Articolo 24 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12
Articolo 23Articolo 25
Versione
4 febbraio 1979
Art. 24. Riunioni consiliari Decadenza dalla carica di consigliere nazionale
Il Consiglio nazionale e' convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in ogni caso almeno ogni sei mesi, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri.
I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1979
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