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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3593/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 24.1.2025; letti gli atti di causa e le note scritte in sostituzione delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
ritenuta la causa sufficientemente istruita alla luce della documentazione in atti e degli scritti difensivi prodotti dalle parti nel corso dell'intero procedimento;
ritenuta la necessità di una celere definizione della stessa, in via prioritaria rispetto alle altre, riguardando ipotesi di asserito licenziamento con contestuale richiesta di reimmissione in servizio;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE BR – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3593 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter
c.p.c. e vertente tra (22.4.1975 – c.f.: - domiciliata Parte_1 C.F._1 come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv. Giuseppe D'Ottavio del Foro di RE BR) e la EG BR in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., (domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti allegata alla memoria difensiva dall'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura Regionale).
1 1. Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto Parte_1
di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito sinteticamente esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “(…) previa disapplicazione del provvedimento di declaratoria di nullità del contratto di lavoro, reimmetterla nella propria attività di giornalista, con condanna al pagamento di tutte le retribuzioni maturate nel periodo di inattività sino alla reimmissione in servizio;
in via subordinata accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire tutte le retribuzioni maturate sino alla interruzione del rapporto di lavoro, l'indennità di mancato preavviso, il TFR,
l'indennità per ferie non godute, nonché a trattenere le retribuzioni già percepite e la posizione contributivo - previdenziale già assolta dall' , secondo quanto indicato in parte CP_1
motiva; nonché il diritto al risarcimento del danno da perdita stipendiale e alla capacità professionale, così come quantificati in premessa, o nella misura maggiore o minore ritenuta secondo giustizia;
il tutto con rivalutazione e interessi e con il favore delle spese e competenze di causa”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, la ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere stata assunta in un primo momento dalla EG BR come giornalista con contratto a tempo determinato in data 1.10.2002, in forza dell'art.11 L.R. 8/1996;
- che l'art. 10 co.1 L.R. 8/2005, nel sopprimere le parole dell'ultimo periodo del comma 1 di tale ultima disposizione, ha rimosso l'ostacolo alla formalizzazione del rapporto a tempo indeterminato dei giornalisti come lei assegnati alla dotazione giornalistica dell'Ufficio Stampa e della struttura redazionale della rivista “BR”;
- che, con deliberazione n. 22 del 17.3.2005 (doc. 2 fascicolo di parte), integrata successivamente dalla deliberazione n.13 del 10.6.2005, l ha quindi disposto la sua Controparte_2
assunzione a tempo indeterminato, demandando al Dipartimento Gestione le procedure relative al contratto da stipulare con lei e con gli altri giornalisti individuati a tale scopo;
- che in esecuzione di tale deliberazione il Consiglio Regionale in data 30.6.2005 ha quindi stipulato con lei, tra gli altri, contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 21.4.2005 (doc.3 fascicolo di parte) procedendo ad assegnarle il badge per attestare la presenza in servizio;
- a partire da quella data, di aver continuativamente lavorato per la EG BR con tale inquadramento e le correlate mansioni in via esclusiva e con il già richiamato vincolo della piena subordinazione senza che mai alcuna osservazione venisse effettuata quanto alla regolarità della sua posizione lavorativa;
2 - che in data 31.5.2019 è stata promulgata la L.R. 14/2019, a mente della quale “il comma 1 dell'art 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, di soppressione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art 11 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 8, deve intendersi come confermativo senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro in essere alla data della sua entrata in vigore”;
- che con sentenza n. 133/2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di tale ultima disposizione normativa regionale per violazione dell'art. 97 Cost.;
- che sulla base di tale pronuncia la Corte d'Appello di RE BR con sentenza n.
479/2020 ha dichiarato la nullità del rapporto di lavoro giornalistico intercorrente con altro giornalista assunto con le sue stesse modalità dalla EG BR;
- che pertanto con determina del Direttore Generale del Consiglio regionale n. 213 del 17.3.2021 quest'ultima, nell'intento di “prendere atto dei principi enucleati nella parte motiva” di tale sentenza e di uniformarsi a questi ultimi ha “dato atto” dell'asserita nullità per violazione di norme imperative anche del proprio rapporto di lavoro giornalistico, facendo quindi valere l'insussistenza di qualsivoglia reciproco diritto e obbligo tra le parti e, di fatto, privandola del proprio lavoro.
Ritenendo tale determinazione ingiustificata e illegittima per le ragioni di seguito meglio analizzate, la si è quindi determinata alla proposizione del ricorso oggetto di Pt_1
valutazione nella presente sede volto, come detto, in primo luogo alla declaratoria di validità ed efficacia del contratto di lavoro con conseguente sua reimmissione in servizio;
in seconda battuta, per l'eventuale ipotesi di declaratoria di nullità dello stesso, alla corresponsione delle somme ancora dovute dalla EG BR a titolo di retribuzione ex art.2126 c.c. e comunque al risarcimento del danno patito a causa del venir meno per causa a lei non imputabile di un rapporto lavorativo che si protraeva ormai da oltre quindici anni.
Costituendosi in giudizio la EG BR ha eccepito l'inammissibilità e chiesto la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
A detta dell'ente territoriale resistente, infatti: a) sussisterebbe in concreto la nullità del contratto di lavoro con la ricorrente per violazione di norme imperative, come rilevato con la determina direttoriale n. 213 del 2021; b) da tale declaratoria di nullità non discenderebbe alcun diritto di credito di natura retributiva in favore della ricorrente ex art.2126 c.c. per le ragioni meglio specificate in atti;
c) non sarebbe poi in alcun modo individuabile alcuna lesione del legittimo affidamento della controparte, con conseguente esclusione di ogni profilo risarcitorio a proprio carico.
3 La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti e delle risultanze della prova testimoniale.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato sempre per esigenze di sinteticità come qui di seguito espressamente richiamato il contenuto degli atti processuali delle parti, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Deve in primo luogo ritenersi la nullità del rapporto di lavoro giornalistico tra la ricorrente e la EG BR, con reiezione del ricorso sul punto.
Secondo la contraria tesi della ricorrente la declaratoria di illegittimità costituzionale della
L.R.14/2019 non avrebbe avuto gli effletti riflessi attribuitigli dalla EG BR.
La legge del 2019, va ricordato, di fatto, “stabilizzava” gli effetti dell'assunzione a tempo indeterminato di giornalisti come la ricorrente, già assunti dalla EG BR a tempo determinato e solo successivamente a tempo indeterminato a seguito all'approvazione della L.R.
8/2005.
Tale ultima legge, stabilendo che “il comma 1 dell'art 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n.
8, di soppressione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art 11 della legge regionale 13 maggio
1996 n. 8, deve intendersi come confermativo senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro in essere alla data della sua entrata in vigore”, aveva infatti fatto venire meno il divieto di rinnovo di siffatte tipologie di contratti originariamente previsto dalla L.R. 8/1996.
A detta della non essendo la L.R. 14/2019 una norma d'interpretazione autentica Pt_1
della L.R. 8/2005 – come riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale nella citata sentenza n.133/2020 – la sua caducazione ad opera della Consulta non avrebbe potuto avere effetti sulla diversa articolazione normativa (per l'appunto, la L.R. 8/2005) in virtù della quale era stata disposta la propria assunzione a tempo indeterminato come giornalista (e quindi sia la deliberazione n. 22 del 17.3.2005 che il contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto il
30.6.2005).
Da questo discenderebbe la validità del proprio contratto di lavoro e la permanenza del rapporto lavorativo con la EG BR, posto alla base della richiesta di reimmissione in servizio con il pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte dalla data di estromissione dal servizio al soddisfo.
Come già sostenuto anche in altre pronunce di questo stesso Tribunale – sebbene in sede cautelare, con i limiti e le forme proprie di tale cognizione - tale assunto non può ritenersi fondato.
Deve rilevarsi, al riguardo, come di fatto la ricorrente non sia stata assunta a tempo indeterminato dalla EG BR all'esito di un'ordinaria procedura concorsuale.
4 Come già parimenti affermato da questo stesso Tribunale in sede cautelare anche con riferimento alla stessa infatti, la comparazione tra titoli ed esperienze giornalistiche che ha Pt_1
portato alla scelta della sua figura professionale da parte dell'ente territoriale regionale (di cui si fa effettivamente menzione nella stessa determina del Direttore Generale del Consiglio regionale n. 213 del 17.3.2021 ricognitiva della nullità contrattuale oggetto di causa) non può in alcun modo assumere le connotazioni proprie del pubblico concorso.
Mancano del tutto, infatti, i ben noti passaggi essenziali caratterizzanti quest'ultimo sul piano funzionale (previsione di un bando generale;
pubblicazione dello stesso;
apertura alla libera partecipazione degli interessati;
individuazione di una commissione esaminatrice e dei criteri di valutazione;
previsione di prove specifiche;
predisposizione di una graduatoria e approvazione della stessa, e così via).
L'assenza di tale pubblico concorso non può quindi che determinare la declaratoria di nullità del rapporto di lavoro tra la e la EG BR, come condivisibilmente affermato Pt_1 dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n.133/2020 laddove afferma che “(…) la stabilizzazione ex tunc dei giornalisti e pubblicisti chiamati a contratto presso il Consiglio regionale ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l.r. 8/96 cit. senza la previsione di un concorso pubblico” – nel che, va ricordato, era il senso dell'operazione complessivamente predisposta dalla proprio nell'ottica di “salvaguardare gli effetti” della – doveva Parte_2 Parte_3 considerarsi “in aperta violazione dell'art. 97, comma 4, oltre che dell'art. 3, Cost.”.
In proposito, ha aggiunto la Corte che “il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, costituisce il metodo migliore per l'accesso alla pubblica amministrazione in condizioni d'imparzialità; valore, quest'ultimo, in relazione al quale il principio sancito dall'art. 97 Cost. impone che l'esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei concorrenti (sentenza n. 1 del 1999). Il concorso pubblico costituisce, quindi, la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego (ex plurimis, sentenze n. 40 del 2018, n.190 del 2005 e n. 34 del 2004).
È vero che il legislatore ordinario può contemplare deroghe rispetto alla regola generale del pubblico concorso. Tuttavia ciò deve avvenire entro i limiti derivanti dalla stessa esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione (sentenza n. 477 del 1995), fermo il necessario vaglio di ragionevolezza (sentenza n. 34 del 2004) e la rigorosa delimitazione dell'area delle eccezioni al concorso (sentenza n. 7 del 2015).
Tali deroghe, però, non possono trovare fondamento nella sola esigenza di stabilizzare il personale precario dell'amministrazione, in quanto non può assumere a tal fine rilevanza la sola tutela del (pur legittimo) affidamento dei lavoratori sulla continuità del rapporto (sentenze n.
5 205 e n. 81 del 2006); finalità questa che non è di per sé sola funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione e non sottende straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificare le deroghe in questione (sentenza n. 110 del 2017)” (cfr. punto 6.1. della sentenza).
Il ricorso va quindi respinto quanto alla domanda principale.
3. Occorre a questo punto valutare le domande proposte dalla ricorrente in via Pt_1
subordinata.
3.1. La prima ha ad oggetto la declaratoria del proprio diritto a percepire tutte le retribuzioni maturate sino alla interruzione del rapporto di lavoro, l'indennità di mancato preavviso, il TFR,
l'indennità per ferie non godute, nonché a trattenere le retribuzioni già percepite e la posizione contributivo-previdenziale già assolta dalla EG BR: il tutto, per un importo pari ad €
267.228,85 per come indicato in apposita c.t.p. prodotta unitamente al ricorso (docc.5,6 fascicolo di parte).
L'assunto è solo parzialmente condivisibile.
L'art.2126 c.c. statuisce effettivamente che la nullità del rapporto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.
Tale principio trova applicazione anche nella fattispecie in esame, come da giurisprudenza della
Corte di Cassazione condivisa da questo giudicante (tra le tante cfr. in particolare Cass.,
15364/2023, con principio di diritto che sottolinea la necessità della piena copertura finanziaria e di spesa per le decisioni datoriali nel pubblico impiego privatizzato che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della P.A. “eccezion fatta per i rapporti di lavoro di fatto, stipulati in violazione sia della legge che della contrattazione collettiva, che devono essere comunque remunerati per effetto del disposto dell'art. 2126 c.c. e dei principi costituzionali sanciti agli artt. 35 e 36 della Carta”).
Erronea è però, nella quantificazione delle somme a tale titolo richieste, in primo luogo l'applicazione di tutti gli istituti contrattuali propri del C.C.N.L. Giornalisti in luogo di quello del Comparto Funzioni Locali proprio del pubblico impiego.
Va al riguardo richiamata in senso contrario – come correttamente sostenuto dalla difesa della
EG BR – la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha ripetutamente dichiarato illegittime le norme regionali sancenti l'applicazione del più favorevole per gli Controparte_3
addetti agli uffici stampa delle PP.AA., considerato che la regolazione del rapporto di lavoro del personale in questione è riconducibile alla competenza statale in materia di ordinamento civile
(cfr., tra le tante, Corte Cost., 112/2020).
6 Parimenti non integralmente dovute devono considerarsi le somme richieste a titolo di indennità di ferie non godute, atteso che come emerge dalla documentazione prodotta dalla EG
BR i giorni di ferie residui al 2021 non fruiti dalla ricorrente vanno quantificati in numero complessivo di 23 (cfr. doc. 27 all.).
Non spetta invece del tutto l'indennità di mancato preavviso (Cass., 28330/2022).
Occorre in ultimo considerare anche gli effetti dell'eccepita prescrizione ex art. 2948, nn. 4 e 5,
c.c. dei crediti retributivi rivendicati, decorrente in corso di rapporto e non a far data dalla cessazione dello stesso (Cass., Sez. Un., 36197/2023).
All'esito della rideterminazione delle somme dovute a titolo di differenze retributive (non analiticamente contestate dalla EG BR) con esclusione di tutti gli istituti contrattuali riferibili al C.C.N.L. Giornalisti, del computo dell'indennità sostitutiva per ferie non godute in misura pari a 23 giorni e del ricalcolo del trattamento di fine rapporto ex art.2120 c.c. sulla base del già citato C.C.N.L. Funzioni Pubbliche – operazione compiuta applicando sulle voci indicate in c.t.p. i diversi criteri e le diverse misure appena indicate (criteri utilizzati: inquadramento formale come Giornalista pubblico – cat.D – liv. D3) – spetta quindi alla ricorrente l'importo complessivo di € 57.700 (di cui € 46.200 a titolo di T.F.R.) oltre cumulo di interessi e rivalutazione dalla data della singola maturazione all'effettivo soddisfo nei limiti di legge.
In accoglimento del ricorso sul punto, va quindi pronunciata a carico della EG BR sentenza di condanna al pagamento di tali somme in favore della ricorrente.
3.2. Parimenti meritevole di accoglimento deve ritenersi anche la domanda risarcitoria formulata dalla lavoratrice.
L'assunzione a tempo indeterminato della in assenza di concorso e, quindi, in Pt_1
violazione dei già ricordati artt.3, 97 Cost. – e quindi la successiva declaratoria di nullità di tale rapporto di lavoro – integra infatti gli estremi della responsabilità precontrattuale ex art.1338 c.c. della EG BR (Cass., 21528/2019, seppure riferibile a fattispecie solo parzialmente diversa in quanto relativa all'annullamento in autotutela di un concorso irregolare cui aveva fatto seguito la caducazione del contratto di lavoro con il vincitore dello stesso;
Cass., 4057/2021).
Quest'ultima, infatti, determinandosi ad assumere la ricorrente senza pregresse procedure concorsuali – anzi, più correttamente: tentando come visto di “stabilizzare” con leggi regionali rapporti di lavoro sorti con tale vizio originario - ha di fatto leso con colpevole negligenza il suo giustificabile affidamento.
Tale lesione dell'affidamento appare ancor più rilevante se si pensa che: a) la prolungata e mai contestata permanenza del vincolo di subordinazione con la EG – durato oltre quindici anni
– non poteva che ingenerare sempre più nella la legittima convinzione quanto alla Pt_1
7 piena regolarità della propria posizione lavorativa;
b) la sua “stabilizzazione” con contratto a tempo indeterminato di fatto è avvenuta all'indomani – e per effetto – non di un mero atto amministrativo ma addirittura di una legge regionale (la già citata L.8/2005), e quindi della determinazione dell'ente territoriale per forza di cose dotata della più elevata e percepibile
“affidabilità”.
Ritiene il giudicante che il combinato disposto di questi due fattori sia idoneo a escludere in capo alla ricorrente ogni possibile addebito in termini di potenziale negligenza quanto all'omesso accertamento dell'assenza del pubblico concorso di cui si è detto (profilo cui fa riferimento – in modo a dire il vero quanto mai sintetico - Cass., 2316/2020 per escludere la responsabilità ex art.1338 c.c. della Pubblica Amministrazione).
Se è infatti pur vero che tale ultimo dato risulta effettivamente percepibile secondo ordinari canoni di diligenza, è altrettanto vero che la durata dell'affidamento e soprattutto l'essere intervenuta la EG BR addirittura con una propria normativa ad hoc per poter rendere indeterminato nel tempo il rapporto di lavoro giornalistico – anche – della ricorrente non può non aver ingenerato nella stessa al momento della stipula del contratto dell'aprile 2005 la legittima convinzione della regolarità della propria posizione lavorativa.
E' infatti al momento della stipula del contratto a tempo indeterminato, e non al pregresso atteggiarsi del rapporto tra le parti, che secondo questo giudicante occorre guardare per comprendere se la EG BR abbia ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento quanto alla validità del contratto chiamata a firmare.
Alla luce di tali criteri, ritiene il Tribunale che detto legittimo affidamento vi sia stato e che lo stesso sia stato leso dall'ente territoriale regionale nei termini già richiamati.
Da tale lesione non deriva però automaticamente alcuna conseguenza risarcitoria a carico della
P.A. resistente.
In fattispecie come questa spetta infatti al lavoratore dimostrare la sussistenza di un danno concretamente patito a causa della stessa, al fine di ottenerne il risarcimento (Cass., 21528/2029, cit.).
Il danno in questione può consistere nel rimborso delle spese sostenute in relazione al contratto dichiarato nullo e/o nel mancato guadagno correlato alla perdita di altre occasioni di lavoro
(Cass., 2316/2020, cit.: “nel pubblico impiego privatizzato, qualora il contratto di lavoro sia nullo per violazione di norma imperativa, il dipendente non può far valere l'affidamento riposto sulla legittimità dell'assunzione per fondare una domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, ma può esercitare l'azione risarcitoria ex art. 1338 c.c., con onere della prova a suo carico del pregiudizio subito, al fine di ottenere il risarcimento del danno rappresentato dalle spese
8 sostenute e dal mancato guadagno derivante dalla perdita di altra occupazione o di altre occasioni di lavoro(…)”.
Tale seconda tipologia di danno è stata sufficientemente provata come sussistente dalla ricorrente.
La prova per testi ha difatti consentito di accertare che proprio in virtù del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la EG BR nel quale confidava, la ricorrente ha rifiutato una proposta di assunzione sempre a tempo indeterminato come redattrice presso l'emittente RE
TV (cfr. verbale udienza dell'8.5.2024 – dichiarazioni del teste , legale Testimone_1
rappresentante e responsabile della testata giornalistica in questione).
L'esistenza di ulteriori possibilità di evoluzione della propria carriera lavorativa precluse da tale contratto è stata confermata anche dall'altro teste escusso il quale ha evidenziato come il Tes_2
quotidiano La Gazzetta del Sud – con il quale pure collaborava la ricorrente all'epoca dei fatti – fosse pervenuto alla determinazione di proporle un'assunzione a tempo indeterminato, salvo poi apprendere la volontà della di preferire il rapporto di lavoro giornalistico presso la Pt_1
EG BR (“posso dire con certezza che la ricorrente, in conformità a quella che era la politica aziendale di assumere giornalisti già da tempo conosciuti e apprezzati come collaboratori della testata, era assieme ad altra giornalista, , l'unità lavorativa Testimone_3
cui si stava pensando per procedere a tale assunzione;
ricordo infatti che proprio per questo motivo il spronava la ricorrente a scrivere e ad impegnarsi ancora di più per Parte_4
raggiungere tale obiettivo;
a un certo punto, però, lei preferì andare a lavorare come giornalista presso l'ufficio stampa della EG BR, come la Cortese, e tale processo si interruppe, tant'è vero che dopo qualche tempo, non molto dopo, furono assunti altri due giornalisti come
prima e ”). Persona_1 Persona_2
Una volta accertato il danno ex art.1338 c.c. causato dalla EG BR alla ricorrente a seguito della lesione del legittimo affidamento sulla validità e l'efficacia del contratto di lavoro a tempo indeterminato oggetto di causa, occorre procedere alla relativa quantificazione.
Tale danno non può tradursi automaticamente, come invece ritenuto dalla ricorrente, in una somma integralmente pari alle retribuzioni di cui avrebbe goduto presso l'emittente televisiva o la testata giornalistica tenendo conto degli avanzamenti stipendiali previsti dal C.C.N.L.
Giornalisti fino al raggiungimento dell'età pensionabile (quantificato come da calcoli allegati al ricorso in € 630.000).
Manca infatti un accordo contrattuale concreto tra le potenziali parti (e cioè tra la da Pt_1 un lato e i mancati datori di lavoro dall'altro), con la correlata determinazione dell'inquadramento d'ingresso e delle conseguenti condizioni economiche.
9 Sovviene pertanto al riguardo la quantificazione dello stesso in via equitativa (art. 1226 c.c.), con individuazione del dies a quo in quello della declaratoria di nullità del contratto oggetto di causa
(18.3.2021) sulla base dei seguenti criteri: a) età della ricorrente al momento di tale declaratoria;
b) età di potenziale pensionamento della stessa sulla base della normativa vigente;
c) trattamento economico spettante per tale residuo temporale sulla base dei criteri previsti dal C.C.N.L.
Giornalistico F.I.E.G.-F.N.S.I.; d) considerazione dell'alea quanto alla prosecuzione e alla durata dello stesso nei termini appena richiamati, e quindi riduzione del 60% dell'importo ottenuto sulla base dei criteri sub c).
All'esito di tale quantificazione appare equo un risarcimento del danno pari ad € 106.535,00, oltre accessori come per legge.
4. Le spese legali, previa compensazione per 1/2 attesa la parziale soccombenza reciproca determinata dal notevole discostamento tra gli importi richiesti in ricorso e quelli accertati come dovuti, seguono nella residua quota di 1/2 la soccombenza formale nella misura indicata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (attività: studio, introduzione, istruzione, decisione;
scaglione di valore della causa: fino ad € 260.000).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti della Parte_1
EG BR in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda principale;
- accoglie parzialmente la domanda subordinata e per l'effetto: a) condanna la EG BR al pagamento in favore di dell'importo di € 57.700,00 oltre cumulo di interessi Parte_1
e rivalutazione dalla data della singola maturazione all'effettivo soddisfo nei limiti di legge a titolo di differenze retributive per come meglio specificato in parte motiva;
b) condanna la
EG BR al pagamento in favore di dell'importo di €106.535,00 oltre Parte_1
accessori come per legge a titolo di responsabilità precontrattuale ex art.1338 c.c.;
- rigetta nel residuo merito;
- pone a carico della EG BR, quale parte soccombente, l'onere di rifusione delle spese di lite di controparte che si liquidano ex D.M. 55/2014 in complessivi € 6.699, oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite
10 Così deciso in RE BR, in data 24.1.2025
11
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 24.1.2025; letti gli atti di causa e le note scritte in sostituzione delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
ritenuta la causa sufficientemente istruita alla luce della documentazione in atti e degli scritti difensivi prodotti dalle parti nel corso dell'intero procedimento;
ritenuta la necessità di una celere definizione della stessa, in via prioritaria rispetto alle altre, riguardando ipotesi di asserito licenziamento con contestuale richiesta di reimmissione in servizio;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE BR – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3593 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter
c.p.c. e vertente tra (22.4.1975 – c.f.: - domiciliata Parte_1 C.F._1 come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv. Giuseppe D'Ottavio del Foro di RE BR) e la EG BR in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., (domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti allegata alla memoria difensiva dall'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura Regionale).
1 1. Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto Parte_1
di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito sinteticamente esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “(…) previa disapplicazione del provvedimento di declaratoria di nullità del contratto di lavoro, reimmetterla nella propria attività di giornalista, con condanna al pagamento di tutte le retribuzioni maturate nel periodo di inattività sino alla reimmissione in servizio;
in via subordinata accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire tutte le retribuzioni maturate sino alla interruzione del rapporto di lavoro, l'indennità di mancato preavviso, il TFR,
l'indennità per ferie non godute, nonché a trattenere le retribuzioni già percepite e la posizione contributivo - previdenziale già assolta dall' , secondo quanto indicato in parte CP_1
motiva; nonché il diritto al risarcimento del danno da perdita stipendiale e alla capacità professionale, così come quantificati in premessa, o nella misura maggiore o minore ritenuta secondo giustizia;
il tutto con rivalutazione e interessi e con il favore delle spese e competenze di causa”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, la ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere stata assunta in un primo momento dalla EG BR come giornalista con contratto a tempo determinato in data 1.10.2002, in forza dell'art.11 L.R. 8/1996;
- che l'art. 10 co.1 L.R. 8/2005, nel sopprimere le parole dell'ultimo periodo del comma 1 di tale ultima disposizione, ha rimosso l'ostacolo alla formalizzazione del rapporto a tempo indeterminato dei giornalisti come lei assegnati alla dotazione giornalistica dell'Ufficio Stampa e della struttura redazionale della rivista “BR”;
- che, con deliberazione n. 22 del 17.3.2005 (doc. 2 fascicolo di parte), integrata successivamente dalla deliberazione n.13 del 10.6.2005, l ha quindi disposto la sua Controparte_2
assunzione a tempo indeterminato, demandando al Dipartimento Gestione le procedure relative al contratto da stipulare con lei e con gli altri giornalisti individuati a tale scopo;
- che in esecuzione di tale deliberazione il Consiglio Regionale in data 30.6.2005 ha quindi stipulato con lei, tra gli altri, contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 21.4.2005 (doc.3 fascicolo di parte) procedendo ad assegnarle il badge per attestare la presenza in servizio;
- a partire da quella data, di aver continuativamente lavorato per la EG BR con tale inquadramento e le correlate mansioni in via esclusiva e con il già richiamato vincolo della piena subordinazione senza che mai alcuna osservazione venisse effettuata quanto alla regolarità della sua posizione lavorativa;
2 - che in data 31.5.2019 è stata promulgata la L.R. 14/2019, a mente della quale “il comma 1 dell'art 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, di soppressione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art 11 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 8, deve intendersi come confermativo senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro in essere alla data della sua entrata in vigore”;
- che con sentenza n. 133/2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di tale ultima disposizione normativa regionale per violazione dell'art. 97 Cost.;
- che sulla base di tale pronuncia la Corte d'Appello di RE BR con sentenza n.
479/2020 ha dichiarato la nullità del rapporto di lavoro giornalistico intercorrente con altro giornalista assunto con le sue stesse modalità dalla EG BR;
- che pertanto con determina del Direttore Generale del Consiglio regionale n. 213 del 17.3.2021 quest'ultima, nell'intento di “prendere atto dei principi enucleati nella parte motiva” di tale sentenza e di uniformarsi a questi ultimi ha “dato atto” dell'asserita nullità per violazione di norme imperative anche del proprio rapporto di lavoro giornalistico, facendo quindi valere l'insussistenza di qualsivoglia reciproco diritto e obbligo tra le parti e, di fatto, privandola del proprio lavoro.
Ritenendo tale determinazione ingiustificata e illegittima per le ragioni di seguito meglio analizzate, la si è quindi determinata alla proposizione del ricorso oggetto di Pt_1
valutazione nella presente sede volto, come detto, in primo luogo alla declaratoria di validità ed efficacia del contratto di lavoro con conseguente sua reimmissione in servizio;
in seconda battuta, per l'eventuale ipotesi di declaratoria di nullità dello stesso, alla corresponsione delle somme ancora dovute dalla EG BR a titolo di retribuzione ex art.2126 c.c. e comunque al risarcimento del danno patito a causa del venir meno per causa a lei non imputabile di un rapporto lavorativo che si protraeva ormai da oltre quindici anni.
Costituendosi in giudizio la EG BR ha eccepito l'inammissibilità e chiesto la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
A detta dell'ente territoriale resistente, infatti: a) sussisterebbe in concreto la nullità del contratto di lavoro con la ricorrente per violazione di norme imperative, come rilevato con la determina direttoriale n. 213 del 2021; b) da tale declaratoria di nullità non discenderebbe alcun diritto di credito di natura retributiva in favore della ricorrente ex art.2126 c.c. per le ragioni meglio specificate in atti;
c) non sarebbe poi in alcun modo individuabile alcuna lesione del legittimo affidamento della controparte, con conseguente esclusione di ogni profilo risarcitorio a proprio carico.
3 La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti e delle risultanze della prova testimoniale.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato sempre per esigenze di sinteticità come qui di seguito espressamente richiamato il contenuto degli atti processuali delle parti, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Deve in primo luogo ritenersi la nullità del rapporto di lavoro giornalistico tra la ricorrente e la EG BR, con reiezione del ricorso sul punto.
Secondo la contraria tesi della ricorrente la declaratoria di illegittimità costituzionale della
L.R.14/2019 non avrebbe avuto gli effletti riflessi attribuitigli dalla EG BR.
La legge del 2019, va ricordato, di fatto, “stabilizzava” gli effetti dell'assunzione a tempo indeterminato di giornalisti come la ricorrente, già assunti dalla EG BR a tempo determinato e solo successivamente a tempo indeterminato a seguito all'approvazione della L.R.
8/2005.
Tale ultima legge, stabilendo che “il comma 1 dell'art 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n.
8, di soppressione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art 11 della legge regionale 13 maggio
1996 n. 8, deve intendersi come confermativo senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro in essere alla data della sua entrata in vigore”, aveva infatti fatto venire meno il divieto di rinnovo di siffatte tipologie di contratti originariamente previsto dalla L.R. 8/1996.
A detta della non essendo la L.R. 14/2019 una norma d'interpretazione autentica Pt_1
della L.R. 8/2005 – come riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale nella citata sentenza n.133/2020 – la sua caducazione ad opera della Consulta non avrebbe potuto avere effetti sulla diversa articolazione normativa (per l'appunto, la L.R. 8/2005) in virtù della quale era stata disposta la propria assunzione a tempo indeterminato come giornalista (e quindi sia la deliberazione n. 22 del 17.3.2005 che il contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto il
30.6.2005).
Da questo discenderebbe la validità del proprio contratto di lavoro e la permanenza del rapporto lavorativo con la EG BR, posto alla base della richiesta di reimmissione in servizio con il pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte dalla data di estromissione dal servizio al soddisfo.
Come già sostenuto anche in altre pronunce di questo stesso Tribunale – sebbene in sede cautelare, con i limiti e le forme proprie di tale cognizione - tale assunto non può ritenersi fondato.
Deve rilevarsi, al riguardo, come di fatto la ricorrente non sia stata assunta a tempo indeterminato dalla EG BR all'esito di un'ordinaria procedura concorsuale.
4 Come già parimenti affermato da questo stesso Tribunale in sede cautelare anche con riferimento alla stessa infatti, la comparazione tra titoli ed esperienze giornalistiche che ha Pt_1
portato alla scelta della sua figura professionale da parte dell'ente territoriale regionale (di cui si fa effettivamente menzione nella stessa determina del Direttore Generale del Consiglio regionale n. 213 del 17.3.2021 ricognitiva della nullità contrattuale oggetto di causa) non può in alcun modo assumere le connotazioni proprie del pubblico concorso.
Mancano del tutto, infatti, i ben noti passaggi essenziali caratterizzanti quest'ultimo sul piano funzionale (previsione di un bando generale;
pubblicazione dello stesso;
apertura alla libera partecipazione degli interessati;
individuazione di una commissione esaminatrice e dei criteri di valutazione;
previsione di prove specifiche;
predisposizione di una graduatoria e approvazione della stessa, e così via).
L'assenza di tale pubblico concorso non può quindi che determinare la declaratoria di nullità del rapporto di lavoro tra la e la EG BR, come condivisibilmente affermato Pt_1 dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n.133/2020 laddove afferma che “(…) la stabilizzazione ex tunc dei giornalisti e pubblicisti chiamati a contratto presso il Consiglio regionale ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l.r. 8/96 cit. senza la previsione di un concorso pubblico” – nel che, va ricordato, era il senso dell'operazione complessivamente predisposta dalla proprio nell'ottica di “salvaguardare gli effetti” della – doveva Parte_2 Parte_3 considerarsi “in aperta violazione dell'art. 97, comma 4, oltre che dell'art. 3, Cost.”.
In proposito, ha aggiunto la Corte che “il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, costituisce il metodo migliore per l'accesso alla pubblica amministrazione in condizioni d'imparzialità; valore, quest'ultimo, in relazione al quale il principio sancito dall'art. 97 Cost. impone che l'esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei concorrenti (sentenza n. 1 del 1999). Il concorso pubblico costituisce, quindi, la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego (ex plurimis, sentenze n. 40 del 2018, n.190 del 2005 e n. 34 del 2004).
È vero che il legislatore ordinario può contemplare deroghe rispetto alla regola generale del pubblico concorso. Tuttavia ciò deve avvenire entro i limiti derivanti dalla stessa esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione (sentenza n. 477 del 1995), fermo il necessario vaglio di ragionevolezza (sentenza n. 34 del 2004) e la rigorosa delimitazione dell'area delle eccezioni al concorso (sentenza n. 7 del 2015).
Tali deroghe, però, non possono trovare fondamento nella sola esigenza di stabilizzare il personale precario dell'amministrazione, in quanto non può assumere a tal fine rilevanza la sola tutela del (pur legittimo) affidamento dei lavoratori sulla continuità del rapporto (sentenze n.
5 205 e n. 81 del 2006); finalità questa che non è di per sé sola funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione e non sottende straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificare le deroghe in questione (sentenza n. 110 del 2017)” (cfr. punto 6.1. della sentenza).
Il ricorso va quindi respinto quanto alla domanda principale.
3. Occorre a questo punto valutare le domande proposte dalla ricorrente in via Pt_1
subordinata.
3.1. La prima ha ad oggetto la declaratoria del proprio diritto a percepire tutte le retribuzioni maturate sino alla interruzione del rapporto di lavoro, l'indennità di mancato preavviso, il TFR,
l'indennità per ferie non godute, nonché a trattenere le retribuzioni già percepite e la posizione contributivo-previdenziale già assolta dalla EG BR: il tutto, per un importo pari ad €
267.228,85 per come indicato in apposita c.t.p. prodotta unitamente al ricorso (docc.5,6 fascicolo di parte).
L'assunto è solo parzialmente condivisibile.
L'art.2126 c.c. statuisce effettivamente che la nullità del rapporto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.
Tale principio trova applicazione anche nella fattispecie in esame, come da giurisprudenza della
Corte di Cassazione condivisa da questo giudicante (tra le tante cfr. in particolare Cass.,
15364/2023, con principio di diritto che sottolinea la necessità della piena copertura finanziaria e di spesa per le decisioni datoriali nel pubblico impiego privatizzato che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della P.A. “eccezion fatta per i rapporti di lavoro di fatto, stipulati in violazione sia della legge che della contrattazione collettiva, che devono essere comunque remunerati per effetto del disposto dell'art. 2126 c.c. e dei principi costituzionali sanciti agli artt. 35 e 36 della Carta”).
Erronea è però, nella quantificazione delle somme a tale titolo richieste, in primo luogo l'applicazione di tutti gli istituti contrattuali propri del C.C.N.L. Giornalisti in luogo di quello del Comparto Funzioni Locali proprio del pubblico impiego.
Va al riguardo richiamata in senso contrario – come correttamente sostenuto dalla difesa della
EG BR – la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha ripetutamente dichiarato illegittime le norme regionali sancenti l'applicazione del più favorevole per gli Controparte_3
addetti agli uffici stampa delle PP.AA., considerato che la regolazione del rapporto di lavoro del personale in questione è riconducibile alla competenza statale in materia di ordinamento civile
(cfr., tra le tante, Corte Cost., 112/2020).
6 Parimenti non integralmente dovute devono considerarsi le somme richieste a titolo di indennità di ferie non godute, atteso che come emerge dalla documentazione prodotta dalla EG
BR i giorni di ferie residui al 2021 non fruiti dalla ricorrente vanno quantificati in numero complessivo di 23 (cfr. doc. 27 all.).
Non spetta invece del tutto l'indennità di mancato preavviso (Cass., 28330/2022).
Occorre in ultimo considerare anche gli effetti dell'eccepita prescrizione ex art. 2948, nn. 4 e 5,
c.c. dei crediti retributivi rivendicati, decorrente in corso di rapporto e non a far data dalla cessazione dello stesso (Cass., Sez. Un., 36197/2023).
All'esito della rideterminazione delle somme dovute a titolo di differenze retributive (non analiticamente contestate dalla EG BR) con esclusione di tutti gli istituti contrattuali riferibili al C.C.N.L. Giornalisti, del computo dell'indennità sostitutiva per ferie non godute in misura pari a 23 giorni e del ricalcolo del trattamento di fine rapporto ex art.2120 c.c. sulla base del già citato C.C.N.L. Funzioni Pubbliche – operazione compiuta applicando sulle voci indicate in c.t.p. i diversi criteri e le diverse misure appena indicate (criteri utilizzati: inquadramento formale come Giornalista pubblico – cat.D – liv. D3) – spetta quindi alla ricorrente l'importo complessivo di € 57.700 (di cui € 46.200 a titolo di T.F.R.) oltre cumulo di interessi e rivalutazione dalla data della singola maturazione all'effettivo soddisfo nei limiti di legge.
In accoglimento del ricorso sul punto, va quindi pronunciata a carico della EG BR sentenza di condanna al pagamento di tali somme in favore della ricorrente.
3.2. Parimenti meritevole di accoglimento deve ritenersi anche la domanda risarcitoria formulata dalla lavoratrice.
L'assunzione a tempo indeterminato della in assenza di concorso e, quindi, in Pt_1
violazione dei già ricordati artt.3, 97 Cost. – e quindi la successiva declaratoria di nullità di tale rapporto di lavoro – integra infatti gli estremi della responsabilità precontrattuale ex art.1338 c.c. della EG BR (Cass., 21528/2019, seppure riferibile a fattispecie solo parzialmente diversa in quanto relativa all'annullamento in autotutela di un concorso irregolare cui aveva fatto seguito la caducazione del contratto di lavoro con il vincitore dello stesso;
Cass., 4057/2021).
Quest'ultima, infatti, determinandosi ad assumere la ricorrente senza pregresse procedure concorsuali – anzi, più correttamente: tentando come visto di “stabilizzare” con leggi regionali rapporti di lavoro sorti con tale vizio originario - ha di fatto leso con colpevole negligenza il suo giustificabile affidamento.
Tale lesione dell'affidamento appare ancor più rilevante se si pensa che: a) la prolungata e mai contestata permanenza del vincolo di subordinazione con la EG – durato oltre quindici anni
– non poteva che ingenerare sempre più nella la legittima convinzione quanto alla Pt_1
7 piena regolarità della propria posizione lavorativa;
b) la sua “stabilizzazione” con contratto a tempo indeterminato di fatto è avvenuta all'indomani – e per effetto – non di un mero atto amministrativo ma addirittura di una legge regionale (la già citata L.8/2005), e quindi della determinazione dell'ente territoriale per forza di cose dotata della più elevata e percepibile
“affidabilità”.
Ritiene il giudicante che il combinato disposto di questi due fattori sia idoneo a escludere in capo alla ricorrente ogni possibile addebito in termini di potenziale negligenza quanto all'omesso accertamento dell'assenza del pubblico concorso di cui si è detto (profilo cui fa riferimento – in modo a dire il vero quanto mai sintetico - Cass., 2316/2020 per escludere la responsabilità ex art.1338 c.c. della Pubblica Amministrazione).
Se è infatti pur vero che tale ultimo dato risulta effettivamente percepibile secondo ordinari canoni di diligenza, è altrettanto vero che la durata dell'affidamento e soprattutto l'essere intervenuta la EG BR addirittura con una propria normativa ad hoc per poter rendere indeterminato nel tempo il rapporto di lavoro giornalistico – anche – della ricorrente non può non aver ingenerato nella stessa al momento della stipula del contratto dell'aprile 2005 la legittima convinzione della regolarità della propria posizione lavorativa.
E' infatti al momento della stipula del contratto a tempo indeterminato, e non al pregresso atteggiarsi del rapporto tra le parti, che secondo questo giudicante occorre guardare per comprendere se la EG BR abbia ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento quanto alla validità del contratto chiamata a firmare.
Alla luce di tali criteri, ritiene il Tribunale che detto legittimo affidamento vi sia stato e che lo stesso sia stato leso dall'ente territoriale regionale nei termini già richiamati.
Da tale lesione non deriva però automaticamente alcuna conseguenza risarcitoria a carico della
P.A. resistente.
In fattispecie come questa spetta infatti al lavoratore dimostrare la sussistenza di un danno concretamente patito a causa della stessa, al fine di ottenerne il risarcimento (Cass., 21528/2029, cit.).
Il danno in questione può consistere nel rimborso delle spese sostenute in relazione al contratto dichiarato nullo e/o nel mancato guadagno correlato alla perdita di altre occasioni di lavoro
(Cass., 2316/2020, cit.: “nel pubblico impiego privatizzato, qualora il contratto di lavoro sia nullo per violazione di norma imperativa, il dipendente non può far valere l'affidamento riposto sulla legittimità dell'assunzione per fondare una domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, ma può esercitare l'azione risarcitoria ex art. 1338 c.c., con onere della prova a suo carico del pregiudizio subito, al fine di ottenere il risarcimento del danno rappresentato dalle spese
8 sostenute e dal mancato guadagno derivante dalla perdita di altra occupazione o di altre occasioni di lavoro(…)”.
Tale seconda tipologia di danno è stata sufficientemente provata come sussistente dalla ricorrente.
La prova per testi ha difatti consentito di accertare che proprio in virtù del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la EG BR nel quale confidava, la ricorrente ha rifiutato una proposta di assunzione sempre a tempo indeterminato come redattrice presso l'emittente RE
TV (cfr. verbale udienza dell'8.5.2024 – dichiarazioni del teste , legale Testimone_1
rappresentante e responsabile della testata giornalistica in questione).
L'esistenza di ulteriori possibilità di evoluzione della propria carriera lavorativa precluse da tale contratto è stata confermata anche dall'altro teste escusso il quale ha evidenziato come il Tes_2
quotidiano La Gazzetta del Sud – con il quale pure collaborava la ricorrente all'epoca dei fatti – fosse pervenuto alla determinazione di proporle un'assunzione a tempo indeterminato, salvo poi apprendere la volontà della di preferire il rapporto di lavoro giornalistico presso la Pt_1
EG BR (“posso dire con certezza che la ricorrente, in conformità a quella che era la politica aziendale di assumere giornalisti già da tempo conosciuti e apprezzati come collaboratori della testata, era assieme ad altra giornalista, , l'unità lavorativa Testimone_3
cui si stava pensando per procedere a tale assunzione;
ricordo infatti che proprio per questo motivo il spronava la ricorrente a scrivere e ad impegnarsi ancora di più per Parte_4
raggiungere tale obiettivo;
a un certo punto, però, lei preferì andare a lavorare come giornalista presso l'ufficio stampa della EG BR, come la Cortese, e tale processo si interruppe, tant'è vero che dopo qualche tempo, non molto dopo, furono assunti altri due giornalisti come
prima e ”). Persona_1 Persona_2
Una volta accertato il danno ex art.1338 c.c. causato dalla EG BR alla ricorrente a seguito della lesione del legittimo affidamento sulla validità e l'efficacia del contratto di lavoro a tempo indeterminato oggetto di causa, occorre procedere alla relativa quantificazione.
Tale danno non può tradursi automaticamente, come invece ritenuto dalla ricorrente, in una somma integralmente pari alle retribuzioni di cui avrebbe goduto presso l'emittente televisiva o la testata giornalistica tenendo conto degli avanzamenti stipendiali previsti dal C.C.N.L.
Giornalisti fino al raggiungimento dell'età pensionabile (quantificato come da calcoli allegati al ricorso in € 630.000).
Manca infatti un accordo contrattuale concreto tra le potenziali parti (e cioè tra la da Pt_1 un lato e i mancati datori di lavoro dall'altro), con la correlata determinazione dell'inquadramento d'ingresso e delle conseguenti condizioni economiche.
9 Sovviene pertanto al riguardo la quantificazione dello stesso in via equitativa (art. 1226 c.c.), con individuazione del dies a quo in quello della declaratoria di nullità del contratto oggetto di causa
(18.3.2021) sulla base dei seguenti criteri: a) età della ricorrente al momento di tale declaratoria;
b) età di potenziale pensionamento della stessa sulla base della normativa vigente;
c) trattamento economico spettante per tale residuo temporale sulla base dei criteri previsti dal C.C.N.L.
Giornalistico F.I.E.G.-F.N.S.I.; d) considerazione dell'alea quanto alla prosecuzione e alla durata dello stesso nei termini appena richiamati, e quindi riduzione del 60% dell'importo ottenuto sulla base dei criteri sub c).
All'esito di tale quantificazione appare equo un risarcimento del danno pari ad € 106.535,00, oltre accessori come per legge.
4. Le spese legali, previa compensazione per 1/2 attesa la parziale soccombenza reciproca determinata dal notevole discostamento tra gli importi richiesti in ricorso e quelli accertati come dovuti, seguono nella residua quota di 1/2 la soccombenza formale nella misura indicata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (attività: studio, introduzione, istruzione, decisione;
scaglione di valore della causa: fino ad € 260.000).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti della Parte_1
EG BR in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda principale;
- accoglie parzialmente la domanda subordinata e per l'effetto: a) condanna la EG BR al pagamento in favore di dell'importo di € 57.700,00 oltre cumulo di interessi Parte_1
e rivalutazione dalla data della singola maturazione all'effettivo soddisfo nei limiti di legge a titolo di differenze retributive per come meglio specificato in parte motiva;
b) condanna la
EG BR al pagamento in favore di dell'importo di €106.535,00 oltre Parte_1
accessori come per legge a titolo di responsabilità precontrattuale ex art.1338 c.c.;
- rigetta nel residuo merito;
- pone a carico della EG BR, quale parte soccombente, l'onere di rifusione delle spese di lite di controparte che si liquidano ex D.M. 55/2014 in complessivi € 6.699, oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite
10 Così deciso in RE BR, in data 24.1.2025
11
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati