TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/05/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2281/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2281/2023 promossa da:
Parte_1 con l'avv. LOSIO STEFANO
RICORRENTE contro
Controparte_1 Controparte_2
CONTUMACE
Avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 6 dicembre 2023 il ricorrente adiva Parte_1
l'intestato Tribunale precisando di esser stata assunta in data 28 maggio 2020 alle dipendenze di
[...] in forza di contratto a tempo Controparte_3 indeterminato part-time al 45%, con orario di lavoro alle 18:00 alle 21:00 per sei giorni a settimana, successivamente modificato con decorrenza dall'ottobre 2021 in part-time al 52% (21 ore settimanali).
Ciò premesso, deduceva poi di aver sempre osservato un orario superiore rispetto a quello risultante da contratto lavorando, per tutto il periodo di lavoro, dal martedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle ore 15:30 e dalle ore 17:30 alle 23:30 senza che le ore di lavoro supplementari e straordinarie fossero mai state regolarizzate e, tantomeno, retribuite.
Ancora, esponeva che nel novembre 2022, a fronte delle richieste di regolarizzazione del ricorrente, la convenuta gli comunicava che con decorrenza dal mese successivo avrebbe dovuto lavorare soltanto nella fascia oraria serale (dalle 18:30 alle 22:00).
pagina 1 di 6 Allegava poi di essere stato autorizzato oralmente dalla legale rappresentante della convenuta ( ) CP_4 di potersi assentare dal luogo di lavoro dal 21 aprile 2023 al 28 maggio 2023 per potersi recare in Pakistan, precisando altresì che era pressi aziendale formulare verbalmente le richieste di ferie.
Esponeva come, nonostante l'autorizzazione, in data 28 aprile 2023 gli veniva recapitata lettera di contestazione per le assenze ingiustificate dei giorni dal 22 al 28 aprile, cui è seguita lettera di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, notificata a mezzo raccomandata A/R in data 5 luglio 2023.
Con riferimento alle mensilità di febbraio, marzo ed aprile 2023 precisava di avere ricevuto un mero acconto delle retribuzioni di euro 370,00, senza che gli venissero consegnati i relativi cedolini paga.
Domandava, pertanto, accertarsi sia l'orario di lavoro effettivamente svolto in costanza di rapporto, per come dettagliato in ricorso, sia l'illegittimità del recesso datoriale per difetto di giusta causa.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “a.1) accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro tra
[...]
e il ricorrente stipulato in data 28.5.2020 (o Controparte_3 Parte_1 nella diversa data ritenuta di giustizia) è un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno sin dall'assunzione;
a.2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione per le ore di lavoro straordinario e domenicali prestate in favore di come indicate in Controparte_3 ricorso), maggiorate secondo le disposizioni degli artt. 126 e 130 del CCNL Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo;
a.3) condannare in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente, per i titoli di cui sopra ovvero, in denegato subordine, a titolo risarcitorio, la somma lorda di € 75.211,04 a titolo di retribuzioni, di cui € 6.639,90 a titolo di TFR, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche in relazione alle prospettate ipotesi subordinate, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
b.1) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e comunque annullare il licenziamento intimato dalla convenuta al ricorrente Controparte_3 Pt_1 con lettera datata 24 maggio 2023;
[...]
b.2) ordinare a in persona del legale rappresentante pro tempore, ai Controparte_3 Controparte_3 sensi dell'art.3, co.2 D. Lgs. 23/2015, di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
b.3) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 ai sensi dell'art.3 co.2 D. Lgs. 23/2015 alla corresponsione in favore del ricorrente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR maturata e maturanda dalla data del licenziamento alla effettiva reintegrazione, da calcolarsi sulla base dell'importo di € 1.649,36 o del diverso importo ritenuto di giustizia;
In subordine rispetto ai punti b.2) e b.3)
b.4) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 al pagamento, in favore del ricorrente, ai sensi dell'art.
3. co.1 D. Lgs. 23/2015 (o, in subordine, art.4 del medesimo D.
Lgs. o, in ulteriore subordine, art.9 D. Lgs. 23/2015), di un importo compreso tra 6 e 36 mensilità (o, in subordine tra 2 e pagina 2 di 6 12 mensilità o, in ulteriore subordine, tra 3 e 6 mensilità) dell'ultima retribuzione globale di fatto, oppure il diverso importo ritenuto di giustizia, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di € 1.771,54 lordi (ovvero del diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia), nonché € 1.022,04 lordi (ovvero il diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia) a titolo di indennità sostitutiva del preavviso”, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Pur ritualmente evocata in giudizio, Controparte_3 ometteva di costituirsi venendo, pertanto, dichiarata contumace.
[...]
Ammesse le prove orali dedotte in ricorso, all'esito dell'istruttoria parte ricorrente provvedeva al tempestivo deposito di nuovi conteggi, rideterminando la propria pretesa complessiva somma in euro
66.831,70 di cui euro 6.519,94 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
All'udienza del 22 gennaio 2025 il legale rappresentante della società convenuta, pur ritualmente citato, non
è comparso per rendere l'interrogatorio formale.
All'udienza odierna la Giudice invitava parte ricorrente alla discussione e, all'esito, decideva la causa come da separata sentenza dando contestuale lettura della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto a sostegno della decisione.
*
Ciò premesso in fatto, il ricorso promosso da risulta fondato nei limiti e per le ragioni di Parte_1 seguito esposti.
Preliminarmente, occorre dare atto che, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio, risulta provato per tabulas che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di
[...] in forza di contratto di lavoro indeterminato part-time con Controparte_3 decorrenza dal 28 maggio 2020 (doc. 1 ricorso).
Il ricorrente ha allegato di aver osservato, per il periodo dal maggio 2020 al dicembre 2022, un orario lavorativo diverso rispetto alle ore indicate nel contratto, sostenendo di aver prestato la propria attività lavorativa dal martedì alla domenica, dalle ore 9:00 alle ore 15:30 e dalle ore 17:30 alle 23:30.
Quanto al dedotto orario di lavoro, osserva il Tribunale che le risultanze istruttorie hanno effettivamente confermato un impegno lavorativo della ricorrente più ampio di quello regolarizzato con contratto ancorché inferiore rispetto a quello dedotto in ricorso.
Invero il teste collega del ricorrente, ha dichiarato: “Come orari, io lavoravo dalle 10:30 alle 15:00 e Tes_1 dalle 17:30 sino alle 23:00, tutti i giorni tranne il lunedì che era giorno di chiusura (…) aveva il mio stesso orario, Pt_1 tutti avevamo lo stesso orario ed è sempre stato così fino a quando io sono rimasto al ristorante. No, non c'è stato un momento in cui lui ha lavorato meno” (Cfr. verbale ud. 24 settembre 2024).
pagina 3 di 6 Si ritiene quindi dimostrato che il ricorrente, pur essendo assunto con contratto di lavoro part-time, abbia svolto, sin dall'instaurazione del rapporto, un orario di lavoro di 60 ore settimanali.
Si impone, pertanto, la conversione del rapporto di lavoro da part time a full time, in adesione al principio di diritto affermato dalla Corte d'Appello di Milano sez. lav. con sentenza n. 1002 del 15 luglio 2021, secondo cui: “Il consolidato orientamento della Suprema Corte - e anche della Corte territoriale (da ultimo CA MI n . 190/20) è nel senso che “in base alla continua prestazione di un orario di lavoro paria quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno” (così Cass. n. 5520/04; in termini Cass. n. 3228/08; Cass
n. 25891/08; Cass. n. 6226/09; Cass. n.15774/11; Cass. n. 20209/19). Il contratto a tempo parziale (così instaurato inizialmente tra le parti) può, dunque, trasformarsi in contratto a tempo pieno attraverso la prolungata esecuzione del lavoro condeterminate caratteristiche, proprie del lavoro a tempo pieno, e, dunque, attraverso le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. Risulta superfluo, al fine di accertare detta trasformazione, riscontrare o meno una volontà novativa delle parti, una volta che sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro
a tempo pieno (cfr. in particolare Cass. n.25891/08, cit.)” (Corte d'Appello di Milano sent. n. 1002/2021).
Alla luce dell'avvenuta conversione del rapporto di lavoro da part-time a full-time, va rilevata altresì
l'illegittimità della modifica unilaterale dell'orario di lavoro con decorrenza dal dicembre 2022 stante il difetto del requisito della forma scritta previsto dall'art. 8 d.lgs. 81/2015. Pertanto, pur in difetto di messa in mora, va accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione spettante per lo svolgimento di attività lavorativa full-time (ovvero, per un totale di 172,00 ore di lavoro mensile).
Ciò premesso, quanto al mancato pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni maturate, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui “Avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (Cass., sez. lav., sent. 13.4.1992, n. 4512 in terminis Cass., sez. lav.,
14/11/2018, n. 29367).
La prova, nel caso di specie, è del tutto mancata, in quanto Controparte_3 ha omesso di costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese e, seppur
[...] ritualmente citata, non è comparsa in udienza per rendere l'interrogatorio libero.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la convenuta vada condannata alla corresponsione delle differenze retributive spettanti per lo svolgimento di:
− 40 ore di lavoro ordinario settimanale (orario full-time), per un totale di 172,00 ore mensili;
− 2 ore di straordinario diurno giornaliere, per un totale di 43,30 ore mensili;
pagina 4 di 6 − 2 ore di straordinario domenicale, per un totale di 8,66 ore mensili (contrariamente a quanto indicato dal ricorrente nei conteggi da ultimo prodotti in data 22 gennaio 2025, da cui emerge una quantificazione delle stesse, evidentemente inverosimile, in misura pari a quelle svolte durante i giorni feriali.
Pertanto, risultano dovuti al ricorrente € 31.789,44 a titolo di differenze retributive per lavoro supplementare ed € 17.573,90 a titolo di differenze retributive per il lavoro straordinario diurno e domenicale, così per un totale di € 49.327,37, oltre a relative incidenze sul TFR e rivalutazione e interessi monetari dalla mora al saldo.
Quanto alla cessazione del rapporto, dalla documentazione versata in atti emerge che:
− In data 28 aprile 2023 la convenuta ha contestato al ricorrente di non essersi presentato al lavoro nelle giornate dal 22 aprile 2023 al 28 aprile 2023 (cfr. doc. 4 ric.);
− In data 24 maggio 2023, stante l'assenza di giustificazioni, la datrice di lavoro ha comminato la sanzione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo (cfr. doc. 5 ric.).
Il ricorrente ha dedotto, tuttavia, l'insussistenza del giustificato motivo alla base del licenziamento, precisando: a) che per prassi aziendale le ferie venivano richieste e autorizzate verbalmente;
b) di essere stato autorizzato oralmente alla fruizione delle ferie per il periodo dal 22 maggio 2023 al 28 maggio 2023.
Le allegazioni del ricorrente sono state confortate da quanto riferito in giudizio dal teste il Tes_1 quale ha confermato l'accordo orale per la fruizione delle ferie e, in ordine alla richiesta presentata dal ricorrente ha esposto: “Sì ricordo che aveva chiesto davanti a me e a un altro collega, che faceva il lavapiatti, Pt_1
di potersi recare in Pakistan perché sua zia stava male e la titolare aveva detto che andava bene e di non Per_1 preoccuparsi” .
La convenuta, omettendo sia di costituirsi in giudizio sia di rendere l'interrogatorio formale, non ha offerto al vaglio del Tribunale alcun elemento che consenta di ritenere la legittimità del licenziamento intimato.
Va, pertanto, dichiarata l'insussistenza del giustificato motivo soggettivo posto alla base del licenziamento, essendo emerso dalle dichiarazioni rese dal teste che l'assenza del ricorrente nelle giornate oggetto di contestazione fosse giustificata dalla fruizione delle ferie, autorizzata oralmente dalla legale rappresentante come da prassi aziendale.
Quanto alle tutele applicabili, dalla visura camerale (cfr. prod. doc. 4 settembre 2024) emerge l'insussistenza del requisito dimensionale di cui all'art. 18 stat. lav.; pertanto, richiamato il disposto di cui all'art. 9, comma
1 d.lgs. 23/2015, non è applicabile la tutela reintegratoria ex art. 3 co. 2 d.lgs. 23/2015 e, ai sensi del comma 1, va dichiarata la cessazione del rapporto con decorrenza dal 5 luglio 2023, con conseguente condanna della società datrice alla corresponsione delle retribuzioni maturate fino alla cessazione del rapporto nonché alla corresponsione di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a pagina 5 di 6 tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a
1771,54, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In difetto di elementi attestanti l'intervenuto pagamento va altresì accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso pari a euro 1.022,04, riconosciuta come spettante nella stessa lettera di licenziamento (Cfr. doc. 5A ric.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del D.M. 55/2014 e, in particolare, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile complessità bassa), al corrispondente scaglione per le controversie in materia di lavoro, alla minima attività istruttoria, secondo una quantificazione prossima ai minimi, per un importo pari a euro 4.700,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie parzialmente il ricorso;
- condanna a corrispondere Controparte_3 Pt_1
per i titoli di cui in motivazione, la complessiva somma di euro € 49.327,37, oltre a incidenza sul
[...]
TFR, interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- dichiara l'estinzione del rapporto a far data 5 luglio 2023;
- condanna a corrispondere Controparte_3 Pt_1 un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a tre mensilità dell'ultima
[...] retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a 1771,54, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna a corrispondere al Controparte_3 ricorrente l'indennità di mancato preavviso pari ad euro 1.022,04, oltre interessi legali e rivalutazione dalla mora al saldo;
- condanna lla rifusione delle spese di Controparte_3 lite liquidate in complessivi euro 4.700,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Brescia, 6 maggio 2025.
La Giudice
Natalia Pala
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2281/2023 promossa da:
Parte_1 con l'avv. LOSIO STEFANO
RICORRENTE contro
Controparte_1 Controparte_2
CONTUMACE
Avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 6 dicembre 2023 il ricorrente adiva Parte_1
l'intestato Tribunale precisando di esser stata assunta in data 28 maggio 2020 alle dipendenze di
[...] in forza di contratto a tempo Controparte_3 indeterminato part-time al 45%, con orario di lavoro alle 18:00 alle 21:00 per sei giorni a settimana, successivamente modificato con decorrenza dall'ottobre 2021 in part-time al 52% (21 ore settimanali).
Ciò premesso, deduceva poi di aver sempre osservato un orario superiore rispetto a quello risultante da contratto lavorando, per tutto il periodo di lavoro, dal martedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle ore 15:30 e dalle ore 17:30 alle 23:30 senza che le ore di lavoro supplementari e straordinarie fossero mai state regolarizzate e, tantomeno, retribuite.
Ancora, esponeva che nel novembre 2022, a fronte delle richieste di regolarizzazione del ricorrente, la convenuta gli comunicava che con decorrenza dal mese successivo avrebbe dovuto lavorare soltanto nella fascia oraria serale (dalle 18:30 alle 22:00).
pagina 1 di 6 Allegava poi di essere stato autorizzato oralmente dalla legale rappresentante della convenuta ( ) CP_4 di potersi assentare dal luogo di lavoro dal 21 aprile 2023 al 28 maggio 2023 per potersi recare in Pakistan, precisando altresì che era pressi aziendale formulare verbalmente le richieste di ferie.
Esponeva come, nonostante l'autorizzazione, in data 28 aprile 2023 gli veniva recapitata lettera di contestazione per le assenze ingiustificate dei giorni dal 22 al 28 aprile, cui è seguita lettera di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, notificata a mezzo raccomandata A/R in data 5 luglio 2023.
Con riferimento alle mensilità di febbraio, marzo ed aprile 2023 precisava di avere ricevuto un mero acconto delle retribuzioni di euro 370,00, senza che gli venissero consegnati i relativi cedolini paga.
Domandava, pertanto, accertarsi sia l'orario di lavoro effettivamente svolto in costanza di rapporto, per come dettagliato in ricorso, sia l'illegittimità del recesso datoriale per difetto di giusta causa.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “a.1) accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro tra
[...]
e il ricorrente stipulato in data 28.5.2020 (o Controparte_3 Parte_1 nella diversa data ritenuta di giustizia) è un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno sin dall'assunzione;
a.2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione per le ore di lavoro straordinario e domenicali prestate in favore di come indicate in Controparte_3 ricorso), maggiorate secondo le disposizioni degli artt. 126 e 130 del CCNL Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo;
a.3) condannare in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente, per i titoli di cui sopra ovvero, in denegato subordine, a titolo risarcitorio, la somma lorda di € 75.211,04 a titolo di retribuzioni, di cui € 6.639,90 a titolo di TFR, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche in relazione alle prospettate ipotesi subordinate, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
b.1) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e comunque annullare il licenziamento intimato dalla convenuta al ricorrente Controparte_3 Pt_1 con lettera datata 24 maggio 2023;
[...]
b.2) ordinare a in persona del legale rappresentante pro tempore, ai Controparte_3 Controparte_3 sensi dell'art.3, co.2 D. Lgs. 23/2015, di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
b.3) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 ai sensi dell'art.3 co.2 D. Lgs. 23/2015 alla corresponsione in favore del ricorrente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR maturata e maturanda dalla data del licenziamento alla effettiva reintegrazione, da calcolarsi sulla base dell'importo di € 1.649,36 o del diverso importo ritenuto di giustizia;
In subordine rispetto ai punti b.2) e b.3)
b.4) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 al pagamento, in favore del ricorrente, ai sensi dell'art.
3. co.1 D. Lgs. 23/2015 (o, in subordine, art.4 del medesimo D.
Lgs. o, in ulteriore subordine, art.9 D. Lgs. 23/2015), di un importo compreso tra 6 e 36 mensilità (o, in subordine tra 2 e pagina 2 di 6 12 mensilità o, in ulteriore subordine, tra 3 e 6 mensilità) dell'ultima retribuzione globale di fatto, oppure il diverso importo ritenuto di giustizia, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di € 1.771,54 lordi (ovvero del diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia), nonché € 1.022,04 lordi (ovvero il diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia) a titolo di indennità sostitutiva del preavviso”, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Pur ritualmente evocata in giudizio, Controparte_3 ometteva di costituirsi venendo, pertanto, dichiarata contumace.
[...]
Ammesse le prove orali dedotte in ricorso, all'esito dell'istruttoria parte ricorrente provvedeva al tempestivo deposito di nuovi conteggi, rideterminando la propria pretesa complessiva somma in euro
66.831,70 di cui euro 6.519,94 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
All'udienza del 22 gennaio 2025 il legale rappresentante della società convenuta, pur ritualmente citato, non
è comparso per rendere l'interrogatorio formale.
All'udienza odierna la Giudice invitava parte ricorrente alla discussione e, all'esito, decideva la causa come da separata sentenza dando contestuale lettura della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto a sostegno della decisione.
*
Ciò premesso in fatto, il ricorso promosso da risulta fondato nei limiti e per le ragioni di Parte_1 seguito esposti.
Preliminarmente, occorre dare atto che, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio, risulta provato per tabulas che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di
[...] in forza di contratto di lavoro indeterminato part-time con Controparte_3 decorrenza dal 28 maggio 2020 (doc. 1 ricorso).
Il ricorrente ha allegato di aver osservato, per il periodo dal maggio 2020 al dicembre 2022, un orario lavorativo diverso rispetto alle ore indicate nel contratto, sostenendo di aver prestato la propria attività lavorativa dal martedì alla domenica, dalle ore 9:00 alle ore 15:30 e dalle ore 17:30 alle 23:30.
Quanto al dedotto orario di lavoro, osserva il Tribunale che le risultanze istruttorie hanno effettivamente confermato un impegno lavorativo della ricorrente più ampio di quello regolarizzato con contratto ancorché inferiore rispetto a quello dedotto in ricorso.
Invero il teste collega del ricorrente, ha dichiarato: “Come orari, io lavoravo dalle 10:30 alle 15:00 e Tes_1 dalle 17:30 sino alle 23:00, tutti i giorni tranne il lunedì che era giorno di chiusura (…) aveva il mio stesso orario, Pt_1 tutti avevamo lo stesso orario ed è sempre stato così fino a quando io sono rimasto al ristorante. No, non c'è stato un momento in cui lui ha lavorato meno” (Cfr. verbale ud. 24 settembre 2024).
pagina 3 di 6 Si ritiene quindi dimostrato che il ricorrente, pur essendo assunto con contratto di lavoro part-time, abbia svolto, sin dall'instaurazione del rapporto, un orario di lavoro di 60 ore settimanali.
Si impone, pertanto, la conversione del rapporto di lavoro da part time a full time, in adesione al principio di diritto affermato dalla Corte d'Appello di Milano sez. lav. con sentenza n. 1002 del 15 luglio 2021, secondo cui: “Il consolidato orientamento della Suprema Corte - e anche della Corte territoriale (da ultimo CA MI n . 190/20) è nel senso che “in base alla continua prestazione di un orario di lavoro paria quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno” (così Cass. n. 5520/04; in termini Cass. n. 3228/08; Cass
n. 25891/08; Cass. n. 6226/09; Cass. n.15774/11; Cass. n. 20209/19). Il contratto a tempo parziale (così instaurato inizialmente tra le parti) può, dunque, trasformarsi in contratto a tempo pieno attraverso la prolungata esecuzione del lavoro condeterminate caratteristiche, proprie del lavoro a tempo pieno, e, dunque, attraverso le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. Risulta superfluo, al fine di accertare detta trasformazione, riscontrare o meno una volontà novativa delle parti, una volta che sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro
a tempo pieno (cfr. in particolare Cass. n.25891/08, cit.)” (Corte d'Appello di Milano sent. n. 1002/2021).
Alla luce dell'avvenuta conversione del rapporto di lavoro da part-time a full-time, va rilevata altresì
l'illegittimità della modifica unilaterale dell'orario di lavoro con decorrenza dal dicembre 2022 stante il difetto del requisito della forma scritta previsto dall'art. 8 d.lgs. 81/2015. Pertanto, pur in difetto di messa in mora, va accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione spettante per lo svolgimento di attività lavorativa full-time (ovvero, per un totale di 172,00 ore di lavoro mensile).
Ciò premesso, quanto al mancato pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni maturate, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui “Avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (Cass., sez. lav., sent. 13.4.1992, n. 4512 in terminis Cass., sez. lav.,
14/11/2018, n. 29367).
La prova, nel caso di specie, è del tutto mancata, in quanto Controparte_3 ha omesso di costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese e, seppur
[...] ritualmente citata, non è comparsa in udienza per rendere l'interrogatorio libero.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la convenuta vada condannata alla corresponsione delle differenze retributive spettanti per lo svolgimento di:
− 40 ore di lavoro ordinario settimanale (orario full-time), per un totale di 172,00 ore mensili;
− 2 ore di straordinario diurno giornaliere, per un totale di 43,30 ore mensili;
pagina 4 di 6 − 2 ore di straordinario domenicale, per un totale di 8,66 ore mensili (contrariamente a quanto indicato dal ricorrente nei conteggi da ultimo prodotti in data 22 gennaio 2025, da cui emerge una quantificazione delle stesse, evidentemente inverosimile, in misura pari a quelle svolte durante i giorni feriali.
Pertanto, risultano dovuti al ricorrente € 31.789,44 a titolo di differenze retributive per lavoro supplementare ed € 17.573,90 a titolo di differenze retributive per il lavoro straordinario diurno e domenicale, così per un totale di € 49.327,37, oltre a relative incidenze sul TFR e rivalutazione e interessi monetari dalla mora al saldo.
Quanto alla cessazione del rapporto, dalla documentazione versata in atti emerge che:
− In data 28 aprile 2023 la convenuta ha contestato al ricorrente di non essersi presentato al lavoro nelle giornate dal 22 aprile 2023 al 28 aprile 2023 (cfr. doc. 4 ric.);
− In data 24 maggio 2023, stante l'assenza di giustificazioni, la datrice di lavoro ha comminato la sanzione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo (cfr. doc. 5 ric.).
Il ricorrente ha dedotto, tuttavia, l'insussistenza del giustificato motivo alla base del licenziamento, precisando: a) che per prassi aziendale le ferie venivano richieste e autorizzate verbalmente;
b) di essere stato autorizzato oralmente alla fruizione delle ferie per il periodo dal 22 maggio 2023 al 28 maggio 2023.
Le allegazioni del ricorrente sono state confortate da quanto riferito in giudizio dal teste il Tes_1 quale ha confermato l'accordo orale per la fruizione delle ferie e, in ordine alla richiesta presentata dal ricorrente ha esposto: “Sì ricordo che aveva chiesto davanti a me e a un altro collega, che faceva il lavapiatti, Pt_1
di potersi recare in Pakistan perché sua zia stava male e la titolare aveva detto che andava bene e di non Per_1 preoccuparsi” .
La convenuta, omettendo sia di costituirsi in giudizio sia di rendere l'interrogatorio formale, non ha offerto al vaglio del Tribunale alcun elemento che consenta di ritenere la legittimità del licenziamento intimato.
Va, pertanto, dichiarata l'insussistenza del giustificato motivo soggettivo posto alla base del licenziamento, essendo emerso dalle dichiarazioni rese dal teste che l'assenza del ricorrente nelle giornate oggetto di contestazione fosse giustificata dalla fruizione delle ferie, autorizzata oralmente dalla legale rappresentante come da prassi aziendale.
Quanto alle tutele applicabili, dalla visura camerale (cfr. prod. doc. 4 settembre 2024) emerge l'insussistenza del requisito dimensionale di cui all'art. 18 stat. lav.; pertanto, richiamato il disposto di cui all'art. 9, comma
1 d.lgs. 23/2015, non è applicabile la tutela reintegratoria ex art. 3 co. 2 d.lgs. 23/2015 e, ai sensi del comma 1, va dichiarata la cessazione del rapporto con decorrenza dal 5 luglio 2023, con conseguente condanna della società datrice alla corresponsione delle retribuzioni maturate fino alla cessazione del rapporto nonché alla corresponsione di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a pagina 5 di 6 tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a
1771,54, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In difetto di elementi attestanti l'intervenuto pagamento va altresì accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso pari a euro 1.022,04, riconosciuta come spettante nella stessa lettera di licenziamento (Cfr. doc. 5A ric.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del D.M. 55/2014 e, in particolare, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile complessità bassa), al corrispondente scaglione per le controversie in materia di lavoro, alla minima attività istruttoria, secondo una quantificazione prossima ai minimi, per un importo pari a euro 4.700,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie parzialmente il ricorso;
- condanna a corrispondere Controparte_3 Pt_1
per i titoli di cui in motivazione, la complessiva somma di euro € 49.327,37, oltre a incidenza sul
[...]
TFR, interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- dichiara l'estinzione del rapporto a far data 5 luglio 2023;
- condanna a corrispondere Controparte_3 Pt_1 un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a tre mensilità dell'ultima
[...] retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a 1771,54, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna a corrispondere al Controparte_3 ricorrente l'indennità di mancato preavviso pari ad euro 1.022,04, oltre interessi legali e rivalutazione dalla mora al saldo;
- condanna lla rifusione delle spese di Controparte_3 lite liquidate in complessivi euro 4.700,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Brescia, 6 maggio 2025.
La Giudice
Natalia Pala
pagina 6 di 6