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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/11/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5742/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.11, ultimo comma, cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 05/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. VIANINI ALBERTO
c.f.: C.F._1
contro
CP_1
con l'avv. NACCI FEDERICO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Preso atto delle domande dedotte dalla ricorrente, delle difese e richieste avanzate dal
1 convenuto, rilevato che all'udienza del 18.11.2025, le parti raggiungevano il seguente accordo qui riportato:
“- la casa coniugale rimane assegnata con le modalità già in atto a;
Parte_1
- affidamento ai Servizi Sociali competenti su Mogliano Veneto dei figli minori;
- considerata la permanenza dell'attuale soluzione abitativa (con un genitore al piano
superiore e l'altro al piano inferiore) i figli trascorreranno con la madre tutti i pomeriggi,
dall'uscita da scuola (pranzo compreso) fino alle ore 18.00, momento in cui rientreranno
presso l'abitazione del padre, oltre a weekend alterni dal venerdì fuori da scuola fino al
lunedì mattina. Qualora dovessero rimanere a casa da scuola e nel periodo estivo
trascorreranno le mattine presso la madre. Le vacanze di Natale saranno divise a metà
(ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con
l'altro); le giornate di Pasqua e Pasquetta saranno alternate;
durante il periodo estivo,
infine, i minori trascorreranno due settimane esclusive con ciascun genitore da
concordare ogni anno entro il 31maggio.
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a CP_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli minorenni, la somma mensile di euro 300,00
(euro 150,00 per ciascun figlio), somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al
domicilio del creditore, rivalutata e rivalutabile secondo gli indici Istat;
- ripartisce tra i genitori, in ragione del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre,
le spese straordinarie in favore dei figli, per la cui individuazione e disciplina fa rimando
al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di CP_1
assegno di mantenimento in suo favore, la somma mensile di € 200,00, somma da
versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore, rivalutata e
rivalutabile secondo gli indici Istat;
2 - spese di CTU nella somma già liquidata a carico di entrambe le parti nella misura di
metà;
- spese di lite compensate.”
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di separazione stabilite con sentenza del 25.07.2023, R.G. 7006/2019,
Tribunale di Treviso, così provvede:
1. la casa coniugale rimane assegnata con le modalità già in atto a;
Parte_1
2. i figli minori vengono affidati ai Servizi Sociali competenti su Mogliano Veneto;
3. considerata la permanenza dell'attuale soluzione abitativa (con un genitore al piano superiore e l'altro al piano inferiore) i figli trascorreranno con la madre tutti i pomeriggi,
dall'uscita da scuola (pranzo compreso) fino alle ore 18.00, momento in cui rientreranno presso l'abitazione del padre, oltre a weekend alterni dal venerdì fuori da scuola fino al lunedì mattina. Qualora dovessero rimanere a casa da scuola e nel periodo estivo trascorreranno le mattine presso la madre. Le vacanze di Natale saranno divise a metà
(ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro); le giornate di Pasqua e Pasquetta saranno alternate;
durante il periodo estivo,
infine, i minori trascorreranno due settimane esclusive con ciascun genitore da concordare ogni anno entro il 31maggio;
4. il signor corrisponderà a , a titolo di contributo CP_1 Parte_1
al mantenimento dei figli minorenni, la somma mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore, rivalutata e rivalutabile secondo gli indici Istat;
3 5. ripartisce tra i genitori, in ragione del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre, le spese straordinarie in favore dei figli, per la cui individuazione e disciplina fa rimando al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
6. il signor corrisponderà alla ricorrente, a titolo di assegno di CP_1
mantenimento in suo favore, la somma mensile di € 200,00, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore, rivalutata e rivalutabile secondo gli indici Istat;
7. le spese di CTU nella somma già liquidata vengono poste a carico di entrambe le parti nella misura di metà;
8. spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 20/11/2025.
Il Presidente rel-est.
Dott. Daniela Ronzani
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