Ordinanza cautelare 6 giugno 2023
Improcedibile
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 3117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3117 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03117/2026REG.PROV.COLL.
N. 04100/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4100 del 2023, proposto dal Ministero della difesa - Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
contro
signor-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio e Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis , -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-
Vista la nota del 13 aprile 2026, con cui la parte appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il consigliere UC AN Ricci, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1. L’oggetto del giudizio è costituito dai provvedimenti con i quali l’Amministrazione:
i) ha giudicato l’appellato « permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato e d’istituto nell’Arma dei carabinieri », per esiti di orchifunilectomia radicale destra e successivo trattamento chemioterapico per carcinoma embrionario del testicolo destro in fase di follow-up (verbale mod. ML n. 5000/2007 datato 18 maggio 2021 e determinazione confermativa prot. 29/33-4 del 19 luglio 2021) ;
ii) lo ha conseguentemente escluso dalla frequenza del 139° corso formativo per allievi carabinieri, prosciogliendolo dalla ferma quadriennale (provvedimento prot. 401/6/2020 del 24 maggio 2021).
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dall’interessato, con ricorso e motivi aggiunti, innanzi al T.a.r. per il Lazio, che, con sentenza della sezione prima- bis n.-OMISSIS- li ha annullati, condannando il Ministero della difesa al pagamento delle spese del grado.
2.1. Il primo giudice ha ritenuto, in sintesi, che:
a) ai sensi dell’art. 582, comma 1, lett. g), n. 1, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (r.m.), e della direttiva tecnica di cui al d.m. 4 giugno 2014, costituiscono causa di non idoneità al servizio militare le neoplasie e i tumori maligni «i n atto », e non la mera condizione di follow-up ;
b) nel caso concreto, la patologia tumorale risultava del tutto eradicata e l’interessato versava in remissione completa, come attestato dai plurimi certificati specialistici in atti;
c) un giudizio di non idoneità non può fondarsi su una valutazione meramente prognostica circa la possibile recidiva futura di una patologia non più in atto, anche in chiave costituzionalmente orientata a prevenire ingiustificate discriminazioni nell’accesso al lavoro in danno di soggetti già affetti da patologie oncologiche.
3. Il Ministero della difesa ha proposto appello, deducendo, in sintesi:
i) l’erroneità della sentenza per non avere adeguatamente considerato le concrete esigenze del corso formativo, ritenute inconciliabili con un impiego meramente « osservazionale » dell’allievo;
ii) l’erronea equiparazione della remissione clinica allo stato di guarigione;
iii) la specificità e l’aggressività della patologia sofferta dall’appellato, unitamente alla tossicità dei trattamenti praticati;
iv) la persistenza di ulteriori possibili profili ostativi, riferibili alle lettere m) e p) del d.m. 4 giugno 2014.
4. L’appellato si è costituito con memoria del 2 giugno 2023, chiedendo il rigetto del gravame.
5. Con ordinanza n. 2291 del 6 giugno 2023, questa sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado.
6. Nel corso del giudizio di appello:
a) con memoria depositata il 12 marzo 2026, l’appellato ha rappresentato:
i) di essere stato, medio tempore , ammesso al 142° corso formativo per allievi carabinieri con determinazione n. 401/32/2020 del 5 maggio 2023 del Comando Legione allievi carabinieri, di averlo superato e di essere stato nominato carabiniere con decorrenza giuridica dal 16 giugno 2020;
ii) di essere stato, inoltre, giudicato « idoneo al passaggio in servizio permanente » in data 9 dicembre 2023 e immesso nel relativo ruolo con determinazione del 27 dicembre 2023;
iii) di prestare, attualmente, regolare servizio presso la Stazione Carabinieri di-OMISSIS- con certificato oncologico del 1° dicembre 2025 attestante la remissione completa della malattia sin dal novembre 2020;
b) con nota depositata il 13 aprile 2026, l’Avvocatura dello Stato, dando atto che il Comando generale dell’Arma dei carabinieri aveva manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità dell’appello, con compensazione delle spese di lite.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 14 aprile 2026.
8. L’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che le Amministrazioni appellanti, con la nota depositata il 13 aprile 2026, hanno espressamente rinunciato alla coltivazione del gravame.
9. L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese del grado, come richiesto dalla difesa erariale e non contestato da controparte (la quale non ha chiesto l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale che, comunque, come meglio si dirà infra, non avrebbe sortito risultati positivi, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2829 del 2022).
10. Il contributo unificato del presente grado di giudizio deve porsi, invece, a carico dell’appellato, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
10.1. Secondo l’orientamento di questo Consiglio (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 21 gennaio 2026, n. 503), infatti:
i) la particolare prestanza psicofisica richiesta agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare consente di attribuire rilievo anche a mere imperfezioni, non espressamente ricomprese nell’elenco di cui all’art. 582 r.m., quando rendano il soggetto non idoneo al servizio, ovvero ne limitino in modo significativo l’assolvimento dei relativi compiti;
ii) in tale prospettiva, anche la condizione di follow-up oncologico, pur in assenza di attuali disturbi funzionali, può assumere rilievo ai fini del giudizio di idoneità, in considerazione del rischio di recidiva e della necessità di costante monitoraggio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese del grado compensate, salvo l’onere del contributo unificato che si pone a carico dell’appellato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
UC AN Ricci, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| UC AN Ricci | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.