione dell'attività lavorativa;
criteri tutti riconducibili alla caratteristica fondamentale della subordinazione ovverosia l'”l'eterodirezione”. Poste tali premesse di carattere generale, nella vicenda che ci occupa la domanda attorea risulta carente sia sul piano assertivo, sia su quello probatorio. In punto di fatto, è opportuno evidenziare che la parte ricorrente ha dedotto di aver espletato attività lavorativa alle dipendenze delle parti convenute, nell'arco temporale compreso tra il 1.01.2001 ed il 30.11.2017 e di avere svolto le mansioni riconducibili al IV° livello CCNL per i lavoratori dell'Industria Alimentare- di cui rivendica la remunerazione ai sensi della contrattazione collettiva di settore. Ha evidenziato che- nonostante la formale assunzione con inquadramento nel 5° livello - ha di fatto svolto le mansioni superiori e ha espletato lavoro straordinario. Ebbene il piano assertivo di parte ricorrente si appalesa oltremodo generico sia con riferimento all'individuazione del datore di lavoro, non comprendendosi dalle allegazioni di parte se vi fosse un unico centro di imputazione, sia con riferimento alla decorrenza del rapporto di lavoro sia con
2 riguardo all'orario lavorativo espletato nonché con riferimento al livello di inquadramento rivendicato. Deve darsi atto, peraltro, delle carenze documentali, laddove il ricorrente ha dedotto di essere stato formalmente assunto da un non meglio precisato datore di lavoro (DITTA
ERBARIO ovvero ovvero e ha Controparte_2 Controparte_3 prodotto un atto di assunzione a tempo determinato, datato 7.09.2007, da cui non si evince la provenienza datoriale
(cfr. doc. in atti: contratto di assunzione del 7.09.2007
e CUD anno 2001 emesso dalla ditta . CP_1
A tal riguardo, deve essere ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro si riscontra laddove vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza di alcuni requisiti essenziale quali: a) unicità della struttura organizzativa produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie persone giuridiche del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie persone giuridiche distinte nel senso che la stessa si è svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
In mancanza di tali condizioni, neppure il collegamento economico funzionale tra due società è di per sé da solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso tra una di esse e il lavoratore possa estendersi anche all'altra.
Nel caso di specie, il ricorrente individua, quale indice rivelatore dell'unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro, la figura di Controparte_3
La prova per testi non è stata in grado di sopperire al difetto di allegazione di parte ricorrente. È appena il caso di specificare che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, la prova deve essere specificamente diretta a dimostrare la ricorrenza degli indici più significativi della subordinazione ovvero circostanze di fatto su periodo
3 di lavoro, orario osservato, mansioni svolte, istruzioni ricevute, retribuzione percepita. Laddove, la prova orale espletata non è stata in grado di confortare l'assunto attoreo, stante la genericità delle dichiarazioni rese dai testi che non hanno saputo fornire ragguagli precisi su periodi di lavoro, su direttive del datore di lavoro, sulle istruzioni impartite e sulla retribuzione ricevuta e hanno del tutto genericamente affermato di avere lavorato con il ricorrente per CP_3 ovvero per la ditta . Parte_2
Peraltro, in sede di istruttoria, è emerso che il ricorrente nei periodi in questione lavorasse su propri fondi ovvero per altri datori di lavoro:
Teste escusso all'udienza del Testimone_1
12.05.2021: “ A.D.R.: conosco perché sono Parte_1 proprietario di alcuni fondi coltivati ad uliveto e il
è stato presso i miei fondi per la raccolta delle Pt_1 olive , avendo lavorato per me per diversi anni, all'incirca dal 2003 al 2017-2018”. “A.D.R. la collaborazione è nata a [...] conoscenza con il ricorrente e lo stesso mi dava disponibilità per 1 o 2 settimane , a seconda delle necessità”. “A.D.R. Confermo la circostanza sub b) di pag.
12 della memoria difensiva, in quanto, come ho già detto , per gli anni innanzi indicati il si rendeva Pt_1 disponibile alla raccolta delle olive e, anche se pur saltuariamente per altre mansioni come la aratura dei terreni
”. “A.D.R. per quanto mi risulta il è proprietario Pt_1 di terreni;
.. il ricorrente veniva a lavorare sui miei fondi
a seconda dei suoi impegni presi precedentemente, poichè mi riferiva di dover lavorare prima sui propri fondi, poi sui fondi di altri proprietari ad, es. e poi sui miei”. Per_1
Teste , escusso all'udienza del 9.02.2022: A.D.R. Tes_2
è vera la circostanza sub B della memoria resistente in quanto non lo vedevo in azienda nei due mesi di novembre e dicembre di ciascun anno e lui stesso quando lo incontravo al suo rientro mi riferiva di aver raccolto le olive nei campi di e ”. Parte_3 Testimone_1
Il teste , escusso all'udienza del 09.02.2022, ha Per_1 confermato che il , il ed egli stesso erano Pt_1 Tes_1 proprietari di terreni e che, nei periodi di raccolta delle olive, essi si dedicavano reciprocamente alla raccolta delle olive presso i rispettivi fondi. Ha del tutto genericamente e senza offrire dettagli specifici (indicazioni su periodi di lavoro piuttosto che giornate) dichiarato che il
4 ricorrente ha lavorato per dal 2001 al 2017 Controparte_3 per la ditta . Parte_2
D'altra parte, lo stesso ricorrente ha chiesto accertarsi, nell'ambito del procedimento definito con sentenza n. 3161/2015 Trib. Bari, di aver lavorato negli anni dal 2002 al 2006 non già per l'intero anno solare, come asserito nel presente giudizio, bensì solo per: - 105 giorni nel 2002; - 105 giorni nel 2003; - 102 giorni nel 2004; - 102 giorni nel
2005; - 103 giorni nel 2006 (cfr. fasc. parte ricorrente).
In conclusione, la domanda attorea va disattesa nel suo complesso, non essendo stata fornita la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo dedotto nel ricorso alle dipendenze delle parti convenute ovvero di un unico datore di lavoro, quale unico centro di imputazione per le ragioni anzidette. Di conseguenza deve essere rigettata il capo della domanda finalizzato alla regolarizzazione contributiva nei confronti dell' . CP_4
Le spese processuali tra la parte ricorrente e CP_3
liquidate in misura pari ai minimi- seguono la
[...] soccombenza. Compensa le spese processuali nei confronti dell' CP_4
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 6.699,00 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale;
-compensa le spese processuali nei confronti dell' CP_4
Bari, 31.10.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
5