Articolo 2 della Legge 30 aprile 1976, n. 198
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 maggio 1976
Art. 2.
La somma conferita ai sensi dell'articolo precedente dovra' costituire, nell'ambito del fondo di rotazione, una gestione separata, sia per l'erogazione che per i rientri dei mutui da concedere a valere sulle disponibilita' del nuovo conferimento.
Le somme di cui al precedente comma dovranno essere prioritariamente destinate ad iniziative da realizzarsi da piccole e medie imprese anche a carattere artigianale.
Le somme affluite alla gestione separata di cui al primo comma per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, per altri interessi di qualsiasi natura, nonche' per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui, potranno essere destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le modalita' e le prescrizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8 .
Entrata in vigore il 13 maggio 1976