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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/03/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9657/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Perla Bruno Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9657/2024 promossa da:
, nata il [...] in [...], residente a [...]
Vecchio, 262, rappresentata e difesa dall'Avv. Mirko Pedica ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Zamboni n.8,
RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in verbale di udienza del 03/12/2024; il P.M ha espresso parere favorevole.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03/07/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato a in Moldavia in data CP_1 CP_2
10/03/2007, unione dalla quale nasceva un figlio il 02.10.2005 in Moldavia. Per_1
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva che fosse a lei assegnata la casa coniugale sita in Molinella, ove avrebbe vissuto insieme al figlio. Non formulava ulteriori domande circa gli aspetti economici tra le parti.
Domandava altresì che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 03/12/2024, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva, mentre parte attrice dichiarava che il figlio fosse ormai maggiorenne e che avesse raggiunto l'indipendenza economica;
il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del collegio senza l'esperimento di alcuna istruttoria orale, si ritiene che le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi - che denotano l'esistenza di una crisi coniugale -, la mancata comparizione della parte convenuta all'udienza - il cui momento centrale consiste proprio nell'espletamento del tentativo di conciliazione - e il suo disinteresse alle sorti del giudizio costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio in Moldavia il 10/03/2007. CP_2
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data della comparizione della ricorrente e passata in giudicato la presente sentenza - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La domanda di assegnazione della casa coniugale è inammissibile in quanto il figlio maggiorenne è economicamente indipendente.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata in Parte_1
Moldavia, il 11/05/1987 e , nato in [...] il [...], già uniti in CP_1
matrimonio in Moldavia, il 10/03/2007 (atto iscritto nel registro CP_2 dell'ufficio di stato civile di al n. 11, anno 2007; CP_2
2) prende atto che la ricorrente si dichiara economicamente autosufficiente,
rinunciando a qualsiasi forma di mantenimento;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
4) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo;
5) Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del
Tribunale, il giorno 5.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Perla Bruno Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9657/2024 promossa da:
, nata il [...] in [...], residente a [...]
Vecchio, 262, rappresentata e difesa dall'Avv. Mirko Pedica ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Zamboni n.8,
RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in verbale di udienza del 03/12/2024; il P.M ha espresso parere favorevole.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03/07/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato a in Moldavia in data CP_1 CP_2
10/03/2007, unione dalla quale nasceva un figlio il 02.10.2005 in Moldavia. Per_1
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva che fosse a lei assegnata la casa coniugale sita in Molinella, ove avrebbe vissuto insieme al figlio. Non formulava ulteriori domande circa gli aspetti economici tra le parti.
Domandava altresì che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 03/12/2024, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva, mentre parte attrice dichiarava che il figlio fosse ormai maggiorenne e che avesse raggiunto l'indipendenza economica;
il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del collegio senza l'esperimento di alcuna istruttoria orale, si ritiene che le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi - che denotano l'esistenza di una crisi coniugale -, la mancata comparizione della parte convenuta all'udienza - il cui momento centrale consiste proprio nell'espletamento del tentativo di conciliazione - e il suo disinteresse alle sorti del giudizio costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio in Moldavia il 10/03/2007. CP_2
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data della comparizione della ricorrente e passata in giudicato la presente sentenza - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La domanda di assegnazione della casa coniugale è inammissibile in quanto il figlio maggiorenne è economicamente indipendente.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata in Parte_1
Moldavia, il 11/05/1987 e , nato in [...] il [...], già uniti in CP_1
matrimonio in Moldavia, il 10/03/2007 (atto iscritto nel registro CP_2 dell'ufficio di stato civile di al n. 11, anno 2007; CP_2
2) prende atto che la ricorrente si dichiara economicamente autosufficiente,
rinunciando a qualsiasi forma di mantenimento;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
4) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo;
5) Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del
Tribunale, il giorno 5.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3