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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 21/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 9/2021 r.g.
, Parte_1
Avv. CAPONECCHI IOLANDA parte attrice
Parte_2
Avv. MAZZOCCHIO GIAN LUCA parte convenuta
RT
Avv.ti MAURIZIO ROMAGNOLI e GIANFRANCESCO ESPOSITO parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore: oglia l'adito Tribunale, ogni contraria eccezione e conclusione disattesa:
I) Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti con riguardo ai danni riportati da a Parte_1 seguito dell'evento lesivo del 11/07/2018;
II) Condannare i convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento del danno alla salute patito da parte attrice a causa dell'evento lesivo sopra descritto e quantificato in Euro 11.329,41 o alla somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa;
III) condannare i convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento in favore di del danno Parte_1 patrimoniale conseguente alla rinuncia per motivi di salute al viaggio-studio negli USA programmato per il periodo 5-19 Agosto 2018 e pari ad Euro 2.673,00 oltre al danno non patrimoniale conseguente alla perdita di formazione scolastica nonché di arricchimento personale a seguito della obbligatoria rinuncia alla borsa di studio e al soggiorno negli Stati Uniti, danno da liquidarsi in via equitativa;
IV) condannare i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite, rimborso forfettario e compensi legali oltre accessori come per legge.
1 Per la convenuta Parte_2
IN VIA PRINCIPALE: Dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163 nn. 3,4 e 164 cpc
IN VIA SUBORDINATA: Rigettare per infondatezza la domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta
. Parte_2
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni, limitare il risarcimento a quanto risulterà di giustizia. Con riserva di precisare le domande, eccezioni e conclusioni già svolte sulla base delle difese avversarie e di articolare ulteriori mezzi istruttori e produrre nuovi documenti all'esito della costituzione avversaria nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Per la convenuta : RT
Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE Rigettare per infondatezza la domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta.
IN VIA GRADATA Nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni, limitare il risarcimento a quanto risulterà di giustizia e alla luce delle Tabelle Micropermanenti.
Le ragioni della decisione:
1. Con l'atto di citazione ha convenuto in giudizio “ e Parte_1 RT Parte_2 per ottenere risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in occasione del trattamento
[...] dell'11.7.2018, eseguito presso il centro estetico “Beauty Pharma” di proprietà della convenuta “ CP_1
.
[...]
1.1. Parte attrice ha specificato che, nella data indicata, si recava presso il Centro Estetico “Beauty
Pharma” al fine di sottoporsi ad un trattamento di epilazione ad entrambe le ascelle e che il trattamento veniva eseguito dall'estetista Parte_2
1.2. Parte attrice ha riferito che il trattamento risultava doloroso, con la successiva comparsa di gonfiore nonché ferite sulle zone trattate, che avrebbero comportato danni permanenti alla salute.
1.3. Parte convenuta si è costituita nel presente giudizio eccependo in via preliminare Parte_2 la nullità della citazione ai sensi del combinato disposto di cui agli art.163 e 164 c.p.c.; in via subordinata chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza della stessa e, in via ulteriormente subordinate, in caso di eventuale accoglimento, ha chiesto di limitare il risarcimento a quanto sarebbe risultato di giustizia.
1.4. Parte convenuta RT
a presentato analoghe conclusioni.
[...]
2 1.5. Instauratosi il contraddittorio, espletate le prove orali e la CTU medico – legale, all'esito dell'udienza del 2.10.2024 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, concessi i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
2. In via preliminare deve rigettarsi la richiesta di declaratoria di nullità dell'atto di citazione, risultando con chiarezza il titolo di responsabilità della convenuta “
[...]
(titolarità dell'esercizio commerciale presso cui veniva RT realizzato il trattamento) e della convenuta (dipendente dell'esercizio commerciale, Parte_2 nonché materiale “esecutrice” del trattamento causativo del danno) nonché il petitum (risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale).
2.1. A tal proposito deve rilevarsi che, a fronte di tali chiari presupposti e delle allegazioni istruttorie di parte attrice, spetterebbe alle parti convenute, al fine di formulare eventuali eccezioni, l'individuazione del regime dell'onere della prova attraverso la corretta qualificazione della domanda, nella indicata piena chiarezza dei presupposti (si veda par. 2), considerato il carattere tecnico della difesa.
2.2. Inoltre, si ritiene corretto affermare che non vi è stato alcun vulnus del diritto di difesa, considerato che il contraddittorio si è effettivamente esplicato sui titoli di responsabilità, sulla sussistenza del nesso causale e del coefficiente soggettivo.
3. Nel merito deve rilevarsi, in primo luogo, che risulta circostanza non contestata il fatto che, in data
11.7.2018, parte attrice si era recata presso il centro estetico in questione (di proprietà di parte convenuta
“ ) e che la RT dipendente eseguiva trattamento di epilazione ad entrambe le ascelle. Parte_2
3.1. Quanto ai titoli di responsabilità delle convenute deve rilevarsi che “
[...]
risponde a titolo di responsabilità RT contrattuale, mentre il regime di responsabilità della convenuta può essere individuata Parte_2 nella responsabilità extracontrattuale.
3.2. Ciò posto, è bene rilevare che, secondo quanto affermato dal c.t.u., sussistono il nesso di causalità, il fatto illecito (lesioni) e il coefficiente soggettivo colposo, così da determinare un giudizio di riconoscimento della responsabilità in relazione alla posizione di ambedue le parti convenute.
Infatti, secondo il c.t.u., “in data 11 luglio 2018 la signora veniva sottoposta ad un trattamento di Parte_1 depilazione con laser a diodi ad entrambe le ascelle che veniva eseguito dall'estetista presso il centro Parte_2
“Beauty Pharma” e che a seguito del trattamento riportava ustioni di II e III grado ad entrambe le ascelle”.
Il c.t.u. ha premesso che “trattasi di trattamento che utilizza una tecnologia legata all'azione dell'energia termica a livello cutaneo, la cosiddetta “termolisi selettiva” che semplificando consiste nell'attrazione del fascio di luce da parte della
3 melanina del pelo che gli consente di arrivare in profondità; l'energia presente nel laser diventa quindi calore e distrugge così le cellule del bulbo pilifero. Appare evidente come tale trattamento possa correlarsi a delle complicazioni correlate proprio all'azione dell'energia termica;
proprio per tale motivo la potenza del laser e la durata del trattamento debbono essere modulati anche in rapporto alle caratteristiche cutanee del singolo soggetto ed all'area cutanea da trattare”.
3.3. In modo consequenziale, con riferimento al nesso eziologico, il c.t.u. ha rilevato che “l'epoca di insorgenza delle lesioni cutanee e le caratteristiche delle stesse, secondo una corretta criteriologia medico legale, con particolare riferimento al criterio di continuità fenomenologica, topografico e di efficienza quali quantitativa, depongono per la sussistenza del nesso di causa tra le ustioni al cavo ascellare ed il trattamento eseguito, evidentemente in maniera incongrua” (citazioni testuali estratte da pag. 6 elaborato c.t.u. del 13/9/2023).
Lo stesso c.t.u. ha condivisibilmente corroborato la sua argomentazione affermando che “che si è presa visione degli originali della documentazione fotografica allegata all'incarico da cui risultano delle lesioni cutanee che per caratteristiche possono essere state determinate esclusivamente da energia radiante/termica.
In tal senso risulta soddisfatto anche il principio di esclusione di altre cause per cui la supposta esposizione al sole dopo il trattamento non può ritenersi idonea a determinarle. Trattasi infatti di ustioni di II e III grado con interessamento dei piani cutanei profondi che non avrebbero potuto realizzarsi a seguito della semplice esposizione al sole, posto che non vi è prova che vi sia stata.
Per completezza si precisa che non risultano agli atti ne sono state riferite all'anamnesi condizioni pre-esistenti che possano aver influito nel determinismo delle ustioni.
In sintesi le ustioni di secondo e terzo grado riportate dalla signora sono da porre in correlazione causale Parte_1 con il trattamento cui la stessa si è sottoposta in data 11 luglio 2018” (citazioni testuali estratte da pag. 7 elaborato c.t.u. del 13/9/2023).
3.4. Quanto al coefficiente soggettivo colposo e alla individuazione della condotta illecita, lo stesso c.t.u. ha rilevato che le lesioni riscontrate sulla persona di “sono verosimilmente da attribuire ad Parte_1 una intensità d'onda troppo elevata o ad una durata eccessiva del trattamento o ancora all'effetto di entrambe le condizioni”
(citazione testuale estratta da pag. 7, elaborato c.t.u. del 13/9/2023).
3.5. Le conclusioni raggiunte dal c.t.u. appaiono coerenti con le premesse;
l'argomentazione appare chiara e consequenziale, fondata su solide premesse teoriche oltreché sulla piena e lineare valorizzazione delle circostanze del caso concreto (in particolare, fotografie delle lesioni).
Peraltro, le conclusioni raggiunte dal c.t.u. non sono state contestate dalle parti.
3.6. Come già anticipato, una volta riconosciuta la bontà delle conclusioni del c.t.u., l'accoglimento delle stesse determina il riconoscimento della responsabilità civile in capo ad ambedue le convenute, sebbene per titoli diversi (si veda par. 3.1.).
4 4. Una volta ritenuti sussistenti i requisiti per la configurabilità delle responsabilità e venendo, dunque, alla valutazione dei danni patiti dalla parte attrice, va rilevato che il CTU ha evidenziato che il danno, nel caso concreto, si ha dato luogo a un per invalidità al 75% pari a 10 giorni, invalidità al 50% di 10 giorni, ed ulteriori 30 giorni di invalidità parziale al 25%, sino a stabilizzazione del quadro mentre, per quanto concerne il danno biologico patito da parte attrice e imputabile nell'esecuzione del trattamento, lo stesso
è stato quantificato dal consulente d'ufficio nel 2%.
4.1. Sotto il profilo della quantificazione dei danni risarcibili va, inoltre, rilevato che questo Tribunale condivide l'orientamento espresso dalle Sezioni unite n. 26972/2008 secondo cui il risarcimento del danno alla persona ha struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (ossia come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Danno biologico, morale, esistenziale integrano, pertanto, solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno biologico, i giudici di legittimità hanno evidenziato che la norma che prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private deve trovare applicazione anche nelle controversie (come nel caso di specie) relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum),«in quanto non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile la disposizione non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisita al patrimonio del soggetto leso ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando i criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno»
(Cass. n. 22136/2022, Cass. n. 28990/2019 e Cass. n. 25274/2020).
4.2. Nel caso di specie, dovrà trovare applicazione la norma di cui all'art. 7, comma 4, l. n. 24/2017 e dell'art. 3, comma 3, d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 189/2012, che hanno rinviato agli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005 per la liquidazione del danno non patrimoniale biologico
(ove contenuto entro il 9%).
4.2.1. Pertanto, con riferimento al danno non patrimoniale riferibile alla sfera fisicopsichica di parte attrice, spetta alla stessa la somma di € 2.636,94 (dei quali € 1.695,53 a titolo di danno biologico permanente e € 941,41 per IT) con riconoscimento di danno morale pari € 2.500,00 considerato il
5 significativo patimento dell'attrice in relazione alla sofferta rinuncia alla possibilità di svolgere studi all'estero.
4.2.2. La somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale è quindi pari a €
5.136,94.
4.2.3. Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi, intesi,
a mente dei noti principi sanciti dalla Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995, come “lucro cessante”
e computabili, in relazione al pregiudizio subito per il mancato godimento - nel tempo - del bene o del suo equivalente in denaro, con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente. Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data del sinistro e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del sinistro (per gli importi riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale) e dalla data del pagamento
(per gli importi di spesa sostenuti a titolo di danno patrimoniale) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
4.3. Con riferimento al danno patrimoniale subito da parte attrice, nell'ambito di tale categoria vanno certamente ascritte le spese medico sanitarie, reputate congrue dal CTU e opportunamente documentante: le stessa ammontano ad € 362,37.
4.3.1. Inoltre, devono inglobarsi nel risarcimento del danno patrimoniale anche le consulenze effettuate dal dr. (importo 250,00 + iva) e dal Prof. (importo 610,00 euro) che costituiscono spese Per_1 Per_2 di perizia, ritenute congrue dallo stesso c.t.u. (si vedano pagg. 8 e 9, elaborato c.t.u. del 13/9/2023).
4.3.2. In aggiunta, considerato che la rinuncia al viaggio di studio all'estero risulta essere conseguenza immediata e diretta delle ustioni subite, dovranno essere risarcite anche le spese, già affrontate, per la prenotazione e il viaggio aereo, quantificate in € 2.673,00 (si vedano documenti di viaggio, allegati all'atto di citazione).
4.3.3. Rispetto a tutti i profili di danno patrimoniale indicati al par. 4.3., decorrono interessi legali dalla data in cui gli stessi importi sono stati effettivamente versati, e, in ogni caso, dalla data della pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
5. Venendo, infine, al governo delle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico delle parti convenute in solido e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m.
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa
6 e con riferimento a importi pari ai medi tariffari, in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta.
Le spese della CTU espletata nel presente giudizio sono poste definitivamente a carico solidale delle parti convenute, nella misura del 50% per ciascuna parte convenuta per quanto attiene ai rapporti interni.
p.q.m.
dichiara la responsabilità di e di “ Parte_2 RT
, per i danni patiti da , come descritti nella RT Parte_1 parte motiva e di seguito quantificati;
condanna e “ Parte_2 RT
, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 5.136,94 in favore di
[...] [...]
previa devalutazione, rivalutazione e applicazione interessi al tasso legale come indicato in Parte_1 parte motiva, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Dalla data della pubblicazione del presente provvedimento e fino all'effettivo soddisfo decorrono gli interessi legali. condanna e “ Parte_2 RT
, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 3.645,37, cui si aggiunge la
[...] somma di € 250,00 oltre IVA, in favore di , oltre interessi come indicato in parte motiva, Parte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Dalla data della pubblicazione del presente provvedimento e fino all'effettivo soddisfo decorrono gli interessi legali. condanna e “ Parte_2 RT
, in solido tra loro, in favore di , al pagamento delle spese di lite
[...] Parte_1 quantificate in € 267,83 per spese vive e in € 5.077,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spese di CTU definitivamente a carico di e “ Parte_2 RT
, , in solido tra loro.
[...] RT
Spoleto, 20 gennaio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
7
, Parte_1
Avv. CAPONECCHI IOLANDA parte attrice
Parte_2
Avv. MAZZOCCHIO GIAN LUCA parte convenuta
RT
Avv.ti MAURIZIO ROMAGNOLI e GIANFRANCESCO ESPOSITO parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore: oglia l'adito Tribunale, ogni contraria eccezione e conclusione disattesa:
I) Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti con riguardo ai danni riportati da a Parte_1 seguito dell'evento lesivo del 11/07/2018;
II) Condannare i convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento del danno alla salute patito da parte attrice a causa dell'evento lesivo sopra descritto e quantificato in Euro 11.329,41 o alla somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa;
III) condannare i convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento in favore di del danno Parte_1 patrimoniale conseguente alla rinuncia per motivi di salute al viaggio-studio negli USA programmato per il periodo 5-19 Agosto 2018 e pari ad Euro 2.673,00 oltre al danno non patrimoniale conseguente alla perdita di formazione scolastica nonché di arricchimento personale a seguito della obbligatoria rinuncia alla borsa di studio e al soggiorno negli Stati Uniti, danno da liquidarsi in via equitativa;
IV) condannare i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite, rimborso forfettario e compensi legali oltre accessori come per legge.
1 Per la convenuta Parte_2
IN VIA PRINCIPALE: Dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163 nn. 3,4 e 164 cpc
IN VIA SUBORDINATA: Rigettare per infondatezza la domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta
. Parte_2
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni, limitare il risarcimento a quanto risulterà di giustizia. Con riserva di precisare le domande, eccezioni e conclusioni già svolte sulla base delle difese avversarie e di articolare ulteriori mezzi istruttori e produrre nuovi documenti all'esito della costituzione avversaria nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Per la convenuta : RT
Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE Rigettare per infondatezza la domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta.
IN VIA GRADATA Nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni, limitare il risarcimento a quanto risulterà di giustizia e alla luce delle Tabelle Micropermanenti.
Le ragioni della decisione:
1. Con l'atto di citazione ha convenuto in giudizio “ e Parte_1 RT Parte_2 per ottenere risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in occasione del trattamento
[...] dell'11.7.2018, eseguito presso il centro estetico “Beauty Pharma” di proprietà della convenuta “ CP_1
.
[...]
1.1. Parte attrice ha specificato che, nella data indicata, si recava presso il Centro Estetico “Beauty
Pharma” al fine di sottoporsi ad un trattamento di epilazione ad entrambe le ascelle e che il trattamento veniva eseguito dall'estetista Parte_2
1.2. Parte attrice ha riferito che il trattamento risultava doloroso, con la successiva comparsa di gonfiore nonché ferite sulle zone trattate, che avrebbero comportato danni permanenti alla salute.
1.3. Parte convenuta si è costituita nel presente giudizio eccependo in via preliminare Parte_2 la nullità della citazione ai sensi del combinato disposto di cui agli art.163 e 164 c.p.c.; in via subordinata chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza della stessa e, in via ulteriormente subordinate, in caso di eventuale accoglimento, ha chiesto di limitare il risarcimento a quanto sarebbe risultato di giustizia.
1.4. Parte convenuta RT
a presentato analoghe conclusioni.
[...]
2 1.5. Instauratosi il contraddittorio, espletate le prove orali e la CTU medico – legale, all'esito dell'udienza del 2.10.2024 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, concessi i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
2. In via preliminare deve rigettarsi la richiesta di declaratoria di nullità dell'atto di citazione, risultando con chiarezza il titolo di responsabilità della convenuta “
[...]
(titolarità dell'esercizio commerciale presso cui veniva RT realizzato il trattamento) e della convenuta (dipendente dell'esercizio commerciale, Parte_2 nonché materiale “esecutrice” del trattamento causativo del danno) nonché il petitum (risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale).
2.1. A tal proposito deve rilevarsi che, a fronte di tali chiari presupposti e delle allegazioni istruttorie di parte attrice, spetterebbe alle parti convenute, al fine di formulare eventuali eccezioni, l'individuazione del regime dell'onere della prova attraverso la corretta qualificazione della domanda, nella indicata piena chiarezza dei presupposti (si veda par. 2), considerato il carattere tecnico della difesa.
2.2. Inoltre, si ritiene corretto affermare che non vi è stato alcun vulnus del diritto di difesa, considerato che il contraddittorio si è effettivamente esplicato sui titoli di responsabilità, sulla sussistenza del nesso causale e del coefficiente soggettivo.
3. Nel merito deve rilevarsi, in primo luogo, che risulta circostanza non contestata il fatto che, in data
11.7.2018, parte attrice si era recata presso il centro estetico in questione (di proprietà di parte convenuta
“ ) e che la RT dipendente eseguiva trattamento di epilazione ad entrambe le ascelle. Parte_2
3.1. Quanto ai titoli di responsabilità delle convenute deve rilevarsi che “
[...]
risponde a titolo di responsabilità RT contrattuale, mentre il regime di responsabilità della convenuta può essere individuata Parte_2 nella responsabilità extracontrattuale.
3.2. Ciò posto, è bene rilevare che, secondo quanto affermato dal c.t.u., sussistono il nesso di causalità, il fatto illecito (lesioni) e il coefficiente soggettivo colposo, così da determinare un giudizio di riconoscimento della responsabilità in relazione alla posizione di ambedue le parti convenute.
Infatti, secondo il c.t.u., “in data 11 luglio 2018 la signora veniva sottoposta ad un trattamento di Parte_1 depilazione con laser a diodi ad entrambe le ascelle che veniva eseguito dall'estetista presso il centro Parte_2
“Beauty Pharma” e che a seguito del trattamento riportava ustioni di II e III grado ad entrambe le ascelle”.
Il c.t.u. ha premesso che “trattasi di trattamento che utilizza una tecnologia legata all'azione dell'energia termica a livello cutaneo, la cosiddetta “termolisi selettiva” che semplificando consiste nell'attrazione del fascio di luce da parte della
3 melanina del pelo che gli consente di arrivare in profondità; l'energia presente nel laser diventa quindi calore e distrugge così le cellule del bulbo pilifero. Appare evidente come tale trattamento possa correlarsi a delle complicazioni correlate proprio all'azione dell'energia termica;
proprio per tale motivo la potenza del laser e la durata del trattamento debbono essere modulati anche in rapporto alle caratteristiche cutanee del singolo soggetto ed all'area cutanea da trattare”.
3.3. In modo consequenziale, con riferimento al nesso eziologico, il c.t.u. ha rilevato che “l'epoca di insorgenza delle lesioni cutanee e le caratteristiche delle stesse, secondo una corretta criteriologia medico legale, con particolare riferimento al criterio di continuità fenomenologica, topografico e di efficienza quali quantitativa, depongono per la sussistenza del nesso di causa tra le ustioni al cavo ascellare ed il trattamento eseguito, evidentemente in maniera incongrua” (citazioni testuali estratte da pag. 6 elaborato c.t.u. del 13/9/2023).
Lo stesso c.t.u. ha condivisibilmente corroborato la sua argomentazione affermando che “che si è presa visione degli originali della documentazione fotografica allegata all'incarico da cui risultano delle lesioni cutanee che per caratteristiche possono essere state determinate esclusivamente da energia radiante/termica.
In tal senso risulta soddisfatto anche il principio di esclusione di altre cause per cui la supposta esposizione al sole dopo il trattamento non può ritenersi idonea a determinarle. Trattasi infatti di ustioni di II e III grado con interessamento dei piani cutanei profondi che non avrebbero potuto realizzarsi a seguito della semplice esposizione al sole, posto che non vi è prova che vi sia stata.
Per completezza si precisa che non risultano agli atti ne sono state riferite all'anamnesi condizioni pre-esistenti che possano aver influito nel determinismo delle ustioni.
In sintesi le ustioni di secondo e terzo grado riportate dalla signora sono da porre in correlazione causale Parte_1 con il trattamento cui la stessa si è sottoposta in data 11 luglio 2018” (citazioni testuali estratte da pag. 7 elaborato c.t.u. del 13/9/2023).
3.4. Quanto al coefficiente soggettivo colposo e alla individuazione della condotta illecita, lo stesso c.t.u. ha rilevato che le lesioni riscontrate sulla persona di “sono verosimilmente da attribuire ad Parte_1 una intensità d'onda troppo elevata o ad una durata eccessiva del trattamento o ancora all'effetto di entrambe le condizioni”
(citazione testuale estratta da pag. 7, elaborato c.t.u. del 13/9/2023).
3.5. Le conclusioni raggiunte dal c.t.u. appaiono coerenti con le premesse;
l'argomentazione appare chiara e consequenziale, fondata su solide premesse teoriche oltreché sulla piena e lineare valorizzazione delle circostanze del caso concreto (in particolare, fotografie delle lesioni).
Peraltro, le conclusioni raggiunte dal c.t.u. non sono state contestate dalle parti.
3.6. Come già anticipato, una volta riconosciuta la bontà delle conclusioni del c.t.u., l'accoglimento delle stesse determina il riconoscimento della responsabilità civile in capo ad ambedue le convenute, sebbene per titoli diversi (si veda par. 3.1.).
4 4. Una volta ritenuti sussistenti i requisiti per la configurabilità delle responsabilità e venendo, dunque, alla valutazione dei danni patiti dalla parte attrice, va rilevato che il CTU ha evidenziato che il danno, nel caso concreto, si ha dato luogo a un per invalidità al 75% pari a 10 giorni, invalidità al 50% di 10 giorni, ed ulteriori 30 giorni di invalidità parziale al 25%, sino a stabilizzazione del quadro mentre, per quanto concerne il danno biologico patito da parte attrice e imputabile nell'esecuzione del trattamento, lo stesso
è stato quantificato dal consulente d'ufficio nel 2%.
4.1. Sotto il profilo della quantificazione dei danni risarcibili va, inoltre, rilevato che questo Tribunale condivide l'orientamento espresso dalle Sezioni unite n. 26972/2008 secondo cui il risarcimento del danno alla persona ha struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (ossia come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Danno biologico, morale, esistenziale integrano, pertanto, solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno biologico, i giudici di legittimità hanno evidenziato che la norma che prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private deve trovare applicazione anche nelle controversie (come nel caso di specie) relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum),«in quanto non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile la disposizione non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisita al patrimonio del soggetto leso ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando i criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno»
(Cass. n. 22136/2022, Cass. n. 28990/2019 e Cass. n. 25274/2020).
4.2. Nel caso di specie, dovrà trovare applicazione la norma di cui all'art. 7, comma 4, l. n. 24/2017 e dell'art. 3, comma 3, d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 189/2012, che hanno rinviato agli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005 per la liquidazione del danno non patrimoniale biologico
(ove contenuto entro il 9%).
4.2.1. Pertanto, con riferimento al danno non patrimoniale riferibile alla sfera fisicopsichica di parte attrice, spetta alla stessa la somma di € 2.636,94 (dei quali € 1.695,53 a titolo di danno biologico permanente e € 941,41 per IT) con riconoscimento di danno morale pari € 2.500,00 considerato il
5 significativo patimento dell'attrice in relazione alla sofferta rinuncia alla possibilità di svolgere studi all'estero.
4.2.2. La somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale è quindi pari a €
5.136,94.
4.2.3. Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi, intesi,
a mente dei noti principi sanciti dalla Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995, come “lucro cessante”
e computabili, in relazione al pregiudizio subito per il mancato godimento - nel tempo - del bene o del suo equivalente in denaro, con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente. Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data del sinistro e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del sinistro (per gli importi riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale) e dalla data del pagamento
(per gli importi di spesa sostenuti a titolo di danno patrimoniale) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
4.3. Con riferimento al danno patrimoniale subito da parte attrice, nell'ambito di tale categoria vanno certamente ascritte le spese medico sanitarie, reputate congrue dal CTU e opportunamente documentante: le stessa ammontano ad € 362,37.
4.3.1. Inoltre, devono inglobarsi nel risarcimento del danno patrimoniale anche le consulenze effettuate dal dr. (importo 250,00 + iva) e dal Prof. (importo 610,00 euro) che costituiscono spese Per_1 Per_2 di perizia, ritenute congrue dallo stesso c.t.u. (si vedano pagg. 8 e 9, elaborato c.t.u. del 13/9/2023).
4.3.2. In aggiunta, considerato che la rinuncia al viaggio di studio all'estero risulta essere conseguenza immediata e diretta delle ustioni subite, dovranno essere risarcite anche le spese, già affrontate, per la prenotazione e il viaggio aereo, quantificate in € 2.673,00 (si vedano documenti di viaggio, allegati all'atto di citazione).
4.3.3. Rispetto a tutti i profili di danno patrimoniale indicati al par. 4.3., decorrono interessi legali dalla data in cui gli stessi importi sono stati effettivamente versati, e, in ogni caso, dalla data della pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
5. Venendo, infine, al governo delle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico delle parti convenute in solido e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m.
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa
6 e con riferimento a importi pari ai medi tariffari, in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta.
Le spese della CTU espletata nel presente giudizio sono poste definitivamente a carico solidale delle parti convenute, nella misura del 50% per ciascuna parte convenuta per quanto attiene ai rapporti interni.
p.q.m.
dichiara la responsabilità di e di “ Parte_2 RT
, per i danni patiti da , come descritti nella RT Parte_1 parte motiva e di seguito quantificati;
condanna e “ Parte_2 RT
, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 5.136,94 in favore di
[...] [...]
previa devalutazione, rivalutazione e applicazione interessi al tasso legale come indicato in Parte_1 parte motiva, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Dalla data della pubblicazione del presente provvedimento e fino all'effettivo soddisfo decorrono gli interessi legali. condanna e “ Parte_2 RT
, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 3.645,37, cui si aggiunge la
[...] somma di € 250,00 oltre IVA, in favore di , oltre interessi come indicato in parte motiva, Parte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Dalla data della pubblicazione del presente provvedimento e fino all'effettivo soddisfo decorrono gli interessi legali. condanna e “ Parte_2 RT
, in solido tra loro, in favore di , al pagamento delle spese di lite
[...] Parte_1 quantificate in € 267,83 per spese vive e in € 5.077,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spese di CTU definitivamente a carico di e “ Parte_2 RT
, , in solido tra loro.
[...] RT
Spoleto, 20 gennaio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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