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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 794 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(p.i. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. con sede in Francavilla Fontana (Br), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Lupo, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Lucio Nicazza, come da mandato in atti
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 28.12.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria, cui si fa espresso rinvio. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“La domanda ha per oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 90/2012 emesso il 30/5/2012 dal Tribunale di Brindisi – Sezione distaccata di
Francavilla Fontana. Nello specifico, l'opponente – - ha Controparte_2
chiesto che il Tribunale voglia: accogliere la spiegata opposizione e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e ritenere che la somma chiesta dall'opposta in forza dei titoli cambiari allegati al ricorso non è dovuta dall'opponente; ordinare alla la Parte_1
restituzione dei titoli cambiari in favore di accertare e Controparte_1
ritenere che le somme chieste ed ingiunte in decreto non sono dovute dall'odierno opponente sia in riferimento alla somma ingiunta che alla stessa somma posta alla base del calcolo degli interessi sia in riferimento alle spese che agli interessi per come calcolati da parte ricorrente;
condannare in ogni
[. caso l'opposta al pagamento delle spese di lite. La società opposta,
- costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse Parte_1
deduzioni e pretese, insistendo nelle richieste di cui alla memoria del 14/11/2017
e concludendo affinché il Tribunale voglia: confermare il decreto ingiuntivo n.
90/2012, per come richiesto ed emesso;
in via subordinata, applicare il primo conteggio risultante dalla relazione integrativa della c.t.u. a firma del dott. datata 20/10/2014 (all.1 alla relazione integrativa) condannando Per_1
l'opponente a pagare la somma di € 13.386,94 oltre interessi sul capitale residuo di € 2.324,06, con applicazione via via in vigore dal 4/5/2012 e sino all'effettivo soddisfo;
in via ulteriormente subordinata, condannare l'opponente
a pagare l'importo di cui alle cambiali da lui emesse e non pagate pari a €
pag. 2/8 2.324,06, oltre agli interessi (moratori o, in alternativa, corrispettivi) al tasso convenzionale del 16% maturati su detto importo dalla data del 30/7/1990 e sino al soddisfo, al netto dei versamenti parziali già effettuati;
condannare
l'opponente al pagamento di tutte le spese di causa, incluse le spese di registrazione del decreto ingiuntivo opposto per l'importo di € 429,54, dei compensi di c.t.u., del c.t.p. nominato e dei compensi legali”.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 350 del 2.3.2021 ha accolto l'opposizione di ed ha revocato il Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 90/2012; ha altresì, dichiarato la nullità della convenzione siglata dalle parti con la scrittura privata del 6/7/1990; ha, inoltre, condannato al pagamento, in favore di della Controparte_2 Parte_1 somma di € 3.601,23, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale. Ha, infine, disposto la compensazione delle spese di lite per metà, condannando al pagamento dell'altra metà. Parte_1
§ 1.2
A fondamento della decisione, il Tribunale ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, rilevato l'inammissibilità della documentazione allegata da con le note del 14.11.2017, in quanto non Parte_1
tempestiva;
- ha dichiarato la nullità della convenzione di pattuizione di interessi moratori per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. in ragione della carenza di riferibilità della convenzione di cui alla scrittura del 6.7.1990 al rapporto obbligatorio fondamentale scaturente dall'emissione delle cambiali;
- ha, pertanto, escluso l'applicabilità al credito sub iudice del saggio d'interesse del 26 %;
- ha statuito che ai rapporti cambiari oggetto di causa, doveva essere applicato il saggio di interesse legale a decorrere dal 30.7.1990, data questa di scadenza dei titoli sino alla domanda giudiziale;
- ha, pertanto, determinato in € 3.601,23 (di cui € 2.324,05 per capitale ed €
1.277,18 per interessi) il credito di nei Parte_1
pag. 3/8 confronti di , somma da maggiorare degli interessi legali Controparte_1
dalla domanda al saldo;
- ha compensato tra le parti le spese processuali, per metà, e condannato al pagamento dell'altra metà, in favore di Controparte_1 [...]
Parte_1
§ 2
Avverso la sentenza n. 350/2021 del tribunale di Brindisi ha proposto appello ed ha chiesto che, in totale riforma di tale Parte_1
provvedimento, fosse confermato il decreto ingiuntivo n. 90/2012, oltre interessi sulla sorte capitale nella misura del tasso moratorio convenzionalmente pattuito del 26 % fino al soddisfo;
in subordine, ha chiesto che, nella denegata ipotesi di conferma della revoca del decreto ingiuntivo operata dal primo giudice, fosse applicato il primo conteggio risultante dalla relazione integrativa della CTU del
20.10.2014 (all.1 della relazione integrativa), e che l'opponente in primo grado fosse dunque condannato a pagare la somma di € 13.386,94, oltre interessi sul capitale residuo di € 2.324,06, con applicazione del tasso soglia via via in vigore dal 04.05.2012 e sino all'effettivo soddisfo;
in via ulteriormente subordinata, ha chiesto che fosse accertata e dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, in quanto il tribunale, dopo aver rilevato d'ufficio la questione relativa alla possibile nullità della scrittura privata del 6.7.1990, avrebbe negato la possibilità alle parti di modificare la domanda e le conclusioni precedentemente rassegnate.
L'appellante ha chiesto, pertanto, che fosse disposta la regressione del giudizio al primo giudice, in forza del dispositivo dell'art. 354 c. 4, e/o la rimessione in termini per lo svolgimento nel processo d'appello delle attività il cui esercizio non era stato possibile. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto che l'opponente fosse condannato a pagare l'importo di cui alle cambiali (€
2.324,06) oltre agli interessi al tasso convenzionale del 16%, ai sensi dell'art. 1224 c.c. co. 1, da far decorrere dalla data del 30.07.1990 e sino al soddisfo, al netto dei versamenti parziali già effettuati. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
pag. 4/8 si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_2
con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 24.1.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in cinque motivi.
§ 3.1
Con il primo ed il secondo motivo di gravame, che devono essere analizzati congiuntamente perché connessi, ha dedotto che Parte_1
avrebbe errato il tribunale a non riconoscere la valenza probatoria dei documenti prodotti in primo grado dall'odierna appellante (in particolare raccomandate a/r, note di addebito, distinta di sconto n. 3349/00, conteggio analitico interessi di mora), perché prodotti tardivamente;
ad avviso dell'appellante, avrebbe invece dovuto essere accordata la remissione in termini (richiesta in primo grado nelle memorie autorizzate del 13.11.2017 da per permettere all'odierna CP_3
appellata di modificare la domanda e le conclusioni già rassegnate prima che venisse sollevata d'ufficio dal tribunale la possibile nullità della scrittura privata del 6.7.1990.
I motivi sono infondati.
La rimessione sul ruolo della causa, ex art. 101 c.p.c., per consentire alle parti di esprimersi sulla questione di nullità sollevata d'ufficio dal tribunale, non costituisce processualmente motivo di riapertura dei termini per integrare l'istruttoria, né avrebbe potuto permettere alle parti di modificare le rispettive domande;
ed invero, lo spazio concesso per argomentare su una questione inesplorata, ex art. 101 c.p.c., è previsto dalla legge per garantire tutela del principio del contraddittorio ma non è idoneo a stravolgere le decadenze e le preclusioni già maturate.
§ 3.2
pag. 5/8 Con il terzo motivo di gravame, ha dedotto che Parte_1
avrebbe errato il giudice di prime cure a ritenere applicabili al rapporto sub iudice gli interessi moratori al tasso legale in luogo di quelli pattuiti al 26 %.
Il motivo è infondato.
La pattuizione invocata dalla società creditrice non indica in alcun punto, neanche per relationem, il collegamento alle cambiali in forza del quale il credito accessorio relativo agli interessi moratori poteva insorgere.
Con Si tratta di un modulo prestampato su cui è apposto il timbro della;
solo il tasso degli interessi, in cifre ed in lettere, è apposto a penna.
L'oggetto della pattuizione (tasso di interesse del 26%) non risulta determinato poiché non risulta indicata la somma capitale (base) su cui calcolare gli interessi;
manca cioè l'indicazione del rapporto creditizio fondamentale cui accede la pattuizione degli interessi.
La mancata contestazione in sede stragiudiziale della pattuizione degli interessi,
Con reclamati dalla con diverse raccomandate nella misura risultante dalle scritture private, non rileva ai fini probatori ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in quanto non effettuata in ambito processuale.
Una volta contestato dal in sede giudiziale, come si è visto CP_2
specificatamente e tempestivamente, il collegamento della pattuizione alle Con cambiali e cioè un fatto costitutivo del diritto di credito azionato dalla , spettava a quest'ultima, in ossequio ai principi generali di riparto dell'onere della prova, fornire riscontro del collegamento in questione.
Prova che non è stata fornita in alcun modo.
Sicchè la predetta pattuizione deve ritenersi improduttiva di effetti giuridici in quanto affetta da nullità ex artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.
Con Correttamente il tribunale ha riconosciuto alla il credito di complessivi €
3.601,23, somma calcolata dal CTU per sorte capitale e interessi legali - dalle rispettive scadenze dei titoli alla data di proposizione del ricorso monitorio - da maggiorarsi degli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
§ 3.3
pag. 6/8 Con il quarto motivo di gravame, ha dedotto che Parte_1
avrebbe errato il giudice di prime cure ad ammettere una CTU meramente esplorativa, posto che era specifico onere della controparte dimostrare l'avvenuto superamento del tasso soglia, anche mediante la produzione dei decreti ministeriali e delle rilevazioni della Banca d'Italia, senza che fosse necessario esperire una consulenza tecnica d'ufficio.
Il motivo è infondato.
La verifica di usurarietà è stata prudentemente disposta dal tribunale, a fronte della pretesa di interessi moratori al notevole tasso del 26%; all'epoca (6.7.1990) della pattuizione (sulla cui nullità già si è detto al precedente § 2), non era ancora entrata in vigore la legge n. 108/96, né vi era alcuna rilevazione ufficiale dei tassi soglia.
§ 3.4
Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto che avrebbe errato il tribunale a disporre la totale compensazione delle spese processuali, atteso che il processo si era concluso con una parziale soccombenza di;
il Controparte_1
credito vantato da , in sede monitoria, sebbene Parte_1
notevolmente ridimensionato, era stato comunque accertato come esistente.
Il motivo è fondato.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado possono essere compensate tra le parti, in misura di due terzi, mentre per la restante quota di un terzo devono essere poste a carico di in ragione della sua Controparte_1
parziale soccombenza;
le spese per CTU restano a carico delle parti in solido in quote paritarie.
p.q.m.
La corte, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, revoca - limitatamente al capo relativo alle spese - la sentenza impugnata, che conferma nel resto;
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
di un terzo delle spese processuali del doppio grado, che liquida nell'intero
[...]
- per il giudizio di primo grado - in € 1.000,00 per compenso, oltre accessori di pag. 7/8 legge e di tariffa in misura del 15% e - per il giudizio d'appello - in € 362,50 per spese ed € 1.000,00 per compenso oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella residua quota di due terzi;
pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese per CTU.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Maurizio Petrelli
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 794 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(p.i. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. con sede in Francavilla Fontana (Br), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Lupo, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Lucio Nicazza, come da mandato in atti
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 28.12.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria, cui si fa espresso rinvio. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“La domanda ha per oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 90/2012 emesso il 30/5/2012 dal Tribunale di Brindisi – Sezione distaccata di
Francavilla Fontana. Nello specifico, l'opponente – - ha Controparte_2
chiesto che il Tribunale voglia: accogliere la spiegata opposizione e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e ritenere che la somma chiesta dall'opposta in forza dei titoli cambiari allegati al ricorso non è dovuta dall'opponente; ordinare alla la Parte_1
restituzione dei titoli cambiari in favore di accertare e Controparte_1
ritenere che le somme chieste ed ingiunte in decreto non sono dovute dall'odierno opponente sia in riferimento alla somma ingiunta che alla stessa somma posta alla base del calcolo degli interessi sia in riferimento alle spese che agli interessi per come calcolati da parte ricorrente;
condannare in ogni
[. caso l'opposta al pagamento delle spese di lite. La società opposta,
- costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse Parte_1
deduzioni e pretese, insistendo nelle richieste di cui alla memoria del 14/11/2017
e concludendo affinché il Tribunale voglia: confermare il decreto ingiuntivo n.
90/2012, per come richiesto ed emesso;
in via subordinata, applicare il primo conteggio risultante dalla relazione integrativa della c.t.u. a firma del dott. datata 20/10/2014 (all.1 alla relazione integrativa) condannando Per_1
l'opponente a pagare la somma di € 13.386,94 oltre interessi sul capitale residuo di € 2.324,06, con applicazione via via in vigore dal 4/5/2012 e sino all'effettivo soddisfo;
in via ulteriormente subordinata, condannare l'opponente
a pagare l'importo di cui alle cambiali da lui emesse e non pagate pari a €
pag. 2/8 2.324,06, oltre agli interessi (moratori o, in alternativa, corrispettivi) al tasso convenzionale del 16% maturati su detto importo dalla data del 30/7/1990 e sino al soddisfo, al netto dei versamenti parziali già effettuati;
condannare
l'opponente al pagamento di tutte le spese di causa, incluse le spese di registrazione del decreto ingiuntivo opposto per l'importo di € 429,54, dei compensi di c.t.u., del c.t.p. nominato e dei compensi legali”.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 350 del 2.3.2021 ha accolto l'opposizione di ed ha revocato il Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 90/2012; ha altresì, dichiarato la nullità della convenzione siglata dalle parti con la scrittura privata del 6/7/1990; ha, inoltre, condannato al pagamento, in favore di della Controparte_2 Parte_1 somma di € 3.601,23, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale. Ha, infine, disposto la compensazione delle spese di lite per metà, condannando al pagamento dell'altra metà. Parte_1
§ 1.2
A fondamento della decisione, il Tribunale ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, rilevato l'inammissibilità della documentazione allegata da con le note del 14.11.2017, in quanto non Parte_1
tempestiva;
- ha dichiarato la nullità della convenzione di pattuizione di interessi moratori per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. in ragione della carenza di riferibilità della convenzione di cui alla scrittura del 6.7.1990 al rapporto obbligatorio fondamentale scaturente dall'emissione delle cambiali;
- ha, pertanto, escluso l'applicabilità al credito sub iudice del saggio d'interesse del 26 %;
- ha statuito che ai rapporti cambiari oggetto di causa, doveva essere applicato il saggio di interesse legale a decorrere dal 30.7.1990, data questa di scadenza dei titoli sino alla domanda giudiziale;
- ha, pertanto, determinato in € 3.601,23 (di cui € 2.324,05 per capitale ed €
1.277,18 per interessi) il credito di nei Parte_1
pag. 3/8 confronti di , somma da maggiorare degli interessi legali Controparte_1
dalla domanda al saldo;
- ha compensato tra le parti le spese processuali, per metà, e condannato al pagamento dell'altra metà, in favore di Controparte_1 [...]
Parte_1
§ 2
Avverso la sentenza n. 350/2021 del tribunale di Brindisi ha proposto appello ed ha chiesto che, in totale riforma di tale Parte_1
provvedimento, fosse confermato il decreto ingiuntivo n. 90/2012, oltre interessi sulla sorte capitale nella misura del tasso moratorio convenzionalmente pattuito del 26 % fino al soddisfo;
in subordine, ha chiesto che, nella denegata ipotesi di conferma della revoca del decreto ingiuntivo operata dal primo giudice, fosse applicato il primo conteggio risultante dalla relazione integrativa della CTU del
20.10.2014 (all.1 della relazione integrativa), e che l'opponente in primo grado fosse dunque condannato a pagare la somma di € 13.386,94, oltre interessi sul capitale residuo di € 2.324,06, con applicazione del tasso soglia via via in vigore dal 04.05.2012 e sino all'effettivo soddisfo;
in via ulteriormente subordinata, ha chiesto che fosse accertata e dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, in quanto il tribunale, dopo aver rilevato d'ufficio la questione relativa alla possibile nullità della scrittura privata del 6.7.1990, avrebbe negato la possibilità alle parti di modificare la domanda e le conclusioni precedentemente rassegnate.
L'appellante ha chiesto, pertanto, che fosse disposta la regressione del giudizio al primo giudice, in forza del dispositivo dell'art. 354 c. 4, e/o la rimessione in termini per lo svolgimento nel processo d'appello delle attività il cui esercizio non era stato possibile. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto che l'opponente fosse condannato a pagare l'importo di cui alle cambiali (€
2.324,06) oltre agli interessi al tasso convenzionale del 16%, ai sensi dell'art. 1224 c.c. co. 1, da far decorrere dalla data del 30.07.1990 e sino al soddisfo, al netto dei versamenti parziali già effettuati. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
pag. 4/8 si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_2
con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 24.1.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in cinque motivi.
§ 3.1
Con il primo ed il secondo motivo di gravame, che devono essere analizzati congiuntamente perché connessi, ha dedotto che Parte_1
avrebbe errato il tribunale a non riconoscere la valenza probatoria dei documenti prodotti in primo grado dall'odierna appellante (in particolare raccomandate a/r, note di addebito, distinta di sconto n. 3349/00, conteggio analitico interessi di mora), perché prodotti tardivamente;
ad avviso dell'appellante, avrebbe invece dovuto essere accordata la remissione in termini (richiesta in primo grado nelle memorie autorizzate del 13.11.2017 da per permettere all'odierna CP_3
appellata di modificare la domanda e le conclusioni già rassegnate prima che venisse sollevata d'ufficio dal tribunale la possibile nullità della scrittura privata del 6.7.1990.
I motivi sono infondati.
La rimessione sul ruolo della causa, ex art. 101 c.p.c., per consentire alle parti di esprimersi sulla questione di nullità sollevata d'ufficio dal tribunale, non costituisce processualmente motivo di riapertura dei termini per integrare l'istruttoria, né avrebbe potuto permettere alle parti di modificare le rispettive domande;
ed invero, lo spazio concesso per argomentare su una questione inesplorata, ex art. 101 c.p.c., è previsto dalla legge per garantire tutela del principio del contraddittorio ma non è idoneo a stravolgere le decadenze e le preclusioni già maturate.
§ 3.2
pag. 5/8 Con il terzo motivo di gravame, ha dedotto che Parte_1
avrebbe errato il giudice di prime cure a ritenere applicabili al rapporto sub iudice gli interessi moratori al tasso legale in luogo di quelli pattuiti al 26 %.
Il motivo è infondato.
La pattuizione invocata dalla società creditrice non indica in alcun punto, neanche per relationem, il collegamento alle cambiali in forza del quale il credito accessorio relativo agli interessi moratori poteva insorgere.
Con Si tratta di un modulo prestampato su cui è apposto il timbro della;
solo il tasso degli interessi, in cifre ed in lettere, è apposto a penna.
L'oggetto della pattuizione (tasso di interesse del 26%) non risulta determinato poiché non risulta indicata la somma capitale (base) su cui calcolare gli interessi;
manca cioè l'indicazione del rapporto creditizio fondamentale cui accede la pattuizione degli interessi.
La mancata contestazione in sede stragiudiziale della pattuizione degli interessi,
Con reclamati dalla con diverse raccomandate nella misura risultante dalle scritture private, non rileva ai fini probatori ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in quanto non effettuata in ambito processuale.
Una volta contestato dal in sede giudiziale, come si è visto CP_2
specificatamente e tempestivamente, il collegamento della pattuizione alle Con cambiali e cioè un fatto costitutivo del diritto di credito azionato dalla , spettava a quest'ultima, in ossequio ai principi generali di riparto dell'onere della prova, fornire riscontro del collegamento in questione.
Prova che non è stata fornita in alcun modo.
Sicchè la predetta pattuizione deve ritenersi improduttiva di effetti giuridici in quanto affetta da nullità ex artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.
Con Correttamente il tribunale ha riconosciuto alla il credito di complessivi €
3.601,23, somma calcolata dal CTU per sorte capitale e interessi legali - dalle rispettive scadenze dei titoli alla data di proposizione del ricorso monitorio - da maggiorarsi degli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
§ 3.3
pag. 6/8 Con il quarto motivo di gravame, ha dedotto che Parte_1
avrebbe errato il giudice di prime cure ad ammettere una CTU meramente esplorativa, posto che era specifico onere della controparte dimostrare l'avvenuto superamento del tasso soglia, anche mediante la produzione dei decreti ministeriali e delle rilevazioni della Banca d'Italia, senza che fosse necessario esperire una consulenza tecnica d'ufficio.
Il motivo è infondato.
La verifica di usurarietà è stata prudentemente disposta dal tribunale, a fronte della pretesa di interessi moratori al notevole tasso del 26%; all'epoca (6.7.1990) della pattuizione (sulla cui nullità già si è detto al precedente § 2), non era ancora entrata in vigore la legge n. 108/96, né vi era alcuna rilevazione ufficiale dei tassi soglia.
§ 3.4
Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto che avrebbe errato il tribunale a disporre la totale compensazione delle spese processuali, atteso che il processo si era concluso con una parziale soccombenza di;
il Controparte_1
credito vantato da , in sede monitoria, sebbene Parte_1
notevolmente ridimensionato, era stato comunque accertato come esistente.
Il motivo è fondato.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado possono essere compensate tra le parti, in misura di due terzi, mentre per la restante quota di un terzo devono essere poste a carico di in ragione della sua Controparte_1
parziale soccombenza;
le spese per CTU restano a carico delle parti in solido in quote paritarie.
p.q.m.
La corte, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, revoca - limitatamente al capo relativo alle spese - la sentenza impugnata, che conferma nel resto;
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
di un terzo delle spese processuali del doppio grado, che liquida nell'intero
[...]
- per il giudizio di primo grado - in € 1.000,00 per compenso, oltre accessori di pag. 7/8 legge e di tariffa in misura del 15% e - per il giudizio d'appello - in € 362,50 per spese ed € 1.000,00 per compenso oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella residua quota di due terzi;
pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese per CTU.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Maurizio Petrelli
pag. 8/8