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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/07/2025, n. 2479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2479 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1927 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1927 /2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pt_1 P.IVA_1
Mauro, con domicilio eletto in Bassano del Grappa (VI), via Orazio Marinali
65
APPELLANTE
1 C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Giuseppe Filippo Maria La Scala e dall'avv. Tommaso Fantuz, con domicilio eletto presso l'avv. Silvia Ceci, con studio in Mestre-Venezia, via
C. Colombo 10
APPELLATA
(C.F.: e per essa, Controparte_2 P.IVA_3
quale procuratore speciale, Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, con domicilio eletto presso l'avv. Silvia Ceci, con studio in Mestre-Venezia, via C. Colombo 10
APPELLATA
(C.F.: Controparte_3
) P.IVA_4
APPELLATA NON COSTITUITA
Oggetto: Bancari - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza
n.424/2022 pubblicata il 14 marzo 2022
CONCLUSIONI per parte appellante:
2 “In parziale riforma della sentenza impugnata n. 424/2022, emessa dal tribunale di Vicenza in data 10.03.2022, pubblicata il 14/03/2022, mai notificata, e in considerazione che il Tribunale adito ha accertato e dichiarato la legittimità processuale di in Controparte_3
LC, dichiarata contumace:
1) accertare e dichiarare la procedibilità delle domande sollevate nei confronti di in L.C.A. perchè parte attrice, nel Controparte_3
caso di successione a titolo particolare come nel caso qui in discussione, deve prima di tutto notificare l'atto di citazione alla in LC, quale CP_3
cedente, e successivamente con la possibilità di chiamata in causa del successore, quale cessionario, . Controparte_1
2) accertare e dichiarare la legittimità processuale di;
Parte_3
3) accertare e dichiarare azzerato il credito di 41.631,67 che è stato ceduto da a in LC, credito Parte_3 Controparte_3
questo a sua volta da quest'ultima ceduto a NT
, o in via subordinata dichiarare di euro 2.064,53 il credito che vanta
[...]
nei confronti della NT Pt_1
Nel merito,
1) Accertare e dichiarare, in base alla istruttoria ammessa e nello specifico la ctu svolta dal dott. il saldo del conto corrente di Persona_1
corrispondenza che è stato ceduto da in LC Controparte_3
a , alla data del 05/11/2019, in base ad una delle Parte_3
seguenti alternative ipotesi:
3 IP A (non considerato il doc. 31 e considerato il contratto non firmato). Saldo del c/c a credito della di euro 44.215,58; Pt_1
IP B (considerato il doc. 31 e considerato il contratto non firmato).
Saldo del c/c a credito della di euro 76.010,67; Pt_1
IP C (non considerato il doc. 31 e considerato il contratto firmato).
Saldo del c/c a credito della di euro 39.573,14; Pt_1
IP D (considerato il doc. 31 e considerato il contratto firmato), Saldo del c/c a credito della di euro 73.480,01. Pt_1
2) Constatato che con la suddetta CTU svolta, per tre alternative (ipotesi A,
B e D), ha determinato un credito della superiore al credito di euro Pt_1
41.631,67 che è stato ceduto da a , va pertanto Parte_3 CP_5
dichiarato azzerato il credito di e per l'altra residua alternativa CP_5
ipotesi, va dichiarato un debito della nei confronti di di euro Pt_1 CP_5
2.064,53 (dato dal differenziale tra il credito ceduto ad di euro CP_5
41.637,67 ed il saldo del conto corrente a credito della (ipotesi C) di Pt_1
euro 39.573,14).
3) condannare alla rifusione delle spese sostenute Parte_3
per le perizie del consulente di parte redatte per € 5.344,00, per la mediazione di € 48,80 e per l'assistenza obbligatoria del sottoscritto difensore di € 2.820,83 e così per il totale di € 8.213,63;
4) porre a carico di le spese di CTU, e le spese del Parte_3
contributo unificato, € 286,00 per il procedimento di primo grado e di €
4 804,00 per il procedimento di appello, per un totale di spese per contributo unificato di € 1.090,00;
4) in alternativa si chiede la condanna di , a quella Parte_3
somma "maggiore o minore che si riterrà di giustizia";
5) in ogni caso con vittoria di spese, compensi, IVA e CAP, con distrazione in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito i compensi.”
per parte appellata : Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: - respingere tutte le domande attoree
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
- respingere le domande tutte promosse da parte appellante nei confronti di
, esimendo di conseguenza quest'ultima da ogni pretesa Parte_3
avversaria;
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.”
per parte appellata CP_5
5 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita contrariis reiectis: 1) Rigettare
l'appello proposto nell'interesse della avverso la sentenza n. Parte_1
424/2022, pubblicata in data 14.03.2022, in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 424/2022, pubblicata in data 14.03.2022 all'esito del giudizio n. 6888/2014 instaurato avanti al Tribunale di Vicenza;
2) Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 11 luglio 2014, conveniva Parte_1
in giudizio, avanti il Tribunale di Vicenza, Controparte_6
per sentire accertare la ritenuta illegittimità degli addebiti per
[...]
interessi anatocistici, usurari e non pattuiti, commissioni e spese nulle o non concordate sul conto corrente di corrispondenza n. 6935, acceso nel 1995 ed ancora in essere, asseritamente assistito da apertura di credito per oltre lire
10.000.000, con conseguente condanna della Banca alla rettifica del saldo.
Si costituiva eccependo preliminarmente Controparte_3
l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice alla ripetizione di eventuali indebiti per il periodo anteriore all'11 luglio 2004; nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.
6 A seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della CP_3
convenuta e della conseguente interruzione del processo, parte attrice riassumeva il giudizio nei confronti della procedura e di;
Parte_3
quest'ultima si costituiva chiedendo che venisse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva.
Interveniva nel giudizio “in sostituzione NT
della Controparte_7
sostituzione condizionatamente e subordinatamente alla quale disporre
l'estromissione”, affermando di essere “l'attuale titolare del credito per cui
è causa”.
La causa veniva, istruita tramite CTU contabile, era decisa con la sentenza impugnata che così ha disposto:
“DICHIARA la contumacia della . Controparte_3
DICHIARA le domande attoree infondate nei confronti di Parte_3
per carenza di legittimazione passiva e improcedibili nei confronti della
. OMPENSA le spese di lite. Controparte_3
PONE le spese della ctu, come liquidate in atti, a carico delle parti costituite in ragione di un terzo ciascuna.”.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 10 ottobre 2022,
[...]
ha proposto tempestivo appello invocandone la riforma per i seguenti Pt_1
motivi.
Col primo motivo l'appellante impugna il dispositivo della sentenza nella parte in cui “DICHIARA le domande attoree infondate nei confronti di
[...]
[... [...]
[...] [
per carenza di legittimazione passiva”, ritenendo, per converso, CP_8
Con sussistente la legittimazione passiva di .
Col secondo motivo impugna la seguente parte di sentenza: “Il giudicante osserva:
1. il ctu dottor rileva nel suo elaborato che sono Persona_1
stati prodotti gli estratti conto e gli scalari di liquidazione a partire dal
1/1/1995, data di inizio rapporto, fino al 5/11/2019, data di azzeramento del rapporto. Va tuttavia precisato che tale documentazione, con riferimento al periodo luglio 2017/novembre 2019, proviene non dalla Controparte_3
ma da . Nell'estratto conto al 30/09/2017 viene
[...] Parte_3
indicato un saldo iniziale passivo (al 30/06/2017) di € 40.986,08.
Nell'estratto conto al 31/12/2017 il passivo risulta azzerato per effetto di un accreditamento di € 41.631,67 con causale.
2. Con il giroconto di €
41.631,67 ha evidentemente inteso escludere ogni Parte_3
continuità tra il conto corrente intestato a presso la Pt_1 Controparte_3
e il conto corrente da essa aperto alla società già cliente della
[...]
(contratto poi chiuso da su richiesta Controparte_10 Parte_3
Parte di ), ritenendo evidentemente – frutto di errore l'essere subentrato in un rapporto non rientrante nel perimetro della cessione. Ed una tale prospettazione è avallata dall'intervento in causa di in qualità di CP_5
Parte cessionaria del credito vantato nei confronti di dalla Controparte_3
in L.C.A.”.
[...]
Con il terzo motivo lamenta la regolamentazione delle spese di lite effettuata dal primo Giudice.
8 Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità Parte_3
dell'appello di cui ha chiesto comunque il rigetto in quanto infondato.
Si è costituita anche chiedendo anch'essa il rigetto dell'appello. CP_5
Nonostante la regolarità della notifica, in LC è Controparte_3
rimasta contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 6 marzo 2025, concessi i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Il primo ed il secondo motivo di impugnazione devono essere esaminati congiuntamente in quanto relativi, sotto diversi profili, alla questione della legittimazione passiva negata dal Giudice di primo grado in capo ad
[...]
. Pt_3
Va precisato che la questione non attiene al presupposto della legittimazione della parte in senso stretto o processuale (c.d. legitimatio ad causam) bensì alla sussistenza o meno della titolarità della posizione creditoria/debitoria, o legittimazione in senso sostanziale.
I motivi presentano concorrenti aspetti di inammissibilità ed infondatezza;
l'inammissibilità risiede nell'avere parte appellante per lo più riproposto le argomentazioni già spese in primo grado e dal Tribunale disattese.
A sostegno del primo motivo deduce che:
9 il conto corrente in questione rientra nella previsione dell'art. 3.1.2, punto Contr Con iii), del contratto di cessione di azienda, intervenuto tra e , che elenca, a titolo esemplificativo, tra i rapporti ceduti: quelli di conto corrente,
i certificati di deposito, i depositi a risparmio ed i relativi saldi;
detto conto, aperto con con il n. 6935 a seguito della cessione Controparte_3
Contr Con da parte della ad è stato rinumerato come 1000/664 ed infine chiuso in data 5 novembre 2019 con il saldo zero;
il rapporto di c/c in oggetto non rientra, infatti, tra il contenzioso escluso, in quanto la controversia era già pendente alla data della cessione;
la circostanza sarebbe confermata anche dalla giurisprudenza della Corte
d'appello di Venezia che annovera tra il “Contenzioso Pregresso” ceduto ad Con
anche i rapporti negoziali estinti e non solo quelli esistenti al momento della cessione;
Contr
non aveva passato a sofferenza il conto corrente in questione tant'è che Con detto conto ed il relativo scoperto era stato regolarmente ceduto ad ed il rapporto era proseguito sino al 2019; anche l'esame della normativa di vigilanza emanata da Banca d'LI e dei principi contabili di riferimento (IAS) porta ad affermare che un contenzioso passivo della specie qui considerata rientri senz'altro nella contabilità aziendale e trovi a pieno titolo collocazione nelle categorie previste dall'allegato D;
né una diversa lettura è consentita dal riferimento contenuto nel contratto di gestione, all'art.
3.1.2 lett. b), nella parte in cui si fa riferimento, per le
10 “passività incluse”, “ai singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di Contr
che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria”. L'elenco delle passività incluse (dal punto i al punto vii della disposizione contrattuale in esame) conferma tale lettura, dal momento che risultano contemplate solo ed esclusivamente passività relative a “rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria”; l'allegato D richiamato dalla medesima disposizione si riferisce infatti esclusivamente a passività relative a siffatti rapporti.
Quanto al secondo motivo l'appellante, al fine di contestare la parte di sentenza impugnata, sostiene che: Parte non aveva aperto alcun nuovo conto corrente con , ma Parte_3
Parte è avvenuta la cessione del conto corrente di corrispondenza aperto da con a;
Controparte_3 Parte_3
non ha restituito a né il suddetto Parte_3 Controparte_3
conto corrente di corrispondenza, che è proseguito sino all'anno 2019, né il saldo negativo del conto, pari ad euro 40.986,08 alla data della intervenuta cessione, il 26 giugno 2017; risulta solo che , in data 8 Parte_3
dicembre 2017, ha ceduto il proprio credito di euro 41.631,67 a
[...]
, credito poi vantato da con lettera del 3 Controparte_3 CP_12
Parte ottobre 2018 inviata a per cessione di credito effettuato da
[...]
(doc. 28). Controparte_3
11 La lettura del contratto di cessione nei termini sopra esposti e la riconducibilità del rapporto per cui è lite alle passività incluse in forza delle argomentazioni sopra esposte, non è condivisibile, per le seguenti ragioni.
Va ricordato che non è succeduta in tutti i rapporti giuridici Parte_3
già facenti capo alle c.d. banche venete secondo il dettato della cessione volontaria di azienda ex art. 2560 c.c., ma solamente in quelli espressamente indicati nel d.l. 99/2017 e nel contratto di cessione d'azienda 26 giugno 2017, atti questi la cui efficacia verso i terzi è statuita proprio dalla regolamentazione ivi contenuta, in applicazione della normativa speciale dettata in materia di liquidazione coatta amministrativa.
Con d.l. n. 99 del 25 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25 giugno
2017, entrato in vigore il giorno stesso e poi convertito, senza modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della l. 31 luglio 2017, n. 121) sono stati disciplinati l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di
[...]
e di nonché le modalità e le Controparte_3 Parte_4
condizioni delle misure a sostegno delle medesime.
Dello stesso giorno è il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa delle Banche venete, come previsto dall'art. 2, comma 1 del d.l. n. 99/17, norma che alla lettera c) dispone altresì che i commissari liquidatori procedano “alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3”. L'art. 3 appena citato, al comma 1°, stabilisce che “I commissari liquidatori, in conformità con
12 quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3,
l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse…” e prosegue affermando che “restano esclusi dalla cessione, anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: …c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività…”. Al comma 2 è poi stabilito che “… Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1…”.
In forza delle previsioni di cui agli artt. 2 e 3, commi 1 e 2, d.l. n.99/2017, sopra riportati, dunque, in LC, in data 26 CP_3 Controparte_3
giugno 2017 ha stipulato con il contratto di cessione di Parte_3
azienda, in conformità alla “Offerta vincolata” formulata da quest'ultima.
In tale contratto, per quello che qui interessa, ai fini della definizione del perimetro della cessione, l'art. 3.1.4, lett. a) i) del contratto di cessione indica espressamente, quali “attività escluse”, “i crediti di … classificati o CP_13
classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come
“sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d. “unlikely to pay”) e/o come “esposizioni scadute” (c.d. “past due”) e i relativi rapporti contrattuali” da cui emerge la inequivoca volontà del legislatore di lasciare fuori dal perimetro della cessione quelle esposizioni debitorie la cui
13 riscossione appariva difficile ed incerta, secondo una classificazione derivante dall'applicazione dei principi contabili.
Né può dirsi che il rapporto in questione rientri tra le controversie pregresse incluse nella cessione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) DL 99/17 sul presupposto che tale disposizione, escludendo dalla cessione le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività, vi include necessariamente tutte quelle controversie che invece sono sorte anteriormente ad essa, come se detto criterio temporale dovesse ritenersi prevalente rispetto a quello dell'oggetto dei rapporti trasferiti ed individuati al momento della cessione.
Infatti, la corretta interpretazione della norma impone di riferire questo criterio temporale, costituito dalla pendenza della lite, alle sole controversie inerenti rapporti oggetto di cessione poiché, diversamente, si verificherebbe una contraddizione ed una disparità di trattamento - fra soggetti titolari di crediti aventi la medesima natura e qualità - che la stessa norma mira ad evitare, laddove il legislatore ha voluto escludere dal perimetro della cessione vicende afferenti alle “ sofferenze”, alle “inadempienze probabili”, alle “esposizioni scadute” ed ai relativi rapporti contrattuali.
Del resto, all'art. 3 del contratto, si legge, a completamento dell'interpretazione offerta, che: “… Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad Attività incluse, Passività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano oggetto di contenzioso pregresso,
14 sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività escluse e/o le Passività escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti…”.
Ad ulteriore precisazione, l'art.
3.2 del contratto è dedicato alla regolamentazione del contenzioso così prevedendo: “Le Banche in LC e gli organi della liquidazione coatta amministrativa faranno tutto quanto Con necessario ed opportuno affinché venga liberata e conseguentemente estromessa da qualsiasi contenzioso escluso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali). Le banche in LC, i sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, primo comma, lettera c), del Decreto-legge Banche Venete e comunque per l'effetto di quanto previsto da questo contratto, sono e saranno i soli soggetti legittimati passivamente (sostanzialmente e Con processualmente) sia verso i terzi sia nei rapporti interni con rispetto al predetto contenzioso escluso”.
Secondo questa Corte, l'esposizione debitoria in questione non può rientrare tra le passività incluse nel perimetro della cessione proprio Parte Che la posizione di debba farsi rientrare tra quelle classificate o classificabili in base ai principi contabili alla data di esecuzione come
“sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d. “unlikely to pay”) e/o come “esposizioni scadute” (c.d. “past due”) in base in base alla previsione di cui all'art.
3.1.4 lett. a) i) deriva dal fatto che il rapporto di conto corrente, alla data della conclusione del contratto di cessione, presentava un saldo
15 negativo pari a – 40.986,40 euro (v. estratto conto al 30 giugno 2017, pag.
42 del doc.33, fascicolo di parte attrice).
L'esposizione debitoria non era un fatto transeunte, considerato che l'esame degli estratti conto evidenzia saldi ampiamente a debito almeno nei sei anni precedenti il contratto di cessione, con una tendenza via via maggiormente negativa.
Ed infatti, come dedotto e documentato dalla stessa appellante,
[...]
, in data 8 dicembre 2017, ha ceduto il proprio credito di euro Pt_3
41.631,67 a in LC, da questa retrocesso a Controparte_3 [...]
(v. lettera del 3 ottobre 2018, doc.28 fascicolo di parte attrice), a CP_12
conferma che il credito fosse da ritenersi quanto meno unliked to pay.
Non rileva in senso contrario il fatto che, per effetto del successivo accertamento di addebiti illegittimamente intervenuti la posizione sia apparsa, ex post, complessivamente attiva per la società correntista, considerato che il passaggio di classificazione del credito deve constare da una obiettiva evidenza contenuta nelle scritture contabili, come predisposte al 26 giugno 2017, in modo da segnare la differente gestione della relazione con il cliente.
Ne esce dunque confermata la carenza di legittimazione passiva sostanziale in capo a già dichiarata dal Tribunale. Parte_3
Per quanto riguarda intervenuta nel giudizio ex art. 111, comma 3, CP_5
c.p.c. quale successore a titolo particolare nei diritti di Controparte_3
in LC va condivisa la decisione del primo Giudice là dove ha
[...]
16 Parte affermato “posto che non ha formulato alcuna domanda nei confronti di è giocoforza soprassedere ad una pronuncia sul punto”. CP_5
Queste, infatti, le conclusioni precisate dalla società attrice in primo grado:
“… insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Con
- di riconoscere la legittimità processuale di;
- di riconoscere la procedibilità della domanda avanzata nei confronti di Contr
quest'ultimo quale successore cessionario di CP_14 CP_12
(cessione avvenuta successivamente alla riassunzione del processo interrotto); Contr Con
- ordinare a e , ex art. 210 cpc, la consegna dei documenti richiesti ed elencati nei documenti agli atti del procedimento: n. 25, n. 26, n. 39, n.
40, n. 41 e n. 49;
- l'accertamento giudiziale delle somme risultanti sul c/c 6935, poi Con Con remunerato da con il n. 1000/664, e chiuso da con il saldo a in Pt_5
Con data 05.11.2019. Somme che è tenuta a restituire alla come da Pt_1
elaborato peritale effettuato dal CTU, in base alle conclusioni ivi formulate,
e per una delle quattro ipotesi indicate che questo Giudice vorrà considerare, e nello specifico:
• IP A (non considerato il doc. 31 e considerato il contratto non firmato). Saldo del c/c a credito della di euro 44.215,58 Pt_1
• IP B (considerato il doc. 31 e considerato il contratto non firmato).
Saldo del c/c a credito della di euro 76.010,67 Pt_1
17 • IP C (non considerato il doc. 31 e considerato il contratto firmato).
Saldo del c/c a credito della di euro 39.573,14 Pt_1
• IP D (considerato il doc. 31 e considerato il contratto firmato).
Saldo del c/c a credito della di euro 73.480,01. Pt_1
Con
- condannare alla rifusione delle spese sostenute per le perizie del consulente di parte redatte per € 5.344,00, per la mediazione di € 48,80 e per l'assistenza obbligatoria del sottoscritto difensore di € 2.820,83 e così per il totale di € 8.213,63; Con
- porre a carico di delle spese di CTP e CTU;
- in ogni caso con vittoria di spese, compensi, IVA e CAP, con distrazione in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di aver anticipato le spese
e di non aver percepito i compensi.”. Parte Con il giudizio di appello ha introdotto nuove domande nei confronti di come risulta dalle conclusioni in epigrafe riportate (“… accertare e CP_5
dichiarare azzerato il credito di 41.631,67 che è stato ceduto da
[...]
a in LC, credito questo a Parte_3 Controparte_3
sua volta da quest'ultima ceduto a , o in NT
via subordinata dichiarare di euro 2.064,53 il credito che vanta
[...]
nei confronti della Constatato che con NT CP_15
la suddetta CTU svolta, per tre alternative (ipotesi A, B e D), ha determinato un credito della superiore al credito di euro 41.631,67 che è stato Pt_1
ceduto da a , va pertanto dichiarato azzerato il Parte_3 CP_5
credito di e per l'altra residua alternativa ipotesi, va dichiarato un CP_5
18 debito della nei confronti di di euro 2.064,53 (dato dal Pt_1 CP_5
differenziale tra il credito ceduto ad di euro 41.637,67 ed il saldo del CP_5
conto corrente a credito della (ipotesi C) di euro 39.573,14).”. Pt_1
Trattasi di domande proposte in violazione del divieto di nova di cui all'art. 345 c.p.c. e pertanto inammissibili (“Nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio”).
La reiezione dei primi due motivi di appello determina il rigetto anche del terzo motivo con cui l'appellante lamenta che il primo Giudice abbia disposto la compensazione delle spese di lite, di cui chiede il pieno ristoro.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di parte appellante, secondo la regola della soccombenza, e sono liquidate come da parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità media) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 424/2022 del
Tribunale di Vicenza, pubblicata il 14 marzo 2022;
19 2. condanna alla rifusione a favore di e Parte_1 Parte_3
di (e, per essa, quale procuratore NT
speciale , delle spese processuali del Parte_2
presente giudizio, liquidate per ciascuna parte in euro 8.470,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre CPA ed IVA se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater
DPR 115/02 a carico di parte appellante.
Venezia, 8 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1927 /2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pt_1 P.IVA_1
Mauro, con domicilio eletto in Bassano del Grappa (VI), via Orazio Marinali
65
APPELLANTE
1 C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Giuseppe Filippo Maria La Scala e dall'avv. Tommaso Fantuz, con domicilio eletto presso l'avv. Silvia Ceci, con studio in Mestre-Venezia, via
C. Colombo 10
APPELLATA
(C.F.: e per essa, Controparte_2 P.IVA_3
quale procuratore speciale, Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, con domicilio eletto presso l'avv. Silvia Ceci, con studio in Mestre-Venezia, via C. Colombo 10
APPELLATA
(C.F.: Controparte_3
) P.IVA_4
APPELLATA NON COSTITUITA
Oggetto: Bancari - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza
n.424/2022 pubblicata il 14 marzo 2022
CONCLUSIONI per parte appellante:
2 “In parziale riforma della sentenza impugnata n. 424/2022, emessa dal tribunale di Vicenza in data 10.03.2022, pubblicata il 14/03/2022, mai notificata, e in considerazione che il Tribunale adito ha accertato e dichiarato la legittimità processuale di in Controparte_3
LC, dichiarata contumace:
1) accertare e dichiarare la procedibilità delle domande sollevate nei confronti di in L.C.A. perchè parte attrice, nel Controparte_3
caso di successione a titolo particolare come nel caso qui in discussione, deve prima di tutto notificare l'atto di citazione alla in LC, quale CP_3
cedente, e successivamente con la possibilità di chiamata in causa del successore, quale cessionario, . Controparte_1
2) accertare e dichiarare la legittimità processuale di;
Parte_3
3) accertare e dichiarare azzerato il credito di 41.631,67 che è stato ceduto da a in LC, credito Parte_3 Controparte_3
questo a sua volta da quest'ultima ceduto a NT
, o in via subordinata dichiarare di euro 2.064,53 il credito che vanta
[...]
nei confronti della NT Pt_1
Nel merito,
1) Accertare e dichiarare, in base alla istruttoria ammessa e nello specifico la ctu svolta dal dott. il saldo del conto corrente di Persona_1
corrispondenza che è stato ceduto da in LC Controparte_3
a , alla data del 05/11/2019, in base ad una delle Parte_3
seguenti alternative ipotesi:
3 IP A (non considerato il doc. 31 e considerato il contratto non firmato). Saldo del c/c a credito della di euro 44.215,58; Pt_1
IP B (considerato il doc. 31 e considerato il contratto non firmato).
Saldo del c/c a credito della di euro 76.010,67; Pt_1
IP C (non considerato il doc. 31 e considerato il contratto firmato).
Saldo del c/c a credito della di euro 39.573,14; Pt_1
IP D (considerato il doc. 31 e considerato il contratto firmato), Saldo del c/c a credito della di euro 73.480,01. Pt_1
2) Constatato che con la suddetta CTU svolta, per tre alternative (ipotesi A,
B e D), ha determinato un credito della superiore al credito di euro Pt_1
41.631,67 che è stato ceduto da a , va pertanto Parte_3 CP_5
dichiarato azzerato il credito di e per l'altra residua alternativa CP_5
ipotesi, va dichiarato un debito della nei confronti di di euro Pt_1 CP_5
2.064,53 (dato dal differenziale tra il credito ceduto ad di euro CP_5
41.637,67 ed il saldo del conto corrente a credito della (ipotesi C) di Pt_1
euro 39.573,14).
3) condannare alla rifusione delle spese sostenute Parte_3
per le perizie del consulente di parte redatte per € 5.344,00, per la mediazione di € 48,80 e per l'assistenza obbligatoria del sottoscritto difensore di € 2.820,83 e così per il totale di € 8.213,63;
4) porre a carico di le spese di CTU, e le spese del Parte_3
contributo unificato, € 286,00 per il procedimento di primo grado e di €
4 804,00 per il procedimento di appello, per un totale di spese per contributo unificato di € 1.090,00;
4) in alternativa si chiede la condanna di , a quella Parte_3
somma "maggiore o minore che si riterrà di giustizia";
5) in ogni caso con vittoria di spese, compensi, IVA e CAP, con distrazione in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito i compensi.”
per parte appellata : Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: - respingere tutte le domande attoree
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
- respingere le domande tutte promosse da parte appellante nei confronti di
, esimendo di conseguenza quest'ultima da ogni pretesa Parte_3
avversaria;
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.”
per parte appellata CP_5
5 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita contrariis reiectis: 1) Rigettare
l'appello proposto nell'interesse della avverso la sentenza n. Parte_1
424/2022, pubblicata in data 14.03.2022, in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 424/2022, pubblicata in data 14.03.2022 all'esito del giudizio n. 6888/2014 instaurato avanti al Tribunale di Vicenza;
2) Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 11 luglio 2014, conveniva Parte_1
in giudizio, avanti il Tribunale di Vicenza, Controparte_6
per sentire accertare la ritenuta illegittimità degli addebiti per
[...]
interessi anatocistici, usurari e non pattuiti, commissioni e spese nulle o non concordate sul conto corrente di corrispondenza n. 6935, acceso nel 1995 ed ancora in essere, asseritamente assistito da apertura di credito per oltre lire
10.000.000, con conseguente condanna della Banca alla rettifica del saldo.
Si costituiva eccependo preliminarmente Controparte_3
l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice alla ripetizione di eventuali indebiti per il periodo anteriore all'11 luglio 2004; nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.
6 A seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della CP_3
convenuta e della conseguente interruzione del processo, parte attrice riassumeva il giudizio nei confronti della procedura e di;
Parte_3
quest'ultima si costituiva chiedendo che venisse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva.
Interveniva nel giudizio “in sostituzione NT
della Controparte_7
sostituzione condizionatamente e subordinatamente alla quale disporre
l'estromissione”, affermando di essere “l'attuale titolare del credito per cui
è causa”.
La causa veniva, istruita tramite CTU contabile, era decisa con la sentenza impugnata che così ha disposto:
“DICHIARA la contumacia della . Controparte_3
DICHIARA le domande attoree infondate nei confronti di Parte_3
per carenza di legittimazione passiva e improcedibili nei confronti della
. OMPENSA le spese di lite. Controparte_3
PONE le spese della ctu, come liquidate in atti, a carico delle parti costituite in ragione di un terzo ciascuna.”.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 10 ottobre 2022,
[...]
ha proposto tempestivo appello invocandone la riforma per i seguenti Pt_1
motivi.
Col primo motivo l'appellante impugna il dispositivo della sentenza nella parte in cui “DICHIARA le domande attoree infondate nei confronti di
[...]
[... [...]
[...] [
per carenza di legittimazione passiva”, ritenendo, per converso, CP_8
Con sussistente la legittimazione passiva di .
Col secondo motivo impugna la seguente parte di sentenza: “Il giudicante osserva:
1. il ctu dottor rileva nel suo elaborato che sono Persona_1
stati prodotti gli estratti conto e gli scalari di liquidazione a partire dal
1/1/1995, data di inizio rapporto, fino al 5/11/2019, data di azzeramento del rapporto. Va tuttavia precisato che tale documentazione, con riferimento al periodo luglio 2017/novembre 2019, proviene non dalla Controparte_3
ma da . Nell'estratto conto al 30/09/2017 viene
[...] Parte_3
indicato un saldo iniziale passivo (al 30/06/2017) di € 40.986,08.
Nell'estratto conto al 31/12/2017 il passivo risulta azzerato per effetto di un accreditamento di € 41.631,67 con causale.
2. Con il giroconto di €
41.631,67 ha evidentemente inteso escludere ogni Parte_3
continuità tra il conto corrente intestato a presso la Pt_1 Controparte_3
e il conto corrente da essa aperto alla società già cliente della
[...]
(contratto poi chiuso da su richiesta Controparte_10 Parte_3
Parte di ), ritenendo evidentemente – frutto di errore l'essere subentrato in un rapporto non rientrante nel perimetro della cessione. Ed una tale prospettazione è avallata dall'intervento in causa di in qualità di CP_5
Parte cessionaria del credito vantato nei confronti di dalla Controparte_3
in L.C.A.”.
[...]
Con il terzo motivo lamenta la regolamentazione delle spese di lite effettuata dal primo Giudice.
8 Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità Parte_3
dell'appello di cui ha chiesto comunque il rigetto in quanto infondato.
Si è costituita anche chiedendo anch'essa il rigetto dell'appello. CP_5
Nonostante la regolarità della notifica, in LC è Controparte_3
rimasta contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 6 marzo 2025, concessi i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Il primo ed il secondo motivo di impugnazione devono essere esaminati congiuntamente in quanto relativi, sotto diversi profili, alla questione della legittimazione passiva negata dal Giudice di primo grado in capo ad
[...]
. Pt_3
Va precisato che la questione non attiene al presupposto della legittimazione della parte in senso stretto o processuale (c.d. legitimatio ad causam) bensì alla sussistenza o meno della titolarità della posizione creditoria/debitoria, o legittimazione in senso sostanziale.
I motivi presentano concorrenti aspetti di inammissibilità ed infondatezza;
l'inammissibilità risiede nell'avere parte appellante per lo più riproposto le argomentazioni già spese in primo grado e dal Tribunale disattese.
A sostegno del primo motivo deduce che:
9 il conto corrente in questione rientra nella previsione dell'art. 3.1.2, punto Contr Con iii), del contratto di cessione di azienda, intervenuto tra e , che elenca, a titolo esemplificativo, tra i rapporti ceduti: quelli di conto corrente,
i certificati di deposito, i depositi a risparmio ed i relativi saldi;
detto conto, aperto con con il n. 6935 a seguito della cessione Controparte_3
Contr Con da parte della ad è stato rinumerato come 1000/664 ed infine chiuso in data 5 novembre 2019 con il saldo zero;
il rapporto di c/c in oggetto non rientra, infatti, tra il contenzioso escluso, in quanto la controversia era già pendente alla data della cessione;
la circostanza sarebbe confermata anche dalla giurisprudenza della Corte
d'appello di Venezia che annovera tra il “Contenzioso Pregresso” ceduto ad Con
anche i rapporti negoziali estinti e non solo quelli esistenti al momento della cessione;
Contr
non aveva passato a sofferenza il conto corrente in questione tant'è che Con detto conto ed il relativo scoperto era stato regolarmente ceduto ad ed il rapporto era proseguito sino al 2019; anche l'esame della normativa di vigilanza emanata da Banca d'LI e dei principi contabili di riferimento (IAS) porta ad affermare che un contenzioso passivo della specie qui considerata rientri senz'altro nella contabilità aziendale e trovi a pieno titolo collocazione nelle categorie previste dall'allegato D;
né una diversa lettura è consentita dal riferimento contenuto nel contratto di gestione, all'art.
3.1.2 lett. b), nella parte in cui si fa riferimento, per le
10 “passività incluse”, “ai singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di Contr
che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria”. L'elenco delle passività incluse (dal punto i al punto vii della disposizione contrattuale in esame) conferma tale lettura, dal momento che risultano contemplate solo ed esclusivamente passività relative a “rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria”; l'allegato D richiamato dalla medesima disposizione si riferisce infatti esclusivamente a passività relative a siffatti rapporti.
Quanto al secondo motivo l'appellante, al fine di contestare la parte di sentenza impugnata, sostiene che: Parte non aveva aperto alcun nuovo conto corrente con , ma Parte_3
Parte è avvenuta la cessione del conto corrente di corrispondenza aperto da con a;
Controparte_3 Parte_3
non ha restituito a né il suddetto Parte_3 Controparte_3
conto corrente di corrispondenza, che è proseguito sino all'anno 2019, né il saldo negativo del conto, pari ad euro 40.986,08 alla data della intervenuta cessione, il 26 giugno 2017; risulta solo che , in data 8 Parte_3
dicembre 2017, ha ceduto il proprio credito di euro 41.631,67 a
[...]
, credito poi vantato da con lettera del 3 Controparte_3 CP_12
Parte ottobre 2018 inviata a per cessione di credito effettuato da
[...]
(doc. 28). Controparte_3
11 La lettura del contratto di cessione nei termini sopra esposti e la riconducibilità del rapporto per cui è lite alle passività incluse in forza delle argomentazioni sopra esposte, non è condivisibile, per le seguenti ragioni.
Va ricordato che non è succeduta in tutti i rapporti giuridici Parte_3
già facenti capo alle c.d. banche venete secondo il dettato della cessione volontaria di azienda ex art. 2560 c.c., ma solamente in quelli espressamente indicati nel d.l. 99/2017 e nel contratto di cessione d'azienda 26 giugno 2017, atti questi la cui efficacia verso i terzi è statuita proprio dalla regolamentazione ivi contenuta, in applicazione della normativa speciale dettata in materia di liquidazione coatta amministrativa.
Con d.l. n. 99 del 25 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25 giugno
2017, entrato in vigore il giorno stesso e poi convertito, senza modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della l. 31 luglio 2017, n. 121) sono stati disciplinati l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di
[...]
e di nonché le modalità e le Controparte_3 Parte_4
condizioni delle misure a sostegno delle medesime.
Dello stesso giorno è il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa delle Banche venete, come previsto dall'art. 2, comma 1 del d.l. n. 99/17, norma che alla lettera c) dispone altresì che i commissari liquidatori procedano “alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3”. L'art. 3 appena citato, al comma 1°, stabilisce che “I commissari liquidatori, in conformità con
12 quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3,
l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse…” e prosegue affermando che “restano esclusi dalla cessione, anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: …c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività…”. Al comma 2 è poi stabilito che “… Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1…”.
In forza delle previsioni di cui agli artt. 2 e 3, commi 1 e 2, d.l. n.99/2017, sopra riportati, dunque, in LC, in data 26 CP_3 Controparte_3
giugno 2017 ha stipulato con il contratto di cessione di Parte_3
azienda, in conformità alla “Offerta vincolata” formulata da quest'ultima.
In tale contratto, per quello che qui interessa, ai fini della definizione del perimetro della cessione, l'art. 3.1.4, lett. a) i) del contratto di cessione indica espressamente, quali “attività escluse”, “i crediti di … classificati o CP_13
classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come
“sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d. “unlikely to pay”) e/o come “esposizioni scadute” (c.d. “past due”) e i relativi rapporti contrattuali” da cui emerge la inequivoca volontà del legislatore di lasciare fuori dal perimetro della cessione quelle esposizioni debitorie la cui
13 riscossione appariva difficile ed incerta, secondo una classificazione derivante dall'applicazione dei principi contabili.
Né può dirsi che il rapporto in questione rientri tra le controversie pregresse incluse nella cessione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) DL 99/17 sul presupposto che tale disposizione, escludendo dalla cessione le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività, vi include necessariamente tutte quelle controversie che invece sono sorte anteriormente ad essa, come se detto criterio temporale dovesse ritenersi prevalente rispetto a quello dell'oggetto dei rapporti trasferiti ed individuati al momento della cessione.
Infatti, la corretta interpretazione della norma impone di riferire questo criterio temporale, costituito dalla pendenza della lite, alle sole controversie inerenti rapporti oggetto di cessione poiché, diversamente, si verificherebbe una contraddizione ed una disparità di trattamento - fra soggetti titolari di crediti aventi la medesima natura e qualità - che la stessa norma mira ad evitare, laddove il legislatore ha voluto escludere dal perimetro della cessione vicende afferenti alle “ sofferenze”, alle “inadempienze probabili”, alle “esposizioni scadute” ed ai relativi rapporti contrattuali.
Del resto, all'art. 3 del contratto, si legge, a completamento dell'interpretazione offerta, che: “… Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad Attività incluse, Passività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano oggetto di contenzioso pregresso,
14 sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività escluse e/o le Passività escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti…”.
Ad ulteriore precisazione, l'art.
3.2 del contratto è dedicato alla regolamentazione del contenzioso così prevedendo: “Le Banche in LC e gli organi della liquidazione coatta amministrativa faranno tutto quanto Con necessario ed opportuno affinché venga liberata e conseguentemente estromessa da qualsiasi contenzioso escluso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali). Le banche in LC, i sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, primo comma, lettera c), del Decreto-legge Banche Venete e comunque per l'effetto di quanto previsto da questo contratto, sono e saranno i soli soggetti legittimati passivamente (sostanzialmente e Con processualmente) sia verso i terzi sia nei rapporti interni con rispetto al predetto contenzioso escluso”.
Secondo questa Corte, l'esposizione debitoria in questione non può rientrare tra le passività incluse nel perimetro della cessione proprio Parte Che la posizione di debba farsi rientrare tra quelle classificate o classificabili in base ai principi contabili alla data di esecuzione come
“sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d. “unlikely to pay”) e/o come “esposizioni scadute” (c.d. “past due”) in base in base alla previsione di cui all'art.
3.1.4 lett. a) i) deriva dal fatto che il rapporto di conto corrente, alla data della conclusione del contratto di cessione, presentava un saldo
15 negativo pari a – 40.986,40 euro (v. estratto conto al 30 giugno 2017, pag.
42 del doc.33, fascicolo di parte attrice).
L'esposizione debitoria non era un fatto transeunte, considerato che l'esame degli estratti conto evidenzia saldi ampiamente a debito almeno nei sei anni precedenti il contratto di cessione, con una tendenza via via maggiormente negativa.
Ed infatti, come dedotto e documentato dalla stessa appellante,
[...]
, in data 8 dicembre 2017, ha ceduto il proprio credito di euro Pt_3
41.631,67 a in LC, da questa retrocesso a Controparte_3 [...]
(v. lettera del 3 ottobre 2018, doc.28 fascicolo di parte attrice), a CP_12
conferma che il credito fosse da ritenersi quanto meno unliked to pay.
Non rileva in senso contrario il fatto che, per effetto del successivo accertamento di addebiti illegittimamente intervenuti la posizione sia apparsa, ex post, complessivamente attiva per la società correntista, considerato che il passaggio di classificazione del credito deve constare da una obiettiva evidenza contenuta nelle scritture contabili, come predisposte al 26 giugno 2017, in modo da segnare la differente gestione della relazione con il cliente.
Ne esce dunque confermata la carenza di legittimazione passiva sostanziale in capo a già dichiarata dal Tribunale. Parte_3
Per quanto riguarda intervenuta nel giudizio ex art. 111, comma 3, CP_5
c.p.c. quale successore a titolo particolare nei diritti di Controparte_3
in LC va condivisa la decisione del primo Giudice là dove ha
[...]
16 Parte affermato “posto che non ha formulato alcuna domanda nei confronti di è giocoforza soprassedere ad una pronuncia sul punto”. CP_5
Queste, infatti, le conclusioni precisate dalla società attrice in primo grado:
“… insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Con
- di riconoscere la legittimità processuale di;
- di riconoscere la procedibilità della domanda avanzata nei confronti di Contr
quest'ultimo quale successore cessionario di CP_14 CP_12
(cessione avvenuta successivamente alla riassunzione del processo interrotto); Contr Con
- ordinare a e , ex art. 210 cpc, la consegna dei documenti richiesti ed elencati nei documenti agli atti del procedimento: n. 25, n. 26, n. 39, n.
40, n. 41 e n. 49;
- l'accertamento giudiziale delle somme risultanti sul c/c 6935, poi Con Con remunerato da con il n. 1000/664, e chiuso da con il saldo a in Pt_5
Con data 05.11.2019. Somme che è tenuta a restituire alla come da Pt_1
elaborato peritale effettuato dal CTU, in base alle conclusioni ivi formulate,
e per una delle quattro ipotesi indicate che questo Giudice vorrà considerare, e nello specifico:
• IP A (non considerato il doc. 31 e considerato il contratto non firmato). Saldo del c/c a credito della di euro 44.215,58 Pt_1
• IP B (considerato il doc. 31 e considerato il contratto non firmato).
Saldo del c/c a credito della di euro 76.010,67 Pt_1
17 • IP C (non considerato il doc. 31 e considerato il contratto firmato).
Saldo del c/c a credito della di euro 39.573,14 Pt_1
• IP D (considerato il doc. 31 e considerato il contratto firmato).
Saldo del c/c a credito della di euro 73.480,01. Pt_1
Con
- condannare alla rifusione delle spese sostenute per le perizie del consulente di parte redatte per € 5.344,00, per la mediazione di € 48,80 e per l'assistenza obbligatoria del sottoscritto difensore di € 2.820,83 e così per il totale di € 8.213,63; Con
- porre a carico di delle spese di CTP e CTU;
- in ogni caso con vittoria di spese, compensi, IVA e CAP, con distrazione in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di aver anticipato le spese
e di non aver percepito i compensi.”. Parte Con il giudizio di appello ha introdotto nuove domande nei confronti di come risulta dalle conclusioni in epigrafe riportate (“… accertare e CP_5
dichiarare azzerato il credito di 41.631,67 che è stato ceduto da
[...]
a in LC, credito questo a Parte_3 Controparte_3
sua volta da quest'ultima ceduto a , o in NT
via subordinata dichiarare di euro 2.064,53 il credito che vanta
[...]
nei confronti della Constatato che con NT CP_15
la suddetta CTU svolta, per tre alternative (ipotesi A, B e D), ha determinato un credito della superiore al credito di euro 41.631,67 che è stato Pt_1
ceduto da a , va pertanto dichiarato azzerato il Parte_3 CP_5
credito di e per l'altra residua alternativa ipotesi, va dichiarato un CP_5
18 debito della nei confronti di di euro 2.064,53 (dato dal Pt_1 CP_5
differenziale tra il credito ceduto ad di euro 41.637,67 ed il saldo del CP_5
conto corrente a credito della (ipotesi C) di euro 39.573,14).”. Pt_1
Trattasi di domande proposte in violazione del divieto di nova di cui all'art. 345 c.p.c. e pertanto inammissibili (“Nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio”).
La reiezione dei primi due motivi di appello determina il rigetto anche del terzo motivo con cui l'appellante lamenta che il primo Giudice abbia disposto la compensazione delle spese di lite, di cui chiede il pieno ristoro.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di parte appellante, secondo la regola della soccombenza, e sono liquidate come da parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità media) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 424/2022 del
Tribunale di Vicenza, pubblicata il 14 marzo 2022;
19 2. condanna alla rifusione a favore di e Parte_1 Parte_3
di (e, per essa, quale procuratore NT
speciale , delle spese processuali del Parte_2
presente giudizio, liquidate per ciascuna parte in euro 8.470,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre CPA ed IVA se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater
DPR 115/02 a carico di parte appellante.
Venezia, 8 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
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