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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6464/2019 R.G. A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 settembre 2024;
promossa da
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Sant'Agata Li Battiati (CT), Largo Barriera n. 22, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Davide
Spada (Cod. Fisc ); C.F._2
attrice
contro
, in persona dell'amministratore pro tempore, con sede legale in Roma, Via Controparte_1
Cesare Pavese n. 385 (P. Iva ), rappresentata e difesa sia congiuntamente che P.IVA_1
disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Françoise Marie Plantade (codice fiscale C.F._3
pagina 1 di 13 ), Andrea Colletti (codice fiscale ), Ignazio De Mauro (codice fiscale C.F._4 CodiceFiscale_5
CodiceFiscale_6
convenuta;
e
ato a Catania il 18/08/1942 (Cod. Fisc. ) e ivi residente Controparte_2 C.F._7
in Via Caserta 11, difeso e rappresentato dall'Avv. Lucia Bruno (C. F. ); CodiceFiscale_8
convenuto;
Oggetto: contratto di assicurazione;
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 18.04.2019, adiva questo Tribunale Parte_1
chiedendo - in via principale- l'accertamento dell'illegittima variazione del beneficiario della polizza vita n. 9025559, sottoscritta in data 31/12/2010 e modificata il 4.5.2017 da e Persona_1
la condanna della compagnia assicurativa al pagamento a proprio favore della somma di euro
16.980,00, pari ad un terzo del capitale lordo garantito. In subordine, nel caso in cui la suddetta somma fosse stata già corrisposta dalla a , quale nuovo beneficiario designato dal CP_1 Persona_2
citato modulo di variazione, la ricorrente chiedeva - fermo il previo accertamento dell'illegittima/falsa variazione della modifica del beneficiario- la condanna di quest'ultimo in solido con la compagnia pagina 2 di 13 assicurativa alla restituzione e/o al pagamento in suo favore della menzionata cifra di € 16.980,03, oltre agli interessi dalla domanda e sino al soddisfo e danno da svalutazione monetaria.
Riferiva di essere stata coniugata con fino alla data del suo Persona_3
decesso avvenuto il 14.05.2017 presso l'Ospedale Garibaldi di Catania, ove lo stesso era ricoverato dal
24.4.2017 a causa di un carcinoma polmonare da cui era da tempo affetto.
Riferiva altresì che, in data 31.12.2010, il predetto aveva sottoscritto la Persona_1
polizza vita n. 9025559, con capitale lordo garantito di euro 50.940,09, nominando come beneficiari,
per il caso di morte, la moglie e i figli e Alla morte del Parte_1 CP_3 Persona_4
coniuge, la ricorrente diffidava la compagnia assicurativa alla liquidazione della parte del premio assicurativo a sé spettante. Tuttavia si vedeva opporre dalla l'avvenuta variazione del CP_1
beneficiario effettuata dal sottoscrittore ) che, in data 4.5.2017, in Persona_1
sostituzione della moglie aveva designato quale nuovo beneficiario (insieme ai figli) il proprio padre,
ovvero l'odierno convenuto . Persona_2
Deduceva quindi l'illegittimità della variazione per mancanza del timbro e della firma dell'agenzia sul secondo foglio. Tali presupposti di efficacia - secondo la ricorrente- erano pretesi dal medesimo modulo di variazione, il quale in epigrafe recava la seguente dicitura: “la variazione sarà eseguita solo
in caso di corretta e completa sottoscrizione del presente modulo da parte del Contraente (luogo, data
e firma nella seconda pagina), dell'Agenzia (luogo,data, timbro e firma nella seconda pagina) e
dell'agente che ha raccolto i dati (firma leggibile nella prima pagina)”. In secondo luogo, la Pt_1
deduceva che la variazione del beneficiario era comunque da considerarsi illegittima, atteso che la firma apposta dal lato del contraente non apparteneva al marito. Sosteneva, invero, la ricorrente che alla data della sottoscrizione della variazione (4.5.2017) non fosse più in Persona_1
condizioni di firmare per l'avanzato stato della malattia. A sostegno di tale assunto, la predetta pagina 3 di 13 produceva la cartella clinica di dalla quale emergerebbe -da un lato- la necessità di continua Per_1
assistenza del paziente per le gravi condizioni di salute;
dall'altro, l'impossibilità specifica del marito a manifestare per iscritto la propria volontà, tanto che il modulo del consenso informato - datato
24.4.2017 ossia lo stesso giorno del ricovero e accluso alla cartella clinica- era stato firmato dalla sorella del proprio perché egli non ne era già più capace. Per_1
La si costituiva in giudizio con atto del 23 ottobre 2019 chiedendo il mutamento del rito CP_1
semplificato in rito ordinario e, nel merito, il rigetto della domanda attorea per infondatezza in fatto e in diritto. In subordine, chiedeva la condanna di in via diretta ed esclusiva, al Persona_2
pagamento di quanto richiesto o comunque a garantire e manlevare la società̀ convenuta per l'ipotesi in cui fosse condannata essa al pagamento di somme, a qualsiasi titolo e ragione, in favore dell'attrice.
si costituiva con atto del 23.10.2019, chiedendo anch'egli la conversione del rito in Persona_2
quello ordinario e nel merito il rigetto della domanda per infondatezza della stessa. Deduceva che la ricorrente e il figlio ( ) erano ormai separati di fatto da anni e che proprio suo Persona_1
figlio aveva palesato più volte l'intenzione di variare i destinatari della polizza, preferendo il padre alla moglie con la quale non intratteneva più rapporti. Deduceva che – benché Persona_1
molto sofferente - era ancora perfettamente lucido al momento della sottoscrizione del modulo di variazione, che effettuò personalmente dinanzi all'agente assicurativo allo scopo Parte_2
convocato in ospedale. Infine, deduceva di aver reinvestito in un'altra polizza l'importo liquidato e di non aver quindi ricevuto dalla la somma richiesta ai fini dell'eventuale condanna CP_1
restitutoria.
Disposto il mutamento del rito, assunte le prove richieste e disposta ed espletata ctu grafologica,
all'udienza del 18.09.2024 – precisate le conclusioni – la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
pagina 4 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è infondata.
Invero - originariamente designata quale beneficiaria insieme ai figli della polizza n. Parte_1
9025559 - ha promosso il presente giudizio per ottenere la condanna a proprio favore del pagamento del premio assicurativo, sul presupposto che la sostituzione della sua nomina con quella di Per_2
effettuata da in data 4.5.2017, fosse per un verso inefficace in
[...] Persona_1
considerazione dell'omessa apposizione del timbro dell'agenzia e, per altro verso, in ogni caso illegittima in quanto oggetto di falsa sottoscrizione, ossia di una firma non riconducibile al predetto disponente.
Con riferimento alla prima questione si rileva che la fattispecie dev'essere esaminata alla luce degli articoli 1920 e 1921 c.c., che rispettivamente prevedono che “È valida l'assicurazione sulla vita a
favore di un terzo. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o
con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento;
essa è efficace
anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della
somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della
designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione” (art. 1920 c.c.) e che
“La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma
dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né
dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio. Se il
contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario
ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la
dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore” (art. 1921 c.c.).
pagina 5 di 13 Dalle disposizioni appena citate si evince che la legge subordina l'efficacia della designazione - come quella della sua revoca- alla mera comunicazione scritta effettuata dal contraente all'assicuratore,
effettuabile anche tramite testamento. Non sussistono, pertanto, dubbi sul fatto che la disciplina della designazione sia quella propria delle dichiarazioni unilaterali recettizie efficaci nel momento in cui giungono a conoscenza del destinatario (l'assicuratore nel caso di specie). Il disponente perde il potere di revoca e di modifica solo qualora si sia scientemente privato di tale facoltà sottoscrivendo una clausola di irrevocabilità della relativa designazione o altrimenti dichiarando per iscritto tale irretrattabilità; oppure – quale conseguenza delle condizioni temporali e logiche di efficacia del contratto di assicurazione- ossia perché si è già verificato l'evento assicurato realizzando ed esaurendo la condizione temporale di efficacia del contratto. Riprova di tale considerazione è il fatto che la legge consenta anche all'atto unilaterale e solitario per definizione – il testamento - la capacità di incidere efficacemente sulla preventiva disposizione. Ulteriore corollario di tale facoltà sta evidentemente nel carattere attributivo a favore del terzo del beneficio assicurativo: trattandosi di una dazione non sinallagmatica nei confronti del terzo, il legislatore lascia libero il disponente di modificarla almeno fin quando – come nell'ordinaria disciplina del contratto a favore di terzo - quest'ultimo non l'abbia stabilizzata dichiarando di volerne profittare (accettazione) o sia stato lo stesso disponente a privarsi del successivo ed eventuale potere di revoca (medesima logica della c.d. proposta irrevocabile).
Ebbene, da tanto ne consegue che la disciplina della revoca o della modifica resta appannaggio della discrezionalità del disponente ed è pertanto sottratta a vincoli ulteriori che ne possano limitare l'esercizio. Tale conclusione resta ferma anche dinanzi a un modulo unilaterale recante condizioni di efficacia diverse e più aggravate che – come nel caso di specie - pretendesse di subordinare la validità
della variazione o della revoca a ulteriori adempimenti, come la presenza del timbro o della firma dell'agenzia. È invero circostanza pacifica che le parti potrebbero - nell'ampio spettro dei poteri dell'autodeterminazione negoziale - anche introdurre vincoli formali a cui subordinare l'efficacia dei pagina 6 di 13 negozi che decidono di stipulare (art. 1352 c.c.: “se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare
una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata
voluta per la validità”). Tuttavia, tali prescrizioni ulteriori - come qualsiasi convenzione (1372 c.c.),
specialmente se limitante facoltà altrimenti liberamente esercitabili per legge - possono vincolare i contraenti solo sul presupposto che siano condivisi e reciproci: in altri termini che abbiano il requisito della consensualità.
È ad esempio quel che si verifica nei c.d. contratti normativi, attraverso i quali le parti stipulano un accordo quadro finalizzato a disciplinare le condizioni di efficacia (fra cui spesso requisiti di forma e adempimenti procedurali anche non previsti dalla legge) che le stesse si vincolano a rispettare nella reciproca stipulazione dei successivi contratti, i quali troveranno nell'accordo quadro- oltre che ,come di consueto, nelle norme di diritto imperative e indisponibili- il proprio regime giuridico di validità ed efficacia.
Ebbene nel caso di specie dall'analisi del contratto di assicurazione prodotto dalle parti in giudizio non
è emersa la presenza di alcuna una clausola che – sottoscritta dal contraente e dall'assicuratore -
vincolasse gli stessi a prescrizioni diverse e più gravi rispetto a quelle ordinariamente richieste dalle disposizioni sopra citate (1920 e 1921 c.c.). Anzi risulta per tabulas che il contratto di assicurazione richiama - per le modifiche o le revoche delle designazioni- il medesimo regime previsto dalla legge.
Così, infatti, recita l'art. 14 delle condizioni contrattuali della polizza “il contraente designa i
Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione. La designazione dei
Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: -dopo che il Contraente e il
beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di
revoca e l'accettazione del beneficio;
-dopo il decesso del Contraente;
- dopo che verificatosi l'evento
previsto, il beneficiario abbia comunicato alla Società di volersi avvalere del beneficio. La
pagina 7 di 13 designazione del beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per
iscritto dal Contraente alla Società o contenute in un testamento valido”.
Da quanto premesso deriva che la dicitura contenuta nell'epigrafe del modulo di variazione firmato dal e oggetto del presente accertamento, prescrivente fra le proprie condizioni di Persona_1
efficacia anche la firma e il timbro dell'agenzia è da considerarsi irrilevante ossia priva di alcuna efficacia vincolante per il sottoscrittore così come per la compagnia (che , non a caso, non si è
considerata limitata dalla stessa e ha spontaneamente eseguito la liquidazione ai beneficiari individuati nel modulo di variazione, considerandolo evidentemente perfettamente efficace).
Invero, diversamente opinando – o meglio aderendo alla prospettazione di parte attrice - si finirebbe per riconoscere a un prestampato proveniente da una sola delle due parti contrattuali (la compagnia assicurativa) la capacità di privare o comunque aggravare l'esercizio del diritto del contraente
(riconosciutogli dalla legge) di determinare liberamente i beneficiari dell'attribuzione e ,in ogni caso, di incidere unilateralmente sulle condizioni del contratto in spregio alla regola generale per cui il contratto ha efficacia di legge fra le parti e non può essere modificato che per mutuo consenso.
Ne consegue che la variazione del beneficiario della polizza è stata legittimamente effettuata da in data 4.5.2017, benché il modulo non recasse il timbro della società Persona_1
assicurativa.
Si veda anche la giurisprudenza che, su analoghe questioni, si è limitata a fare riferimento alle prescrizioni di legge sopra richiamate (cfr. Tribunale Milano sez. VI, 19/11/2019, n.10639: In tema di
assicurazioni, ai sensi del disposto di cui all'art 1921 c.c. il contraente delle polizze può, prima
dell'evento morte revocare la designazione dei beneficiari della polizza, ma ciò deve avvenire con le
forme con le quali può essere fatta la designazione a norma dell'articolo 1920 c.c.. Sul punto il
disposto di cui all'art 1921 c.c. dispone che la designazione può avvenire contestualmente alla
pagina 8 di 13 sottoscrizione della polizza, o con dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento.
Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una
determinata persona.)
Quanto alla seconda questione, ossia all'asserita falsità della firma del sig. Persona_1
non si può che rinviare agli esiti dell'istruttoria, il cui incerto andamento è stato definito dall'esito della consulenza calligrafica.
Il teste ha affermato che a) il padre alla data del 4.5.2017 si trovava ricoverato Persona_4
presso il reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Garibaldi e l'accesso era consentito solo ai parenti stretti;
b) la firma apposta sul modulo di variazione non era -a suo giudizio- quella del padre;
c) il padre era intubato.
La teste ha invece dichiarato che nelle ultime settimane di vita il padre è rimasto Testimone_1
presso l'Hospice dell'ospedale Garibaldi e non fu mai trasferito al reparto di rianimazione;
ha confermato che al reparto non potevano accedere persone estranee al nucleo familiare e che la firma apposta sul modulo di variazione non le sembrava quella del padre.
Il teste – all'epoca agente - ha dichiarato a) di essersi recato in data Parte_2 CP_1
4.5.2017 all'Hospice dell'Ospedale Garibaldi ove era ricoverato su chiamata Persona_1
della sorella del predetto;
b) di aver accertato l'identità di per mezzo del documento Persona_1
esibitogli; c) che gli era apparso lucido e consapevole e, se pur sofferente, parlava Per_1
togliendosi la maschera dell'ossigeno; d) di averne raccolto la firma autografa che lo stesso Per_1
era riuscito ad apporre sul modulo sottopostogli.
La teste ha riferito a) di aver chiamato su richiesta del fratello l'agente ; b) Testimone_2 Parte_2
che viveva ormai da più di dieci anni in casa dei genitori, perché separato Persona_5
pagina 9 di 13 dalla moglie;
c) che all'Hospice vi era libero accesso anche agli estranei, ma che solo lei e l'altra sorella si prendevano cura del fratello malato. Ha altresì riferito che il fratello è rimasto lucido per tutto il periodo di ricovero all'Hospice; che la firma per il consenso informato fu apposta dalla sorella solo a causa di una contingente impossibilità del fratello;
che fu quest'ultimo – se pur con difficoltà- ad apporre la firma sul modulo di variazione dei beneficiari della polizza in presenza sua e dell'agente
. Parte_2
Dal confronto delle superiori dichiarazioni è palese ed evidente la contraddizione esistente e deve quindi procedersi all'esame della loro attendibilità.
Nella valutazione delle suddette deposizioni ritiene questo giudice che non vi siano ragioni per attribuire maggiore credibilità ai testi di una delle parti (essendo entrambi soggetti che hanno rapporti di parentela con le parti in causa ovvero di già dipendenza con una di esse) ed hanno tutti riferito circostanze verosimili e prive di contraddizioni nell'ambito di ciascuna deposizione.
Ed invero non è possibile attribuire maggior peso ad una dichiarazione piuttosto che ad altra, atteso che quelle che si pongono in evidente contrasto sono di per sé – isolatamente considerate – prive di contraddizioni.
A fronte di deposizioni contrastanti, ed in difetto di elementi che conducano ad attribuire maggiore credibilità ad alcuni anziché ad altri, questo giudice non può che ritenere inattendibili le deposizioni rese dai testi di entrambe le parti, stante l'impossibilità di trarre da esse convincenti elementi di prova
(Cass. Civ. sez. III 29.11.1986 n. 7065; Cass. Civ.
5.10.1967 n. 2273).
Proprio alla luce delle predette contraddizioni tra le dichiarazioni, è stata disposta la ctu calligrafica sul modulo di variazione beneficiario.
L'espletata ctu - riconoscendo nella firma esaminata la presenza delle “costanti” identificative del gesto grafico del deceduto (all'uopo esaminando quali caratteristiche Persona_1
identificative: il livello grafico, la forma e lo spazio, il movimento, la continuità, la dimensione,
pagina 10 di 13 l'inclinazione e l'assetto sul rigo di base, la pressione e il tratto) - ha accertato l'autografia della firma apposta dal predetto sul modulo.
A tale convincimento il ctu è giunto non solo osservando la presenza dei tratti identificativi sopra citati, ma anche motivando le diversità presenti nella firma esaminata rispetto a quelle poste a raffronto,
con la posizione supina (il de cuius firmò da disteso sul letto dell'ospedale) e con le condizioni di debolezza con la quale esercitò la pressione sul foglio nell'atto di firmare, elementi questi considerati dalla letteratura in materia certamente idonei a incidere sul gesto grafico finale.
Si vedano le conclusioni della perizia calligrafica che nei seguenti termini si riportano: “Alla luce
delle risultanze peritali, come già anticipato, sono emerse divergenze nelle caratteristiche generali del
grafismo, ma altrettante concordanze nell'engramma ideativo dello scritto altamente individualizzanti.
Nonostante quindi tali differenze sostanziali, il molteplice numero delle corrispondenze delle
particolarità strutturali, non permette di imputare la firma in verifica ad un tentativo di imitazione;
Questo perché: “la firma di una persona non nasce a caso, nè tanto meno all'improvviso, ma essa si
evolve con l'evolversi della personalità del soggetto che la pone in essere e tende a stabilizzarsi in un
engramma espressivo che rivela la proiezione dei valori interiori dell'Io” (Pulver 1931). È chiaro
quindi che l'originalità espressiva di certi gesti grafici riscontrati nella firma in verifica, segni così
particolari e unici da costituire dei veri e propri gesti tipo, delle costanti di valore, dei connotati
salienti di peso altamente qualitativo, ne rendono la rappresentazione grafica qualcosa di unico e
irripetibile e perciò di difficile imitazione. Questa deduzione ha una rilevanza importante nel caso in
specie, ove dunque le differenze riscontrate si devono attribuire ad altre cause, ossia alla posizione in
cui è stata vergata la verificanda, ovvero alle circostanze extragrafiche che hanno influito sul
grafismo. D'altronde come asseriva : “I dati extragrafici rappresentano il quadro Testimone_3
storico e dinamico in cui vanno ambientati i fatti grafici;
Ogni reperto grafico è analizzato e
interpretato anche alla luce di quelli...” (Metodologia della perizia grafica, Giuffrè ed). Ed invero,
quando si scrive in posizione normale lo sforzo della mano è equilibrato dall'appoggio costituito
pagina 11 di 13 dall'avambraccio, da carpo e dal mignolo sul piano della tavola;
mentre la scrittura vergata da
sdraiati è priva dell'appoggio dell'avambraccio e solitamente il piano di scrittura è retto da una base
precaria. Ciò comporta un risultato grafico finale diverso in molte caratteristiche dalla scrittura
abituale, sebbene lo scritto conserverà le peculiarità intrinseche del grafismo di chi l'ha vergato.
Questo permette di spiegare perché sono presenti delle caratteristiche sostanziali divergenti nel campo
grafico. Ed invero, quando si scrive in posizione normale lo sforzo della mano è equilibrato
dall'appoggio costituito dall'avambraccio, da carpo e dal mignolo sul piano della tavola;
mentre la
scrittura vergata da sdraiati è priva dell'appoggio dell'avambraccio e solitamente il piano di scrittura
è retto da una base precaria. Ciò comporta un risultato grafico finale diverso in molte caratteristiche
dalla scrittura abituale, sebbene lo scritto conserverà le peculiarità intrinseche del grafismo di chi l'ha
vergato. Questo permette di spiegare perché sono presenti delle caratteristiche sostanziali divergenti
nel campo grafico della verifica rispetto alle comparative, e perché, si riscontrano tantissimi elementi
coincidenti con il gesto grafico del de cuius Riportando degli esiti di studi effettuati in CP_2
merito, secondo “ , quando si scrive da sdraiati: “ne risulta una pressione assai variabile Persona_6
in quanto la posizione comporta avvicinamenti e allontanamenti continui del supporto stesso”. Inoltre,
il dott. negli studi espletati nel 2000 e riportati in “Grafologia Medica”, ha verificato che: Per_7
“nella scrittura a letto lo spostamento del foglio causa interruzione ed alterazione del ritmo e la grafia
nel complesso disorganizzata, potendo presentare contrasti dimensionali di calibro, di pendenze e
allineamento”. Queste osservazioni vanno integrate con i risultati sperimentali di DZ 2015, per il
quale “la scrittura da distesi comporta variazione nella pressione, nei margini, nella linea di base e
nell'altezza delle lettere”. Il dott. avverte anche “della facile possibilità che queste Per_7
variazioni, unitamente alle difficoltà grafo-motorie dovute alle precarie condizioni di salute, facciano
scambiare per falsa la scrittura autentica;
” sempre di DZ, da parte sua, “evidenzia il permanere
pur tuttavia di alcune caratteristiche peculiari della grafia che ne permettono l'attribuzione”
(dizionario di Perizie Grafiche, ). Per quanto sopra, i risultati dell'indagine, pertanto, Persona_8
pagina 12 di 13 supportano in modo estremamente decisiva l'ipotesi dell'omografia della firma in verifica, vale a dire
che questa è frutto della medesima gestualità grafica dei campioni comparativi vergati dal de cuius
dunque autografa”. CP_2 Persona_3
Alla luce di tutto quanto sopra esposto la domanda dell'attrice dev'essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, udito il procuratore dell'attore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro e disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 Persona_2
ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attrice al rimborso delle spese processuali in favore dei convenuti, liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 3250.00 compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania il 3 febbraio 2025
Il giudice istruttore
dott. Giorgio Marino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.ssa Maria Di Mulo magistrato ordinario in tirocinio.
Il Magistrato Affidatario
dott. Giorgio Marino
pagina 13 di 13
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6464/2019 R.G. A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 settembre 2024;
promossa da
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Sant'Agata Li Battiati (CT), Largo Barriera n. 22, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Davide
Spada (Cod. Fisc ); C.F._2
attrice
contro
, in persona dell'amministratore pro tempore, con sede legale in Roma, Via Controparte_1
Cesare Pavese n. 385 (P. Iva ), rappresentata e difesa sia congiuntamente che P.IVA_1
disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Françoise Marie Plantade (codice fiscale C.F._3
pagina 1 di 13 ), Andrea Colletti (codice fiscale ), Ignazio De Mauro (codice fiscale C.F._4 CodiceFiscale_5
CodiceFiscale_6
convenuta;
e
ato a Catania il 18/08/1942 (Cod. Fisc. ) e ivi residente Controparte_2 C.F._7
in Via Caserta 11, difeso e rappresentato dall'Avv. Lucia Bruno (C. F. ); CodiceFiscale_8
convenuto;
Oggetto: contratto di assicurazione;
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 18.04.2019, adiva questo Tribunale Parte_1
chiedendo - in via principale- l'accertamento dell'illegittima variazione del beneficiario della polizza vita n. 9025559, sottoscritta in data 31/12/2010 e modificata il 4.5.2017 da e Persona_1
la condanna della compagnia assicurativa al pagamento a proprio favore della somma di euro
16.980,00, pari ad un terzo del capitale lordo garantito. In subordine, nel caso in cui la suddetta somma fosse stata già corrisposta dalla a , quale nuovo beneficiario designato dal CP_1 Persona_2
citato modulo di variazione, la ricorrente chiedeva - fermo il previo accertamento dell'illegittima/falsa variazione della modifica del beneficiario- la condanna di quest'ultimo in solido con la compagnia pagina 2 di 13 assicurativa alla restituzione e/o al pagamento in suo favore della menzionata cifra di € 16.980,03, oltre agli interessi dalla domanda e sino al soddisfo e danno da svalutazione monetaria.
Riferiva di essere stata coniugata con fino alla data del suo Persona_3
decesso avvenuto il 14.05.2017 presso l'Ospedale Garibaldi di Catania, ove lo stesso era ricoverato dal
24.4.2017 a causa di un carcinoma polmonare da cui era da tempo affetto.
Riferiva altresì che, in data 31.12.2010, il predetto aveva sottoscritto la Persona_1
polizza vita n. 9025559, con capitale lordo garantito di euro 50.940,09, nominando come beneficiari,
per il caso di morte, la moglie e i figli e Alla morte del Parte_1 CP_3 Persona_4
coniuge, la ricorrente diffidava la compagnia assicurativa alla liquidazione della parte del premio assicurativo a sé spettante. Tuttavia si vedeva opporre dalla l'avvenuta variazione del CP_1
beneficiario effettuata dal sottoscrittore ) che, in data 4.5.2017, in Persona_1
sostituzione della moglie aveva designato quale nuovo beneficiario (insieme ai figli) il proprio padre,
ovvero l'odierno convenuto . Persona_2
Deduceva quindi l'illegittimità della variazione per mancanza del timbro e della firma dell'agenzia sul secondo foglio. Tali presupposti di efficacia - secondo la ricorrente- erano pretesi dal medesimo modulo di variazione, il quale in epigrafe recava la seguente dicitura: “la variazione sarà eseguita solo
in caso di corretta e completa sottoscrizione del presente modulo da parte del Contraente (luogo, data
e firma nella seconda pagina), dell'Agenzia (luogo,data, timbro e firma nella seconda pagina) e
dell'agente che ha raccolto i dati (firma leggibile nella prima pagina)”. In secondo luogo, la Pt_1
deduceva che la variazione del beneficiario era comunque da considerarsi illegittima, atteso che la firma apposta dal lato del contraente non apparteneva al marito. Sosteneva, invero, la ricorrente che alla data della sottoscrizione della variazione (4.5.2017) non fosse più in Persona_1
condizioni di firmare per l'avanzato stato della malattia. A sostegno di tale assunto, la predetta pagina 3 di 13 produceva la cartella clinica di dalla quale emergerebbe -da un lato- la necessità di continua Per_1
assistenza del paziente per le gravi condizioni di salute;
dall'altro, l'impossibilità specifica del marito a manifestare per iscritto la propria volontà, tanto che il modulo del consenso informato - datato
24.4.2017 ossia lo stesso giorno del ricovero e accluso alla cartella clinica- era stato firmato dalla sorella del proprio perché egli non ne era già più capace. Per_1
La si costituiva in giudizio con atto del 23 ottobre 2019 chiedendo il mutamento del rito CP_1
semplificato in rito ordinario e, nel merito, il rigetto della domanda attorea per infondatezza in fatto e in diritto. In subordine, chiedeva la condanna di in via diretta ed esclusiva, al Persona_2
pagamento di quanto richiesto o comunque a garantire e manlevare la società̀ convenuta per l'ipotesi in cui fosse condannata essa al pagamento di somme, a qualsiasi titolo e ragione, in favore dell'attrice.
si costituiva con atto del 23.10.2019, chiedendo anch'egli la conversione del rito in Persona_2
quello ordinario e nel merito il rigetto della domanda per infondatezza della stessa. Deduceva che la ricorrente e il figlio ( ) erano ormai separati di fatto da anni e che proprio suo Persona_1
figlio aveva palesato più volte l'intenzione di variare i destinatari della polizza, preferendo il padre alla moglie con la quale non intratteneva più rapporti. Deduceva che – benché Persona_1
molto sofferente - era ancora perfettamente lucido al momento della sottoscrizione del modulo di variazione, che effettuò personalmente dinanzi all'agente assicurativo allo scopo Parte_2
convocato in ospedale. Infine, deduceva di aver reinvestito in un'altra polizza l'importo liquidato e di non aver quindi ricevuto dalla la somma richiesta ai fini dell'eventuale condanna CP_1
restitutoria.
Disposto il mutamento del rito, assunte le prove richieste e disposta ed espletata ctu grafologica,
all'udienza del 18.09.2024 – precisate le conclusioni – la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
pagina 4 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è infondata.
Invero - originariamente designata quale beneficiaria insieme ai figli della polizza n. Parte_1
9025559 - ha promosso il presente giudizio per ottenere la condanna a proprio favore del pagamento del premio assicurativo, sul presupposto che la sostituzione della sua nomina con quella di Per_2
effettuata da in data 4.5.2017, fosse per un verso inefficace in
[...] Persona_1
considerazione dell'omessa apposizione del timbro dell'agenzia e, per altro verso, in ogni caso illegittima in quanto oggetto di falsa sottoscrizione, ossia di una firma non riconducibile al predetto disponente.
Con riferimento alla prima questione si rileva che la fattispecie dev'essere esaminata alla luce degli articoli 1920 e 1921 c.c., che rispettivamente prevedono che “È valida l'assicurazione sulla vita a
favore di un terzo. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o
con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento;
essa è efficace
anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della
somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della
designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione” (art. 1920 c.c.) e che
“La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma
dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né
dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio. Se il
contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario
ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la
dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore” (art. 1921 c.c.).
pagina 5 di 13 Dalle disposizioni appena citate si evince che la legge subordina l'efficacia della designazione - come quella della sua revoca- alla mera comunicazione scritta effettuata dal contraente all'assicuratore,
effettuabile anche tramite testamento. Non sussistono, pertanto, dubbi sul fatto che la disciplina della designazione sia quella propria delle dichiarazioni unilaterali recettizie efficaci nel momento in cui giungono a conoscenza del destinatario (l'assicuratore nel caso di specie). Il disponente perde il potere di revoca e di modifica solo qualora si sia scientemente privato di tale facoltà sottoscrivendo una clausola di irrevocabilità della relativa designazione o altrimenti dichiarando per iscritto tale irretrattabilità; oppure – quale conseguenza delle condizioni temporali e logiche di efficacia del contratto di assicurazione- ossia perché si è già verificato l'evento assicurato realizzando ed esaurendo la condizione temporale di efficacia del contratto. Riprova di tale considerazione è il fatto che la legge consenta anche all'atto unilaterale e solitario per definizione – il testamento - la capacità di incidere efficacemente sulla preventiva disposizione. Ulteriore corollario di tale facoltà sta evidentemente nel carattere attributivo a favore del terzo del beneficio assicurativo: trattandosi di una dazione non sinallagmatica nei confronti del terzo, il legislatore lascia libero il disponente di modificarla almeno fin quando – come nell'ordinaria disciplina del contratto a favore di terzo - quest'ultimo non l'abbia stabilizzata dichiarando di volerne profittare (accettazione) o sia stato lo stesso disponente a privarsi del successivo ed eventuale potere di revoca (medesima logica della c.d. proposta irrevocabile).
Ebbene, da tanto ne consegue che la disciplina della revoca o della modifica resta appannaggio della discrezionalità del disponente ed è pertanto sottratta a vincoli ulteriori che ne possano limitare l'esercizio. Tale conclusione resta ferma anche dinanzi a un modulo unilaterale recante condizioni di efficacia diverse e più aggravate che – come nel caso di specie - pretendesse di subordinare la validità
della variazione o della revoca a ulteriori adempimenti, come la presenza del timbro o della firma dell'agenzia. È invero circostanza pacifica che le parti potrebbero - nell'ampio spettro dei poteri dell'autodeterminazione negoziale - anche introdurre vincoli formali a cui subordinare l'efficacia dei pagina 6 di 13 negozi che decidono di stipulare (art. 1352 c.c.: “se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare
una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata
voluta per la validità”). Tuttavia, tali prescrizioni ulteriori - come qualsiasi convenzione (1372 c.c.),
specialmente se limitante facoltà altrimenti liberamente esercitabili per legge - possono vincolare i contraenti solo sul presupposto che siano condivisi e reciproci: in altri termini che abbiano il requisito della consensualità.
È ad esempio quel che si verifica nei c.d. contratti normativi, attraverso i quali le parti stipulano un accordo quadro finalizzato a disciplinare le condizioni di efficacia (fra cui spesso requisiti di forma e adempimenti procedurali anche non previsti dalla legge) che le stesse si vincolano a rispettare nella reciproca stipulazione dei successivi contratti, i quali troveranno nell'accordo quadro- oltre che ,come di consueto, nelle norme di diritto imperative e indisponibili- il proprio regime giuridico di validità ed efficacia.
Ebbene nel caso di specie dall'analisi del contratto di assicurazione prodotto dalle parti in giudizio non
è emersa la presenza di alcuna una clausola che – sottoscritta dal contraente e dall'assicuratore -
vincolasse gli stessi a prescrizioni diverse e più gravi rispetto a quelle ordinariamente richieste dalle disposizioni sopra citate (1920 e 1921 c.c.). Anzi risulta per tabulas che il contratto di assicurazione richiama - per le modifiche o le revoche delle designazioni- il medesimo regime previsto dalla legge.
Così, infatti, recita l'art. 14 delle condizioni contrattuali della polizza “il contraente designa i
Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione. La designazione dei
Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: -dopo che il Contraente e il
beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di
revoca e l'accettazione del beneficio;
-dopo il decesso del Contraente;
- dopo che verificatosi l'evento
previsto, il beneficiario abbia comunicato alla Società di volersi avvalere del beneficio. La
pagina 7 di 13 designazione del beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per
iscritto dal Contraente alla Società o contenute in un testamento valido”.
Da quanto premesso deriva che la dicitura contenuta nell'epigrafe del modulo di variazione firmato dal e oggetto del presente accertamento, prescrivente fra le proprie condizioni di Persona_1
efficacia anche la firma e il timbro dell'agenzia è da considerarsi irrilevante ossia priva di alcuna efficacia vincolante per il sottoscrittore così come per la compagnia (che , non a caso, non si è
considerata limitata dalla stessa e ha spontaneamente eseguito la liquidazione ai beneficiari individuati nel modulo di variazione, considerandolo evidentemente perfettamente efficace).
Invero, diversamente opinando – o meglio aderendo alla prospettazione di parte attrice - si finirebbe per riconoscere a un prestampato proveniente da una sola delle due parti contrattuali (la compagnia assicurativa) la capacità di privare o comunque aggravare l'esercizio del diritto del contraente
(riconosciutogli dalla legge) di determinare liberamente i beneficiari dell'attribuzione e ,in ogni caso, di incidere unilateralmente sulle condizioni del contratto in spregio alla regola generale per cui il contratto ha efficacia di legge fra le parti e non può essere modificato che per mutuo consenso.
Ne consegue che la variazione del beneficiario della polizza è stata legittimamente effettuata da in data 4.5.2017, benché il modulo non recasse il timbro della società Persona_1
assicurativa.
Si veda anche la giurisprudenza che, su analoghe questioni, si è limitata a fare riferimento alle prescrizioni di legge sopra richiamate (cfr. Tribunale Milano sez. VI, 19/11/2019, n.10639: In tema di
assicurazioni, ai sensi del disposto di cui all'art 1921 c.c. il contraente delle polizze può, prima
dell'evento morte revocare la designazione dei beneficiari della polizza, ma ciò deve avvenire con le
forme con le quali può essere fatta la designazione a norma dell'articolo 1920 c.c.. Sul punto il
disposto di cui all'art 1921 c.c. dispone che la designazione può avvenire contestualmente alla
pagina 8 di 13 sottoscrizione della polizza, o con dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento.
Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una
determinata persona.)
Quanto alla seconda questione, ossia all'asserita falsità della firma del sig. Persona_1
non si può che rinviare agli esiti dell'istruttoria, il cui incerto andamento è stato definito dall'esito della consulenza calligrafica.
Il teste ha affermato che a) il padre alla data del 4.5.2017 si trovava ricoverato Persona_4
presso il reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Garibaldi e l'accesso era consentito solo ai parenti stretti;
b) la firma apposta sul modulo di variazione non era -a suo giudizio- quella del padre;
c) il padre era intubato.
La teste ha invece dichiarato che nelle ultime settimane di vita il padre è rimasto Testimone_1
presso l'Hospice dell'ospedale Garibaldi e non fu mai trasferito al reparto di rianimazione;
ha confermato che al reparto non potevano accedere persone estranee al nucleo familiare e che la firma apposta sul modulo di variazione non le sembrava quella del padre.
Il teste – all'epoca agente - ha dichiarato a) di essersi recato in data Parte_2 CP_1
4.5.2017 all'Hospice dell'Ospedale Garibaldi ove era ricoverato su chiamata Persona_1
della sorella del predetto;
b) di aver accertato l'identità di per mezzo del documento Persona_1
esibitogli; c) che gli era apparso lucido e consapevole e, se pur sofferente, parlava Per_1
togliendosi la maschera dell'ossigeno; d) di averne raccolto la firma autografa che lo stesso Per_1
era riuscito ad apporre sul modulo sottopostogli.
La teste ha riferito a) di aver chiamato su richiesta del fratello l'agente ; b) Testimone_2 Parte_2
che viveva ormai da più di dieci anni in casa dei genitori, perché separato Persona_5
pagina 9 di 13 dalla moglie;
c) che all'Hospice vi era libero accesso anche agli estranei, ma che solo lei e l'altra sorella si prendevano cura del fratello malato. Ha altresì riferito che il fratello è rimasto lucido per tutto il periodo di ricovero all'Hospice; che la firma per il consenso informato fu apposta dalla sorella solo a causa di una contingente impossibilità del fratello;
che fu quest'ultimo – se pur con difficoltà- ad apporre la firma sul modulo di variazione dei beneficiari della polizza in presenza sua e dell'agente
. Parte_2
Dal confronto delle superiori dichiarazioni è palese ed evidente la contraddizione esistente e deve quindi procedersi all'esame della loro attendibilità.
Nella valutazione delle suddette deposizioni ritiene questo giudice che non vi siano ragioni per attribuire maggiore credibilità ai testi di una delle parti (essendo entrambi soggetti che hanno rapporti di parentela con le parti in causa ovvero di già dipendenza con una di esse) ed hanno tutti riferito circostanze verosimili e prive di contraddizioni nell'ambito di ciascuna deposizione.
Ed invero non è possibile attribuire maggior peso ad una dichiarazione piuttosto che ad altra, atteso che quelle che si pongono in evidente contrasto sono di per sé – isolatamente considerate – prive di contraddizioni.
A fronte di deposizioni contrastanti, ed in difetto di elementi che conducano ad attribuire maggiore credibilità ad alcuni anziché ad altri, questo giudice non può che ritenere inattendibili le deposizioni rese dai testi di entrambe le parti, stante l'impossibilità di trarre da esse convincenti elementi di prova
(Cass. Civ. sez. III 29.11.1986 n. 7065; Cass. Civ.
5.10.1967 n. 2273).
Proprio alla luce delle predette contraddizioni tra le dichiarazioni, è stata disposta la ctu calligrafica sul modulo di variazione beneficiario.
L'espletata ctu - riconoscendo nella firma esaminata la presenza delle “costanti” identificative del gesto grafico del deceduto (all'uopo esaminando quali caratteristiche Persona_1
identificative: il livello grafico, la forma e lo spazio, il movimento, la continuità, la dimensione,
pagina 10 di 13 l'inclinazione e l'assetto sul rigo di base, la pressione e il tratto) - ha accertato l'autografia della firma apposta dal predetto sul modulo.
A tale convincimento il ctu è giunto non solo osservando la presenza dei tratti identificativi sopra citati, ma anche motivando le diversità presenti nella firma esaminata rispetto a quelle poste a raffronto,
con la posizione supina (il de cuius firmò da disteso sul letto dell'ospedale) e con le condizioni di debolezza con la quale esercitò la pressione sul foglio nell'atto di firmare, elementi questi considerati dalla letteratura in materia certamente idonei a incidere sul gesto grafico finale.
Si vedano le conclusioni della perizia calligrafica che nei seguenti termini si riportano: “Alla luce
delle risultanze peritali, come già anticipato, sono emerse divergenze nelle caratteristiche generali del
grafismo, ma altrettante concordanze nell'engramma ideativo dello scritto altamente individualizzanti.
Nonostante quindi tali differenze sostanziali, il molteplice numero delle corrispondenze delle
particolarità strutturali, non permette di imputare la firma in verifica ad un tentativo di imitazione;
Questo perché: “la firma di una persona non nasce a caso, nè tanto meno all'improvviso, ma essa si
evolve con l'evolversi della personalità del soggetto che la pone in essere e tende a stabilizzarsi in un
engramma espressivo che rivela la proiezione dei valori interiori dell'Io” (Pulver 1931). È chiaro
quindi che l'originalità espressiva di certi gesti grafici riscontrati nella firma in verifica, segni così
particolari e unici da costituire dei veri e propri gesti tipo, delle costanti di valore, dei connotati
salienti di peso altamente qualitativo, ne rendono la rappresentazione grafica qualcosa di unico e
irripetibile e perciò di difficile imitazione. Questa deduzione ha una rilevanza importante nel caso in
specie, ove dunque le differenze riscontrate si devono attribuire ad altre cause, ossia alla posizione in
cui è stata vergata la verificanda, ovvero alle circostanze extragrafiche che hanno influito sul
grafismo. D'altronde come asseriva : “I dati extragrafici rappresentano il quadro Testimone_3
storico e dinamico in cui vanno ambientati i fatti grafici;
Ogni reperto grafico è analizzato e
interpretato anche alla luce di quelli...” (Metodologia della perizia grafica, Giuffrè ed). Ed invero,
quando si scrive in posizione normale lo sforzo della mano è equilibrato dall'appoggio costituito
pagina 11 di 13 dall'avambraccio, da carpo e dal mignolo sul piano della tavola;
mentre la scrittura vergata da
sdraiati è priva dell'appoggio dell'avambraccio e solitamente il piano di scrittura è retto da una base
precaria. Ciò comporta un risultato grafico finale diverso in molte caratteristiche dalla scrittura
abituale, sebbene lo scritto conserverà le peculiarità intrinseche del grafismo di chi l'ha vergato.
Questo permette di spiegare perché sono presenti delle caratteristiche sostanziali divergenti nel campo
grafico. Ed invero, quando si scrive in posizione normale lo sforzo della mano è equilibrato
dall'appoggio costituito dall'avambraccio, da carpo e dal mignolo sul piano della tavola;
mentre la
scrittura vergata da sdraiati è priva dell'appoggio dell'avambraccio e solitamente il piano di scrittura
è retto da una base precaria. Ciò comporta un risultato grafico finale diverso in molte caratteristiche
dalla scrittura abituale, sebbene lo scritto conserverà le peculiarità intrinseche del grafismo di chi l'ha
vergato. Questo permette di spiegare perché sono presenti delle caratteristiche sostanziali divergenti
nel campo grafico della verifica rispetto alle comparative, e perché, si riscontrano tantissimi elementi
coincidenti con il gesto grafico del de cuius Riportando degli esiti di studi effettuati in CP_2
merito, secondo “ , quando si scrive da sdraiati: “ne risulta una pressione assai variabile Persona_6
in quanto la posizione comporta avvicinamenti e allontanamenti continui del supporto stesso”. Inoltre,
il dott. negli studi espletati nel 2000 e riportati in “Grafologia Medica”, ha verificato che: Per_7
“nella scrittura a letto lo spostamento del foglio causa interruzione ed alterazione del ritmo e la grafia
nel complesso disorganizzata, potendo presentare contrasti dimensionali di calibro, di pendenze e
allineamento”. Queste osservazioni vanno integrate con i risultati sperimentali di DZ 2015, per il
quale “la scrittura da distesi comporta variazione nella pressione, nei margini, nella linea di base e
nell'altezza delle lettere”. Il dott. avverte anche “della facile possibilità che queste Per_7
variazioni, unitamente alle difficoltà grafo-motorie dovute alle precarie condizioni di salute, facciano
scambiare per falsa la scrittura autentica;
” sempre di DZ, da parte sua, “evidenzia il permanere
pur tuttavia di alcune caratteristiche peculiari della grafia che ne permettono l'attribuzione”
(dizionario di Perizie Grafiche, ). Per quanto sopra, i risultati dell'indagine, pertanto, Persona_8
pagina 12 di 13 supportano in modo estremamente decisiva l'ipotesi dell'omografia della firma in verifica, vale a dire
che questa è frutto della medesima gestualità grafica dei campioni comparativi vergati dal de cuius
dunque autografa”. CP_2 Persona_3
Alla luce di tutto quanto sopra esposto la domanda dell'attrice dev'essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, udito il procuratore dell'attore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro e disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 Persona_2
ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attrice al rimborso delle spese processuali in favore dei convenuti, liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 3250.00 compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania il 3 febbraio 2025
Il giudice istruttore
dott. Giorgio Marino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.ssa Maria Di Mulo magistrato ordinario in tirocinio.
Il Magistrato Affidatario
dott. Giorgio Marino
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