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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/12/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo – Prima Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio,
nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Raffaella Cimminiello - Presidente rel. -
2) Dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo - Giudice -
3) Dott.ssa Antonella Belgeri - Giudice On. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2918/2025 del Ruolo Generale, passata in decisione all'udienza del , avente per oggetto: cessazione effetti civili matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GARDONI Parte_1
RA,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. LUISELLA Controparte_1
CENTURIONI,
CONVENUTA
con l'intervento del P.M.
pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili, proposta da Parte_1
, cui ha aderito , è fondata e va, pertanto, accolta.
[...] Controparte_1
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898,
come successivamente modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 e dalla L.
6.5.2015 n. 55,
essendo decorso al momento del deposito del ricorso il termine annuale ivi previsto dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Bergamo
nel procedimento di separazione, terminato con sentenza n. 2081/2023 pubbl. il
11/10/2023 del Tribunale di Bergamo e riformata dalla Corte d'Appello di Brescia n.
426/2024 pubbl. il 22/04/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
Dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti per pronunciare, in accoglimento della domanda congiunta di sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili tra le parti come in dispositivo.
Va disposta come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio relativamente alle ulteriori domande oggetto del giudizio.
La disciplina delle spese del giudizio va riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
BERGAMO il 08/07/2001 col rito concordatario da Parte_1
, nato a [...] il [...], e da
[...] CP_1
, nata a [...] il [...] (atto n. 229 parte II, serie A
[...]
pag. 2 di 3 reg. Atti Matrimonio anno 2001);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento
dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) provvede in ordine al prosieguo del giudizio come da separata ordinanza;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Bergamo in camera di consiglio il 17/12/2025 .
Il Presidente estensore dott.ssa Raffaella Cimminiello
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