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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/07/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE REL. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 933/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26 febbraio 2025, vertente
TRA
, nella qualità di titolare dell'albergo-ristorante “Il Faro”, elettivamente Parte_1
domiciliata in Taverna (CZ) alla Via Jerinise n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Gregorio Ferrari, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Gianmariano La Cava, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, in persona del titolare ON
, elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via Mario Greco n. 132, presso e nello ON studio dell'Avv. Domenico Pasceri, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale alla lite depositata nel fascicolo telematico;
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previo ogni altro provvedimento o declaratoria occorrenti, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, ritenere fondati
i motivi esposti nel presente gravame e per l'effetto in annullamento e/o riforma della sentenza impugnata:
- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata;
1 - in accoglimento dell'appello, accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
e, quindi, accertare e dichiarare che la ditta , titolare dell'albergo ristorante
[...] Parte_1
denominato “Il Faro”, con sede in Contrada Cutura di Sorbo San Basile (CZ), nulla deve alla ditta
“ e, conseguentemente, revocare e dichiarare ON
nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la ditta ha versato la somma di € Parte_1
91.457,50 alla ditta “ , la quale ha indebitamente ON ON
percepito la maggiore somma di € 23.857,50 e, conseguentemente, condannate la ditta “
[...]
, alla restituzione della suddetta somma di € 23.857,50 ON ON
alla ditta , oltre interessi dal giorno del pagamento ex art. 2033 c.c.; Parte_1
- sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la ditta “ ON
non ha eseguito il contratto e che le opere realizzate parzialmente dalla parte opposta presentavano gravi vizi e difetti che le rendevano inidonee all'uso cui erano destinate e, conseguentemente, dichiarare risolto in contratto di appalto stipulato inter partes, per grave inadempimento di parte opposta e condannare la ditta “ di , al risarcimento dei danni ON ON in favore della ditta , per la somma di € 26.000,00 oltre interessi al soddisfo. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che ne fa richiesta ex art.93 c.p.c.”
Per l'appellato: “Voglia l'On. Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, e previo rigetto dell'istanza cautelare proposta stante l'infondatezza dei motivi di gravame e la mancata allegazione del danno irreparabile che subirebbe l'esecutata:
1- rigettare l'appello proposto per le ragioni indicate in premessa e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
in subordine
2- quanto al motivo di gravame indicato come 1A: accertare e dichiarare che il contratto di appalto si è risolto per il comportamento inadempiente della committente e per l'effetto rigettare il motivo di gravame confermando l'impugnata sentenza;
3- quanto al motivo di gravame indicato come 1B: rigettare i motivi di gravame e comunque rigettare le domande riconvenzionali proposte stante Con l'insussistenza di comportamenti inadempienti da parte della , nonché l'assenza del benché minimo supporto probatorio volto a dimostrare l'esistenza di vizi o difetti nell'opera realizzato ovvero la loro riconducibilità ai lavori oggetto di esecuzione e, eventualmente, la loro quantificazione;
4 - quanto al motivo di gravame indicato come 2:
2 rigettare il motivo di gravame perché infondato in fatto e diritto con conferma dell'impugnata sentenza;
in subordine, previo espletamento dell'incombente istruttorio già sollecitato in primo grado (nomina di un Consulente tecnico anche in ossequio al disposto di cui all'art.1657 cc) confermare il credito vantato dalla STA ovvero rideterminarlo secondo giustizia;
5- quanto al motivo di gravame indicato come 3: dichiarare l'inammissibilità del motivo di gravame nella parte in cui lamenta l'omessa valutazione dei documenti allegati da parte appellante alla memoria 183 3t e rigettare il motivo di gravame volto a contestare l'erronea valutazione degli elementi probatori, confermando la sentenza appellata sul punto;
6 - con spese e competenze del presente grado di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 24 marzo 2014, notificato il 25 marzo 2014, ha convenuto in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la , ON
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 46 del 2014 emesso dal Tribunale di Catanzaro ad istanza ed a favore della ditta , in persona del ON
legale rappresentante pro tempore, per il pagamento della somma complessiva di € 67.600,00, oltre interessi legali e spese e competenze legali del procedimento monitorio, ed ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la ditta , titolare dell'albergo ristorante denominato “Il Faro”, con sede in Parte_1
Contrada Cutura di Sorbo San Basile (CZ), nulla deve alla ditta “ ON
, con sede in Taverna (CZ) Via Mancuso n. 156/f e, pertanto, revocare e dichiarare
[...]
nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la ditta ha versato la somma di € 91.457,50 alla ditta “ Parte_1 ON
, la quale ha indebitamente percepito la maggiore somma di €23.857,50 e, ON conseguentemente, condannate la ditta “ , alla ON ON restituzione della suddetta somma di €23.857,50 alla ditta , oltre interessi dal giorno Parte_1
del pagamento ex art. 2033 c.c.; sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la ditta
“ non ha eseguito il contratto e che le opere realizzate parzialmente ON dalla parte opposta presentavano gravi vizi e difetti che le rendevano inidonee all'uso cui erano destinate e, conseguentemente, dichiarare risolto in contratto di appalto stipulato inter partes, per grave inadempimento di parte opposta e condannare la ditta “ di ON P_
, al risarcimento dei danni in favore della ditta , per la somma di € 26.000,00
[...] Parte_1
3 oltre interessi al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi
a favore del difensore che ne fa richiesta ex art.93 c.p.c.”
A fondamento dell'opposizione e delle domande riconvenzionali proposte ha dedotto Parte_1
che:
- ella, in qualità di titolare dell'albergo ristorante denominato “Il Faro”, nel 2006, incaricava la ditta di di eseguire i lavori di realizzazione ON ON CP_2 dell'impianto termo idraulico e di condizionamento aria nell'albergo il Faro di sua proprietà;
- tuttavia la ditta S.T.A., dopo aver iniziato i lavori, senza alcun preavviso e in assenza di un valido motivo, cessava l'attività lavorativa ingiustificatamente, costringendo l'opponente a rivolgersi, per l'esecuzione dei medesimi lavori alla ditta specializzata “ATEF” di , che provvedeva ad ultimare i Parte_2
lavori lasciati incompiuti e rimediava ai gravi vizi e difetti che presentavano le opere eseguite dalla ditta
S.T.A. e che rendevano le opere medesime inidonee all'uso cui erano destinate;
con ulteriore spesa a carico dell'opposta pari ad € 50.000,00;
- la sig.ra in ogni caso, aveva saldato integralmente le fatture poste a base del decreto Parte_1
ingiuntivo, mediante diversi versamenti a mezzo di n. 8 assegni circolari non trasferibili intestati alla ditta di , per il complessivo importo di € 91.457,50 e, pertanto, essa vanta un CP_2 ON
credito nei confronti della ditta opposta pari a complessivi € 23.857,50; nonché il diritto al risarcimento del danno per l'inadempienza della ditta opposta.
Sulla scorta di tali premesse l'opponente ha concluso come sopra riportato.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la ditta ON
che ha concluso per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con
[...]
vittoria delle spese di lite e condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Nel corso del giudizio parte opponente ha dedotto, poi, con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n.
3, c.p.c., che la signora aveva pagato ulteriori somme alla ditta opposta e ha depositato Parte_1
nuova documentazione dalla quale emergerebbe che parte opponente ha versato alla ditta opposta l'ulteriore somma di € 54.000,00 per un complessivo importo, quindi, di € 150.457,50, e, pertanto, ha modificato la domanda riconvenzionale proposta chiedendo la condanna di controparte al pagamento della maggiore somma di € 48.857,50.
Indi, la causa, istruita mediante interrogatorio formale e prova testimoniale, è stata decisa con sentenza n. 693 e resa il 12 aprile 2019 e pubblicata il 15 aprile 2019, con la quale il Tribunale di Catanzaro (i) ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 46 del 2014 dichiarandolo esecutivo;
(ii) ha rigettato tutte le domande riconvenzionali avanzate dall'opponente nei confronti dell'opposta; (iii) condannato alla rifusione delle spese di lite del giudizio in favore Parte_1 ON
4 di , liquidate in complessivi € 13.430,00 oltre rimborso forfetario per spese generali, ON
iva, cpa, come per legge.
Il Tribunale in via di estrema sintesi:
- ha dichiarato inammissibile la domanda nuova proposta da parte opponente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., per il pagamento dell'ulteriore somma asseritamente corrisposta alla ditta opposta, trattandosi di domanda nuova;
- del pari, ha ritenuto inammissibile tutta la documentazione prodotta da parte opponente con la medesima memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. a sostegno della nuova domanda, in quanto documentazione tardiva;
- ha qualificato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti quale contratto di appalto privato ex art. 1655
Con c.c. (cfr. sentenza, pag. 6: “… nel caso di specie, ritiene il Tribunale che l'attività resa dalla in favore della struttura alberghiera e di ristorazione “Il Faro” di proprietà della sig.ra debba Pt_1 essere ricondotta nell'appalto e non nel contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c.”);
- ha reputato incontestati tra le parti l'esistenza del rapporto negoziale e l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto;
- ha ritenuto dimostrata la mancata esecuzione dell'obbligazione di pagamento da parte della Pt_1 argomentando in ordine alla inidoneità di diversi assegni prodotti dalla opponente a “provare il corretto
e pieno adempimento delle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto” (cfr. sentenza, pag. 8), non essendo stato dimostrato che “tali assegni (recanti tutti data anteriore rispetto alle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto) siano da imputare alle fatture n. 5 e n. 12 del 2008 e che essi, piuttosto, come specificamente eccepito dal creditore opposto vadano imputati alle diverse fatture prodotte dalla
Con Con
nel corso del giudizio (fattura emessa in data 30.12.2006 per € 45.457,50, all. 3 fasc. ; fattura Con n. 13 del 03.09.2007 di € 18.000,00 cfr. all. 5 ; fattura n. 15 del 16.10.2007 per € 18.000,00; all. 6 fasc. STA).” (cfr. sentenza, pag. 9). Ha quindi concluso che “In definitiva, la riscontrata discordanza tra i pagamenti effettuati e l'importo delle fatture, nonché l'emissione di titoli in data anteriore a tali documenti, inducono il Tribunale a ritenere non provato il fatto estintivo del pagamento eccepito dalla parte opponente, la quale, pertanto, non ha adempiuto l'onere della prova su di esso incombente. E ciò tanto più alla luce del principio di diritto sopra esposto, in forza del quale non giova alla prova del pagamento il possesso dei titoli cambiari, data la loro astrattezza, in mancanza di prova di un sicuro collegamento tra titoli e crediti vantati” (cfr. sentenza, pag. 9);
- quanto poi al resoconto contabile – non datato – depositato dalla con la propria memoria ex Pt_1
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., che, secondo gli assunti dell'opponente, sarebbe rappresentativo dei lavori complessivamente eseguiti dalla ditta S.T.A. unitamente alle somme avute e restituite alla committente,
5 e che, sempre in tesi, sarebbe stato consegnato dal al momento dell'abbandono del ON cantiere, il Tribunale ha osservato che, “a prescindere dall'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione apposta al predetto documento dal osserva il Tribunale che detto documento è P_
del tutto privo di rilievo giuridico ai fini della decisione, essendo privo di data certa ed essendo relativo ad importi del tutto differenti rispetto a quelli oggetto delle fatture di cui al decreto ingiuntivo, alle quali non appare in alcun modo riconducibile (fattura n. 5/2008 di € 10.000,00 e fattura n. 12/2008 di €
57.600,00). Parte opponente, infatti, non si è neppure premurata di offrire adeguata prova della data di emissione della predetta rendicontazione, come anche non ha neppure specificato dettagliatamente a quali importi detto documento si riferisse” (cfr. sentenza, pag. 9);
- ha, quindi, concluso che “In mancanza di prova del pagamento da parte della sig.ra del Pt_1
credito ingiunto ed, in mancanza, altresì, della prova del versamento della somma asseritamente versata in modo indebito in favore della ditta opposta, deve essere respinta l'opposizione a decreto ingiuntivo
e deve essere, altresì, respinta la domanda riconvenzionale di restituzione dell'importo di € 23.857,50”
(cfr. sentenza, pag. 10);
- ha, infine, respinto l'ulteriore domanda di risarcimento del danno subito a causa dei vizi e dei difetti – allegati in modo del tutto generico – dell'opera eseguita che la rendevano idonea all'uso, “non avendo parte opponente neppure dedotto di aver denunziato tempestivamente all'impresa appaltatrice tali vizi, come richiesto dall'art. 1667 c.c.. Deve ritenersi, pertanto, che parte opponente è decaduta dall'azione promossa per non aver dato prova dell'osservanza del termine, previsto dall'art. 1667 c.c., di 60 giorni dalla scoperta dei vizi dedotti in citazione per la denuncia convenuto. La sig.ra , infatti, non Pt_1
solo non ha specificato quale sia stata la data della scoperta del vizio ma non ha neppure allegato di aver mai comunicato tali difetti e vizi alla ditta appaltatrice” (cfr. sentenza, pag. 10).
§ 2. L'appello
Avverso suddetta sentenza, notificata in data 17 aprile 2019, è insorta nella qualità di Parte_1 titolare dell'albergo-ristorante denominato “Il Faro”, la quale ha interposto appello con atto di citazione portato a notifica il 24 aprile 2019, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la ON P_
, instando per il rigetto del gravame.
[...]
Con ordinanza del 7 ottobre 2019, depositata in cancelleria il 22 ottobre 2019, la Corte ha rigettato l'istanza d'inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e le richieste istruttorie formulate nell'interesse di parte appellante, ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 12 luglio 2022.
6 Disposta una serie di rinvii, è stata infine fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27 maggio 2025.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex
Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Seconda Sezione.
È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26 febbraio 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 5 marzo 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 7 marzo 2025.
Appellante e appellato hanno depositato le comparse conclusionali e l'appellato anche le memorie di replica.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con il primo motivo di appello, così rubricato: “1A) Violazione dell'art. 112 c.p.c. – Vizio di omessa pronuncia”, l'appellante adduce che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale ritualmente proposta dalla ditta opponente, avente ad oggetto Parte_1
l'accertamento che la ditta non ha eseguito il contratto portando ad ultimazione i lavori Pt_1
commissionatigli. Domanda in ordine alla quale parte opposta si era ritualmente difesa prendendo posizione al punto 2) della comparsa di costituzione e risposta laddove affermava che, trattandosi nella fattispecie di contratto d'opera e non di contratto di appalto, “il prestatore d'opera può legittimamente rifiutare di portare a termine la propria opera”. Vero è, piuttosto, prosegue l'appellante, che, “dal momento che il Tribunale ha ritenuto che il contratto intervenuto oralmente tra le parti sia un contratto di appalto e non un contratto d'opera, avrebbe dovuto ritenere illegittimo il mancato completamento dell'opera e, pertanto, avrebbe dovuto giudicare sussistente l'inadempimento dell'appaltatore e, conseguentemente, valutarne la gravità al fine della domandata risoluzione e della conseguente domanda di risarcimento danni” (cfr. atto di citazione in appello, pag. 9 e ss.).
3.2 Con il secondo motivo di gravame, così rubricato: “1B) Violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.
– Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455, 1667 e 1668 cod. civ.”, adduce Parte_1 che, qualora “l'Ecc.ma Corte d'Appello dovesse ritenere che in merito alla domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto relativa alla mancata ultimazione dei lavori, il Tribunale non sia incorso in un vizio di omessa pronuncia, ma la abbia implicitamente rigettata, deve rilevarsi
l'erroneità della sentenza di primo grado sia su questa domanda che in ordine a quella avente ad oggetto
i vizi e difetti dell'opera appaltata” (cfr. atto di citazione in appello, pag. 10).
7 Allega che, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di inadempimento dell'appalto (richiama Cass. 31 ottobre 2018, n. 27994), la mancata ultimazione dei lavori legittima il committente a richiedere, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento danni. L'indicata giurisprudenza della Suprema Corte – prosegue l'appellante – consente di evidenziare “l'ulteriore marchiano errore commesso dalla sentenza impugnata, laddove il Giudice di prima istanza ha ritenuto che parte opponente sarebbe “decaduta dall'azione promossa per i vizi e difetti dell'opera realizzata per non avere dato prova dell'osservanza del termine previsto dall'art. 1667
c.c., di 60 giorni dalla scoperta dei vizi dedotti in citazione”. In realtà, come già dedotto nel corso del giudizio di primo grado e come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, l'art. 1667 c.c. ed il termine di decadenza ivi previsto non sono applicabili nell'ipotesi in cui l'appaltatore non abbia eseguito l'opera” (cfr. atto di citazione in appello, pag. 11). Non può condividersi neanche l'affermazione della sentenza impugnata circa la genericità della indicazione dei vizi e difetti dell'opera che, viceversa, sono stati puntualmente riportati alle pagine 4 e 5 dell'atto di citazione.
3.3 Con il terzo motivo di gravame, così rubricato: “Violazione degli articoli 113, 115 e 116 c.p.c. –
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1657 c.c. – Erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze probatorie – Insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia”, si duole che il Tribunale non abbia tenuto in conto alcuno la contestazione, di parte opponente, dell'esecuzione dei lavori anche nell'ammontare del corrispettivo documentato dalla ditta opposta con fatture. Il Giudice di prime cure ha inoltre violato il principio pacifico della giurisprudenza che afferma che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi alla esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma può al massimo costituire un mero indizio. Ed ancora, sia pure solo in via subordinata “rispetto alla carenza assoluta di prova sull'esecuzione dei lavori indicati nelle fatture poste a base del decreto, si aggiunge che la ditta S.T.A. di non ha mai prodotto alcun contratto o altro documento da cui risulti che tra le Controparte_3
parti era stato concordato un prezzo complessivo o unitario per i lavori realizzati, il cui ammontare è stato unilateralmente determinato dalla opposta al momento della predisposizione delle fatture” (cfr. atto di citazione in appello, pag. 16). Di conseguenza, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare la norma di cui all'art. 1657 c.c., laddove, invece, “il Tribunale ha recepito pedissequamente senza alcuna motivazione al riguardo il corrispettivo determinato unilateralmente dall'appaltatore” (cfr. atto di citazione in appello, pag. 17).
8 3.4 Con il quarto motivo di appello, così rubricato: “Violazione degli articoli 113, 115 e 116 c.p.c. –
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1193 c.c. – Erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze probatorie – Insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia”, contesta l'assunto del Tribunale secondo cui i vari assegni prodotti dall'opponente e regolarmente incassati dall'opposto, non sarebbero idonei a provare il corretto adempimento delle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto. Nell'applicare il principio di diritto, tuttavia, il Tribunale non avrebbe adeguatamente ponderato che la ditta non ha fornito la prova di crediti diversi ai quali CP_2 imputare il pagamento delle somme portate dagli assegni e ciò “per il semplice motivo che la produzione di semplici fatture non autentiche ed estratte da libri contabili non vidimati, ritualmente e formalmente contestate dalla difesa di , precisamente a pag. 2 della memoria ex art. 183 VI comma Parte_1
n. 1, avuto riguardo alla loro formazione unilaterale e alla circostanza che l'esistenza delle prestazioni
è contestata fra le parti, non può costituire un valido elemento di prova dell'esecuzione delle prestazioni medesime. Ne consegue, quindi, che la questione sulla natura astratta dei pagamenti con titoli di credito non ha alcun rilievo nella fattispecie, in assenza di prova sull'esistenza del credito diverso” (cfr. atto di citazione in appello, pag. 19 e ss.). Il Tribunale ha, altresì, errato nel non considerare che “l'anteriorità del pagamento non assume alcun significato in ordine ad un rapporto contrattuale, quale l'appalto, che prevede una certa durata e pagamenti frazionati”, ed, ancora, nel ritenere che il resoconto contabile prodotto da parte opponente non costituisca prova sull'ammontare dei lavori appaltati e ciò in quanto
“al contrario di quanto ritenuto nella sentenza appellata, la mancanza di data sul documento non può inficiarne la validità come prova che sarebbe venuta meno solo a seguito dell'istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. che il Tribunale ha omesso immotivatamente di effettuare e che in questa sede si richiede ancora” (cfr. atto di citazione in appello, pag. 20). Allo stesso modo il Tribunale ha omesso di valutare una serie di documenti (analiticamente elencati alla pag. 21 della citazione in appello) formalmente disconosciute da parte opposta, così che l'opponente ha formulato istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., che il Tribunale ha però disatteso.
3.5 Il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello, in quanto intimamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati.
Giova rammentare che la ha adito il Parte_3
Tribunale di Catanzaro chiedendo di voler ingiungere all'impresa individuale “Il Faro” CP_4
il pagamento della complessiva somma di € 67.000,00 oltre interessi al tasso legale, per il
[...]
mancato pagamento d diversi interventi di fornitura e posa in opera di materiale termoidraulico documentato da due fatture commerciali: la fattura n. 5 del 29 luglio 2008 di importo pari a € 10.000,00
e la fattura commerciale n. 12 del 29 dicembre 2008 di importo pari a € 57.600,00.
9 Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria e, per l'effetto, con decreto ingiuntivo n. 46/2014 del 16-
21 gennaio 2014, notificato il 15 febbraio 2014, ha ingiunto alla sig.ra il pagamento Parte_1 della somma complessiva di € 67.000,00 oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo e alle spese e competenze legali del procedimento monitorio liquidate in € 338,00 per spese ed
€ 1.800,00 per competenze professionali. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 46/2014 allegando: 1) di avere, Parte_1 nel 2006, dato incarico alla ditta di , di eseguire i ON ON lavori di realizzazione dell'impianto termo idraulico e di condizionamento aria nell'albergo “Il Faro”, ubicato in località Cutura del Comune di Sorbo San Basile, di proprietà dell'opponente; 2) che la di , dopo aver iniziato i lavori, senza alcun ON ON
preavviso e in difetto di alcun motivo valido, li ha interrotti ingiustificatamente, costringendo l'opposta a rivolgersi, per l'esecuzione dei medesimi lavori già commissionati alla opposta, alla ditta specializzata
“ATEF” di , che provvedeva ad ultimare i lavori e a rimediare ai gravi vizi e difetti che Parte_2 presentavano le opere eseguite dalla ditta di;
3) ON ON che la sig.ra “ha saldato integralmente le fatture poste a base del decreto ingiuntivo” Parte_1 mediante i seguenti versamenti effettuati a favore della ditta di ON
: € 20.000,00 a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 4025500355, emesso in ON
Cont data 16 marzo 2007, dalla Banca di Credito Cooperativo della Sila Piccola e intestato a di P_
; € 5.457,50 a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 4025500355, emesso in data 16 marzo
[...]
Cont 2007, dalla Banca di Credito Cooperativo della Sila Piccola e intestato a di;
€ ON
30.000,00 a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 4011421026, emesso in data 27 agosto 2007, dalla Banca di Credito Cooperativo della Sila Piccola di Taverna e intestato a;
€ ON
12.000,00 a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 4026772625, emesso in data 18 ottobre 2007, dalla Banca di Credito Cooperativo della Sila Piccola e intestato a € 6.000,00 Controparte_5
a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 4026772635-02, emesso in data 18 ottobre 2007, dalla
Banca di Credito Cooperativo della Sila Piccola e intestato a € 5.000,00 a Controparte_5
mezzo assegno circolare non trasferibile n. 4032241454-07, emesso in data 8 febbraio 2008, dalla Banca
Cont di Credito Cooperativo della Sila Piccola e intestato a di;
€ 5.000,00 a mezzo ON
assegno circolare non trasferibile n. 4032241454-06, emesso in data 8 febbraio 2008, dalla Banca di Cont Credito Cooperativo della Sila Piccola e intestato a di;
€ 8.000,00 a mezzo ON
assegno circolare non trasferibile n. 4027586265-01, emesso in data 4 marzo 2008, dalla Banca di
Cont Credito Cooperativo della Sila Piccola e intestato a di;
4) che, pertanto, risulta ON
provato che la ditta ha versato alla S.T.A. di , la complessiva somma Parte_1 ON
10 di € 91.457,50, “di gran lunga maggiore rispetto alle somme ingiustamente pretese con il decreto opposto” (cfr. citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, pag. 4), così che la sig.ra nulla deve alla ed anzi vanta un credito nei confronti della ditta S.T.A. di Pt_1 CP_2
di € 23.857,50, pari alla differenza tra quanto effettivamente corrisposto alla S.T.A. ON
(€ 91.457,50) e quanto richiesto con il decreto ingiuntivo opposto (€ 67.600,00); 5) che la si è CP_2
resa gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte, perché non ha mai ultimato i lavori;
inoltre, le opere parzialmente eseguite presentavano gravi difetti che le rendevano inidonee all'uso cui erano destinate. Più in dettaglio: le caldaie fornite erano predisposte per il funzionamento con gas metano anziché con GPL, come richiesto dalla committente, considerato che la zona in questione non è servita dalla rete del metano;
nella sala banchetti mancava tutta la rete di condizionamento a freddo;
nel piano seminterrato e nella sala ricevimento erano stati installati solo i tubi dell'impianto di riscaldamento pavimento, mentre difettavano tutti i collegamenti e l'impianto di condizionamento estivo;
i pannelli solari per il riscaldamento dell'acqua sanitaria e del riscaldamento erano inutilizzabili;
6) il grave inadempimento della ditta ha provocato la risoluzione del contratto ed il conseguente diritto al CP_2 risarcimento dei danni a favore della committente, “quantificabili nell'importo necessario a rendere funzionale l'impianto termoidraulico dell'albergo ristorante” (cfr. citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, pag. 5), danni per il cui risarcimento “avanza apposita domanda riconvenzionale”.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, (i) la restituzione della somma di € 23.857,50, pari alla differenza tra quanto effettivamente corrisposto alla
(€ 91.457,50) e quanto richiesto con il decreto ingiuntivo opposto (€ 67.600,00), oltre interessi CP_2
dal giorno del pagamento ex art. 2033 c.c.; (ii) sempre in via riconvenzionale la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della previo accertamento che S.T.A. “non ha eseguito il contratto CP_2
e che le opere realizzate parzialmente dalla parte opposta presentavano gravi vizi e difetti che le rendevano inidonee all'uso cui erano destinate” – cfr. pag. 6 della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale), e la condanna di al risarcimento dei danni a favore di CP_2
da quantificarsi in € 26.000,00, oltre interessi al soddisfo. Parte_1
Costituendosi in giudizio, la S.T.A. di (i) ha contestato la qualificazione giuridica del ON rapporto obbligatorio inter partes, da ricondursi al contratto di opera professionale di cui all'art. 2222
c.c. e non già all'appalto; (ii) ha rilevato l'infondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento ed ha formulato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. evidenziando che, fin dal 13 dicembre
2008 con nota a/r n. 13436217421-6 il nella propria qualità, aveva comunicato la sua volontà P_ di non proseguire nella realizzazione dell'opera commissionata a causa del “totale disinteresse a
11 risolvere gli impegni economici assunti per l'esecuzione dei lavori già effettuati”. Ebbene, l'assoluta noncuranza mostrata dalla committente alle legittime rimostranze proposte per iscritto dalla S.T.A.
“hanno determinato, di fatto, il venir meno dell'interesse alla manutenzione del contratto, tale da giustificare la risoluzione dello stesso ex art. 1453 cc (cfr. Cass. 1107/70 che ha chiarito come non ci sia incompatibilità tra l'exceptio inademplendi contractus e la risoluzione dello stesso). Ed allora, in assenza della benché minima prova di senso contrario, del tutto giustificatamente e legittimamente la Con
“ ” ha deciso di non portare a termine il lavoro oggetto del contratto, facendo salvo comunque il proprio diritto di vedersi pagato il lavoro già svolto” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 5);
(iii) che, in ogni caso, a decorrere quantomeno dalla data del 13 dicembre 2008 (data presuntiva di interruzione dei lavori), mai la committente ebbe a formulare contestazione in ordine alla regolarità dei lavori fino a quel momento effettuati, ovvero ebbe a formulare questioni relative ai pagamenti già effettuati;
(iv) la violazione dell'art. 2226 c.c.; (v) la prescrizione del diritto all'azione del committente;
(vi) l'insussistenza di vizi dell'opera; (vii) l'infondatezza della domanda ex art. 2033 c.c.; (viii)
l'effettiva sussistenza del diritto di credito azionato con la procedura monitoria.
Così ricostruite le difese delle parti, si osserva che la qualificazione del contratto inter partes come contratto di appalto, non è stata censurata in questa sede, ed è dunque definitivamente trascorsa in giudicato.
Va invece dichiarata nuova e, come tale, inammissibile, la contestazione dell'appellante in ordine alla omessa produzione di alcun contratto o altro documento da cui risulti che tra le parti era stato concordato un prezzo complessivo o unitario per i lavori realizzati, il cui ammontare è stato unilateralmente determinato dalla opposta al momento della predisposizione delle fatture.
La contestazione circa il prezzo dell'appalto è nuova, introdotta per la prima volta in appello, il che non
è consentito dall'art. 345 c.p.c., che, come noto, sancisce il divieto di nova. Esso divieto riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado e ciò perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio di appello da mera revisio prioris istantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale. Come affermato dalla Suprema Corte, “è la logica stessa del sistema che esclude che in appello … possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto
(cfr., ad esempio, Cass. n. 4854/2014 e Cass. n. 7878/2000” (cfr. Cass. civ., 13 ottobre 2015, n. 20502; conf. Cass. civ., 1 febbraio 2018, n. 2529). Trattasi di principio vigente anche nel rito del lavoro, avendo il Supremo Collegio precisato che “nel rito del lavoro, il divieto di “nova” in appello, ex art. 437 cod. proc. civ., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 cod. proc. civ. impone un onere di
12 tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da “revisio prioris instantiae” in
“iudicium novum”, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario” (cfr. Cass. civ., 28 febbraio 2014, n. 4854).
La contestazione in parola va dunque dichiarata inammissibile perché tardivamente sollevata dalla la cui domanda di determinazione del prezzo ex art. 1657 c.c., è indubbiamente inammissibile Pt_1 perché nuova, in violazione del divieto posto dall'art. 345 c.p.c.
Non risponde al vero l'assunto difensivo dell'appellante a cui dire il Tribunale non avrebbe valutato la sussistenza della documentazione depositata dalla parte opponente con la memoria ex art. 183, comma
6, n. 3 c.p.c., posto che, al contrario, nella sentenza impugnata si dà espressamente atto della inammissibilità di tutta la documentazione prodotta da parte opponente con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., in quanto tardiva (cfr. sentenza da pag. 3 a pag.
4. In particolare, pag. 4: “Non vi è dubbio, pertanto, che i documenti prodotti dall'opponente con la terza memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. sono tardivi e devono essere, dunque, dichiarati inammissibili”).
Passando al merito, occorre allora muovere dal primo motivo di gravame, col quale l'appellante denuncia vizio di omessa pronuncia in ordine alla domanda di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della ditta S.T.A., cui la sig.ra appellante, rimprovera di non aver Parte_1
eseguito il contratto portando ad ultimazione i lavori che gli erano stati commissionati, abbandonando ingiustificatamente il cantiere.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
È ben vero che, come sopradetto, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 46/2014, Parte_1
ebbe a proporre domanda di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento
[...] dell'appaltatore, per non avere la mai ultimato i lavori, abbandonando il cantiere. CP_2
È altresì vero che in ordine a questa domanda il Tribunale non si è pronunciato, sicché correttamente la ha denunciato il vizio di omessa pronuncia articolando un espresso motivo di impugnazione, Pt_1
spettando quindi alla Corte di Appello pronunciare sulla domanda completamente pretermessa dal
Tribunale.
La domanda è peraltro infondata e va, pertanto, rigettata.
In linea generale va rammentato che, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, le disposizioni specifiche previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c., applicabili nel caso di opera completa, ma affetta da vizi o difformità, integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento
13 contrattuale, applicabili, quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, ossia nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla (di recente, v. Cass. 13 aprile 2018, n. 9198; per gli stessi principi, v. Cass. 24 giugno 2011, n. 13983; Cass. 6 aprile 2006, n. 8103). In tal senso, la
Suprema Corte ha ritenuto che, in tema di inadempimento del contratto di appalto le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668, 1669 e ss. c.c. integrino - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista nel caso in cui l'opera completata sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche (Cass. 17 maggio
2004, n. 9333).
L'omogeneità della soluzione, sia con riguardo alla disciplina dettata dagli artt. 1667 e 1668 c.c., sia con riferimento a quella di cui all'art. 1669 c.c., riposa sul solido orientamento secondo il quale, in tema di appalto, non sussiste incompatibilità tra gli artt. 1667 e 1669 c.c., potendo il committente di un immobile che presenti "gravi difetti" invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall'art. 1669 c.c.), anche quelli previsti dall'art. 1668 c.c. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi di cui all'art. 1667 c.c., purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal secondo comma di quest'ultimo: si deve, infatti, ritenere che, pur nella diversità della natura giuridica delle responsabilità, extracontrattuale e contrattuale, rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme, le relative fattispecie si configurino l'una (l'art. 1669 c.c.) come sottospecie dell'altra (art. 1667 c.c.), perché i "gravi difetti" dell'opera si traducono inevitabilmente in "vizi" della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c. (v., ad es., Cass. 19 gennaio 2016, n. 815; Cass. 15 febbraio 2011, n. 3702).
Dunque, nell'ipotesi in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata [è il caso in ispecie], restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è senz'altro quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c., laddove la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e
1668 c.c., trova applicazione nella diversa ipotesi in cui opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti.
Ora, nel caso di specie, è documentalmente provato l'abbandono del cantiere da parte della vi è CP_2
in atti (all. 2 al fascicolo di parte opposta-appellata) la nota del 12 dicembre 2008, ricevuta dalla Parte_4
[...] il 29 dicembre 2008, con la quale la S.T.A. di comunicava a “di non ON Parte_1
voler più continuare nessun rapporto di lavoro con la Vs ditta fino al soddisfo economico di tutti i lavori finora realizzati.”
Nella nota si dà atto della ragione del rifiuto a proseguire il rapporto contrattuale con la da Pt_1 parte della vale a dire il riscontrato, da parte di “disinteresse a risolvere gli impegni CP_2 CP_2 economici assunti per l'esecuzione dei lavori già effettuati”.
Il che significa, evidentemente, che, a fronte dell'inadempimento della committenza che ha omesso di corrispondere quanto pattuito per i lavori già eseguiti, l'appaltatore si è legittimamente rifiutato di adempiere la sua obbligazione.
Si tratta di un comportamento legittimo ai sensi dell'art. 1460 c.c., a mente del quale, “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno di contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se
l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario a buona fede”.
Secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, nei contratti a prestazioni corrispettive l'esercizio della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.:
a) presuppone che vi sia l'inadempimento della controparte (anche solo in termini di inesatto adempimento: v. Cass. civ., 8 luglio 2024 n. 18587; Cass.,civ. 29 gennaio 2021 n. 2154), dato che integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento in costanza di inadempimento dello stesso creditore
(Cass. civ., 17 luglio 2023, n. 20719; Cass., civ. 22 novembre 2016 n. 23759);
b) deve essere sollevata in buona fede oggettiva, in relazione alla quale il giudice di merito dovrà verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all'interesse della controparte, e quindi valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in rapporto alla situazione oggettiva (Cass. civ., 28 dicembre 2023, n. 36295; Cass. civ., 29 gennaio 2021, n. 2154;
Cass. civ., 3 luglio 2000, n. 8880).
Nel caso in esame è pacificamente emerso l'inadempimento della che ha omesso di Parte_1
pagare i lavori documentati dalle due fatture poste a base del D.I. opposto (fattura n. 5 del 29 luglio 2008
e fattura n. 12 del 29 dicembre 2008): fornitura e posa in opera di n. 5 climatizzatori;
montaggio termo- camino con collegamenti idraulici e modifiche al collettore;
sistemazione di tutte le linee di acqua fredda;
linea di acqua calda e ricircolo dai bollitori solari;
riparazione pannelli solari termici con pulizia;
riparazione caldaia;
predisposizione linee gas;
prese temporanee di acqua per servizio cantiere;
tracce sugli impianti), per un importo complessivo di € 67.000,00.
15 È evidente che, a fronte di un sì grave inadempimento, che si è risolto nel mancato pagamento di lavori già eseguiti, con conseguente alterazione del sinallagma funzionale, legittimamente l'appaltatore si è rifiutato di proseguire nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, peraltro comunicando la propria motivata decisione alla committenza con la nota del 12 dicembre 2008, così cercando, in maniera del tutto corretta, di ottenere la spontanea esecuzione del contratto prima di proporre ricorso per decreto ingiuntivo.
Né appaiono convincenti le censure dell'appellante nella parte in cui cerca di incrinare il fondamento logico-giuridico degli argomenti spesi dal Tribunale per dimostrare appunto l'inadempimento della committenza circa il mancato pagamento dei lavori di cui alle due fatture citate.
Ed invero, insiste l'appellante nel sostenere di avere adempiuto alla propria obbligazione pecuniaria, mediante gli assegni circolari non trasferibili di cui si è sopra dato analiticamente conto. E tuttavia, come giustamente rimarcato dal Tribunale, tutti gli assegni in questione sono stati emessi in data anteriore rispetto alle fatture n. 5 e n. 12 del 2008 ed, inoltre, non vi è corrispondenza tra gli importi di cui agli assegni e gli importi delle fatture.
Si deve quindi convenire con il Giudice di prime cure che in definitiva, la riscontrata discordanza tra i pagamenti effettuati e l'importo delle fatture, nonché l'emissione di titoli in data anteriore a tali documenti, inducono a ritenere non provato il fatto estintivo del pagamento eccepito dalla parte opponente, la quale, pertanto, non ha adempiuto l'onere della prova su di esso incombente.
In tema di ripartizione dell'onere della prova tra debitore e creditore in caso di pagamento con assegni, la Suprema Corte ha enunciato il principio di dritto, al quale si intende dare continuità, secondo cui “In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono
l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente
l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (cfr. Cass. civ., 6 novembre 2017, n. 26275; conf., tra le più recenti, Cass. civ.,25 settembre 2023, n. 27247).
Ne consegue che, al contrario di quanto erroneamente opinato dalla non era la a dover Pt_1 CP_2
provare che i pagamenti effettuati con assegni fossero riconducibili ad altre prestazioni o forniture, ma spettava al debitore dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati, stante la contestazione del creditore.
16 Quest'onere probatorio non è stato assolto dalla che, a fronte della contestazione della Pt_1 CP_2
non ha dimostrato che gli assegni fossero stati emessi a tacitazione delle somme di cui alle fatture n. 5 e n. 12, ed essendo piuttosto emersa la prova del contrario, per almeno un duplice ordine di ragioni: perché tali assegni recavano, tutti, data anteriore rispetto alle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto, e perché non vi era corrispondenza tra i pagamenti effettuati e l'importo delle fatture.
Né questa lacuna probatoria può essere colmata valorizzando il resoconto contabile prodotto da parte opponente, dovendosi certamente condividere l'assunto del Tribunale a detto documento non può essere riconosciuta valenza probatoria ai fini del decidere, “essendo privo di data ed essendo relativo ad importi del tutto differenti rispetto a quelli oggetto delle fatture di cui al decreto ingiuntivo, alle quali non appare in alcun modo riconducibile (fattura n. 5/2008 di € 10.000,00 e fattura n. 12/2008 di €
57.600,00)” (cfr. sentenza, pag. 9).
Così accertato il grave inadempimento della committenza all'obbligazione di pagare il prezzo dell'appalto, e, nel contempo, la legittimità del rifiuto opposto dall'appaltatore alla prosecuzione dei lavori, va, pertanto, rigettata la domanda di risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore, formulata, in via riconvenzionale, dalla opponente.
La sentenza di primo grado va certamente confermata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno subito dalla a causa dei vizi e dei difetti dei lavori eseguiti, pur Pt_1
dovendosi correggere la motivazione della sentenza impugnata.
Si è già detto che il Giudice di prime cure ha respinto la domanda de qua ritenendo parte opponente decaduta dall'azione di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera di cui all'art. 1667 c.c., non avendo parte opponente neppure dedotto di aver denunziato tempestivamente all'impresa appaltatrice tali vizi, come richiesto dall'art. 1667 c.c. (entro 60 giorni dalla scoperta). Il Tribunale ha rimproverato alla di non aver specificato quale sia stata la data della scoperta del vizio e di non avere neppure Pt_1
allegato di aver mai comunicato tali difetti e vizi alla ditta appaltatrice.
Si è pure già detto che, indubbiamente, il richiamo alla disciplina dettata dall'art. 1667 c.c., nel caso in ispecie, non è corretto perché essa si applica soltanto in caso in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti.
Nella diversa ipotesi in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata [è il caso in ispecie], restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è senz'altro quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c.
17 Ciò posto, non vi è dubbio che, pur applicando al caso di specie la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c., la domanda di risarcimento non può che essere rigettata.
In linea generale, va rammentato che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, allorquando il committente si limiti ad eccepire l'inadempimento dell'appaltatore (deducendo la sussistenza di difformità o vizi, ma senza ampliare il thema decidendum) – nel caso in cui quest'ultimo abbia agito in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto – l'assuntore ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
E tanto in conformità al principio generale a mente del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione
(Cass. civ., 11 febbraio 2021, n. 3587; Cass. civ., 12 febbraio 2010, n. 3373; Cass. civ., 13 giugno 2006,
n. 13674; Cass. civ., 12 aprile 2006, n. 8615). Quindi, qualora il committente contesti fondatamente l'adempimento, per non avere l'artefice dimostrato la perfetta esecuzione dell'opera, la domanda di condanna al pagamento non può essere accolta, non rilevando che l'inadempimento dell'appaltatore abbia scarsa importanza, in quanto a tale nozione l'art. 1455 c.c. fa riferimento a proposito della domanda di risoluzione del contratto e non di quella volta ad ottenere il suo adempimento, stante l'esigenza di prevedere l'operatività del rimedio della risoluzione solo nel caso in cui il comportamento di una parte produca un effettivo pregiudizio all'interesse della parte non inadempiente, alterando il sinallagma funzionale. In tale evenienza è richiesta dunque la dimostrazione (positiva) dell'esatto adempimento, sul piano quantitativo e qualitativo, della prestazione, nel suo insieme, in collegamento sinallagmatico rispetto al pagamento del compenso (che appunto dà causa e giustifica il diritto alla sua percezione): sia sul completamento dell'opera o del servizio, sia sulla corrispondenza dell'opera o del servizio alle prescrizioni negoziali e alla buona tecnica.
Ebbene, limitatamente ai lavori eseguiti, l'appaltatore ha dimostrato di avere esattamente adempiuto, sul piano quantitativo e qualitativo, la propria prestazione, dacché il teste , che ha lavorato Testimone_1
sul cantiere con la ha confermato che: CP_2
la rete di condizionamento a freddo non è mai stata commissionata alla stante l'elevato CP_2 costo che si sarebbe dovuto sostenere per l'acquisto e la posa in opera del relativo impianto;
la fornitura e posa in opera dei pannelli solari per il riscaldamento fu commissionata e realizzata nel 2006 ed integralmente pagata nel marzo del 2007 come da fattura all. 3 al fascicolo di parte
18 opposta. Questa circostanza è stata confermata anche dalla sig.ra che, nel corso Pt_1 dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 25 marzo 2016, ha integralmente confermato il capitolo 4.2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di parte S.T.A. (“4.2 Essere vero o meno che la fornitura e posa in opera dei pannelli solari per il riscaldamento fu commissionata e realizzata nel 2006 ed integralmente pagata nel marzo del 2007 come da fattura del 30.12.2006 che si rammostra (all. 3 al fascicolo parte)”).
l'impianto dei pannelli solari fu nel 2008 oggetto di riparazione e pulizia;
nel piano seminterrato e nella sala ricevimento la ditta S.T.A. ha installato i tubi per l'impianto di riscaldamento a pavimento (mentre i collegamenti dell'impianto, unitamente al collaudo, non sono stati eseguiti a seguito dell'abbandono del cantiere giustificato – come già detto – dall'inadempimento della committenza).
Va dunque confermata la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento, sia pure con diversa motivazione.
Conclusivamente, l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, va rigetta la domanda di risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore, formulata da Parte_1
§ 4. Le spese processuali
4.1 Le spese di lite dei due gradi di giudizio possono essere compensate per 1/3 dovendosi porre i residui
2/3 a carico di Parte_1
Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), e per tutte le fasi.
4.2 Stante le ragioni della decisione (accoglimento parziale dell'appello), deve darsi atto che non ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il raddoppio del contributo unificato ex art 13, comma
1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 ON
, in persona del titolare , con atto di citazione portato a
[...] ON
notifica il 24 aprile 2019, e avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 693 resa il 12 aprile 2019
e pubblicata il 15 aprile 2019, notificata il 17 aprile 2019, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione rigettata, così provvede:
19 a. accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda di risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore, formulata da Parte_1
b. conferma nel resto con diversa motivazione;
c. compensa le spese dei due gradi di giudizio in ragione di 1/3 e condanna al Parte_1
pagamento, in favore di , in persona del titolare Controparte_6
dei residui 2/3 che si liquidano in € 9.402,00 per compensi professionali per ON il primo grado e in € 9.545,00 per compensi professionali per l'appello, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, del 3 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Silvana Ferriero
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