TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 20/01/2026, n. 28
TAR
Decreto cautelare 22 dicembre 2025
>
TAR
Sentenza breve 20 gennaio 2026
>
CS
Ordinanza cautelare 12 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione del divieto di subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla Categoria prevalente

    La dichiarazione di subappaltare il 50% della Categoria prevalente costituisce una violazione del divieto di subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare tale violazione sostanziale.

  • Accolto
    Violazione del principio di continuità del possesso dei requisiti di ammissione

    L'aggiudicataria ha violato il principio di continuità del possesso dei requisiti di ammissione, in quanto non era in regola con i pagamenti della Cassa Edile per i mesi di giugno, luglio e agosto 2025 alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. I pagamenti tardivi superano la soglia di € 150,00 stabilita dalla normativa.

  • Accolto
    Risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione dell'appalto

    L'accoglimento della domanda impugnatoria comporta l'accoglimento della domanda di risarcimento in forma specifica, restituendo all'ATI ricorrente la chance di aggiudicarsi l'appalto.

  • Rigettato
    Risarcimento in forma equivalente

    La domanda è respinta in quanto proposta in via subordinata e perché l'ATI ricorrente non ha subito alcun danno, non avendo la controinteressata ancora iniziato l'esecuzione dell'appalto.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 20/01/2026, n. 28
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
    Numero : 28
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo