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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 12786/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12786/2024 R.G. LAVORO
TRA
La società “ (P.Iva ), con sede legale in 80142 Napoli alla Parte_1 P.IVA_1
P.zza Garibaldi n. 69, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.
[...]
(Cod. Fisc.: ), difesa e rappresentata dall'avv. Fabrizio Pt_2 C.F._1
Galizia
OPPONENTE
E
I sig.ri nata a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
nato a [...] il [...] CF e Controparte_2 C.F._3 CP_3
nato a [...] il [...] CF , elettivamente domiciliati
[...] C.F._4
in Napoli alla via Domenico Colasanto n°3, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro
Stiano e Luigi Lanna
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 427/2024
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 18/10/2024, la si rivolgeva al Tribunale di Napoli Parte_3
Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.
427/2024, emesso il 22.08.2024 e notificatole in data 12.9.2024, con cui le era stato
1 ingiunto il pagamento in favore degli opposti - eredi dei sig. - del Persona_1
complessivo importo lordo di euro 26.675,90, a titolo di saldo TFR spettante al dante causa, oltre rivalutazione ed interessi.
A fondamento dell'opposizione, la società faceva rilevare che l'importo spettante al de cuius degli opposti, sig. – che aveva pacificamente lavorato alle Persona_1
dipendenze della dall'01/04/1981 fino alla data del decesso del 23/09/2016 - a Parte_1
titolo di TFR, era pari ad euro 46.364,28 e non ad euro 52.275,90 come indicato nel ricorso monitorio e che, con riferimento gli acconti erogati a titolo di TFR, gli odierni opposti non avevano ricevuto solamente la somma di euro 25.600,00 indicata nel ricorso monitorio ma anche ulteriori ben 9 bonifici (negli anni 2020-2021) ognuno di importo pari ad euro 700,00 per la complessiva somma netta di euro 6.300,00, somma che andava aggiunta ai 25.600 euro già versati e detratti dal TFR spettante. Pertanto, la società rilevava che gli opposti avevano ricevuto a titolo di acconto TFR la somma di euro
31.900,00 in luogo di quella erroneamente indicata nel ricorso monitorio di euro 25.600; defalcata tale somma dall'importo totale di TFR pari ad euro 46.364,28 (cfr. doc. 3) residuava quindi – secondo la prospettazione della opponente - un importo residuo a titolo di TFR spettante agli opposti pari ad euro 14.464,28 in luogo di quello richiesto e concesso con il decreto ingiuntivo opposto.
Tanto premesso, l'opponente lamentava, quindi, che gli opposti non avessero detratto per intero tutti gli acconti ricevuti a titolo di TFR e concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con il ridimensionamento delle pretese economiche avversarie, alla luce dei pagamenti effettuati.
Si costituivano in giudizio gli opposti, evidenziando che dalle somme dovute loro a titolo di
TFR andavano effettivamente detratti tutti gli acconti già versati pari ad euro 31.900,00 ma che una parte dei pagamenti effettuati dal datore erano da imputare agli interessi spettanti sul TFR maturato e , peraltro, l'importo netto ancora dovuto agli stessi, al netto di tutti gli acconti ricevuti, anche di tutti quelli indicati e contabilizzati dall'opponente, era pari ad Euro 16.083,26 netti, essendo a tutt'oggi maturati interessi residui per Euro 1.303,92.
Rinviata la causa per la discussione all'udienza del 15.4.2025, e invitate le parti ad una riformulazione dei conteggi, si disponeva che l'udienza di discussione del 15.4.2025 si svolgesse mediante deposito telematico di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Acquisite, quindi, le suddette note di trattazione scritta, depositate da entrambe le parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza, sulla base delle seguenti motivazioni.
2 *****
Il TFR dovuto agli opposti n.q. è pacificamente pari alla somma lorda di euro 52.275,9,
(corrispondente al netto di euro 46.364,28) come risultante dalla C.U. e dalla busta paga di fine rapporto.
Tanto premesso, è pacifico tra le parti che il de cuius ha ricevuto a titolo TFR una somma netta di euro 25.600 a titolo di acconto sul TFR (come peraltro riconosciuto in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, ove le suddette somme sono state detratte dal maggior dovuto lordo, con conseguente quantificazione di un residuo lordo di euro 26.675,90) oltre ad euro 6.300,00 a mezzo di ulteriori bonifici risalenti agli anni 2020 e 2021 (circostanza, peraltro, pacifica in quanto non contestata dagli opposti).
Tanto riconoscendo, l'opponente non ha contestato il credito degli opposti nell'an ma unicamente nel quantum, ritenendo che alla luce delle ulteriori somme ricevute dagli opposti a titolo di acconto del TFR negli anni 2020 e 2021 spettasse gli stessi la minore somma di euro 14.464,28.
Ebbene, detti conteggi non risultano contestati – almeno con riguardo alla sorta capitale di euro 14.464,28. Spettano, altresì, agli opposti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria maturati su tale somma dalla cessazione del rapporto fino al saldo.
Segue pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della società opponente al pagamento in favore degli opposti della complessiva somma di euro
14.464,28 netti (considerato che da parte della difesa degli opposti non vi è stata alcuna contestazione in ordine al mancato adempimento, da parte della datrice di lavoro, in ordine ai propri obblighi di sostituto di imposta), oltre rivalutazione ed interessi dalla cessazione del rapporto al saldo
Considerato che da quanto riconosciuto in sede monitoria si è dovuto sottrarre l'ulteriore importo già versato a titolo acconto ben prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, le spese di lite possono essere compensate nella misura dei due terzi, ponendosi a carico della società opponente il residuo terzo delle spese di lite sostenute dalla parte opposta, liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la società opponente al pagamento in favore degli opposti della complessiva somma netta di euro 14.464,28, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo;
3 3. condanna la società opponente a rifondere agli opposti 1/3 delle spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
4. compensa tra le parti le restanti spese
Aversa, 16.4.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12786/2024 R.G. LAVORO
TRA
La società “ (P.Iva ), con sede legale in 80142 Napoli alla Parte_1 P.IVA_1
P.zza Garibaldi n. 69, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.
[...]
(Cod. Fisc.: ), difesa e rappresentata dall'avv. Fabrizio Pt_2 C.F._1
Galizia
OPPONENTE
E
I sig.ri nata a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
nato a [...] il [...] CF e Controparte_2 C.F._3 CP_3
nato a [...] il [...] CF , elettivamente domiciliati
[...] C.F._4
in Napoli alla via Domenico Colasanto n°3, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro
Stiano e Luigi Lanna
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 427/2024
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 18/10/2024, la si rivolgeva al Tribunale di Napoli Parte_3
Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.
427/2024, emesso il 22.08.2024 e notificatole in data 12.9.2024, con cui le era stato
1 ingiunto il pagamento in favore degli opposti - eredi dei sig. - del Persona_1
complessivo importo lordo di euro 26.675,90, a titolo di saldo TFR spettante al dante causa, oltre rivalutazione ed interessi.
A fondamento dell'opposizione, la società faceva rilevare che l'importo spettante al de cuius degli opposti, sig. – che aveva pacificamente lavorato alle Persona_1
dipendenze della dall'01/04/1981 fino alla data del decesso del 23/09/2016 - a Parte_1
titolo di TFR, era pari ad euro 46.364,28 e non ad euro 52.275,90 come indicato nel ricorso monitorio e che, con riferimento gli acconti erogati a titolo di TFR, gli odierni opposti non avevano ricevuto solamente la somma di euro 25.600,00 indicata nel ricorso monitorio ma anche ulteriori ben 9 bonifici (negli anni 2020-2021) ognuno di importo pari ad euro 700,00 per la complessiva somma netta di euro 6.300,00, somma che andava aggiunta ai 25.600 euro già versati e detratti dal TFR spettante. Pertanto, la società rilevava che gli opposti avevano ricevuto a titolo di acconto TFR la somma di euro
31.900,00 in luogo di quella erroneamente indicata nel ricorso monitorio di euro 25.600; defalcata tale somma dall'importo totale di TFR pari ad euro 46.364,28 (cfr. doc. 3) residuava quindi – secondo la prospettazione della opponente - un importo residuo a titolo di TFR spettante agli opposti pari ad euro 14.464,28 in luogo di quello richiesto e concesso con il decreto ingiuntivo opposto.
Tanto premesso, l'opponente lamentava, quindi, che gli opposti non avessero detratto per intero tutti gli acconti ricevuti a titolo di TFR e concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con il ridimensionamento delle pretese economiche avversarie, alla luce dei pagamenti effettuati.
Si costituivano in giudizio gli opposti, evidenziando che dalle somme dovute loro a titolo di
TFR andavano effettivamente detratti tutti gli acconti già versati pari ad euro 31.900,00 ma che una parte dei pagamenti effettuati dal datore erano da imputare agli interessi spettanti sul TFR maturato e , peraltro, l'importo netto ancora dovuto agli stessi, al netto di tutti gli acconti ricevuti, anche di tutti quelli indicati e contabilizzati dall'opponente, era pari ad Euro 16.083,26 netti, essendo a tutt'oggi maturati interessi residui per Euro 1.303,92.
Rinviata la causa per la discussione all'udienza del 15.4.2025, e invitate le parti ad una riformulazione dei conteggi, si disponeva che l'udienza di discussione del 15.4.2025 si svolgesse mediante deposito telematico di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Acquisite, quindi, le suddette note di trattazione scritta, depositate da entrambe le parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza, sulla base delle seguenti motivazioni.
2 *****
Il TFR dovuto agli opposti n.q. è pacificamente pari alla somma lorda di euro 52.275,9,
(corrispondente al netto di euro 46.364,28) come risultante dalla C.U. e dalla busta paga di fine rapporto.
Tanto premesso, è pacifico tra le parti che il de cuius ha ricevuto a titolo TFR una somma netta di euro 25.600 a titolo di acconto sul TFR (come peraltro riconosciuto in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, ove le suddette somme sono state detratte dal maggior dovuto lordo, con conseguente quantificazione di un residuo lordo di euro 26.675,90) oltre ad euro 6.300,00 a mezzo di ulteriori bonifici risalenti agli anni 2020 e 2021 (circostanza, peraltro, pacifica in quanto non contestata dagli opposti).
Tanto riconoscendo, l'opponente non ha contestato il credito degli opposti nell'an ma unicamente nel quantum, ritenendo che alla luce delle ulteriori somme ricevute dagli opposti a titolo di acconto del TFR negli anni 2020 e 2021 spettasse gli stessi la minore somma di euro 14.464,28.
Ebbene, detti conteggi non risultano contestati – almeno con riguardo alla sorta capitale di euro 14.464,28. Spettano, altresì, agli opposti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria maturati su tale somma dalla cessazione del rapporto fino al saldo.
Segue pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della società opponente al pagamento in favore degli opposti della complessiva somma di euro
14.464,28 netti (considerato che da parte della difesa degli opposti non vi è stata alcuna contestazione in ordine al mancato adempimento, da parte della datrice di lavoro, in ordine ai propri obblighi di sostituto di imposta), oltre rivalutazione ed interessi dalla cessazione del rapporto al saldo
Considerato che da quanto riconosciuto in sede monitoria si è dovuto sottrarre l'ulteriore importo già versato a titolo acconto ben prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, le spese di lite possono essere compensate nella misura dei due terzi, ponendosi a carico della società opponente il residuo terzo delle spese di lite sostenute dalla parte opposta, liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la società opponente al pagamento in favore degli opposti della complessiva somma netta di euro 14.464,28, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo;
3 3. condanna la società opponente a rifondere agli opposti 1/3 delle spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
4. compensa tra le parti le restanti spese
Aversa, 16.4.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
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