Versione
4 febbraio 1979
4 febbraio 1979
Art. 24. Riunioni consiliari Decadenza dalla carica di consigliere nazionale
Il Consiglio nazionale e' convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in ogni caso almeno ogni sei mesi, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri.
I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.
Il Consiglio nazionale e' convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in ogni caso almeno ogni sei mesi, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri.
I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Potenza, sez. I, sentenza 18/06/2015, n. 316Provvedimento: N. 00373/2014 REG.RIC. N. 00316/2015 REG.PROV.COLL. N. 00373/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 373 del 2014, proposto da: Cave Sinni SR, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Calculli, Maria Filomena Giordano, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Potenza, Via Rosica, n.89; contro Comune di Nova Siri in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Eustachio Americo Colucci, con domicilio eletto presso …Leggi di più...
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