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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/09/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 900/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. n. 900/2025 V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27 maggio 2025 da
(C.F.: ), nata ad [...]_1 C.F._1
EN (AP) il giorno 27 dicembre 1979, residente a [...], elettivamente domiciliata a Sant'Egidio alla Vibrata, in via P. Ovidio Nasone, n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Stefano Di
Filippo, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata al ricorso congiunto;
e
C.F.: ), nato ad [...]_2 C.F._2 il giorno 23 febbraio 1971, elettivamente domiciliato a Sant'Omero (TE), in via
Bramante n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Matteo Nardini, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata al ricorso congiunto.
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Teramo
- intervenuto -
1 OGGETTO: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: i ricorrenti, come da ricorso congiunto e da note congiunte depositate per l'udienza del 9 settembre 2025, celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.; il Pubblico Ministero, come da atto depositato in data 17 settembre 2025, con cui “esprime parere favorevole”.
*.*.*
ESAMINATO il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data
27 maggio 2025, da e finalizzato alla Parte_1 Parte_2 modifica consensuale di “alcune condizioni economiche ed abitative previste nella sentenza di divorzio” n. 261/2024 emessa dal Tribunale di Teramo in data 2 dicembre 2024 che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni dalle medesime sottoscritte
(cfr. doc. 1 sentenza divorzio n. 261/2024) nel ricorso a tal fine presentato in data 11 luglio 2024;
RILEVATO, più in particolare, che la citata sentenza n. 261/2024 ha asseverato le statuizioni concordemente sottoscritte dalle parti raggiunte all'interno del ricorso congiunto depositato in data 11 luglio 2024 per la cessazione degli effetti civili di matrimonio, in base alle quali, testualmente: “1. I Per_1 vivranno separati con l'impegno al reciproco rispetto e alla massima collaborazione in ordine agli interessi superiori della figlia minore, 2. Il sig. Controparte_1 [...] lascerà la casa coniugale sita in Sant'Egidio alla Vibrata, Via Lombardia, n. Pt_2
39 e andrà ad occupare un immobile sito nella stesso complesso immobiliare, ma posto al piano inferiore, occupato attualmente dai genitori di lui;
3. Alla sig.ra Parte_1 viene pertanto assegnata la casa coniugale in Sant'Egidio alla Vibrata, Via Lombardia,
39, al piano II°, che occuperà unitamente alla figlia minore, di cui CP_1 diviene genitore collocatario, rimanendo l'affido condiviso;
4. Il sig. si Parte_2 impegna a versare mensilmente, con data fissata al girono 13 di ogni mese, con accredito sulla carta di credito Banco Posta, con iban:
[...], intestata a € 250,00 Parte_1
(duecentocinquanta/00) a titolo di mantenimento per la minore nonché Persona_2
€ 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di mantenimento per la sig.ra Parte_1
;
5. L'assegno unico versato dall' a quale
[...] CP_2 Parte_1 misura economica a sostegno della figlia minore viene definitivamente posto a beneficio di quest'ultima, che già lo incassa dalla sua istituzione, con rinuncia espressa da parte di ad imputarlo alla somma di cui al precedente punto 4), con Parte_2
2 la conseguenza che l'assegno unico si somma al mantenimento della minore di €
250,00; 6. La , tuttavia, rinnova l'impegno a reperire in affitto Parte_1 sul mercato locatizio un appartamento ad uso abitativo che andrà ad occupare con la figlia minore e dal momento in cui tale ricerca avrà esito positivo, lo comunicherà senza ritardo al coniuge, e dal momento in cui occuperà il nuovo immobile, solo dal quel momento, il mantenimento per la coniuge, verrà in Parte_1 automatico e con le stesse modalità e tempistiche di pagamento, aumentato fino a €
350,00 (trecentocinquanta/00), fermo in ogni caso il mantenimento della minore al quale si andrà ad aggiungere;
7. Gli arredamenti attualmente presenti nella casa coniugale vengono divisi e assegnati tra le parti con separata scrittura privata bonariamente ed in base alla titolarità di ciascuno;
8. si impegna a Parte_2 sostenere tutte le spese straordinarie (scolastiche, mediche, sportive, ricreative etc etc) che si rendessero necessarie nell'interesse del minore fermo l'obbligo CP_1 della sig.ra alla puntale presentazione dei documenti provanti Parte_1 le spese medesime;
9. Il sig. si impegna altresì a sostenere tutte le spese Parte_2 di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile di proprietà provvisoriamente assegnato a Il sig. sosterrà Parte_1 Parte_2 anche la fornitura del servizio telefonico ed internet domestico. Mentre il pagamento delle forniture di acqua, luce e gas, e tassa per lo smaltimento dei rifiuti saranno at totale carico di per tutto il tempo in cui occuperà la casa Parte_1 coniugale;
le spese relative al veicolo Fiat Panda, di proprietà di Parte_1
, saranno a totale carico della stessa, sia ordinarie che straordinarie;
10. La
[...] sig.ra attualmente con occupazione a termine e dunque precaria, si Parte_1 impegna a cercare lavoro stabile e di maggiore remunerazione, onde alleggerire gli oneri derivanti dal presente accordo a carico di 11. La minore viene Parte_2 affidata ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre ed abiterà con essa presso l'immobile in Sant'Egidio alla Vibrata indicato al punto 2) del presente accordo, fino al momento in cui troverà altra idonea sistemazione come indicato al punto 3); 12. Il diritto di visita del padre viene così regolato: A) Fino a quando la sig.ra occuperà l'attuale abitazione in Via Lombardia 39 – Sant'Egidio Parte_1 alla Vibrata, i coniugi concordano che: Vista la vicinanza abitativa dei separandi, considerato che si stabilirà dai genitori, in un appartamento adiacente Parte_2
a quello famigliare;
vista l'età della minore e l'eccellente rapporto intercorrente tra la stessa e i coniugi, le parti stabiliscono di non regolare il diritto di visita, lasciandolo in questa fase alla discrezionalità della minore che potrà agevolmente raggiungere il padre e volendo pernottare con il medesimo presso l'abitazione dei nonni paterni. Per le festività sarà applicato un criterio di alternanza;
B) Successivamente, a partire da
3 quando la sig.ra lascerà l'attuale casa coniugale di proprietà Parte_1 del marito, (punti 2 e 3 del presente accordo), i coniugi di comune Parte_2 accordo stabiliscono che : a) N° 2(due) fine settimana al mese, alternati, con possibilità di pernottamento (la minore verrà preso in consegna dal padre in orario pomeridiano presso il domicilio della sig.ra e ivi ricondotto la domenica Parte_1 dopo cena); b) Nelle due settimane in cui la minore trascorre il fine settimana con la madre, il padre, potrà vedere sempre presso il domicilio della sig.ra CP_1 [...]
trascorrendo il pomeriggio insieme con la minore, fino alla cena, Parte_1 nei giorni di Martedì e Giovedì, o in altre giornate preventivamente comunicate alla sig.ra , la quale si riserva la facoltà di negare la visita nel caso Parte_1 di presenza di esigenze proprie o del minore non compatibili con il diritto del padre, il quale potrà comunque recuperare le giornate appena ciò si rendesse possibile;
12.
Inoltre i ricorrenti stabiliscono che la minore trascorrerà con il padre i seguenti periodi legati alle festività: a) Per 6 (sei) giorni consecutivi, compreso il pernottamento, permarrà con il padre durante le festività natalizie;
Per 2 ( due) gironi CP_1 consecutivi, compreso il pernottamento, durante le festività pasquali;
Per giorni 20
(venti) durante le ferie estive, compatibilmente con il lavoro del sig. Parte_2 in tutti i casi i periodi, anche se stabiliti senza continuità, verranno individuati di comune accordo dai genitori, senza pregiudizio per gli interessi della minore e senza limitazioni del suo diritto allo svago ed al riposo;
b) Nelle altre festività dell'anno la minore resterà con uno e con l'altro genitore, secondo un criterio di alternanza annuale per quanto non dichiarato nel presente atto i ricorrenti dichiarano di averne già concordato separatamente la definizione.” (cfr. doc.
2 - ricorso divorzio congiunto conforme);
CONSIDERATO che, con il ricorso congiunto introduttivo del presente procedimento, le parti hanno rappresentato che, nelle more, sono intervenuti mutamenti in fatto tali per cui “CONGIUNTAMENTE RICORRONO affinché
l'Ill.mo Tribunale adito voglia così provvedere:
1) Prendere atto che la Sig.ra ha reperito una nuova abitazione Parte_1 concessa in locazione sita in Civitella del Tronto (TE) Fraz. Villa Lempa in Via
Celestino V n. 3 che andrà ad occupare con la figlia minore, e che CP_1 conseguentemente rinuncia irrevocabilmente al diritto di abitazione sulla casa coniugale sita in Sant'Egidio alla Vibrata, Via Lombardia 39, che torna nella piena disponibilità del Sig. Parte_2
2) Disporre che, a decorrere dal trasferimento nella nuova abitazione, il Sig.
[...] versi a titolo di assegno di mantenimento per la Sig.ra Pt_2 Parte_1
4 l'importo mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/ 00), oltre a euro Parte_1
250,00 (duecentocinquanta/00) già previsto per la figlia minore con CP_1 versamento entro il giorno 13 di ogni mese sull'IBAN
[...] intestato a Parte_1
3) Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra la somma Parte_2 Parte_1 complessiva pari ad € 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00) a titolo di compenso per gli arredi della casa coniugale, di cui la somma di € 800,00 (ottocento/00) già corrisposta in data 13.05.2025 mediante bonifico bancario a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta mentre la restante parte pari ad € 5.450,00 verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario alla sottoscrizione del presente ricorso.”, con l'espressa previsione secondo cui “4) Restano ferme tutte le altre condizioni di divorzio già omologate, con l'impegno, in caso di sopravvenute variazioni delle condizioni economiche dei coniugi, a sottoporre a revisione, ai sensi di legge, le presenti modifiche”;
RITENUTO che nulla osta al recepimento dei termini dell'accordo di modifica, alla luce dell'equità delle condizioni concordate, dell'assenza di contrasto con gli interessi della prole e con norme imperative e/o inderogabili;
CONSTATATO infine che, disposta la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere, quest'ultimo, con atto depositato in data 17 settembre 2025, ha espresso “parere favorevole”;
RILEVATO che, ai fini della regolamentazione delle spese, nulla deve essere disposto, in quanto la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuna delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
27 maggio 2025 nel giudizio contraddistinto dal numero di R.G. 900/2025 V.G. da e con l'intervento del P.M.: Parte_1 Parte_2
1. in accoglimento della domanda congiunta, DISPONE la modificazione delle condizioni contenute nella sentenza n. 261/2024 emessa dal
Tribunale di Teramo in data 4 dicembre 2024 che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti nei termini riportati nel ricorso congiunto depositato in data 27 maggio 2025 ed
5 integralmente ritrascritti in parte motiva, da intendersi qui richiamati e recepiti;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 17 settembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. n. 900/2025 V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27 maggio 2025 da
(C.F.: ), nata ad [...]_1 C.F._1
EN (AP) il giorno 27 dicembre 1979, residente a [...], elettivamente domiciliata a Sant'Egidio alla Vibrata, in via P. Ovidio Nasone, n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Stefano Di
Filippo, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata al ricorso congiunto;
e
C.F.: ), nato ad [...]_2 C.F._2 il giorno 23 febbraio 1971, elettivamente domiciliato a Sant'Omero (TE), in via
Bramante n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Matteo Nardini, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata al ricorso congiunto.
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Teramo
- intervenuto -
1 OGGETTO: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: i ricorrenti, come da ricorso congiunto e da note congiunte depositate per l'udienza del 9 settembre 2025, celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.; il Pubblico Ministero, come da atto depositato in data 17 settembre 2025, con cui “esprime parere favorevole”.
*.*.*
ESAMINATO il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data
27 maggio 2025, da e finalizzato alla Parte_1 Parte_2 modifica consensuale di “alcune condizioni economiche ed abitative previste nella sentenza di divorzio” n. 261/2024 emessa dal Tribunale di Teramo in data 2 dicembre 2024 che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni dalle medesime sottoscritte
(cfr. doc. 1 sentenza divorzio n. 261/2024) nel ricorso a tal fine presentato in data 11 luglio 2024;
RILEVATO, più in particolare, che la citata sentenza n. 261/2024 ha asseverato le statuizioni concordemente sottoscritte dalle parti raggiunte all'interno del ricorso congiunto depositato in data 11 luglio 2024 per la cessazione degli effetti civili di matrimonio, in base alle quali, testualmente: “1. I Per_1 vivranno separati con l'impegno al reciproco rispetto e alla massima collaborazione in ordine agli interessi superiori della figlia minore, 2. Il sig. Controparte_1 [...] lascerà la casa coniugale sita in Sant'Egidio alla Vibrata, Via Lombardia, n. Pt_2
39 e andrà ad occupare un immobile sito nella stesso complesso immobiliare, ma posto al piano inferiore, occupato attualmente dai genitori di lui;
3. Alla sig.ra Parte_1 viene pertanto assegnata la casa coniugale in Sant'Egidio alla Vibrata, Via Lombardia,
39, al piano II°, che occuperà unitamente alla figlia minore, di cui CP_1 diviene genitore collocatario, rimanendo l'affido condiviso;
4. Il sig. si Parte_2 impegna a versare mensilmente, con data fissata al girono 13 di ogni mese, con accredito sulla carta di credito Banco Posta, con iban:
[...], intestata a € 250,00 Parte_1
(duecentocinquanta/00) a titolo di mantenimento per la minore nonché Persona_2
€ 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di mantenimento per la sig.ra Parte_1
;
5. L'assegno unico versato dall' a quale
[...] CP_2 Parte_1 misura economica a sostegno della figlia minore viene definitivamente posto a beneficio di quest'ultima, che già lo incassa dalla sua istituzione, con rinuncia espressa da parte di ad imputarlo alla somma di cui al precedente punto 4), con Parte_2
2 la conseguenza che l'assegno unico si somma al mantenimento della minore di €
250,00; 6. La , tuttavia, rinnova l'impegno a reperire in affitto Parte_1 sul mercato locatizio un appartamento ad uso abitativo che andrà ad occupare con la figlia minore e dal momento in cui tale ricerca avrà esito positivo, lo comunicherà senza ritardo al coniuge, e dal momento in cui occuperà il nuovo immobile, solo dal quel momento, il mantenimento per la coniuge, verrà in Parte_1 automatico e con le stesse modalità e tempistiche di pagamento, aumentato fino a €
350,00 (trecentocinquanta/00), fermo in ogni caso il mantenimento della minore al quale si andrà ad aggiungere;
7. Gli arredamenti attualmente presenti nella casa coniugale vengono divisi e assegnati tra le parti con separata scrittura privata bonariamente ed in base alla titolarità di ciascuno;
8. si impegna a Parte_2 sostenere tutte le spese straordinarie (scolastiche, mediche, sportive, ricreative etc etc) che si rendessero necessarie nell'interesse del minore fermo l'obbligo CP_1 della sig.ra alla puntale presentazione dei documenti provanti Parte_1 le spese medesime;
9. Il sig. si impegna altresì a sostenere tutte le spese Parte_2 di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile di proprietà provvisoriamente assegnato a Il sig. sosterrà Parte_1 Parte_2 anche la fornitura del servizio telefonico ed internet domestico. Mentre il pagamento delle forniture di acqua, luce e gas, e tassa per lo smaltimento dei rifiuti saranno at totale carico di per tutto il tempo in cui occuperà la casa Parte_1 coniugale;
le spese relative al veicolo Fiat Panda, di proprietà di Parte_1
, saranno a totale carico della stessa, sia ordinarie che straordinarie;
10. La
[...] sig.ra attualmente con occupazione a termine e dunque precaria, si Parte_1 impegna a cercare lavoro stabile e di maggiore remunerazione, onde alleggerire gli oneri derivanti dal presente accordo a carico di 11. La minore viene Parte_2 affidata ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre ed abiterà con essa presso l'immobile in Sant'Egidio alla Vibrata indicato al punto 2) del presente accordo, fino al momento in cui troverà altra idonea sistemazione come indicato al punto 3); 12. Il diritto di visita del padre viene così regolato: A) Fino a quando la sig.ra occuperà l'attuale abitazione in Via Lombardia 39 – Sant'Egidio Parte_1 alla Vibrata, i coniugi concordano che: Vista la vicinanza abitativa dei separandi, considerato che si stabilirà dai genitori, in un appartamento adiacente Parte_2
a quello famigliare;
vista l'età della minore e l'eccellente rapporto intercorrente tra la stessa e i coniugi, le parti stabiliscono di non regolare il diritto di visita, lasciandolo in questa fase alla discrezionalità della minore che potrà agevolmente raggiungere il padre e volendo pernottare con il medesimo presso l'abitazione dei nonni paterni. Per le festività sarà applicato un criterio di alternanza;
B) Successivamente, a partire da
3 quando la sig.ra lascerà l'attuale casa coniugale di proprietà Parte_1 del marito, (punti 2 e 3 del presente accordo), i coniugi di comune Parte_2 accordo stabiliscono che : a) N° 2(due) fine settimana al mese, alternati, con possibilità di pernottamento (la minore verrà preso in consegna dal padre in orario pomeridiano presso il domicilio della sig.ra e ivi ricondotto la domenica Parte_1 dopo cena); b) Nelle due settimane in cui la minore trascorre il fine settimana con la madre, il padre, potrà vedere sempre presso il domicilio della sig.ra CP_1 [...]
trascorrendo il pomeriggio insieme con la minore, fino alla cena, Parte_1 nei giorni di Martedì e Giovedì, o in altre giornate preventivamente comunicate alla sig.ra , la quale si riserva la facoltà di negare la visita nel caso Parte_1 di presenza di esigenze proprie o del minore non compatibili con il diritto del padre, il quale potrà comunque recuperare le giornate appena ciò si rendesse possibile;
12.
Inoltre i ricorrenti stabiliscono che la minore trascorrerà con il padre i seguenti periodi legati alle festività: a) Per 6 (sei) giorni consecutivi, compreso il pernottamento, permarrà con il padre durante le festività natalizie;
Per 2 ( due) gironi CP_1 consecutivi, compreso il pernottamento, durante le festività pasquali;
Per giorni 20
(venti) durante le ferie estive, compatibilmente con il lavoro del sig. Parte_2 in tutti i casi i periodi, anche se stabiliti senza continuità, verranno individuati di comune accordo dai genitori, senza pregiudizio per gli interessi della minore e senza limitazioni del suo diritto allo svago ed al riposo;
b) Nelle altre festività dell'anno la minore resterà con uno e con l'altro genitore, secondo un criterio di alternanza annuale per quanto non dichiarato nel presente atto i ricorrenti dichiarano di averne già concordato separatamente la definizione.” (cfr. doc.
2 - ricorso divorzio congiunto conforme);
CONSIDERATO che, con il ricorso congiunto introduttivo del presente procedimento, le parti hanno rappresentato che, nelle more, sono intervenuti mutamenti in fatto tali per cui “CONGIUNTAMENTE RICORRONO affinché
l'Ill.mo Tribunale adito voglia così provvedere:
1) Prendere atto che la Sig.ra ha reperito una nuova abitazione Parte_1 concessa in locazione sita in Civitella del Tronto (TE) Fraz. Villa Lempa in Via
Celestino V n. 3 che andrà ad occupare con la figlia minore, e che CP_1 conseguentemente rinuncia irrevocabilmente al diritto di abitazione sulla casa coniugale sita in Sant'Egidio alla Vibrata, Via Lombardia 39, che torna nella piena disponibilità del Sig. Parte_2
2) Disporre che, a decorrere dal trasferimento nella nuova abitazione, il Sig.
[...] versi a titolo di assegno di mantenimento per la Sig.ra Pt_2 Parte_1
4 l'importo mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/ 00), oltre a euro Parte_1
250,00 (duecentocinquanta/00) già previsto per la figlia minore con CP_1 versamento entro il giorno 13 di ogni mese sull'IBAN
[...] intestato a Parte_1
3) Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra la somma Parte_2 Parte_1 complessiva pari ad € 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00) a titolo di compenso per gli arredi della casa coniugale, di cui la somma di € 800,00 (ottocento/00) già corrisposta in data 13.05.2025 mediante bonifico bancario a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta mentre la restante parte pari ad € 5.450,00 verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario alla sottoscrizione del presente ricorso.”, con l'espressa previsione secondo cui “4) Restano ferme tutte le altre condizioni di divorzio già omologate, con l'impegno, in caso di sopravvenute variazioni delle condizioni economiche dei coniugi, a sottoporre a revisione, ai sensi di legge, le presenti modifiche”;
RITENUTO che nulla osta al recepimento dei termini dell'accordo di modifica, alla luce dell'equità delle condizioni concordate, dell'assenza di contrasto con gli interessi della prole e con norme imperative e/o inderogabili;
CONSTATATO infine che, disposta la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere, quest'ultimo, con atto depositato in data 17 settembre 2025, ha espresso “parere favorevole”;
RILEVATO che, ai fini della regolamentazione delle spese, nulla deve essere disposto, in quanto la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuna delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
27 maggio 2025 nel giudizio contraddistinto dal numero di R.G. 900/2025 V.G. da e con l'intervento del P.M.: Parte_1 Parte_2
1. in accoglimento della domanda congiunta, DISPONE la modificazione delle condizioni contenute nella sentenza n. 261/2024 emessa dal
Tribunale di Teramo in data 4 dicembre 2024 che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti nei termini riportati nel ricorso congiunto depositato in data 27 maggio 2025 ed
5 integralmente ritrascritti in parte motiva, da intendersi qui richiamati e recepiti;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 17 settembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
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