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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Ufficio fallimenti e Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Lupia presidente dott.ssa Chiara Pulicati giudice dott.ssa BE UP giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale di Parte_1
(c.f. , con sede legale in Monterotondo (RM), Via Bruno
[...] P.IVA_1
Buozzi n. 31; letto il ricorso ed esaminata la documentazione ad esso allegata;
udita la relazione del giudice relatore;
dato atto che la società debitrice – malgrado la rituale notifica – non si è costituita nel giudizio;
ritenuto che:
sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale;
sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti (cfr. all.ti 1, 4, 7 ricorso); risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della resistente;
la società debitrice non ha né dedotto né dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della resistente - inteso come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale - reso manifesto, oltre che dall'inadempimento del debito nei confronti dei creditori, anche dall'esposizione debitoria risultante dai dati acquisiti ex art. 367 CCII (cfr. certificato debiti contributivi trasmesso da INPS il 4.11.2025), dall'esito infruttuoso delle azioni esecutive esperite (all.ti 3, 6 ricorso), dall'irreperibilità presso la sede
1 (come risulta dai verbali di pignoramento mobiliare negativo), dal mancato deposito presso il
Registro delle Imprese dei bilanci relativi agli esercizi successivi al 2023; rilevato che l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria è superiore ad euro trentamila;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
(c.f. , con sede legale in Monterotondo (RM), Via Bruno
[...] P.IVA_1
Buozzi n. 31
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa BE UP
NOMINA
Curatore l'avv. Lorenzo Guido
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 16.3.2026 alle ore 11:30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
2 d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4,
CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il giudice relatore dott.ssa BE UP
Il presidente dott. Francesco Lupia
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