Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/04/2025, n. 3400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3400 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14738/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Burza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14738/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRIPODI Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA PALMIRO TOGLIATTI 17 20017 RHO presso il predetto difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERMIGLIO ALBERTO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle argomentazioni difensive spiegate nella parte motiva del presente atto, nel loro ordine logico-giuridico, statuire come segue: In via principale e pregiudiziale:
1) sospendere, ex art. 615 c.p.c., con provvedimento emesso inaudita altera parte,
l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'atto di precetto notificato in data
26.03.2024 in danno del sig. e costituito dal contratto di mutuo Parte_1 sottoscritto in data 25.10.2006 per NO Dott.ssa di NO ( Rep. n. Persona_1
48151, Racc. n. 9548) registrato a Rho il 30.10.2006 al n. 2352S1T dell'originario importo di Euro 84.000,00, sussistendo i gravi motivi previsti dalla invocata norma per come meglio esplicitato nella parte motiva del presente atto;
Ancora in via principale: pagina 1 di 10
30.11.2018 (n. 16538 serie 1) da a ad agire nei Controparte_2 confronti del Sig. per mancanza di prova in merito alla titolarità Parte_1 del credito portato dal precetto notificato in danno dell'odierno opponente medesimo in data 26.03.2024 e per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare illegittimo l'atto di precetto in parola con ogni conseguenza di legge;
Nel merito ed in caso di mancato accoglimento della superiore istanza:
3) accertare e dichiarare la illegittimità ovvero la nullità ex art. 1418, 1346 c.c. c.c. della clausola di pattuizione dell'interesse corrispettivo, contenuta nel contratto di mutuo sottoscritto dal sig. con SA AO IM SpA in data 25.10.2006 per NO Dott.ssa Parte_1 Per_1 di NO ( Rep. n. 48151, Racc. n. 9548) registrato
[...]
a Rho il 30.10.2006 al n. 2352S1T – titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto oggetto della presente opposizione – in ragione della indicizzazione al parametro di riferimento
Euribor operata nell'arco temporale 29 Settembre 2005 al 30 Maggio 2008 (preso a riferimento dalla Decisione UE2013 del 04.12.2013); per l'effetto accertare l'esatto ammontare del credito eventualmente esistente in favore della odierna parte opposta, all'esito della previa epurazione dal mutuo in oggetto - giusta CTU contabile che vorrà essere disposta in corso di causa - degli interessi applicati al tasso ultralegale indicizzato all'EURIBOR nel citato periodo di riferimento e contestuale applicazione del tasso legale e/o del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB.
4) accertare e dichiarare la illegittimità ovvero la nullità ex art. 1346 c.c. ed ex art. 1283 c.c. del mutuo sottoscritto dal sig. con SA AO IM SpA in data Parte_1
25.10.2006 per NO Dott.ssa di NO ( Rep. n. 48151, Racc. n. Persona_1
9548) registrato a Rho il 30.10.2006 al n. 2352S1T – titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto oggetto della presente opposizione - con riferimento alla mancata pattuizione ed applicazione arbitraria del regime finanziario della capitalizzazione composta degli interessi;
per l'effetto accertare l'esatto ammontare del credito eventualmente esistente in favore della banca convenuta, all'esito del ricalcolo del piano di ammortamento medesimo in assenza di ogni capitalizzazione ex art. 1283 c.c. e 1418 c.c., ovvero – in alternativa ed in via subordinata - in regime di capitalizzazione semplice, con applicazione del tasso legale ovvero del tasso sostitutivo previsto dagli artt. 125bis e 117 TUB;
In ogni caso:
5) Condannare la rappresentata dalla , alla rifusione Controparte_1 Controparte_2 delle spese e competenze del presente procedimento.
CONCLUSIONI Controparte_1
Voglia il Tribunale adito, 1. rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli perché inammissibile e comunque infondata;
2. rigettare tutte le ulteriori domande azionate in quanto infondate ed inammissibili per le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) ha spiegato opposizione avverso il precetto notificatogli da Parte_1 CP_1
(rappresentata alla con il quale gli veniva richiesto il pagamento di Euro
[...] Controparte_2
46.967,60 oltre interessi e spese, sulla base del titolo esecutivo consistente nel mutuo fondiario sottoscritto in data 25.10.2006 (con atto notarile Rep. n. 48151, Racc. n. 9548 registrato a Rho il
30.10.2006 al n. 2352S1T dell'originario importo di Euro 84.000,00). Parte opponente ha avanzato le conclusioni di cui sopra chiedendo altresì la sospensione della efficacia del titolo esecutivo.
I.I) A sostegno della propria opposizione ha dedotto le seguenti eccezioni, tutte riconducibili nell'alveo dei motivi ex art 615 comma I cpc.:
1) “carenza di legittimazione ad agire da parte della rappresentata dalla Controparte_1
per mancanza di prova in merito alla titolarità del rapporto giuridico azionato Controparte_2 con atto di precetto”;
2) “Nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi convenzionali indicizzati al parametro di riferimento Euribor giusta Decisione UE2013 del 04/12/2013. Nullità per indeterminatezza relativa al tasso corrispettivo, dappoichè manipolato ex art. 1284, e per contrarietà agli artt. 1418 e 1346 c.c.”;
3) “nullità del contratto di mutuo sotteso all'atto di precetto opposto per mancata indicazione della modalità di ammortamento (nel caso di specie, c.d. “alla francese”), per mancata pattuizione espressa del regime finanziario di capitalizzazione adottato (nella vicenda in esame, “composto”) e per mancata con pattuizione ed indicazione della modalità di calcolo degli interessi passivi, con contestuale divergenza tra il T.A.N. contrattualmente indicato e quello (maggiore) concretamente applicato, per violazione degli articoli 821, comma 3, 1346, 1418, 1419 c.c., 1283 e 1284 c.c., nonché degli articoli 4 e 5 Direttiva 93/13/CEE, degli articoli 115, 116, 117 e 125-bis T.U.B. e dell'articolo 6 della Delibera C.I.C.R. del 09/2/2000.”;
4) “Criticità del piano di ammortamento alla “ : violazione degli artt. 1283, 1284 c.c. e Pt_2 dell'art. 120 TUB”;
5) “nullità del contratto di mutuo sub judicio per divergenza tra il tasso di interessi concordato e quello applicato. Capitalizzazione composta - anatocismo. Violazione dell'art. 1283 c.c. (….) La giurisprudenza in tema nullità del contratto per mancata pattuizione del regime finanziario dell'interesse composto e sulla conseguente violazione dell'art.1283 c.c.”;
6) “Nullità del contratto di mutuo per mancata allegazione del piano di ammortamento.”;
7) “Nullità del contratto di mutuo per violazione delle norme in materia di usura con riferimento sia al tasso corrispettivo che a quello moratorio applicati al rapporto bancario sub judice.”
pagina 3 di 10 II) In data 19.6.24 si è costituita la parte opposta che ha chiesto il rigetto delle Controparte_1
domande di parte opponente, rassegnando le conclusioni riportate nella parte iniziale.
III) In data 30.9.24 è stata depositata l'ordinanza con la quale il Giudice, precedente assegnatario della causa, ha rigettato la domanda di sospensione del titolo esecutivo. Le motivazioni relative al rigetto vengono di seguito riportate:
(…) “Quanto al profilo della legittimazione e titolarità del credito, parte opposta ha prodotto l' avviso di cessione in blocco dei crediti, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 5.5 .2018, nel quale si legge
L'avviso di cessione individua pertanto determinate caratteristiche dei crediti ceduti (tipologia, data nella quale sono sorti, qualificazione degli stessi quali attività finanziarie deteriorate) che sono proprie del credito in oggetto.
Anche a prescindere da tali aspetti , appare sin d' ora dirimente la circostanza che abbia prodotto una dichiarazione sottoscritta dalla cedente che CP_1
afferma che i l credito nascente dal contratto di mutuo fondiario stipulato con
[...]
, avente n. 600050620025 e NDG n. 4121359844000 , è stato da lei ceduto Parte_1 pagina 4 di 10 a (doc. 7). La dichiarazione della cedente rappresenta la prova più liquida CP_1
che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo a CP_1
non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé
[...]
contraria .
Quanto alla pretesa nullità della clausola n. 4 del mutuo, relativa alla pattuizione degli interessi convenzionali ancorata al parametro Euribor, ad un primo esame proprio di questa fase del giudizio, si rileva innanzitutto la genericità dell'eccezione, che fa esclusivo riferimento al fatto che il contratto di mutuo è stato stipulato nel 2006 e quindi nell'arco temporale “individuato siccome coinvolto nelle manovre manipolative censurate dalla UE” nella decisione UE2013.
Va poi rilevato che la Cassazione, nella recente pronuncia n. 12007/2024 , ha chiarito che i contratti di mutuo che fissano tassi di interesse con rinvio al parametro costituito dall'Euribor possono costituire accordi a valle di intese restrittive della concorrenza, ma occorre quanto meno “ che uno dei contraenti sia a conoscenza dell'esistenza di quella determinata intesa con un determinato oggetto e un determinato scopo e intenda avvalersi del risultato oggettivo della stessa. Ciò, con riguardo ai contratti di mutuo stipulati da istituti bancari, richiederebbe, dunque, l' allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa. Non vi è dubbio che i l mero riferimento, in un contratto, al parametro dell'Euribor, sull'intuitivo sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non alterato in modo illecito, sia del tutto legittimo: esso potrebbe, allora ed in ipotesi, assumere carattere illecito, quale manifestazione di una alterazione della libera concorrenza, solo laddove si sia inteso consapevolmente far riferimento al parametro
“alterato” da pratiche anticoncorrenziali, o almeno abbia inteso farlo uno dei contraenti ”.
E' pertanto necessario che almeno una delle parti sia consapevole dell' alterazione del parametro e dei suoi effetti e intenda avvalersene nella determinazione del contenuto del contratto di mutuo. In ogni caso, affinché possano avere ingresso tutte le valutazioni in merito alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali contenenti il richiamo al parametro dell'Euribor, occorre sempre necessariamente, in primo luogo, “ che sia fornita (evidentemente da chi allega la pagina 5 di 10 invalidità della clausola) la prova, non solo dell' esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alter are il parametro in questione, ma anche del fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto i l suo obiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente “alterato” in concreto, a causa della i llecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all' oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti. Tale accertamento, poi, deve essere compiuto non in astratto ed in generale, ma caso per caso ed in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto, valutando: a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere dal cartello (nella specie, quello delle banche sanzionate dalla Commissione Europea) abbiano alterato effettivamente l' Euribor e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso, come infine fissato); b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;
c) quali siano le conseguenze della eventuale nullità parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sulla possibil ità di una sostituzione automatica – ed in quali termini – con previsioni minimali di legge. L'approdo della richiamata Cass. n.
34889 del 2023, per il quale la decisione della Commissione Europea del 4 dicembre
2013 assurge certamente a prova privilegiata di un'intesa illecita, può allora condividersi, evidentemente quale punto di partenza: invero, una volta così conseguita la prova di tale intesa, sarà poi indispensabile che la parte che se ne assuma danneggiata per la perturbazione del sinallagma contrat tuale fornisca quegli ulteriori elementi probatori, sopra descritti come necessari per qualificare appunto inefficace, per tutto il periodo in cui ha prodotto conseguenze l'intesa illecita, la clausola negoziale contenente il riferimento al parametro esterno alterato, che ha reso l' oggetto del contratto non determinabile secondo la volontà delle parti”.
In applicazione dei predetti principi, deve ritenersi che nel caso concreto l'opponente non abbia allegato né tantomeno provato quegli elementi ritenuti necessari dalla giurisprudenza sopra citata, al fine di dichiarare nulla la clausola in esame. I l non risulta aver fornito, ad oggi, alcun elemento di prova dell' esistenza Pt_1
di una intesa o pratica volta ad alterare il parametro dell' Euribor e del fatt o che i l parametro sia stato alterato in concreto a causa dell' illecita manipolazione subita,
pagina 6 di 10 limitandosi a fare mero riferimento alla Decisione UE 4.12.2013 e alla circostanza che il mutuo è stato contratto nel 2006 e quindi nel periodo temporale nel quale erano state individuate manovre di manipolazione censurate dalla decisione UE.
Ad un primo sommario esame, l' eccezione di nullità della pattuizione di interessi convenzionali ancorata al parametro Euribor non appare quindi fondata.
Quanto al profilo della pretesa nullità del contratto di mutuo, per mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione adottato, anche tale eccezione non appare fondata, ad un primo esame proprio di questa fase.
Il contratto di mutuo agli atti precisa che il sistema di ammortamento è “alla francese”
e a “rate costanti” e con riduzione graduale del capitale:
Il contratto determina pertanto in modo chiaro il sistema di ammortamento e le modalità di calcolo degli interessi.
Quanto poi alla mancanza allegazione del piano di ammortamento (contestazione sub 6 ) , il contratto di mutuo ha un oggetto determinato, indicando chiaramente l'importo mutuato (€ 84.000,00), la modalità di calcolo dell'interesse, la periodicità delle rate ( mensili) e le relative scadenze ( prima rata mensile posticipata di ammortamento, 1. 1.2007 ).
Da ciò discende l'irrilevanza del fatto che a l contratto non sia allegato i l piano di ammortamento.
Il piano di ammortamento non è infatti necessario , se sono indicati l'importo del mutuo, l' arco temporale dello stesso, la periodicità delle rate e il tasso di interesse (ved. Trib. NO, 15. 9.2021; Cass. 12922/2020, che specifica che la redazione del piano di ammortamento non è un requisito formale di validità del titol o esecutivo). Stante tali indicazioni, i l piano di ammortamento può essere pagina 7 di 10 ricavato in ogni momento sulla base dei dati contrattuali, né sarebbe del resto prevedibile, al momento della stipula del contratto, l' esatto ammontare delle rate future, trattandosi di mutuo a tasso variabile.
Quanto poi alle contestazioni (punti 3), 4) e 5) relative all'applicazione di un piano di ammortamento alla francese e alle criticità di tale modalità di ammortamento (punto 4) e relative alla nullità del contratto per violazione dell' art. 1823 c. c. ( anatocismo), la giurisprudenza ha chiarito (Cass. 15130/2024 ; S.
U. 15340/ 24 ) che la mancata indicazione nel contratto del metodo di ammortamento alla francese o della capitalizzazione composta degli interessi debitori non determina la nullità del contratto per indeterminatezza del suo oggetto. Le Sezioni Unite hanno chiarito che il fatto che, nell'ammortamento alla francese, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento non discende da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi (cd. effetto anatocistico) e pertanto non determina una maggior voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo su TAEG e TAN, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.
Già la precedente giurisprudenza di merito prevalente (Tribunale NO, 5.5.
2014; Tribunale di Trapani, 82/2022), aveva chiarito che l'ammortamento alla francese non produce il fenomeno dell' anatocismo, posto che le singole rate coprono quota di interessi e quota di capitale e i successivi interessi si calcolano solo sulla somma capitale an cora dovuta, detratta quindi la quota di somma capitale già versata con il pagamento delle precedenti rate ( il contratto di mutuo oggetto del contendere chiarisce peraltro questa modalità di calcolo).
Resta infine da esaminare la contestazione sub 7), relativa all'applicazione di pretesi tassi usurari.
Il tasso previsto nel contratto di mutuo, stipulato nel mese di ottobre 2006 è pari al 4 ,613 % (ben inferiore al tasso soglia del 7,15%). Il tasso moratorio è pari al 6
,50 % e pertanto non è usurario. pagina 8 di 10 Parte opponente motiva del resto la contestazione relativa all' usura, lamentando pretesi costi occulti legati a l regime di capitalizzazione composta.
Come già chiarito, in realtà, nell'ammortamento alla francese non si verifica alcun fenomeno anatocistico (interessi sugli interessi), posto che ciascuna rata è calcolata sul capitale residuo, nel cui ammontare non confluiscono interessi.”
IV) Questo Giudice, assegnatario della causa dal 17.2.25, condivide e fa proprie le motivazioni espresse nella predetta ordinanza e conseguentemente ritiene infondate le domande della parte opponente, pur tenendo conto delle successive deduzioni di cui alle memorie ex 171 ter c.p.c..
Infatti, nella prima memoria parte opponente riporta quanto già contenuto nell'atto introduttivo. In particolare, sulla doglianza di cui al punto 2 insiste in modo generico a contestare l'indeterminatezza del tasso Euribor (vedasi pag. 8 e 9), limitandosi ad allegare una propria difficoltà a reperire su internet i dati relativi alla serie storica dell'Euribor, nonchè la circostanza che anche sarebbe Controparte_3
inclusa tra le banche italiane che partecipavano al panel per la determinazione del tasso Euribor.
Quest'ultima condizione, dedotta senza alcun supporto documentale, è stata contestata dall'opposta e peraltro anche a volerla ritenere sussistente rappresenterebbe un presupposto necessario ma non sufficiente a dimostrare la nullità dedotta.
In sostanza, quindi, le eccezioni dell'opponente rimangono distanti dalle puntuali allegazioni e prove richieste dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 12007/2024.
Infatti, l'opponente non ha allegato né ha articolato richieste istruttorie idonee a provare:
-“che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
”(Sentenza Corte di Cassazione n. 12007/2024)
- che il contratto in essere sia stato stipulato “ in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor,
pagina 9 di 10 ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE.” (Sentenza Corte di Cassazione
n. 12007/2024).
In particolare, poi, nella seconda memoria l'opponente ha richiesto:
-l'ordine di esibizione relativo a fideiussioni fatte sottoscrivere allo stesso opponente dall'Istituto di credito (“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. si chiede di ordinare alla di esibire CP_1
in giudizio le fideiussioni (omnibus e specifiche) fatte sottoscrivere dalla data del provvedimento della
Banca d'IA (02.05.2005) e sino alla sottoscrizione della fideiussione per cui è causa, estendendosi l'ordine di esibizione anche ad ulteriori 7 Istituti Bancari (Intesa SA AO, Unicredit Banca, Banco
BPM, Credito Emiliano, BPER Banca, Credit LE IA, Monte dei Paschi di Siena) ovvero i diversi istituti di credito che il Giudice vorrà individuare e nel diverso numero che lo stesso riterrà più adeguato, con contestuale richiesta di CTU per accertare l'applicazione uniforme del contenuto delle clausole n. 2, 6 e 8 nell'ambito della documentazione di cui si chiede esibizione.”);
-ctu contabile per verificare la legittimità del piano di ammortamento alla francese.
Condivisibilmente quindi non sono stati ammessi dal precedente Giudice mezzi di prova, atteso che parte opposta agisce sulla base di un mutuo fondiario di cui l'opponente è la parte mutuataria e pertanto non è chiaro a quali fideiussioni si riferisse detta memoria. Inoltre, quanto già esposto nell'ordinanza del 30.9.24 fa ritenere ultroneo l'espletamento di ctu contabile in relazione alle eccezioni mosse dall'opponente, le quali anche nelle successive memorie sono rimaste generiche e sfornite di documentazione idonea rendere utile e non esplorativa la ctu predetta.
V) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione del valore della causa, dei parametri medi del DM n. 55 del 2014 e con dimezzamento della fase istruttoria e di decisione in ragione dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 5.2561,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
NO, 23/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Burza
pagina 10 di 10